problematiche bioetiche e medico

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CORSO ELETTIVO “APPROCCIO PALLIATIVO
MALATTIE AVANZATE E GRAVE FRAGILITA’”
PROBLEMATICHE BIOETICHE
E MEDICO-LEGALI NELLE CURE PALLIATIVE
UpToDate: Ethical issues in palliative care
Erik K Fromme, MD
Mary Denise Smith, RN (This topic last updated: Feb 26, 2016)
 Ethical issues in palliative care often arise
because of concerns about how much and
what kind of care make sense for someone with
a limited life expectancy. There is often conflict
between clinicians, nurses, other healthcare
team members, patients, and family members
about what constitutes appropriate care,
particularly as patients approach death.
FRAMEWORK FOR ETHICAL REASONING
 The most common framework for ethical reasoning in
the United States (US) is called principalism, after the four
guiding principles in medical ethics:
●Respect for autonomy
●Beneficence
●Non-maleficence
●Justice
Applying principalism in palliative care
  The four guiding principles above are indispensable, but are often
insufficient to guide health decisions in societies and clinical environments,
especially in the palliative care setting due to multiple factors including:
●Rapidly evolving medical technology
●An increasingly polarized and scrutinized political and medico-legal
environment
●Longer life expectancies, including for patients with a significant burden of
illness and/or functional impairment
●Increased awareness of the differing needs of individuals based on cultural,
ethnic, economic, educational, religious, and many other kinds of diversity
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E’ così difficile morire a casa propria?
  Il malato, signor Rossi, è un uomo di 55 anni, laureato, insegnante,
sposato, con due figli maggiorenni, portatore di neoplasia polmonare
dal 2006, associata a pregressa psicosi depressiva. Nonostante le cure
la malattia è progredita, a livello polmonare, epatico e cerebrale. A
seguito di episodi di vomito incoercibile il paziente viene ricoverato in
una clinica dove il sintomo viene curato con farmaci antiedema
cerebrale; rivalutato dallo psichiatra di riferimento viene trovato in
discreto compenso psichico. Alla proposta di dimissioni, il paziente,
consapevole della sua situazione clinica e della terminalità, chiede di
tornare a casa. La moglie si oppone alla richiesta temendo possibili
reazioni psicotiche del coniuge, già verificatesi in passato, e ne chiede il
ricovero in hospice, ricovero in un primo tempo rifiutato, poi accettato
dal paziente.
 In hospice però il paziente ripropone il desiderio di
tornare a casa: l’équipe è d’accordo, ma la moglie ( di
cui viene detto che riveste una grossa carica
istituzionale ), nonostante i numerosi colloqui con il
responsabile dell’équipe che tenta di convincerla
proponendole l’assistenza domiciliare, si oppone senza
possibilità di appello, anzi minacciando denuncia in
caso di dimissioni. Il paziente diviene sempre più
depresso e inquieto ed esprime la sua rabbia alla moglie
e ai figli, che quindi lo lasciano solo interrompendo
drasticamente le visite. Solo il suocero viene talvolta a
vederlo, ma si ferma a guardarlo dalla soglia.
I quesiti
 Sarebbe stato eticamente corretto dimettere
comunque il paziente, nonostante la volontà
della moglie e la certezza di essere denunciati?
Sarebbe stato eticamente corretto trattenere il
paziente in hospice contro la sua volontà? E in
tal caso sarebbe stato opportuno sedarlo, come
proposto dal suo psichiatra?
SPECIFIC SCENARIOS THAT RAISE ETHICAL
DILEMMAS WHEN RENDERING PALLIATIVE
CARE TO PATIENTS
  Application of Do Not Resuscitate orders
  Advance care planning
  Withdrawing versus withholding treatment   Pain management at the end of life
  Requests from the family to withhold information
  Requests to discontinue life sustaining treatment
  Palliative sedation
  Physician assisted death CHI DECIDE?
 Irene Pellizzone (Diritto Costituzionale):
“I diritti dei Pazienti con malattie avanzate e
delle persone con gravi fragilità psico-fisicosociali”
FOCUS SULLA SEDAZIONE PALLIATIVA
Il parere è stato elaborato in risposta ad un
quesito dell’On. Paola Binetti, relativamente
alla distinzione tra sedazione profonda ed
eutanasia.
