CIRCOLARE N. 38 DEL 22 SETTEMBRE 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime ATTIVITA’ D’IMPRESA E CONCORRENZA La nuova disciplina dell’azione di classe www.assonime.it La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 ABSTRACT E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime La circolare illustra la disciplina dell’azione di classe contenuta nel codice del consumo, quale risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. Le azioni di classe potranno essere promosse a partire dal 1° gennaio 2010, per gli illeciti compiuti dopo il 15 agosto 2009. La circolare fornisce una serie di spunti interpretativi riguardo alla portata e alle caratteristiche del nuovo strumento processuale. PROVVEDIMENTI COMMENTATI Articolo 140 bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dall’articolo 49 della legge 23 luglio 2009, n. 99 *** 2 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime INDICE Introduzione p. 4 1. Le azioni collettive inibitorie p. 7 2. La collocazione dell’azione di classe nel codice del consumo p. 9 3. Soggetti legittimati ad agire p.10 4. Il convenuto p.11 5. Ambito di applicazione p.13 5.1 I diritti individuali omogenei p.13 5.2 Il fondamento delle pretese individuali p.14 6. Il giudice competente e il suo ruolo p.18 7. Il filtro dell’azione p.20 8. L’ordinanza che ammette l’azione p.24 9. Il sistema di opt-in p.26 10. La sentenza di condanna p.29 11. Unicità dell’azione di classe p.31 3 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 Introduzione E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime Vari paesi in Europa hanno introdotto negli ultimi anni forme di azione collettiva risarcitoria1. Anche l’Italia, con la legge finanziaria per il 2008, si è dotata di una disciplina in materia, che è stata inserita nell’articolo 140 bis del codice del consumo2. Sullo sfondo, vi è un dibattito sull’opportunità di un intervento legislativo comunitario sull’azione collettiva per il risarcimento del danno. Le iniziative della Commissione europea seguono due diversi filoni. Anzitutto, vi sono le proposte di una normativa comunitaria sulle azioni di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni antitrust contenute nel Trattato CE, che includono l’obbligo per gli Stati membri di adottare uno o più modelli di azione collettiva3. In secondo luogo, vi sono le riflessioni ancora embrionali sull’opportunità di un intervento comunitario volto ad assicurare la tutela collettiva dei consumatori, contenute in un Libro verde pubblicato nel novembre 20084. La disciplina dell’azione collettiva risarcitoria introdotta con la legge finanziaria per il 20085 aveva un’articolazione complessa e alcuni profili poco chiari che suscitavano dubbi sulla sua idoneità ad assicurare l’efficace funzionamento del nuovo istituto. Nell’attesa di elaborare le correzioni e i chiarimenti necessari, il legislatore ha rinviato più volte la data di operatività delle disposizioni 6. E’ stato quindi avviato un processo di revisione normativa che ha portato con la legge 23 luglio 2009, n. 99, a una formulazione nuova, e nel complesso meglio strutturata, dell’articolo 140 bis del codice del consumo7. 1 Tra gli altri, il Regno Unito, la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Svezia, la Finlandia, la Germania, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Norvegia. 2 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3 Commissione europea, Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, 2 aprile 2008, COM(2008) 165 def. 4 Commissione europea, Libro Verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori, COM(2008) 794 def. 5 Cfr. l’articolo 2, commi 445-449, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 6 L’efficacia della disciplina, inizialmente fissata al 30 giugno 2008, è stata differita mediante il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207. Da ultimo, l’articolo 23, comma 16, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto che la disciplina dell’azione di classe diverrà efficace a partire dal 1° gennaio 2010. 7 Articolo 49 della legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. 4 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime Sul piano sistematico, la nuova disciplina presenta un’importante cambiamento di impostazione rispetto al testo originario, in quanto chiarisce che l’azione è volta a tutelare non un interesse collettivo, come situazione soggettiva riferibile congiuntamente a un insieme di persone, ma i diritti individuali omogenei di cui sono singolarmente titolari i consumatori colpiti da uno stesso illecito8. Risulta così più evidente che la normativa in questione si pone in continuità con la configurazione tradizionale dell’azione risarcitoria nel nostro ordinamento. La stessa denominazione dell’istituto è stata modificata e corrisponde alla nuova fisionomia: non si tratta più di una “azione collettiva risarcitoria”, ma propriamente di un’“azione di classe”. L’applicazione della disciplina è sottoposta a un duplice vincolo temporale: si potranno promuovere azioni di classe a partire dal 1° gennaio 2010 e solo per illeciti compiuti dopo il 15 agosto 20099. Questa circolare, dopo un breve richiamo alle azioni collettive inibitorie già esistenti da tempo nel nostro ordinamento, analizza le caratteristiche principali della nuova disciplina dell’azione di classe. A questo fine, essa si sofferma sui seguenti profili: la collocazione dell’istituto nel codice del consumo; la legittimazione ad agire del singolo consumatore danneggiato; il novero dei soggetti contro i quali può essere proposta l’azione; l’ambito oggettivo di applicazione; il ruolo del giudice, compreso il compito di valutare l’ammissibilità dell’azione (c.d. filtro); il sistema di opt-in per il coinvolgimento dei singoli consumatori; il contenuto della sentenza e le fasi successive alla sua adozione; l’unicità dell’azione di classe. Come è stato ampiamente sottolineato nel dibattito che in Italia ha preceduto l’introduzione della disciplina, la possibilità di aggregazione e trattazione congiunta della pluralità di cause risarcitorie originate da uno stesso evento dannoso risponde principalmente a due esigenze: agevolare la tutela dei diritti nei casi in cui i singoli danneggiati, in ragione dell’importo ridotto della pretesa (small claim), non avrebbero incentivo a intraprendere l’azione in giudizio in via individuale perché i costi supererebbero i benefici attesi; favorire l’efficiente amministrazione della giustizia e l’economia processuale, razionalizzando il contenzioso seriale. 8 Cfr. comma 1 dell’articolo 140 bis. 9 Sui vari differimenti di efficacia della disciplina disposti in via d’urgenza dal legislatore cfr. la nota 3 di questa circolare; la previsione per cui l’articolo 140 bis si applica ai soli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009 è contenuta nell’articolo 49, comma 2, di tale legge. 5 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime Le esigenze di tutela degli small claims sono state oggetto negli ultimi anni anche di altri provvedimenti normativi, che appare utile menzionare. Nel 2007 è stato istituito a livello comunitario un procedimento giudiziale uniforme, applicabile in tutti gli Stati membri, volto a risolvere in modo semplice e rapido le controversie transfrontaliere di modesta entità10. E’ inoltre proseguito nel nostro ordinamento l’impegno a rafforzare e agevolare i meccanismi di composizione stragiudiziale delle controversie. In particolare, per quanto riguarda i servizi di investimento sono state definite le regole per le procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob per la risoluzione di controversie tra intermediari finanziari e risparmiatori o investitori circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali con la clientela11. Anche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari è stato introdotto un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela12. 10 Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il nuovo procedimento europeo si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale di valore non superiore a 2000 euro e costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti nei singoli Stati membri. Le principali caratteristiche del nuovo procedimento sono: l’utilizzo di moduli standard di facile compilazione sia per la domanda dell’attore che per la replica del convenuto; lo svolgimento in forma essenzialmente scritta (di regola, le parti non compaiono davanti al giudice e questi esamina la controversia attraverso gli atti e i documenti che gli sono sottoposti; l’udienza è prevista come momento di contraddittorio solo eventuale); la brevità dei termini che scandiscono la sequenza procedurale (l’organo giurisdizionale è chiamato a pronunciare la sentenza entro trenta giorni dal momento in cui riceve la replica del convenuto alla domanda dell’attore); la non obbligatorietà dell’assistenza di un avvocato. La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Il regolamento comunitario è analizzato nella circolare Assonime n. 1/2009. 11 Tali procedure erano state previste dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 per la tutela del risparmio. Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 ha istituito presso la Consob una Camera di conciliazione e arbitrato con il compito di amministrare le procedure di conciliazione e arbitrato e ha fissato le regole per lo svolgimento di tali procedure. Il regolamento Consob adottato con la delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 in attuazione di specifiche previsioni del decreto legislativo n. 179/2007, ha definito l’organizzazione e il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato, ha stabilito i requisiti e le modalità di nomina dei conciliatori e degli arbitri e ha disciplinato lo svolgimento dei procedimenti di conciliazione e arbitrato. Sul tema, cfr. circolare Assonime n. 8/2009. 12 La disciplina è contenuta nella delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio n. 275 del 29 luglio 2008, adottata ai sensi dell’128-bis del testo unico bancario, introdotto dalla legge n. 262/2005 e nelle disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009. Possono essere oggetto della soluzione stragiudiziale le contestazioni relative a operazioni e servizi bancari e finanziari (esclusi i servizi e le attività di investimento, nonché il collocamento di prodotti finanziari), purché la somma in contestazione tra le parti non superi 100.000 euro. 6 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 Infine, va ricordato che la legge 4 marzo 2009, n. 15, sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha delegato il Governo a prevedere una forma di azione collettiva nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici per i casi in cui una pluralità di utenti o consumatori sia stata lesa dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali. L’azione dovrà essere proposta davanti al giudice amministrativo. A differenza di quella regolata dall’articolo 140 bis del codice del consumo, questa azione collettiva non ha contenuto risarcitorio: in caso di accoglimento dell’istanza il giudice ordinerà all’amministrazione o al concessionario di rimediare alle violazioni riscontrate e, nei casi di perdurante inadempimento, potrà disporre la nomina di un commissario. Nei confronti dei concessionari di servizi pubblici, l’azione non potrà essere proposta o proseguita nel caso in cui un’autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza. 1. Le azioni collettive inibitorie Prima dell’introduzione dell’azione di classe, il nostro ordinamento già prevedeva forme di azione collettiva di tipo inibitorio. Obiettivo dell’azione collettiva inibitoria è l’adozione di un provvedimento giudiziale che vieti a un soggetto di porre in essere o di reiterare una condotta lesiva dell’interesse di una determinata collettività. Mediante tali azioni non è possibile far valere pretese risarcitorie: i soggetti colpiti dalla condotta che intendono essere risarciti devono agire in giudizio in via individuale. Nel codice del consumo esistono due disposizioni in tema di azioni collettive inibitorie per la tutela degli interessi dei consumatori. In entrambi i casi la legittimazione ad agire spetta a enti che l’ordinamento identifica come idonei a rappresentare l’interesse collettivo oggetto di tutela. L’articolo 37 riguarda l’azione collettiva volta a inibire a un professionista o a un’associazione di professionisti l’uso di clausole generali di contratto abusive nei 7 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime confronti dei consumatori13. La legittimazione ad agire spetta alle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte in un apposito elenco presso il Ministero dello Sviluppo economico14, alle associazioni rappresentative dei professionisti e alle Camere di commercio. L’articolo 140 disciplina un’azione collettiva inibitoria di portata più generale, che le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco presso il Ministero dello Sviluppo economico possono esercitare a fronte di atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori 15. In particolare, le associazioni possono chiedere al giudice competente di inibire gli atti e i comportamenti denunciati, di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni, di ordinare la pubblicazione dei provvedimenti su uno o più quotidiani16. Prima del ricorso al giudice le associazioni devono inviare al presunto responsabile un atto di diffida dalla continuazione della condotta lesiva. E’ previsto uno spazio per una procedura di conciliazione stragiudiziale della controversia, che può essere attivata dalle associazioni o dal soggetto a cui è imputata la condotta; se la conciliazione riesce, il verbale di conciliazione, omologato dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Dal 2007 il Testo unico della finanza prevede che le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale possono esercitare l’inibitoria collettiva di cui all’articolo 140 del codice del consumo anche per la tutela degli interessi collettivi degli investitori connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio17. 13 E’ assimilata all’utilizzo delle condizioni generali di contratto la raccomandazione del loro utilizzo. 14 Cfr. l’articolo 137 del codice del consumo. Per l’elenco delle associazioni rappresentative, si rinvia al sito www.sviluppoeconomico.gov.it. 15 Nel caso di atti o comportamenti posti in essere sul territorio italiano che ledono i consumatori di un altro Stato dell’Unione europea, l’azione collettiva inibitoria può essere esercitata dagli organismi pubblici indipendenti e dalle organizzazioni riconosciuti in tale Stato e inseriti in un elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (articolo 139, comma 2, del codice del consumo). 16 Alcune pronunce giurisprudenziali hanno interpretato in modo estensivo l’obiettivo della correzione e dell’eliminazione degli effetti dannosi spingendosi a chiedere misure di ripristino nei confronti dei singoli danneggiati. Tribunale di Roma, 30 aprile 2008; cfr. anche Tribunale di Milano, 15 settembre 2004; Tribunale di Palermo 29 maggio 2006; Tribunale di Palermo, 26 ottobre 2007. 17 Cfr. l’articolo 32 bis del Testo Unico della Finanza, inserito dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164. 8 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 2. La collocazione dell’azione di classe nel codice del consumo E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime In via generale, per azione di classe si intende un istituto di natura processuale che consente a più soggetti danneggiati dalla stessa condotta illecita di far valere le rispettive richieste di risarcimento o restituzione mediante un’unica azione in giudizio nei confronti del convenuto comune. La legge finanziaria per il 2008 qualifica l’azione collettiva risarcitoria, che ora ha assunto la fisionomia di azione di classe, come “nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela”18. Come anticipato, in coerenza con questa impostazione la disciplina è stata inserita nel codice del consumo. Questo inquadramento ha alcune conseguenze di rilievo per l’applicazione dello strumento. Le disposizioni sull’azione di classe devono infatti essere lette tenendo conto del sistema in cui si collocano e del significato che il legislatore ha assegnato, in questo contesto normativo, ai vari termini quale risulta dalle definizioni generali contenute nella prima parte del codice del consumo. Un primo elemento sul quale occorre porre l’attenzione è che l’azione di classe è concepita quale strumento processuale non di portata generale, ma a beneficio di una specifica categoria di soggetti, i consumatori o utenti, da intendersi come persone fisiche che agiscono “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”19. Elemento centrale di questa nozione di consumatore, che deriva dal diritto comunitario20, è lo scopo perseguito dalla persona fisica nel suo agire: deve trattarsi di uno scopo non legato all’esercizio dell’attività professionale e, quindi, consistente essenzialmente nell’appagamento di esigenze della vita privata dell’individuo. L’azione di classe presuppone, quindi, che una condotta abbia leso una pluralità di individui mentre operavano nella veste di consumatori, orientati a soddisfare bisogni personali. L’azione di classe è invece preclusa alle persone giuridiche e a tutti i soggetti che hanno subito un danno in 18 Cfr. l’articolo 2, comma 445, della legge n. 244/2007. 19 Cfr. l’articolo 3, lettera a, del codice del consumo. 20 Cfr. in tal senso già la direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. 9 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime relazione alla fruizione di beni o servizi riconducibili allo svolgimento della propria attività imprenditoriale o professionale. Un secondo elemento da considerare è che le norme contenute nel codice del consumo sono quelle concernenti i processi di acquisto e consumo 21. L’espressione richiama l’insieme delle attività e delle operazioni che sono connesse all’atto di consumo inteso come atto di apprensione, fruizione e godimento di un bene o di un servizio. L’inerenza a processi di acquisto e consumo è evidentemente una caratteristica riferibile anche alle disposizioni che vengono man mano integrate nel codice e offre una chiave interpretativa importante per delimitare l’ambito oggettivo di applicazione dell’azione di classe. Quest’ultima, infatti, non è utilizzabile per il risarcimento dei danni che si verificano al di fuori di processi di acquisto e consumo, ad esempio nel caso di danni ambientali sofferti dagli abitanti di una determinata zona geografica, di danni subiti dai dipendenti di un’impresa nell’ambito del rapporto di lavoro, di danni relativi a discriminazioni razziali, sessuali o religiose. Mentre è pacifico che l’articolo 140 bis si applichi agli utenti di servizi finanziari, è controverso se il rapporto tra le società emittenti e gli acquirenti di strumenti finanziari rientri nell’ambito di applicazione della disciplina. Peraltro, va osservato che in queste ipotesi non appare corretto configurare la sussistenza di una situazione di consumo di un bene o di utenza di un servizio. 