Lezione del notaio Maurizio Citrolo Scuola del Notariato “Jacopo da Lentini” Catania, 1° luglio 2016 Trasformazione La legge delega ( l. n. 366/2001 attuata con D. lgs. n. 6/2003) pone gli obiettivi: 1. semplificare e precisare il procedimento; 2. disciplinare la trasformazione eterogenea; 3. facilitare la trasformazione delle società di persone in società di capitali (progressiva). TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONE OMOGENEA ETEROGENEA Solo nell’ambito delle società lucrative = modifica del tipo sociale Da società (di capitali) in (determinati) “enti” diversi dalle società lucrative Da (determinati) “enti” diversi dalle società lucrative in società (di capitali) Codice del 1942 Disciplina la trasformazione delle società, ammettendo soltanto la trasformazione del tipo sociale (c.d. trasformazione omogenea) Non è possibile modificare a maggioranza la causa del contratto sociale Taluni commentatori ammettevano la trasformazione “novativa” soltanto all’unanimità Altri ritenevano necessaria la liquidazione del patrimonio Cooperative Era espressamente vietata, anche all’unanimità, la trasformazione di società cooperativa in lucrativa (art. 14, L. 1971 Se ne traeva la convinzione, ex adverso, che fosse ammissibile la trasformazione all’unanimità di società lucrativa in cooperativa Leggi speciali Molte leggi avevano disciplinato la trasformazione in società di enti pubblici o privati. Privati: trasformazione delle associazioni sportive professionistiche in società di capitali (legge 23.31981 n. 91) Pubblici: trasformazione di enti pubblici in società per azioni: banche pubbliche (legge 218/1990 c.d. legge Amato), enti pubblici economici – Enel, Ferrovie, ecc. (D.L. 5.12.1991 n. 386, D.L. 11.7.1992 n. 333) Si trattava comunque di interventi settoriali Giurisprudenza: fattispecie ammesse Trasformazione di associazioni a scopo egoistico- consortile in società cooperative (T. Roma 6.6.1992) di società cooperative in associazioni a scopo egoisticoconsortile (T. Trieste 18.1.1995, T. Roma 16.3.1994) di ass. sportiva in società sportiva senza scopo di lucro (T. Lecce 27.4.1982) di società sportiva senza scopo di lucro in ass. sportiva (T. Napoli 11.2.1998; ma contro T. Udine 3.7.1997) di consorzio in soc. consortile (A. Venezia 12.11.1998, T. Napoli 30.3.1990, App. Brescia 27.3.1986) Nozione di trasformazione Tesi tradizionale: mutamento organizzativo conservazione dell’identità soggettiva. nella Tesi più moderna: strumento di conservazione della continuità dell’impresa, mediante la conservazione di un patrimonio produttivo caratterizzato da autonomia funzionale. Effetti Art. 2498 cc- Continuità dei rapporti giuridici Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. La trasformazione come strumento alternativo alla liquidazione Continuità = persistenza dei rapporti giuridici (contratti, crediti e debiti) senza alcun fenomeno traslativo da un soggetto ad un altro Trasferimento dei rapporti giuridici in assenza di un corrispettivo (assegnazione): è consentito solo per i rapporti attivi (crediti dell’ente), non per i rapporti passivi (debiti dell’ente), artt. 2280 e 2491 secondo comma. L’assegnazione può avvenire solo al termine del procedimento di liquidazione o previo accantonamento delle somme necessarie. Finalità delle norme sulla trasformazione L’ampliamento della nozione di trasformazione a vicende di adeguamento organizzativo implicanti il mutamento della causa associativa consente di operare tale adeguamento in continuità dei rapporti giuridici, conservando integro il patrimonio Riforma del “Terzo settore” (L. delega 6 giugno 2016 n. 106) Art. 3 Revisione del titolo II del libro primo del codice civile 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (…) d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera e); e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Disciplina delle trasformazioni eterogenee Tre livelli di disciplina 1. Disciplina generale della trasformazione 2. Regole di carattere generale applicabili (a) a tutte le trasformazioni eterogenee: (B) da società di capitali; (c) in società di capitali. 