COMITATO NAZIONALE
PER LA BIOETICA
  Il CNB spiega la distinzione tra sedazione profonda ed eutanasia: con la
prima espressione si intende un atto terapeutico con la finalità di alleviare
la sofferenza attraverso il controllo dei sintomi refrattari, mentre con la
seconda si indica la somministrazione di farmaci che ha come scopo
quello di provocare con il consenso del paziente la sua morte immediata.
  Il Comitato, nelle raccomandazioni finali, ribadisce come sia un diritto
fondamentale del morente (adulto o minore) ricevere un adeguato
supporto finalizzato al controllo della sofferenza nel rispetto della sua
dignità.
COMITATO NAZIONALE
PER LA BIOETICA
  Il CNB ritiene indispensabile la verifica dell’effettiva refrattarietà del sintomo,
la proporzionalità e monitoraggio dell’uso dei farmaci, la documentazione
delle procedure nella cartella clinica. Ritiene, inoltre, che le condizioni
indispensabili per l’attuazione della sedazione profonda debbano essere,
contestualmente: 1) il consenso informato del paziente; 2) una malattia
inguaribile in uno stadio avanzato; 3) la morte imminente, generalmente
attesa entro poche ore o pochi giorni; 4) la presenza di uno o più sintomi
refrattari o di eventi acuti terminali con sofferenza intollerabile per il
paziente.
  Riguardo ai pazienti in età pediatrica il Comitato raccomanda che i
genitori vadano informati e sostenuti in modo adeguato sulle
problematiche connesse alla sedazione profonda continua e che il
prioritario migliore interesse del minore sia rispettato e che sia rispettata, nei
limiti del possibile, la sua volontà.
DICHIARAZIONE DEL PROF. DEMETRIO NERI
  Sebbene abbia apprezzato lo sforzo di mantenersi su un piano descrittivo…, sono
convinto che in queste materie è inevitabile che si insinuino giudizi di valore, che
forse sarebbe bene esplicitare … piuttosto che occultare rifacendosi alla semplice
descrizione delle differenze fattuali tra la sedazione profonda e le altre pratiche
sopra ricordate. La descrizione, in quanto tale, non contiene nulla che permetta di
concludere che la prima è apprezzabile e ammissibile sul piano morale (del piano
giuridico non mi occupo) e le altre no. Occorre che alla descrizione si aggiunga un
giudizio di valore e questo si desume dalla scelta di campo operata dal
movimento delle cure palliative a favore delle cure palliative e della sedazione
profonda e ad esclusione dell’eutanasia attiva su richiesta del paziente e del
suicidio assistito.
DICHIARAZIONE DEL PROF. DEMETRIO NERI
  Si veda, in proposito, il punto 7.2 del documento della SICP, più volte citato nel
documento del CNB: vi si dice che la distinzione viene posta “sia sul piano
empirico (clinico) che su quello etico”(corsivo mio). Questa pregressa, e
selettiva sul piano morale, scelta di campo è presente anche nel documento
del CNB: o, almeno, non è difficile desumerla. Ad esempio, nei righi 117-121 si
elencano le quattro circostanze che devono essere presenti
contemporaneamente per legittimare “eticamente” la sedazione profonda: ma
le stesse circostanze possono accompagnare il caso di un paziente che rifiuta
la sedazione profonda e chiede la somministrazione di una sostanza atta a
porre fine alla sua vita. Perché quelle circostanze, in sé considerate e
descrittivamente parlando, legittimerebbero “eticamente” la prima e non la
seconda? A me pare che l’unica differenza stia nel diverso orientamento della
persona, ma questo nulla a che fare col piano descrittivo e fattuale, ha a che
fare col piano esistenziale delle scelte di vita e dei valori di quella persona.
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Quando si diventa terminali?
 Giovanni è un paziente sessantacinquenne, affetto, da oltre due
anni, da tumore destruente al volto, che lo ha reso non vedente e
quasi del tutto non udente. In condizioni cliniche complessivamente
discrete, e con una prognosi di sopravvivenza stimata intorno ai
dodici, diciotto mesi, Giovanni, che è pienamente consapevole
della sua condizione, versa in una situazione di grave stress e di
sofferenza psicologica. Ha un atteggiamento scarsamente
collaborativo nei riguardi delle terapie, peraltro di scarsa efficacia,
che gli vengono praticate e rifiuta di essere sottoposto a trattamenti
chirurgici, che non sarebbero comunque risolutivi.
 Chiuso in casa, quasi tutto il tempo al buio in
una camera da letto, rifiuta di incontrare
qualunque persona, compresa la figlia e le
nipotine, eccezion fatta per la moglie, con la
quale non ha però un rapporto sereno, e per il
personale sanitario che lo assiste. A questo
manifesta ripetutamente intenzioni suicidarie e
rivolge la richiesta di essere sottoposto a
sedazione terminale.
Il quesito
  E’ possibile programmare una sedazione in un paziente con prognosi di 12
– 18 mesi, in condizioni cliniche discrete, senza dolori se non un grave stress
psicologico?
LA SEDAZIONE PALLIATIVA
E LA GIURISPRUDENZA ITALIANA
 Piergiorgio Welby ed il dott. Mario Riccio
 Eluana Englaro, il dott. Amato De Monte + 12 tra medici
e infermieri/e
LA RICHIESTA DI WELBY
al giudice civile
ordinare al medico curante di:
“procedere all’immediato distacco del ventilatore artificiale … contestualmente
somministrando al paziente terapie sedative.”
La decisione del GIP di Roma nel processo penale
a carico del Do5. Mario Riccio (imputato di omicidio del consenziente)
17 o%obre 2007 il Giudice dell’udienza preliminare “dichiara non luogo a procedere nei confron; di Mario Riccio perché non punibile per la sussistenza dell’esimente dell’adempimento di un dovere” I passaggi principali della sentenza   Il giudice descrive minuziosamente lo svolgimento della vicenda e le condo5e e le manifestazioni di volontà di Piergiorgio Welby, fino alla morte (18 pagine).   Accertamento medico-­‐legale: conferma il diario clinico del Do%. Riccio RELAZIONE MEDICO-LEGALE E CHIMICOTOSSICOLOGICA SULLA MORTE DI P. WELBY (Bioetica
2/2007, pp. 148-159)
 Quesito: “Dicano i Consulenti, previa autopsia della salma di
Welby Piergiorgio, quale sia stato il tempo della morte, la
causa ed i mezzi che l’hanno determinata. Dicano se nei
liquidi biologici siano presenti sostanze tossiche o psicotrope
ed in caso affermativo ne dicano qualità e quantità; dicano
ancora se alla luce delle condizioni patologiche del soggetto
possano aver avuto un ruolo causale o concausale nel
determinarsi dell’evento morte”.
RELAZIONE MEDICO-LEGALE E CHIMICOTOSSICOLOGICA SULLA MORTE DI P. WELBY (Bioetica
2/2007, pp. 148-159)
  Il dott. Mario Riccio redigeva il seguente diario clinico: “… come richiesto dal sig.
Welby procedo come di seguito riportato: ore 22:00 provvedo ad incannulare vena
femorale destra previa anestesia locale… Dopo aver incannulato la vena femorale,
mi ritiro dalla stanza per permettere al Welby di rimanere da solo con i suoi parenti
ed amici; ore 22:40 il Welby mi richiama nella stanza e mi chiede di procedere a
quanto concordato … ore 22:45 contestualmente inizio la sedazione - di seguito
specificata - e provvedo al distacco del ventilatore polmonare. … La sedazione
iniziale è composta dalla somministrazione per via venosa in bolo lento - per circa 6
minuti - di Ipnovel 3 mg e Propofol 100 mg. Proseguo poi con una somministrazione
continua di Propofol a 2 mg/kg/h”.
RELAZIONE MEDICO-LEGALE E CHIMICOTOSSICOLOGICA SULLA MORTE DI P. WELBY
 … Ore 23:00 il paziente non risponde alla chiamata,
accenna movimento con le labbra allo stimolo
doloroso. … Ore 23:15 nessuna risposta allo stimolo
doloroso, saturazione periferica 68%, frequenza
cardiaca 55 bpm. Ore 23:25 saturazione periferica e
frequenza cardiaca non più rilevabili … Si apprezza
ancora tenue flusso di aria dalla cannula
tracheostomica…. Ore 23:35 … Midriasi fissa. Ore 23:40 si
constata il decesso e si redige relativo certificato che si
rilascia alla moglie”
RELAZIONE MEDICO-LEGALE E CHIMICOTOSSICOLOGICA SULLA MORTE DI P. WELBY (Bioetica
2/2007, pp. 148-159)
  Risposta al quesito: “… Le indagini di laboratorio chimico-tossicologiche
hanno evidenziato nei liquidi biologici la presenza di Propofol (nel sangue
pari a 1,67 µg/ml; nelle urine pari a 0,05 µg/ml e nel fegato stimato al di
sotto di 1 µg/ml) in concentrazioni da considerarsi al di sotto del range
terapeutico. Per quanto riguarda il Midazolam (Ipnovel) pur avendo dato le
indagini esito negativo, non è possibile escluderne la presenza in
concentrazioni al di sotto della rilevabilità strumentale. Quindi, ad entrambe
le sostanze non è possibile attribuire un qualche ruolo causale o
concausale di rilevanza penale nel determinismo del decesso del sig.
