3. Regime tributario dell`attività di sponsorizzazione di un calciatore

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IL CALCIO FUORI DAL CAMPO
LE SPONSORIZZAZIONI
CALCISTICHE NEL
DIRITTO TRIBUTARIO
TORINO 03 DICEMBRE 2013
1
AGENDA
1.
2.
Principali figure di sponsorizzazione nel calcio
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una società di calcio ai fini
delle imposte sui redditi
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3.
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore professionista
ai fini delle imposte sui redditi
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4.
Qualificazione del reddito e determinazione dell’esercizio di competenza in capo alla Società di calcio
Qualificazione delle spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor
Le spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor secondo l’orientamento della prassi e della dottrina
Le spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità
Determinazione dell’esercizio di competenza delle spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor
Qualificazione del reddito
Territorialità del reddito: principio di tassazione su base “mondiale”
Territorialità del reddito: principio di tassazione su base “territoriale”
Determinazione del reddito assoggettabile ad imposta in Italia per il calciatore residente
Determinazione del reddito assoggettabile ad imposta in Italia per il calciatore non residente
Modalità di tassazione del calciatore residente in Italia
Modalità di tassazione del calciatore non residente in Italia
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore professionista
non residente ai fini convenzionali
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Art. 17 del Modello OCSE
Ambito soggettivo
Ambito oggettivo: attività di sponsorizzazione
Proposta di modifica al Commentario dell’art. 17 del Modello OCSE
Altre disposizioni pattizie: attività di sponsorizzazione
Art. 12 del Modello OCSE
Art. 15 del Modello OCSE
Art. 7 del Modello OCSE
Art. 21 del Modello OCSE
2
Principali figure
di sponsorizzazione nel calcio
3
Principali figure di sponsorizzazione nel calcio (1/2)
Sponsorizzazione di una società di calcio (“Club”): si realizza nel caso in cui un Club
si impegna, a fronte di un determinato corrispettivo, a diventare “veicolo” del nome
e del marchio dello sponsor nel corso dello svolgimento della sua ordinaria attività
tanto da far assumere allo sponsor la veste di Main, Special sponsor (apposizione di
nomi o simboli sugli indumenti ed accessori di gioco e.g. Banca Popolare di Novara,
Fly Emirates, Lete e MSC, Betclic, Pirelli);
Sponsorizzazioni tecniche: lo sponsor si obbliga a fornire beni e/o servizi (e.g. Joma,
Nike, Adidas, Macron) al Club, tanto da assumere la veste di fornitore ufficiale dello
stesso e il Club di utilizzare esclusivamente i materiali o i servizi tecnici forniti;
Sponsorizzazione di un evento: lo sponsor, dietro pagamento di una determinata
somma di denaro, diventa titolare del diritto a presentarsi come sponsor ufficiale ed
espone il proprio nome ed il proprio marchio nei luoghi dove la manifestazione si
svolge.
4
Principali figure di sponsorizzazione nel calcio (2/2)
Sponsorizzazioni di singoli calciatori: il singolo calciatore funge da “veicolo”
pubblicitario obbligandosi dietro corrispettivo, per esempio ad:
i.
ii.
iii.
iv.
indossare durante lo svolgimento della sua attività di gioco (e.g. partite, allenamenti)
uno specifico paio di scarpe di calcio dello sponsor (contratto di endorsement);
ad usare i prodotti dello sponsor durante il tempo libero (contratto di testimonial);
a realizzare uno spot pubblicitario che è diffuso tramite l’utilizzo di mezzi di
comunicazione quali la televisione, radio, riviste, cartellonistiche, siti internet etc.;
a concedere la propria immagine o il proprio marchio affinché sia riprodotta/o per
promuovere le vendite di un determinato bene (contratto di merchandising);
Sponsorizzazioni in “pool”: la Federazione sportiva, in cambio di un corrispettivo o delle
forniture degli sponsor, concede a questi l’utilizzo della qualifica di “Fornitore Ufficiale”.
La particolarità del pool è che nella prassi le aziende sponsorizzatrici si associano,
istituendo normalmente un consorzio e creano degli organi la cui funzione è quella di
curare e coordinare tutte le iniziative promozionali derivanti dall’accordo stipulato con
la Federazione sportiva.
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Regime tributario
dell’attività di sponsorizzazione
di una società di calcio
ai fini delle imposte sui redditi
6
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (1/11)
Qualificazione e determinazione del reddito in capo alla società di calcio
Riferimenti:
Art. 85 del TUIR
Art. 109 (2) (b) del TUIR
 I proventi derivanti dalle sponsorizzazioni sono qualificati in
capo ai Clubs quali “Ricavi”.
 Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza dei
componenti reddituali derivanti dalle sponsorizzazioni, si
rendono operanti le regole generali sulle prestazioni di servizi:
• se la sponsorizzazione di esaurisce in un unico atto (e.g. singola
manifestazione sportiva), il provento si considera conseguito con
l’ultimazione della prestazione;
• se la sponsorizzazione si prolunga per più esercizi con carattere di
periodicità (e.g. campionato di calcio), il provento si considera
conseguito secondo quanto maturato in ciascun esercizio.
7
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (2/11)
Qualificazione delle spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor
Riferimenti:
Art. 108 (2) del TUIR
Le spese di sponsorizzazione, possono
essere ricondotte alle spese di pubblicità
e propaganda, in cui le parti sono
reciprocamente obbligate
all’effettuazione di determinate
prestazioni.