3. Soggetti legittimati ad agire L’azione di classe può essere proposta da “ciascun componente della classe”, ossia da ciascuno dei consumatori o utenti i cui “diritti individuali omogenei” sono violati dalla condotta22. Il singolo può agire direttamente oppure per il tramite di associazioni cui dà mandato o comitati a cui partecipa23. Associazioni e comitati non possono avviare un’azione di classe di propria iniziativa, ma solo su incarico da parte di almeno uno dei componenti 21 Ai sensi dell’articolo 1 del codice del consumo, il codice “armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti”. 22 Cfr. il comma 1 dell’articolo 140 bis. 23 Ibidem. 10 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 della classe, secondo lo schema classico della rappresentanza volontaria nel processo. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime Per questo profilo, la nuova formulazione dell’articolo 140 bis è radicalmente diversa da quella originaria, che attribuiva la legittimazione a esercitare l’azione alle associazioni di consumatori e utenti iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero dello Sviluppo economico24, nonché ad altre associazioni e comitati purché “adeguatamente rappresentativi dei diritti collettivi fatti valere”, mentre escludeva l’iniziativa del singolo danneggiato. La modifica appare coerente con l’impostazione dell’azione di classe quale strumento che tutela i diritti individuali omogenei dei consumatori danneggiati e non un interesse riferibile in senso lato a una categoria di consumatori. Obiettivo dell’azione non è il mero accertamento della responsabilità del convenuto, ma anche la condanna al risarcimento dei danni e alle restituzioni dovute ai singoli consumatori25. Sul piano pratico, è comunque probabile che le istanze individuali saranno perlopiù veicolate attraverso associazioni di consumatori o comitati costituiti per l’occasione, salva l’ipotesi che l’azione di classe venga organizzata da studi legali. Dal punto di vista procedurale, la domanda si propone con atto di citazione26; la notificazione della domanda interrompe la prescrizione e sospende il decorso del nuovo periodo di prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio27. 4. Il convenuto Dall’analisi della normativa si deduce che il soggetto passivo dell’azione è l’impresa che l’attore ritiene essere responsabile della condotta lesiva. In particolare, contengono una menzione dell’impresa quale convenuto in giudizio sia la disposizione che individua il foro competente, sia la norma che sancisce l’unicità dell’azione di classe28. 24 Cfr. la precedente nota 11. 25 Comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 140 bis. 26 Cfr. il comma 5 dell’articolo 140 bis. 27 Cfr. il comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 140 bis. 11 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 Il riferimento all’impresa non è abituale all’interno del codice del consumo, che solitamente utilizza, in contrapposizione a quella di consumatore, la nozione di “professionista”, inteso come persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 29. Sorge quindi la questione di quale significato attribuire in questo contesto alla nozione di impresa. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime Se si segue un’interpretazione letterale basata sulle nozioni del codice civile30, non rientrano tra i possibili convenuti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o esercitano professioni intellettuali. Possono invece essere chiamati in giudizio quegli enti pubblici che svolgono attività d’impresa. E’ da chiedersi però se sia giustificato, e compatibile con il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, limitare la portata della tutela collettiva risarcitoria dei consumatori, dal lato del convenuto, al solo sottoinsieme di professionisti che sono qualificabili come impresa ai sensi del codice civile. Per evitare questo risultato, occorrerebbe attribuire alla nozione di impresa all’interno dell’articolo 140 bis lo stesso significato della nozione di professionista di cui al codice del consumo. Nel corpo del codice del consumo vi è già almeno un esempio dell’utilizzo del termine impresa in relazione all’attività di tutti i professionisti. L’articolo 27, comma 12, in materia di pratiche commerciali scorrette prevede infatti che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa disporre in caso di inottemperanza da parte del professionista ai propri provvedimenti “la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni”. A un esito analogo si potrebbe giungere leggendo la nozione di impresa utilizzata nell’articolo 140 bis alla luce del diritto della concorrenza, comunitario e nazionale: seguendo questa impostazione, la nozione di impresa viene a coincidere con quella di 28 Cfr. il comma 4 (“…al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa”) e il comma 14 ( “…per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa”) dell’articolo 140 bis. 29 Articolo 3, lettera c, del codice del consumo. Al soggetto che svolge attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale è equiparato l’intermediario. 30 Il codice civile fa riferimento alla nozione di imprenditore, inteso come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (articolo 2082). Se l’imprenditore è il titolare dell’attività, l’impresa consiste nell’attività economica esercitata dall’imprenditore. In base ai predetti requisiti è da escludere che rientrino nella nozione di imprenditore del codice civile il soggetto che esercita attività di lavoro autonomo e colui che esercita professioni intellettuali. 12 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 professionista offerta dal codice del consumo in quanto ruota attorno allo svolgimento di fatto di una attività economica, indipendentemente dalla natura del soggetto. Resta da osservare che, qualunque sia la nozione di impresa adottata tra quelle qui indicate, le associazioni di imprese che non svolgono direttamente attività economica sul mercato non rientrano tra i soggetti che possono essere chiamati in giudizio ai sensi dell’articolo 140 bis31. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime 5. Ambito di applicazione 5.1 I diritti individuali omogenei L’azione di classe è prevista a tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori e utenti colpiti da uno stesso illecito. L’articolo 140 bis, comma 1, primo periodo recita infatti che “I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo”. Si tratta del tratto distintivo dell’istituto nella sua nuova conformazione: oggetto del giudizio sono le singole pretese risarcitorie o restitutorie di cui più soggetti sono individualmente titolari e non una situazione di interesse riferibile a una collettività. Il requisito dell’omogeneità rimanda all’esigenza, oltre che di un fondamento comune, di una sostanziale assimilabilità delle varie pretese relative alla reintegrazione del diritto leso, sul piano della natura e degli elementi caratterizzanti: i consumatori che possono beneficiare dell’azione di classe sono quelli colpiti in modo omogeneo dalla condotta di uno stesso soggetto. Al concetto di omogeneità si affianca, nel testo dell’articolo 140 bis, quello di identità delle situazioni e dei diritti individuali tutelabili. Ai sensi del comma 2, l’azione tutela “i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica”, “i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto”, “i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante… da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”. 31 In senso conforme, Marco Rossetti, L’azione risarcitoria collettiva, Ipsoa –BancaDati “La responsabilità civile”. 13 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime L’identità dei diritti individuali è soggetta al vaglio del giudice che, qualora non la ravvisi nel caso di specie, dichiara l’azione di classe inammissibile32. Un vaglio della omogeneità delle pretese ai fini dell’ammissibilità dell’azione di classe è previsto in numerosi ordinamenti, tra cui quello statunitense. L’idea sottostante è quella dell’azione di classe quale strumento per la razionalizzazione del contenzioso seriale: quando le pretese individuali presentano un tale grado di omogeneità da consentire di parlare di “identità”, il processo collettivo può concentrarsi sulle questioni comuni e rispondere in modo efficiente alla domanda di giustizia della classe. Se, invece, le situazioni coinvolte sono significativamente diverse sul piano giuridico o fattuale, occorrono accertamenti e valutazioni specifici per ciascuna di esse e l’aggregazione delle domande non produce apprezzabili vantaggi rispetto alla proposizione di una pluralità di autonome cause individuali. Cosa debba poi intendersi, nei casi concreti, per identità ai sensi dell’articolo 140 bis sarà progressivamente chiarito dall’applicazione giurisprudenziale. 