PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 13 dicembre 2000 PE 293.684/14-85 EMENDAMENTI 14-85 PROGETTO DI RELAZIONE di Emilia Franziska Müller INTEGRATORI ALIMENTARI (PE 293.684) Proposta di direttiva COM(2000) 222 – C5-0234/2000 – 2000/0080(COD) Testo della Commissione Emendamenti (Emendamento 14, presentato da Ria G.H.C. Oomen Ruijten) Considerando 6 (6) Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ad esempio vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale; tuttavia, in una prima fase, la presente direttiva riguarda esclusivamente gli integratori alimentari contenenti vitamine e minerali. (6) Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ad esempio vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi, fibre ed estratti di origine vegetale; tuttavia, in una prima fase, la presente direttiva riguarda esclusivamente gli integratori alimentari contenenti vitamine e minerali. Or. nl Motivazione Con l’aggiunta della parola “essenziale" si fa riferimento, sul piano nutrizionale, a sostanze la cui insufficiente assunzione da parte di persone sane è scientificamente riconosciuta come causa di malattie da carenza. Grazie agli sviluppi della scienza può avvenire che sostanze attualmente non ritenute essenziali lo diventino in futuro. Può altresì avvenire che determinati gruppi di popolazione traggano profitto dall’assunzione di un nutriente, mentre lo stesso non AM\427485IT.doc IT PE 293.684/14-85 IT avviene per l’intera popolazione. Perché un nutriente venga aggiunto agli Allegati I e II è quindi necessario che sia sicuro e che il consumatore possa trarne profitto. Il requisito dell’essenzialità della sostanza è eccessivamente rigido e limita la scelta dei consumatori. (Emendamento 15, presentato da Rosemarie Müller) Considerando 6 (6) Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ad esempio vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale; tuttavia, in una prima fase, la presente direttiva riguarda esclusivamente gli integratori alimentari contenenti vitamine e minerali. (6) Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ad esempio vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale; tuttavia, in una prima fase, la presente direttiva riguarda esclusivamente gli integratori alimentari contenenti vitamine, minerali, acidi grassi e amminoacidi. In considerazione delle più recenti scoperte scientifiche e dopo un’approfondita analisi della legislazione farmaceutica ovvero delle disposizioni legislative nazionali già in vigore in tale campo, la Commissione esamina se la presente proposta di direttiva può essere estesa agli estratti di origine vegetale. Or. de Motivazione Gli amminoacidi e gli acidi grassi nonché gli estratti di origine vegetale sono già disponibili sul mercato e richiedono parimenti una regolamentazione. Gli amminoacidi e gli acidi grassi sono presenti anche nell’alimentazione normale ed è opportuno inserirli già ora nel campo di applicazione della direttiva. Gli estratti di origine vegetale costituiscono un problema molto complesso e richiedono un esame a parte. (Emendamento 16, presentato da Ria G.H.C. Oomen-Ruijten) Considerando 7 (7) Solo le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi PE 293.684/14-85 IT (7) Solo le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi 2/50 AM\427485IT.doc assunti con la dieta, considerati nutrienti essenziali, andrebbero consentiti negli integratori alimentari, senza peraltro renderne tassativa la presenza; andrebbe evitata ogni possibile controversia sull'identificazione di tali nutrienti essenziali; risulta quindi opportuno elaborare un elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali. assunti con la dieta andrebbero consentiti negli integratori alimentari, senza peraltro renderne tassativa la presenza; andrebbe evitata ogni possibile controversia sull'identificazione di tali nutrienti essenziali; risulta quindi opportuno elaborare un elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali. Or. nl Motivazione Con l'aggiunta della parola “essenziale" si fa riferimento, sul piano nutrizionale, a sostanze la cui insufficiente assunzione da parte di persone sane è scientificamente riconosciuta come causa di malattie da carenza. Grazie agli sviluppi della scienza può avvenire che sostanze attualmente non ritenute essenziali lo diventino in futuro. Può altresì avvenire che determinati gruppi di popolazione traggano profitto dall’assunzione di un nutriente, mentre lo stesso non avviene per l’intera popolazione. Perché un nutriente venga aggiunto agli Allegati I e II è quindi necessario che sia sicuro e che il consumatore possa trarne profitto. Il requisito dell’essenzialità della sostanza è eccessivamente rigido e limita la scelta dei consumatori. (Emendamento 17, presentato da Dorette Corbey) Considerando 9 (9) Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi; tali modifiche consisterebbero in provvedimenti di attuazione di natura tecnica, e la loro adozione andrebbe affidata alla Commissione in modo da semplificare ed accelerare le procedure. (9) Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi; tali modifiche consisterebbero in provvedimenti di attuazione di natura tecnica, e la loro adozione, eventualmente su richiesta del fabbricante alla Commissione, e previa consultazione dei comitati pertinenti, andrebbe affidata alla Commissione in modo da semplificare ed accelerare le procedure. Or. nl Motivazione Per accrescere la trasparenza del processo decisionale i fabbricanti devono avere la possibilità AM\427485IT.doc 3/50 PE 293.684/14-85 IT di rivolgere una richiesta alla Commissione affinché venga inserita una sostanza negli elenchi degli Allegati. La Commissione procede alla modifica in conformità della procedura di cui all’articolo 13, previa consultazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana e del comitato dei consumatori. Il presente emendamento è coerente con gli emendamenti concernenti l'articolo 4, paragrafo 3 e l'articolo 14. (Emendamento 18, presentato da Nicole Thomas-Mauro) Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per: a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b), sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; b) “sostanze nutritive”, o "nutrienti", le seguenti sostanze: i) le vitamine elencate al punto 1 dell'allegato I, ii) i minerali elencati al punto 2 dell'allegato I, c) “forma di dosaggio”, forme quali capsule, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce. Ai fini della presente direttiva si intende per “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive o altre sostanze di interesse nutritivo o fisiologico, sia monocomposti sia pluricomposti, il cui scopo è di concorrere all'apporto di tali nutrienti o sostanze, e che sono commercializzate in “forma di dosaggio”, quali perle, capsule, pastiglie, compresse, pillole, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce, liquidi e polveri destinati ad essere presi in quantità misurata, ed altre forme simili di dosi unitarie. Or. fr Motivazione Si tratta di garantire una concordanza tra la motivazione che indica che gli integratori alimentari rappresentano “un’ampia gamma di prodotti” (punto 1) e che “tra gli ingredienti possono figurare vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti vegetali” (punto 2) e il testo della direttiva che si limita alle sole vitamine e minerali. Si tratta di evitare una direttiva deludente agli occhi dell’opinione pubblica, direttiva che si potrebbe pensare riguardi tutti gli integratori alimentari mentre in realtà essa non contempla che una piccola parte del mercato degli integratori alimentari. È dunque d’importanza fondamentale, tenuto conto degli imperativi di protezione del consumatore e degli imperativi economici di questo giovane settore, che la direttiva proposta sia una direttiva quadro che copra tutti gli integratori alimentari, anche se talune regole di applicazione potranno essere adottate soltanto in un prossimo futuro. Gli stessi principi di sicurezza e di protezione dei consumatori potrebbero allora applicarsi immediatamente a PE 293.684/14-85 IT 4/50 AM\427485IT.doc tutti gli integratori alimentari. L’emendamento proposto è volto altresì a semplificare il testo per renderlo più chiaro e coerente. Non si dà alcun imperativo di protezione del consumatore né della sanità pubblica nel limitare le possibilità di adattare la presentazione del prodotto alle preoccupazioni dei consumatori. Il testo attuale elimina ad esempio senza alcuna ragione la buona vecchia dose delle nostre nonne, cioè il “cucchiaino da caffè”, nonché la pastigliatura che esiste fin dal Medioevo. (Emendamento 19, presentato da Dagmar Roth-Behrendt) Articolo 2, lettera a) a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b), sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari destinati ad essere assunti in aggiunta all’alimentazione normale. Essi contengono sostanze nutritive come vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre alimentari e/o altre sostanze che hanno effetto sulla fisiologia dell’alimentazione, come per esempio gli estratti di origine vegetale, i prebiotici e probiotici e le sostanze vegetali secondarie; Or. de Motivazione Va messo in chiaro che gli integratori alimentari possono contenere un’ampia gamma di sostanze nutritive e altri ingredienti tra cui vitamine, minerali, amino acidi, acidi grassi essenziali, fibre alimentari e diversi estratti di origine vegetale. Con una