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Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (3/11)
Determinazione dell’esercizio di competenza in capo allo Sponsor
Riferimenti:
Art. 108 (2) del TUIR
Le spese di pubblicità e di propaganda
sono deducibili nell’esercizio in cui sono
state sostenute o in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei quattro
successivi
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Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (4/11)
Le spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor secondo
l’orientamento della prassi e della dottrina
Ris. Min. n.2/1016 del 5 novembre 1974 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio, che deve essere il prodotto
commerciale, la finalità di far conseguire maggiori ricavi e l’esistenza di un rapporto sinallagmatico)
“Le somme corrisposte a società sportive possono essere considerate di natura pubblicitaria e
come tali inerenti alla produzione del reddito solo se abbiano come scopo unico quello di
reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi
faccia riscontro in tal senso una somma di obblighi contrattuali anche in fatto osservati”
Ris. Min. n. 9/204 del 17 giugno 1992 (Elementi distintivi sono l’esistenza di un rapporto sinallagmatico, l’oggetto del
messaggio che deve essere il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l’attività produttiva dello sponsor e la finalità di
far conseguire maggiori ricavi)
“Le spese di sponsorizzazione che invece possono accomunarsi a quelle di pubblicità sono
connesse ad un contratto la cui caratterizzazione è costituita, di regola, da un rapporto
sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, in base al quale le parti interessate
fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che esse intendono raggiungere.
Generalmente mediante tale contratto lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o
in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare
e/o a propagandare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l’attività produttiva dello
sponsor e, pertanto, le relative spese, cui non può disconoscersi una stretta correlazione con
l’intento di conseguire maggiori ricavi, rientrano nella previsione normativa di cui alla prima
parte del comma 2 dell’art. 74 (ora art. 108 Spese di pubblicità e propaganda ndr) […]”
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Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (5/11)
Le spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor secondo
l’orientamento della prassi e della dottrina
Delibera SECIT n. 7 del 22 gennaio 1993 (Elemento distintivo è soltanto l’oggetto del messaggio rappresentato dal
prodotto)
Il SECIT contraddicendo l’orientamento espresso dal Ministero delle Finanze, ha fornito una diversa
interpretazione sull’inquadramento delle spese di sponsorizzazione sostenendo che l’elemento
distintivo tra spese di pubblicità e propaganda e rappresentanza non è l’esistenza di un rapporto
sinallagmatico bensì soltanto l’oggetto del messaggio medesimo.
“a) nelle spese di pubblicità e propaganda oggetto del messaggio è il prodotto (bene o servizio);
b) nelle spese di rappresentanza […] oggetto del messaggio è la ditta (l’immagine o i segni distintivi
dell’imprenditore: nome, ragione sociale , sigla o altro);
c) Le spese di sponsorizzazione rientrano nell’uno o nell’altra categoria a seconda che esse risultino
dirette a reclamizzare il prodotto ovvero la ditta”
Dottrina prevalente
La tesi del SECIT è stata ampiamente criticata dalla dottrina in quanto del tutto anacronistica in relazione
alle attuali strategie di marketing delle imprese in quanto in primo luogo, per molte realtà aziendali il
segno distintivo del prodotto è finito con il coincidere sia con la ragione sociale sia con un marchio di
fantasia. Molte volte la denominazione sociale e il marchio del prodotto coincidono. Ma anche quando
la ditta e il marchio del prodotto hanno un diverso segno distintivo, se è già di dominio pubblico o noto
ai più che quel particolare bene o servizio è prodotto o prestato da quel particolare soggetto non vi è
dubbio che la diffusione del segno distintivo della ditta agevola la vendita dei prodotti e dei servizi.
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Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (6/11)
Le spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor secondo
l’orientamento della prassi e della dottrina
Norma di Comportamento ADC n. 127 del 4 gennaio 1996 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve
essere il prodotto o la sua immagine, l’esistenza di un rapporto sinallagmatico e la finalità di far conseguire maggiori
ricavi)
“La sponsorizzazione […] rientra tra le spese di pubblicità e propaganda, essendo sostenuto
specificatamente per trarre benefici alla propria attività di vendita o alla propria immagine.
Deve ritenersi contraddittoria l’eventuale qualificazione del costo di sponsorizzazione tra le
spese di rappresentanza in quanto lo stesso non contiene alcuna componente di liberalità,
ma è finalizzato a produrre benefici in termini commerciali”.
Ris. Min. n. 356/E del 14 novembre 2002 (Elementi distintivi sono l’esistenza di un rapporto sinallagmatico, l’oggetto
del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l’attività produttiva dello Sponsor e la
finalità di far conseguire maggiori ricavi)
“La sponsorizzazione è un contratto bilaterale, a prestazioni corrispettive, in base al quale il
soggetto sponsorizzato o sponsee si obbliga nei confronti dello sponsor ad effettuare
determinate prestazioni pubblicitarie dietro versamento di un corrispettivo che può
consistere in una somma di denaro, in beni o servizi, che lo sponsor deve erogare
direttamente o indirettamente. Tale qualificazione giuridica, prevalente in dottrina, è
condivisa anche dall’Amministrazione finanziaria la quale ha da tempo assimilato le spese di
sponsorizzazione a quelle di pubblicità (cfr. R.M. 9/204 del 17 giugno 1992) sancendone
l’integrale deducibilità dal reddito essendo la finalità delle stesse quella di far conseguire
maggiori ricavi allo sponsor.”
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Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (7/11)
Le spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor secondo
l’orientamento della prassi e della dottrina
Cir. AdE n. 21/E del 22 aprile 2003 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere l’immagine o il
prodotto e l’esistenza di un rapporto sinallagmatico)
La circolare commentando l’agevolazione prevista per le attività sportive dilettantistiche secondo la
quale, i corrispettivi in denaro o in natura erogati, nei limiti di un certo importo, ai soggetti che svolgono
le suddette attività, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità” chiarisce che la suddetta
agevolazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
“1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della
medesima.
