Codice Deontologico per Medici Veterinari

annuncio pubblicitario
Codice Deontologico per Medici
Veterinari
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico
Articolo 1
Il medico veterinario dedica la propria opera:
- alla prevenzione ed alla diagnosi e cura delle malattie degli animali;
- alla conservazione ed allo sviluppo di un efficiente patrimonio zootecnico, promuovendo
il benessere degli animali e l'incremento del loro rendimento;
- alle attività legate alla vita degli animali sinantropi nonchè di quelli da competizione
sportiva e di quelli esotici;
- alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono
gli animali, dalle malattie degli animali e dalle derrate od altri prodotti di origine animale.
Articolo 2
La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che
ogni medico veterinario deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della
professione.
Articolo 3
Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo
professionale, anche da coloro che risultino iscritti nell'Elenco speciale di cui al D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati membri della Comunità Europea che abbiano
ottenuto l'iscrizione all'Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 750.
Articolo 4
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice
Deontologico costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione o fatto
disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art. 38 e
seguenti del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
Titolo II
Doveri generali del Medico Veterinario
Capo I
Indipendenza e dignità della professione
Articolo 5
L'esercizio della professione di medico veterinario prescinde da considerazioni di religione,
razza, nazionalità, classe sociale, ideologia politica.
Articolo 6
L'esercizio della professione di medico veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza.
Articolo 7
Il medico veterinario non deve mai rinunziare alla sua libertà ed indipendenza
professionale; deve ispirarsi sempre alle conoscenze scientifiche ed alla propria coscienza.
Nello scrupoloso disimpegno degli interventi che gli vengono richiesti è tenuto a tutelare
l'interesse privato del cliente, sempre che sia in armonia con quello della collettività e
salvaguardando le leggi protezionistiche.
Deve denunziare all'Ordine ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non
conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga, affinchè l'Ordine stesso
possa provvedere alla sua tutela.
Articolo 8
Nell'esercizio professionale, il medico veterinario è libero di indicare i mezzi di
prevenzione, di indagine e di cura ritenuti più adeguati e di prescrivere i farmaci stimati
più appropriati. A parità di efficacia, egli deve limitare le sue prescrizioni ed i suoi
interventi a quelli strettamente necessari.
Costituisce colpa grave lasciarsi guidare, in questo campo, da suggestioni pubblicitarie o,
peggio, da interessi di carattere economico.
Il medico veterinario è tenuto ad informare tempestivamente le Autorità competenti su
eventuali effetti indesiderati dei medicinali veterinari impiegati.
Titolo III
Doveri del Medico Veterinario
Capo I
Regole generali di comportamento
Articolo 9
Il medico veterinario ha il dovere di comportarsi in ogni occasione e nell'esercizio della
professione, in modo da onorare la Categoria alla quale appartiene.
Articolo 10
Il medico veterinario, nell'esercizio della sua attività professionale, deve conformarsi ai
principi etici, affidando la propria reputazione alla sua integrità morale ed al suo valore
professionale.
Articolo 11
Il medico veterinario ha l'obbligo, solo nei casi di urgenza, anche se non invitato, di
prestare le prime cure agli animali.
Tale obbligo non sussiste quando l'opera di soccorso comporti pericolo o l'intervento sia
sconsigliabile per giusta causa.
Articolo 12
I medici veterinari possono rifiutare le proprie prestazioni professionali quando:
- abbiano ricevuto offesa dal richiedente;
- il richiedente non abbia corrisposto gli onorari dovuti e già richiesti;
- il professionista venga a conoscere l'esistenza di intervento professionale ancora in corso
da parte di altro collega;
- il cliente sia notoriamente moroso nei confronti di altri colleghi.
Articolo 13
Il medico veterinario è tenuto a conservare il segreto in merito a notizie venute a sua
conoscenza nell'esercizio della professione, quando la divulgazione di tali notizie possa
arrecare pregiudizio.
La rivelazione del segreto è consentita quando sia imposta dalla legge o venga effettuata
per giusta causa.
Articolo 14
Il medico veterinario che riveste cariche pubbliche non deve valersene nell'esercizio della
libera professione.
Articolo 15
Il medico veterinario non deve esercitare in ambienti non adeguati al decoro
professionale.