definizione così ampia diventa chiaro che gli integratori alimentari non sono soltanto supplementi vitaminici o minerali ma possono contenere anche altri ingredienti. L’impostazione graduale richiede una corrispondente limitazione all’articolo 3. (Emendamento 20, presentato da Avril Doyle) Articolo 2, lett. a) a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b), sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere AM\427485IT.doc a) “integratori alimentari”, preparati, comprese tavolette, capsule, polveri e liquidi, composti da o contenenti sostanze nutritive, micronutrienti e/o altre sostanze commestibili consumate in quantità dosate in aggiunta all'assunzione normale di cibo 5/50 PE 293.684/14-85 IT allo scopo di migliorare la salute; all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; Or. en Motivazione Il testo della Commissione deve definire adeguatamente l'oggetto della regolamentazione. (Emendamento 21, presentato da Heidi Anneli Hautala e Patricia McKenna) Articolo 2, lett. a) a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b), sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; a) “integratori alimentari”, preparati, comprese tavolette, capsule, polveri e liquidi, composti da o contenenti sostanze nutritive, micronutrienti e/o altre sostanze commestibili consumate in quantità dosate in aggiunta all'assunzione normale di cibo allo scopo di migliorare la salute; Or. en Motivazione E' necessario definire esattamente l'oggetto della regolamentazione. La definizione proposta è insufficiente. (Emendamento 22, presentato da Jim Fitzsimons) Articolo 2, lett. a) a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b), sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; a) “integratori alimentari”, preparati, comprese tavolette, capsule, polveri e liquidi, composti da o contenenti sostanze nutritive, micronutrienti e/o altre sostanze commestibili consumate in quantità dosate in aggiunta all'assunzione normale di cibo allo scopo di migliorare la salute; Or. en PE 293.684/14-85 IT 6/50 AM\427485IT.doc Motivazione E' necessario definire esattamente l'oggetto della regolamentazione. La definizione proposta è insufficiente (Emendamento 23, presentato da Béatrice Patrie) Articolo 2, lettera a) a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b), sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b) e da altre sostanze di interesse nutrizionale o fisiologico, sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; Or. fr Motivazione Gli integratori alimentari comprendono una vasta gamma di prodotti, quali le vitamine e i minerali ma anche sostanze minerali, gli amminoacidi, gli acidi grassi essenziali, le fibre e varie piante ed estratti vegetali, che è opportuno inserire nel campo della direttiva. È opportuno altresì precisare le molteplici forme di presentazione che possono assumere gli integratori alimentari. (Emendamento 24, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso Gonzáles) Articolo 2, lettera a) a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b), sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive o di altri ingredienti, soli o combinati, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; Or. es AM\427485IT.doc 7/50 PE 293.684/14-85 IT Motivazione L’articolato della direttiva contempla solo vitamine e minerali, sostanze che rappresentano solo una piccola parte dell’insieme degli integratori alimentari; al fine di garantire la tutela della salute e la libera circolazione dei prodotti, è necessario che la direttiva in esame copra la totalità degli integratori alimentari. (Emendamento 25, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 2, lettera a) a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b), sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; a) “integratori alimentari”, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive o di altri ingredienti, soli o combinati, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; Or. es Motivazione L’articolato della direttiva contempla solo le vitamine e i minerali, sostanze che rappresentano solo una piccola parte dell’insieme degli integratori alimentari. La direttiva in esame deve essere una direttiva quadro che copra la totalità degli integratori alimentari e garantisca, partendo da un principio, la protezione dei consumatori e la sicurezza della totalità dei prodotti commercializzati come rientranti in questa categoria di alimenti. (Emendamento 26, presentato da Dagmar Roth-Behrendt) Articolo 2, lettera b) “sostanze nutritive”, o “nutrienti”, le seguenti sostanze: i) le vitamine elencate al punto 1 dell'allegato I, ii) i minerali elencati al punto 2 dell'allegato I, b) Soppresso Or. de PE 293.684/14-85 IT 8/50 AM\427485IT.doc Motivazione Cfr; l'emendamento concernente l’articolo 2, lettera a). (Emendamento 27, presentato da Dorette Corbey) Articolo 2, lettera b), punto ii bis) (nuovo) ii bis) altri ingredienti con una funzione nutritiva o fisiologica, inseriti nell’Allegato I in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, Or. nl Motivazione Anche altri ingredienti come gli amminoacidi, gli acidi grassi e gli estratti di origine vegetale possono contribuire a una buona salute. Tali ingredienti sono già disponibili sul mercato e dovrebbero pertanto rientrare al più presto nel campo di applicazione della presente direttiva, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4 (nuovo). (Emendamento 28, presentato da Rosemarie Müller) Articolo 2, lettera b), punto ii bis) (nuovo) ii bis) altri ingredienti come gli amminoacidi e gli acidi grassi, inseriti nell’Allegato I secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 5. Or. de Motivazione … (Emendamento 29, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso Gonzáles) Articolo 2, lettera b) AM\427485IT.doc 9/50 PE 293.684/14-85 IT b) “sostanze nutritive”, o "nutrienti", le seguenti sostanze: b) “sostanze nutritive”, o "nutrienti", le seguenti sostanze: i) le vitamine elencate al punto 1 dell'allegato I, i) le vitamine elencate al punto 1 dell'allegato I, ii) i minerali elencati al punto 2 dell'allegato I, ii) i minerali elencati al punto 2 dell'allegato I, iii) le proteine e i loro componenti, iv) i glucidi e i loro componenti, v) le fibre alimentari e i loro componenti, vi) gli altri composti biochimici aventi proprietà nutritive e il cui elenco sarà incluso al punto 3 dell’allegato I sulla base di una proposta della Commissione elaborata entro tre anni dall’adozione della presente direttiva. Or. es Motivazione In virtù della loro stessa definizione (articolo 2, lettera a)), gli integratori alimentari sono prodotti alimentari costituiti dalle sostanze enumerate nei punti da i) a vii) in proporzioni variabili. Tali categorie di sostanze sono elencate nella direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Trattandosi di “fonti concentrate di determinate sostanze nutritive”, si rende necessario aggiungere l’espressione “e i loro componenti” a ciascuna delle categorie di sostanze enumerate nei punti da iii) a vi), al fine di evitare un lungo elenco che non apporterebbe nessun vantaggio rispetto alla formula adottata. (Emendamento 30, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 2, lettera b) b) “sostanze nutritive”, o "nutrienti", le seguenti sostanze: i) i) le vitamine elencate al punto PE 293.684/14-85 IT b) “sostanze nutritive”, o "nutrienti", le seguenti sostanze: 10/50 le vitamine elencate al punto AM\427485IT.doc 1 dell'allegato I, 1 dell'allegato I, ii) i minerali elencati al punto 2 dell'allegato I, ii) i minerali elencati al punto 2 dell'allegato I, iii) le proteine e i loro componenti, iv) i glucidi e i loro componenti, v) le fibre alimentari e i loro componenti, vi) gli altri composti biochimici aventi proprietà nutritive e il cui elenco sarà incluso al punto 3 dell’allegato I sulla base di una proposta della Commissione elaborata entro tre anni dall’adozione della presente direttiva. Or. es Motivazione Ampliamento dell’ambito della direttiva: cfr. motivazione all’emendamento 1 delle stesse autrici. Trattandosi di “fonti concentrate di determinate sostanze nutritive”, si rende necessario aggiungere l’espressione “e i loro componenti” a ciascuna delle categorie di sostanze enumerate nei punti da iii) a vi), al fine di evitare un lungo elenco che non apporterebbe nessun vantaggio rispetto alla formula adottata. (Emendamento 31, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso Gonzáles) Articolo 2, lettera c) c) “forma di dosaggio”, forme quali capsule, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce. AM\427485IT.doc c) “forma di dosaggio”, forme di presentazione che possano facilitare il frazionamento e l’identificazione dell’unità di consumo, quali capsule, compresse, pastiglie, pillole o simili, nonché polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce o, in loro assenza, le quantità indicate nell’etichettatura quali modalità 11/50 PE 293.684/14-85 IT d’impiego. Or. es Motivazione Il testo attuale non definisce la “forma di dosaggio”, limitandosi ad enumerare i tipi di presentazione considerati come tale. Non esiste nessun imperativo di protezione del consumatore o di tutela della salute pubblica che limiti le possibilità di adeguare la presentazione di un prodotto alle necessità del consumatore. (Emendamento 32, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 2, lettera c) c) “forma di dosaggio”, forme quali