Ris. AdE n.88/E del 11 Luglio 2005 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il
marchio, la natura onerosa dell’accordo, l’esistenza di un rapporto sinallagmatico e la realizzazione di una pubblicità)
“il cosiddetto contratto di sponsorizzazione" – figura non specificatamente disciplinata dalla legge comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto "sponsorizzato", si
obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere
un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo. […]. La sponsorizzazione
costituisce, quindi, un contratto atipico a prestazioni corrispettive nel quale una parte ( detta sponsor) si
obbliga ad erogare mezzi economici, al fine di ottenere notorietà pubblica, nei confronti di un altro
soggetto (sponsorizzato o sponsee), il quale si impegna ad effettuare determinate prestazioni affinché
tale ritorno di immagine venga effettivamente conseguito. Pertanto, i requisiti che caratterizzano i
contratti di sponsorizzazione sono: “la natura onerosa dell'accordo, l'esistenza di prestazioni
contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato, e la realizzazione di una pubblicità per lo
sponsor.”
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Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (8/11)
Le spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor secondo
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità
Sent. Cass. 7803 del 8 giugno 2000 (Elemento distintivo è la finalità di incrementare le vendite)
“In assenza di indicazioni legislative, la Commissione ha individuato nella finalità perseguita
il criterio ermeneutico per distinguere i vari tipi di spesa.
Ha quindi concluso che:
a)"rientrano tra le spese di rappresentanza quei costi sostenuti al fine di creare, mantenere o
accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine ..., ma non danno luogo ad
aspettative di incremento del processo di vendita";
b)"non rientrano tra le spese di rappresentanza tutti quei costi che pur non essendo
imputabili in modo diretto ai ricavi […], vengono comunque sostenuti allo scopo di
incrementare le vendite, perché si spera che consentano, ad esempio, di acquisire nuova
clientela o permettano di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già esistente”
Sent. Cass. 9567 del 23 aprile 2007 (Elemento distintivo è la finalità di incrementare le vendite)
“In buona sostanza, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle
effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano,
invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un
incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi
ed in certi contesti, anche temporali.
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Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (9/11)
Le spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor secondo
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità
Sent. Cass. 11226 del 16 maggio 2007 (Elementi distintivi sono la finalità di incrementare i ricavi e le vendite e l’oggetto del messaggio che
deve essere il prodotto sia quello esistente che quello che sarà realizzato)
“Non vi è dubbio che sussiste una differenza tipologica tra i due tipi di spesa [le une (le spese di
pubblicità ndr ) hanno come obiettivo preminente l'incremento dei ricavi, le altre (le spese di
rappresentanza ndr ) quello di diffondere l'immagine dell'azienda aumentandone il prestigio) ma non è
così netto il confine tra dette spese allorché si debba poi in concreto verificare lo scopo per il quale esse
sono state sostenute. Ciò perché la nozione di pubblicità è concetto ampio, rappresentato dalla esigenza
di informare i consumatori circa l'esistenza di beni e servizi prodotti da una determinata azienda, con
l'evidenziazione e l'esaltazione delle caratteristiche e della idoneità a soddisfare i bisogni mediante
strategie promozionali che consentano di veicolare le scelte dei consumatori. Per cui i costi allo scopo
sostenuti non si esauriscono solo nell'accrescimento del prestigio della società, ma sono spesso
tendenzialmente orientati a creare una vera propria aspettativa di incremento delle vendite, specie oggi
in cui il messaggio pubblicitario non svolge ormai più un ruolo puramente informativo limitato alla
notizia dell'esistenza di un prodotto già introdotto sul mercato, ma ha la funzione anche di sensibilizzare
preventivamente l'interesse dei consumatori anche verso beni o servizi che ancora non sono offerti
concretamente e che semplicemente si preannunziano mediante iniziative e campagne di
reclamizzazione destinate pertanto a svolgere un ruolo decisivo sullo sviluppo degli affari (e dunque sul
fatturato) dell'azienda” (Cfr. Sent. n. 14350 del 21 dicembre 1999).
Sent. Cass. 17602 del 3 aprile 2008 (Elemento distintivo è la finalità di incrementare i ricavi)
“Sussiste infatti differenza tipologica tra i due tipi di spesa le une (spese di rappresentanza ndr) hanno
come obiettivo solo quello di diffondere l‘immagine dell’azienda aumentandone il prestigio, le altre
(spese di pubblicità ndr) quello preminente di incrementare i ricavi”
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Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (10/11)
Le spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor secondo
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità
Sent. Cass. 21270 del 7 agosto 2008 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio i
servizi o comunque l’attività svolta e la finalità di incremento commerciale)
"costituisce spesa di rappresentanza quella affrontata per iniziative volte ad accrescere, generalmente, il
prestigio, l’immagine e le possibilità di sviluppo della società, mentre: costituisce spesa pubblicitaria o di
propaganda quella erogata per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non
esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o, comunque, dell’attività svolta".
“Fermo restando che entrambe le spese devono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi
sociali e che le une e le altre ne realizzano, in definitiva, l’interesse", "il criterio discretivo va... individuato
nella diversità, anche strategica, degli obbiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere
con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di
sviluppo della società, laddove, invece, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una
diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione
realizzata in un determinalo contesto".
Sent. Cass. 8679 del 15 aprile 2011 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il
marchio i servizi o comunque l’attività svolta e la finalità di incremento delle vendite)
“[…] Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio
e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come
spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti,
prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o
comunque dell’attività svolta. In definitiva, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di
rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che
vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un
incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi
contesti, anche temporali.”