3. Regole specifiche della singola fattispecie di trasformazione eterogenea Disciplina generale della trasformazione Contenuto, pubblicità ed efficacia (art. 2500) Invalidità (art. 2500-bis) Norme sulla trasformazione di società di capitali (art. 2500-sexies richiamato dall’art. 2500septies) Recesso. Regole generali della trasformazione eterogenea Opposizione dei creditori (2501-novies: deroga al principio contenuto nell’art. 2500 u.c.) Regole generali della trasformazione eterogenea da società di capitali Quorum deliberativo di 2/3 ma con il consenso di chi assume responsabilità illimitata(2500-septies, comma terzo) Regole contenute nell’art. 2500-sexies (trasformazione di società di capitali) in quanto compatibili: 1. relazione degli amministratori 2. diritto dei soci all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della quota o delle azioni 3. estensione della responsabilità illimitata alle obbligazioni anteriori Regole generali della trasformazione eterogenea in società di capitali (Si desumono per applicazione analogica delle disposizioni relative alla trasformazione omogenea in società di capitali): necessità della perizia di stima (art. 2500-ter) assegnazione di azioni o quote (art. 2500-quater primo comma) responsabilità dei soci per le obbligazioni pregresse Fattispecie tipiche di trasformazione eterogenea Da società di capitali In: Consorzi Società consortili Società cooperative Comunioni di azienda In società di capitali Da: Consorzi Società consortili Comunioni d’azienda Associazioni non riconosciute Fondazioni Fondazioni Disciplina Associazioni riconosciute specifica per le cooperative (a mutualità non prevalente: art. 2545-decies) Norme di carattere generale Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di una procedura concorsuale, purché non vi sia incompatibilità 1. Con la finalità della procedura (es. una trasformazione “progressiva” in una procedura liquidativa quale quella fallimentare; mentre è riconosciuta la trasformazione “regressiva” al fine di ridurre i costi di gestione 2. Con lo stato della procedura (patrimonio aziendale in tutto o in parte liquidato – irreversibilità della liquidazione) Norme di carattere generale Art. 2500 cc, comma 1 - “La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato”. Contenuto dell’atto di trasformazione Approvazione di uno statuto (o atto costitutivo) contenente le regole tipologiche di funzionamento dell’ente di arrivo Adozione di scopi conformi alla tipologia di ente adottato (lucrativo, consortile, mutualistico, ideale, di mero godimento) Nella trasformazione in comunione di azienda non vi sono regole “statutarie” da approvare. E’ bene dare atto: 1. Dell’esistenza di un’azienda già gestita dalla società 2. della cessazione dell’attività di esercizio dell’impresa. Società senza scopo di lucro Società sportive dilettantistiche (art. 90 L. 27.12.2002 n. 289) Imprese sociali (L. 24.3.2006 n. 155, art. 3: assenza dello scopo di lucro) Società benefit (commi 376 ss. Legge di stabilità 2016): che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse Trasformazione da o in società senza scopo di lucro La trasformazione di società lucrativa in società senza scopo di lucro è eterogenea (come la trasformazione in società consortile) La trasformazione da o in enti aventi la medesima finalità ideale è sicuramente ammissibile anche se non espressamente contemplata (salva la trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società) Nonostante l’omogeneità causale si applicano le norme sulla trasformazione eterogenea, perché la trasformazione omogenea è esclusivamente la modifica del tipo sociale Norme di carattere generale (segue) Art. 2500 cc, comma 2 - “L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione”. Pubblicità dell’atto di trasformazione eterogenea: casistica 1. 2. 3. 4. La pubblicità tanto dell’ente in trasformazione che dell’ente di approdo si effettua presso il registro delle imprese (società lucrativa/cooperativa, società/consorzio con attività esterna o società consortile); E’ prevista solo la pubblicità delle vicende relative all’ente in trasformazione e non dell’ente di approdo (società in comunione d’azienda, in consorzio con attività interna, in associazione non riconosciuta); E’ prevista solo la pubblicità dell’ente di approdo e non dell’ente in trasformazione (consorzio con attività interna o comunione d’azienda o – se ammessa – associazione non riconosciuta in società); Vi sono forme pubblicitarie diverse per l’ente in trasformazione e l’ente di approdo (società in fondazione; associazioni riconosciute e fondazioni in società). Art. 2500 cc, comma 3- “La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente”. Tale norma è valida solo per la trasformazione omogenea, mentre la trasformazione eterogenea ha effetto decorsi 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario richiesto, salvo che consti alternativamente: il consenso dei creditori (anteriori