5.2 Il fondamento delle pretese individuali L’azione di classe si applica a un insieme molto esteso di illeciti plurioffensivi, di natura sia contrattuale che extracontrattuale, individuati nel secondo comma dell’articolo 140 bis. La responsabilità contrattuale Una prima categoria di diritti che possono essere tutelati mediante l’azione di classe è quella dei “diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica” 33; sono espressamente inclusi in questo insieme i diritti relativi a contratti basati su condizioni generali di contratto o conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari34. Non rilevano la forma né il modo in cui il contratto è stato stipulato: l’azione di classe è applicabile a contratti stipulati verbalmente, per iscritto o mediante comportamenti concludenti (ad esempio, nel caso dell’acquisto della merce esposta in un supermercato o erogata da macchine automatiche), ai contratti a distanza, agli acquisti on-line. 32 Cfr. il comma 6 dell’articolo 140 bis e il successivo paragrafo 7 di questa circolare. 33 Comma 2, lettera a, dell’articolo 140 bis. 34 La norma fa riferimento ai contratti stipulati ai sensi dell’ articolo 1341 (Condizioni generali di contratto) e dell’articolo 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) del codice civile. 14 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 Le fattispecie contrattuali che ricadono nella portata dell’azione sono più numerose di quelle previste dal testo originario dell’articolo 140 bis. Quest’ultimo, infatti, si riferiva esclusivamente ai rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari. L’esercizio dell’azione presuppone che i consumatori si trovino in situazione identica nei confronti dell’impresa con la quale hanno instaurato il rapporto contrattuale: è ragionevole associare il concetto di identità, in questo contesto, almeno all’esistenza di contratti dello stesso tipo e alla violazione degli stessi obblighi contrattuali da parte dell’impresa. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime La responsabilità del produttore Il secondo insieme di diritti tutelabili con l’azione di classe riguarda i “diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale” 35. Questa formulazione comporta una riduzione dell’ambito di applicazione dell’azione di classe rispetto alla precedente versione dell’articolo 140 bis, che si riferiva genericamente agli “atti illeciti extracontrattuali” e copriva pertanto qualunque ipotesi di responsabilità extracontrattuale connessa a rapporti di consumo. La previsione è incentrata sulla nozione di prodotto: è la relazione col prodotto a identificare il responsabile (relativo produttore) e la vittima (consumatore finale) degli illeciti extracontrattuali che possono essere oggetto dell’azione di classe. Nel codice del consumo per prodotto si intende in generale: “qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo”36. La definizione non include i servizi, limitandosi a far riferimento ai prodotti che possono essere messi a disposizione dei consumatori nel quadro di una prestazione di servizi (ad esempio, gli alimenti somministrati agli avventori in un ristorante). L’esclusione dei servizi si spiega per il fatto che si tratta di una definizione tratta da un contesto normativo specifico: essa era originariamente 35 Comma 2, lettera b, dell’articolo 140 bis. 36 Articolo 3, lettera e, del codice del consumo. 15 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 contenuta nella disciplina sulla sicurezza dei prodotti che, conformemente alla direttiva comunitaria a monte37, non si applica ai servizi. Peraltro, l’ipotesi di responsabilità del produttore presenta evidenti connessioni con la disciplina sulla tutela del consumatore in caso di prodotto difettoso, anch’essa contenuta nel codice del consumo. Nell’ambito di tale disciplina, per prodotto si intende il bene mobile38. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime Va anche rilevato che la previsione in esame, a differenza delle altre disposizioni dell’articolo 140 bis, non fa riferimento a “consumatori e utenti”, ma solo ai “consumatori finali”. Quindi, a meno di forzare il dato letterale dell’articolo 140 bis con un’interpretazione estensiva, sembra da escludere che gli utenti di un servizio possano avvalersi dell’azione di classe nelle ipotesi di illecito extracontrattuale commesso dal relativo fornitore, ferma restando la possibilità di esercitare l’azione di classe nelle ipotesi di responsabilità contrattuale del prestatore di servizi39. Per i beni vi è stata l’esigenza di prevedere l’esperibilità dell’azione di classe anche nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale perché, a differenza di quanto avviene per i servizi, spesso non c’è un rapporto contrattuale diretto tra produttore e consumatore. Quando il consumatore acquista il bene da un distributore, infatti, tipicamente il rapporto contrattuale è con quest’ultimo. Per l’applicazione dell’azione di classe l’illecito deve riguardare la relazione tra consumatore finale e produttore di un determinato prodotto. L’azione di classe non può, quindi, essere utilizzata nelle ipotesi in cui il danno ai consumatori sia imputabile a soggetti diversi dal produttore (si consideri, ad esempio, il caso in cui un terzo abbia adulterato un prodotto alimentare in vendita in un supermercato). 37 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001. Il considerando 1 della direttiva chiarisce che l’ambito di applicazione non include i servizi e che “la Commissione intende individuare le necessità, le possibilità e le priorità dell'azione comunitaria in materia di sicurezza dei servizi e di responsabilità dei prestatori di servizi, allo scopo di presentare proposte adeguate”. 38 Articolo 115 del codice del consumo. Nella nozione di prodotto è espressamente compresa l’elettricità. 39 Per i servizi finanziari, sulla distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel caso di violazione degli obblighi di informazione e trasparenza da parte dell’intermediario, cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 19 dicembre 2007, n. 26765. 16 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 La tutela collettiva risarcitoria è svincolata dall’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra produttore e consumatore: ciò che rileva è la relazione di consumo, ossia la materiale utilizzazione del bene da parte di un individuo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. L’azione di classe può quindi essere esperita da chi dimostri di avere consumato il prodotto, anche se diverso da chi l’ha acquistato. Viceversa i soggetti, quali ad esempio i parenti delle vittime, che ritengono di avere subito un pregiudizio ma non hanno materialmente consumato il prodotto, devono ricorrere alle tradizionali azioni individuali a tutela dei propri diritti. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime Pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali La terza categoria di diritti tutelabili mediante l’azione di classe è quella dei “diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”40. Mentre le pratiche commerciali scorrette sono definite e disciplinate all’interno del codice del consumo41, per l’individuazione dei comportamenti anticoncorrenziali suscettibili di arrecare un pregiudizio ai consumatori ai sensi dell’articolo 140 bis il riferimento naturale è alle disposizioni nazionali e comunitarie che vietano le intese restrittive della concorrenza e l’abuso di posizione dominante, ossia agli articoli 81 e 82 del Trattato CE e agli articoli 2 e 3 della legge n. 287/1990 42. Le violazioni antitrust che più si prestano a successive class actions sono quelle che comportano direttamente un aumento di prezzo per i consumatori, in particolare i cartelli43. 40 41 Comma 2, lettera c, dell’articolo 140 bis. Cfr. gli articoli da 18 a 27 quater del codice del consumo e, in particolare, la definizione di pratica commerciale contenuta nell’articolo 18, lettera d, e quella di pratica commerciale scorretta di cui al comma 2 dell’articolo 20. Sulla disciplina sostanziale in tema di pratiche commerciali scorrette si rinvia alla circolare Assonime n. 80 del 2007. 42 Resta aperta la questione se vi siano ipotesi di concorrenza sleale pregiudizievoli per i consumatori non coperte dalla disciplina delle pratiche commerciali scorrette che possono dare avvio a un’azione di classe in quanto costituiscono comportamenti anticoncorrenziali. Va ricordato che per questi profili l’ambito di applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette è molto ampio. Infatti, l’articolo 21, comma 2, lettera a, del codice del consumo include tra le pratiche commerciali potenzialmente ingannevoli e quindi scorrette “una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita”. 43 Sul tema, cfr. Note e studi Assonime n. 6/2009, La class action da danno antitrust: prime considerazioni. 17 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime L’accostamento in un’unica previsione delle due tipologie di illeciti (pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali) si spiega in ragione del fatto che per entrambe il nostro ordinamento prevede, accanto agli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, un sistema amministrativo di repressione affidato ad una medesima autorità, ossia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato44. Si tratta di due ambiti nei quali è ragionevole ritenere che le azioni di classe saranno prevalentemente avviate dopo l’adozione di un provvedimento con cui l’Autorità garante abbia accertato, per quanto di sua competenza, la violazione delle disposizioni rilevanti (c.d. azioni di classe follow-on). La valutazione dell’Autorità, infatti, anche se certamente non vincolante per il giudice, esercita di norma un’influenza significativa nella formazione del suo convincimento quanto all’esistenza dell’infrazione. Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, la decisione dell’Autorità garante costituisce “prova privilegiata” dell’esistenza della violazione antitrust 45. Questa circostanza, alleggerendo l’onere probatorio in capo all’attore, rende attraenti le azioni follow-on per il soggetto che intende promuovere un’azione di classe. Comunque, l’accertamento della violazione, per il quale il giudice tiene conto del provvedimento dell’Autorità di concorrenza, è solo il primo passo nell’ambito di un’azione volta al risarcimento del danno. Occorre successivamente accertare l’esistenza del danno e del nesso di causalità, nonché valutare eventuali profili soggettivi che possono rilevare ai fini del giudizio46. 6. Il giudice competente e il suo ruolo nel processo In base all’articolo 140 bis, il foro competente per le azioni di classe è il tribunale ordinario del capoluogo della regione ove ha sede l’impresa convenuta, che tratta la causa in composizione collegiale47. Questa identificazione di un unico foro competente facilita il coordinamento delle eventuali azioni di classe promosse in parallelo. 44 Le violazioni degli articoli 81 e 82 del Trattato possono essere oggetto di accertamento e sanzione anche da parte della Commissione europea. 45 Corte di Cassazione, sezione I civ., 13 febbraio 2009, n. 3640. Quando l’illecito antitrust è stato accertato dalla Commissione europea, l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003 preclude ai giudici nazionali di adottare decisioni in contrasto con quella della Commissione. 46 Su questi profili, v. più diffusamente Note e studi Assonime n. 6/2009, cit. 47 Cfr. il comma 4 dell’articolo 140 bis. 18 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime Inoltre, la disciplina dispone alcuni accorpamenti di competenza per regioni contigue, con la conseguenza che vi sono solo undici tribunali chiamati a giudicare le cause collettive48. La scelta di limitare il numero dei tribunali competenti trova giustificazione nel fatto che i processi relativi ad azioni di classe possono essere molto complessi. Per renderne più efficiente la gestione il legislatore ha attribuito al giudice ampi margini di flessibilità nel case management, inusuali nella tradizione italiana. In particolare, spetta al giudice: determinare il corso della procedura in modo che sia assicurata l’equa, efficace e sollecita gestione del processo, nel rispetto del contraddittorio; prescrivere le misure idonee a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; regolare l’istruzione probatoria nel modo che ritiene più opportuno e disciplinare ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio49. In questo contesto, la maturazione da parte del giudice di un’adeguata esperienza nella gestione delle cause collettive, resa possibile dalla concentrazione di queste ultime in un numero limitato di sedi, può risultare utile per svolgere bene il compito. Una questione che merita attenzione è il quadro delle competenze giurisdizionali per l’applicazione del diritto antitrust nelle controversie tra privati, che era già frammentario prima dell’introduzione dell’azione di classe e adesso risulta ulteriormente complicato. Le azioni di nullità e le azioni di risarcimento del danno diverse dalle azioni di classe, nonché i ricorsi intesi a ottenere provvedimenti d’urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni della legge antitrust nazionale n. 287/1990, devono essere promosse davanti alle corti d’appello competenti per territorio50. La competenza ad applicare gli articoli 81 e 82 del Trattato CE nelle azioni diverse da quelle di classe spetta, a seconda del valore della controversia, ai tribunali ordinari di tutte le sedi territoriali e ai giudici di pace. Infine, per “illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale” l’applicazione delle disposizioni antitrust nazionali e comunitarie è attribuita in primo grado alle dodici sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale51. 48 Per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino; per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia; per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma; per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. 49 Comma 11 dell’articolo 140 bis. 50 Articolo 33, comma 2, della legge n. 287/1990. 51 Cfr. articolo 134 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), come sostituito dall’articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Le sezioni specializzate sono state istituite dal 19 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E’ evidente l’esigenza di razionalizzare questo quadro disordinato, che non risponde ad alcuna logica e crea incertezze e difficoltà pratiche. Anche per il diritto antitrust una specializzazione dei giudici civili competenti ad applicare la disciplina è fondamentale, per almeno due ragioni: l’incidenza della normativa a tutela della concorrenza sul funzionamento del mercato richiede la comprensione dei processi economici da parte del giudice; inoltre, è indispensabile la familiarità con la giurisprudenza comunitaria in materia di diritto della concorrenza. Anche in questo settore, quindi, è opportuno riservare la competenza a un numero limitato di tribunali. L’opzione preferibile per il riordino delle competenze e più facilmente coordinabile con la disciplina dell’articolo 140 bis sembra consistere nell’attribuire alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, già competenti per parte della materia e già abituate a occuparsi di questioni di diritto comunitario, l’intera competenza per l’applicazione delle disposizioni antitrust nazionali e comunitarie, sia nelle cause individuali che in quelle collettive. 7. Il filtro dell’azione L’azione di classe è sottoposta a un giudizio preliminare di ammissibilità. All’esito della prima udienza, infatti “il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda”52. Nella nuova formulazione dell’articolo 140 bis i criteri di valutazione dell’ammissibilità risultano più chiari rispetto alla precedente versione e più rispondenti alla scelta di fondo compiuta dal legislatore di riservare l’azione di classe alle situazioni caratterizzate da una sostanziale omogeneità delle pretese individuali. Le ipotesi di inammissibilità sono quattro. La prima è la manifesta infondatezza della domanda. Da questa previsione si evince che il giudice compie un esame sommario sul merito della controversia, in esito al quale respinge l’azione di classe quando è in grado di escludere al di là di ogni decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Le sedi coincidono con quelle dei tribunali competenti per l’azione di classe ad eccezione di Catania e Trieste. A Cagliari, viceversa, non esiste attualmente una sezione specializzata ma il tribunale ha la competenza per le azioni di classe ai sensi dell’articolo 140 bis. 52 Comma 6 dell’articolo 140 bis. 20 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 ragionevole dubbio che la richiesta avanzata dall’attore possa essere accolta, sul piano del fatto o del diritto. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime La seconda ipotesi è la sussistenza di un conflitto di interessi. In linea di principio possono essere ricondotti a questa ipotesi i casi di conflitto tra l’interesse della classe e quello specifico di alcuni suoi membri. In pratica, però, non è chiaro a quali situazioni si riferisca questa previsione tenuto conto del fatto che la capacità del proponente di curare adeguatamente l’interesse della classe costituisce un autonomo criterio di valutazione dell’ammissibilità dell’azione. La terza ipotesi è quella in cui il giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili con l’azione di classe. Come già anticipato, la previsione si collega all’essenza dell’azione di classe quale strumento di razionalizzazione del contenzioso seriale e implica che la tutela collettiva è preclusa nei casi che richiedono un’indagine individualizzata delle varie situazioni soggettive coinvolte53. L’ultima ipotesi di inammissibilità dell’azione ricorre quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe. Questa ipotesi assume un particolare rilievo per il fatto che l’ordinamento non consente più di una azione di classe contro la stessa impresa in relazione a un dato illecito: è quindi fondamentale, in una prospettiva di sistema, che l’azione venga condotta in modo efficace. Il compito di individuare i requisiti in base ai quali valutare l’idoneità del proponente è rimesso alla giurisprudenza; non è da escludere che assumano rilievo anche le capacità organizzative e la disponibilità di risorse adeguate a portare avanti la causa collettiva. Le principali funzioni del filtro, ispirato alla certification propria di altri ordinamenti, sono quelle di limitare l’applicazione dell’azione di classe alle ipotesi in cui essa costituisce uno strumento efficiente per la trattazione della pluralità di cause individuali e di arrestare le iniziative pretestuose. Per comprendere l’importanza di quest’ultimo profilo, occorre ricordare che l’avvio di una class action comporta generalmente un grave danno di immagine per l’impresa coinvolta, che non sempre viene annullato al termine del processo da un esito favorevole all’impresa stessa. Questa circostanza, unita ad una pur minima probabilità di dovere pagare, in caso di esito negativo per il convenuto, somme estremamente elevate, può indurre un management avverso al rischio ad accettare una transazione anche a fronte di richieste di risarcimento di dubbia fondatezza, mancanti dei presupposti giuridici per il risarcimento del danno. Proprio in ragione di queste caratteristiche strutturali le azioni di classe, se non accompagnate da 53 Cfr. il precedente paragrafo 5.1 di questa circolare. 