LA SCHEDA www.unagiornatainfarmacia.it Medicinali equivalenti Con la legge dell’8 agosto 1996, n. 425, il Ministro della Sanità (ora AIFA) può autorizzare l’immissione in commercio, quali generici, di tutti i medicinali: prodotti industrialmente a base di uno o più principi attivi non protetti da brevetto o dal Certificato Protettivo Complementare (CPC) identificati dalla Denominazione Comune Internazionale (DCI) del principio attivo seguita dal nome del titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) che siano bioequivalenti rispetto al medicinale di riferimento già autorizzato con la medesima composizione quali-quantitativa in principi attivi con la medesima forma farmaceutica con le medesime indicazioni terapeutiche. Nel 2001 il medicinale generico fa il suo ingresso nel framework regolatorio europeo con la Direttiva 2001/83/CE, recepita in Italia dal DL 219 del 2006. Medicinale generico ed equivalente, branded e unbranded “Generico” è la traduzione italiana di generic medicinal product riportata nella Direttiva 2001/83. Questa denominazione con la legge 149 del 26 luglio 2005 è stata sostituita dal termine “equivalente” proprio per ovviare a un possibile fraintendimento (generico = meno specifico). I medicinali generici e quelli equivalenti sono esattamente la stessa cosa. La denominazione del farmaco generico risultante da DCI + nome del titolare AIC (unbranded) non è l’unica possibile. La legge prevede che il titolare possa scegliere, come per i medicinali di marca, un nome commerciale di fantasia (branded). Riferimenti Bioequivalenza Gli studi di bioequivalenza sono studi di farmacocinetica. Due medicinali sono bioequivalenti quando, con la stessa dose, i loro profili di concentrazione nel sangue rispetto al tempo sono così simili che è improbabile che essi possano produrre differenze rilevanti negli effetti di efficacia e sicurezza. Uno studio di bioequivalenza consiste nel somministrare in doppio cieco ad un numero statisticamente adeguato di volontari sani (minimo 12) in due momenti intervallati da almeno una settimana, una dose singola di due medicinali: il medicinale di riferimento (= di marca) e un medicinale di uguale composizione, forma e dosaggio (= equivalente). Dopo la somministrazione il volontario è sottoposto a prelievi di sangue seriali per un minimo di 24 ore, su cui verrà ricercato e quantificato il principio attivo. Contenuto di principio attivo Tutti i medicinali, indipendentemente che si tratti di medicinali equivalenti o di marca, possono essere autorizzati solo ed esclusivamente se il contenuto di principio attivo è compreso nell’intervallo 95-105% del quantitativo dichiarato. Eccipienti Due medicinali bioequivalenti possono differire per la loro composizione in eccipienti e ciò può essere importante per alcune categorie di pazienti (ad esempio amido di grano in soggetti affetti da celiachia o aspartame in soggetti con fenilchetonuria). Questi aspetti devono essere chiaramente evidenziati sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e sul Foglio Illustrativo nel paragrafo “Avvertenze speciali”. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Medicinali equivalenti. Qualità, sicurezza, efficacia. Un viaggio alla scoperta delle regole per autorizzare un medicinale equivalente (generico). http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/medicinali-equivalenti-una-guida-aifa-tutto-quello-che-c%E2%80%99%C3%A8da-sapere