CONVENZIONE TRA ULSS 12 VENEZIANA E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO____________________________________________________ _______________ PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA/URGENZA DI TRASPORTO MALATI AD INTEGRAZIONE DI QUELLO AZIENDALE NEL TERRITORIO DELLA TERRAFERMA VENEZIANA . L’anno ............................... addì .......................... del mese di ....................…….….….. T R A Azienda ULSS 12 Veneziana, con sede in Mestre - Venezia Via Don F. Tosatto n. 147 - C.F. e P.I. 02798850273, in persona del Direttore del Dipartimento Giuridico Risorse Umane, dott. Michele Bacchin, giusta delega del Direttore Generale dott. Antonio Padoan, conferita con atto deliberativo n. 1481 del 04.12.2008, in prosieguo denominata Azienda ULSS, E L’Organizzazione ..................................................................... (di seguito denominata “Associazione”) con sede in ……………………………………........ C.F. …………………………………… – P.I. n. …………………..………………… qui rappresentata dal legale rappresentante ………………………………………......... nato a ………………………………………………………….. il ………………….... PREMESSO Che con la DGRV n. 1490/1999 di approvazione della circolare n. 12 del 4 maggio 2009 ad oggetto “Oneri del Trasporto Sanitario. Revisione circolare n. 70/80”, la Regione Veneto ha emanato alle ULSS direttive in merito all’organizzazione del servizio di ambulanza, nonché alle modalità del rimborso spese agli ammalati, stabilendo, relativamente ai trasporti primari, che: a) sono a carico del SSN gli interventi di soccorso in cui sussistano condizioni di urgenza ed emergenza tali da richiedere il trasporto immediato del paziente con ambulanza presso il pronto Soccorso che siano stati disposti dalla centrale Operativa del SUEM e i trasporti per ricovero (ordinario e di day hospital) presso l’ospedale territorialmente competente di pazienti per i quali il medico curante certifichi la necessità clinica di trasporto con ambulanza.; b) sono a carico dell’utente gli interventi effettuati se non sussistono le condizioni di emergenza ed urgenza e i trasporti per ricovero in assenza della certificazione del medico curante o per ricovero in ospedali diversi da quello territorialmente competente. che con deliberazione n. 1080 del 17.04.2007 la Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della L.R. n. 22 del 16.08.2002 ha determinato i requisiti minimi 1 specifici di autorizzazione all’esercizio per attività di trasporto con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario; Che con la DGRV n. 1411 del 06.09.2011 di modifica della circolare n. 12 del 04.05.1999, la Regione Veneto, a fronte di un aggiornamento degli aspetti che disciplinano il servizio del trasporto in ambulanza ed in eliambulanza, ha definito le tipologie di trasporto comprensive delle nuove fattispecie che hanno assunto rilevanza in questi ultimi anni, i termini per la presa in carico dell’onere del trasporto da parte del Servizio Sanitario Regionale, e adeguato le tariffe ancorché finalizzate alla compensazione economica della mobilità regionale ed extraregionale; che l’Azienda ULSS 12 Veneziana, al fine di garantire un servizio più compiutamente rispondente alle esigenze dei propri utenti, intende procedere alla stipula di convenzioni con Organizzazioni di Volontariato purché in possesso dei requisiti previsti dalle citate disposizioni regionali, riguardanti il trasporto in ambulanza o idonei mezzi attrezzati; ha risposto all’avviso di selezione pubblicato in data _______ l’Organizzazione di Volontariato __________con sede in ______ rappresentata dal Presidente____________; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 (Tipologie di trasporti) La presente convenzione disciplina i rapporti tra Azienda ULSS e l’Associazione per i trasporti di emergenza/urgenza ad integrazione di quelli istituzionalmente resi, a mezzo di ambulanza o idonei mezzi attrezzati forniti dall’Associazione, come individuati dall’allegato A alla DGRV n. 1411/2011, che qui si riporta: “a) Servizi di Emergenza Territoriale: Interventi di soccorso sanitario con ambulanza, idroambulanza, automedica ovvero interventi di soccorso disposti dalla Centrale Operativa in favore di utenti che presentano patologie o sintomi che richiedono trattamenti e/o accertamenti ospedalieri immediati e che non consentono all’utente di recarsi al Pronto Soccorso con mezzi diversi dall’ambulanza. La richiesta di intervento consiste nella chiamata al 118 (od inoltrata al 118 tramite altro numero di emergenza) da parte dell’utente o di altra persona