21 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime opportuni accorgimenti istituzionali, possono condurre a un contesto che alimenta azioni pretestuose o temerarie. La letteratura statunitense parla, in proposito, di ricatto legalizzato (blackmail settlements, legalized blackmail, judicial blackmail). Sapere, quindi, che in fase di filtro il giudice dichiarerà l’azione di classe inammissibile laddove questa sia manifestamente infondata fornisce un argine all’impresa che non voglia cedere a richieste di transazione accompagnate dalla minaccia di azioni di classe quando tali richieste non sono giuridicamente fondate. Il tribunale si pronuncia con ordinanza sull’ammissibilità della domanda all’esito della prima udienza. A differenza della precedente, la nuova versione dell’articolo 140 bis non prevede esplicitamente che il giudice senta le parti e possa assumere sommarie informazioni ai fini della pronuncia sull’ammissibilità. Non è chiaro quali siano le conseguenze di questa scelta. Da un lato essa sembra rafforzare l’onere dell’attore di presentare una domanda completa e circostanziata. D’altra parte però la valutazione sull’ammissibilità dell’azione presuppone che il giudice disponga di un quadro informativo sufficientemente ampio e non appare ragionevole escludere che egli possa sentire le parti o acquisire sommarie informazioni utili per la valutazione. Una novità dell’attuale disciplina è la previsione che consente al pubblico ministero di intervenire nel giudizio di ammissibilità 54; a tal fine è richiesto che l’atto di citazione venga notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito. Questa facoltà di intervento appare connessa all’impatto dell’azione di classe sull’interesse pubblico, inteso soprattutto quale interesse all’efficiente funzionamento del sistema giudiziario55. Il giudice può sospendere il giudizio sull’ammissibilità quando sui fatti che rilevano per la decisione è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente oppure un giudizio davanti al giudice amministrativo56. L’istituzione di una forma di raccordo tra l’attività delle autorità indipendenti e la causa collettiva risponde a due esigenze. La prima è prevenire contrasti di valutazione tra i due organi decidenti; la seconda è consentire al giudice di avvalersi dei risultati dell’attività istruttoria delle autorità, che dispongono di poteri e strumenti più idonei all’accertamento di alcune violazioni. Dato che l’azione di classe riguarda 54 Cfr. il comma 5 dell’articolo 140 bis. 55 Cfr. l’articolo 70 , comma 3, del codice di procedura civile, a norma del quale il pubblico ministero può intervenire in ogni causa in cui ravvisa un pubblico interesse. 56 Comma 6, primo periodo, dell’articolo 140 bis. 22 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime espressamente le pratiche commerciali scorrette e i comportamenti anticoncorrenziali, un’ovvia ipotesi di sospensione è quella in cui è in corso un’istruttoria davanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In materia antitrust, va ricordato che la normativa comunitaria, con disposizione che prevale sulle regole di procedura degli Stati membri, attribuisce ai giudici nazionali il potere di valutare se sospendere o meno il procedimento quando la Commissione europea ha avviato un proprio procedimento sullo stesso caso, al fine di evitare decisioni in contrasto con quella contemplata dalla Commissione57. Un’analoga possibilità di sospensione da parte del giudice non è prevista qualora sia in corso un procedimento davanti all’Autorità garante; la disciplina dell’azione di classe, per questo profilo, comporta un parziale allineamento alle previsioni vigenti a livello comunitario, sia pure limitatamente alla fase di valutazione dell’ammissibilità della domanda. L’articolo 140 bis non indica specifici criteri per la determinazione della durata della sospensione e lascia quindi aperta la questione di come applicare, in questa ipotesi, i principi generali della procedura civile. La sospensione del giudizio costituisce comunque per il giudice una facoltà, non un obbligo. Il giudice può, inoltre, seguire la diversa strada di chiedere la collaborazione informativa delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 213 del codice di procedura civile. Per le ipotesi di applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, si deve fare riferimento alla specifica disciplina comunitaria sulla cooperazione informativa tra giudici, Commissione europea e autorità di concorrenza degli Stati membri58. La precedente disciplina dell’azione collettiva risarcitoria consentiva al giudice di differire la pronuncia sull’ammissibilità della domanda solo nel caso di procedimenti davanti alle autorità indipendenti e non nelle ipotesi di ricorso al giudice amministrativo contro le decisioni di tali autorità, con un’asimmetria apparentemente senza giustificazioni. La legge n. 99/2009 elimina il problema prevedendo che il giudice possa sospendere il giudizio sull’ammissibilità dell’azione di classe anche quando è in corso un giudizio davanti al giudice amministrativo. 57 Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, che codifica l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza 28 febbraio 1991, causa C/234/89, Delimitis, punti 47 e 52. 58 Articolo 15 del regolamento (CE) n. 1/2003. Sul tema, cfr. la circolare Assonime n. 47/2003, paragrafo 17. 23 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime La formulazione della nuova disposizione è molto ampia. Essa consente in linea di principio di sospendere il giudizio non solo nelle ipotesi di ricorso avverso le decisioni delle autorità indipendenti, ma più in generale quando pende davanti al giudice amministrativo un giudizio che, in concreto, riguardi “fatti rilevanti ai fini del decidere” su un’azione di classe ai sensi dell’articolo 140 bis. Contro l’ordinanza che conclude il giudizio di ammissibilità, può essere presentato reclamo davanti alla corte d’appello; il termine per il reclamo ha carattere perentorio ed è di trenta giorni a partire dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione59. Il reclamo proposto contro l’ordinanza che ammette l’azione di classe non sospende il procedimento davanti al tribunale: la trattazione della causa collettiva segue quindi il suo corso normale, salvo l’eventuale accoglimento del reclamo da parte della corte d’appello. Quest’ultima si pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Una disposizione importante per prevenire iniziative pretestuose è quella relativa alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità. E’ previsto infatti che il giudice, con l’ordinanza di inammissibilità regoli le spese “anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile”60: pertanto, se ricorrono i presupposti della lite temeraria, il promotore può essere condannato sia alle spese che al risarcimento dei danni sofferti dalla controparte. Inoltre, il promotore soccombente è tenuto a provvedere alla pubblicità dell’ordinanza, nelle forme ritenute più opportune dal giudice, e a sopportare i relativi costi61. 8. L’ordinanza che ammette l’azione L’ordinanza con cui viene ammessa l’azione di classe ha un contenuto ampio, che attiene ad aspetti sia sostanziali che procedurali della causa collettiva62. Anzitutto essa fissa termini e modalità della pubblicità che deve essere data all’azione affinché tutti i consumatori interessati ne abbiano notizia e possano aderire tempestivamente. E’ rimesso al giudice indicare quale sia la pubblicità più opportuna; 59 Cfr. il comma 7 dell’articolo 140 bis. 60 Comma 8 dell’articolo 140 bis. 61 Ibidem. 