capsule, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce. c) “forma di dosaggio”, forme di presentazione che possono facilitare il frazionamento e l’identificazione dell’unità di consumo, quali capsule, compresse, pastiglie, pillole o simili, nonché polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce o, in loro assenza, le quantità indicate nell’etichettatura quali modalità d’impiego. Or. es Motivazione Il testo attuale non definisce la “forma di dosaggio”, limitandosi ad enumerare i tipi di presentazione considerati come tale. Non esiste nessun imperativo di protezione del consumatore o di tutela della salute pubblica che limiti le possibilità di adeguare la presentazione di un prodotto alle necessità del consumatore. (Emendamento 33, presentato da Béatrice Patrie) Articolo 2, lettera c) c) “forma di dosaggio”, forme quali capsule, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o PE 293.684/14-85 IT c) “forma di dosaggio”, forme quali le perle, le capsule, le pastiglie, le compresse, le pillole o simili, polveri in bustina, liquidi 12/50 AM\427485IT.doc bottiglie contagocce. contenuti in fiale o bottiglie contagocce, liquidi e polveri destinati ad essere presi in quantità misurata. Or. fr Motivazione Cfr. articolo 2 lettera a). (Emendamento 34, presentato da Dagmar Roth-Behrendt) Articolo 2, lettera c) c) “forma di dosaggio”, forme quali capsule, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce. c) “forma di dosaggio”, forme quali capsule, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce, preparati liquidi somministrati mediante cucchiaino o bicchierino misuratore. Or. de Motivazione Cfr. l’emendamento all’articolo 2, lettera a). (Emendamento 35, presentato da Dagmar Roth-Behrendt) Articolo 3 3. Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2 lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva. 3. Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze inserite negli Allegati I e II possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva. Or. de Motivazione AM\427485IT.doc 13/50 PE 293.684/14-85 IT La limitazione corrisponde all’intento della Commissione di procedere in un primo tempo in modo graduale. (Emendamento 36, presentato da Avril Doyle) Articolo 3 Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2 lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva. 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2 lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva. 2. Gli integratori alimentari elencati al n. 1 che non sono conformi alla direttiva, e che possono contenere sostanze diverse da quelle coperte dalla presente direttiva, sono soggetti alle disposizioni nazionali. I prodotti contenenti sia vitamine o minerali sia altri ingredienti sono soggetti alla presente direttiva solo per quanto riguarda il loro contenuto di vitamine o minerali. Or. en Motivazione La direttiva restringe i minerali e le vitamine che possono essere usati per la produzione di integratori alimentari. Ciò può portare ad escludere parecchi integratori alimentari che sono stati commercializzati in modo sicuro per molti anni (quelli contenenti altre sostanze, quali acidi grassi essenziali e amminoacidi). (Emendamento 37, presentato da Heidi Anneli Hautala e Patricia McKenna) Articolo 3 Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2 lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva. 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2 lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva. 2. Gli integratori alimentari elencati al n. 1 PE 293.684/14-85 IT 14/50 AM\427485IT.doc che non sono conformi alla direttiva, e che possono contenere sostanze diverse da quelle coperte dalla presente direttiva, sono soggetti alle disposizioni nazionali. I prodotti contenenti sia vitamine o minerali sia altri ingredienti sono soggetti alla presente direttiva solo per quanto riguarda il loro contenuto di vitamine o minerali. Or. en Motivazione Gli articoli 3 e 4, n. 1, nella formulazione attuale, specificano che solo le vitamine e i minerali di cui agli Allegati I e 2 possono essere usati per la produzione di integratori alimentari. Le ragioni di questa scelta sono la chiarezza e la praticità. Tuttavia, questa scelta potrebbe porre fuori legge parecchi integratori alimentari (ad esempio, quelli contenenti altre sostanze, quali gli acidi grassi essenziali, amminoacidi ecc.), che sono in commercio in maniera sicura da molti anni . L'articolo, 4, n.2, è contrario al principio di precauzione della direttiva proposta, e non costituisce una ragione imperativa per ritirare dal mercato molti prodotti sicuri. (Emendamento 38, presentato da Jim Fitzsimons) Articolo 3 Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2 lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva. 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2 lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva. 2. Gli integratori alimentari elencati al n. 1 che non sono conformi alla direttiva, e che possono contenere sostanze diverse da quelle coperte dalla presente direttiva, sono soggetti alle disposizioni nazionali. I prodotti contenenti sia vitamine o minerali sia altri ingredienti sono soggetti alla presente direttiva solo per quanto riguarda il loro contenuto di vitamine o minerali. Or. en AM\427485IT.doc 15/50 PE 293.684/14-85 IT Motivazione Gli articoli 3 e 4, n. 1, nella formulazione attuale, specificano che solo le vitamine e i minerali di cui agli Allegati I e 2 possono essere usati per la produzione di integratori alimentari. Le ragioni di questa scelta sono la chiarezza e la praticità. Tuttavia, questa scelta potrebbe porre fuori legge parecchi integratori alimentari (ad esempio, quelli contenenti altre sostanze, quali gli acidi grassi essenziali, amminoacidi ecc.), che sono in commercio in maniera sicura da molti anni . L'articolo, 4, n.2, è contrario al principio di precauzione della direttiva proposta, e non costituisce una ragione imperativa per ritirare dal mercato molti prodotti sicuri. Tenendo a mente che la sicurezza del consumatore è il principio guida della presente proposta, l'esclusione di qualsiasi elemento nutritivo da un integratore che non sia basata su preoccupazioni di sicurezza è inammissibile, come restrizione arbitraria della libertà di scelta per il consumatore e come ostacolo non necessario al commercio. (Emendamento 39, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso Gonzáles) Articolo 4, paragrafo 1 1. Solo le vitamine e i minerali elencati nell’allegato I e le formulazioni vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell’allegato II possono essere usati nella fabbricazione di integratori alimentari. 1. a) Gli ingredienti utilizzabili nella fabbricazione di integratori alimentari sono: i) gli ingredienti alimentari di uso corrente; ii) i nuovi ingredienti alimentari autorizzati in base alle norme previste dal regolamento 258/97/CE del 27 gennaio 1997; iii) gli additivi tecnologici autorizzati dalle direttive di applicazione della direttiva 89/107/CEE del 21 dicembre 1988; iv) le piante ed estratti vegetali; v) i nutrienti di cui all’articolo 2, lettera b). b) Per quanto concerne le piante e gli estratti vegetali la Commissione propone, seguendo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2 ed entro un termine di cinque anni dall’adozione della presente direttiva, un elenco esaustivo delle piante PE 293.684/14-85 IT 16/50 AM\427485IT.doc ed estratti vegetali ammessi nell’Unione europea includendo, se del caso, le loro particolari condizioni di impiego. Or. es Motivazione Poiché gli integratori alimentari fanno parte del gruppo degli alimenti, ha senso che essi possano essere combinati tra sé, giacché l’utilizzazione degli alimenti di uso corrente quale veicolo o eccipiente è una pratica abituale. Analogamente, dovrebbero essere applicabili agli integratori alimentari le normative che si applicano agli alimenti in generale in materia di additivi tecnologici autorizzati. In quanto alle piante ed estratti vegetali, dal momento che in questa fase della direttiva non è possibile elaborare l’elenco proposto al paragrafo 2, la direttiva deve prevedere l’inclusione di questi integratori. (Emendamento 40, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 4, paragrafo 1 1. Solo le vitamine e i minerali elencati nell’allegato I e le formulazioni vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell’allegato II possono essere usati nella fabbricazione di integratori alimentari. 