che segnala l’evento. L’intervento è a carico del Servizio Sanitario Regionale qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni: - l’intervento è disposto dalla Centrale Operativa del SUEM; - sussistono le condizioni di emergenza/urgenza; - le condizioni cliniche del paziente non consentono il trasporto con altri mezzi; - il trasporto è seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto Soccorso; - il trasporto è diretto all’ospedale territorialmente competente o ad altro ospedale identificato dalla Centrale Operativa. Quando non sussistono tutte le sopraelencate condizioni il servizio è posto a carico dell’utente, salvo il caso in cui l’intervento è stato richiesto da terzi senza il consenso dell’interessato. Sono invece sempre posti a carico dell’utente gli interventi di soccorso: 2 - qualora dalle verifiche cliniche successive alla chiamata risulti che non sussistevano condizioni di emergenza-urgenza e che l’utente ha riferito una situazione diversa da quella reale al fine di ottenere l’invio dell’ambulanza, anche qualora l’utente non potesse viaggiare con mezzo diverso dall’ambulanza; - qualora l’intervento sia richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento poste dal medico curante dell’utente e non siano successivamente intervenute alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un intervento di soccorso urgente; - qualora la chiamata sia originata da una assunzione incongrua di alcool, tale da non richiedere alcun trattamento sanitario, e l’utente non sia affetto da altre patologie concomitanti che giustifichino l’intervento di soccorso; - qualora un utente rifiuti il trasporto in ambulanza e successivamente richieda nuovamente l’invio della stessa, nel cui caso è posto a suo carico l’onere del secondo intervento. In caso di richiesta di soccorso generata da sistemi di allarme automatico, quali ad esempio quelli collegati a sensori d’urto degli autoveicoli, qualora non vi sia effettiva necessità di soccorso e l’utente non contatti tempestivamente la C.O. 118 per annullare l’allarme, i costi dell’intervento vengono posti a suo carico. La verifica della sussistenza delle condizioni per l’assunzione dell’onere da parte del SSR spetta al medico della Centrale Operativa, sentito eventualmente il medico del Pronto Soccorso accettante o su segnalazione dello stesso. Le modalità di verifica e di attribuzione degli oneri devono avvenire secondo procedure concordate a livello provinciale tra le Aziende Sanitarie e la Centrale Operativa. La riscossione degli oneri a carico dell’utente compete esclusivamente all’Azienda Sanitaria proprietaria del mezzo che ha svolto il servizio o titolare del rapporto convenzionale/contrattuale con l’Ente terzo che ha svolto il servizio. L’Azienda Sanitaria non può delegare la riscossione degli oneri agli Enti terzi che svolgono attività di soccorso nel sistema SUEM 118. Il trasporto ad un ospedale diverso da quello di competenza territoriale è consentito, se disposto dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi: - quando il paziente necessita di trattamenti urgenti non erogabili nell'ospedale competente per territorio secondo quanto previsto dai protocolli clinici della C.O. stessa e dalle disposizioni regionali in materia di reti assistenziali; - in caso di mancanza di posti letto o comunque di impossibilità di accogliere il paziente nell'ospedale competente per territorio, esclusivamente nei casi e secondo le procedure individuate dai protocolli specifici della C.O. stessa, concordati con le Direzione Sanitarie Ospedaliere; - quando il paziente è seguito in modo continuativo in altro ospedale per la stessa patologia che ha originato la richiesta di intervento se, a giudizio della C.O., il trasporto all’ospedale di riferimento non consente l’erogazione di prestazioni adeguate alle condizioni del paziente, e qualora il trasporto sia compatibile con la necessità di garantire la copertura del territorio da parte dei mezzi disponibili. È a carico del SSR il trasporto per l'effettuazione del TSO e dell'ASO. per ricovero urgente ovvero interventi per il trasporto ad una struttura ospedaliera di pazienti per i quali il medico curante o del Servizio di Continuità Assistenziale ha prescritto il ricovero. La richiesta di intervento consiste nella chiamata al 118 (od inoltrata al 118 tramite altro numero di emergenza) da parte dell'utente, del medico o di altra persona che segnala l'evento. L'intervento è a carico del SSR qualora il medico abbia posto l'indicazione all'impiego dell'ambulanza ed il trasporto sia