62 Cfr. il comma 9 dell’articolo 140 bis. 24 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime al riguardo, sembrano assumere rilievo soprattutto la platea degli appartenenti alla classe e la dimensione geografica dell’illecito contestato ed è probabile un ruolo importante di internet quale mezzo di diffusione. L’esecuzione della pubblicità è qualificata come condizione di procedibilità della domanda. Se ne deduce che l’onere della pubblicità grava sul promotore dell’azione. E’ da ritenere che il difetto di tale condizione, oltre a poter essere eccepito dall’impresa convenuta, possa essere rilevato d’ufficio dal giudice. Va sottolineato che per l’azione di classe è prevista anche una divulgazione tramite canali istituzionali: infatti, una copia dell’ordinanza che ammette l’azione è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello Sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet. In secondo luogo, mediante l’ordinanza il tribunale “definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione”. In altri termini, il giudice procede all’individuazione della classe e dei requisiti di appartenenza, che sono elementi cruciali della causa collettiva: in base ai criteri stabiliti nell’ordinanza sono vagliate le richieste di adesione all’azione presentate dai singoli consumatori e può prendere corpo l’insieme dei soggetti nei cui confronti il giudizio è destinato a produrre effetto. In terzo luogo, l’ordinanza definisce il termine per l’adesione all’azione da parte dei singoli interessati63. Infine, l’ordinanza è espressione dell’ampio potere di gestione organizzativa del processo collettivo che la nuova disciplina affida al giudice. Essa, infatti, detta le disposizioni sul successivo corso della procedura, mediante le quali il giudice deve assicurare “nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo” 64. Devono rivestire la forma dell’ordinanza anche altre determinazioni che il giudice è chiamato ad assumere nel corso del processo collettivo. Più specificamente, è con ordinanza che il tribunale prescrive le “misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti”, onera le parti della pubblicità (degli atti processuali) ritenuta necessaria per la tutela di coloro che hanno aderito all’azione, regola l’istruzione probatoria nel modo che ritiene più opportuno e disciplina 63 Si veda il paragrafo successivo di questa circolare. 64 Comma 11 dell’articolo 140 bis. 25 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio 65. L’ordinanza che contiene queste determinazioni può essere quella con cui viene ammessa l’azione di classe oppure un’altra successiva, che può essere modificata o revocata in ogni tempo. Va ricordato che, in base alle regole generali del codice di procedura civile, l’ordinanza è un atto succintamente motivato66. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime 9. Il sistema di opt-in Il meccanismo per il coinvolgimento dei singoli consumatori nell’azione di classe è uno dei profili cruciali della disciplina. In Italia, come in altri ordinamenti europei tra cui Francia, Regno Unito, Svezia, Finlandia e Germania, la soluzione prescelta è quella di richiedere un’esplicita manifestazione di consenso dell’individuo a essere incluso nell’azione (cosiddetto sistema di opt-in) e di prevedere, conseguentemente, che la sentenza sia efficace solo nei confronti di quanti abbiano aderito all’azione. Nel dibattito che ha accompagnato l’introduzione della class action era stato argomentato che un regime fondato sul diverso meccanismo dell’opt-out, in base al quale il giudizio collettivo produce effetti nei confronti di tutti i membri della classe che non si sono espressamente dissociati, avrebbe sollevato dubbi di legittimità costituzionale67. Un tale sistema, infatti, qualora sia stata avviata un’azione di classe, subordina il mantenimento del diritto all’azione individuale per il risarcimento del danno a un obbligo di facere consistente nell’esercitare l’opt-out. Analoghi dubbi di compatibilità dell’opt-out con il dettato costituzionale sono stati sollevati anche in altri Stati membri, tra cui la Germania e la Svezia: pur se l’azione è accompagnata da forme di pubblicità, viene sostenuto, non si può dare per scontato che tutti gli individui interessati siano raggiunti dall’informativa e siano consapevoli che in caso di inerzia perdono il diritto ad agire individualmente in giudizio a tutela dei propri diritti. Va comunque osservato che, secondo alcune visioni, un sistema di opt-out non è di per sé incompatibile con le garanzie di due process di cui all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) né con il diritto di agire in giudizio di cui all’articolo 24 della Costituzione italiana. Le tesi a sostegno della compatibilità costituzionale 65 Cfr. il comma 11 dell’articolo 140 bis. 66 Cfr. articolo 134 del codice di procedura civile. 67 Cfr. in particolare Pietro Rescigno, Sulla compatibilità tra il modello della class action ed i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, in “Giurisprudenza italiana”, 2000, 2224. 26 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime dell’opt-out ritengono sufficiente che gli individui siano adeguatamente informati circa l’avvio dell’azione. Inoltre può essere argomentato che nei casi di small claims in cui l’ammontare in gioco per il singolo individuo è molto piccolo la tutela individuale dei diritti in giudizio è un’ipotesi astratta che non si traduce in realtà. Pertanto, un meccanismo di opt-out, limitatamente a queste ipotesi, non comporterebbe la perdita di un diritto concretamente rilevante68. La soluzione dell’opt-in adottata dal legislatore italiano, comunque, è più in linea con la tradizione e sicuramente compatibile con l’articolo 24 della Costituzione. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dall’articolo 140 bis del codice del consumo, pertanto, devono aderire all’azione di classe69. Per l’esercizio di questa facoltà non occorre il ministero di difensore. L’adesione avviene depositando presso la cancelleria del tribunale un atto in cui, oltre a eleggere domicilio, il singolo consumatore o utente indica gli elementi costitutivi del diritto fatto valere e la relativa documentazione probatoria. Queste indicazioni valgono a personalizzare la domanda di giustizia che il proponente dell’azione ha formulato in rappresentanza della classe. Il deposito in cancelleria può essere effettuato direttamente dall’interessato oppure tramite l’attore, entro un termine perentorio che il giudice fissa nell’ordinanza con cui ammette l’azione di classe. Questo termine non può essere superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello stabilito nella stessa ordinanza per l’esecuzione della pubblicità dell’azione70. Se ad esempio il termine assegnato per la pubblicità è di sessanta giorni (dalla comunicazione/notificazione dell’ordinanza), quello per il deposito delle adesioni potrà essere al massimo di centottanta giorni. Ciò non significa che il deposito delle adesioni debba avvenire necessariamente a partire dall’avvenuta esecuzione della pubblicità: l’articolo 140 bis, infatti, prescrive che le adesioni siano depositate entro un dato termine, ma non esclude che gli interessati procedano al deposito fin dall’avvio dell’azione. Vi è anzi un argomento letterale che conferma la possibile contemporaneità tra presentazione della domanda e deposito delle adesioni. Si tratta della previsione che fa decorrere l’effetto interruttivo della prescrizione dalla notificazione della domanda giudiziale e “per coloro che hanno aderito successivamente” dal deposito dell’atto di adesione 71. In una prospettiva sistematica, 68 Cfr. in particolare Andrea Giussani, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna, Il Mulino, 2008, 47-49. Sul tema dell’opt-out e dell’opt-in si vedano anche i contributi pubblicati in Raffaele Lener e Marco Rescigno (a cura di), Class, Action! (?), in “Analisi giuridica dell’economia”, n. 1/2008. 69 Cfr. il comma 3 dell’articolo 140 bis. 70 Cfr. il comma 9, lettera b, dell’articolo 140 bis. 71 Cfr. il comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 140 bis. 27 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime inoltre, il numero delle adesioni che risultano depositate alla data della prima udienza può costituire un elemento utile ai fini del giudizio sull’ammissibilità dell’azione, pur non assumendo autonomo rilievo per la decisione. Va osservato che la versione originaria dell’articolo 140 bis consentiva ai consumatori di aderire all’azione, sia nel primo che nel secondo grado del giudizio, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Da questa ampiezza del termine per le adesioni derivava l’impossibilità di stabilire con certezza durante il processo i confini della classe e per l’impresa convenuta l’impossibilità di stimare preventivamente l’entità delle somme da corrispondere nel caso di soccombenza. Il problema risultava acuito dal fatto che non era previsto espressamente il deposito in cancelleria degli atti di adesione, per cui non era chiaro quando e in che modo le situazioni individuali entrassero nel processo. Per entrambi i profili la disciplina appare ora nettamente migliorata. Dall’adesione all’azione conseguenze rilevanti. di classe scaturiscono per il singolo consumatore Anzitutto, l’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sullo stesso titolo72, ossia derivante da quella specifica fattispecie di illecito che, nell’azione collettiva, viene indicata come costitutiva del diritto al risarcimento per una pluralità di consumatori. In secondo luogo, l’adesione – o, più esattamente, il deposito dell’atto in cancelleria – determina l’interruzione della prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione comincerà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio73. Infine, il consumatore aderente resta assoggettato in modo pieno e definitivo alla sentenza che definisce il processo collettivo, tanto nel caso di accoglimento quanto nel caso di rigetto della domanda 74. Resta invece, ovviamente, salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva. La presenza di una previsione esplicita sugli effetti del giudicato per gli aderenti è particolarmente importante: in mancanza di regole al riguardo, sarebbe stato possibile sostenere che i singoli aderenti hanno la facoltà di giovarsi della sentenza favorevole senza essere vincolati da quella sfavorevole, con evidente asimmetria a scapito dell’impresa convenuta. 