Origine ed evoluzione dei diritti umani Istituzioni di diritto pubblico comparato ed europeo - modulo diritto europeo a. a. 2016-17 Marcella Ferri Alcune nozioni introduttive La natura del diritto internazionale Diritto internazionale: il sistema di norme e principi volti a regolare i rapporti tra Stati e altri soggetti internazionali all’interno della Comunità internazionale Le peculiarità dell’ordinamento internazionale: struttura orizzontale di enti sovrani centralità della volontà statuale e l’assenza di un organo sovraordinato dotato di poteri coercitivi L’esistenza di un ordinamento internazionale Alcune nozioni introduttive Le fonti del diritto internazionale: lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia art. 38: «La Corte cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le Sono sottoposte, applica: le convenzioni internazionali, la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili» Principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite con funzione: - consultativa - contenziosa: risoluzione di controversie tra gli Stati che abbiano espresso la volontà di investire la Corte della loro controversia Alcune nozioni introduttive Le fonti del diritto internazionale: Trattati (= accordo, patto, convenzione): espressione della volontà di uno o più Stati norme vincolanti i Stati che li ratificano (fonte di diritto internazionale particolare) Consuetudini (diritto internazionale generale): norme non scritte che vincolano tutti i soggetti della Comunità internazionale Diuturnitas = comportomento costantemente ripetuto degli Stati + Opinio juris sive necessitatis = convinzione che il comportamento sia oggetto di un obbligo giuridico Alcune nozioni introduttive ordinamento interno / ordinamento internazionale adattamento del diritto interno al diritto internazionale 1) norme consuetudinarie: Art. 10 Cost: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute» adattamento automatico e permanente Procedimento 2) norme pattizie: ordinario: Le norme internazionali sono riformulate e riprodotte in un atto normativo nazionale Procedimento speciale: L’atto normativo interno dispone di dare applicazione alle norme internazionali cui opera un rinvio («Piena e intera esecuzione è data al trattato…») Alcune nozioni introduttive Un diritto risponde a un bisogno che l’ordinamento riconosce come meritevole di protezione e tutela in capo ai singoli, conferendogli una posizione giuridica soggettiva Diritto soggettivo versus diritto oggettivo (right) diritto alla vita (law) diritto internazionale Quando un diritto può definirsi diritto umano? Nozione di diritti umani Quando un diritto può definirsi diritto umano? Diritto alla vita Diritto al lavoro Diritto di recesso Diritto di proprietà Diritti di credito Diritti di credito Nozione di diritti umani «Un’espressione molto vaga […] La maggior parte delle definizioni sono tautologiche» (N. Bobbio, L’età dei diritti, 1990, p. 8) «Tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a tutti gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone» (L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, 2001, p. 5) «Basic moral guarantees that people in all countries and cultures allegedly have simply because they are people» (J. Nickel, Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights, 1987) Diritti umani: i diritti che tutelano la dignità della persona e di cui tutti gli esseri umani sono titolari in ragione della loro condizione umana. Nozione di diritti umani Diritti umani: i diritti che tutelano la dignità della persona e di cui tutti gli esseri umani sono titolari in ragione della loro condizione umana. Diritti umani o diritti dell’uomo? Origine ed evoluzione storica dei diritti umani È possibile collocare storicamente la nascita dei diritti dell’uomo? «Le idee dei greci sull’individuo, le nozioni di legge e diritto dei romani, le dottrine cristiane dell’anima…il rischio è che la storia dei diritti umani diventi (…) la storia del mondo intero. Non hanno forse dato il loro contributo anche l’antica Babilonia, l’Induismo, il Buddismo e l’Islam?» (L. Hunt, Inventing Human Rights) Origine ed evoluzione storica dei diritti umani Fase primitiva dei diritti (Codice di Hammurabi, leggi ateniesi,…): tutela di diritti “elementari” nei rapporti interindividuali Codice di Hammurabi (1215) «Qualora un uomo cavi un occhio ad un altro, gli sia cavato un occhio. Qualora cavi l'occhio dello schiavo di un uomo, o rompa l'osso dello schiavo di un uomo, pagherà metà del valore di esso» Periodo medioevale: il riconoscimento dei diritti è il frutto di una regolamentazione dei rapporti tra i sudditi e il Sovrano Magna Charta Libertatum (1215) «Nessun uomo libero sarà arrestato o imprigionato o spogliato dei suoi beni o messo fuori legge o esiliato, e non gli sarà fatto alcun torto, se non a seguito di un giudizio legittimo dei suoi pari o in virtù delle leggi del paese» Origine ed evoluzione storica dei diritti umani Origini del giusnaturalismo Individuazione di alcuni principi e norme di diritto naturale che sono di per se stessi giusti e che dunque devono ritenersi universalmente validi. Giusnaturalismo: latino ius