Welby.”
I passaggi principali della sentenza   Il giudice conclude che   “certamente la condo%a integra l’elemento materiale del reato di omicidio del consenziente”   “sussiste anche l’elemento psicologico, poiché il do%or Riccio ben sapeva che l’interruzione della terapia di ven;lazione assis;ta avrebbe comportato il decesso del paziente”   ma “nel caso concreto appare sussistere anche la scriminante di cui all’art. 51 c.p.” [adempimento di un dovere]. Rilievi di un Magistrato, Amedeo Santosuosso – Corte d’Appello di Milano Se, in generale, fuori dai casi di malaUa in stato terminale, un medico può essere ritenuto professionalmente responsabile per il fa%o di essere stato negligente nel non farsi carico della sofferenza psichica del paziente, e quindi per averla provocata o per aver omesso di alleviarla, si può allora dire che il farsi carico della sofferenza psichica del paziente prossimo al decesso che, totalmente inabile dal punto di vista fisico, chieda che siano interroG i tra5amenH, cosHtuisca un dovere al quale il medico non può so5rarsi.
Rilievi di Amedeo Santosuosso  In questa prospeUva il medico che, nelle condizioni precisate, riceva una richiesta di interrompere i tra%amen; o di aiuto al suicidio, viene a trovarsi in una situazione di grave confli%o, tra •  il suo dovere di farsi carico della sofferenza della persona del paziente •  e la norma penale che punisce l'agevolazione del suicidio e l’omicidio del consenziente.   La soluzione di questo confli%o è data dall'applicazione della scriminante dell'adempimento di un dovere (ar;colo 51 del codice penale), che esclude la punibilità di chi adempie un dovere imposto da norme giuridiche: i nuovi profili dei doveri del medico, come sopra delinea;, pongono l’applicazione di questa discriminante so%o una luce decisamente nuova. IL CASO ENGLARO
SENT. CASSAZIONE 21478 del 16 ottobre 2007
  “Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo
permanente, con conseguente radicale incapacità di
rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in
vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua
nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo
rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il
giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio
sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite
dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del
paziente) …”
TRIBUNALE DI UDINE
UFFICIO DEL GIP dott. P. Milocco 11.01.2010
 Va preliminarmente sgombrato il campo dal sospetto che il decesso di
Eluana Englaro sia stato conseguenza di pratiche diverse da quelle
autorizzate e specificate nei provvedimenti giudiziari, a loro volta
oggetto di preventivi protocolli operativi che, in un prudente e
scrupoloso intento di massima trasparenza, erano stati predisposti dal
tutore e dall’équipe assistenziale volontaria e che erano stati recepiti
dalla struttura di ultimo ricovero. Sul punto, infatti, è stata svolta
un’accurata consulenza tecnica che ha esaminato attentamente la
documentazione sanitaria disponibile e si è avvalsa dei risultati di
specifica autopsia.
TRIBUNALE DI UDINE
UFFICIO DEL GIP dott. P. Milocco
  … sulla base di tali dati medico-legali i Consulenti hanno
potuto escludere cause di morte di natura traumatica o
tossica (consulenza professori Froldi, Moreschi, Rodriguez).
  … i dati anatomopatologici e tossicologici hanno evidenziato
elementi che consentono di affermare l’avvenuto rispetto del
protocollo e consentono di escludere nel contempo che
siano emersi elementi che contrastino con la conclusione di
un’effettiva conformità a quanto prestabilito. Questo era
concretamente il punto più delicato, in fatto, della vicenda e
in merito le indagini hanno fornito una risposta esauriente.
TRIBUNALE DI UDINE
UFFICIO DEL GIP dott. P. Milocco
  La questione presupposta è, però, quella della validità di questa autorizzazione a
interrompere il trattamento che teneva in vita Eluana Englaro. … La risposta è stata che la
prosecuzione dei trattamenti di sostegno vitale di Eluana Englaro non era legittima in
quanto contrastante con la volontà espressa dai legali rappresentanti della paziente, nel
ricorrere dei presupposti in cui tale volontà può essere espressa per conto dell’incapace.