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Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di una
società di calcio ai fini delle imposte sui redditi (11/11)
Le spese di sponsorizzazione in capo allo Sponsor secondo
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità
Sent. Cass. 6548 del 27 aprile 2012 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio e la
finalità di incremento commerciale e potenzialmente idonea a produrre utili)
" […] si evince, pertanto, che la sponsorizzazione - che, sotto il profilo concernente lo sponsorizzato, si
concreta nella commercializzazione del nome e dell'immagine personale del soggetto - si traduce, al
contempo, per lo sponsor, in una forma di pubblicità indiretta, consistente nella promozione del marchio
o del prodotto che si intende lanciare sul mercato. […] è, invero, di chiara evidenza che la
pubblicizzazione del marchio o del prodotto si traducono innegabilmente in un potenziale vantaggio
economico diretto per l'impresa sponsorizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento
della propria attività commerciale. E, in tale prospettiva, va tenuto conto altresì, ai fini tributari, del fatto
che la deducibilità di un costo dal reddito di impresa non postula che esso sia stato necessariamente
sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, essendo
sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato
sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili".
17
Regime tributario dell’attività
di sponsorizzazione di un
calciatore professionista
ai fini delle imposte sui redditi
18
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (1/14)
Qualificazione del reddito: reddito di lavoro dipendente
Riferimenti:
Art. 3 (1) L. 91 del 23 marzo 1981
Art. 2094 del c.c.
Art. 4 (5) Accordo collettivo F.I.G.C., L.N.P. A e A.I.C.
Art. 3, 8 e 9 Convenzione sulla pubblicità
Artt. 49, 51, del TUIR
Qualora il contratto di lavoro che intercorre tra calciatore e la società calcistica
di appartenenza, sia riconducibile nell’ambito del lavoro subordinato e preveda
la concessione a favore della società di calcio del diritto allo sfruttamento
economico dell’immagine del calciatore (sia come parte di una squadra1 sia
come singolo calciatore2 3), le somme percepite direttamente da quest’ultimo si
qualificano come “Redditi di lavoro dipendente”.
1 L’inclusione
nel contratto di lavoro concluso tra calciatore e club di una previsione contrattuale redatta ai sensi dell’ art. 8 e 9 della
Convenzione sulla pubblicità
2 L’inclusione nel contratto tra Club e calciatore di una clausola contrattuale, sottoscritta uti singulo dal calciatore, che regoli la
concessione a favore del club del diritto allo sfruttamento economico dell’immagine del calciatore. Un esempio di questa seconda
tipologia sono gli accordi in forza dei quali il club sarà titolare a gestire totalmente o parzialmente a fini promo-pubblicitari l’immagine
del singolo calciatore;
3 L’inclusione nel contratto di una previsione contrattuale, sottoscritta anch’essa dal calciatore che dispone a fronte di un corrispettivo
una tantum il diritto al club a compartecipare agli introiti percepiti dal calciatore per lo sfruttamento della propria immagine.
19
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (2/14)
Qualificazione del reddito: reddito assimilato a quello di lavoro dipendente
Riferimenti:
Art. 3 (2), 15, L. 91 del 23 marzo 1981
Artt. 50, 51, 52 del TUIR
Qualora il contratto di lavoro che intercorre tra calciatore e la società calcistica di
appartenenza, preveda la concessione a favore della società di calcio del diritto allo
sfruttamento economico dell’immagine del calciatore (sia come parte di una squadra4 sia
come singolo calciatore) e ricorra almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. l’attività del calciatore sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di
più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
2. il calciatore non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a
sedute di preparazione od allenamento;
3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non
superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno
le somme percepite direttamente dal calciatore si qualificano come “Redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente”.
4
Cfr. nota 1;
nota 2 e 3.
5 Cfr.
20
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (3/14)
Qualificazione del reddito: reddito assimilato a quello di lavoro autonomo / Reddito diverso
Riferimenti:
Art. 53 (2) (b), 54 (1-quater), 67, (1), (g) e (l), del TUIR
Ris. AdE 108/2002
Ris. AdE 30/2006
Ris. AdE 255/2009
Ogni qualvolta lo sfruttamento economico del diritto d’immagine del
calciatore, inteso come singolo calciatore, non è riconducibile al
rapporto di lavoro instaurato tra il Club e il calciatore, le somme
percepite direttamente da quest’ultimo o dalla società di servizi (i.e.
Image Management Company), possono rientrare tra i “Redditi
assimilati a quelli di lavoro autonomo” ovvero rientrare nella
categoria reddituale dei “Redditi diversi”.
21
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (4/14)
Qualificazione del reddito: reddito assimilato a quello di lavoro autonomo / Reddito diverso
Riferimenti:
Artt. 53 (2) (b), 54 (1-quater), e 67 (1) (g) del TUIR
Cir. AdE 47/2005
Cir. AdE 255/2009
Qualora un calciatore o la Image Management Company conceda in
licenza un marchio (registrato direttamente dallo stesso calciatore
rappresentato ad esempio dal suo nome patronimico) a favore di
uno sponsor, le somme percepite direttamente dallo stesso o dalla
Image Management Company possono essere qualificate come
“Redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo”6 ovvero qualora si
ritenga che manchino i requisiti della professionalità e della
abitualità (nel caso in cui sia il calciatore a concedere il suddetto
marchio) che rientrino nei “Redditi diversi”.
6
L’art. 54 (1-quater) del TUIR non è applicabile ai calciatori professionisti perché cedono il diritto di sfruttamento
dell’immagine alla squadra di appartenenza (percependo, quindi, reddito di lavoro dipendente ) ovvero esercitano
direttamente tale diritto o lo cedono a soggetti terzi (percependo redditi diversi derivanti dagli obblighi di fare e non
fare permettere). Il suddetto articolo però è applicabile alla Image Management Company
22
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (5/14)
Qualificazione del reddito: reddito assimilato a quello di lavoro autonomo / Reddito diverso
Riferimenti:
Art. 67 (1) (l) del TUIR
Cir. AdE 47/2005
Qualora un calciatore o la Image Management Company
conceda lo sfruttamento economico del diritto d’immagine
dello stesso a favore di uno sponsor, le somme percepite
direttamente dallo stesso o dalla Image Management Company
possono essere qualificate come “Redditi diversi” inteso
come obbligo di fare, non fare o di permettere.
23
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (6/14)
Territorialità del reddito: principio di tassazione su base mondiale
Riferimenti:
Art. 3, (1) del TUIR
I calciatori residenti, così come qualsiasi altra persona
fisica residente in Italia, sono soggetti all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (“IRPEF”) sui redditi
ovunque prodotti, quindi, sia prodotti in Italia sia
prodotti all’estero.
24
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (7/14)
Territorialità del reddito: principio di tassazione su base territoriale
Riferimenti:
Art. 23, comma 1, lett. c), d) e f), del TUIR
Cir. AdE 21/1975
Ris. AdE 73/2001
I redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro
dipendente, assimilati a quelli di lavoro autonomo e diversi
percepiti da un calciatore non residente7 sono soggetti
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”) sui
redditi se sono stati prodotti in Italia vale a dire se l’attività è
prestata, esercitata o svolta nel territorio dello Stato.
7Ad
esempio un calciatore residente all’estero ad agosto 2012 figura nella rosa di una squadra iscritta alla massima serie del
campionato estero di calcio e a gennaio 2013 viene “girato” in prestito ad una società di calcio italiana di serie A, per poi
ritornare all’estero a maggio 2013. Un altro caso è la cessione di un calciatore straniero ad una società di calcio italiana di
serie A per giocare nel campionato 2013/2014. Il calciatore si trasferisce in Italia l’1 Settembre 2013, quindi non è
considerato residente in Italia per il periodo d’imposta 2013.
25
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (8/14)
Territorialità del reddito: principio di tassazione su base territoriale
Riferimenti:
Art. 23, comma 1, lett. c), d) e f), del TUIR
Cir. AdE 21/1975
Ris. AdE 73/2001
L’individuazione del luogo in cui viene svolta l’attività è di agevole identificazione ad
esempio per i redditi conseguiti a seguito dell’impegno assunto dal calciatore di indossare
un determinato capo durante la propria performance sportiva (e.g. le scarpe), ovvero di
partecipare ad una certa manifestazione promozionale.
Diversamente l’individuazione del luogo in cui viene svolta l’attività potrebbe essere di
non facile soluzione, specie laddove la prestazione si concretizzi sostanzialmente in una
c.d. “inattività” da parte del calciatore, ad esempio, ai redditi percepiti dal calciatore per la
concessione in uso della propria immagine affinché quest’’ultima sia stampata su oggetti
o capi d’abbigliamento od in relazione alla realizzazione di spot pubblicitari diffusi con i
moderni mezzi di comunicazione (televisione, radio, riviste, internet etc.).
Diversi sono i criteri che posso essere applicati. Un criterio applicabile potrebbe essere il
luogo dove esercita la prestazione sportiva nel periodo di sfruttamento del diritto
d’immagine.
26
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (9/14)
Determinazione del reddito assoggettabile ad imposta in Italia
per il calciatore residente
Riferimenti:
Art. 3, (1), 8, 51 (1) e 71 (1) del TUIR
Tutti i redditi di ogni categoria8 9 ovunque percepiti dal calciatore per
l’attività di sponsorizzazione rappresentato dallo sfruttamento del
diritto d’immagine del calciatore, formano il reddito complessivo
imponibile in Italia.
8 Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
9 Il reddito diverso derivante dalla concessione da parte del calciatore del suo marchio o della sua
immagine costituirà reddito per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta ridotto del 25 per cento se i
diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
27
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (10/14)
Determinazione del reddito assoggettabile ad imposta in Italia
per il calciatore non residente
Riferimenti:
Art. 23, (1),(d) e f), del TUIR
Cir. AdE 79/2006
Un criterio ragionevole per determinare la parte dei compensi imponibili in Italia per
l’attività di sponsorizzazione rappresentato dallo sfruttamento del diritto
d’immagine del calciatore, in presenza di un contratto10 che regoli il rapporto tra lo
sponsor e un calciatore non residente o la Image Management Company, potrebbe
essere determinato sulla base del rapporto tra le vendite in Italia e il totale delle
vendite dei prodotti che sono pubblicizzati attraverso l’immagine del calciatore.
10
E.g. concedere la propria immagine o il proprio marchio affinché sia riprodotta/o per promuovere le
vendite di un determinato bene, o realizzare uno spot pubblicitario che è diffuso tramite l’utilizzo di mezzi
di comunicazione quali la televisione, radio, riviste, cartellonistiche, internet etc.
28
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (11/14)
Modalità di tassazione del calciatore residente
Riferimenti:
Art. 3, (1) e 8 del TUIR
Il compenso erogato al calciatore residente per
l’attività di sponsorizzazione rappresentata dallo
sfruttamento del diritto d’immagine ove si qualifichi
quale “reddito di lavoro dipendente, reddito assimilato
di lavoro dipendente, assimilato di lavoro autonomo o
diverso” è assoggettabile all’IRPEF mediante
l’autoliquidazione dell’imposta in dichiarazione.