naturale = diritto naturale diritto naturale / diritto positivo (da postum) Il diritto naturale è quel «complesso di norme che l’uomo riesce a scoprire mediante la ragione» (Ugo Grozio, De iure belli ac pacis, 1625) Diritti innati degli individui Origine ed evoluzione storica dei diritti umani Il contrattualismo e il pensiero di John Locke Il potere politico è il risultato di un “contratto” tra i sudditi e il sovrano Il rispetto dei diritti naturali dell’uomo rappresenta al tempo stesso la funzione e il limite del governo. Petition of Rights (1628) • Bill of Rights (1689) • verso la fase della positivizzazione Origine ed evoluzione storica dei diritti umani La positivizzazione: le prime Dichiarazioni sui diritti umani Dichiarazione dei diritti del buon popolo della Virginia (12 giugno 1776): «Diritti che […] come base e fondamento del governo. Sec. 1 – Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza. Sec. 2 – Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da lui è derivato» Concezione pattizia del potere Diritti innati Origine ed evoluzione storica dei diritti umani La positivizzazione: le prime Dichiarazioni sui diritti umani Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti (4 luglio 1776) «Noi teniamo per certo che queste verità siano di per se stesse evidenti: che tutti gli uomini sono creati eguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di certi Diritti inalienabili, inalienabili che tra questi vi siano la Vita, la Libertà ed il Perseguimento della Felicità. Che per assicurare questi diritti sono istituiti tra gli Uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati ». Origine ed evoluzione storica dei diritti umani La positivizzazione: le prime Dichiarazioni sui diritti umani Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) «I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, uomo affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; politica affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino ». Origine ed evoluzione storica dei diritti umani La positivizzazione: le Costituzioni nazionali (fine XVIII e inizio XIX secolo) Costituzione degli Stati Uniti d’America Costituzioni europee: Regno del Belgio (1831), Spagna (1837), Portogallo (1838), Grecia (1844), Statuto Albertino (1848), Bulgaria (1879) America Latina: Argentina (1853), Bolivia (1880), Stati Uniti del Messico (1917) Il caso della Liberia Origine ed evoluzione storica dei diritti umani Tradizione “liberale” (europea e nord-americana): nozione individualista dei diritti umani Concezione socialista dei diritti umani (fine XIX – inizio XX secolo): nozione collettivista Dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato elaborata (1918) Origine ed evoluzione storica dei diritti umani L’inizio dell’internazionalizzazione: Conferenza di Pace di Parigi (1919): protezione delle minoranze Organizzazione Internazionale del Lavoro (1919) «Whereas universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice; And whereas conditions of labour exist involving such injustice, hardship and privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and harmony of the world are imperilled; and an improvement of those conditions is urgently required; as, for example, by the regulation of the hours of work, including the establishment of a maximum working day and week, the regulation of the labour supply, the prevention of unemployment, the provision of an adequate living wage, the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of his employment, the protection of children, young persons and women, provision for old age and injury, protection of the interests of workers when employed in countries other than their own, recognition of the principle of equal remuneration for work of equal value, recognition of the principle of freedom of association, association the organization of vocational and technical education and other measures» (Preamble, ILO Constitution) Origine ed evoluzione storica dei diritti umani La II guerra mondiale e secondo dopoguerra: necessità di definire degli standard di tutela dei diritti umani a livello internazionale La fine del prinicipio della “domestic jurisdiction” Le quattro libertà umane fondamentali di Roosevelt (gennaio 1941): libertà di parola e di espressione, libertà di culto, libertà dal bisogno e libertà dalla paura che assicurano «the supremacy of human rights everywhere». La Carta Atlantica (agosto 1941) La Dichiarazione delle Nazioni Unite (gennaio 1942) «La completa vittoria sui nemici è necessaria per difendere la vita, la libertà, l’indipendenza e la libertà religiosa e per preservare i diritti umani e la giustizia». Origine ed evoluzione storica dei diritti umani Statuto delle Nazioni Unite (1945) «Noi, popoli delle Nazioni Unite, decidiamo […] a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne» (Preambolo) «I fini delle Nazioni Unite sono […] Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione» religione (Art. 1) Origine ed evoluzione storica dei diritti umani «The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights» rights (Art. 68) Risoluzione 1/5 (1946): Commissione dei diritti umani Comitato di redazione: rappresentanti di Austria, Cile, Cina, Francia, Gran Bretagna, Libano, USA e URSS. Origine ed evoluzione storica dei diritti umani Il dibattito per l’approvazione della Dichiarazione: “un pezzo di guerra fredda” (A. Cassese, I diritti umani oggi) Paesi occidentali: concezione individualistica e liberale Paesi latino-americani: attenzione ai diritti sociali ed economici Arabia Saudita: la posizione critica del diritto islamico Paesi sovietivi: forte critica della posizione occidentale Origine ed evoluzione storica dei diritti umani 10 dicembre 1948: Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. 