all’ultimo adempimento pubblicitario) alla trasformazione (il consenso non può quindi risultare dalla delibera) – ovvero, intuitivamente, l’assenza di creditori; il pagamento dei creditori che non hanno prestato il consenso; che entro quel termine nessun creditore abbia fatto opposizione (art. 2500/novies). Opposizione Ratio: 1. radicale mutamento dell’organizzazione e della governance; 2. Modifica delle finalità dell’ente, che mette in forse l’affidamento dei creditori sulla sua capacità di generare flussi finanziari con cui rimborsare i debiti I creditori devono dimostrare il “pericolo di pregiudizio” Il Tribunale dispone che l’operazione abbia luogo: 1. Se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio; 2. Se la società presta idonea garanzia. Osservazioni critiche Il sistema è coerente nei casi in cui la pubblicità si effettua nel registro delle imprese con riferimento (anche o soltanto) all’ente in trasformazione, in quanto in tal caso i creditori possono avere notizia della trasformazione; Il sistema non è coerente nei casi in cui è prevista la pubblicità solo dell’ente di approdo (consorzio con attività interna/comunione di azienda in società), in quanto il creditore, che non sia al corrente della trasformazione, viene tenuto ad un onere di informazione che eccede la normale diligenza. Appare fuori luogo chiedere la doppia pubblicità (registro delle imprese e registro delle persone giuridiche) prima di far decorrere il termine per proporre opposizione, considerando che l’operazione potrebbe non giungere a buon fine; Emerge comunque la necessità di una ulteriore annotazione pubblicitaria, relativa al decorso del termine e comunque alla definitiva efficacia della trasformazione. Art. 2500 bis Una volta eseguita la pubblicità, non può più essere pronunciata l’invalidità della trasformazione; resta salvo il risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato e ai terzi danneggiati. stando alla lettera della norma, l’invalidità non potrebbe essere pronunciata anche se è pendente il termine per l’opposizione, oppure la stessa sia stata manifestata; secondo un’altra tesi la norma va coordinata con l’art. 2500novies, per cui l’effetto stabilizzatore dell’art. 2500-bis si verificherebbe solo dopo che l’efficacia della trasformazione è divenuta definitiva (e forse anche della relativa annotazione). Regole della trasformazione eterogenea da società di capitali È richiesto il voto favorevole dei due terzi del capitale (2500-septies), salvo il consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata Si ritiene che il quorum possa essere aumentato, compresa la previsione dell’unanimità, ma non possa essere ridotto Consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata La trasformazione in comunione d’azienda quindi deve essere deliberata all’unanimità Non è necessario il consenso dei soci in caso di: 1. Trasformazione in associazione (è prevista la responsabilità non dei soci ma di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione) 2. trasformazione in consorzio o società consortile (note sulla responsabilità in solido dei consorziati ex art. 2615 comma secondo e sulla facoltà di prevedere l’obbligo di contributi in denaro ex art. 2615-ter) Altre regole generali Si applica l’art. 2500-sexies (trasformazione di società di capitali in società di persone)in quanto compatibile: 1. Relazione illustrativa 2. Diritto dei soci all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della quota (laddove nell’ente di arrivo sia rilevante) 3. Estensione della responsabilità illimitata alle obbligazioni pregresse Disciplina generale della trasformazione in società di capitali Necessità della perizia di stima quando l’ente di approdo è una società di capitali (applicazione analogica dell’art. 2500-ter) La perizia di stima non è necessaria se le regole di formazione del capitale dell’ente trasformato sono analoghe a quelle delle società di capitali: cooperative, società consortile. Negli altri casi la perizia va allegata all’atto di trasformazione e si applicano le regole del tipo capitalistico di approdo. segue Assegnazione di azioni o quote (art. 2504-quater): vaglio di compatibilità con le singole fattispecie Responsabilità dei soci (art. 2504-quinquies): si ritiene applicabile il primo comma, non il secondo che è ritenuto una norma di favore per la trasformazione progressiva di società di persone in società di capitali, che deroga ai principi generali del diritto delle obbligazioni Tutela del socio dissenziente Diritto di recesso: Art. 2437 lett. b) (società per azioni) Art. 2473 (società a responsabilità limitata) Art. 2500 ter (società di persone) Spetta anche per i soci: Di società cooperative (in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2519) Di società consortili (per applicazione diretta) Di associazioni (ove il socio può sempre recedere, art. 24 c.c.) Casi dubbi: Consorzio (solo se previsto dal contratto, art. 2603 n. 6) Trasformazione di società in associazione È consentita la trasformazione in associazione non riconosciuta L’associazione successivamente potrà chiedere il riconoscimento con il procedimento ordinario. In alternativa si è suggerito il ricorso al meccanismo condizionale (quesito 37/2015/I) Per effetto della trasformazione i soci perdono la facoltà di deliberare la distribuzione di utili e riserve In caso di scioglimento i beni sono devoluti in conformità alle previsioni dello statuto Non è richiesto il consenso del singolo socio, il quale se non consenziente può recedere, e in questo caso ha diritto alla liquidazione del valore effettivo della partecipazione. Trasformazione di società in fondazione La trasformazione in Fondazione ha effetto: 1. Dopo che sia terminato il procedimento di riconoscimento dell’ente e la sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche 2. E sia decorso il termine per l’esercizio dell’opposizione. La deliberazione di trasformazione produce gli effetti dell’atto di fondazione. Oggi è riconosciuta la legittimità delle Fondazioni “partecipative”, che attribuiscono ai soci un ruolo nelle scelte fondamentali. Trasformazione di associazione in società La trasformazione di associazioni in società può essere esclusa dall’atto costitutivo o dalla legge, e non è ammessa per le associazioni che abbiano conseguito contributi pubblici (anche sotto forma di agevolazioni fiscali o contributive) o liberalità da parte del pubblico. La disciplina transitoria contenuta nell’art. 223-octies disp.trans. ha consentito la trasformazione delle associazioni (e fondazioni) costituite prima dell’approvazione della riforma che abbiano goduto di agevolazioni fiscali a condizione che venissero versate le relative imposte. La norma non è estensibile alle associazioni o fondazioni costituite successivamente. Quorum: quello richiesto dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (che in difetto di previsioni può coincidere con quello previsto per le modifiche statutarie) Necessità di perizia di stima Il capitale è ripartito in parti uguali tra gli associati, salvo diversi accordi Trasformazione di fondazione in società Le fondazioni possono essere trasformate con atto dell’autorità prefettizia, su proposta dell’organo competente Il capitale sociale è assegnato in conformità alle disposizioni dell’atto di fondazione In difetto si applica l’art. 31 c.c. (le azioni vengono assegnate ad enti aventi fini analoghi) Società e consorzio o società consortile E’ sempre eterogenea, anche se non incide sulla organizzazione e sulla governance (es. srl che si trasforma in srl consortile, v. quesito 7/2014/I) Nella trasformazione da lucrativa in consorzio o società consortile non è richiesto il consenso dei singoli soci, anche se: 1. Lo statuto della società consortile prevede l’obbligo di effettuare contributi in denaro ex art. 2615-ter(non riguarda la responsabilità illimitata nei confronti dei terzi) 2. Vi è la responsabilità del consorziato in solido con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dall’organo del consorzio per suo conto ex art. 2615 (è una responsabilità specifica e non generale per le obbligazioni dell’ente). La trasformazione in consorzio o società consortile presuppone la qualità di imprenditore dei soci Trasformazione in comunione d’azienda È una fattispecie anomala, in quanto la comunione d’azienda non è un soggetto di diritti distinto dalle persone fisiche comproprietarie dell’azienda Tale fattispecie ha indotto ad escludere che il nucleo della vicenda trasformativa sia costituito dalla conservazione dell’identità soggettiva dell’ente che si trasforma Poiché la trasformazione opera l’estinzione dell’ente senza ricorrere al procedimento di liquidazione, la scelta legislativa ha lo scopo di evitare la dispersione del patrimonio aziendale Disciplina applicabile necessità del consenso unanime dei soci occorre che il patrimonio della società sia costituito da un complesso di beni organizzati per l’esercizio di un’impresa occorre dare atto della cessazione dell’attività d’impresa assegnazione dell’azienda in quote