1.a) Gli ingredienti utilizzabili nella fabbricazione di integratori alimentari sono: i) gli ingredienti alimentari di uso corrente; ii) i nuovi ingredienti alimentari autorizzati in base alle norme previste dal regolamento 258/97/CE del 27 gennaio 1997; iii) gli additivi tecnologici autorizzati dalle direttive di applicazione della direttiva 89/107/CEE del 21 dicembre 1988; iv) le piante ed estratti vegetali; v) i nutrienti di cui all’articolo 2, lettera b). b) Per quanto concerne le piante e gli estratti vegetali la Commissione propone, seguendo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2 ed entro un termine di cinque anni dall’adozione della presente direttiva, un elenco esaustivo delle piante AM\427485IT.doc 17/50 PE 293.684/14-85 IT ed estratti vegetali ammessi nell’Unione europea includendo, se del caso, le loro particolari condizioni di impiego. Or. es Motivazione Poiché gli integratori alimentari fanno parte del gruppo degli alimenti, ha senso che essi possano essere combinati tra sé, giacché l’utilizzazione degli alimenti di uso corrente quale veicolo o eccipiente è una pratica abituale. Ad esempio, il miele è presente nella composizione di molti di questi prodotti. Analogamente, dovrebbero essere applicabili agli integratori alimentari le normative che si applicano agli alimenti in generale in materia di additivi tecnologici autorizzati, quali ad esempio gli additivi che favoriscono la conservazione del prodotto (antiossidanti, conservanti) o che ne migliorano le proprietà organolettiche (edulcoranti). In quanto alle piante ed estratti vegetali, dal momento che in questa fase della direttiva non è possibile elaborare l’elenco proposto paragrafo 2, la direttiva deve prevedere l’inclusione di questi integratori. (Emendamento 41, presentato da Nicole Thomas-Mauro) Articolo 4, paragrafo 1 1. Solo le vitamine e i minerali elencati nell’allegato I e le formulazioni vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell’allegato II possono essere usati per la fabbricazione di integratori alimentari. 1. Per quanto riguarda le vitamine e i minerali soltanto quelli enumerati nell’allegato I, nelle forme elencate nell’allegato II, possono essere usati nella fabbricazione di integratori alimentari. Or. fr Motivazione Se è importante precisare le modalità tecniche di aggiunta di vitamine e minerali, è indispensabile precisare le modalità politiche di estensione dell’armonizzazione degli integratori alimentari (cfr. nuovo comma 3 bis). La modifica proposta al comma 1 è di ordine redazionale onde assicurare la coerenza col nuovo comma 2 proposto. PE 293.684/14-85 IT 18/50 AM\427485IT.doc (Emendamento 42, presentato da Phillip Whitehead) Articolo 4, n. 1 bis (nuovo) 1 bis Al fine di garantire al consumatore un accesso continuo a prodotti sicuri e affermati, le sostanze nutritive definite all'articolo 4, n. 1 (Allegato II) il cui impiego sia già stato approvato in qualsiasi Stato membro o che siano state legalmente commercializzate come alimentari sul mercato europeo prima del maggio 1997, e che non ricadono quindi nell'ambito di applicazione del regolamento n. 258/97 sui nuovi prodotti e sui nuovi ingredienti alimentari, sono aggiunte all'elenco dell'Allegato II. Or. en Motivazione E' importante garantire, nell'interesse della scelta del consumatore, che tutte le sostanze nutrienti impiegate in prodotti esistenti sicuri e ben affermati sul mercato siano incluse nell'Allegato II. Ciò al fine di assicurare che tali prodotti continuino ad essere disponibili per i consumatori che desiderino acquistarli. (Emendamento 43, presentato da Robert Goodwill) Articolo 4, n. 3 3. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 3. Una procedura specifica per la valutazione della sicurezza delle sostanze di cui al paragrafo 1 è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Questa procedura dovrà rispettare il principio di trasparenza e introdurre la possibilità per le parti interessate di fornire dati ulteriori prima dell'adozione del parere finale del comitato per la sicurezza dei prodotti alimentari. Or. en AM\427485IT.doc 19/50 PE 293.684/14-85 IT Motivazione Questo emendamento intende migliorare le procedure per aggiornare l'elenco positivo, al fine di incoraggiare lo sviluppo dei prodotti e promuovere la scelta del consumatore. (Emendamento 44, presentato da Dorette Corbey) Articolo 4, paragrafo 3 3. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 3. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, previa consultazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana e del comitato dei consumatori. Or. nl Motivazione Per accrescere la legittimità delle decisioni prese nel quadro della procedura di cui alla decisione 1999/468/CE, nel caso di adeguamento degli elenchi contenuti negli Allegati della direttiva si devono consultare questi due comitati. L’emendamento è coerente con l’emendamento 1 concernente il considerando 9 e con l’emendamento 4 concernente l’articolo 14. (Emendamento 45, presentato da Ria G.H.C. Oomen-Ruijten) Articolo 4, paragrafo 3 3. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 3. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Questa procedura si baserà sul principio di trasparenza e darà, se del caso, la possibilità di fornire ulteriori dati prima che il comitato scientifico dell’alimentazione umana giunga a un parere definitivo. Or. nl PE 293.684/14-85 IT 20/50 AM\427485IT.doc Motivazione La procedura in causa deve essere chiara, trasparente e rapida. (Emendamento 46, presentato da Béatrice Patrie) Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la Commissione europea presenterà al Parlamento e al Consiglio una relazione sull’opportunità, in funzione dell’evoluzione delle conoscenze, di proseguire l’armonizzazione delle legislazioni nazionali aggiungendo nuove definizioni di categorie di nutrienti o di sostanze di interesse nutrizionale o fisiologico oltre a quelle già menzionate al primo comma del presente articolo. Se del caso, essa trasmetterà simultaneamente al Parlamento e al Consiglio opportune proposte di modifica della presente direttiva. Or. fr Motivazione Sapendo che la direttiva è destinata ad essere modificata per includervi gli integratori alimentari diversi dalle vitamine e i minerali, è opportuno prevedere le modalità e il calendario di tale modifica. (Emendamento 47, presentato da Nicole Thomas-Mauro) Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la Commissione europea presenterà al Parlamento e al Consiglio una relazione sull’opportunità, in funzione AM\427485IT.doc 21/50 PE 293.684/14-85 IT dell’evoluzione delle conoscenze e dei mercati, di proseguire l’armonizzazione delle legislazioni nazionali aggiungendo nuove definizioni di categorie di nutrienti o di sostanze di interesse nutrizionale o fisiologico oltre a quelle già menzionate al primo comma del presente articolo. Se del caso, essa trasmetterà simultaneamente al Parlamento e al Consiglio opportune proposte di modifica della presente direttiva. Or. fr Motivazione Sapendo che la direttiva è destinata ad essere modificata per includervi gli integratori alimentari diversi dalle vitamine e i minerali, è opportuno prevedere le modalità e il calendario di tale modifica. (Emendamento 48, presentato da Dorette Corbey) Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di inserimento nel campo di applicazione della presente direttiva di altri ingredienti con una funzione nutritiva o fisiologica, non appena saranno disponibili i dati scientifici necessari. Or. nl Motivazione Non appena si renderanno disponibili le conoscenze scientifiche necessarie, si dovrà procedere a un ampliamento del campo di applicazione della direttiva mediante l’inserimento negli Allegati di altri ingredienti. (Emendamento 49, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 5, paragrafo –1 (nuovo) PE 293.684/14-85 IT 22/50 AM\427485IT.doc -1. La preparazione, trasformazione, fabbricazione, il condizionamento, magazzinaggio, trasporto, la distribuzione, manipolazione, vendita e messa a disposizione del consumatore degli integratori alimentari sono soggetti all’applicazione della direttiva 93/43/CE del 14 giugno 1993 sull’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari. Or. es Motivazione Per motivi di coerenza, le norme in materia di igiene e di sicurezza alimentare applicabili agli integratori alimentari devono essere le stesse applicabili alla totalità degli alimenti, per cui occorre contemplare tutti i passaggi nella catena alimentare degli integratori alimentari. (Emendamento 50, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 5, paragrafo 1 1. I livelli massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari per ogni porzione giornaliera raccomandata dal fabbricante sono stabiliti tenendo conto di quanto segue: 1. I livelli massimi dei costituenti degli integratori alimentari per ogni porzione giornaliera raccomandata dal fabbricante sono stabiliti, ove necessario, tenendo conto di quanto segue: a) i livelli tollerabili di vitamine e minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti; a) i livelli tollerabili risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti; b) i valori di riferimento per la popolazione relativamente alle vitamine e ai minerali in questione, qualora siano prossimi ai livelli tollerabili; b) i valori di riferimento per la popolazione, qualora esistano e siano prossimi ai livelli tollerabili; c) l'apporto di vitamine minerali da altre fonti alimentari. c) AM\427485IT.doc e 23/50 l'apporto da altre fonti alimentari. PE 293.684/14-85 IT Or. es Motivazione La procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo rende necessario fissare una quantità massima per la dose giornaliera. (Emendamento 51, presentato da Jim Fitzsimons) Articolo 5, n. 1, lett. b) b) i valori di riferimento per la popolazione relativamente alle vitamine e ai minerali in questione, qualora siano prossimi ai livelli tollerabili; Soppresso Or. en Motivazione La Commissione ha conferito mandato al comitato per la sicurezza dei prodotti alimentari affinché dia un parere sui "livelli tollerabili" per le vitamine e i minerali. I livelli massimi per gli integratori alimentari dovrebbero basarsi sui livelli tollerabili stabiliti scientificamente. I valori di riferimento per la popolazione (PRI) fanno riferimento al livello minimo di assunzione di una sostanza nutritiva necessario ad evitare una deficienza in relazione a quella sostanza; essi non