La scelta del luogo in cui aprire una delle strutture sanitarie consentite per l'esercizio
professionale è libera; peraltro, dovendo aprirla nelle immediate vicinanze di quella di un
collega, va preventivamente chiesto ed ottenuto il consenso dell'Ordine.
E' fatto comunque obbligo di comunicare all'Ordine qualsiasi abuso.
Articolo 16
Il medico veterinario che, per esercitare la propria attività professionale, si insedi per la
prima volta in provincia diversa da quella in cui risulta iscritto, o si trasferisca in altra
Provincia, è tenuto a far visita di saluto o di congedo al Presidente dell'Ordine.
Il medico veterinario, comunque, è tenuto a comunicare all'Ordine di competenza per
territorio l'apertura di una struttura sanitaria.
Articolo 17
Il medico veterinario che eserciti la propria attività professionale nel suo studio, può
praticare tale attività anche in luoghi diversi solo nel caso in cui di persona possa
assicurare un servizio efficiente e completo.
Articolo 18
Il medico veterinario è tenuto a conoscere la composizione, le indicazioni, le
controindicazioni e le interazioni dei prodotti che prescrive; la scelta deve essere oculata,
tenuto conto che l'uso non corretto di sostanze farmaceutiche può essere causa di danno
e di inutile dispendio.
Il medico veterinario ha diritto di rifiutare l'applicazione di un trattamento, sempre che
questo non sia imposto per legge o che tale rifiuto non costituisca atto di "recesso",
ammesso solo per giusta causa.
Articolo 19
Ogni forma di terapia segreta è vietata.
Articolo 20
Il medico veterinario può farsi sostituire in mansioni di sua competenza esclusivamente da
personale laureato in medicina veterinaria iscritto all'Albo professionale.
Può tuttavia avvalersi della collaborazione di perso-nale sanitario ausiliario di sua fiducia.
Articolo 21
Il medico veterinario è tenuto a compiere personalmente le prestazioni sanitarie richieste
ed a rendere edotto il cliente della sua eventuale sostituzione.
Il medico veterinario che opera in una struttura sanitaria privata, al fine della
identificazione, è tenuto ad apporre sul camice il distintivo o cartellino dal quale possa
risalirsi all'Ordine di appartenenza.
Articolo 22
Il medico veterinario che si trova di fronte a situazioni cliniche alle quali ritiene di non
poter provvedere efficacemente con la propria competenza ed attrezzatura deve ritenersi
moralmente impegnato a proporre al cliente la collaborazione di altro collega qualificato
ed attrezzato.
Articolo 23
Il medico veterinario non deve pubblicizzare notizie di nuovi procedimenti diagnostici o
terapeutici non sottoposti ad adeguata sperimentazione ed a rigoroso controllo scientifico,
ovvero diffondere notizie che possano destare allarmi ingiustificati.
Articolo 24
Il medico veterinario è tenuto a continuo aggiornamento delle proprie conoscenze in
campo tecnico-scientifico, onde fornire sempre prestazioni professionali di ele-vata
qualità.
L'aggiornamento professionale va assicurato sia mediante l'iniziativa individuale, sia
mediante l'intervento delle pubbliche istituzioni sanitarie tenute a promuovere la migliore
formazione professionale.
Articolo 25
Il medico veterinario non deve esercitare attività incompatibili con la dignità professionale,
specie se ciò avvenga per incrementare i proventi della professione.
Articolo 26
Il medico veterinario, cui venga richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare
soltanto ciò che ha direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà dei fatti.
Lo scopo di lucro nella falsa attestazione costituisce aggravante.
Articolo 27
Il medico veterinario che ha in cura un animale è tenuto a fornire al committente, ed al
collega che eventualmente subentri come curante, tutti i reperti clinici, ogni volta che il
caso lo richieda.
Articolo 28
La sperimentazione clinica sugli animali con l'impiego di nuovi farmaci e di nuove tecniche
terapeutiche deve essere eseguita dal medico veterinario evitando, per quanto possibile,
sofferenze all'animale.
Il medico veterinario non deve omettere la consulenza e l'assistenza al buon
mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti, quando sia di ciò
incaricato.