29
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (12/14)
Modalità di tassazione del calciatore non residente
Riferimenti:
Artt. 23 (1), del DPR 600/73
Cir. AdE 79/2006
• Il compenso erogato al calciatore non residente per
l’attività di sponsorizzazione rappresentata dallo
sfruttamento del diritto d’immagine ove si qualifichi
quale “reddito di lavoro dipendente” è assoggettabile ad
imposta in Italia mediante una ritenuta a titolo d’acconto
dell’IRPEF. Inoltre il calciatore non residente sarà tenuto
ovvero esonerato alla presentazione della dichiarazione
dei redditi in Italia a seconda del verificarsi di
determinate situazioni.
30
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (13/14)
Modalità di tassazione del calciatore non residente
Riferimenti:
Art. 50 (1) (c-bis) del TUIR
Artt. 24 (1-ter) 25, (2), del DPR 600/73
Cir. AdE 79/2006
Il compenso erogato al calciatore non residente per l’attività di
sponsorizzazione rappresentata dallo sfruttamento del diritto
d’immagine ove si qualifichi quale “reddito assimilato a quello
di lavoro dipendente” sarà assoggettabile ad imposta in Italia
mediante una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30
per cento del compenso lordo operata contestualmente alla
sua erogazione.
31
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista ai fini delle imposte sui redditi (14/14)
Modalità di tassazione del calciatore non residente
Riferimenti:
Art. 67 (1) (g) (l) e 71 (1) del TUIR
Artt. 24 (1-ter) 25, (2), del DPR 600/73
Cir. AdE 79/2006
Sentenza Corte di Giustizia Europea C-290/04 Scorpio
Il compenso erogato al calciatore non residente ovvero alla Image
Management Company per l’attività di sponsorizzazione
rappresentata dallo sfruttamento del diritto d’immagine ove si
qualifichi quale “reddito diverso” sarà assoggettabile ad imposta in
Italia mediante una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30
per cento del compenso lordo11 operata contestualmente alla sua
erogazione.
11
Nel caso in cui il compenso erogato al calciatore non residente ovvero alla Image Management
Company derivi dalla concessione da parte di questi del marchio del calciatore, la ritenuta suddetta sarà
applicata sul compenso ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati
acquistati a titolo oneroso.
32
Regime tributario
dell’attività di sponsorizzazione
di un calciatore professionista
non residente
ai fini convenzionali
33
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (1/23)
Stato X
(Stato della residenza)
ITALIA
(Stato della fonte)
COMPENSI
Calciatore “girato” in prestito ad
una squadra di calcio di serie A
Partecipazione da gennaio 2013 a
maggio 2013 al Campionato di calcio
di serie A
34
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (2/23)
Art. 17, paragrafo 1, del MC dell’OCSE
[…], il reddito che una persona residente in
uno Stato contraente (X) percepisce per le
attività personalmente esercitate nell’altro
stato contraente (ITALIA) in qualità […] di
sportivo, possono essere tassate in detto altro
Stato (ITALIA).
35
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (3/23)
Riconoscimento
credito/esenzione
TASSAZIONE
CONCORRENTE
Stato X
(Stato della residenza)
ITALIA
(Stato della fonte)
COMPENSI
Calciatore “girato” in prestito ad
una squadra di calcio di serie A
Partecipazione da gennaio 2013 a
maggio 2013 al Campionato di
calcio di serie A
36
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (4/23)
Art. 17, paragrafo 1, del MC dell’OCSE
Il Modello di Convenzione (di seguito “MC”) OCSE prevede una
disciplina speciale per gli sportivi, diversa rispetto a quella generale
prevista per i redditi professionali (art. 7) che prevede una
tassazione esclusiva dei suddetti redditi nello stato di residenza del
calciatore e di lavoro subordinato (art. 15) che prevede a seconda
del verificarsi di determinati requisiti una tassazione esclusiva dei
suddetti redditi nello stato di residenza del calciatore ovvero di una
tassazione concorrente in entrambi gli Stati.
L’art. 17 prevede una tassazione concorrente dei compensi, quindi,
sia nello Stato della Fonte sia nello Stato di residenza: metodo più
efficace per garantire che i compensi del calciatore siano tassati
almeno una volta!!
37
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (5/23)
E’ applicabile l’art. 17 (1) del MC alla Star Company?
STATO DI
RESIDENZA DEL
CALCIATORE
ITALIA
(Stato della
fonte)
STATO X
(Stato di
residenza)
COMPENSI
STAR
COMPANY
Calciatore “girato” in prestito
ad una squadra di calcio di serie
A
Partecipazione da gennaio 2013
a maggio 2013 al Campionato
di calcio di serie A
38
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (6/23)
Sarebbe applicabile l’art. 7 (1) o 21 del MC alla Star Company
TASSAZIONE
Il compenso per lo sfruttamento
STATO DI
dell’immagine del calciatore non è
ESCLUSIVA
RESIDENZA DEL
soggetto a tassazione in Italia
STATO X
CALCIATORE
ITALIA
(Stato di residenza)
(Stato della fonte)
COMPENSI
STAR
COMPANY
Calciatore “girato” in prestito ad
una squadra di calcio di serie A
Partecipazione da gennaio 2013
a maggio 2013 al Campionato di
calcio di serie A
39
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (7/23)
Art. 17, paragrafo 2, del MC dell’OCSE
Quando il reddito derivante da prestazioni
personali esercitate, in tale qualità, […] da uno
sportivo, è attribuito ad una persona diversa
(Star Company ndr) rispetto […] allo sportivo,
[…], detto reddito può essere tassato nello
Stato contraente nel quale le attività […] dello
sportivo sono svolte (ITALIA).