hanno pertanto alcuna correlazione con la sicurezza e non sono rilevanti per stabilire i livelli massimi di tolleranza di qualsiasi integratore vitaminico o minerale e per la popolazione in generale. Tutti gli studi scientifici finora pubblicati hanno raccomandato livelli massimi di sicurezza per gli integratori per i quali non sono stati registrati effetti contrari e che già tengono conto dei valori di assunzione di riferimento. In relazione all'articolo 5, n. 1, lett. c), ciò potrebbe consentire l'uso di alimenti arricchiti come un modo per restringere i livelli massimi di sostanze che possono venire incluse negli integratori. (Emendamento 52, presentato da Avril Doyle) Articolo 5, n. 1, lett. b) b) i valori di riferimento per la popolazione relativamente alle vitamine e ai minerali in questione, qualora siano PE 293.684/14-85 IT Soppresso 24/50 AM\427485IT.doc prossimi ai livelli tollerabili; Or. en Motivazione La Commissione ha conferito mandato al comitato per la sicurezza dei prodotti alimentari affinché dia un parere sui "livelli tollerabili" per le vitamine e i minerali. I livelli massimi per gli integratori alimentari dovrebbero basarsi sui livelli tollerabili stabiliti scientificamente. I valori di riferimento per la popolazione (PRI) fanno riferimento al livello minimo di assunzione di una sostanza nutritiva necessario ad evitare una deficienza in relazione a quella sostanza; essi non hanno pertanto alcuna correlazione con la sicurezza e non sono rilevanti per stabilire i livelli massimi di tolleranza di qualsiasi integratore vitaminico o minerale e per la popolazione in generale. (Emendamento 53, presentato da John Bowis e Chris Davies) Articolo 5, n. 1, lett. b) b) i valori di riferimento per la popolazione relativamente alle vitamine e ai minerali in questione, qualora siano prossimi ai livelli tollerabili; Soppresso Or. en Motivazione I valori di riferimento per la popolazione si riferiscono alla quantità giornaliera di vitamine e minerali raccomandata e non hanno alcuna correlazione con i livelli massimi di sicurezza. (Emendamento 54, presentato da Patricia McKenna e Nuala Ahern) Articolo 5, n. 1, lett. b) b) i valori di riferimento per la popolazione relativamente alle vitamine e ai minerali in questione, qualora siano prossimi ai livelli tollerabili; Soppresso Or. en AM\427485IT.doc 25/50 PE 293.684/14-85 IT Motivazione La Commissione ha conferito mandato al comitato per la sicurezza dei prodotti alimentari affinché dia un parere sui "livelli tollerabili" per le vitamine e i minerali. I livelli massimi per gli integratori alimentari dovrebbero basarsi sui livelli tollerabili stabiliti scientificamente. I valori di riferimento per la popolazione (PRI) fanno riferimento al livello minimo di assunzione di una sostanza nutritiva necessario ad evitare una deficienza in relazione a quella sostanza; essi non hanno pertanto alcuna correlazione con la sicurezza e non sono rilevanti per stabilire i livelli massimi di tolleranza di qualsiasi integratore vitaminico o minerale e per la popolazione in generale. Tutti gli studi scientifici finora pubblicati hanno raccomandato livelli massimi di sicurezza per gli integratori per i quali non sono stati registrati effetti contrari e che già tengono conto dei valori di assunzione di riferimento. (Emendamento 55, presentato da Heidi Anneli Hautala e Patricia McKenna) Articolo 5, n. 1, lett. c) c) l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari. c) l'apporto di sostanze nutritive dalle sole fonti alimentari normali. Or. en Motivazione L'emendamento potrebbe consentire l'uso di alimenti arricchiti per restringere i livelli di sostanze nutritive di cui è consentita l'inclusione negli integratori alimentari. (Emendamento 56, presentato da Jim Fitzsimons) Articolo 5, n. 1, lett. c) c) l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari. c) l'apporto di sostanze nutritive dalle sole fonti alimentari normali. Or. en Motivazione Cfr. l'emendamento 51 all'articolo 5, n. 1, lett. b). (Emendamento 57, presentato da John Bowis) PE 293.684/14-85 IT 26/50 AM\427485IT.doc Articolo 5, n. 1, lett. c) c) l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari. c) l'apporto di vitamine e minerali da fonti alimentari normali, al contrario di diete speciali o arricchite. Or. en Motivazione Il limite massimo di vitamine e minerali consentito negli integratori dovrebbe tenere conto di un'assunzione nel corso di una dieta normale, e non di diete speciali o arricchite, che potrebbero distorcere la raccomandazione finale. (Emendamento 58, presentato da Chris Davies) Articolo 5, n. 1, lett. c) c) l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari. c) l'apporto di vitamine e minerali da fonti alimentari normali. Or. en Motivazione Nello stabilire limiti massimi, devono essere prese in considerazione fonti alimentari normali, che includano gli alimenti arricchiti, quali i cereali della prima colazione, piuttosto che stime massime teoriche. (Emendamento 59, presentato da Avril Doyle) Articolo 5, n. 1, lett. c) c) l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari. c) l'apporto di vitamine e minerali da fonti alimentari normali. Or. en Motivazione AM\427485IT.doc 27/50 PE 293.684/14-85 IT La modifica "normali" è importante, poiché deve chiarirsi che l'apporto di sostanze nutritive da altri alimenti speciali, quali quelli arricchiti, non dovrebbe essere tenuto in considerazione nel decidere i livelli consentiti. (Emendamento 60, presentato da Torben Lund) Articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) c bis) il fabbisogno rispettivamente dei bambini e degli adulti. Or. da Motivazione L’apporto quotidiano accettabile per i bambini può essere significativamente inferiore a quello degli adulti, dal momento che dipende dal peso corporeo. (Emendamento 61, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 5, paragrafo 2 2. Per garantire che gli integratori alimentari contengano quantità significative di vitamine e minerali, è opportunamente fissato un livello quantitativo minimo per porzione giornaliera raccomandata dal fabbricante. 2. Per garantire che gli integratori alimentari contengano quantità significative dei nutrienti definiti all’articolo 2, lettera b), negli integratori alimentari è opportunamente fissato, se del caso, un livello quantitativo minimo per porzione giornaliera raccomandata dal fabbricante. Or. es Motivazione ... (Emendamento 62, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 5, paragrafo 3 3. Le quantità massime e minime di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2 PE 293.684/14-85 IT 3. Le quantità massime e minime di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la 28/50 AM\427485IT.doc sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Or. es Motivazione ... (Emendamento 64, presentato da Ria G.H.C. Oomen-Ruijten) Articolo 5, paragrafo 3 3. Le quantità massime e minime di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 3. Le quantità massime e minime di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. La procedura ha luogo sulla base del principio di trasparenza. Or. nl Motivazione La procedura in causa deve essere chiara, trasparente e rapida. (Emendamento 65, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 6, paragrafo 1 1. La denominazione con cui i prodotti oggetto di questa direttiva sono commercializzati comprende la parola “integratore” nonché il nome della classe di nutriente o di nutrienti che compone il prodotto. Il nome della classe di nutriente o di nutrienti può essere completato o sostituito dal nome del o dei nutrienti specifici che compongono il prodotto. AM\427485IT.doc 1. La denominazione con cui i prodotti oggetto di questa direttiva sono commercializzati comprende la parola “integratore alimentare” nonché il nome della classe di nutriente o di nutrienti che compone il prodotto e/o dell’ingrediente o degli ingredienti che lo compongono. Il nome della classe può essere completato o sostituito dal nome del o dei nutrienti e/o dal nome dell’ingrediente o degli ingredienti specifici che compongono il prodotto. 29/50 PE 293.684/14-85 IT Or. es Motivazione Le modifiche proposte in questo paragrafo rispondono al principio secondo cui una cosa è definita in quanto è un “integratore alimentare” e non in quanto non è un “medicinale”. L’inclusione del termine “integratore alimentare” è, da sola, sufficientemente chiara per non indurre il consumatore in errore. (Emendamento 66, presentato da Dagmar Roth-Behrendt) Articolo 6, paragrafo 3, lettera b) b) un'avvertenza circa i possibili rischi per la salute se si eccedono le porzioni giornaliere raccomandate; b) l'avvertenza di non eccedere le porzioni giornaliere raccomandate. Qualora esistano rischi per la salute in caso di consumo eccessivo, la cosa deve essere indicata nel foglietto illustrativo. In mancanza di tale foglietto le indicazioni devono figurare sul prodotto; Or. de Motivazione Un’avvertenza in relazione ai rischi in caso di superamento delle porzioni giornaliere raccomandate è irrinunciabile, in quanto, con la decisione presa nella direttiva di fissare quantità massime, in caso di superamento delle stesse si va incontro a determinati rischi. Il consumatore deve quindi essere edotto circa tali rischi potenziali. (Emendamento 67, presentato da Rosemarie Müller) Articolo 5, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova) c bis) l’indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori della portata di bambini. Or. de Motivazione … PE 293.684/14-85 IT 30/50 AM\427485IT.doc (Emendamento 68, presentato da Torben Lund) Articolo 6, paragrafo 3, lettera c bis) e c ter) (nuove) c bis) tener lontano dalla portata dei bambini, c ter) può essere ingerito da bambini o donne in stato di gravidanza soltanto dietro raccomandazione del medico o dell’infermiera. Or. da Motivazione L’emendamento è evidente. (Emendamento 69, presentato da Jim Fitzsimons) Articolo 7 L'etichettatura degli integratori alimentari non reca diciture che affermino o sottintendano che una dieta adeguata ed equilibrata non è in grado di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti. Soppresso Or. en Motivazione Questa affermazione non è necessariamente vera e può essere fuorviante, particolarmente per quei gruppi di popolazione che abbiano esigenze specifiche. E' stimato che un fumatore, ad esempio, necessiti 200 mg di vitamina C (quattro volte l'apporto giornaliero raccomandato) per mantenere lo stesso livello di vitamina C nel sangue rispetto a un non fumatore. Numerosi recenti sondaggi hanno mostrato che i consumatori non hanno le idee chiare su quel che costituisce una dieta ben bilanciata. Gli stessi sondaggi hanno anche mostrato che anche quanti ritengono di seguire una dieta ben bilanciata non raggiungono i livelli di apporto ideali di sostanze nutritive. uno studio condotto su un campione di oltre 8000 adulti ha mostrato che solo l'1% delle diete seguite comprendevano i cinque gruppi di alimenti che sono alla base della piramide alimentare-guida. un importante sondaggio americano ha mostrato che oltre l'80% delle donne e il 70% degli uomini consuma meno dei AM\427485IT.doc 31/50 PE 293.684/14-85 IT due terzi dell'apporto giornaliero raccomandato per una o più sostanze nutritive. Di conseguenza, si è ritenuto necessario rivedere verso l'alto gli apporti giornalieri raccomandati o i valori di riferimento per la popolazione nei paesi sviluppati, in modo da fornire un apporto dietetico adeguato di determinate sostanze nella popolazione. E' anche ora generalmente riconosciuto che le donne incinte necessitano di più acido folico di quanto verrebbe fornito dalla dieta normale. (Emendamento 70, presentato da Patricia McKenna) Articolo 7 L'etichettatura degli integratori alimentari non reca diciture che affermino o sottintendano che una dieta adeguata ed equilibrata non è in grado di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti. Soppresso Or. en Motivazione Questa affermazione non è necessariamente vera e può essere fuorviante, particolarmente per quei gruppi di popolazione che abbiano esigenze specifiche. (Emendamento 71, presentato da Avril Doyle) Articolo 7 L'etichettatura degli integratori alimentari non reca diciture che affermino o sottintendano che una dieta adeguata ed equilibrata non è in grado di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti. Soppresso Or. en Motivazione Questa affermazione non è necessariamente vera e può essere fuorviante per consumatori con esigenze specifiche. Ad esempio, un fumatore necessita 200 mg di vitamina C (quattro volte l'apporto giornaliero consigliato) per avere lo stesso livello di vitamina C nel sangue di un non fumatore. Una dieta bilanciata può spesso essere inadeguata alle esigenze di alcuni gruppi di popolazione, ad esempio il fabbisogno di acido folico delle donne incinte. PE 293.684/14-85 IT 32/50 AM\427485IT.doc (Emendamento 72, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 8, paragrafo 1 1. Le quantità della o delle sostanze nutritive di cui all'articolo 2, lettera b) contenute nel prodotto devono essere espresse numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare sono specificate all'allegato 1. 1. Gli integratori alimentari che contengono vitamine e/o minerali devono includere un’etichettatura nutrizionale. Le quantità della o delle sostanze nutritive di cui all'articolo 2, lettera b) contenute nel prodotto devono essere espresse numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare sono specificate all'allegato 1. Or. es Motivazione L’etichettatura nutrizionale è pertinente negli integratori alimentari che contengono vitamine e/o minerali e, in minor misura, nel resto dei gruppi di nutrienti. (Emendamento 73, presentato da Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà e Carlo Fatuzzo) Articolo 9, n. 2 bis (nuovo) 2 bis Gli integratori alimentari devono essere prodotti secondo standard di produzione delle merci da decidersi conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, n. 2. Or. en Motivazione (Emendamento 74, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso Gonzáles) Articolo 10 AM\427485IT.doc 33/50 PE 293.684/14-85 IT Per agevolare e rendere efficace il controllo degli integratori alimentari, quando un prodotto è immesso sul mercato il fabbricante o, qualora il prodotto sia fabbricato in un paese terzo, l'importatore informa le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato trasmettendo loro un campione dell'etichetta del prodotto stesso. 1. Per agevolare e rendere efficace il controllo degli integratori alimentari, quando un prodotto è immesso sul mercato il fabbricante o, qualora il prodotto sia fabbricato in un paese terzo, l'importatore informa le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato trasmettendo loro un campione dell'etichetta del prodotto stesso. Gli Stati membri possono esentare da tale obbligo a condizione di poter dimostrare alla Commissione che la notifica non è necessaria ai fini di un controllo efficace di tali prodotti nel proprio territorio. Gli Stati membri possono esentare da tale obbligo a condizione di poter dimostrare alla Commissione che la notifica non è necessaria ai fini di un controllo efficace di tali prodotti nel proprio territorio. 2. In attesa degli atti comunitari previsti dalla presente direttiva, l’autorità competente può esigere, qualora necessario, dal fabbricante o, se del caso, dall’importatore, la presentazione di studi e dati che giustifichino i principi di sicurezza di cui all’articolo 5 della presente direttiva. Nella misura in cui tali studi siano stati oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, sarà sufficiente un riferimento alla stessa. 3. Se in base a una motivazione circostanziata uno Stato membro constata che un integratore alimentare che circola liberamente in uno o più Stati membri presenta un rischio per la salute pubblica, esso può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni sul proprio territorio la commercializzazione del prodotto di cui trattasi, avviando la procedura seguente: a) lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi a giustificazione della sua decisione; b) la Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti PE 293.684/14-85 IT 34/50 AM\427485IT.doc alimentari; esso esprime quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso, previa consultazione dell’Autorità alimentare europea; c) se la Commissione ritiene che la misura nazionale debba essere soppressa o modificata, essa avvia la procedura di cui all’articolo 13 al fine di adottare le misure del caso; la Commissione pubblica la decisione adottata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; d) l’operatore economico colpito dalla decisione e gli Stati membri hanno il diritto di fare appello alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Or. es Motivazione Poiché l’elaborazione integrale della direttiva non sarà completata prima di qualche anno, è necessario definire una chiara procedura che, sulla base della protezione della salute e del consumatore, garantisca la libera circolazione degli integratori alimentari nei paesi dell’Unione europea. (Emendamento 75, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 10 Per agevolare e rendere efficace il controllo degli integratori alimentari, quando un prodotto è immesso sul mercato il fabbricante o, qualora il prodotto sia fabbricato in un paese terzo, l'importatore informa le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato trasmettendo loro un campione dell'etichetta del prodotto stesso. 1. Per agevolare e rendere efficace il controllo degli integratori alimentari, quando un prodotto è immesso sul mercato il fabbricante o, qualora il prodotto sia fabbricato in un paese terzo, l'importatore informa le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato trasmettendo loro un campione dell'etichetta del prodotto stesso. Gli Stati membri possono esentare da tale obbligo a condizione di poter dimostrare alla Commissione che la notifica non è necessaria ai fini di un controllo efficace di Gli Stati membri possono esentare da tale obbligo a condizione di poter dimostrare alla Commissione che la notifica non è necessaria ai fini di un controllo efficace di AM\427485IT.doc 35/50 PE 293.684/14-85 IT tali prodotti nel proprio territorio. tali prodotti nel proprio territorio. 2. In attesa degli atti comunitari previsti dalla presente direttiva, l’autorità competente può esigere, qualora necessario, dal fabbricante o, se del caso, dall’importatore, la presentazione di studi e dati che giustifichino i principi di sicurezza di cui all’articolo 5 della presente direttiva. Nella misura in cui tali studi siano stati oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, sarà sufficiente un riferimento alla stessa. 