CONVENZIONE TRA ULSS 12 VENEZIANA E L’ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO____________________________________________________
_______________ PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA/URGENZA DI
TRASPORTO MALATI AD INTEGRAZIONE DI QUELLO AZIENDALE
NEL TERRITORIO DELLA TERRAFERMA VENEZIANA .
L’anno ............................... addì .......................... del mese di ....................…….….…..
T R A
Azienda ULSS 12 Veneziana, con sede in Mestre - Venezia Via Don F. Tosatto n. 147
- C.F. e P.I. 02798850273, in persona del Direttore del Dipartimento Giuridico
Risorse Umane, dott. Michele Bacchin, giusta delega del Direttore Generale dott.
Antonio Padoan, conferita con atto deliberativo n. 1481 del 04.12.2008, in prosieguo
denominata Azienda ULSS,
E
L’Organizzazione .....................................................................
(di seguito denominata “Associazione”) con sede in
……………………………………........
C.F. …………………………………… – P.I. n. …………………..…………………
qui rappresentata dal legale rappresentante ……………………………………….........
nato a ………………………………………………………….. il …………………....
PREMESSO

Che con la DGRV n. 1490/1999 di approvazione della circolare n. 12 del 4 maggio
2009 ad oggetto “Oneri del Trasporto Sanitario. Revisione circolare n. 70/80”, la
Regione Veneto ha emanato alle ULSS direttive in merito all’organizzazione del
servizio di ambulanza, nonché alle modalità del rimborso spese agli ammalati,
stabilendo, relativamente ai trasporti primari, che:
a) sono a carico del SSN gli interventi di soccorso in cui sussistano condizioni di
urgenza ed emergenza tali da richiedere il trasporto immediato del paziente
con ambulanza presso il pronto Soccorso che siano stati disposti dalla centrale
Operativa del SUEM e i trasporti per ricovero (ordinario e di day hospital)
presso l’ospedale territorialmente competente di pazienti per i quali il medico
curante certifichi la necessità clinica di trasporto con ambulanza.;
b) sono a carico dell’utente gli interventi effettuati se non sussistono le condizioni
di emergenza ed urgenza e i trasporti per ricovero in assenza della
certificazione del medico curante o per ricovero in ospedali diversi da quello
territorialmente competente.

che con deliberazione n. 1080 del 17.04.2007 la Giunta Regionale del Veneto, in
attuazione della L.R. n. 22 del 16.08.2002 ha determinato i requisiti minimi
1



specifici di autorizzazione all’esercizio per attività di trasporto con ambulanza,
nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale
non sanitario;
Che con la DGRV n. 1411 del 06.09.2011 di modifica della circolare n. 12 del
04.05.1999, la Regione Veneto, a fronte di un aggiornamento degli aspetti che
disciplinano il servizio del trasporto in ambulanza ed in eliambulanza, ha definito
le tipologie di trasporto comprensive delle nuove fattispecie che hanno assunto
rilevanza in questi ultimi anni, i termini per la presa in carico dell’onere del
trasporto da parte del Servizio Sanitario Regionale, e adeguato le tariffe ancorché
finalizzate alla compensazione economica della mobilità regionale ed
extraregionale;
che l’Azienda ULSS 12 Veneziana, al fine di garantire un servizio più
compiutamente rispondente alle esigenze dei propri utenti, intende procedere alla
stipula di convenzioni con Organizzazioni di Volontariato purché in possesso dei
requisiti previsti dalle citate disposizioni regionali, riguardanti il trasporto in
ambulanza o idonei mezzi attrezzati;
ha risposto all’avviso di selezione pubblicato in data _______ l’Organizzazione di
Volontariato
__________con
sede
in
______
rappresentata
dal
Presidente____________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 (Tipologie di trasporti)
La presente convenzione disciplina i rapporti tra Azienda ULSS e l’Associazione per i
trasporti di emergenza/urgenza ad integrazione di quelli istituzionalmente resi, a
mezzo di ambulanza o idonei mezzi attrezzati forniti dall’Associazione, come
individuati dall’allegato A alla DGRV n. 1411/2011, che qui si riporta:
“a) Servizi di Emergenza Territoriale:
Interventi di soccorso sanitario con ambulanza, idroambulanza, automedica
ovvero interventi di soccorso disposti dalla Centrale Operativa in favore di utenti che
presentano patologie o sintomi che richiedono trattamenti e/o accertamenti ospedalieri
immediati e che non consentono all’utente di recarsi al Pronto Soccorso con mezzi
diversi dall’ambulanza.