Chi ha espresso tale volontà e il personale sanitario che ha conseguentemente operato
per sospendere il trattamento … ha agito alla presenza di una causa di giustificazione e
segnatamente quella prevista dall’art. 51 c.p., come deve concludersi per la necessità di
superare l’altrimenti inevitabile contraddizione dell’ordinamento giuridico che non può,
da una parte, attribuire un diritto e, dall’altra, incriminarne l’esercizio.
CONSIGLIO DI STATO, 17 LUGLIO 2014
  A fronte del diritto, inviolabile, che il paziente ha, e – nel caso di
specie – si è visto dal giudice ordinario definitivamente riconosciuto,
di rifiutare le cure, interrompendo il trattamento sanitario non (più)
voluto, sta correlativamente l’obbligo, da parte
dell’amministrazione sanitaria, di attivarsi e di attrezzarsi perché tale
diritto possa essere concretamente esercitato, non potendo essa
contrapporre a tale diritto una propria nozione di prestazione
sanitaria né subordinare il ricovero del malato alla sola
accettazione delle cure.
CONSIGLIO DI STATO, 17 LUGLIO 2014
  “Cura” non è infatti ciò che l’Amministrazione ritiene di proporre o
imporre al paziente, in una visione autoritativa di salute che
coincida solo con il principio di beneficialita’ – poiché è la cura a
dover adattarsi, nei limiti in cui ciò sia scientificamente possibile, ai
bisogni del singolo malato e non il singolo malato ad un astratto e
monolitico concetto di cura – ma il contenuto, concreto e
dinamico, dell’itinerario umano, prima ancor che curativo, che il
malato ha deciso di costruire, nell’alleanza terapeutica con il
medico e secondo scienza e coscienza di questo, per il proprio
benessere psico-fisico, anche se tale benessere, finale e transeunte,
dovesse preludere alla morte.
CONSIGLIO DI STATO, 17 LUGLIO 2014
  Opzione curativa, strategia terapeutica e cura è anche, in questo senso, il
diritto e la possibilità di interrompere il trattamento sanitario, già intrapreso e
non più voluto o tollerato; la decisione di vivere sul proprio corpo la propria
malattia al di là o al di fuori di un pregresso o anche di un qualsivoglia
percorso terapeutico; la scelta consapevole e informata, per quanto tragica,
di accettare serenamente, anche sol lenendo l’acuirsi della sofferenza, la
progressione inarrestabile del male fisico sino alla morte; l’applicazione delle
fondamentali cure palliative, ora disciplinate dalla l. 15 marzo 2010, n. 38, e
non a caso collocate dall’art. 1 di tale legge, con una previsione che ha un
indubbio valore sistematico, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, e la
c.d. terapia del dolore, l’accompagnamento del paziente nella fase terminale
della malattia.
LA SEDAZIONE PALLIATIVA
E LA GIURISPRUDENZA
STATUNITENSE
ALPERS A., CRIMINAL ACT OR PALLIATIVE CARE?
PROSECUTIONS INVOLVING THE CARE OF THE DYING
JOURNAL OF LAW, MEDICINE & ETHICS, 26 (1998): 308-31
 Mappatura del contenzioso penale statunitense attraverso
un data-base della giurisprudenza (LEXIS-NEXIS) e notizie di
stampa.
 Confronto 1990-1998 (9 anni) vs 1935-1989 (54 anni) : 22 casi
vs 10.
 Dei 22 casi più recenti: 12 indagini con esito l’archiviazione,
6 processi a medici, 4 processi a infermieri/e.
ANALISI DEI CASI
¡  In nessun caso il paziente aveva fatto richiesta di eutanasia o
suicidio assistito (anzi, “during the murder trials, evidence was put
forth that neither the families nor the physicians accepted
euthanasia or PAS as appropriate, ethical treatments”).
¡  La maggior parte coinvolge un singolo operatore sanitario.
¡  In tutti i casi eccetto uno (infermiera) il paziente deceduto era
ricoverato in ospedale.
¡  In nessuno dei casi rinviati a giudizio vi era una stabile relazione
operatore sanitario/paziente (dipartimento di emergenza, terapia
intensiva neonatale, sostituzione di un medico).
I QUERELANTI
 Alcune denunce anonime.
