70 Vetro e lavori di vetro

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70 Vetro e lavori di vetro
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio, preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma
di polvere, granuli, lamelle o fiocchi);
b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio, minuterie di fantasia);
c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della
voce 8547;
d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli
occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, aerometri, densimetri e altri oggetti e strumenti del
capitolo 90;
e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e articoli simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo permanente, nonché le
loro parti, della voce 9405;
f) i giuochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per le bambole o per gli altri oggetti del capitolo 95;
g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate e altri oggetti del capitolo 96.
2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:
a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in
fogli;
c) per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici
(per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.
3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.
4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:
a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;
b) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) eccedente 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) eccedente 2 %.
Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.
5. Nella nomenclatura, il quarzo e altra silice fusi sono considerati come «vetro».
Nota di sottovoci
1. Ai sensi delle voci 7013.22, 7013.33, 7013.41 e 7013.91, l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.
Nota svizzera
1. Gli oggetti di vetro con tappo e collo smerigliati, o quelli le cui estremità, il fondo e i bordi sono stati
molati o politi unicamente per scopi tecnici, sono trattati come merci non lavorate.
1 (Stato: 1.1.2007)
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