Chi è il "Promotore Finanziario".
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La figura del promotore finanziario, introdotta nell'ordinamento giuridico italiano
dall'art. 5 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, è attualmente definita dall'art. 31 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale è
promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o
mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di
servizi di investimento ovvero l'unica figura professionale che in rappresentanza di
un intermediario abilitato, cioè di una banca, di una Società di intermediazione
mobiliare (Sim) o di una Società di Gestione del Risparmio (SGR), può svolgere nei
confronti dei risparmiatori attività di promozione e collocamento di strumenti
finanziari e servizi d'investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze dell'intermediario per il quale opera.
E' necessario essere iscritti al Albo dei Promotori Finanziari per esercitare la
professione e tale iscrizione è consentita solo a chi risulta essere in possesso dei
requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 472/1998 e dei requisiti di professionalità
verificati dall'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori finanziari
(http://www.albopf.it/) sulla base dei principi contenuti nel Testo unico della finanza
(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58) e specificati dalle prescrizioni
regolamentari della Consob (Regolamento Intermediari Consob n. 16191).
L'attività dei promotori finanziari è presidiata da puntuali regole di comportamento che
si sostanziano in obblighi per gli stessi e in garanzia per i risparmiatori con cui essi
entrano in contatto.
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