La richiesta di intervento consiste nella chiamata al 118 (od inoltrata al 118 tramite
altro numero di emergenza) da parte dell’utente o di altra persona che segnala
l’evento.
L’intervento è a carico del Servizio Sanitario Regionale qualora siano verificate tutte
le seguenti condizioni:
- l’intervento è disposto dalla Centrale Operativa del SUEM;
- sussistono le condizioni di emergenza/urgenza;
- le condizioni cliniche del paziente non consentono il trasporto con altri
mezzi;
- il trasporto è seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso
il Pronto Soccorso;
- il trasporto è diretto all’ospedale territorialmente competente o ad altro
ospedale identificato dalla Centrale Operativa.
Quando non sussistono tutte le sopraelencate condizioni il servizio è posto a carico
dell’utente, salvo il caso in cui l’intervento è stato richiesto da terzi senza il consenso
dell’interessato.
Sono invece sempre posti a carico dell’utente gli interventi di soccorso:
2
- qualora dalle verifiche cliniche successive alla chiamata risulti che non sussistevano
condizioni di emergenza-urgenza e che l’utente ha riferito una situazione diversa da
quella reale al fine di ottenere l’invio dell’ambulanza, anche qualora l’utente non
potesse viaggiare con mezzo diverso dall’ambulanza;
- qualora l’intervento sia richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento
poste dal medico curante dell’utente e non siano successivamente intervenute
alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un intervento di soccorso
urgente;
- qualora la chiamata sia originata da una assunzione incongrua di alcool, tale da non
richiedere alcun trattamento sanitario, e l’utente non sia affetto da altre patologie
concomitanti che giustifichino l’intervento di soccorso;
- qualora un utente rifiuti il trasporto in ambulanza e successivamente richieda
nuovamente l’invio della stessa, nel cui caso è posto a suo carico l’onere del secondo
intervento.
In caso di richiesta di soccorso generata da sistemi di allarme automatico, quali ad
esempio quelli collegati a sensori d’urto degli autoveicoli, qualora non vi sia effettiva
necessità di soccorso e l’utente non contatti tempestivamente la C.O. 118 per
annullare l’allarme, i costi dell’intervento vengono posti a suo carico.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l’assunzione dell’onere da parte del
SSR spetta al medico della Centrale Operativa, sentito eventualmente il medico del
Pronto Soccorso accettante o su segnalazione dello stesso.
Le modalità di verifica e di attribuzione degli oneri devono avvenire secondo
procedure concordate a livello provinciale tra le Aziende Sanitarie e la Centrale
Operativa.
La riscossione degli oneri a carico dell’utente compete esclusivamente all’Azienda
Sanitaria proprietaria del mezzo che ha svolto il servizio o titolare del rapporto
convenzionale/contrattuale con l’Ente terzo che ha svolto il servizio. L’Azienda
Sanitaria non può delegare la riscossione degli oneri agli Enti terzi che svolgono
attività di soccorso nel sistema SUEM 118.