72 Cfr. il comma 3 dell’articolo 140 bis. 73 Ciò sulla base degli articoli 2943 e 2945 del codice civile che sono espressamente richiamati dal comma 3 dell’articolo 140 bis del codice del consumo. 74 Cfr. il comma 14, primo periodo, dell’articolo 140 bis. 28 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 La posizione dell’aderente non è, comunque, ineluttabilmente legata alle scelte di chi ha proposto l’azione di classe e alle sorti del processo. Infatti, nel caso di rinuncia all’azione o di transazione tra il promotore e l’impresa convenuta, i diritti degli aderenti restano impregiudicati a meno che essi non abbiano espressamente consentito alla rinuncia o alla transazione75. Analogamente, i diritti degli aderenti restano salvi nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo 76. In queste ipotesi, si ripristina in capo ai singoli la facoltà di agire in via individuale per far valere le proprie pretese risarcitorie. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime Va sottolineato che l’adesione costituisce l’unica modalità per la partecipazione dei singoli all’azione di classe: in base alla nuova versione dell’articolo 140 bis è infatti escluso l’intervento volontario di terzi nel processo77. 10. La sentenza di condanna Nella versione originaria dell’articolo 140 bis la procedura di risarcimento dei consumatori era articolata in due fasi: la fase giudiziale era destinata a chiudersi con una sentenza di accertamento della responsabilità dell’impresa; la determinazione delle somme da corrispondere ai singoli aderenti era demandata a una successiva, per molti versi poco chiara, fase di conciliazione. In caso di fallimento della conciliazione, ciascun consumatore avrebbe dovuto rivolgersi autonomamente al giudice per veder liquidata la propria pretesa. In base alla formulazione attuale, invece, la procedura si risolve in un’unica fase. Se accoglie la domanda, infatti, il giudice emette una sentenza di condanna con cui “liquida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione” oppure “stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme”78. 75 E’ ragionevole ritenere che il consenso alla transazione possa essere espresso dagli aderenti all’azione non solo in via preventiva, ma anche mediante successiva ratifica. Cfr. Remo Caponi, La riforma della class action. Il nuovo testo dell’art. 140 bis cod.cons. nell’emendamento governativo, in www.judicium.it. 76 Cfr. il comma 15 dell’articolo 140 bis. 77 Comma 10 dell’articolo 140 bis. Nella disciplina originaria, invece, era sempre ammesso l’intervento nel processo di singoli consumatori o utenti “per proporre domande aventi il medesimo oggetto”. 78 Cfr. il comma 12 dell’articolo 140 bis. 29 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime Il testo della norma e il complesso della normativa indica che si tratta di una vera e propria sentenza di condanna: il giudice non si limita all’accertamento dei diritti individuali ma dispone che l’impresa soccombente esegua una prestazione, ossia il pagamento di una somma, nei confronti di ciascun consumatore aderente. La liquidazione diretta delle somme viene prospettata come la soluzione preferibile e normalmente possibile sulla base delle risultanze di causa, in linea con la configurazione dell’azione di classe quale strumento che accerta in concreto e in ogni elemento i diritti dei singoli consumatori aderenti. Peraltro, quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare il giudice è chiamato a effettuare la liquidazione in base a una valutazione equitativa, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile. L’indicazione di un criterio di calcolo dovrebbe essere riservata ai casi in cui la fissazione degli importi richiede valutazioni specifiche per ciascun aderente che sarebbe inefficiente demandare al giudice del processo collettivo. Nel caso di azioni di classe proposte con successo nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità il giudice “tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate”: nella determinazione delle somme o dei criteri di liquidazione assumono così rilievo, anche se ovviamente non vincolano il giudice, le regole sul ristoro degli utenti che i gestori sono impegnati a rispettare in base alle rispettive carte dei servizi. In deroga al regime generale di cui al codice di procedura civile, per il quale la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, la sentenza resa al termine del giudizio collettivo diviene esecutiva dopo centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. Queste previsioni sembrano volte a incentivare l’impresa soccombente a dare spontanea esecuzione alla sentenza di condanna. Se impugna la sentenza, l’impresa può comunque chiedere alla corte d’appello di sospenderne l’esecutività. Nel decidere sull’istanza di sospensione la corte d’appello terrà conto anche dell’entità complessiva della somma che l’impresa è tenuta a pagare, del numero dei creditori e delle difficoltà di un’eventuale ripetizione degli importi nell’ipotesi in cui l’impugnazione fosse accolta. Può risultare, infatti, molto complicato per l’impresa che abbia pagato una moltitudine di consumatori sulla base della sentenza di primo grado ottenere poi la restituzione delle somme se il giudice d’appello decide la causa diversamente. Quando sospende l’esecutività della sentenza di primo 30 La nuova disciplina dell’azione di classe Circolare N. 38/ 2009 grado, la corte d’appello può peraltro disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa, la somma complessiva dovuta dall’impresa venga depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime 11. Unicità dell’azione di classe Una delle questioni aperte sulla base della precedente disciplina era se fossero proponibili più azioni collettive risarcitorie contro una stessa impresa in relazione a una stessa fattispecie. Pur in mancanza di una previsione esplicita, era stata sostenuta in dottrina la tesi dell’unicità dell’azione collettiva, basata su alcuni argomenti di ordine letterale e soprattutto su una lettura sistematica dell’articolo 140 bis79. La nuova formulazione chiarisce definitivamente che l’azione di classe è uno strumento unico che l’ordinamento mette a disposizione degli interessati per far valere congiuntamente in giudizio le proprie pretese risarcitorie: una volta scaduto il termine che il giudice ha assegnato per le adesioni, non saranno più proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa80. Nel caso di più azioni di classe proposte in pendenza di tale termine, per assicurarne la trattazione unitaria trovano applicazione i meccanismi processuali ordinari di aggregazione delle cause: se le varie azioni di classe risultano proposte davanti allo stesso tribunale, esse sono riunite d’ufficio; se invece sono state proposte davanti a tribunali diversi, quello successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo e assegna alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al giudice adito per primo. La caratteristica dell’unicità dell’azione di classe nella disciplina italiana è importante perché consente di sfruttare appieno le potenziali efficienze connesse alla trattazione in un’unica azione del contenzioso seriale. Sarebbe quindi negativo che essa venisse preclusa da un futuro intervento normativo comunitario in materia. La preoccupazione sorge perché il Libro bianco della Commissione europea sul risarcimento del danno antitrust prefigura l’obbligo per gli Stati membri di dotarsi di due tipologie di azione “di classe”: le azioni rappresentative, intentate da soggetti qualificati a nome di 79 Cfr. in particolare Claudio Consolo, Marco Bona e Paolo Buzzelli, Obiettivo class action: l’azione collettiva risarcitoria, Ipsoa, 2008, 207 ss. 80 Cfr. il comma 14, terzo periodo, dell’articolo 140 bis. 31 Circolare N. 38/ 2009 danneggiati identificati o identificabili e rispetto alle quali dovrà presumibilmente essere riconosciuta ai singoli la possibilità di non essere inclusi nella classe, e le azioni collettive nelle quali i singoli danneggiati decidono espressamente di aggregare in una sola azione le proprie richieste individuali di risarcimento con modalità opt-in81. Questa impostazione appare difficilmente conciliabile con il nostro modello che prevede un’unica azione collettiva basata sull’opt-in. Sembra quindi auspicabile che l’eventuale intervento normativo comunitario si limiti a richiedere agli Stati membri di dotarsi di sistemi di tutela risarcitoria che soddisfino alcuni principi comuni volti ad assicurare un’efficace tutela degli individui danneggiati da illeciti plurioffensivi, evitando di spingersi a definire nel dettaglio i modelli da adottare. Dopo una prima fase di applicazione delle norme comunitarie, vi sarebbe comunque l’occasione per una eventuale revisione della disciplina alla luce delle best practices negli Stati membri e per l’adozione di misure più prescrittive nei confronti degli ordinamenti nazionali. Il Direttore Generale Micossi E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Assonime Comunicazione Assonime La nuova disciplina dell’azione di classe 81 Commissione europea, Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, 2 aprile 2008, cit. 32