3. Se in base a una motivazione circostanziata uno Stato membro constata che un integratore alimentare che circola liberamente in uno o più Stati membri presenta un rischio per la salute pubblica, esso può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni sul proprio territorio la commercializzazione del prodotto di cui trattasi, avviando la procedura seguente: a) lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi a giustificazione della sua decisione; b) la Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari; esso esprime quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso, previa consultazione dell’Autorità alimentare europea; c) se la Commissione ritiene che la misura nazionale debba essere soppressa o modificata, essa avvia la procedura di cui all’articolo 13 al fine di adottare le misure del caso; la Commissione pubblica la decisione adottata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; PE 293.684/14-85 IT 36/50 AM\427485IT.doc d) l’operatore economico colpito dalla decisione e gli Stati membri hanno il diritto di fare appello alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Or. es Motivazione Poiché l’elaborazione integrale della direttiva non sarà completata prima di qualche anno, è necessario definire una chiara procedura che, sulla base della protezione della salute e del consumatore, garantisca la libera circolazione degli integratori alimentari nei paesi dell’Unione europea. La procedura proposta è fortemente ispirata a quella prevista allo stesso fine dalla direttiva 89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, una procedura che ha più che ampiamente dimostrato la propria efficacia. (Emendamento 76, presentato da Nicole Thomas-Mauro) Articolo 12, paragrafi 1 e 2 1. Se uno Stato membro, in base a nuovi dati o ad un riesame di dati preesistenti effettuato successivamente all'adozione della presente direttiva o di disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa, constata con motivazione circostanziata che un prodotto di cui all'articolo 1, pur ottemperando a dette disposizioni, presenta un pericolo per la salute umana, può in via provvisoria sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione. 1. Se uno Stato membro, in base ad una motivazione circostanziata, constata che un prodotto di cui all'articolo 1 presenta un pericolo per la salute umana, pur ottemperando alle disposizioni di detta direttiva o di atti comunitari stabiliti per la sua attuazione, può in via provvisoria sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione. Qualora l’oggetto della misura nazionale riguardi un punto contemplato nell’ atto comunitario stabilito per l’applicazione della presente direttiva, la motivazione deve essere basata su nuovi dati o su di un riesame dei dati esistenti effettuato successivamente all’adozione di detti atti comunitari. 2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro 2. La Commissione esamina entro un termine di 3 mesi i motivi addotti dallo Stato AM\427485IT.doc 37/50 PE 293.684/14-85 IT interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, quindi emette tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso. membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, quindi emette […] tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso nel termine di 1 mese dopo detta consultazione. Or. fr Motivazione È importante che la direttiva proposta riguardi tutti gli integratori alimentari e che qualora non siano adottate misure europee di applicazione previste per la direttiva, la libera circolazione si basi su regole di procedure chiare per tutti e fondate a loro volta su imperativi di protezione della salute. L’esperienza ha mostrato che se le modalità di applicazione del principio di riconoscimento reciproco delle norme non sono stabilite, tale principio non è applicato nei fatti mentre nel diritto esso è garantito dal trattato di adesione. È opportuno approfittare di ciò per migliorare il diritto dei consumatori garantendo termini precisi per la risoluzione delle vertenze. (Emendamento 77, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso Gonzáles) Articolo 12, paragrafo 2 2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, quindi emette tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso. 2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari e l’Autorità alimentare europea, quindi emette tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso. Or. es Motivazione Si ritiene che il parere dell’Autorità alimentare europea in corso di creazione possa essere di grande utilità per la Commissione al momento di valutare le asserzioni degli Stati membri. (Emendamento 78, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso Gonzáles) PE 293.684/14-85 IT 38/50 AM\427485IT.doc Articolo 14 Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana. Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana e dell’Autorità alimentare europea. Or. es Motivazione Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 12, paragrafo 2. (Emendamento 79, presentato da Dorette Corbey) Articolo 14 14. Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana. 14. Le disposizioni aventi implicazioni per la tutela degli interessi dei consumatori sono adottate previa consultazione del comitato dei consumatori istituito con decisione 2000/323/CE della Commissione. Or. nl Motivazione I consumatori hanno interesse ad avere integratori alimentari sicuri. Quindi, per quanto riguarda i problemi concernenti la tutela degli interessi dei consumatori a livello comunitario, deve essere consultato il comitato dei consumatori, come stabilito dalla Commissione nella decisione 2000/323/CE. (Emendamento 80, presentato da Chris Davies) Articolo 14 Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana. AM\427485IT.doc Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana. 39/50 PE 293.684/14-85 IT Il comitato deve determinare e pubblicare le linee direttrici relative ai criteri, alle procedure e al calendario che adotta per la valutazione delle sostanze. Esso dev'essere aperto e trasparente nella comunicazione con i richiedenti. Or. en Motivazione L'emendamento vuole assicurare che i richiedenti l'approvazione per i prodotti da includere nell'elenco positivo ricevano un trattamento aperto, equo, paritario e senza ritardi non necessari. (Emendamento 81, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez) Articolo 15, paragrafo 2, lettera b) b) vietano il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 2004. b) vietano il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 2005. Or. es Motivazione ... (Emendamento 82, presentato da Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà e Carlo Fatuzzo) ALLEGATO I 1. Vitamine 1. Vitamine Vitamina A (µg RE) Vitamina A (µg RE o UI) Vitamina D (µg) Vitamina D (µg o UI) Vitamina B6 (µg) Vitamina B6 (mg) 2. 2. Minerali Rame (µg) Minerali Rame (µg o mg) Boro (µg) PE 293.684/14-85 IT 40/50 AM\427485IT.doc Nichelio (µg) Silicone (µg) Vanadio (µg) Stagno (µg) Or. en Motivazione (Emendamento 83, presentato da Chris Davies) ALLEGATO II 1. Vitamine 1. Vitamine VITAMINA A VITAMINA A - retinolo - retinolo - acetato di retinile - acetato di retinile - palmitato di retinile - palmitato di retinile - beta-carotene - beta-carotene - carotenoidi - colecalciferolo- colesterolo 2. Minerali 2. Minerali chelato amminoacido di boro borato di sodio carbonato di calcio carbonato di calcio cloruro di calcio cloruro di calcio sali di calcio dell'acido citrico sali di calcio dell'acido citrico gluconato di calcio gluconato di calcio glicerofosfato di calcio glicerofosfato di calcio lattato di calcio lattato di calcio sali di calcio dell'acido ortofosforico sali di calcio dell'acido ortofosforico idrossido di calcio idrossido di calcio ossido di calcio ossido di calcio pidolato di calcio chelato dolomitico amminoacido di calcio AM\427485IT.doc 41/50 PE 293.684/14-85 IT chelato amminoacido di cromo picolinato di cromo polinicotinato di cromo carbonato rameico carbonato rameico citrato rameico citrato rameico gluconato rameico gluconato rameico solfato rameico solfato rameico complesso rame-lisina complesso rame-lisina chelato amminoacido di rame ossido di rame cloruro di stannato solfato di nichelio chelato amminoacido di ferro chelato amminoacido di potassio aspartato di potassio bicarbonato di potassio bicarbonato di potassio carbonato di potassio carbonato di potassio cloruro di potassio cloruro di potassio citrato di potassio citrato di potassio gluconato di potassio gluconato di potassio glicerofosfato di potassio glicerofosfato di potassio lattato di potassio lattato di potassio idrossido di potassio idrossido di potassio sali di potassio dell'acido ortofosforico orotato di potassio sali di potassio dell'acido ortofosforico solfato di potassio chelato amminoacido di magnesio orotato di magnesio chelato ainoacido di molibdeno seleniato di sodio seleniato di sodio selenito acido di sodio selenito acido di sodio selenito di sodio selenito di sodio PE 293.684/14-85 IT 42/50 AM\427485IT.doc cloruro di cromo (III) borato di sodio solfato di cromo (III) caseinato di sodio lievito di selenio seleniometionina chelato di cromo cloruro di cromo (III) ossido di cromo (III) solfato di cromo (III) metasilicato di sodio molibdato di sodio diossido di silicone metavanadato di sodio chelato amminoacido di vanadio solfato vanadilico chelato amminoacido di zinco picolinato di zinco Or. en Motivazione Le vitamine e i minerali impiegati negli integratori attualmente commercializzati nel Regno Unito devono essere aggiunti all'elenco di sostanze che possono essere impiegate nella produzione di integratori alimentari. (Emendamento 84, presentato da Dirk Sterckx) Allegato II 1. Vitamine 1. VITAMINA A - retinolo AM\427485IT.doc Vitamine VITAMINA A - retinolo 43/50 PE 293.684/14-85 IT - acetato di retinile - palmitato di retinile - beta-carotene - acetato di retinile - palmitato di retinile - beta-carotene - carotenoidi - colecalciferolo – colesterolo 2. 2. Minerali chelato di boro borato di sodio carbonato di calcio cloruro di calcio sali di calcio dell'acido citrico gluconato di calcio glicerofosfato di calcio lattato di calcio sali di calcio dell'acido ortofosforico idrossido di calcio ossido di calcio fosfato di calcio pidolato di calcio difosfato di calcio Minerali carbonato di calcio cloruro di calcio sali di calcio dell'acido citrico gluconato di calcio glicerofosfato di calcio lattato di calcio sali di calcio dell'acido ortofosforico idrossido di calcio ossido di calcio carbonato rameico citrato rameico gluconato rameico solfato rameico carbonato rameico citrato rameico gluconato rameico ossido di rame solfato rameico complesso rame-lisina complesso rame-lisina cloruro di stagno solfato di nichel bicarbonato di potassio carbonato di potassio cloruro di potassio citrato di potassio gluconato di potassio glicerofosfato di potassio lattato di potassio idrossido di potassio sali di potassio dell'acido ortofosforico solfato di potassio bicarbonato di potassio carbonato di potassio cloruro di potassio citrato di potassio gluconato di potassio glicerofosfato di potassio lattato di potassio idrossido di potassio sali di potassio dell'acido ortofosforico seleniato di sodio selenito acido di sodio selenito di sodio seleniato di sodio selenito acido di sodio selenito di sodio lievito selenico chelato di cromo cloruro di cromo (III) cloruro di cromo (III) ossido di cromo PE 293.684/14-85 IT 44/50 AM\427485IT.doc solfato di cromo (III) solfato di cromo (III) metasilicato di sodio diossido di silicio metavanadato di sodio acido ortosilicico lattobacillo selenico Or. nl Motivazione L'autore dell'emendamento sostiene le integrazioni proposte dal relatore ma desidera aggiungere due importanti composti chimici di minerali. Il primo è il composto chimico acido ortosilicico, un importante composto del minerale silicio. È presente in natura in bevande come l’acqua e la birra e studi scientifici hanno sottolineato che può essere utilizzato opportunamente nella composizione di integratori alimentari. Il secondo è il preparato lattobacillo selenico. Si tratta di un composto del selenio a base di batteri alimentari, che viene utilizzato anche nella preparazione di alimenti fermentati come lo yogurt, il formaggio e i crauti ed è in linea con la proposta di inserire il lievito selenico, presentata dal relatore. (Emendamento 85, presentato da Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà e Carlo Fatuzzo) Allegato II 1. Vitamine 1. Vitamine VITAMINA A VITAMINA A - retinolo - retinolo - acetato di retinile - acetato di retinile - palmitato di retinile - palmitato di retinile - beta-carotene - beta-carotene - Carotenoidi VITAMINA D VITAMINA D - colecalciferolo - colecalciferolo - ergocalciferolo - ergocalciferolo - Colecalciferolo-colesterina VITAMINA E VITAMINA E - D-alfa-tocoferolo - D-alfa-tocoferolo - DL-alfa-tocoferolo - DL-alfa-tocoferolo - acetato di D-alfa-tocoferile - acetato di D-alfa-tocoferile AM\427485IT.doc 45/50 PE 293.684/14-85 IT - acetato di DL-alfa-tocoferile - acetato di DL-alfa-tocoferile - succinato acido di D-alfa-tocoferile - succinato acido di D-alfa-tocoferile VITAMINA K VITAMINA K - fillochinone (fitomenadione) - fillochinone (fitomenadione) VITAMINA B1 VITAMINA B1 - cloridrato di tiamina - cloridrato di tiamina - mononitrato di tiamina - mononitrato di tiamina - monofosfato di tiamina VITAMINA B2 VITAMINA B2 - riboflavina - riboflavina - riboflavina-5'-fosfato, sodio - riboflavina-5'-fosfato, sodio NIACINA NIACINA - acido nicotinico - acido nicotinico - nicotinamide - nicotinamide ACIDO PANTOTENICO ACIDO PANTOTENICO - D-pantotenato, calcio - D-pantotenato, calcio - D-pantotenato, sodio - D-pantotenato, sodio - dexpantenolo - dexpantenolo VITAMINA B6 VITAMINA B6 - cloridrato di piridossina - cloridrato di piridossina - piridossina-5'-fosfato - piridossina-5'-fosfato ACIDO FOLICO ACIDO FOLICO - acido pteroil-monoglutammico - acido pteroil-monoglutammico VITAMINA B12 VITAMINA B12 - cianocobalamina - cianocobalamina - idrossocobalamina - idrossocobalamina BIOTINA BIOTINA - D-biotina - D-biotina VITAMINA C VITAMINA C - acido L-ascorbico - acido L-ascorbico - L-ascorbato di sodio - L-ascorbato di sodio - L-ascorbato di calcio - L-ascorbato di calcio - L-ascorbato di potassio - L-ascorbato di potassio - 6-palmitato di L-ascorbile - 6-palmitato di L-ascorbile PE 293.684/14-85 IT 46/50 AM\427485IT.doc - ascorbato di magnesio 2. Minerali 2. Minerali carbonato di calcio carbonato di calcio cloruro di calcio cloruro di calcio sali di calcio dell'acido citrico sali di calcio dell'acido citrico gluconato di calcio gluconato di calcio glicerofosfato di calcio glicerofosfato di calcio lattato di calcio lattato di calcio sali di calcio dell'acido ortofosforico sali di calcio dell'acido ortofosforico idrossido di calcio idrossido di calcio ossido di calcio ossido di calcio fosfato di calcio fosfato di calcio (II) pidolato di calcio acetato di magnesio chelato amminoacido di calcio carbonato di magnesio cloruro di magnesio acetato di magnesio sali di magnesio dell'acido citrico carbonato di magnesio gluconato di magnesio cloruro di magnesio glicerofosfato di magnesio sali di magnesio dell'acido citrico sali di magnesio dell'acido ortofosforico gluconato di magnesio lattato di magnesio glicerofosfato di magnesio idrossido di magnesio sali di magnesio dell'acido ortofosforico ossido di magnesio lattato di magnesio solfato di magnesio idrossido di magnesio ossido di magnesio solfato di magnesio carbonato ferroso pidolato di magnesio citrato ferroso chelato amminoacido di magnesio citrato ferrico di ammonio gluconato ferroso carbonato ferroso fumarato ferroso citrato ferroso difosfato ferrico di sodio citrato ferrico di ammonio lattato ferroso gluconato ferroso AM\427485IT.doc 47/50 PE 293.684/14-85 IT solfato ferroso fumarato ferroso difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) difosfato ferrico di sodio saccarato ferrico lattato ferroso ferro elementare (carbonile+elettrolitico+ riduzione con idrogeno) solfato ferroso difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) saccarato ferrico carbonato rameico ferro elementare (carbonile+elettrolitico+ riduzione con idrogeno) citrato rameico ossido di ferro gluconato rameico chelato amminoacido di ferro solfato rameico complesso rame-lisina carbonato rameico citrato rameico gluconato rameico ioduro di potassio solfato rameico iodato di potassio complesso rame-lisina ioduro di sodio ossido di rame iodato di sodio chelato amminoacido di rame acetato di zinco cloruro di zinco citrato di zinco ioduro di potassio gluconato di zinco iodato di potassio lattato di zinco ioduro di sodio ossido di zinco iodato di sodio carbonato di zinco acetato di zinco solfato di zinco cloruro di zinco citrato di zinco gluconato di zinco lattato di zinco ossido di zinco carbonato di zinco carbonato di manganese solfato di zinco cloruro di manganese stearato di zinco citrato di manganese lievito di zinco PE 293.684/14-85 IT 48/50 AM\427485IT.doc gluconato di manganese chelato amminoacido di zinco glicerofosfato di manganese solfato di manganese bicarbonato di sodio carbonato di manganese carbonato di sodio cloruro di manganese cloruro di sodio citrato di manganese citrato di sodio gluconato di manganese gluconato di sodio glicerofosfato di manganese lattato di sodio solfato di manganese idrossido di sodio pidolato di manganese sali di sodio dell'acido ortofosforico bicarbonato di sodio bicarbonato di potassio carbonato di sodio carbonato di potassio cloruro di sodio cloruro di potassio citrato di sodio citrato di potassio gluconato di sodio gluconato di potassio lattato di sodio glicerofosfato di potassio idrossido di sodio lattato di potassio sali di sodio dell'acido ortofosforico idrossido di potassio bicarbonato di potassio sali di potassio dell'acido ortofosforico carbonato di potassio cloruro di potassio citrato di potassio gluconato di potassio seleniato di sodio glicerofosfato di potassio selenito acido di sodio lattato di potassio selenito di sodio idrossido di potassio cloruro di cromo (III) sali di potassio dell'acido ortofosforico solfato di cromo (III) ioduro di potassio molibdato di ammonio (molibdeno (VI) ) iodato di potassio molibdato di sodio (molibdeno (VI) ) solfato di potassio fluoruro di potassio chelato amminoacido di potassio fluoruro di sodio seleniato di sodio AM\427485IT.doc 49/50 PE 293.684/14-85 IT selenito acido di sodio selenito di sodio lievito di selenio cloruro di cromo (III) solfato di cromo (III) ossido di cromo (III) nitrato di cromo (III) chelato amminoacido di cromo molibdato di ammonio (molibdeno (VI) ) molibdato di sodio (molibdeno (VI) ) fluoruro di potassio fluoruro di sodio molibdato di sodio chelato amminoacido di molibdeno borato di sodio chelato di boro solfato di nichelio diossido di silicone metasilicato di sodio silicio colloidale cloruro di stagno metavanadato di sodio chelato amminoacido di vanadio Or. en PE 293.684/14-85 IT 50/50 AM\427485IT.doc