Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria
Reggio Calabria
Il sottoscritto Avv. Saverio Cuoco, nato a Reggio Calabria
l’08 Novembre 1951, nella qualità di responsabile e
coordinatore regionale per la Calabria dell’Unione Nazionale
Consumatori, corrente in Reggio Calabria alla Piazza
Sant’Anna,
espone quanto segue
Al pronto soccorso, la prima cosa che ci si aspetta trattandosi
di emergenza, è una immediata visita medica, per accertare
l’urgenza e la gravità dei sintomi manifestati e ottenere una
prima valutazione sanitaria del paziente.
Niente di tutto ciò, al pronto soccorso sono gli infermieri ad
effettuare le diagnosi e conseguentemente procedere
all’attribuzione dei codici colore, secondo l’urgenza e la
gravità riscontrata: cod. rosso, estrema urgenza, paziente
molto critico con accesso immediato alle cure; cod. giallo,
urgenza primaria, paziente mediatamente critico, con accesso
rapido alle cure; cod. verde urgenza secondaria, paziente
poco critico, con accesso di bassa priorità; cod. bianco,
situazione non d’urgenza.
Per tali motivi, il responsabile del Centro Difesa del Malato
dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, Avv. Saverio
Cuoco, ha inoltrato esposti alle Procure della Repubblica
d’Italia, per porre fine ad una pratica invalsa che mette a
rischio l’incolumità dei cittadini-pazienti e per accertare
responsabilità penali nei riguardi dei dirigenti sanitari che
hanno disposto tali provvedimenti.
La scelta di utilizzare il personale paramedico, è determinata
esclusivamente da problemi di carenza del personale e di
risparmio economico, la presenza degli infermieri, peraltro
preparati e più che adeguati al loro compito, è
importantissima e fondamentale in questa fase, ma la
normativa vigente non attribuisce certo loro il compito di
effettuare diagnosi sui pazienti che giungono al pronto
soccorso.
l’Infermiere Professionale non può fare diagnosi, nè terapia,
nè ricoverare o dimettere pazienti, non può formulare un
giudizio di gravità clinica basato sui sintomi riferiti dal
malato, può solo raccogliere elementi di valutazione dei
parametri vitali, colorito cutaneo, temperatura corporea,
valori pressori, sudorazione, livello di coscienza, ecc.ecc..
Qualsiasi pratica medica che si discosti da tale procedura
costituisce una "esondazione di pratica infermieristica in
campo medico" che prefigura un reato penale, "esercizio e/o
concorso nell’esercizio abusivo della professione medica per
quanto riguarda gli infermieri e “rifiuto di atti di ufficio” per
quanto riguarda la classe medica che opera presso il Pronto
Soccorso.
A tale proposito, l’art.328 del codice penale prevede il
compimento del reato di “rifiuto e omissione di atti di
ufficio” nella ipotesi del sanitario che rifiuta o anche ritarda
di adottare un atto dovuto per motivi di sanità,
tempestivamente, in violazione degli obblighi del medico di
informazione del paziente circa le proprie condizioni di
salute.
Ogni giorno un gran numero di pazienti che presentano
gravità diverse e diverse tipologie di problemi, si reca in
Pronto Soccorso accusando un insieme di sintomi valutati
come potenzialmente pericolosi, proprio per questa ragione è
necessario mettere a punto un approccio che stabilisca un
primo legame relazionale con il paziente diminuendo il suo
stato d’ansia e, allo stesso tempo, basandosi sulle priorità
assistenziali e sulla gravità clinica.
Il medico del pronto soccorso ha il compito di garantire gli
interventi terapeutici d’urgenza, di compiere la scelta circa il
ricovero ovvero la dimissione del paziente che si presenta,
nonché di effettuare i primi accertamenti diagnostici.
Per quanto riguarda il pronto soccorso, la presenza del
medico di guardia è espressamente resa obbligatoria dal
Piano Sanitario Nazionale. L’art. 4 e ss del D.P.R. 1° Marzo
1994 ha stabilito che i servizi di pronto soccorso devono
assicurare il primo accertamento diagnostico, strumentale e di
laboratorio, il controllo delle funzioni vitali, gli interventi
necessari alla stabilizzazione del paziente, le attività
diagnostiche e terapeutiche, nonché un adeguato trasporto
protetto ove richiesto.
L’art. 14 della Legge 27 Marzo 1969 n° 128 assegna proprio
al medico di guardia il giudizio sulla necessità del ricovero e
sulla destinazione del malato, individuando inoltre quali
adempimenti conseguenti debba porre in essere nel caso di
non necessità del ricovero ovvero in caso di accertata
necessità dello stesso.
A tale proposito il medico di guardia non può rifiutare di
accettare un paziente, salvo che il ricovero sia impraticabile
per mancanza di posti o altri motivi, in ogni caso il sanitario
deve garantire gli eventuali interventi di urgenza e assicurare
il trasporto dell’infermo in altro ospedale, tramite
autoambulanza della struttura ove il paziente si è rivolto,
provvedendo anche, se del caso, all’opportuna assistenza
medica sul mezzo.
Orbene, il prefato esposto connota la doverosa attività di
impulso cui l’Associazione (Centro Difesa del Malato
dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria) della quale il
sottoscritto è rappresentante, è tenuta ad esercitare nei
confronti dell’Autorità competente al fine di fare chiarezza
su determinate procedure sanitarie distorte, che vengono
eseguite in maniera consuetudinaria su tutto il territorio
nazionale, e che possono determinare pericoli per la salute
pubblica costituzionalmente garantita, individuando precise
responsabilità nei riguardi degli operatori sanitari e dei
direttori sanitari.
Reggio Calabria lì
Con osservanza