Se la effettua con negligenza o imperizia è passibile di provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'art.14, comma 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Capo II
Rapporti tra Medici Veterinari
Articolo 29
I rapporti tra medici veterinari devono essere improntati alla massima correttezza,
dovendosi ispirare al reciproco rispetto ed al principio etico della solidarietà collegiale.
I giovani sono tenuti a deferenza verso gli anziani e questi devono essere loro di esempio
e di guida nell'esercizio della professione.
Articolo 30
Il medico veterinario, anche in caso di contrasto di opinioni, deve mantenere con i colleghi
rapporti di correttezza.
I dissensi professionali, che non sia possibile risolvere direttamente, vanno rimessi per la
composizione al Consiglio Direttivo dell'Ordine, evitando che diventino di pubblico
dominio.
L'intervento del Consiglio dell'Ordine deve esaurirsi prima della decadenza dei termini
previsti per eventuali azioni giudiziarie dirette.
Articolo 31
Il medico veterinario, anche in pubblicazioni polemiche, deve rispettare nella sostanza e
nella forma, il proprio ed altrui decoro e la dignità professionale.
Articolo 32
é illecito qualsiasi comportamento rivolto a sottrarre clientela ad altro collega.
Articolo 33
Il medico veterinario che supplisce un collega deve cessare dalla supplenza al ritorno di
quest'ultimo, al quale è tenuto a fornire informazioni circa il lavoro svolto.
Gli onorari spettanti al sostituto sono concordati tra i colleghi, nel rispetto della dignità
professionale; nei casi controversi o dubbi, è necessario rivolgersi al Consiglio dell'Ordine,
al quale spetta decidere come arbitro tra le parti.
Articolo 34
Il medico veterinario, quando constati gravi ed inequivocabili casi di negligenza, imperizia
o scorretta condotta professionale, deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo
dell'Ordine, astenendosi dal pronunciare apprezzamenti di sorta.
Capo III
Consulenza
Articolo 35
Il medico veterinario che ha in cura un animale non può opporsi al desiderio della
persona, alla quale esso appartiene, di ricorrere ad un consulto ed indicherà egli stesso
uno o più nomi di consulenti, fra i quali far cadere la scelta.
Qualora sia scelto un altro consulente, non gradito al medico veterinario curante, questi
può non accettarlo, ma deve evitare di esprimere giudizi lesivi per la reputazione del
collega prescelto.
In caso di designazione di consulente non gradito, il medico veterinario curante può
astenersi dal partecipare al consulto e ritirarsi, rilasciando relazione clinica scritta.
Articolo 36
Il medico veterinario deve rifiutare il consulto con persona non autorizzata ad esercitare la
professione veterinaria, e denunziare, al Consiglio Direttivo dell'Ordine, la proposta
ricevuta.
Articolo 37
Il consulente che visita un animale malato non può assumerne poi direttamente la cura;
qualunque provvedimento terapeutico deve essere portato a conoscenza del medico
veterinario curante.
Articolo 38
Il consulente chiamato da chi ha interesse alla cura dell'animale, dopo essersi accertato
che il curante è stato preavvertito ed è consenziente, deve prendere con lui gli opportuni
accordi.
Articolo 39
Qualora il consulto non potesse essere effettuato per eventuali sopraggiunti contrattempi,
il consulente ed il curante dovranno riproporre l'incontro in pieno spirito di collegialità.
Articolo 40
E' dovere del medico veterinario curante di seguire l'indirizzo curativo concordato col
consulente, salva la insorgenza di altre indicazioni o complicanze.
Articolo 41
Nel corso della malattia, il consulente non deve ritornare a visitare l'animale, se non
chiamato dal curante, e si deve astenere da qualsiasi intromissione, anche indiretta, nella
cura di esso.
Articolo 42
In caso di divergenza tra consulente e curante, questi ha diritto di richiedere altro
consulto e, qualora la richiesta non sia accolta, può ritirarsi.
Articolo 43
Il consulente non accettato dal curante, chiamato da chi ha interesse alla cura
dell'animale, può prestare l'opera sua e può subentrare nella prosecuzione della cura,
sempre dopo aver accertato che il collega si è ritirato.
