Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria Reggio Calabria Il sottoscritto Avv. Saverio Cuoco, nato a Reggio Calabria l’08 Novembre 1951, nella qualità di responsabile e coordinatore regionale per la Calabria dell’Unione Nazionale Consumatori, corrente in Reggio Calabria alla Piazza Sant’Anna, espone quanto segue Al pronto soccorso, la prima cosa che ci si aspetta trattandosi di emergenza, è una immediata visita medica, per accertare l’urgenza e la gravità dei sintomi manifestati e ottenere una prima valutazione sanitaria del paziente. Niente di tutto ciò, al pronto soccorso sono gli infermieri ad effettuare le diagnosi e conseguentemente procedere all’attribuzione dei codici colore, secondo l’urgenza e la gravità riscontrata: cod. rosso, estrema urgenza, paziente molto critico con accesso immediato alle cure; cod. giallo, urgenza primaria, paziente mediatamente critico, con accesso rapido alle cure; cod. verde urgenza secondaria, paziente poco critico, con accesso di bassa priorità; cod. bianco, situazione non d’urgenza. Per tali motivi, il responsabile del Centro Difesa del Malato dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, Avv. Saverio Cuoco, ha inoltrato esposti alle Procure della Repubblica d’Italia, per porre fine ad una pratica invalsa che mette a rischio l’incolumità dei cittadini-pazienti e per accertare responsabilità penali nei riguardi dei dirigenti sanitari che hanno disposto tali provvedimenti. La scelta di utilizzare il personale paramedico, è determinata esclusivamente da problemi di carenza del personale e di risparmio economico, la presenza degli infermieri, peraltro preparati e più che adeguati al loro compito, è importantissima e fondamentale in questa fase, ma la normativa vigente non attribuisce certo loro il compito di effettuare diagnosi sui pazienti che giungono al pronto soccorso. l’Infermiere Professionale non può fare diagnosi, nè terapia, nè ricoverare o dimettere pazienti, non può formulare un giudizio di gravità clinica basato sui sintomi riferiti dal malato, può solo raccogliere elementi di valutazione dei parametri vitali, colorito cutaneo, temperatura corporea, valori pressori, sudorazione, livello di coscienza, ecc.ecc.. Qualsiasi pratica medica che si discosti da tale procedura costituisce una "esondazione di pratica infermieristica in campo medico" che prefigura un reato penale, "esercizio e/o concorso nell’esercizio abusivo della professione medica per quanto riguarda gli infermieri e “rifiuto di atti di ufficio” per quanto riguarda la classe medica che opera presso il Pronto Soccorso. A tale proposito, l’art.328 del codice penale prevede il compimento del reato di “rifiuto e omissione di atti di ufficio” nella ipotesi del sanitario che rifiuta o anche ritarda di adottare un atto dovuto per motivi di sanità, tempestivamente, in violazione degli obblighi del medico di informazione del paziente circa le proprie condizioni di salute. Ogni giorno un gran numero di pazienti che presentano gravità diverse e diverse tipologie di problemi, si reca in Pronto Soccorso accusando un insieme di sintomi valutati come potenzialmente pericolosi, proprio per questa ragione è necessario mettere a punto un approccio che stabilisca un primo legame relazionale con il paziente diminuendo il suo stato d’ansia e, allo stesso tempo, basandosi sulle priorità assistenziali e sulla gravità clinica. Il medico del pronto soccorso ha il compito di garantire gli interventi terapeutici d’urgenza, di compiere la scelta circa il ricovero ovvero la dimissione del paziente che si presenta, nonché di effettuare i primi accertamenti diagnostici. Per quanto riguarda il pronto soccorso, la presenza del medico di guardia è espressamente resa obbligatoria dal Piano Sanitario Nazionale. L’art. 4 e ss del D.P.R. 1° Marzo 1994 ha stabilito che i servizi di pronto soccorso devono assicurare il primo accertamento diagnostico, strumentale e di laboratorio, il controllo delle funzioni vitali, gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, le attività diagnostiche e terapeutiche, nonché un adeguato trasporto protetto ove richiesto. L’art. 14 della Legge 27 Marzo 1969 n° 128 assegna proprio al medico di guardia il giudizio sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato, individuando inoltre quali adempimenti conseguenti debba porre in essere nel caso di non necessità del ricovero ovvero in caso di accertata necessità dello stesso. A tale proposito il medico di guardia non può rifiutare di accettare un paziente, salvo che il ricovero sia impraticabile per mancanza di posti o altri motivi, in ogni caso il sanitario deve garantire gli eventuali interventi di urgenza e assicurare il trasporto dell’infermo in altro ospedale, tramite autoambulanza della struttura ove il paziente si è rivolto, provvedendo anche, se del caso, all’opportuna assistenza medica sul mezzo. Orbene, il prefato esposto connota la doverosa attività di impulso cui l’Associazione (Centro Difesa del Malato dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria) della quale il sottoscritto è rappresentante, è tenuta ad esercitare nei confronti dell’Autorità competente al fine di fare chiarezza su determinate procedure sanitarie distorte, che vengono eseguite in maniera consuetudinaria su tutto il territorio nazionale, e che possono determinare pericoli per la salute pubblica costituzionalmente garantita, individuando precise responsabilità nei riguardi degli operatori sanitari e dei direttori sanitari. Reggio Calabria lì Con osservanza