 Pochi familiari del paziente.
 Nessun medico.
 Per lo più, le denunce provenivano da infermieri/e.
Alpers A., Criminal Act
or Palliative Care?
Medicine & Ethics, 26 (1998): 308-31
  “These cases represent intercollegial discord and miscommunication or
disagreements between providers and families, rather than suspicious or
overzealous prosecutors”.
  “Decisions at the end of life can be painful for families and health care
professionals. The course of terminal care will involve many individuals,
including the patient, physicians, nurses, other members of the hospital
staff, and the family. All these individuals should be informed that the
goal of terminal care is to relieve pain and suffering through the dying
process. The patient and family should understand that dying can take
minutes, hours, or days … The health care providers should agree on the
paramount importance of patient comfort”.
Ann Alpers, Criminal Act
or Palliative Care?
Medicine & Ethics, 26 (1998): 308-31
¡  “In several cases, nurses were troubled by requests that they
enter false information in the patient’s chart or by observations
that the physician had written an inaccurate chart note…
Physicians should not prescribe or administer drugs they are
unwilling to record in the medical chart …”
Kollas C.D. et al. CRIMINAL PROSECUTIONS OF PHYSICIANS
PROVIDING PALLIATIVE OR END-OF-LIFE CARE Journal of
Palliative Medicine, Vol. 11 n. 2, 2008
 Metodo: ricerca sui data-base Westlaw e Medline + Internet. Solo 3
casi dopo il 1998:
 uno psichiatra di una struttura geriatrica, indagato nel corso di occasionali
controlli da parte dell’agenzia federale antidroga Drug Enforcement
Administration, accusato di 4 omicidi, poi risultati “palliative approaches to
the patients’ care, using opioid analgesics to manage pain and dyspnea”;
comunque condannato per irregolare tenuta del registro delle sostanze
stupefacenti;
 un medico accusato da un’infermiera di avere deliberatamente ucciso una
paziente terminale per aver ordinato un’infusione di morfina, inizialmente
aggiustandone il dosaggio in modo progressivamente incrementale, ma in
ultimo portando personalmente il dosaggio da 5 a 50 mg/h. Assolto, ma
sanzionato per non aver compilato correttamente la cartella clinica;
CRIMINAL PROSECUTIONS OF PHYSICIANS
PROVIDING PALLIATIVE OR END-OF-LIFE
 una dottoressa e due infermiere arrestate con l’accusa di avere
deliberatamente cagionato la morte di quattro pazienti
ricoverati al Memorial Medical Center durante l’Uragano Katrina
che si abbattè su New Orleans nel 2005. L’ospedale doveva
essere evacuato e furono date istruzioni per il triage. Secondo
l’accusa (un giovane internista dell’ospedale), furono
deliberatamente somministrate dose letali di oppioidi e
midazolam. Il grand jury chiese l’archiviazione. Il procuratore
generale disponeva di consulenze tecniche di medici legali e
palliativisti che dimostrerebbero l’errore del grand jury.
LE CONCLUSIONI DEGLI AUTORI
 We recognized another important factor influencing the
development of criminal prosecutions against physicians
providing end-of-life care: divergent views of the
applicable standard of care in hospice and palliative
medicine. … To avoid this, we recommend that the
hospice and palliative community consolidate widely
accepted standars for pain and symptom control, while
intensifying efforts to unify standards about controversial
issues, like physician-assisted death and palliative
sedation.
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
54
 LEGGE 8 novembre 2012, n. 189
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute. (GU n. 263 del 10.11.2012)
55
ART. 3 - Responsabilita' professionale
dell'esercente le professioni sanitarie
 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria
attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi
resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il
giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
LE BUONE PRATICHE NELLA SEDAZIONE
PALLIATIVA
PREMESSA
Gli interventi terapeutici farmacologici in grado di
modificare la coscienza della persona malata sino
al raggiungimento di un piano sedativo sono tra i
più complessi e delicati, in generale in tutta la
medicina ma in particolare nelle cure palliative e
nelle fasi finali della vita.
Si tratta di un’area nella quale alla competenza e
all’esperienza tecnica si devono sempre associare
una perfetta conoscenza del setting nel quale ci si
trova a operare e una profonda attenzione agli
aspetti comunicativi e relazionali con il malato, la
famiglia e all’interno dell’equipe. Si tratta inoltre di
una modalità terapeutica nella quale le valenze
etiche sono imprescindibili.
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