Capo IV
Associazione
Articolo 44
I medici veterinari iscritti all'Albo possono associarsi per il migliore svolgimento della
libera professione, a condizione che l'associazione risulti da una convenzione sottoscritta
da tutti i contraenti, non in contrasto con le norme del presente Codice Deontologico e
depositata presso l'Ordine di appartenenza degli associati e presso l'Ordine sul cui
territorio di competenza gli associati svolgono abitualmente la propria attività
professionale.
L'associazione tra medici veterinari non deve comunque interferire scorrettamente con
l'attività professionale di altri colleghi.
Capo V
Pubblicistica
Articolo 45
Ogni attività pubblicistica o editoriale concernente materia professionale e diretta al
pubblico, deve avere carattere educativo e favorire la migliore conoscenza della
Professione.
La firma del medico veterinario in calce ad articoli di stampa non può essere
accompagnata da riferimenti che possano rappresentare forme di pubblicità.
Non è consentito l'uso di pseudonimi per firmare articoli concernenti materia
professionale; occorre firmare sempre con il proprio nome e cognome.
Articolo 46
Il medico veterinario, che utilizzi di consueto o saltuariamente la stampa o altri mezzi di
comunicazione di massa, deve astenersi scrupolosamente dal compiere o da accettare
qualsiasi forma di pubblicità professionale a proprio vantaggio.
Articolo 47
Il medico veterinario chiamato a trattare argomenti professionali attraverso mezzi di
comunicazione di massa deve esigere che i testi, comunque diffusi e nei quali risultino
riferimenti alla sua persona o alla professione, siano sottoposti alla sua preliminare
approvazione scritta.
Il medico veterinario deve informare inoltre il responsabile della pubblicazione o della
trasmissione che è tenuto a fornire, a richiesta, alle Autorità competenti, il testo integrale
del comunicato, intervista, programma o servizio trattato.
Articolo 48
Il medico veterinario è responsabile delle opinioni, apprezzamenti e giudizi da lui espressi
per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa.
Articolo 49
Nella redazione e pubblicazione di articoli scientifici e professionali, il medico veterinario
deve fare menzione dei Colleghi che eventualmente abbiano collaborato.
Capo VI
Rapporti esterni alla Categoria
Articolo 50
Il medico veterinario, nell'esercizio della professione, deve attenersi al principio del
reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie sanitarie ed a quello
della salvaguardia delle specifiche competenze; eventuali infrazioni vanno segnalate
all'Ordine.
Articolo 51
Nello svolgimento della propria professione, al medico veterinario è vietato qualsiasi
accordo di cointeressenza.
Articolo 52
"E' altresì vietata qualunque forma, palese o larvata di cointeressenza tra medico
veterinario ed industrie o aziende sanitarie o affini, nonchè tra medico vetetrinario ed altre
categorie di sanitari esercenti attività commerciali.
Il medico veterinario non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra
natura, che possano limitare la sua indipendenza professionale.
Il medico veterinario può cedere ai propri clienti prodotti attinenti alla salute ed al
benessere degli animali in cura. Detta attività va comunque svolta in forma diretta e non
può essere pubblicizzata. E' vietata l'esposizione dei prodotti."*
(*Ultimo comma aggiunto con delibera del 13 maggio 2000
del Comitato Centrale della F.N.O.V.I.)
Articolo 53
E' vietato al medico veterinario di favorire in qualsiasi modo ed in qualsiasi luogo
l'esercizio abusivo della professione sanitaria.
E' suo dovere denunciare eventuali abusi al Consiglio Direttivo dell'Ordine professionale e
all'Autorità competente.
Capo VII
Pubblicità
Articolo 54
La pubblicità deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e deve essere
preventivamente autorizzata, nel rispetto delle leggi vigenti.
Articolo 55
Le targhe, le inserzioni sugli elenchi telefonici e le iscrizioni sui fogli di ricettario possono
contenere le seguenti indicazioni:
- nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista ed
orario delle visite o di apertura al pubblico;
- titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza
abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
- onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
Articolo 56
Il medico veterinario che opera in strutture sanitarie diverse dallo studio può effettuare la
pubblicità mediante targhe, insegne, inserzioni sugli elenchi telefonici o attraverso giornali
e periodici riservati ai sanitari, con facoltà di indicare le specializzazioni possedute, nel
rispetto delle leggi vigenti.
