C7190 - NUME/RAMO DI AZIENDA DI ALIMARKET BOLZANETO

C7190 - NUME/RAMO DI AZIENDA DI ALIMARKET BOLZANETO
Provvedimento n. 14633
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2005;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTI gli atti della società Nume S.r.l., pervenuti in data 28 luglio 2005;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
NUME S.r.l. (di seguito NUME) è una società attiva nel settore della distribuzione commerciale di generi alimentari e di
altri beni di largo e generale consumo, attraverso una catena di discount ad insegna Ekom, in parte gestiti
direttamente ed in parte affiliati mediante contratti di franchising. NUME è controllata da Sogegross S.p.A., società a
capo di un gruppo di imprese attive nella distribuzione commerciale di generi alimentari e di altri beni di largo e
generale consumo, il cui capitale sociale è interamente detenuto da alcune persone fisiche.
Il fatturato consolidato del Gruppo Sogegross nel 2004 è stato di circa 487 milioni di euro, pressoché interamente
realizzato mediante vendite in Italia.
Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda di proprietà della società Alimarket Bolzaneto S.r.l., costituito da un punto
vendita per la distribuzione al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, dotato di una superficie di vendita di 380
m2, gestito secondo la formula discount, in franchising con insegna Ekom, e sito in provincia di Genova.
Il ramo d’azienda oggetto di acquisizione ha realizzato nel 2004 un fatturato di circa 1,7 milioni di euro.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di NUME, del ramo d’azienda di proprietà della società
Alimarket Bolzaneto S.r.l., costituito da un punto vendita per la distribuzione al dettaglio di generi alimentari e non
alimentari, dotato di una superficie di vendita di 380 m2, gestito secondo la formula discount, in franchising con
insegna Ekom, e sito in provincia di Genova.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell’articolo 5 comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del
Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1,
della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle
imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e beni di
largo e generale consumo.
Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia del numero e della tipologia dei prodotti venduti, sia
della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti vendita.
All’interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati,
supermercati, superette e discount) che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di
vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza (numero prodotti) e la profondità (numero referenza per ogni
prodotto) della gamma di prodotti offerti.
Secondo quanto stabilito dall’Autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS1, la diversità nella qualità e nel
livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità
reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui. Tra le diverse
1 [SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS, Provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, in Boll. n. 25/98.]
categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle superette, con relazioni
maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena.
Ai fini dell’individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna
tipologia di punto vendita. Nel caso in esame, considerato che il punto vendita acquisito è un discount dotato di una
superficie di vendita di 380 m2, il mercato rilevante risulta essere quello delle superette, composto da superette e da
supermercati di medie e piccole dimensioni, inferiori cioè ai 1.500 m2.
Dal punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei
consumatori e dell’importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Nel caso in esame il mercato
geografico rilevante può essere identificato con il territorio della provincia di Genova.
La dinamica concorrenziale del mercato interessato non verrà modificata dall’operazione in esame, considerato che
NUME acquisirà il controllo esclusivo di un punto vendita che già attualmente viene gestito in franchising con insegna
Ekom, di proprietà della stessa NUME.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese
interessate e al Ministro delle Attività Produttive.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà