La trasformazione (dott. M. Cavanna)

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La trasformazione in generale

La nozione di trasformazione
– Trasformazione come cambiamento del tipo di
società (trasf. omogenea), o come passaggio
da società ad altro ente giuridico o comunione
d’azienda (trasf. eterogenea) e viceversa

Regola fondamentale: la continuità dei
rapporti giuridici
1
La trasformazione prima della
riforma del 2003
Ante riforma la trasformazione era
concepita come fenomeno endosocietario
 Era espressamente vietata la
trasformazione di società cooperativa in
lucrativa (art. 14, l. n. 127 del 1971)
 La trasformazione da società ad altro ente
collettivo si riteneva implicasse un doppio
passaggio, dissolutivo e ricostitutivo

2
Le novità della riforma

La trasformazione come modifica dell’atto
costitutivo
È escluso che la trasformazione implichi
scioglimento e ricostituzione, anche per le
ipotesi che comportano il passaggio da e
in enti diversi dalle società
 È ammessa, con qualche limite, la
trasformazione delle cooperative

3
In particolare, le fattispecie della
trasformazione eterogenea
È ammessa espressamente:
– la trasformazione di società di capitali in
consorzi, società consortili, cooperative,
associazioni non riconosciute, fondazioni e
comunioni d’azienda, e
– la trasformazione di consorzi, società
consortili, cooperative (a mutualità non
prevalente), fondazioni, associazioni
riconosciute, comunioni d’azienda in società di
capitali
4
(Segue) Le fattispecie della
trasformazione eterogenea

Problema centrale (aperto al dibattito degli
studiosi, in attesa di riscontro
giurisprudenziale):
– Sono fattispecie tassative, quelle indicate dal
codice?
– … se anche fosse, il vincolo in qualche caso è
superabile con un doppio passaggio (si pensi
alla trasf.eterogenea delle società di persone)
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La trasformazione eterogenea delle
società di capitali
Maggioranza rafforzata: la delibera è presa con il
voto dei due terzi degli aventi diritto: … 2/3,
riferito alla partecipazione del capitale o al
numero dei soci?
 Occorre comunque il consenso di coloro che,
con la trasformazione, assumono responsabilità
illimitata
 N.B.: queste regole valgono anche per la
trasformazione IN COOPERATIVA

6
(Segue)

La particolare figura della trasformazione
in comunione d’azienda
– Se dopo la trasformazione i comproprietari
esercitano l’attività di impresa in forma
collettiva, si ha una società di fatto …
– … e allora? È una trasformazione in
comunione d’azienda o in società di persone
(società di fatto)?
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Trasformazione eterogenea in
società di capitali

Nei consorzi, la trasformazione deve
essere deliberata dalla maggioranza
assoluta dei consorziati

Nelle società consortili e nelle associazioni,
la si delibera con le maggioranze richieste
per lo scioglimento anticipato (di regola,
maggioranze rafforzate)
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(Segue)

Nella comunione d’azienda la
trasformazione è decisa con il consenso di
TUTTI i comproprietari

Nelle fondazioni, la trasformazione è
disposta dall’autorità governativa, su
proposta dell’organo competente della
fondazione
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L’opposizione

Il (possibile) doppio regime di pubblicità

La trasformazione NON ha effetto
immediato, ma solo dopo che siano
decorsi 60 gg. dall’ultimo adempimento
pubblicitario richiesto;
entro tale termine, i creditori possono fare
OPPOSIZIONE
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Il regime dell’invalidità:
la c.d. pubblicità sanante

Compiuto l’ultimo adempimento
pubblicitario, la trasformazione non può
più essere invalidata

L’eventuale vizio potrà essere fatto valere
dall’interessato per ottenere il risarcimento
del danno (stessa disciplina che per la
fusione e la scissione)
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(Segue)

Ratio dichiarata della disciplina
dell’invalidità (stabilizzazione degli effetti)

In caso di trasformazione eterogenea, si
ritiene che tale “stabilizzazione” sia
differita al termine entro cui i creditori
possono fare opposizione
12
La trasformazione della cooperativa

Norme di riferimento: art. 2545 decies e
undecies c.c.

Può essere decisa solo da una cooperativa
non agevolata, con il voto favorevole di
almeno la metà dei soci (anche quelli che
hanno il voto plurimo?)
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(Segue)
Il valore effettivo del patrimonio netto
esistente al momento della trasformazione
viene devoluto ai fondi mutualistici,
dedotto il capitale versato e rivalutato e i
dividendi non distribuiti
 Si deve allegare alla delibera di
trasformazione una perizia giurata di stima
di un esperto nominato dal Tribunale

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(Segue)
Ciò non vuol dire che una coop. a
mutualità prevalente non possa
trasformarsi: sarà sufficiente che essa, in
precedenza, dismetta il regime agevolato
 A tal fine (art. 2545 octies, 2° comma
c.c.): gli amministratori, sentito il revisore,
debbono redigere il bilancio, che va poi
verificato da società di revisione – al fine
di “immobilizzare” le riserve indivisibili

15
(Segue)

È discusso se, in quest’ultima ipotesi, si
possa fare tutto in unico contesto
(approvazione del bilancio, verifica della
società di revisione, relazione dell’esperto
nominato dal Tribunale, trasformazione)
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