diretto all'ospedale per acuti territorialmente 3 competente o ad altro ospedale identificato dalla Centrale Operativa, sulla base di quanto previsto nei casi successivamente indicati. Il medico curante potrà porre tale indicazione solo qualora le condizioni cliniche del paziente non consentano il trasporto con altri mezzi. Il servizio è posto a carico dell'utente qualora l'intervento sia richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento poste dal medico curante dell'utente e non siano successivamente intervenute alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un intervento di soccorso urgente. Il trasporto ad un ospedale diverso da quello di competenza territoriale è consentito, se disposto dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi: - quando il paziente richiede trattamenti urgenti non erogabili nell'ospedale competente per territorio, secondo quanto previsto dai protocolli clinici della C.O. stessa e dalle disposizioni regionali in materia di reti assistenziali, - in caso di mancanza di posti letto o comunque di impossibilità di accogliere il paziente nell'ospedale competente per territorio, esclusivamente nei casi e secondo le procedure individuate dai protocolli specifici della C.O. stessa, - quando il paziente è seguito in modo continuativo in altro ospedale per la stessa patologia che ha originato la richiesta di intervento se, a giudizio della C.O., il trasporto all’ ospedale di riferimento non consente l’erogazione di prestazioni adeguate alle condizioni del paziente, e qualora il trasporto sia compatibile con la necessità di garantire la copertura del territorio da parte dei mezzi disponibili. Il trasporto a strutture non dotate di Pronto Soccorso è ammesso solo qualora sia previsto, per la specifica patologia, da protocolli locali stabiliti dall'Azienda ULSS territorialmente competente. Qualora non sussistano le condizioni sopra elencate il trasporto ad altro ospedale è svolto dai mezzi del SUEM, con onere a carico del paziente, solo qualora la sua esecuzione sia compatibile con la necessità di garantire la copertura del territorio da parte dei mezzi disponibili. b) Attività speciali: trasporti connessi alle attività di trapianto :per tutte le tipologie di trasporto connesse alle attività di trapianto si fa riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 1469 del 19/5/2009, "Indirizzi generali e linee guida in materia di coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche nella Regione Veneto", e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.” Per i trasporti elencati non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal titolare dell’autorizzazione, salvo quelli in comodato d’uso o quelli autorizzati, in casi eccezionali, dall’Ulss competente. Il trasporto dovrà essere effettuato dall’Associazione con mezzi propri forniti di regolare certificato di omologazione all’uso specifico assumendosi a proprio carico ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all’uso dei mezzi stessi e avvalendosi della propria organizzazione. I mezzi di soccorso e le relative apparecchiature e dispositivi dovranno essere costantemente funzionanti ed in buona efficienza. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge. L’Associazione dovrà preventivamente comunicare all’Azienda ULSS le eventuali variazioni dei mezzi messi a disposizione per il servizio, dichiarando le caratteristiche dei nuovi mezzi, regolare certificato di omologazione all’uso specifico e l’idoneità degli stessi alla particolarità e finalità del servizio. L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di escludere dal servizio gli automezzi non rispondenti alle esigenze dei singoli utenti. Le modalità riguardanti il cambio di automezzi o di personale non devono comportare interruzione nell’operatività del servizio. 4 L’Associazione si impegna a prendere in carico i pazienti assegnatigli dalla Centrale Operativa di competenza e a comunicare in tempo reale la localizzazione e la disponibilità delle ambulanze o degli idonei mezzi di trasporto attrezzati. L’Associazione è autorizzata dall’Azienda ULSS ad apporre i contrassegni del Servizio di Emergenza 118 sui propri mezzi di soccorso. In ogni caso, i contrassegni sui mezzi devono essere realizzati in modo che sia rilevabile dall’utenza che il servizio è svolto in regime di convenzione e che si tratti di mezzi diversi da quelli dell’Azienda ULSS. ARTICOLO 2 (Sedi e orari di erogazione del servizio) L’Associazione mette a disposizione dell’Azienda ULSS, tenuto conto della disponibilità di volontari