Il trasporto ad un ospedale diverso da quello di competenza territoriale è consentito, se
disposto dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:
- quando il paziente necessita di trattamenti urgenti non erogabili nell'ospedale
competente per territorio secondo quanto previsto dai protocolli clinici della C.O.
stessa e dalle disposizioni regionali in materia di reti assistenziali;
- in caso di mancanza di posti letto o comunque di impossibilità di accogliere il
paziente nell'ospedale competente per territorio, esclusivamente nei casi e secondo le
procedure individuate dai protocolli specifici della C.O. stessa, concordati con le
Direzione Sanitarie Ospedaliere;
- quando il paziente è seguito in modo continuativo in altro ospedale per la stessa
patologia che ha originato la richiesta di intervento se, a giudizio della C.O., il
trasporto all’ospedale di riferimento non consente l’erogazione di prestazioni adeguate
alle condizioni del paziente, e qualora il trasporto sia compatibile con la necessità di
garantire la copertura del territorio da parte dei mezzi disponibili.
È a carico del SSR il trasporto per l'effettuazione del TSO e dell'ASO.
per ricovero urgente ovvero interventi per il trasporto ad una struttura ospedaliera di
pazienti per i quali il medico curante o del Servizio di Continuità Assistenziale ha
prescritto il ricovero.
La richiesta di intervento consiste nella chiamata al 118 (od inoltrata al 118 tramite
altro numero di emergenza) da parte dell'utente, del medico o di altra persona che
segnala l'evento.
L'intervento è a carico del SSR qualora il medico abbia posto l'indicazione all'impiego
dell'ambulanza ed il trasporto sia diretto all'ospedale per acuti territorialmente
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competente o ad altro ospedale identificato dalla Centrale Operativa, sulla base di
quanto previsto nei casi successivamente indicati.
Il medico curante potrà porre tale indicazione solo qualora le condizioni cliniche del
paziente non consentano il trasporto con altri mezzi.
Il servizio è posto a carico dell'utente qualora l'intervento sia richiesto in difformità
rispetto alle indicazioni di trattamento poste dal medico curante dell'utente e non siano
successivamente intervenute alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un
intervento di soccorso urgente.
Il trasporto ad un ospedale diverso da quello di competenza territoriale è consentito, se
disposto dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:
- quando il paziente richiede trattamenti urgenti non erogabili nell'ospedale
competente per territorio, secondo quanto previsto dai protocolli clinici della C.O.
stessa e dalle disposizioni regionali in materia di reti assistenziali,
- in caso di mancanza di posti letto o comunque di impossibilità di accogliere il
paziente nell'ospedale competente per territorio, esclusivamente nei casi e secondo le
procedure individuate dai protocolli specifici della C.O. stessa,
- quando il paziente è seguito in modo continuativo in altro ospedale per la stessa
patologia che ha originato la richiesta di intervento se, a giudizio della C.O., il
trasporto all’ ospedale di riferimento non consente l’erogazione di prestazioni
adeguate alle condizioni del paziente, e qualora il trasporto sia compatibile con la
necessità di garantire la copertura del territorio da parte dei mezzi disponibili.
Il trasporto a strutture non dotate di Pronto Soccorso è ammesso solo qualora sia
previsto, per la specifica patologia, da protocolli locali stabiliti dall'Azienda ULSS
territorialmente competente.
Qualora non sussistano le condizioni sopra elencate il trasporto ad altro ospedale è
svolto dai mezzi del SUEM, con onere a carico del paziente, solo qualora la sua
esecuzione sia compatibile con la necessità di garantire la copertura del territorio da
parte dei mezzi disponibili.
b) Attività speciali:
trasporti connessi alle attività di trapianto :per tutte le tipologie di trasporto
connesse alle attività di trapianto si fa riferimento a quanto previsto dalla DGR n.
1469 del 19/5/2009, "Indirizzi generali e linee guida in materia di coordinamento dei
trasporti connessi alle attività trapiantologiche nella Regione Veneto", e successive
eventuali modificazioni ed integrazioni.”
Per i trasporti elencati non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti
diversi dal titolare dell’autorizzazione, salvo quelli in comodato d’uso o quelli
autorizzati, in casi eccezionali, dall’Ulss competente.