48 voti favorevoli, nessun contrario ed otto astensioni: Paesi sovietici (URSS, Bielorussia, Ukraina, Cecoslovacchia, Polonia, Yugoslavia), Sud Africa e Arabia Saudita. La Dichiarazione Universale dei diritti umani: il contenuto Preambolo e 30 Articoli Principi fondamentali: principio di libertà e uguaglianza in dignità e diritti (art. 1), principio di non discriminazione (art. 2). Diritti civili e politici (artt. 3-21) Diritti economici, sociali e culturali (artt. 23-27) Norme di chiusura (artt. 28-30) Classificazione dei diritti umani Classificazione dei diritti umani Diritti civili e politici Diritto alla vita; libertà dalla schiavitu e dalla servità; divieto di tortura e trattamenti crudeli, inumani e degradanti; diritto ad essere riconosciuto innocente fino a prova contraria; libertà di movimento; libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di opinione e di espressione; libertà di riunione e associazione; diritto a partecipare al governo del proprio Paese Diritti economici, sociali e culturali diritto al lavoro; diritto al riposo e allo svago; diritto ad uno standard di vita adeguato; diritto all’istruzione; diritto di partecipare alla vita culturale Classificazione dei diritti umani Diritti civili e politici Diritti economici, sociali e culturali Limiti di questa classificazione: casi controversi Diritto di formare e aderire ad un’associazione sindacale (diritto al lavoro / libertà di associazione) Diritto dei genitori di assicurare ai propri figli un’educazione religiosa e morale (libertà di religione o di convinzione / diritto all’educazione) Il contenuto della Dichiarazione Art. 19 UDHR «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere» Art. 19 ICCPR «1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 2.Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche» Il valore giuridico della Dichiarazione Dichiarazione Universale dei Diritti umani: Fortissimo valore storico ed etico Assenza di valore giuridico vincolante La Dichiarazione Universale come parte del diritto internazionale generale Il valore giuridico della Dichiarazione Risoluzioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza: Le norme dell’UDHR come obbligo di comportamento cui gli Stati devono attenersi Risoluzione 426 (V) del 1950 sui territori in amministrazione fiduciaria Risoluzione 1142 B(XII) del 1957: «the General Assembly, noting with concern […] that existing conditions in the Territory of South West Africa and the trend of the administration represent a situation contrary to the Mandate system, the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights». Il valore giuridico della Dichiarazione Risoluzioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza: Le norme dell’UDHR come obbligo di comportamento cui gli Stati devono attenersi: Risoluzione 182 del 1963 : «the security Council […] urgently requests the Government of the Republic of South Africa to cease forthwith its continued imposition of discriminatory and repressive measures which are contrary to the principles and purposes of the Charter of the United Nations and of the provisions of the Universal Declaration of Human Rights». Il valore giuridico della Dichiarazione Sentenze della Corte Internazionale di Giustizia Caso del personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran, sentenza 24 maggio 1980, par. 91: «Wrongfully to deprive human beings of their freedom and to subject them to physical constraint in conditions of hardship is in itself manifestly incompatible with the principles of the Charter of the United Nations, as well as with the fundamental principles enunciated in the Universal Declaration of Human Rights». Rights Il valore giuridico della Dichiarazione Parere della Corte Internazionale di Giustizia Riserve alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948), 28 maggio 1951, par. 91: «The principles underlying the Convention are recognised by civilised nations as binding on States even without any conventional obligation». Alcune nozioni introduttive Le fonti del diritto internazionale: lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia art. 38: «La Corte cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le Sono sottoposte, applica: le convenzioni internazionali, la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili» Principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite con funzione: - consultativa - contenziosa: risoluzione di controversie tra gli Stati che abbiano espresso la volontà di investire la Corte della loro controversia