e mezzi manifestata nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, almeno un’ambulanza con relativo equipaggio per i servizi di emergenza/urgenza ad integrazione di quelli aziendali, per tutti i giorni, compresi i festivi, con obbligo di stazionamento di tale mezzo: - a Mestre, nell’arco orario 7.00-20.00 e 20.00-23.00, per richieste di intervento classificate quali codici bianchi, gialli, verdi e rossi. Eventuali difformità di orario se già non previste per particolari servizi, dovranno essere preventivamente concordate con la Centrale Operativa 118. La composizione dell’equipaggio dovrà essere formata secondo la tipologia di classificazione delle chiamate di soccorso, sulla base delle disposizioni di legge in materia e di protocolli operativi aziendali. Il luogo di stazionamento dell’ambulanza verrà comunicato al SUEM, così come ogni altro eventuale cambiamento della postazione e dell’organizzazione, secondo protocolli aziendali. Qualora l’Associazione, per causa di forza maggiore, non fosse in grado di garantire momentaneamente i trasporti urgenti, ne darà immediata comunicazione alla Centrale Operativa. ARTICOLO 3 (Centrale Operativa) La gestione del servizio di trasporto sanitario di emergenza territoriale è di competenza della Centrale Operativa del SUEM 118, che secondo necessità fa intervenire direttamente i mezzi di trasporto dell’Azienda ULSS ovvero dell’Associazione convenzionata, che comunque opera sotto la direzione ed il controllo dello stesso SUEM 118. L’Associazione si impegna ad intervenire per tutte le chiamate di soccorso, classificate come codici bianchi, gialli, verdi e rossi, secondo le richieste della CO118, in relazione all’organizzazione interna e protocolli operativi aziendali. Il servizio richiesto dovrà essere erogato con “pronta disponibilità” dalla richiesta della CO118 alla segreteria operativa dell’Associazione. La regolamentazione interna del servizio ed i protocolli operativi di intesa possono prevedere l’affidamento in via diretta di determinati servizi all’Associazione, che dovrà espletarli sempre sotto le direttive ed il controllo del SUEM 118. Le chiamate che pervengono alla Centrale Operativa 118 ed erogabili in forma diretta sulla base della vigente normativa, vengono passate, secondo le valutazioni di competenza, dall’operatore incaricato dello smistamento della Centrale all’Associazione stessa. Salvo quanto previsto dalla regolamentazione interna e dai protocolli operativi, è fatto divieto all’Associazione di gestire in proprio le chiamate di soccorso. 5 I protocolli operativi, concordati tra il Responsabile dell’Associazione ed il Responsabile medico della Centrale Operativa 118, potranno disciplinare le modalità di attivazione ed intervento dei mezzi di soccorso, ad integrazione di quanto già previsto nel presente atto. Qualora si verificasse la necessità di un intervento di soccorso congiunto tra auto medica dell’Azienda ULSS e autoambulanza o idoneo mezzo attrezzato dell’Associazione e fosse necessaria, nel viaggio di ritorno, la presenza del medico e dell’infermiere – autista nell’autoambulanza per assistere il paziente, il volontario, qualora fosse disponibile, potrà riportare l’auto medica dell’ULSS nella sede operativa con totale copertura assicurativa da parte dell’Azienda ULSS, sia per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi, sia per eventuale infortunio del conducente. Secondo necessità della Centrale Operativa, l’Associazione dovrà, in situazioni di particolare emergenza, interrompere l’attività ordinaria e rendere disponibili nel minor tempo possibile tutti i mezzi utilizzabili. I protocolli operativi potranno disciplinare a riguardo le modalità di intervento dei mezzi di soccorso. Nel caso in cui pervengano all’Associazione richieste di trasporto per visite ed accertamenti urgenti rivolte a pazienti non deambulanti, il rientro al domicilio dei pazienti stessi, non costituendo prestazione d’urgenza, dovrà pervenire su segnalazione del reparto o ambulatorio proponente all’Associazione che svolgerà il servizio, secondo regolamento aziendale. L’Associazione dovrà utilizzare i software che l’Azienda ULSS 12 richiederà di impiegare, e un’adeguata contabilizzazione, in formato elettronico, dei trasporti prenotati ed effettuati. ARTICOLO 4 (Requisiti personale e mezzi tecnici impiegati) Per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione l’Associazione si impegna a garantire che i mezzi utilizzati ed il personale impiegato siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia. I requisiti