Il trasporto dovrà essere effettuato dall’Associazione con mezzi propri forniti di
regolare certificato di omologazione all’uso specifico assumendosi a proprio carico
ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all’uso dei mezzi stessi e
avvalendosi della propria organizzazione.
I mezzi di soccorso e le relative apparecchiature e dispositivi dovranno essere
costantemente funzionanti ed in buona efficienza. Gli impianti acustici e luminosi dei
mezzi devono essere a norma di legge.
L’Associazione dovrà preventivamente comunicare all’Azienda ULSS le eventuali
variazioni dei mezzi messi a disposizione per il servizio, dichiarando le caratteristiche
dei nuovi mezzi, regolare certificato di omologazione all’uso specifico e l’idoneità
degli stessi alla particolarità e finalità del servizio. L’Azienda ULSS si riserva la
facoltà di escludere dal servizio gli automezzi non rispondenti alle esigenze dei singoli
utenti. Le modalità riguardanti il cambio di automezzi o di personale non devono
comportare interruzione nell’operatività del servizio.
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L’Associazione si impegna a prendere in carico i pazienti assegnatigli dalla Centrale
Operativa di competenza e a comunicare in tempo reale la localizzazione e la
disponibilità delle ambulanze o degli idonei mezzi di trasporto attrezzati.
L’Associazione è autorizzata dall’Azienda ULSS ad apporre i contrassegni del
Servizio di Emergenza 118 sui propri mezzi di soccorso. In ogni caso, i contrassegni
sui mezzi devono essere realizzati in modo che sia rilevabile dall’utenza che il
servizio è svolto in regime di convenzione e che si tratti di mezzi diversi da quelli
dell’Azienda ULSS.
ARTICOLO 2 (Sedi e orari di erogazione del servizio)
L’Associazione mette a disposizione dell’Azienda ULSS, tenuto conto della
disponibilità di volontari e mezzi manifestata nella domanda di partecipazione
all’avviso pubblico, almeno un’ambulanza con relativo equipaggio per i servizi di
emergenza/urgenza ad integrazione di quelli aziendali, per tutti i giorni, compresi i
festivi, con obbligo di stazionamento di tale mezzo:
- a Mestre, nell’arco orario 7.00-20.00 e 20.00-23.00, per richieste di intervento
classificate quali codici bianchi, gialli, verdi e rossi.
Eventuali difformità di orario se già non previste per particolari servizi, dovranno
essere preventivamente concordate con la Centrale Operativa 118.
La composizione dell’equipaggio dovrà essere formata secondo la tipologia di
classificazione delle chiamate di soccorso, sulla base delle disposizioni di legge in
materia e di protocolli operativi aziendali.
Il luogo di stazionamento dell’ambulanza verrà comunicato al SUEM, così come ogni
altro eventuale cambiamento della postazione e dell’organizzazione, secondo
protocolli aziendali.
Qualora l’Associazione, per causa di forza maggiore, non fosse in grado di garantire
momentaneamente i trasporti urgenti, ne darà immediata comunicazione alla Centrale
Operativa.
ARTICOLO 3 (Centrale Operativa)
La gestione del servizio di trasporto sanitario di emergenza territoriale è di
competenza della Centrale Operativa del SUEM 118, che secondo necessità fa
intervenire direttamente i mezzi di trasporto dell’Azienda ULSS ovvero
dell’Associazione convenzionata, che comunque opera sotto la direzione ed il
controllo dello stesso SUEM 118.
L’Associazione si impegna ad intervenire per tutte le chiamate di soccorso,
classificate come codici bianchi, gialli, verdi e rossi, secondo le richieste della CO118,
in relazione all’organizzazione interna e protocolli operativi aziendali.
Il servizio richiesto dovrà essere erogato con “pronta disponibilità” dalla richiesta
della CO118 alla segreteria operativa dell’Associazione.
La regolamentazione interna del servizio ed i protocolli operativi di intesa possono
prevedere l’affidamento in via diretta di determinati servizi all’Associazione, che
dovrà espletarli sempre sotto le direttive ed il controllo del SUEM 118.