40
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (8/23)
Art. 17, paragrafo 2, del MC dell’OCSE
Riferimenti:
- La norma ha una finalità antielusiva, in quanto evita il fenomeno delle
cc.dd. rent a STAR COMPANY, società residenti generalmente in stati a
fiscalità privilegiata e controllate dai calciatori, nelle quali confluivano i
loro compensi (e.g. Caso Maradona, De Napoli etc).
- In mancanza di tale disposizione i suddetti redditi sarebbero stati tassati
esclusivamente nello Stato di residenza del calciatore (art. 7 o 21 del MC)
evitando la tassazione per ritenuta alla fonte prevista dalla normativa
interna e, quindi, l’applicazione dell’art. 17, comma 1 del MC.
- Applicazione della norma anche a casi non di elusione quali le società
sportive, per i compensi ricevuti a seguito dell’esibizione dei propri
calciatori.
- Applicazione della norma anche a calciatori non residenti in alcuno Stato
contraente
41
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (9/23)
STATO DI
RESIDENZA DEL
CALCIATORE
ITALIA
(Stato della
fonte)
COMPENSI
TASSAZIONE
CONCORRENTE
STATO X
(Stato di residenza)
STAR
COMPANY
Calciatore “girato” in prestito
ad una squadra di calcio di
serie A
Partecipazione da gennaio 2013
a maggio 2013 al Campionato di
calcio di serie A
Riconoscimento
credito/esenzione
42
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (10/23)
Ambito soggettivo
Riferimenti:
MC OCSE, art. 17,comma 1
Commentario art. 17, par. 3, 5, e 6
• Manca una definizione di “sportivo"
• Rientrano in tale nozione i calciatori
• Gli ex calciatori che svolgono l’attività di commentatori di eventi sportivi sia
radiofonici che televisivi, rientrano nella definizione di “artista”;
• Caratteristiche delle attività sportive:
i. Esibizione in pubblico, sono esclusi tutti i calciatori che non si esibiscono
in pubblico (e.g. noto calciatore che dà lezioni);
ii. Competizione;
• Non è necessaria la professionalità e rientrano anche le attività occasionali
43
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (11/23)
Ambito oggettivo: attività di sponsorizzazione
Riferimenti:
Art. 17 (1) MC OCSE
Commentario art. 17, par. 9
• Rientrano i compensi per l’attività di sponsorizzazione, che pur non
essendo pagati per la prestazione sportiva, sono connessi all’evento
sportivo nel suo complesso (inteso in senso lato come evento
mediatico e di spettacolo), come ad esempio:
i. indossare le scarpe di un determinato sponsor durante le gare;
ii. partecipare ad interviste organizzate dagli sponsor in occasione o
in concomitanza degli eventi sportivi
44
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (12/23)
Ambito oggettivo: attività di sponsorizzazione
Riferimenti:
Art. 17 (1) MC OCSE
Commentario artt. 12, par.18, e 17, par. 9
Rapporto OCSE 1987, par. 87
 E’ dubbia l’esistenza di una stretta connessione tra la prestazione
sportiva e l’attività di sponsorizzazione rappresentata dallo
sfruttamento dei diritti di immagine del calciatore tout court, in
quanto il calciatore o la Image Management Company, potrebbero
avere diritto ad incassare il proprio compenso per la cessione dei
diritti di immagine anche se lo stesso calciatore, in quel
determinato anno, non svolge alcuna prestazione, condizione,
invece, necessaria per l’applicazione dell’art. 17 del MC;
 Pertanto, ove non sia possibile ravvisare una correlazione
nemmeno indiretta tra i redditi percepiti per lo sfruttamento
economico dell’immagine e la performance sportiva del calciatore,
non può essere invocata l’applicazione del predetto articolo 17 del
MC.
45
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (13/23)
Proposta di modifica al Commentario dell’art. 17 del MC OCSEnti:raft
sull’applicazione dell’art. 17, par. 9.1, 9.2, 9.
Rientrano tra le attività di sponsorizzazione coperte
dall’art. 17, le interviste e le attività promozionali
direttamente e indirettamente connesse all’evento
sportivo;
NON rientrano tra le attività di sponsorizzazione coperte
dall’art. 17, lo sfruttamento dei diritti d’immagine dello
sportivo, che non sono connesse alla prestazione
effettuata dallo sportivo
(e.g. indossare i prodotti di uno sponsor durante il tempo libero, realizzare uno spot pubblicitario
che è diffuso tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione quali la televisione, radio, riviste,
cartellonistiche, siti internet etc., concedere la propria immagine o il proprio marchio affinché sia
riprodotta/o per promuovere le vendite di un determinato bene)
46
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (14/23)
Altre disposizioni pattizie: attività di sponsorizzazione
Riferimenti:
Art. 12, 15 E 21 del MC OCSE
Pertanto, non essendo applicabile la disciplina pattizia concernente gli “artisti e
sportivi” (art. 17 del MC) i suddetti redditi saranno disciplinati:
•
•
per la concessione del marchio, rientrando tra i diritti immateriali, dalla
disposizione pattizia concernente i canoni (art. 12 del MC) sia nel caso di
concessione del marchio riconducibile al rapporto di lavoro subordinato tra
calciatore e la società di calcio sia nel caso opposto dove non sia ravvisabile tale
legame).
per i redditi derivanti dalle altre forme di sfruttamento dell’immagine:
- dalla disposizione pattizia concernente i redditi di lavoro subordinato tra
calciatore e società di calcio (art. 15 del MC) nel caso in cui la concessione del
diritto di immagine è riconducibile al rapporto di lavoro dipendente tra
calciatore e società di calcio;
- dalla disposizione pattizia concernente i redditi professionali (art. 7 del MC)
- dalla disposizione pattizia concernente redditi diversi (art. 21 del MC)
47
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (15/23)
Art. 12, paragrafo 1, del MC dell’OCSE
I canoni provenienti da uno Stato contraente
(ITALIA) e il cui beneficiario effettivo è un
residente dell’altro Stato contraente (X) sono
imponibili solo in detto altro Stato (X)
L’art. 12 del MC limita il diritto dell’Italia ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta sul
compenso (qualificato come reddito diverso secondo la normativa interna) che il
calciatore non residente ovvero la Image Management Company riceve dallo
sfruttamento del diritto d’immagine dello sportivo.