del personale nonché le caratteristiche tecniche e sanitarie delle autoambulanze e delle autovetture utilizzate per il servizio in oggetto sono contenuti negli allegati della DGRV n. 1080 del 17.04.2007 cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo. Su ciascuna ambulanza l’Associazione deve garantire la presenza di un autista e di un soccorritore fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla sopraindicata DGRV. L’Azienda ULSS richiederà la presenza di un infermiere abilitato all’esercizio della professione in relazione alla tipologia del servizio. L’Associazione deve produrre all’Azienda ULSS, prima della stipula della convenzione la documentazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti per il personale, e per i mezzi utilizzati. L’Associazione dovrà preventivamente comunicare all’Azienda ULSS, rispetto all’elenco del personale impiegato richiesto dalla normativa regionale, le eventuali cessazioni e inserimenti di infermieri, autisti/piloti motoscafisti e soccorritori messi a disposizione del servizio, dichiarandone l’idoneità specifica (requisiti ed abilitazioni). Ogni modifica potrà essere effettuata solo previo consenso dell’Azienda U.L.S.S. Il personale impiegato nel servizio, deve essere istruito e addestrato conformemente alle norme vigenti. L’Azienda ULSS garantirà la preparazione degli operatori messi a disposizione dall’Associazione, con la frequenza a corsi specifici che, a tale scopo, verranno organizzati dalla Dirigenza Medica del Presidio Ospedaliero o dalla COSUEM di Mestre. L’equipaggio dell’ambulanza dell’Associazione impegnata per l’urgenza/emergenza potrà essere integrato da personale sanitario dell’Azienda ULSS (Infermiere 6 Professionale e/o Medici), secondo specifici protocolli aziendali Analogamente sarà autorizzato ai soccorritori volontari dell’Associazione di integrare gli equipaggi delle ambulanze per l’urgenza/emergenza del SUEM 118 (una unità per ambulanza); gli eventuali oneri assicurativi nei loro confronti sono a carico dell’Associazione. ARTICOLO 5 (Fornitura materiale) L’Azienda ULSS, su proposta del Direttore Medico Presidio Ospedaliero, fornirà all’Associazione gratuitamente e nella misura necessaria, attraverso i propri uffici e/o servizi: medicinali, materiale sanitario, ricarica dell’ossigeno terapeutico, disinfezione, lavanderia, apparecchiature radio con linea telefonica preferenziale e la loro manutenzione. Inoltre, su formale richiesta, potrà valutare la necessità di fornire anche l’equipaggiamento strumentale e tecnico – sanitario a bordo delle autolettighe. L’Azienda ULSS si impegna per la parte di competenza, a formalizzare le pratiche riguardanti la concessione da parte della Regione Veneto all’utilizzo delle frequenze radio sanitarie e a formalizzare le pratiche riguardanti l’appalto e la manutenzione delle apparecchiature radio. Alle ambulanze dell’associazione, giunte in Pronto Soccorso, verrà assegnata un’area di sosta. E’ concesso l’uso di 2 armadietti e l’utilizzo di docce nel caso di espletamento di servizi in convenzione ove il personale dell’associazione necessiti di immediato lavaggio e disinfezione personale e cambio indumenti di servizio. ARTICOLO 6 (Sorveglianza sanitaria) L’Azienda ULSS 12 assicura la sorveglianza sanitaria tramite proprio medico competente, come previsto dal D.lgs. n. 81/2008, al personale volontario e ad altro personale di cui l’Associazione intenda avvalersi per il regolare funzionamento e/o per la specializzazione dell’attività da essa svolta. L’Azienda ULSS 12 garantisce la gratuità della profilassi preventiva prescritta, eventuali vaccinazioni su richiesta del medico competente, nonché di uno screening ematochimico e sierologico di inizio attività per il personale impiegato nei mezzi di trasporto. ARTICOLO 7 (Obblighi nei confronti del personale impiegato) L’Associazione è obbligata: - ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale,volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile ; - ad applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei CCNL e, comunque, relative alla categoria, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari e al loro utilizzo; - ad assicurare lo svolgimento continuativo dell’attività oggetto della presente convenzione, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro. ARTICOLO 8 (Polizze assicurative) L’Associazione deve dimostrare di aver stipulato e di avere in essere le polizze assicurative previste dalla legge per le autoambulanze e le autovetture. La predetta copertura assicurativa deve coprire: 