Le chiamate che pervengono alla Centrale Operativa 118 ed erogabili in forma diretta
sulla base della vigente normativa, vengono passate, secondo le valutazioni di
competenza, dall’operatore incaricato dello smistamento della Centrale
all’Associazione stessa.
Salvo quanto previsto dalla regolamentazione interna e dai protocolli operativi, è fatto
divieto all’Associazione di gestire in proprio le chiamate di soccorso.
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I protocolli operativi, concordati tra il Responsabile dell’Associazione ed il
Responsabile medico della Centrale Operativa 118, potranno disciplinare le modalità
di attivazione ed intervento dei mezzi di soccorso, ad integrazione di quanto già
previsto nel presente atto.
Qualora si verificasse la necessità di un intervento di soccorso congiunto tra auto
medica dell’Azienda ULSS e autoambulanza o idoneo mezzo attrezzato
dell’Associazione e fosse necessaria, nel viaggio di ritorno, la presenza del medico e
dell’infermiere – autista nell’autoambulanza per assistere il paziente, il volontario,
qualora fosse disponibile, potrà riportare l’auto medica dell’ULSS nella sede operativa
con totale copertura assicurativa da parte dell’Azienda ULSS, sia per quanto riguarda
la responsabilità civile verso terzi, sia per eventuale infortunio del conducente.
Secondo necessità della Centrale Operativa, l’Associazione dovrà, in situazioni di
particolare emergenza, interrompere l’attività ordinaria e rendere disponibili nel minor
tempo possibile tutti i mezzi utilizzabili. I protocolli operativi potranno disciplinare a
riguardo le modalità di intervento dei mezzi di soccorso.
Nel caso in cui pervengano all’Associazione richieste di trasporto per visite ed
accertamenti urgenti rivolte a pazienti non deambulanti, il rientro al domicilio dei
pazienti stessi, non costituendo prestazione d’urgenza, dovrà pervenire su
segnalazione del reparto o ambulatorio proponente all’Associazione che svolgerà il
servizio, secondo regolamento aziendale.
L’Associazione dovrà utilizzare i software che l’Azienda ULSS 12 richiederà di
impiegare, e un’adeguata contabilizzazione, in formato elettronico, dei trasporti
prenotati ed effettuati.
ARTICOLO 4 (Requisiti personale e mezzi tecnici impiegati)
Per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione l’Associazione si
impegna a garantire che i mezzi utilizzati ed il personale impiegato siano in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa in materia.
I requisiti del personale nonché le caratteristiche tecniche e sanitarie delle
autoambulanze e delle autovetture utilizzate per il servizio in oggetto sono contenuti
negli allegati della DGRV n. 1080 del 17.04.2007 cui si rimanda per ogni specifico
dettaglio tecnico normativo.
Su ciascuna ambulanza l’Associazione deve garantire la presenza di un autista e di
un soccorritore fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla
sopraindicata DGRV. L’Azienda ULSS richiederà la presenza di un infermiere
abilitato all’esercizio della professione in relazione alla tipologia del servizio.
L’Associazione deve produrre all’Azienda ULSS, prima della stipula della
convenzione la documentazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti per il
personale, e per i mezzi utilizzati.
L’Associazione dovrà preventivamente comunicare all’Azienda ULSS, rispetto
all’elenco del personale impiegato richiesto dalla normativa regionale, le eventuali
cessazioni e inserimenti di infermieri, autisti/piloti motoscafisti e soccorritori messi a
disposizione del servizio, dichiarandone l’idoneità specifica (requisiti ed abilitazioni).
Ogni modifica potrà essere effettuata solo previo consenso dell’Azienda U.L.S.S.
Il personale impiegato nel servizio, deve essere istruito e addestrato conformemente
alle norme vigenti. L’Azienda ULSS garantirà la preparazione degli operatori messi a
disposizione dall’Associazione, con la frequenza a corsi specifici che, a tale scopo,
verranno organizzati dalla Dirigenza Medica del Presidio Ospedaliero o dalla COSUEM di Mestre.