proporzionali alla partecipazione posseduta Comunione d’azienda in società consenso unanime dei comunisti perizia di stima assegnazione di azioni o quote responsabilità illimitata per le obbligazioni pregresse Trasformazione di società lucrativa in cooperativa può essere effettuata sia in cooperativa a mutualità prevalente che non prevalente alla cooperativa si applicheranno le regole generali delle S.p.A., salva opzione per l’applicazione delle regole sulle s.r.l. se il numero dei soci cooperatori è inferiore a 20 ovvero l’attivo dello stato patrimoniale sia inferiore a 1 milione di euro l’oggetto sociale deve essere formulato con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci (art. 2521 n. 3) Trasformazione eterogenea delle cooperative L’art. 2500-septies prevede la trasformazione delle società lucrative in cooperative Nella sedes materiae delle cooperative è disciplinata la trasformazione di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio(artt. 2545-decies e ss.) La trasformazione in società lucrativa: 1. È inibita alle coop a mutualità prevalente 2. È consentita a determinate condizioni alle coop diverse da quelle a mutualità prevalente Le cooperative a mutualità prevalente godono di agevolazioni tributarie, e ciò potrebbe consentire loro di accumulare un patrimonio che non può essere distorto dalle finalità di incentivazione della cooperazione. Qualifica di “mutualità prevalente” Requisiti sostanziali di prevalenza(art. 2512) Clausole mutualistiche che inibiscono la distribuzione di utili o riserve oltre un certo limite, anche in caso di scioglimento (art. 2514) Tuttavia l’inibizione della trasformazione della cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa non è assoluta, in quanto la cooperativa può perdere il requisito della prevalenza e così trasformarsi in lucrativa Perdita della qualifica La cooperativa, originariamente a mutualità prevalente, perde tale qualifica in due casi: 1. Non rispetto dei requisiti sostanziali per due esercizi consecutivi 2. Soppressione mediante deliberazione assembleare delle clausole mutualistiche. Art. 2545-octies comma secondo: (solo in caso di soppressione delle clausole) redazione di un bilancio straordinario al fine di determinare il valore dell’attivo patrimoniale da imputare a riserve indivisibili: il patrimonio ottenuto con le agevolazioni viene “congelato” e non può essere distribuito ai soci (come non poteva essere distribuito prima della soppressione delle clausole). Procedimento di trasformazione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Deve trattarsi di coop a mutualità non prevalente Deve essere stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente Nomina di un esperto da parte del tribunale Redazione della perizia giurata dell’esperto attestante il valore effettivo del patrimonio Convocazione dell’assemblea con allegazione della perizia Deliberazione di trasformazione Devoluzione del valore effettivo del patrimonio Effetti della deliberazione subordinati alla mancata opposizione dei creditori. Cooperativa che sopprime le clausole mutualistiche al fine di trasformarsi in società di capitali Può “bypassare” l’obbligo di redigere un bilancio ex art. 2545-octies per determinare il valore effettivo del patrimonio da imputare alle riserve indivisibili … e richiedere la nomina dell’esperto che ai sensi dell’art. 2545-undecies determinerà il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici Oggetto della devoluzione solo il patrimonio formato mediante agevolazioni fiscali le cooperative a mutualità non prevalente che non abbiano goduto di agevolazioni non devono devolvere nulla al netto del capitale versato e dei dividendi distribuibili e non distribuiti … e salva la facoltà di trattenere l’importo corrispondente al capitale minimo della società risultante dalla trasformazione Trasformazioni atipiche E’ discussa l’ammissibilità di trasformazioni non contemplate dagli artt. 2500-septies e 2500-octies tesi della tassatività delle fattispecie (Palmieri): la trasformazione è uno strumento previsto dal legislatore per evitare la dispersione del patrimonio facente capo all’ente, in alternativa ad una vicenda traslativa. Poiché è un’opzione normativa, non la si può estendere ai casi non previsti Tesi prevalente dell’ammissibilità di trasformazioni atipiche Argomenti a favore dell’ammissibilità anche la casistica della trasformazione omogenea non è completa (Maltoni e altri). Si può obiettare che la trasformazione omogenea è una species del genus “modificazioni dell’atto