Articolo 57
Il medico veterinario non deve concedere il proprio nome a scopo di pubblicità nell'ambito
professionale.
Capo VIII
Onorari professionali
Articolo 58
In materia di onorari vige il principio generale della intesa diretta tra il professionista ed il
cliente; comunque, la determinazione dell'onorario deve ispirarsi a criteri di equità.
Articolo 59
Se preventivamente richiesto (esclusa la richiesta telefonica), il medico veterinario è
tenuto a far conoscere il suo onorario.
Articolo 60
Il medico veterinario non deve percepire onorari inferiori a quelli indicati nella tariffa
minima o nelle convenzioni concordate con l'Ordine; può tuttavia eccezionalmente
prestare la propria opera a titolo gratuito, purchè la forma ed il modo di tale
comportamento non costituiscano artificio per una illecita concorrenza.
Articolo 61
Il medico veterinario può chiedere che le sue prestazioni siano compensate volta per
volta. Nelle prestazioni di carattere continuativo può presentare la parcella periodicamente
o al termine della cura.
Sono vietati i patti di compenso subordinato alla riuscita delle cure.
Articolo 62
Il medico veterinario che si avvale dell'opera di collaboratori, siano essi colleghi ovvero
ausiliari sanitari, nel richiedere il pagamento dell'onorario, deve presentare separatamente
la parcella per le proprie prestazioni professionali.
Articolo 63
E' vietato qualsiasi accordo che configuri procacciamento di clientela.
Articolo 64
Il medico veterinario che si rechi per chiamata al luogo in cui si trova l'animale da
sottoporre a visita, ha diritto a percepire un rimborso pari al tempo impiegato e nella
misura stabilita dal tariffario, anche se, per cause sopravvenute, a lui non imputabili, non
riesca ad effettuare la prestazione.
Capo IX
Comunicazione di notizie ad Organismi pubblici
Articolo 65
Il medico veterinario che venga a conoscenza di qualunque caso, anche sospetto, di
malattia infettiva e diffusiva degli animali, di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Polizia
Veterinaria, deve darne immediata comunicazione alle Autorità competenti: l'omissione è
considerata grave infrazione disciplinare, indipendentemente dalle eventuali responsabilità
civili e penali nelle quali egli può essere incorso.
Articolo 66
Il medico veterinario che ha praticato trattamenti terapeutici su animali la cui carne o i cui
prodotti siano destinati al consumo umano e per i quali sono previsti tempi d'attesa, è
tenuto al rispetto delle norme in materia, al fine di garantire che gli alimenti prodotti con
gli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori.
Articolo 67
Il medico veterinario che destina un animale alla macellazione deve, se richiesto, fornire
tutti gli elementi utili al veterinario ispettore delle carni.
Titolo IV
Rapporti con gli Enti Pubblici e Privati
Capo I
Obblighi deontologici del Medico Veterinario a rapporto d'impiego
Articolo 68
Anche il medico veterinario che presta la propria opera professionale a rapporto
d'impiego, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private deve osservare le
norme del Codice Deontologico.
Qualora si verificasse un contrasto tra le norme deontologiche e gli ordini impartiti
dall'Ente pubblico o privato dal quale dipende, egli deve chiedere l'intervento dell'Ordine al
cui Albo è iscritto.
Articolo 69
Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità
e del decoro professionale sono garantiti nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i
medici veterinari ed il Servizio Sanitario Nazionale, con l'intervento della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Veterinari e degli Ordini Provinciali dei Veterinari.
Ogni altra convenzione che il medico veterinario intendesse stipulare, anche con Enti
privati, in materia di prestazioni professionali, deve essere comunicata all'Ordine per
l'approvazione.
Articolo 70
Il medico veterinario a rapporto d'impiego, al quale vengano richieste dall'Ente dal quale
dipende, prestazioni professionali in contrasto con gli scopi della professione o con le
norme del Codice Deontologico, è tenuto a rifiutare la propria opera, riferendone all'Ordine
di appartenenza.
Articolo 71
Il medico veterinario deve esigere che le sue prestazioni si compiano nei termini di tempo
idonei ad espletare convenientemente il suo compito.
Inoltre, deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa
incidere sulla qualità dei suoi interventi.
Approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari
Italiani del 3 aprile 1993
Scarica