L’equipaggio dell’ambulanza dell’Associazione impegnata per l’urgenza/emergenza
potrà essere integrato da personale sanitario dell’Azienda ULSS (Infermiere
6
Professionale e/o Medici), secondo specifici protocolli aziendali Analogamente sarà
autorizzato ai soccorritori volontari dell’Associazione di integrare gli equipaggi delle
ambulanze per l’urgenza/emergenza del SUEM 118 (una unità per ambulanza); gli
eventuali oneri assicurativi nei loro confronti sono a carico dell’Associazione.
ARTICOLO 5 (Fornitura materiale)
L’Azienda ULSS, su proposta del Direttore Medico Presidio Ospedaliero, fornirà
all’Associazione gratuitamente e nella misura necessaria, attraverso i propri uffici e/o
servizi: medicinali, materiale sanitario, ricarica dell’ossigeno terapeutico,
disinfezione, lavanderia, apparecchiature radio con linea telefonica preferenziale e la
loro manutenzione. Inoltre, su formale richiesta, potrà valutare la necessità di fornire
anche l’equipaggiamento strumentale e tecnico – sanitario a bordo delle autolettighe.
L’Azienda ULSS si impegna per la parte di competenza, a formalizzare le pratiche
riguardanti la concessione da parte della Regione Veneto all’utilizzo delle frequenze
radio sanitarie e a formalizzare le pratiche riguardanti l’appalto e la manutenzione
delle apparecchiature radio.
Alle ambulanze dell’associazione, giunte in Pronto Soccorso, verrà assegnata un’area
di sosta. E’ concesso l’uso di 2 armadietti e l’utilizzo di docce nel caso di
espletamento di servizi in convenzione ove il personale dell’associazione necessiti di
immediato lavaggio e disinfezione personale e cambio indumenti di servizio.
ARTICOLO 6 (Sorveglianza sanitaria)
L’Azienda ULSS 12 assicura la sorveglianza sanitaria tramite proprio medico
competente, come previsto dal D.lgs. n. 81/2008, al personale volontario e ad altro
personale di cui l’Associazione intenda avvalersi per il regolare funzionamento e/o per
la specializzazione dell’attività da essa svolta.
L’Azienda ULSS 12 garantisce la gratuità della profilassi preventiva prescritta,
eventuali vaccinazioni su richiesta del medico competente, nonché di uno screening
ematochimico e sierologico di inizio attività per il personale impiegato nei mezzi di
trasporto.
ARTICOLO 7 (Obblighi nei confronti del personale impiegato)
L’Associazione è obbligata:
- ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali
per il proprio personale,volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio
civile ;
- ad applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute
nei CCNL e, comunque, relative alla categoria, nonché ad osservare tutte le
disposizioni di legge relative ai volontari e al loro utilizzo;
- ad assicurare lo svolgimento continuativo dell’attività oggetto della presente
convenzione, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro.
ARTICOLO 8 (Polizze assicurative)
L’Associazione deve dimostrare di aver stipulato e di avere in essere le polizze
assicurative previste dalla legge per le autoambulanze e le autovetture. La predetta
copertura assicurativa deve coprire:
7
-
-
responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia
alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al
servizio;
infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto.
L’Associazione solleva l’Azienda ULSS da ogni responsabilità per eventuali danni di
qualsiasi natura a persone, animali o cose derivanti da evento ascrivibile
all’Associazione e/o al suo personale e collegati all’espletamento dell’intervento.
Ai sensi del comma 1, lett. L, dell’art. 9, della Legge Regionale n. 40/1993 , l’Azienda
ULSS rimborserà all’Associazione gli oneri dei premi per le assicurazioni di
responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni e malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, oggetto della presente convenzione.