48
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (16/23)
TASSAZIONE
ESCLUSIVA
Stato X
(Stato della residenza)
I canoni per lo sfruttamento del marchio del
calciatore non è soggetto a tassazione in Italia
ITALIA
(Stato della fonte)
CANONI
Calciatore “girato” in prestito ad
una squadra di calcio di serie A
Partecipazione da gennaio 2013 a
maggio 2013 al Campionato di
calcio di serie A
49
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (17/23)
I canoni per lo sfruttamento del
marchio del calciatore non è
STATO DI
RESIDENZA DEL
CALCIATORE
soggetto a tassazione in Italia
ITALIA
(Stato della fonte)
TASSAZIONE
ESCLUSIVA
STATO X
(Stato di
residenza)
CANONI
STAR
COMPANY
Calciatore “girato” in prestito ad
una squadra di calcio di serie A
Partecipazione da gennaio 2013
a maggio 2013 al Campionato di
calcio di serie A
50
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (18/23)
Art. 15 del MC dell’OCSE
[…] le remunerazioni […] che un residente di uno Stato contraente (Stato X)
riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto
Stato (Stato X), (tassazione esclusiva) a meno che tale attività non venga svolta
nell’altro Stato contraente (Italia). Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato (Italia) (tassazione
concorrente).
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le
remunerazioni che un residente di uno Stato contraente (Stato X) riceve in
corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente (Italia)
sono imponibili soltanto nel primo Stato (Stato X) (tassazione esclusiva) se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato (Italia) per un periodo che non
oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che
termini nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è
residente dell’altro Stato (Italia), e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione
che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (Italia)
51
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (19/23)
Riconoscimento
TASSAZIONE
credito/esenzione CONCORRENTE
Stato X
(Stato della
residenza)
ITALIA
(Stato della
fonte)
COMPENSI
CLUB
b) Condizione
< 183 gg.
a) Condizione
[A/B]: Art. 15(1) Prima frase si applica
Art. 15(2)(a) è verificata
Art. 15(2)(b) non è verificata
Art. 15(2)(c) è verificata
Calciatore “girato” in prestito ad una squadra
di calcio di serie A
Partecipazione da gennaio 2013 a maggio
2013 al Campionato di calcio di serie A
52
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (19/23)
TASSAZIONE
ESCLUSIVA
Stato X
(Stato della
residenza)
ITALIA
(Stato della
fonte)
CLUB
b) Condizione
COMPENSI
< 183 gg.
a) Condizione
[A/B]: Art. 15(1) Prima frase si applica
Art. 15(2)(a) è verificata
Art. 15(2)(b) è verificata
Art. 15(2)(c) è verificata
Calciatore partecipa ad un evento
53
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (20/23)
Art. 7, paragrafo 1, del MC dell’OCSE
Gli utili di un’impresa di uno Stato
contraente (X), sono imponibili soltanto in
detto Stato (X) […].
L’art. 7 del MC limita il diritto dell’Italia ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta sul
compenso che il calciatore non residente ovvero la Image Management Company
riceve dallo sfruttamento del diritto d’immagine del calciatore, prevedendo la tassazione
esclusiva soltanto nello Stato di residenza del calciatore
54
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (21/23)
Art. 21, paragrafo 1, del MC dell’OCSE
Gli elementi di reddito di un residente di uno
Stato contraente (X), qualunque ne sia la
provenienza che non sono trattati negli
articoli
precedenti
della
presente
Convenzione sono imponibili soltanto in
questo Stato (X)
L’art. 21 del MC limita il diritto dell’Italia ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta sul
compenso che il calciatore non residente ovvero la Image Management Company
riceve dallo sfruttamento del diritto d’immagine del calciatore.
55
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (22/23)
TASSAZIONE
ESCLUSIVA
Stato X
(Stato della
residenza)
Calciatore “girato” in prestito ad una
squadra di calcio di serie A
Il compenso per lo sfruttamento
dell’immagine del calciatore non è soggetto
a tassazione in Italia
ITALIA
(Stato della fonte)
COMPENSI
Partecipazione da gennaio 2013 a maggio
2013 al Campionato di calcio di serie A
56
Regime tributario dell’attività di sponsorizzazione di un calciatore
professionista non residente ai fini convenzionali (23/23)
Il compenso per lo sfruttamento
dell’immagine del calciatore non
STATO DI
RESIDENZA DEL
CALCIATORE
è soggetto a tassazione in Italia
ITALIA
(Stato della fonte)
TASSAZIONE
ESCLUSIVA
STATO X
(Stato di residenza)
COMPENSI
STAR
COMPANY
Calciatore “girato” in prestito ad
una squadra di calcio di serie A
Partecipazione da gennaio 2013
a maggio 2013 al Campionato di
calcio di serie A
57
Sergio Sirabella LL.M.
[email protected]
Via Flaminia, 135
00196 Roma
www.legalitax.it
ROMA - PADOVA - MILANO - VENEZIA
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