Soppresso

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PARLAMENTO EUROPEO
1999
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2004
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
13 dicembre 2000
PE 293.684/14-85
EMENDAMENTI 14-85
PROGETTO DI RELAZIONE di Emilia Franziska Müller
INTEGRATORI ALIMENTARI
(PE 293.684)
Proposta di direttiva COM(2000) 222 – C5-0234/2000 – 2000/0080(COD)
Testo della Commissione
Emendamenti
(Emendamento 14, presentato da Ria G.H.C. Oomen Ruijten)
Considerando 6
(6)
Esiste un'ampia gamma di sostanze
nutritive e di altri elementi che possono far
parte della composizione degli integratori
alimentari, ad esempio vitamine, minerali,
amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed
estratti di origine vegetale; tuttavia, in una
prima fase, la presente direttiva riguarda
esclusivamente gli integratori alimentari
contenenti vitamine e minerali.
(6)
Esiste un'ampia gamma di sostanze
nutritive e di altri elementi che possono far
parte della composizione degli integratori
alimentari, ad esempio vitamine, minerali,
amminoacidi, acidi grassi, fibre ed estratti di
origine vegetale; tuttavia, in una prima fase,
la presente direttiva riguarda esclusivamente
gli integratori alimentari contenenti vitamine
e minerali.
Or. nl
Motivazione
Con l’aggiunta della parola “essenziale" si fa riferimento, sul piano nutrizionale, a sostanze
la cui insufficiente assunzione da parte di persone sane è scientificamente riconosciuta come
causa di malattie da carenza. Grazie agli sviluppi della scienza può avvenire che sostanze
attualmente non ritenute essenziali lo diventino in futuro. Può altresì avvenire che determinati
gruppi di popolazione traggano profitto dall’assunzione di un nutriente, mentre lo stesso non
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avviene per l’intera popolazione. Perché un nutriente venga aggiunto agli Allegati I e II è
quindi necessario che sia sicuro e che il consumatore possa trarne profitto. Il requisito
dell’essenzialità della sostanza è eccessivamente rigido e limita la scelta dei consumatori.
(Emendamento 15, presentato da Rosemarie Müller)
Considerando 6
(6)
Esiste un'ampia gamma di sostanze
nutritive e di altri elementi che possono far
parte della composizione degli integratori
alimentari, ad esempio vitamine, minerali,
amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed
estratti di origine vegetale; tuttavia, in una
prima fase, la presente direttiva riguarda
esclusivamente gli integratori alimentari
contenenti vitamine e minerali.
(6)
Esiste un'ampia gamma di sostanze
nutritive e di altri elementi che possono far
parte della composizione degli integratori
alimentari, ad esempio vitamine, minerali,
amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed
estratti di origine vegetale; tuttavia, in una
prima fase, la presente direttiva riguarda
esclusivamente gli integratori alimentari
contenenti vitamine, minerali, acidi grassi e
amminoacidi.
In considerazione delle più recenti scoperte
scientifiche e dopo un’approfondita analisi
della legislazione farmaceutica ovvero delle
disposizioni legislative nazionali già in
vigore in tale campo, la Commissione
esamina se la presente proposta di direttiva
può essere estesa agli estratti di origine
vegetale.
Or. de
Motivazione
Gli amminoacidi e gli acidi grassi nonché gli estratti di origine vegetale sono già disponibili
sul mercato e richiedono parimenti una regolamentazione. Gli amminoacidi e gli acidi grassi
sono presenti anche nell’alimentazione normale ed è opportuno inserirli già ora nel campo di
applicazione della direttiva. Gli estratti di origine vegetale costituiscono un problema molto
complesso e richiedono un esame a parte.
(Emendamento 16, presentato da Ria G.H.C. Oomen-Ruijten)
Considerando 7
(7)
Solo le vitamine e i minerali
normalmente presenti nei cibi e quindi
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(7)
Solo le vitamine e i minerali
normalmente presenti nei cibi e quindi
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assunti con la dieta, considerati nutrienti
essenziali, andrebbero consentiti negli
integratori alimentari, senza peraltro
renderne tassativa la presenza; andrebbe
evitata ogni possibile controversia
sull'identificazione di tali nutrienti
essenziali; risulta quindi opportuno elaborare
un elenco che contenga nominalmente tali
vitamine e minerali.
assunti con la dieta andrebbero consentiti
negli integratori alimentari, senza peraltro
renderne tassativa la presenza; andrebbe
evitata ogni possibile controversia
sull'identificazione di tali nutrienti
essenziali; risulta quindi opportuno elaborare
un elenco che contenga nominalmente tali
vitamine e minerali.
Or. nl
Motivazione
Con l'aggiunta della parola “essenziale" si fa riferimento, sul piano nutrizionale, a sostanze
la cui insufficiente assunzione da parte di persone sane è scientificamente riconosciuta come
causa di malattie da carenza. Grazie agli sviluppi della scienza può avvenire che sostanze
attualmente non ritenute essenziali lo diventino in futuro. Può altresì avvenire che determinati
gruppi di popolazione traggano profitto dall’assunzione di un nutriente, mentre lo stesso non
avviene per l’intera popolazione. Perché un nutriente venga aggiunto agli Allegati I e II è
quindi necessario che sia sicuro e che il consumatore possa trarne profitto. Il requisito
dell’essenzialità della sostanza è eccessivamente rigido e limita la scelta dei consumatori.
(Emendamento 17, presentato da Dorette Corbey)
Considerando 9
(9)
Per tenersi al passo con il progresso
tecnico-scientifico, è importante procedere
tempestivamente, se del caso, alla modifica
di tali elenchi; tali modifiche
consisterebbero in provvedimenti di
attuazione di natura tecnica, e la loro
adozione andrebbe affidata alla
Commissione in modo da semplificare ed
accelerare le procedure.
(9)
Per tenersi al passo con il progresso
tecnico-scientifico, è importante procedere
tempestivamente, se del caso, alla modifica
di tali elenchi; tali modifiche
consisterebbero in provvedimenti di
attuazione di natura tecnica, e la loro
adozione, eventualmente su richiesta del
fabbricante alla Commissione, e previa
consultazione dei comitati pertinenti,
andrebbe affidata alla Commissione in modo
da semplificare ed accelerare le procedure.
Or. nl
Motivazione
Per accrescere la trasparenza del processo decisionale i fabbricanti devono avere la possibilità
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di rivolgere una richiesta alla Commissione affinché venga inserita una sostanza negli elenchi
degli Allegati. La Commissione procede alla modifica in conformità della procedura di cui
all’articolo 13, previa consultazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana e del
comitato dei consumatori. Il presente emendamento è coerente con gli emendamenti
concernenti l'articolo 4, paragrafo 3 e l'articolo 14.
(Emendamento 18, presentato da Nicole Thomas-Mauro)
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive di cui alla
lettera b), sia monocomposti sia
pluricomposti, commercializzati in forma di
dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto
di tali sostanze nutritive nella dieta normale;
b) “sostanze nutritive”, o "nutrienti", le
seguenti sostanze:
i) le vitamine elencate al punto 1
dell'allegato I,
ii) i minerali elencati al punto 2
dell'allegato I,
c) “forma di dosaggio”, forme quali capsule,
compresse, pillole o simili, polveri in
bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie
contagocce.
Ai fini della presente direttiva si intende per
“integratori alimentari”, prodotti alimentari
costituiti dalle fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive o altre
sostanze di interesse nutritivo o fisiologico,
sia monocomposti sia pluricomposti, il cui
scopo è di concorrere all'apporto di tali
nutrienti o sostanze, e che sono
commercializzate in “forma di dosaggio”,
quali perle, capsule, pastiglie, compresse,
pillole, polveri in bustina, liquidi contenuti
in fiale o bottiglie contagocce, liquidi e
polveri destinati ad essere presi in quantità
misurata, ed altre forme simili di dosi
unitarie.
Or. fr
Motivazione
Si tratta di garantire una concordanza tra la motivazione che indica che gli integratori
alimentari rappresentano “un’ampia gamma di prodotti” (punto 1) e che “tra gli ingredienti
possono figurare vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante
ed estratti vegetali” (punto 2) e il testo della direttiva che si limita alle sole vitamine e
minerali. Si tratta di evitare una direttiva deludente agli occhi dell’opinione pubblica,
direttiva che si potrebbe pensare riguardi tutti gli integratori alimentari mentre in realtà essa
non contempla che una piccola parte del mercato degli integratori alimentari. È dunque
d’importanza fondamentale, tenuto conto degli imperativi di protezione del consumatore e
degli imperativi economici di questo giovane settore, che la direttiva proposta sia una
direttiva quadro che copra tutti gli integratori alimentari, anche se talune regole di
applicazione potranno essere adottate soltanto in un prossimo futuro. Gli stessi principi di
sicurezza e di protezione dei consumatori potrebbero allora applicarsi immediatamente a
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tutti gli integratori alimentari.
L’emendamento proposto è volto altresì a semplificare il testo per renderlo più chiaro e
coerente.
Non si dà alcun imperativo di protezione del consumatore né della sanità pubblica nel
limitare le possibilità di adattare la presentazione del prodotto alle preoccupazioni dei
consumatori. Il testo attuale elimina ad esempio senza alcuna ragione la buona vecchia dose
delle nostre nonne, cioè il “cucchiaino da caffè”, nonché la pastigliatura che esiste fin dal
Medioevo.
(Emendamento 19, presentato da Dagmar Roth-Behrendt)
Articolo 2, lettera a)
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate
di determinate sostanze nutritive di cui alla
lettera b), sia monocomposti sia
pluricomposti, commercializzati in forma di
dosaggio allo scopo di concorrere
all'apporto di tali sostanze nutritive nella
dieta normale;
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari destinati ad essere assunti in
aggiunta all’alimentazione normale. Essi
contengono sostanze nutritive come
vitamine, minerali, amminoacidi, acidi
grassi essenziali, fibre alimentari e/o altre
sostanze che hanno effetto sulla fisiologia
dell’alimentazione, come per esempio gli
estratti di origine vegetale, i prebiotici e
probiotici e le sostanze vegetali secondarie;
Or. de
Motivazione
Va messo in chiaro che gli integratori alimentari possono contenere un’ampia gamma di
sostanze nutritive e altri ingredienti tra cui vitamine, minerali, amino acidi, acidi grassi
essenziali, fibre alimentari e diversi estratti di origine vegetale. Con una definizione così
ampia diventa chiaro che gli integratori alimentari non sono soltanto supplementi vitaminici
o minerali ma possono contenere anche altri ingredienti. L’impostazione graduale richiede
una corrispondente limitazione all’articolo 3.
(Emendamento 20, presentato da Avril Doyle)
Articolo 2, lett. a)
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate
di determinate sostanze nutritive di cui alla
lettera b), sia monocomposti sia
pluricomposti, commercializzati in forma di
dosaggio allo scopo di concorrere
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a)
“integratori alimentari”, preparati,
comprese tavolette, capsule, polveri e
liquidi, composti da o contenenti sostanze
nutritive, micronutrienti e/o altre sostanze
commestibili consumate in quantità dosate
in aggiunta all'assunzione normale di cibo
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allo scopo di migliorare la salute;
all'apporto di tali sostanze nutritive nella
dieta normale;
Or. en
Motivazione
Il testo della Commissione deve definire adeguatamente l'oggetto della regolamentazione.
(Emendamento 21, presentato da Heidi Anneli Hautala e Patricia McKenna)
Articolo 2, lett. a)
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive di cui alla
lettera b), sia monocomposti sia
pluricomposti, commercializzati in forma di
dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto
di tali sostanze nutritive nella dieta normale;
a)
“integratori alimentari”, preparati,
comprese tavolette, capsule, polveri e
liquidi, composti da o contenenti sostanze
nutritive, micronutrienti e/o altre sostanze
commestibili consumate in quantità dosate
in aggiunta all'assunzione normale di cibo
allo scopo di migliorare la salute;
Or. en
Motivazione
E' necessario definire esattamente l'oggetto della regolamentazione. La definizione proposta
è insufficiente.
(Emendamento 22, presentato da Jim Fitzsimons)
Articolo 2, lett. a)
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive di cui alla
lettera b), sia monocomposti sia
pluricomposti, commercializzati in forma di
dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto
di tali sostanze nutritive nella dieta normale;
a)
“integratori alimentari”, preparati,
comprese tavolette, capsule, polveri e
liquidi, composti da o contenenti sostanze
nutritive, micronutrienti e/o altre sostanze
commestibili consumate in quantità dosate
in aggiunta all'assunzione normale di cibo
allo scopo di migliorare la salute;
Or. en
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Motivazione
E' necessario definire esattamente l'oggetto della regolamentazione. La definizione proposta
è insufficiente
(Emendamento 23, presentato da Béatrice Patrie)
Articolo 2, lettera a)
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive di cui alla
lettera b), sia monocomposti sia
pluricomposti, commercializzati in forma di
dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto
di tali sostanze nutritive nella dieta normale;
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive di cui alla
lettera b) e da altre sostanze di interesse
nutrizionale o fisiologico, sia
monocomposti sia pluricomposti,
commercializzati in forma di dosaggio allo
scopo di concorrere all'apporto di tali
sostanze nutritive nella dieta normale;
Or. fr
Motivazione
Gli integratori alimentari comprendono una vasta gamma di prodotti, quali le vitamine e i
minerali ma anche sostanze minerali, gli amminoacidi, gli acidi grassi essenziali, le fibre e
varie piante ed estratti vegetali, che è opportuno inserire nel campo della direttiva.
È opportuno altresì precisare le molteplici forme di presentazione che possono assumere gli
integratori alimentari.
(Emendamento 24, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso
Gonzáles)
Articolo 2, lettera a)
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive di cui alla
lettera b), sia monocomposti sia
pluricomposti, commercializzati in forma di
dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto
di tali sostanze nutritive nella dieta normale;
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive o di altri
ingredienti, soli o combinati,
commercializzati in forma di dosaggio allo
scopo di concorrere all'apporto di tali
sostanze nutritive nella dieta normale;
Or. es
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Motivazione
L’articolato della direttiva contempla solo vitamine e minerali, sostanze che rappresentano
solo una piccola parte dell’insieme degli integratori alimentari; al fine di garantire la tutela
della salute e la libera circolazione dei prodotti, è necessario che la direttiva in esame copra
la totalità degli integratori alimentari.
(Emendamento 25, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 2, lettera a)
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive di cui alla
lettera b), sia monocomposti sia
pluricomposti, commercializzati in forma di
dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto
di tali sostanze nutritive nella dieta normale;
a)
“integratori alimentari”, prodotti
alimentari costituiti dalle fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive o di altri
ingredienti, soli o combinati,
commercializzati in forma di dosaggio allo
scopo di concorrere all'apporto di tali
sostanze nutritive nella dieta normale;
Or. es
Motivazione
L’articolato della direttiva contempla solo le vitamine e i minerali, sostanze che
rappresentano solo una piccola parte dell’insieme degli integratori alimentari. La direttiva in
esame deve essere una direttiva quadro che copra la totalità degli integratori alimentari e
garantisca, partendo da un principio, la protezione dei consumatori e la sicurezza della
totalità dei prodotti commercializzati come rientranti in questa categoria di alimenti.
(Emendamento 26, presentato da Dagmar Roth-Behrendt)
Articolo 2, lettera b)
“sostanze nutritive”, o “nutrienti”,
le seguenti sostanze:
i)
le vitamine elencate al punto
1 dell'allegato I,
ii)
i minerali elencati al punto 2
dell'allegato I,
b)
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Or. de
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Motivazione
Cfr; l'emendamento concernente l’articolo 2, lettera a).
(Emendamento 27, presentato da Dorette Corbey)
Articolo 2, lettera b), punto ii bis) (nuovo)
ii bis) altri ingredienti con una funzione
nutritiva o fisiologica, inseriti nell’Allegato
I in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4,
Or. nl
Motivazione
Anche altri ingredienti come gli amminoacidi, gli acidi grassi e gli estratti di origine vegetale
possono contribuire a una buona salute. Tali ingredienti sono già disponibili sul mercato e
dovrebbero pertanto rientrare al più presto nel campo di applicazione della presente
direttiva, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4 (nuovo).
(Emendamento 28, presentato da Rosemarie Müller)
Articolo 2, lettera b), punto ii bis) (nuovo)
ii bis) altri ingredienti come gli
amminoacidi e gli acidi grassi, inseriti
nell’Allegato I secondo la procedura di cui
all’articolo 13, paragrafo 5.
Or. de
Motivazione
…
(Emendamento 29, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso
Gonzáles)
Articolo 2, lettera b)
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b)
“sostanze nutritive”, o "nutrienti", le
seguenti sostanze:
b)
“sostanze nutritive”, o "nutrienti", le
seguenti sostanze:
i)
le vitamine elencate al punto
1 dell'allegato I,
i)
le vitamine elencate al punto
1 dell'allegato I,
ii)
i minerali elencati al punto 2
dell'allegato I,
ii)
i minerali elencati al punto 2
dell'allegato I,
iii)
le proteine e i loro
componenti,
iv)
i glucidi e i loro componenti,
v)
le fibre alimentari e i loro
componenti,
vi)
gli altri composti biochimici
aventi proprietà nutritive e il cui
elenco sarà incluso al punto 3
dell’allegato I sulla base di una
proposta della Commissione
elaborata entro tre anni
dall’adozione della presente
direttiva.
Or. es
Motivazione
In virtù della loro stessa definizione (articolo 2, lettera a)), gli integratori alimentari sono
prodotti alimentari costituiti dalle sostanze enumerate nei punti da i) a vii) in proporzioni
variabili. Tali categorie di sostanze sono elencate nella direttiva 90/496/CEE relativa
all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Trattandosi di “fonti concentrate di
determinate sostanze nutritive”, si rende necessario aggiungere l’espressione “e i loro
componenti” a ciascuna delle categorie di sostanze enumerate nei punti da iii) a vi), al fine di
evitare un lungo elenco che non apporterebbe nessun vantaggio rispetto alla formula
adottata.
(Emendamento 30, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 2, lettera b)
b)
“sostanze nutritive”, o "nutrienti", le
seguenti sostanze:
i)
i)
le vitamine elencate al punto
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b)
“sostanze nutritive”, o "nutrienti", le
seguenti sostanze:
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le vitamine elencate al punto
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1 dell'allegato I,
1 dell'allegato I,
ii)
i minerali elencati al punto 2
dell'allegato I,
ii)
i minerali elencati al punto 2
dell'allegato I,
iii)
le proteine e i loro
componenti,
iv)
i glucidi e i loro componenti,
v)
le fibre alimentari e i loro
componenti,
vi)
gli altri composti biochimici
aventi proprietà nutritive e il cui
elenco sarà incluso al punto 3
dell’allegato I sulla base di una
proposta della Commissione
elaborata entro tre anni
dall’adozione della presente
direttiva.
Or. es
Motivazione
Ampliamento dell’ambito della direttiva: cfr. motivazione all’emendamento 1 delle stesse
autrici.
Trattandosi di “fonti concentrate di determinate sostanze nutritive”, si rende necessario
aggiungere l’espressione “e i loro componenti” a ciascuna delle categorie di sostanze
enumerate nei punti da iii) a vi), al fine di evitare un lungo elenco che non apporterebbe
nessun vantaggio rispetto alla formula adottata.
(Emendamento 31, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso
Gonzáles)
Articolo 2, lettera c)
c)
“forma di dosaggio”, forme quali
capsule, compresse, pillole o simili, polveri
in bustina, liquidi contenuti in fiale o
bottiglie contagocce.
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c)
“forma di dosaggio”, forme di
presentazione che possano facilitare il
frazionamento e l’identificazione dell’unità
di consumo, quali capsule, compresse,
pastiglie, pillole o simili, nonché polveri in
bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie
contagocce o, in loro assenza, le quantità
indicate nell’etichettatura quali modalità
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d’impiego.
Or. es
Motivazione
Il testo attuale non definisce la “forma di dosaggio”, limitandosi ad enumerare i tipi di
presentazione considerati come tale. Non esiste nessun imperativo di protezione del
consumatore o di tutela della salute pubblica che limiti le possibilità di adeguare la
presentazione di un prodotto alle necessità del consumatore.
(Emendamento 32, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 2, lettera c)
c)
“forma di dosaggio”, forme quali
capsule, compresse, pillole o simili, polveri
in bustina, liquidi contenuti in fiale o
bottiglie contagocce.
c)
“forma di dosaggio”, forme di
presentazione che possono facilitare il
frazionamento e l’identificazione dell’unità
di consumo, quali capsule, compresse,
pastiglie, pillole o simili, nonché polveri in
bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie
contagocce o, in loro assenza, le quantità
indicate nell’etichettatura quali modalità
d’impiego.
Or. es
Motivazione
Il testo attuale non definisce la “forma di dosaggio”, limitandosi ad enumerare i tipi di
presentazione considerati come tale.
Non esiste nessun imperativo di protezione del consumatore o di tutela della salute pubblica
che limiti le possibilità di adeguare la presentazione di un prodotto alle necessità del
consumatore.
(Emendamento 33, presentato da Béatrice Patrie)
Articolo 2, lettera c)
c)
“forma di dosaggio”, forme quali
capsule, compresse, pillole o simili, polveri
in bustina, liquidi contenuti in fiale o
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c)
“forma di dosaggio”, forme quali le
perle, le capsule, le pastiglie, le compresse,
le pillole o simili, polveri in bustina, liquidi
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bottiglie contagocce.
contenuti in fiale o bottiglie contagocce,
liquidi e polveri destinati ad essere presi in
quantità misurata.
Or. fr
Motivazione
Cfr. articolo 2 lettera a).
(Emendamento 34, presentato da Dagmar Roth-Behrendt)
Articolo 2, lettera c)
c)
“forma di dosaggio”, forme quali
capsule, compresse, pillole o simili, polveri
in bustina, liquidi contenuti in fiale o
bottiglie contagocce.
c)
“forma di dosaggio”, forme quali
capsule, compresse, pillole o simili, polveri
in bustina, liquidi contenuti in fiale o
bottiglie contagocce, preparati liquidi
somministrati mediante cucchiaino o
bicchierino misuratore.
Or. de
Motivazione
Cfr. l’emendamento all’articolo 2, lettera a).
(Emendamento 35, presentato da Dagmar Roth-Behrendt)
Articolo 3
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli
integratori alimentari contenenti le sostanze
nutritive di cui all'articolo 2 lettera b)
possano essere commercializzati nella
Comunità solo se conformi con il disposto
della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli
integratori alimentari contenenti le sostanze
inserite negli Allegati I e II possano essere
commercializzati nella Comunità solo se
conformi con il disposto della presente
direttiva.
Or. de
Motivazione
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La limitazione corrisponde all’intento della Commissione di procedere in un primo tempo in
modo graduale.
(Emendamento 36, presentato da Avril Doyle)
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché gli
integratori alimentari contenenti le sostanze
nutritive di cui all'articolo 2 lettera b)
possano essere commercializzati nella
Comunità solo se conformi con il disposto
della presente direttiva.
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli
integratori alimentari contenenti le sostanze
nutritive di cui all'articolo 2 lettera b)
possano essere commercializzati nella
Comunità solo se conformi con il disposto
della presente direttiva.
2. Gli integratori alimentari elencati al n. 1
che non sono conformi alla direttiva, e che
possono contenere sostanze diverse da
quelle coperte dalla presente direttiva, sono
soggetti alle disposizioni nazionali. I
prodotti contenenti sia vitamine o minerali
sia altri ingredienti sono soggetti alla
presente direttiva solo per quanto riguarda
il loro contenuto di vitamine o minerali.
Or. en
Motivazione
La direttiva restringe i minerali e le vitamine che possono essere usati per la produzione di
integratori alimentari. Ciò può portare ad escludere parecchi integratori alimentari che sono
stati commercializzati in modo sicuro per molti anni (quelli contenenti altre sostanze, quali
acidi grassi essenziali e amminoacidi).
(Emendamento 37, presentato da Heidi Anneli Hautala e Patricia McKenna)
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché gli
integratori alimentari contenenti le sostanze
nutritive di cui all'articolo 2 lettera b)
possano essere commercializzati nella
Comunità solo se conformi con il disposto
della presente direttiva.
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli
integratori alimentari contenenti le sostanze
nutritive di cui all'articolo 2 lettera b)
possano essere commercializzati nella
Comunità solo se conformi con il disposto
della presente direttiva.
2. Gli integratori alimentari elencati al n. 1
PE 293.684/14-85
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che non sono conformi alla direttiva, e che
possono contenere sostanze diverse da
quelle coperte dalla presente direttiva, sono
soggetti alle disposizioni nazionali. I
prodotti contenenti sia vitamine o minerali
sia altri ingredienti sono soggetti alla
presente direttiva solo per quanto riguarda
il loro contenuto di vitamine o minerali.
Or. en
Motivazione
Gli articoli 3 e 4, n. 1, nella formulazione attuale, specificano che solo le vitamine e i
minerali di cui agli Allegati I e 2 possono essere usati per la produzione di integratori
alimentari. Le ragioni di questa scelta sono la chiarezza e la praticità. Tuttavia, questa scelta
potrebbe porre fuori legge parecchi integratori alimentari (ad esempio, quelli contenenti
altre sostanze, quali gli acidi grassi essenziali, amminoacidi ecc.), che sono in commercio in
maniera sicura da molti anni . L'articolo, 4, n.2, è contrario al principio di precauzione della
direttiva proposta, e non costituisce una ragione imperativa per ritirare dal mercato molti
prodotti sicuri.
(Emendamento 38, presentato da Jim Fitzsimons)
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché gli
integratori alimentari contenenti le sostanze
nutritive di cui all'articolo 2 lettera b)
possano essere commercializzati nella
Comunità solo se conformi con il disposto
della presente direttiva.
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli
integratori alimentari contenenti le sostanze
nutritive di cui all'articolo 2 lettera b)
possano essere commercializzati nella
Comunità solo se conformi con il disposto
della presente direttiva.
2. Gli integratori alimentari elencati al n. 1
che non sono conformi alla direttiva, e che
possono contenere sostanze diverse da
quelle coperte dalla presente direttiva, sono
soggetti alle disposizioni nazionali. I
prodotti contenenti sia vitamine o minerali
sia altri ingredienti sono soggetti alla
presente direttiva solo per quanto riguarda
il loro contenuto di vitamine o minerali.
Or. en
AM\427485IT.doc
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IT
Motivazione
Gli articoli 3 e 4, n. 1, nella formulazione attuale, specificano che solo le vitamine e i
minerali di cui agli Allegati I e 2 possono essere usati per la produzione di integratori
alimentari. Le ragioni di questa scelta sono la chiarezza e la praticità. Tuttavia, questa scelta
potrebbe porre fuori legge parecchi integratori alimentari (ad esempio, quelli contenenti
altre sostanze, quali gli acidi grassi essenziali, amminoacidi ecc.), che sono in commercio in
maniera sicura da molti anni . L'articolo, 4, n.2, è contrario al principio di precauzione della
direttiva proposta, e non costituisce una ragione imperativa per ritirare dal mercato molti
prodotti sicuri.
Tenendo a mente che la sicurezza del consumatore è il principio guida della presente
proposta, l'esclusione di qualsiasi elemento nutritivo da un integratore che non sia basata su
preoccupazioni di sicurezza è inammissibile, come restrizione arbitraria della libertà di
scelta per il consumatore e come ostacolo non necessario al commercio.
(Emendamento 39, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso
Gonzáles)
Articolo 4, paragrafo 1
1.
Solo le vitamine e i minerali elencati
nell’allegato I e le formulazioni
vitaminiche e le sostanze minerali elencate
nell’allegato II possono essere usati nella
fabbricazione di integratori alimentari.
1. a) Gli ingredienti utilizzabili nella
fabbricazione di integratori alimentari sono:
i)
gli ingredienti alimentari di uso
corrente;
ii)
i nuovi ingredienti alimentari
autorizzati in base alle norme previste dal
regolamento 258/97/CE del 27 gennaio
1997;
iii)
gli additivi tecnologici autorizzati
dalle direttive di applicazione della direttiva
89/107/CEE del 21 dicembre 1988;
iv)
le piante ed estratti vegetali;
v)
i nutrienti di cui all’articolo 2,
lettera b).
b)
Per quanto concerne le piante e gli
estratti vegetali la Commissione propone,
seguendo la procedura di cui all’articolo
13, paragrafo 2 ed entro un termine di
cinque anni dall’adozione della presente
direttiva, un elenco esaustivo delle piante
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IT
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AM\427485IT.doc
ed estratti vegetali ammessi nell’Unione
europea includendo, se del caso, le loro
particolari condizioni di impiego.
Or. es
Motivazione
Poiché gli integratori alimentari fanno parte del gruppo degli alimenti, ha senso che essi
possano essere combinati tra sé, giacché l’utilizzazione degli alimenti di uso corrente quale
veicolo o eccipiente è una pratica abituale. Analogamente, dovrebbero essere applicabili agli
integratori alimentari le normative che si applicano agli alimenti in generale in materia di
additivi tecnologici autorizzati. In quanto alle piante ed estratti vegetali, dal momento che in
questa fase della direttiva non è possibile elaborare l’elenco proposto al paragrafo 2, la
direttiva deve prevedere l’inclusione di questi integratori.
(Emendamento 40, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 4, paragrafo 1
1.
Solo le vitamine e i minerali elencati
nell’allegato I e le formulazioni
vitaminiche e le sostanze minerali elencate
nell’allegato II possono essere usati nella
fabbricazione di integratori alimentari.
1.a) Gli ingredienti utilizzabili nella
fabbricazione di integratori alimentari sono:
i)
gli ingredienti alimentari di uso
corrente;
ii)
i nuovi ingredienti alimentari
autorizzati in base alle norme previste dal
regolamento 258/97/CE del 27 gennaio
1997;
iii)
gli additivi tecnologici autorizzati
dalle direttive di applicazione della direttiva
89/107/CEE del 21 dicembre 1988;
iv)
le piante ed estratti vegetali;
v)
i nutrienti di cui all’articolo 2,
lettera b).
b)
Per quanto concerne le piante e gli
estratti vegetali la Commissione propone,
seguendo la procedura di cui all’articolo
13, paragrafo 2 ed entro un termine di
cinque anni dall’adozione della presente
direttiva, un elenco esaustivo delle piante
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IT
ed estratti vegetali ammessi nell’Unione
europea includendo, se del caso, le loro
particolari condizioni di impiego.
Or. es
Motivazione
Poiché gli integratori alimentari fanno parte del gruppo degli alimenti, ha senso che essi
possano essere combinati tra sé, giacché l’utilizzazione degli alimenti di uso corrente quale
veicolo o eccipiente è una pratica abituale. Ad esempio, il miele è presente nella
composizione di molti di questi prodotti.
Analogamente, dovrebbero essere applicabili agli integratori alimentari le normative che si
applicano agli alimenti in generale in materia di additivi tecnologici autorizzati, quali ad
esempio gli additivi che favoriscono la conservazione del prodotto (antiossidanti,
conservanti) o che ne migliorano le proprietà organolettiche (edulcoranti).
In quanto alle piante ed estratti vegetali, dal momento che in questa fase della direttiva non è
possibile elaborare l’elenco proposto paragrafo 2, la direttiva deve prevedere l’inclusione di
questi integratori.
(Emendamento 41, presentato da Nicole Thomas-Mauro)
Articolo 4, paragrafo 1
1.
Solo le vitamine e i minerali elencati
nell’allegato I e le formulazioni vitaminiche
e le sostanze minerali elencate nell’allegato
II possono essere usati per la fabbricazione
di integratori alimentari.
1.
Per quanto riguarda le vitamine e i
minerali soltanto quelli enumerati
nell’allegato I, nelle forme elencate
nell’allegato II, possono essere usati nella
fabbricazione di integratori alimentari.
Or. fr
Motivazione
Se è importante precisare le modalità tecniche di aggiunta di vitamine e minerali, è
indispensabile precisare le modalità politiche di estensione dell’armonizzazione degli
integratori alimentari (cfr. nuovo comma 3 bis).
La modifica proposta al comma 1 è di ordine redazionale onde assicurare la coerenza col
nuovo comma 2 proposto.
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(Emendamento 42, presentato da Phillip Whitehead)
Articolo 4, n. 1 bis (nuovo)
1 bis Al fine di garantire al consumatore un
accesso continuo a prodotti sicuri e
affermati, le sostanze nutritive definite
all'articolo 4, n. 1 (Allegato II) il cui
impiego sia già stato approvato in qualsiasi
Stato membro o che siano state legalmente
commercializzate come alimentari sul
mercato europeo prima del maggio 1997, e
che non ricadono quindi nell'ambito di
applicazione del regolamento n. 258/97 sui
nuovi prodotti e sui nuovi ingredienti
alimentari, sono aggiunte all'elenco
dell'Allegato II.
Or. en
Motivazione
E' importante garantire, nell'interesse della scelta del consumatore, che tutte le sostanze
nutrienti impiegate in prodotti esistenti sicuri e ben affermati sul mercato siano incluse
nell'Allegato II. Ciò al fine di assicurare che tali prodotti continuino ad essere disponibili per
i consumatori che desiderino acquistarli.
(Emendamento 43, presentato da Robert Goodwill)
Articolo 4, n. 3
3.
Le modifiche agli elenchi di cui al
paragrafo 1 sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3.
Una procedura specifica per la
valutazione della sicurezza delle sostanze di
cui al paragrafo 1 è adottata secondo la
procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Questa procedura dovrà rispettare il
principio di trasparenza e introdurre la
possibilità per le parti interessate di fornire
dati ulteriori prima dell'adozione del parere
finale del comitato per la sicurezza dei
prodotti alimentari.
Or. en
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IT
Motivazione
Questo emendamento intende migliorare le procedure per aggiornare l'elenco positivo, al
fine di incoraggiare lo sviluppo dei prodotti e promuovere la scelta del consumatore.
(Emendamento 44, presentato da Dorette Corbey)
Articolo 4, paragrafo 3
3.
Le modifiche agli elenchi di cui al
paragrafo 1 sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3.
Le modifiche agli elenchi di cui al
paragrafo 1 sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato
scientifico dell’alimentazione umana e del
comitato dei consumatori.
Or. nl
Motivazione
Per accrescere la legittimità delle decisioni prese nel quadro della procedura di cui alla
decisione 1999/468/CE, nel caso di adeguamento degli elenchi contenuti negli Allegati della
direttiva si devono consultare questi due comitati. L’emendamento è coerente con
l’emendamento 1 concernente il considerando 9 e con l’emendamento 4 concernente
l’articolo 14.
(Emendamento 45, presentato da Ria G.H.C. Oomen-Ruijten)
Articolo 4, paragrafo 3
3.
Le modifiche agli elenchi di cui al
paragrafo 1 sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3.
Le modifiche agli elenchi di cui al
paragrafo 1 sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Questa procedura si baserà sul principio di
trasparenza e darà, se del caso, la
possibilità di fornire ulteriori dati prima
che il comitato scientifico
dell’alimentazione umana giunga a un
parere definitivo.
Or. nl
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Motivazione
La procedura in causa deve essere chiara, trasparente e rapida.
(Emendamento 46, presentato da Béatrice Patrie)
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Entro tre anni dalla data di
pubblicazione della presente direttiva, la
Commissione europea presenterà al
Parlamento e al Consiglio una relazione
sull’opportunità, in funzione
dell’evoluzione delle conoscenze, di
proseguire l’armonizzazione delle
legislazioni nazionali aggiungendo nuove
definizioni di categorie di nutrienti o di
sostanze di interesse nutrizionale o
fisiologico oltre a quelle già menzionate al
primo comma del presente articolo. Se del
caso, essa trasmetterà simultaneamente al
Parlamento e al Consiglio opportune
proposte di modifica della presente
direttiva.
Or. fr
Motivazione
Sapendo che la direttiva è destinata ad essere modificata per includervi gli integratori
alimentari diversi dalle vitamine e i minerali, è opportuno prevedere le modalità e il
calendario di tale modifica.
(Emendamento 47, presentato da Nicole Thomas-Mauro)
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Entro tre anni dalla data di
pubblicazione della presente direttiva, la
Commissione europea presenterà al
Parlamento e al Consiglio una relazione
sull’opportunità, in funzione
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IT
dell’evoluzione delle conoscenze e dei
mercati, di proseguire l’armonizzazione
delle legislazioni nazionali aggiungendo
nuove definizioni di categorie di nutrienti o
di sostanze di interesse nutrizionale o
fisiologico oltre a quelle già menzionate al
primo comma del presente articolo. Se del
caso, essa trasmetterà simultaneamente al
Parlamento e al Consiglio opportune
proposte di modifica della presente
direttiva.
Or. fr
Motivazione
Sapendo che la direttiva è destinata ad essere modificata per includervi gli integratori
alimentari diversi dalle vitamine e i minerali, è opportuno prevedere le modalità e il
calendario di tale modifica.
(Emendamento 48, presentato da Dorette Corbey)
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione presenta al
Consiglio e al Parlamento europeo una
proposta di inserimento nel campo di
applicazione della presente direttiva di altri
ingredienti con una funzione nutritiva o
fisiologica, non appena saranno disponibili
i dati scientifici necessari.
Or. nl
Motivazione
Non appena si renderanno disponibili le conoscenze scientifiche necessarie, si dovrà
procedere a un ampliamento del campo di applicazione della direttiva mediante l’inserimento
negli Allegati di altri ingredienti.
(Emendamento 49, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 5, paragrafo –1 (nuovo)
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-1.
La preparazione, trasformazione,
fabbricazione, il condizionamento,
magazzinaggio, trasporto, la distribuzione,
manipolazione, vendita e messa a
disposizione del consumatore degli
integratori alimentari sono soggetti
all’applicazione della direttiva 93/43/CE del
14 giugno 1993 sull’igiene e la sicurezza
dei prodotti alimentari.
Or. es
Motivazione
Per motivi di coerenza, le norme in materia di igiene e di sicurezza alimentare applicabili
agli integratori alimentari devono essere le stesse applicabili alla totalità degli alimenti, per
cui occorre contemplare tutti i passaggi nella catena alimentare degli integratori alimentari.
(Emendamento 50, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 5, paragrafo 1
1.
I livelli massimi di vitamine e
minerali presenti negli integratori alimentari
per ogni porzione giornaliera raccomandata
dal fabbricante sono stabiliti tenendo conto
di quanto segue:
1.
I livelli massimi dei costituenti degli
integratori alimentari per ogni porzione
giornaliera raccomandata dal fabbricante
sono stabiliti, ove necessario, tenendo conto
di quanto segue:
a)
i livelli tollerabili di vitamine
e minerali risultanti da valutazioni
dei rischi condotte nell'ambito di
studi
scientifici
generalmente
riconosciuti;
a)
i livelli tollerabili risultanti da
valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di
studi scientifici generalmente riconosciuti;
b)
i valori di riferimento per la
popolazione
relativamente
alle
vitamine e ai minerali in questione,
qualora siano prossimi ai livelli
tollerabili;
b)
i valori di riferimento per la
popolazione, qualora esistano e siano
prossimi ai livelli tollerabili;
c)
l'apporto di vitamine
minerali da altre fonti alimentari.
c)
AM\427485IT.doc
e
23/50
l'apporto da altre fonti alimentari.
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IT
Or. es
Motivazione
La procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo rende necessario fissare una
quantità massima per la dose giornaliera.
(Emendamento 51, presentato da Jim Fitzsimons)
Articolo 5, n. 1, lett. b)
b)
i valori di riferimento per la
popolazione relativamente alle vitamine e
ai minerali in questione, qualora siano
prossimi ai livelli tollerabili;
Soppresso
Or. en
Motivazione
La Commissione ha conferito mandato al comitato per la sicurezza dei prodotti alimentari
affinché dia un parere sui "livelli tollerabili" per le vitamine e i minerali. I livelli massimi per
gli integratori alimentari dovrebbero basarsi sui livelli tollerabili stabiliti scientificamente. I
valori di riferimento per la popolazione (PRI) fanno riferimento al livello minimo di
assunzione di una sostanza nutritiva necessario ad evitare una deficienza in relazione a
quella sostanza; essi non hanno pertanto alcuna correlazione con la sicurezza e non sono
rilevanti per stabilire i livelli massimi di tolleranza di qualsiasi integratore vitaminico o
minerale e per la popolazione in generale. Tutti gli studi scientifici finora pubblicati hanno
raccomandato livelli massimi di sicurezza per gli integratori per i quali non sono stati
registrati effetti contrari e che già tengono conto dei valori di assunzione di riferimento. In
relazione all'articolo 5, n. 1, lett. c), ciò potrebbe consentire l'uso di alimenti arricchiti come
un modo per restringere i livelli massimi di sostanze che possono venire incluse negli
integratori.
(Emendamento 52, presentato da Avril Doyle)
Articolo 5, n. 1, lett. b)
b)
i valori di riferimento per la
popolazione relativamente alle vitamine e
ai minerali in questione, qualora siano
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IT
Soppresso
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AM\427485IT.doc
prossimi ai livelli tollerabili;
Or. en
Motivazione
La Commissione ha conferito mandato al comitato per la sicurezza dei prodotti alimentari
affinché dia un parere sui "livelli tollerabili" per le vitamine e i minerali. I livelli massimi per
gli integratori alimentari dovrebbero basarsi sui livelli tollerabili stabiliti scientificamente. I
valori di riferimento per la popolazione (PRI) fanno riferimento al livello minimo di
assunzione di una sostanza nutritiva necessario ad evitare una deficienza in relazione a
quella sostanza; essi non hanno pertanto alcuna correlazione con la sicurezza e non sono
rilevanti per stabilire i livelli massimi di tolleranza di qualsiasi integratore vitaminico o
minerale e per la popolazione in generale.
(Emendamento 53, presentato da John Bowis e Chris Davies)
Articolo 5, n. 1, lett. b)
b)
i valori di riferimento per la
popolazione relativamente alle vitamine e
ai minerali in questione, qualora siano
prossimi ai livelli tollerabili;
Soppresso
Or. en
Motivazione
I valori di riferimento per la popolazione si riferiscono alla quantità giornaliera di vitamine e
minerali raccomandata e non hanno alcuna correlazione con i livelli massimi di sicurezza.
(Emendamento 54, presentato da Patricia McKenna e Nuala Ahern)
Articolo 5, n. 1, lett. b)
b)
i valori di riferimento per la
popolazione relativamente alle vitamine e
ai minerali in questione, qualora siano
prossimi ai livelli tollerabili;
Soppresso
Or. en
AM\427485IT.doc
25/50
PE 293.684/14-85
IT
Motivazione
La Commissione ha conferito mandato al comitato per la sicurezza dei prodotti alimentari
affinché dia un parere sui "livelli tollerabili" per le vitamine e i minerali. I livelli massimi per
gli integratori alimentari dovrebbero basarsi sui livelli tollerabili stabiliti scientificamente. I
valori di riferimento per la popolazione (PRI) fanno riferimento al livello minimo di
assunzione di una sostanza nutritiva necessario ad evitare una deficienza in relazione a
quella sostanza; essi non hanno pertanto alcuna correlazione con la sicurezza e non sono
rilevanti per stabilire i livelli massimi di tolleranza di qualsiasi integratore vitaminico o
minerale e per la popolazione in generale. Tutti gli studi scientifici finora pubblicati hanno
raccomandato livelli massimi di sicurezza per gli integratori per i quali non sono stati
registrati effetti contrari e che già tengono conto dei valori di assunzione di riferimento.
(Emendamento 55, presentato da Heidi Anneli Hautala e Patricia McKenna)
Articolo 5, n. 1, lett. c)
c)
l'apporto di vitamine e minerali da
altre fonti alimentari.
c)
l'apporto di sostanze nutritive dalle
sole fonti alimentari normali.
Or. en
Motivazione
L'emendamento potrebbe consentire l'uso di alimenti arricchiti per restringere i livelli di
sostanze nutritive di cui è consentita l'inclusione negli integratori alimentari.
(Emendamento 56, presentato da Jim Fitzsimons)
Articolo 5, n. 1, lett. c)
c)
l'apporto di vitamine e minerali da
altre fonti alimentari.
c)
l'apporto di sostanze nutritive dalle
sole fonti alimentari normali.
Or. en
Motivazione
Cfr. l'emendamento 51 all'articolo 5, n. 1, lett. b).
(Emendamento 57, presentato da John Bowis)
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IT
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Articolo 5, n. 1, lett. c)
c)
l'apporto di vitamine e minerali da
altre fonti alimentari.
c)
l'apporto di vitamine e minerali da
fonti alimentari normali, al contrario di
diete speciali o arricchite.
Or. en
Motivazione
Il limite massimo di vitamine e minerali consentito negli integratori dovrebbe tenere conto di
un'assunzione nel corso di una dieta normale, e non di diete speciali o arricchite, che
potrebbero distorcere la raccomandazione finale.
(Emendamento 58, presentato da Chris Davies)
Articolo 5, n. 1, lett. c)
c)
l'apporto di vitamine e minerali da
altre fonti alimentari.
c)
l'apporto di vitamine e minerali da
fonti alimentari normali.
Or. en
Motivazione
Nello stabilire limiti massimi, devono essere prese in considerazione fonti alimentari normali,
che includano gli alimenti arricchiti, quali i cereali della prima colazione, piuttosto che stime
massime teoriche.
(Emendamento 59, presentato da Avril Doyle)
Articolo 5, n. 1, lett. c)
c)
l'apporto di vitamine e minerali da
altre fonti alimentari.
c)
l'apporto di vitamine e minerali da
fonti alimentari normali.
Or. en
Motivazione
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PE 293.684/14-85
IT
La modifica "normali" è importante, poiché deve chiarirsi che l'apporto di sostanze nutritive
da altri alimenti speciali, quali quelli arricchiti, non dovrebbe essere tenuto in considerazione
nel decidere i livelli consentiti.
(Emendamento 60, presentato da Torben Lund)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)
c bis) il fabbisogno rispettivamente dei
bambini e degli adulti.
Or. da
Motivazione
L’apporto quotidiano accettabile per i bambini può essere significativamente inferiore a
quello degli adulti, dal momento che dipende dal peso corporeo.
(Emendamento 61, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 5, paragrafo 2
2.
Per garantire che gli integratori
alimentari contengano quantità significative
di vitamine e minerali, è opportunamente
fissato un livello quantitativo minimo per
porzione giornaliera raccomandata dal
fabbricante.
2.
Per garantire che gli integratori
alimentari contengano quantità significative
dei nutrienti definiti all’articolo 2, lettera
b), negli integratori alimentari è
opportunamente fissato, se del caso, un
livello quantitativo minimo per porzione
giornaliera raccomandata dal fabbricante.
Or. es
Motivazione
...
(Emendamento 62, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 5, paragrafo 3
3.
Le quantità massime e minime di
vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2
PE 293.684/14-85
IT
3.
Le quantità massime e minime di cui
ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la
28/50
AM\427485IT.doc
sono adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 13, paragrafo 2.
procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Or. es
Motivazione
...
(Emendamento 64, presentato da Ria G.H.C. Oomen-Ruijten)
Articolo 5, paragrafo 3
3.
Le quantità massime e minime di
vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2
sono adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 13, paragrafo 2.
3.
Le quantità massime e minime di
vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2
sono adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 13, paragrafo 2. La procedura ha
luogo sulla base del principio di
trasparenza.
Or. nl
Motivazione
La procedura in causa deve essere chiara, trasparente e rapida.
(Emendamento 65, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 6, paragrafo 1
1.
La denominazione con cui i prodotti
oggetto di questa direttiva sono
commercializzati comprende la parola
“integratore” nonché il nome della classe di
nutriente o di nutrienti che compone il
prodotto. Il nome della classe di nutriente o
di nutrienti può essere completato o
sostituito dal nome del o dei nutrienti
specifici che compongono il prodotto.
AM\427485IT.doc
1.
La denominazione con cui i prodotti
oggetto di questa direttiva sono
commercializzati comprende la parola
“integratore alimentare” nonché il nome
della classe di nutriente o di nutrienti che
compone il prodotto e/o dell’ingrediente o
degli ingredienti che lo compongono. Il
nome della classe può essere completato o
sostituito dal nome del o dei nutrienti e/o dal
nome dell’ingrediente o degli ingredienti
specifici che compongono il prodotto.
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IT
Or. es
Motivazione
Le modifiche proposte in questo paragrafo rispondono al principio secondo cui una cosa è
definita in quanto è un “integratore alimentare” e non in quanto non è un “medicinale”.
L’inclusione del termine “integratore alimentare” è, da sola, sufficientemente chiara per non
indurre il consumatore in errore.
(Emendamento 66, presentato da Dagmar Roth-Behrendt)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)
b)
un'avvertenza circa i possibili rischi
per la salute se si eccedono le porzioni
giornaliere raccomandate;
b)
l'avvertenza di non eccedere le
porzioni giornaliere raccomandate.
Qualora esistano rischi per la salute in
caso di consumo eccessivo, la cosa deve
essere indicata nel foglietto illustrativo. In
mancanza di tale foglietto le indicazioni
devono figurare sul prodotto;
Or. de
Motivazione
Un’avvertenza in relazione ai rischi in caso di superamento delle porzioni giornaliere
raccomandate è irrinunciabile, in quanto, con la decisione presa nella direttiva di fissare
quantità massime, in caso di superamento delle stesse si va incontro a determinati rischi. Il
consumatore deve quindi essere edotto circa tali rischi potenziali.
(Emendamento 67, presentato da Rosemarie Müller)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)
c bis) l’indicazione che i prodotti devono
essere tenuti fuori della portata di bambini.
Or. de
Motivazione
…
PE 293.684/14-85
IT
30/50
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(Emendamento 68, presentato da Torben Lund)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera c bis) e c ter) (nuove)
c bis) tener lontano dalla portata dei
bambini,
c ter) può essere ingerito da bambini o
donne in stato di gravidanza soltanto dietro
raccomandazione del medico o
dell’infermiera.
Or. da
Motivazione
L’emendamento è evidente.
(Emendamento 69, presentato da Jim Fitzsimons)
Articolo 7
L'etichettatura degli integratori alimentari
non reca diciture che affermino o
sottintendano che una dieta adeguata ed
equilibrata non è in grado di apportare
sostanze nutritive in quantità sufficienti.
Soppresso
Or. en
Motivazione
Questa affermazione non è necessariamente vera e può essere fuorviante, particolarmente
per quei gruppi di popolazione che abbiano esigenze specifiche. E' stimato che un fumatore,
ad esempio, necessiti 200 mg di vitamina C (quattro volte l'apporto giornaliero
raccomandato) per mantenere lo stesso livello di vitamina C nel sangue rispetto a un non
fumatore. Numerosi recenti sondaggi hanno mostrato che i consumatori non hanno le idee
chiare su quel che costituisce una dieta ben bilanciata. Gli stessi sondaggi hanno anche
mostrato che anche quanti ritengono di seguire una dieta ben bilanciata non raggiungono i
livelli di apporto ideali di sostanze nutritive. uno studio condotto su un campione di oltre
8000 adulti ha mostrato che solo l'1% delle diete seguite comprendevano i cinque gruppi di
alimenti che sono alla base della piramide alimentare-guida. un importante sondaggio
americano ha mostrato che oltre l'80% delle donne e il 70% degli uomini consuma meno dei
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due terzi dell'apporto giornaliero raccomandato per una o più sostanze nutritive. Di
conseguenza, si è ritenuto necessario rivedere verso l'alto gli apporti giornalieri
raccomandati o i valori di riferimento per la popolazione nei paesi sviluppati, in modo da
fornire un apporto dietetico adeguato di determinate sostanze nella popolazione. E' anche ora
generalmente riconosciuto che le donne incinte necessitano di più acido folico di quanto
verrebbe fornito dalla dieta normale.
(Emendamento 70, presentato da Patricia McKenna)
Articolo 7
L'etichettatura degli integratori alimentari
non reca diciture che affermino o
sottintendano che una dieta adeguata ed
equilibrata non è in grado di apportare
sostanze nutritive in quantità sufficienti.
Soppresso
Or. en
Motivazione
Questa affermazione non è necessariamente vera e può essere fuorviante, particolarmente
per quei gruppi di popolazione che abbiano esigenze specifiche.
(Emendamento 71, presentato da Avril Doyle)
Articolo 7
L'etichettatura degli integratori alimentari
non reca diciture che affermino o
sottintendano che una dieta adeguata ed
equilibrata non è in grado di apportare
sostanze nutritive in quantità sufficienti.
Soppresso
Or. en
Motivazione
Questa affermazione non è necessariamente vera e può essere fuorviante per consumatori
con esigenze specifiche. Ad esempio, un fumatore necessita 200 mg di vitamina C (quattro
volte l'apporto giornaliero consigliato) per avere lo stesso livello di vitamina C nel sangue di
un non fumatore. Una dieta bilanciata può spesso essere inadeguata alle esigenze di alcuni
gruppi di popolazione, ad esempio il fabbisogno di acido folico delle donne incinte.
PE 293.684/14-85
IT
32/50
AM\427485IT.doc
(Emendamento 72, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 8, paragrafo 1
1.
Le quantità della o delle sostanze
nutritive di cui all'articolo 2, lettera b)
contenute nel prodotto devono essere
espresse numericamente sull'etichetta. Le
unità di misura da utilizzare sono specificate
all'allegato 1.
1.
Gli integratori alimentari che
contengono vitamine e/o minerali devono
includere un’etichettatura nutrizionale. Le
quantità della o delle sostanze nutritive di
cui all'articolo 2, lettera b) contenute nel
prodotto devono essere espresse
numericamente sull'etichetta. Le unità di
misura da utilizzare sono specificate
all'allegato 1.
Or. es
Motivazione
L’etichettatura nutrizionale è pertinente negli integratori alimentari che contengono vitamine
e/o minerali e, in minor misura, nel resto dei gruppi di nutrienti.
(Emendamento 73, presentato da Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà e Carlo
Fatuzzo)
Articolo 9, n. 2 bis (nuovo)
2 bis Gli integratori alimentari devono
essere prodotti secondo standard di
produzione delle merci da decidersi
conformemente alla procedura di cui
all'articolo 13, n. 2.
Or. en
Motivazione
(Emendamento 74, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso
Gonzáles)
Articolo 10
AM\427485IT.doc
33/50
PE 293.684/14-85
IT
Per agevolare e rendere efficace il controllo
degli integratori alimentari, quando un
prodotto è immesso sul mercato il
fabbricante o, qualora il prodotto sia
fabbricato in un paese terzo, l'importatore
informa le autorità competenti degli Stati
membri in cui il prodotto è
commercializzato trasmettendo loro un
campione dell'etichetta del prodotto stesso.
1.
Per agevolare e rendere efficace il
controllo degli integratori alimentari, quando
un prodotto è immesso sul mercato il
fabbricante o, qualora il prodotto sia
fabbricato in un paese terzo, l'importatore
informa le autorità competenti degli Stati
membri in cui il prodotto è
commercializzato trasmettendo loro un
campione dell'etichetta del prodotto stesso.
Gli Stati membri possono esentare da tale
obbligo a condizione di poter dimostrare alla
Commissione che la notifica non è
necessaria ai fini di un controllo efficace di
tali prodotti nel proprio territorio.
Gli Stati membri possono esentare da tale
obbligo a condizione di poter dimostrare alla
Commissione che la notifica non è
necessaria ai fini di un controllo efficace di
tali prodotti nel proprio territorio.
2.
In attesa degli atti comunitari
previsti dalla presente direttiva, l’autorità
competente può esigere, qualora
necessario, dal fabbricante o, se del caso,
dall’importatore, la presentazione di studi e
dati che giustifichino i principi di sicurezza
di cui all’articolo 5 della presente direttiva.
Nella misura in cui tali studi siano stati
oggetto di una pubblicazione facilmente
accessibile, sarà sufficiente un riferimento
alla stessa.
3.
Se in base a una motivazione
circostanziata uno Stato membro constata
che un integratore alimentare che circola
liberamente in uno o più Stati membri
presenta un rischio per la salute pubblica,
esso può sospendere in via provvisoria o
sottoporre a restrizioni sul proprio
territorio la commercializzazione del
prodotto di cui trattasi, avviando la
procedura seguente:
a) lo Stato membro informa
immediatamente la Commissione e
gli altri Stati membri, precisando i
motivi a giustificazione della sua
decisione;
b) la Commissione esamina quanto
prima i motivi addotti dallo Stato
membro interessato e consulta gli
Stati membri in sede di comitato
permanente per i prodotti
PE 293.684/14-85
IT
34/50
AM\427485IT.doc
alimentari; esso esprime quindi
senza indugio il proprio parere e
prende le misure del caso, previa
consultazione dell’Autorità
alimentare europea;
c) se la Commissione ritiene che la
misura nazionale debba essere
soppressa o modificata, essa avvia la
procedura di cui all’articolo 13 al
fine di adottare le misure del caso;
la Commissione pubblica la
decisione adottata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee;
d) l’operatore economico colpito
dalla decisione e gli Stati membri
hanno il diritto di fare appello alla
Corte di giustizia delle Comunità
europee.
Or. es
Motivazione
Poiché l’elaborazione integrale della direttiva non sarà completata prima di qualche anno, è
necessario definire una chiara procedura che, sulla base della protezione della salute e del
consumatore, garantisca la libera circolazione degli integratori alimentari nei paesi
dell’Unione europea.
(Emendamento 75, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 10
Per agevolare e rendere efficace il controllo
degli integratori alimentari, quando un
prodotto è immesso sul mercato il
fabbricante o, qualora il prodotto sia
fabbricato in un paese terzo, l'importatore
informa le autorità competenti degli Stati
membri in cui il prodotto è
commercializzato trasmettendo loro un
campione dell'etichetta del prodotto stesso.
1.
Per agevolare e rendere efficace il
controllo degli integratori alimentari, quando
un prodotto è immesso sul mercato il
fabbricante o, qualora il prodotto sia
fabbricato in un paese terzo, l'importatore
informa le autorità competenti degli Stati
membri in cui il prodotto è
commercializzato trasmettendo loro un
campione dell'etichetta del prodotto stesso.
Gli Stati membri possono esentare da tale
obbligo a condizione di poter dimostrare alla
Commissione che la notifica non è
necessaria ai fini di un controllo efficace di
Gli Stati membri possono esentare da tale
obbligo a condizione di poter dimostrare alla
Commissione che la notifica non è
necessaria ai fini di un controllo efficace di
AM\427485IT.doc
35/50
PE 293.684/14-85
IT
tali prodotti nel proprio territorio.
tali prodotti nel proprio territorio.
2.
In attesa degli atti comunitari
previsti dalla presente direttiva, l’autorità
competente può esigere, qualora
necessario, dal fabbricante o, se del caso,
dall’importatore, la presentazione di studi e
dati che giustifichino i principi di sicurezza
di cui all’articolo 5 della presente direttiva.
Nella misura in cui tali studi siano stati
oggetto di una pubblicazione facilmente
accessibile, sarà sufficiente un riferimento
alla stessa.
3.
Se in base a una motivazione
circostanziata uno Stato membro constata
che un integratore alimentare che circola
liberamente in uno o più Stati membri
presenta un rischio per la salute pubblica,
esso può sospendere in via provvisoria o
sottoporre a restrizioni sul proprio
territorio la commercializzazione del
prodotto di cui trattasi, avviando la
procedura seguente:
a) lo Stato membro informa
immediatamente la Commissione e
gli altri Stati membri, precisando i
motivi a giustificazione della sua
decisione;
b) la Commissione esamina quanto
prima i motivi addotti dallo Stato
membro interessato e consulta gli
Stati membri in sede di comitato
permanente per i prodotti
alimentari; esso esprime quindi
senza indugio il proprio parere e
prende le misure del caso, previa
consultazione dell’Autorità
alimentare europea;
c) se la Commissione ritiene che la
misura nazionale debba essere
soppressa o modificata, essa avvia la
procedura di cui all’articolo 13 al
fine di adottare le misure del caso;
la Commissione pubblica la
decisione adottata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee;
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IT
36/50
AM\427485IT.doc
d) l’operatore economico colpito
dalla decisione e gli Stati membri
hanno il diritto di fare appello alla
Corte di giustizia delle Comunità
europee.
Or. es
Motivazione
Poiché l’elaborazione integrale della direttiva non sarà completata prima di qualche anno, è
necessario definire una chiara procedura che, sulla base della protezione della salute e del
consumatore, garantisca la libera circolazione degli integratori alimentari nei paesi
dell’Unione europea.
La procedura proposta è fortemente ispirata a quella prevista allo stesso fine dalla direttiva
89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, una
procedura che ha più che ampiamente dimostrato la propria efficacia.
(Emendamento 76, presentato da Nicole Thomas-Mauro)
Articolo 12, paragrafi 1 e 2
1.
Se uno Stato membro, in base a
nuovi dati o ad un riesame di dati
preesistenti effettuato successivamente
all'adozione della presente direttiva o di
disposizioni comunitarie di esecuzione della
stessa, constata con motivazione
circostanziata che un prodotto di cui
all'articolo 1, pur ottemperando a dette
disposizioni, presenta un pericolo per la
salute umana, può in via provvisoria
sospendere o limitare l'applicazione delle
disposizioni di cui trattasi nel proprio
territorio. Esso ne informa immediatamente
la Commissione e gli altri Stati membri,
precisando i motivi che giustificano la
decisione.
1.
Se uno Stato membro, in base ad una
motivazione circostanziata, constata che un
prodotto di cui all'articolo 1 presenta un
pericolo per la salute umana, pur
ottemperando alle disposizioni di detta
direttiva o di atti comunitari stabiliti per la
sua attuazione, può in via provvisoria
sospendere o limitare l'applicazione delle
disposizioni di cui trattasi nel proprio
territorio. Esso ne informa immediatamente
la Commissione e gli altri Stati membri,
precisando i motivi che giustificano la
decisione. Qualora l’oggetto della misura
nazionale riguardi un punto contemplato
nell’ atto comunitario stabilito per
l’applicazione della presente direttiva, la
motivazione deve essere basata su nuovi
dati o su di un riesame dei dati esistenti
effettuato successivamente all’adozione di
detti atti comunitari.
2.
La Commissione esamina quanto
prima i motivi addotti dallo Stato membro
2.
La Commissione esamina entro un
termine di 3 mesi i motivi addotti dallo Stato
AM\427485IT.doc
37/50
PE 293.684/14-85
IT
interessato e consulta gli Stati membri in
sede di comitato permanente per i prodotti
alimentari, quindi emette tempestivamente
un parere e prende i provvedimenti del caso.
membro interessato e consulta gli Stati
membri in sede di comitato permanente per i
prodotti alimentari, quindi emette […]
tempestivamente un parere e prende i
provvedimenti del caso nel termine di 1
mese dopo detta consultazione.
Or. fr
Motivazione
È importante che la direttiva proposta riguardi tutti gli integratori alimentari e che qualora
non siano adottate misure europee di applicazione previste per la direttiva, la libera
circolazione si basi su regole di procedure chiare per tutti e fondate a loro volta su imperativi
di protezione della salute. L’esperienza ha mostrato che se le modalità di applicazione del
principio di riconoscimento reciproco delle norme non sono stabilite, tale principio non è
applicato nei fatti mentre nel diritto esso è garantito dal trattato di adesione.
È opportuno approfittare di ciò per migliorare il diritto dei consumatori garantendo termini
precisi per la risoluzione delle vertenze.
(Emendamento 77, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso
Gonzáles)
Articolo 12, paragrafo 2
2.
La Commissione esamina quanto
prima i motivi addotti dallo Stato membro
interessato e consulta gli Stati membri in
sede di comitato permanente per i prodotti
alimentari, quindi emette tempestivamente
un parere e prende i provvedimenti del caso.
2.
La Commissione esamina quanto
prima i motivi addotti dallo Stato membro
interessato e consulta gli Stati membri in
sede di comitato permanente per i prodotti
alimentari e l’Autorità alimentare europea,
quindi emette tempestivamente un parere e
prende i provvedimenti del caso.
Or. es
Motivazione
Si ritiene che il parere dell’Autorità alimentare europea in corso di creazione possa essere di
grande utilità per la Commissione al momento di valutare le asserzioni degli Stati membri.
(Emendamento 78, presentato da Encarnación Redondo Jiménez e Maria del Pilar Ayuso
Gonzáles)
PE 293.684/14-85
IT
38/50
AM\427485IT.doc
Articolo 14
Le disposizioni aventi implicazioni per la
salute pubblica sono adottate previa
consultazione del comitato scientifico
dell'alimentazione umana.
Le disposizioni aventi implicazioni per la
salute pubblica sono adottate previa
consultazione del comitato scientifico
dell'alimentazione umana e dell’Autorità
alimentare europea.
Or. es
Motivazione
Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 12, paragrafo 2.
(Emendamento 79, presentato da Dorette Corbey)
Articolo 14
14. Le disposizioni aventi implicazioni per
la salute pubblica sono adottate previa
consultazione del comitato scientifico
dell'alimentazione umana.
14. Le disposizioni aventi implicazioni per
la tutela degli interessi dei consumatori
sono adottate previa consultazione del
comitato dei consumatori istituito con
decisione 2000/323/CE della Commissione.
Or. nl
Motivazione
I consumatori hanno interesse ad avere integratori alimentari sicuri. Quindi, per quanto
riguarda i problemi concernenti la tutela degli interessi dei consumatori a livello
comunitario, deve essere consultato il comitato dei consumatori, come stabilito dalla
Commissione nella decisione 2000/323/CE.
(Emendamento 80, presentato da Chris Davies)
Articolo 14
Le disposizioni aventi implicazioni per la
salute pubblica sono adottate previa
consultazione del comitato scientifico
dell'alimentazione umana.
AM\427485IT.doc
Le disposizioni aventi implicazioni per la
salute pubblica sono adottate previa
consultazione del comitato scientifico
dell'alimentazione umana.
39/50
PE 293.684/14-85
IT
Il comitato deve determinare e pubblicare
le linee direttrici relative ai criteri, alle
procedure e al calendario che adotta per la
valutazione delle sostanze. Esso dev'essere
aperto e trasparente nella comunicazione
con i richiedenti.
Or. en
Motivazione
L'emendamento vuole assicurare che i richiedenti l'approvazione per i prodotti da includere
nell'elenco positivo ricevano un trattamento aperto, equo, paritario e senza ritardi non
necessari.
(Emendamento 81, presentato da María Rodríguez Ramos e María Sornosa Martínez)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)
b)
vietano il commercio di prodotti non
conformi alla presente direttiva a decorrere
dal 1° giugno 2004.
b)
vietano il commercio di prodotti non
conformi alla presente direttiva a decorrere
dal 1° giugno 2005.
Or. es
Motivazione
...
(Emendamento 82, presentato da Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà e Carlo
Fatuzzo)
ALLEGATO I
1.
Vitamine
1.
Vitamine
Vitamina A (µg RE)
Vitamina A (µg RE o UI)
Vitamina D (µg)
Vitamina D (µg o UI)
Vitamina B6 (µg)
Vitamina B6 (mg)
2.
2.
Minerali
Rame (µg)
Minerali
Rame (µg o mg)
Boro (µg)
PE 293.684/14-85
IT
40/50
AM\427485IT.doc
Nichelio (µg)
Silicone (µg)
Vanadio (µg)
Stagno (µg)
Or. en
Motivazione
(Emendamento 83, presentato da Chris Davies)
ALLEGATO II
1.
Vitamine
1.
Vitamine
VITAMINA A
VITAMINA A
- retinolo
- retinolo
- acetato di retinile
- acetato di retinile
- palmitato di retinile
- palmitato di retinile
- beta-carotene
- beta-carotene
- carotenoidi
- colecalciferolo- colesterolo
2.
Minerali
2.
Minerali
chelato amminoacido di boro
borato di sodio
carbonato di calcio
carbonato di calcio
cloruro di calcio
cloruro di calcio
sali di calcio dell'acido citrico
sali di calcio dell'acido citrico
gluconato di calcio
gluconato di calcio
glicerofosfato di calcio
glicerofosfato di calcio
lattato di calcio
lattato di calcio
sali di calcio dell'acido ortofosforico
sali di calcio dell'acido ortofosforico
idrossido di calcio
idrossido di calcio
ossido di calcio
ossido di calcio
pidolato di calcio
chelato dolomitico amminoacido di calcio
AM\427485IT.doc
41/50
PE 293.684/14-85
IT
chelato amminoacido di cromo
picolinato di cromo
polinicotinato di cromo
carbonato rameico
carbonato rameico
citrato rameico
citrato rameico
gluconato rameico
gluconato rameico
solfato rameico
solfato rameico
complesso rame-lisina
complesso rame-lisina
chelato amminoacido di rame
ossido di rame
cloruro di stannato
solfato di nichelio
chelato amminoacido di ferro
chelato amminoacido di potassio
aspartato di potassio
bicarbonato di potassio
bicarbonato di potassio
carbonato di potassio
carbonato di potassio
cloruro di potassio
cloruro di potassio
citrato di potassio
citrato di potassio
gluconato di potassio
gluconato di potassio
glicerofosfato di potassio
glicerofosfato di potassio
lattato di potassio
lattato di potassio
idrossido di potassio
idrossido di potassio
sali di potassio dell'acido ortofosforico
orotato di potassio
sali di potassio dell'acido ortofosforico
solfato di potassio
chelato amminoacido di magnesio
orotato di magnesio
chelato ainoacido di molibdeno
seleniato di sodio
seleniato di sodio
selenito acido di sodio
selenito acido di sodio
selenito di sodio
selenito di sodio
PE 293.684/14-85
IT
42/50
AM\427485IT.doc
cloruro di cromo (III)
borato di sodio
solfato di cromo (III)
caseinato di sodio
lievito di selenio
seleniometionina
chelato di cromo
cloruro di cromo (III)
ossido di cromo (III)
solfato di cromo (III)
metasilicato di sodio
molibdato di sodio
diossido di silicone
metavanadato di sodio
chelato amminoacido di vanadio
solfato vanadilico
chelato amminoacido di zinco
picolinato di zinco
Or. en
Motivazione
Le vitamine e i minerali impiegati negli integratori attualmente commercializzati nel Regno
Unito devono essere aggiunti all'elenco di sostanze che possono essere impiegate nella
produzione di integratori alimentari.
(Emendamento 84, presentato da Dirk Sterckx)
Allegato II
1.
Vitamine
1.
VITAMINA A
- retinolo
AM\427485IT.doc
Vitamine
VITAMINA A
- retinolo
43/50
PE 293.684/14-85
IT
- acetato di retinile
- palmitato di retinile
- beta-carotene
- acetato di retinile
- palmitato di retinile
- beta-carotene
- carotenoidi
- colecalciferolo – colesterolo
2.
2.