ARTICOLO 9 (Obblighi nei confronti della ULSS)
L’Associazione si impegna ad inviare tempestivamente (non oltre 5 giorni lavorativi)
all’Azienda ULSS la documentazione relativa a qualsiasi variazione riferita agli
automezzi utilizzati ad al personale impiegato al fine di potere accertare il
mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4 della presente convenzione.
L’Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente
- ogni variazione della ragione sociale e/o del Legale Rappresentante, con
dimostrazione di avvenuto informazione anche ad altri Uffici ULSS interessati;
- qualsiasi provvedimento emesso a carico del Legale Rappresentante che possa
interessare l’esercizio dell’attività di cui alla presente convenzione.
ARTICOLO 10 (Rimborsi per l’espletamento del servizio)
A fronte dell’esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, fermo
restando quanto previsto dall’art. 2, della legge n. 266 del 11.08.1991, l’Azienda
ULSS corrisponderà all’Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute
ponendo come parametro e limite massimo oggettivo di rimborso, quanto definito
nell’allegato 1 della convenzione.
L’Associazione invierà all’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Azienda ULSS, entro il
15° giorno del mese successivo, il rendiconto dei trasporti effettuati ai sensi dell’art. 1
della presente convenzione, allegando copia della documentazione probatoria con
supporto informatico o cartaceo, a seconda delle richieste aziendali.
L’Azienda ULSS effettuerà il pagamento entro il 60° giorno dalla data di ricevimento
della fattura, salvo verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Il calcolo relativo al rimborso spese potrà essere rivisto a fronte di documentati
aumenti oggettivi dei costi riferibili a preventivate richieste aziendali formalmente
autorizzate.
ARTICOLO 11 (Ambiti territoriali)
L’Associazione in relazione alla stipula della presente convenzione si impegna a
trasportare i pazienti dell’Azienda ULSS residenti sul seguente territorio
aziendale………../per le seguenti tipologie di trasporto………
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ARTICOLO 12 (Interruzione del trasporto)
Tenuto conto della rilevanza di pubblico interesse del servizio di trasporto sanitario di
emergenza dei pazienti e della preminente e non derogabile necessità di assicurare la
costante continuità del medesimo, l’Associazione, per tutta la durata della presente
convenzione e senza soluzione di continuità, si obbliga ad effettuare la propria
prestazione contrattuale di trasporto del paziente assegnato, secondo le specifiche
indicazioni che saranno fornite dall’Azienda ULSS.
L'eventuale interruzione da parte dell’Associazione del servizio di trasporto prima
della scadenza del termine di durata della presente convenzione, potrà avvenire solo
ed esclusivamente per grave ed oggettivo motivo e, comunque, dovrà essere preceduta
da un congruo termine di preavviso della durata pattuita di giorni 60 (sessanta).
L’Associazione, considerati gli obblighi dei due precedenti capoversi ed altresì
ulteriormente riconosciuta ed accettata la rilevanza e preminenza del servizio di
trasporto, sin da ora, nel denegato caso di abbandono di uno o più pazienti senza il
rispetto del termine di preavviso, si obbliga a pagare all’Azienda ULSS la somma di:


euro 750,00 a 1.250,00 = per paziente in carico per trasporti in ambulanza
euro da 500,00 a 1.000,00= per paziente in carico per trasporti con autovettura
a titolo di penale ex art. 1382 c.c., ed altresì è tenuto al risarcimento di ogni ulteriore
danno patito dall’Azienda ULSS, fatti salvi i diritti di eventuale risarcimento danni del
paziente.
ARTICOLO 13 (Segnalazioni o reclami da parte di pazienti )
Nel caso di segnalazioni o reclami da parte dei pazienti in ordine al servizio svolto
dall’Associazione, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell’Azienda
ULSS ed eventualmente di formale contestazione all’Associazione.
Nel caso di reiterazione della segnalazione o del reclamo, l’Azienda ULSS provvederà
a chiedere formale spiegazione dei fatti all’Associazione e procederà alla
assegnazione del paziente ad altra Associazione. L’Associazione deve comunque
continuare ad assicurare l’erogazione del servizio finché l’Azienda ULSS non avrà
assegnato il paziente ad altra Associazione.