7 - - responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al servizio; infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto. L’Associazione solleva l’Azienda ULSS da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone, animali o cose derivanti da evento ascrivibile all’Associazione e/o al suo personale e collegati all’espletamento dell’intervento. Ai sensi del comma 1, lett. L, dell’art. 9, della Legge Regionale n. 40/1993 , l’Azienda ULSS rimborserà all’Associazione gli oneri dei premi per le assicurazioni di responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, oggetto della presente convenzione. ARTICOLO 9 (Obblighi nei confronti della ULSS) L’Associazione si impegna ad inviare tempestivamente (non oltre 5 giorni lavorativi) all’Azienda ULSS la documentazione relativa a qualsiasi variazione riferita agli automezzi utilizzati ad al personale impiegato al fine di potere accertare il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4 della presente convenzione. L’Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente - ogni variazione della ragione sociale e/o del Legale Rappresentante, con dimostrazione di avvenuto informazione anche ad altri Uffici ULSS interessati; - qualsiasi provvedimento emesso a carico del Legale Rappresentante che possa interessare l’esercizio dell’attività di cui alla presente convenzione. ARTICOLO 10 (Rimborsi per l’espletamento del servizio) A fronte dell’esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, della legge n. 266 del 11.08.1991, l’Azienda ULSS corrisponderà all’Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute ponendo come parametro e limite massimo oggettivo di rimborso, quanto definito nell’allegato 1 della convenzione. L’Associazione invierà all’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Azienda ULSS, entro il 15° giorno del mese successivo, il rendiconto dei trasporti effettuati ai sensi dell’art. 1 della presente convenzione, allegando copia della documentazione probatoria con supporto informatico o cartaceo, a seconda delle richieste aziendali. L’Azienda ULSS effettuerà il pagamento entro il 60° giorno dalla data di ricevimento della fattura, salvo verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il calcolo relativo al rimborso spese potrà essere rivisto a fronte di documentati aumenti oggettivi dei costi riferibili a preventivate richieste aziendali formalmente autorizzate. ARTICOLO 11 (Ambiti territoriali) L’Associazione in relazione alla stipula della presente convenzione si impegna a trasportare i pazienti dell’Azienda ULSS residenti sul seguente territorio aziendale………../per le seguenti tipologie di trasporto……… 8 ARTICOLO 12 (Interruzione del trasporto) Tenuto conto della rilevanza di pubblico interesse del servizio di trasporto sanitario di emergenza dei pazienti e della preminente e non derogabile necessità di assicurare la costante continuità del medesimo, l’Associazione, per tutta la durata della presente convenzione e senza soluzione di continuità, si obbliga ad effettuare la propria prestazione contrattuale di trasporto del paziente assegnato, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite dall’Azienda ULSS. L'eventuale interruzione da parte dell’Associazione del servizio di trasporto prima della scadenza del termine di durata della presente convenzione, potrà avvenire solo ed esclusivamente per grave ed oggettivo motivo e, comunque, dovrà essere preceduta da un congruo termine di preavviso della durata pattuita di giorni 60 (sessanta). L’Associazione, considerati gli obblighi dei due precedenti capoversi ed altresì ulteriormente riconosciuta ed accettata la rilevanza e preminenza del servizio di trasporto, sin da ora, nel denegato caso di abbandono di uno o più pazienti senza il rispetto del termine di preavviso, si obbliga a pagare all’Azienda ULSS la somma di: euro 750,00 a 1.250,00 = per paziente in carico per trasporti in ambulanza euro da 500,00 a 1.000,00= per paziente in carico per trasporti con autovettura a titolo di penale ex art. 1382 c.c., ed altresì è tenuto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito dall’Azienda ULSS, fatti salvi i diritti di eventuale risarcimento danni del paziente. ARTICOLO 13 (Segnalazioni o reclami da parte di pazienti ) Nel caso di segnalazioni o reclami da parte dei pazienti in ordine al servizio svolto dall’Associazione, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell’Azienda ULSS ed eventualmente di formale contestazione all’Associazione. Nel caso di reiterazione della segnalazione o del