I galenici industriali non preconfezionati e le preparazioni galeniche I galenici industriali non preconfezionati sono prodotti soltanto dietro presentazione di una specifica richiesta di un medico che si impegna ad impiegarli su pazienti propri o della struttura in cui lavora, sotto la sua diretta e personale responsabilità e nel rispetto della normativa in vigore.(1) La richiesta scritta del medico esonera tali medicinali dal rilascio di una preventiva e specifica autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’officina farmaceutica produttrice che deve comunque essere in possesso della Autorizzazione alla Produzione relativa alla forma farmaceutica richiesta. 1. Art. 5 della Legge n. 94/98. Le preparazioni galeniche devono essere preparate dal farmacista nella propria farmacia. Possono essere distinte in:(1) • Formule magistrali: formule originali che il medico destina a determinati pazienti, personalizzandone la dose, le modalità di assunzione e la durata della terapia. Sono caratterizzate, oltre che dalla personalizzazione, anche dall’estemporaneità del loro allestimento nel tempo, strettamente necessario in caso di urgenza o di immediata esigibilità da parte del paziente.(2) • Formule galeniche officinali: medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia.(3) • Preparazioni galeniche ospedaliere: medicinali preparati esclusivamente nei servizi di farmacia ospedaliera e destinati agli utenti di tali servizi. Nella preparazione dei galenici magistrali o officinali, il farmacista deve seguire rigorosamente procedure che garantiscano i requisiti di garanzia e omogeneità dei farmaci (Norme di Buona Preparazione dei medicamenti). ................................................................................................................................................ 1. Art. 3 del D. Lgs. N. 219/2006 2. Art. 38, RD n. 1706/38. 3. Art. 124 del RD n. 1265/34, Tabella n. 5 della FUI, per i medicinali preparati in farmacia, art. 89 del D.Lgs. n. 219/2006, per i medicinali industriali.