costitutivo”, mentre la trasformazione eterogenea costituisce una deroga all’ordinaria modalità di estinzione degli enti. non sono contemplate fattispecie sulle quali non si è mai dubitato (consorzio/associazione con scopo consortile in cooperativa; consorzio in società consortile e viceversa; assoc. sportiva in società senza scopo di lucro) tesi dell”identità di ratio”: tutte le volte in cui l’ente esercita attività d’impresa, ed il procedimento di liquidazione può comportare la disgregazione di un patrimonio aziendale, deve ritenersi ammesso il procedimento di trasformazione eterogenea Tesi dell’economia dei mezzi giuridici: tutte le volte in cui l’ente di partenza potrebbe trasformarsi nell’ente di approdo procedendo ad una intermedia trasformazione in società di capitali, deve ammettersi anche il procediemnto diretto. Fattispecie di trasformazione eterogenea atipica più dibattute Società di persone Impresa individuale Enti non lucrativi Trasformazione da o in società di persone È considerata ammissibile sostenendo che: la lacuna normativa è dovuta al fatto che la sua disciplina non era prevista nella legge delega; essendo ammessa la trasformazione di società di persone in società di capitali, non sussistono motivi che ostino ad un passaggio diretto da società di persone in entità diverse dalle società; altri fenomeni di trasformazione non disciplinati (es. tra società di persone o tra società di capitali) sono comunque ammissibili. Trasformazione di società unipersonale in ditta individuale Tesi dell’ammissibilità: fa leva sul riconoscimento della trasformazione da o in comunione di azienda, che dimostra che non è necessario che la trasformazione coinvolga esclusivamente fenomeni associativi e presupponga la conservazione dell’identità soggettiva dell’ente Anche in questo caso sussiste la stessa esigenza di evitare la fase liquidativa del patrimonio aziendale e di conservarne l’integrità, in vista della continuazione dell’attività da parte dell’imprenditore individuale I creditori sociali sono tutelati con lo strumento dell’opposizione, che spetta in tutti i casi di trasformazione eterogenea, ed è in linea con quanto previsto in altre vicende che possono recar loro pregiudizio segue Si ricorda anche la Raccomandazione della Comunità Europea del 7 dicembre 1994 che al fine di rimuovere gli ostacoli al passaggio generazionale della piccola e media impresa, invita i legislatori nazionali a facilitare il passaggio delle attività individuali in società segue Secondo taluni si tratterebbe di trasformazione eterogenea, stante il radicale mutamento organizzativo nel passaggio dalla società all’impresa individuale Secondo altri si tratta di trasformazione omogenea, in quanto l’imprenditore individuale prosegue l’attività d’impresa, e dunque lo scopo lucrativo viene conservato Tesi negativa prevalente Se il legislatore avesse voluto ricomprendere nella disciplina della trasformazione la vicenda relativa alla prosecuzione in forma individuale dell’impresa sociale la avrebbe prevista espressamente (come ha fatto il legislatore tedesco) segue Le norme sono chiare nell’impedire che possano essere assegnati i beni sociali, e dunque l’azienda, al singolo socio senza prima aver provveduto al pagamento dei creditori sociali (artt. 2280 e 2491 c.c.: salvo che non risulti la disponibilità delle somme necessarie e/o il loro accantonamento; E vero che i creditori possono sempre contare sulla responsabilità illimitata dell’imprenditore individuale, ma i creditori possono soddisfarsi sui beni sociali con preferenza rispetto ai creditori personali del socio, mentre i creditori dell’imprenditore individuale concorrono con tutti gli altri. Si tratta di una tutela più intensa di quella assicurata dal diritto di opposizione, ed il bilanciamento degli interessi spetta al legislatore e non all’interprete segue La fattispecie inversa (trasformazione di impresa individuale in società) è ontologicamente inconcepibile, perché la trasformazione è fenomeno universale, mentre l’imprenditore deve selezionare i beni che compongono l’azienda, separandoli dal restante patrimonio personale (il fenomeno presenta più analogie con la scissione o lo scorporo) segue Ricostruire la vicenda in termini di trasformazione anziché di negozio traslativo consente di evitare, oltre alla fase della liquidazione, l’applicazione di una serie di disposizioni: Art. 2112 (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) Controllo della regolarità urbanistica e della conformità catastale segue La