reclamo, l’Azienda ULSS provvederà a chiedere formale spiegazione dei fatti all’Associazione e procederà alla assegnazione del paziente ad altra Associazione. L’Associazione deve comunque continuare ad assicurare l’erogazione del servizio finché l’Azienda ULSS non avrà assegnato il paziente ad altra Associazione. In particolare verrà comminata la sanzione di € da 500,00 a 1.000,00 per ognuno dei sottoindicati casi di accertata e documentata violazione: a) ritardo per mancato rispetto degli orari stabiliti dai servizi b) riscontrata mancanza di presidi e attrezzature previsti dalla vigente normativa regionale in materia. ARTICOLO 14 (Casi di risoluzione) L’Azienda ULSS può risolvere la presente convenzione allorché l’Associazione non ottemperi alle condizioni in essa previste. In particolare: - il mancato rispetto delle clausole contenute nella presente convenzione è contestato per iscritto dall’Azienda ULSS assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine per l’adempimento; in caso di mancato adempimento da 9 parte dell’Associazione entro il termine assegnato si procederà alla revoca della convenzione. La convenzione è comunque risolta di diritto nei seguenti casi: a) qualora l’Associazione richieda o percepisca compensi dall’utente a fronte delle prestazioni erogate, nonché in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione; b) qualora l’Associazione affidi a terzi in tutto o in parte il servizio; c) qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale in materia. Sino alla notifica della determinazione definitiva relativa alla risoluzione della convenzione, l’Associazione deve comunque continuare ad assicurare l’erogazione del servizio. ARTICOLO 15 (Tracciabilità) Ai fini dell’applicazione della legge n. 136/2010 e successive modifiche, si terrà conto di quanto previsto dalla determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011. ARTICOLO 16 (Attività di vigilanza dell’Azienda ULSS) Per le necessarie finalità di vigilanza l’Azienda ULSS potrà avere accesso ai locali, alle attrezzature e alla documentazione dell’Associazione nei limiti di interesse delle attività oggetto della presente convenzione. L’Azienda ULSS si riserva altresì la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle relative norme in materia applicate al personale. ARTICOLO 17 (Durata) La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2012. E’ fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni. L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla presente convenzione in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Veneto relative al trasporto in oggetto o di nuove sopravvenute necessità operative. L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni/contratti con altre Associazioni interessate, al fine della garanzia di un miglior servizio, ove ritenuto necessario. ARTICOLO 18 (Controversie) Per la definizione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’ Azienda ULSS e l’Associazione durante l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro competente il Foro di Venezia. 10 ARTICOLO 19 (Tutela della riservatezza) L’Azienda ULSS, in qualità di titolare, nomina l’Associazione _____________ Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Il Responsabile esterno garantisce che il trattamento dei dati effettuato per i servizi di competenza dell’Azienda ULSS, venga svolto nel rispetto e secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia di protezione di dati personali. L’Associazione comunica all’Azienda ULSS i nominativi dei soggetti che ricoprono i ruoli, al suo interno, di incaricato del trattamento dei dati, nonché eventuali successivi aggiornamenti. ARTICOLO 20 (Spese inerenti la convenzione) Le spese inerenti la presente convenzione per bollo, registrazione, imposte e quant’altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna, a carico dell’Azienda ULSS. ARTICOLO 21 (Registrazione) La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a tassa fissa, per il combinato disposto dagli artt. 5 e 40 D.P.R. 26.4.1986 n.131 e successive modificazioni e integrazioni. ARTICOLO 22 (Disposizioni finali) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a tutte le norme di legge nazionali, regionali ed ai regolamenti aziendali in materia. Letto, confermato e sottoscritto. Venezia - Mestre, li ____________________ Per l’Azienda ULSS Veneziana IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO RISORSE UMANE (Dott. Michele Bacchin) Per l’Associazione _____________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE 11