Minerali
chelato di boro
borato di sodio
carbonato di calcio
cloruro di calcio
sali di calcio dell'acido citrico
gluconato di calcio
glicerofosfato di calcio
lattato di calcio
sali di calcio dell'acido ortofosforico
idrossido di calcio
ossido di calcio
fosfato di calcio
pidolato di calcio
difosfato di calcio
Minerali
carbonato di calcio
cloruro di calcio
sali di calcio dell'acido citrico
gluconato di calcio
glicerofosfato di calcio
lattato di calcio
sali di calcio dell'acido ortofosforico
idrossido di calcio
ossido di calcio
carbonato rameico
citrato rameico
gluconato rameico
solfato rameico
carbonato rameico
citrato rameico
gluconato rameico
ossido di rame
solfato rameico
complesso rame-lisina
complesso rame-lisina
cloruro di stagno
solfato di nichel
bicarbonato di potassio
carbonato di potassio
cloruro di potassio
citrato di potassio
gluconato di potassio
glicerofosfato di potassio
lattato di potassio
idrossido di potassio
sali di potassio dell'acido ortofosforico
solfato di potassio
bicarbonato di potassio
carbonato di potassio
cloruro di potassio
citrato di potassio
gluconato di potassio
glicerofosfato di potassio
lattato di potassio
idrossido di potassio
sali di potassio dell'acido ortofosforico
seleniato di sodio
selenito acido di sodio
selenito di sodio
seleniato di sodio
selenito acido di sodio
selenito di sodio
lievito selenico
chelato di cromo
cloruro di cromo (III)
cloruro di cromo (III)
ossido di cromo
PE 293.684/14-85
IT
44/50
AM\427485IT.doc
solfato di cromo (III)
solfato di cromo (III)
metasilicato di sodio
diossido di silicio
metavanadato di sodio
acido ortosilicico
lattobacillo selenico
Or. nl
Motivazione
L'autore dell'emendamento sostiene le integrazioni proposte dal relatore ma desidera
aggiungere due importanti composti chimici di minerali. Il primo è il composto chimico acido
ortosilicico, un importante composto del minerale silicio. È presente in natura in bevande
come l’acqua e la birra e studi scientifici hanno sottolineato che può essere utilizzato
opportunamente nella composizione di integratori alimentari. Il secondo è il preparato
lattobacillo selenico. Si tratta di un composto del selenio a base di batteri alimentari, che
viene utilizzato anche nella preparazione di alimenti fermentati come lo yogurt, il formaggio
e i crauti ed è in linea con la proposta di inserire il lievito selenico, presentata dal relatore.
(Emendamento 85, presentato da Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà e Carlo
Fatuzzo)
Allegato II
1.
Vitamine
1.
Vitamine
VITAMINA A
VITAMINA A
- retinolo
- retinolo
- acetato di retinile
- acetato di retinile
- palmitato di retinile
- palmitato di retinile
- beta-carotene
- beta-carotene
- Carotenoidi
VITAMINA D
VITAMINA D
- colecalciferolo
- colecalciferolo
- ergocalciferolo
- ergocalciferolo
- Colecalciferolo-colesterina
VITAMINA E
VITAMINA E
- D-alfa-tocoferolo
- D-alfa-tocoferolo
- DL-alfa-tocoferolo
- DL-alfa-tocoferolo
- acetato di D-alfa-tocoferile
- acetato di D-alfa-tocoferile
AM\427485IT.doc
45/50
PE 293.684/14-85
IT
- acetato di DL-alfa-tocoferile
- acetato di DL-alfa-tocoferile
- succinato acido di D-alfa-tocoferile
- succinato acido di D-alfa-tocoferile
VITAMINA K
VITAMINA K
- fillochinone (fitomenadione)
- fillochinone (fitomenadione)
VITAMINA B1
VITAMINA B1
- cloridrato di tiamina
- cloridrato di tiamina
- mononitrato di tiamina
- mononitrato di tiamina
- monofosfato di tiamina
VITAMINA B2
VITAMINA B2
- riboflavina
- riboflavina
- riboflavina-5'-fosfato, sodio
- riboflavina-5'-fosfato, sodio
NIACINA
NIACINA
- acido nicotinico
- acido nicotinico
- nicotinamide
- nicotinamide
ACIDO PANTOTENICO
ACIDO PANTOTENICO
- D-pantotenato, calcio
- D-pantotenato, calcio
- D-pantotenato, sodio
- D-pantotenato, sodio
- dexpantenolo
- dexpantenolo
VITAMINA B6
VITAMINA B6
- cloridrato di piridossina
- cloridrato di piridossina
- piridossina-5'-fosfato
- piridossina-5'-fosfato
ACIDO FOLICO
ACIDO FOLICO
- acido pteroil-monoglutammico
- acido pteroil-monoglutammico
VITAMINA B12
VITAMINA B12
- cianocobalamina
- cianocobalamina
- idrossocobalamina
- idrossocobalamina
BIOTINA
BIOTINA
- D-biotina
- D-biotina
VITAMINA C
VITAMINA C
- acido L-ascorbico
- acido L-ascorbico
- L-ascorbato di sodio
- L-ascorbato di sodio
- L-ascorbato di calcio
- L-ascorbato di calcio
- L-ascorbato di potassio
- L-ascorbato di potassio
- 6-palmitato di L-ascorbile
- 6-palmitato di L-ascorbile
PE 293.684/14-85
IT
46/50
AM\427485IT.doc
- ascorbato di magnesio
2.
Minerali
2.
Minerali
carbonato di calcio
carbonato di calcio
cloruro di calcio
cloruro di calcio
sali di calcio dell'acido citrico
sali di calcio dell'acido citrico
gluconato di calcio
gluconato di calcio
glicerofosfato di calcio
glicerofosfato di calcio
lattato di calcio
lattato di calcio
sali di calcio dell'acido ortofosforico
sali di calcio dell'acido ortofosforico
idrossido di calcio
idrossido di calcio
ossido di calcio
ossido di calcio
fosfato di calcio
fosfato di calcio (II)
pidolato di calcio
acetato di magnesio
chelato amminoacido di calcio
carbonato di magnesio
cloruro di magnesio
acetato di magnesio
sali di magnesio dell'acido citrico
carbonato di magnesio
gluconato di magnesio
cloruro di magnesio
glicerofosfato di magnesio
sali di magnesio dell'acido citrico
sali di magnesio dell'acido ortofosforico
gluconato di magnesio
lattato di magnesio
glicerofosfato di magnesio
idrossido di magnesio
sali di magnesio dell'acido ortofosforico
ossido di magnesio
lattato di magnesio
solfato di magnesio
idrossido di magnesio
ossido di magnesio
solfato di magnesio
carbonato ferroso
pidolato di magnesio
citrato ferroso
chelato amminoacido di magnesio
citrato ferrico di ammonio
gluconato ferroso
carbonato ferroso
fumarato ferroso
citrato ferroso
difosfato ferrico di sodio
citrato ferrico di ammonio
lattato ferroso
gluconato ferroso
AM\427485IT.doc
47/50
PE 293.684/14-85
IT
solfato ferroso
fumarato ferroso
difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
difosfato ferrico di sodio
saccarato ferrico
lattato ferroso
ferro elementare (carbonile+elettrolitico+
riduzione con idrogeno)
solfato ferroso
difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
saccarato ferrico
carbonato rameico
ferro elementare (carbonile+elettrolitico+
riduzione con idrogeno)
citrato rameico
ossido di ferro
gluconato rameico
chelato amminoacido di ferro
solfato rameico
complesso rame-lisina
carbonato rameico
citrato rameico
gluconato rameico
ioduro di potassio
solfato rameico
iodato di potassio
complesso rame-lisina
ioduro di sodio
ossido di rame
iodato di sodio
chelato amminoacido di rame
acetato di zinco
cloruro di zinco
citrato di zinco
ioduro di potassio
gluconato di zinco
iodato di potassio
lattato di zinco
ioduro di sodio
ossido di zinco
iodato di sodio
carbonato di zinco
acetato di zinco
solfato di zinco
cloruro di zinco
citrato di zinco
gluconato di zinco
lattato di zinco
ossido di zinco
carbonato di zinco
carbonato di manganese
solfato di zinco
cloruro di manganese
stearato di zinco
citrato di manganese
lievito di zinco
PE 293.684/14-85
IT
48/50
AM\427485IT.doc
gluconato di manganese
chelato amminoacido di zinco
glicerofosfato di manganese
solfato di manganese
bicarbonato di sodio
carbonato di manganese
carbonato di sodio
cloruro di manganese
cloruro di sodio
citrato di manganese
citrato di sodio
gluconato di manganese
gluconato di sodio
glicerofosfato di manganese
lattato di sodio
solfato di manganese
idrossido di sodio
pidolato di manganese
sali di sodio dell'acido ortofosforico
bicarbonato di sodio
bicarbonato di potassio
carbonato di sodio
carbonato di potassio
cloruro di sodio
cloruro di potassio
citrato di sodio
citrato di potassio
gluconato di sodio
gluconato di potassio
lattato di sodio
glicerofosfato di potassio
idrossido di sodio
lattato di potassio
sali di sodio dell'acido ortofosforico
idrossido di potassio
bicarbonato di potassio
sali di potassio dell'acido ortofosforico
carbonato di potassio
cloruro di potassio
citrato di potassio
gluconato di potassio
seleniato di sodio
glicerofosfato di potassio
selenito acido di sodio
lattato di potassio
selenito di sodio
idrossido di potassio
cloruro di cromo (III)
sali di potassio dell'acido ortofosforico
solfato di cromo (III)
ioduro di potassio
molibdato di ammonio (molibdeno (VI) )
iodato di potassio
molibdato di sodio (molibdeno (VI) )
solfato di potassio
fluoruro di potassio
chelato amminoacido di potassio
fluoruro di sodio
seleniato di sodio
AM\427485IT.doc
49/50
PE 293.684/14-85
IT
selenito acido di sodio
selenito di sodio
lievito di selenio
cloruro di cromo (III)
solfato di cromo (III)
ossido di cromo (III)
nitrato di cromo (III)
chelato amminoacido di cromo
molibdato di ammonio (molibdeno (VI) )
molibdato di sodio (molibdeno (VI) )
fluoruro di potassio
fluoruro di sodio
molibdato di sodio
chelato amminoacido di molibdeno
borato di sodio
chelato di boro
solfato di nichelio
diossido di silicone
metasilicato di sodio
silicio colloidale
cloruro di stagno
metavanadato di sodio
chelato amminoacido di vanadio
Or. en
PE 293.684/14-85
IT
50/50
AM\427485IT.doc
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