nozione di “trasformazione” evoca l’identità soggettiva del soggetto interessato dalla vicenda, pur nel mutamento delle regole di organizzazione e degli scopi perseguiti Solo il legislatore può riqualificare come “trasformazione” un fenomeno che, coinvolgendo soggetti diversi, sarebbe corretto definire traslativo La stessa facoltà di riqualificazione è invece negata all’interprete conclusione Nonostante gli sforzi della dottrina il “passaggio” da società a singolo socio è un momento traslativo, definito tecnicamente “assegnazione”, da effettuare nel rispetto delle norme relative alla liquidazione ed estinzione delle società Il fenomeno inverso (dall’imprenditore alla società personale) è a sua volta un fenomeno traslativo, definito “conferimento” In tal senso, in giurisprudenza: Cass. 14.1.2015 n. 496; Cass. 2 luglio 2013 n. 16556. Ammette la trasformazione di società di capitali in impresa individuale T. Bergamo 1 aprile 2015 Trasformazioni atipiche delle cooperative Sono contemplate soltanto: la trasformazione di società di capitali in cooperative (art. 2500-septies), e la trasformazione di cooperative in società lucrative di capitali o personali o in consorzio (art. 2545-decies) Il consorzio si può costituire anche nella forma di società di capitali (art. 2615-ter), e la dottrina pressoché unanime ritiene che, a maggior ragione, il consorzio possa assumere la forma di cooperativa, stante la maggiore affinità causale L’omogeneità causale giustifica la possibilità che un consorzio si trasformi in società consortile o in cooperativa, che una società consortile si trasformi in consorzio o in cooperativa, e che la cooperativa si possa trasformare in società consortile La maggiore contiguità causale dovrebbe indurre a ritenere che le cooperative e le società consortili possano trasformarsi anche in associazioni e fondazioni. Trasformazione di cooperativa sociale in associazione ONLUS Quesito 253/2014/I: la trasformazione è ammissibile per applicazione analogica dell’art. 2500-septies … purché si applichino in toto le disposizioni degli artt. 2545-decies e undecies, compreso l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici … e ciò nonostante che le coop. sociali siano ONLUS di diritto e che anche per le ONLUS sia previsto l’obbligo della devoluzione Quesito 37/2015/I Trasformazione di consorzio in associazione riconosciuta Quesito 37/2015/I: tanto l’ente di partenza che quello di arrivo sono contemplati dall’art. 2500-septies Se il risultato si può raggiungere con il passaggio intermedio alla forma della società di capitali, il principio di economia dei mezzi giuridici giustifica il passaggio diretto Tuttavia non sembra estensibile per analogia il quorum della maggioranza dei consorziati previsto dall’art. 2500octies in luogo dell’unanimità dei consensi prevista per le modifiche del consorzio dall’art. 2607 Fattispecie associative non menzionate comitato GEIE Anstalt (v. studi 96/2010/I e 92/2010/T) Trust (studio 17/2013/I) ATI Contratto di rete Associazioni professionali/società tra professionisti Trasformazione di enti non lucrativi Trasformazione di associazione riconosciuta in fondazione e viceversa Ammessa da alcune sentenze di TAR (TAR Lombardia, sez. I, sentenza 13 febbraio 2013, n. 445) e del Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 23 ottobre 2014, n. 5226) Più recentemente, il Consiglio di Stato si è espresso in senso negativo (Consiglio di Stato sez. I, par. 30 gennaio 2015, n. 296) Disciplina delle trasformazioni eterogenee atipiche Se l’ente di partenza è una società di capitali si ha applicazione diretta della disciplina legale, compreso il quorum deliberativo Se l’ente di arrivo è una società di capitali si applica la disciplina legale, facendo ricorso all’analogia per quanto riguarda il quorum deliberativo Se l’ente di partenza è una società di persone la disciplina legale si applica per analogia, ad eccezione della regola maggioritaria, disposta per facilitare la trasformazione in società di capitali segue in tutti i casi in cui è prevista la pubblicità dell’ente di partenza si applica la disciplina dell’opposizione è discusso se tale disciplina si applichi anche nel caso di trasformazione di enti sprovvisti di pubblicità taluni ritengono che vi sia un onere a carico dell’ente trasformando di comunicare la trasformazione ai singoli creditori altri ritengono che lo strumento dell’opposizione sia precluso e che si applichino le norme generali sui contratti, a partire dalla facoltà di esercitare l’azione revocatoria FINE