In particolare verrà comminata la sanzione di € da 500,00 a 1.000,00 per ognuno dei
sottoindicati casi di accertata e documentata violazione:
a) ritardo per mancato rispetto degli orari stabiliti dai servizi
b) riscontrata mancanza di presidi e attrezzature previsti dalla vigente normativa
regionale in materia.
ARTICOLO 14 (Casi di risoluzione)
L’Azienda ULSS può risolvere la presente convenzione allorché l’Associazione non
ottemperi alle condizioni in essa previste.
In particolare:
- il mancato rispetto delle clausole contenute nella presente convenzione è
contestato per iscritto dall’Azienda ULSS assegnando, in relazione al tipo di
inadempienza, un termine per l’adempimento; in caso di mancato adempimento da
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parte dell’Associazione entro il termine assegnato si procederà alla revoca della
convenzione.
La convenzione è comunque risolta di diritto nei seguenti casi:
a) qualora l’Associazione richieda o percepisca compensi dall’utente a fronte delle
prestazioni erogate, nonché in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione;
b) qualora l’Associazione affidi a terzi in tutto o in parte il servizio;
c) qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale in
materia.
Sino alla notifica della determinazione definitiva relativa alla risoluzione della
convenzione, l’Associazione deve comunque continuare ad assicurare l’erogazione del
servizio.
ARTICOLO 15 (Tracciabilità)
Ai fini dell’applicazione della legge n. 136/2010 e successive modifiche, si terrà
conto di quanto previsto dalla determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
ARTICOLO 16 (Attività di vigilanza dell’Azienda ULSS)
Per le necessarie finalità di vigilanza l’Azienda ULSS potrà avere accesso ai locali,
alle attrezzature e alla documentazione dell’Associazione nei limiti di interesse delle
attività oggetto della presente convenzione.
L’Azienda ULSS si riserva altresì la facoltà di verificare in qualsiasi momento il
rispetto delle relative norme in materia applicate al personale.
ARTICOLO 17 (Durata)
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al
31.12.2012.
E’ fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in
qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera
A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.
L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla presente
convenzione in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della
Regione Veneto relative al trasporto in oggetto o di nuove sopravvenute necessità
operative.
L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni/contratti con
altre Associazioni interessate, al fine della garanzia di un miglior servizio, ove
ritenuto necessario.
ARTICOLO 18 (Controversie)
Per la definizione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’ Azienda
ULSS e l’Associazione durante l’espletamento del servizio oggetto della presente
convenzione, le parti eleggono quale Foro competente il Foro di Venezia.
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ARTICOLO 19 (Tutela della riservatezza)
L’Azienda ULSS, in qualità di titolare, nomina l’Associazione _____________
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Il Responsabile esterno
garantisce che il trattamento dei dati effettuato per i servizi di competenza
dell’Azienda ULSS, venga svolto nel rispetto e secondo le finalità previste dalla
vigente normativa in materia di protezione di dati personali. L’Associazione comunica
all’Azienda ULSS i nominativi dei soggetti che ricoprono i ruoli, al suo interno, di
incaricato del trattamento dei dati, nonché eventuali successivi aggiornamenti.
ARTICOLO 20 (Spese inerenti la convenzione)
Le spese inerenti la presente convenzione per bollo, registrazione, imposte e
quant’altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna, a carico dell’Azienda
ULSS.
ARTICOLO 21 (Registrazione)
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a tassa fissa,
per il combinato disposto dagli artt. 5 e 40 D.P.R. 26.4.1986 n.131 e successive
modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 22 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a tutte le
norme di legge nazionali, regionali ed ai regolamenti aziendali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia - Mestre, li ____________________
Per l’Azienda ULSS Veneziana
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GIURIDICO RISORSE UMANE
(Dott. Michele Bacchin)
Per l’Associazione _____________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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