La trasformazione in generale

La nozione di trasformazione
– Trasformazione come cambiamento del tipo di
società (trasf. omogenea), o come passaggio
da società ad altro ente giuridico o comunione
d’azienda (trasf. eterogenea) e viceversa

Regola fondamentale: la continuità dei
rapporti giuridici
1
La trasformazione prima della
riforma del 2003
Ante riforma la trasformazione era
concepita come fenomeno endosocietario
 Era espressamente vietata la
trasformazione di società cooperativa in
lucrativa (art. 14, l. n. 127 del 1971)
 La trasformazione da società ad altro ente
collettivo si riteneva implicasse un doppio
passaggio, dissolutivo e ricostitutivo

2
Le novità della riforma

La trasformazione come modifica dell’atto
costitutivo
È escluso che la trasformazione implichi
scioglimento e ricostituzione, anche per le
ipotesi che comportano il passaggio da e
in enti diversi dalle società
 È ammessa, con qualche limite, la
trasformazione delle cooperative

3
In particolare, le fattispecie della
trasformazione eterogenea
È ammessa espressamente:
– la trasformazione di società di capitali in
consorzi, società consortili, cooperative,
associazioni non riconosciute, fondazioni e
comunioni d’azienda, e
– la trasformazione di consorzi, società
consortili, cooperative (a mutualità non
prevalente), fondazioni, associazioni
riconosciute, comunioni d’azienda in società di
capitali
4
(Segue) Le fattispecie della
trasformazione eterogenea

Problema centrale (aperto al dibattito degli
studiosi, in attesa di riscontro
giurisprudenziale):
– Sono fattispecie tassative, quelle indicate dal
codice?
– … se anche fosse, il vincolo in qualche caso è
superabile con un doppio passaggio (si pensi
alla trasf.eterogenea delle società di persone)
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La trasformazione eterogenea delle
società di capitali
Maggioranza rafforzata: la delibera è presa con il
voto dei due terzi degli aventi diritto: … 2/3,
riferito alla partecipazione del capitale o al
numero dei soci?
 Occorre comunque il consenso di coloro che,
con la trasformazione, assumono responsabilità
illimitata
 N.B.: queste regole valgono anche per la
trasformazione IN COOPERATIVA

6
(Segue)

La particolare figura della trasformazione
in comunione d’azienda
– Se dopo la trasformazione i comproprietari
esercitano l’attività di impresa in forma
collettiva, si ha una società di fatto …
– … e allora? È una trasformazione in
comunione d’azienda o in società di persone
(società di fatto)?
7
Trasformazione eterogenea in
società di capitali

Nei consorzi, la trasformazione deve
essere deliberata dalla maggioranza
assoluta dei consorziati

Nelle società consortili e nelle associazioni,
la si delibera con le maggioranze richieste
per lo scioglimento anticipato (di regola,
maggioranze rafforzate)
8
(Segue)

Nella comunione d’azienda la
trasformazione è decisa con il consenso di
TUTTI i comproprietari

Nelle fondazioni, la trasformazione è
disposta dall’autorità governativa, su
proposta dell’organo competente della
fondazione
9
L’opposizione

Il (possibile) doppio regime di pubblicità

La trasformazione NON ha effetto
immediato, ma solo dopo che siano
decorsi 60 gg. dall’ultimo adempimento
pubblicitario richiesto;
entro tale termine, i creditori possono fare
OPPOSIZIONE
10
Il regime dell’invalidità:
la c.d. pubblicità sanante

Compiuto l’ultimo adempimento
pubblicitario, la trasformazione non può
più essere invalidata

L’eventuale vizio potrà essere fatto valere
dall’interessato per ottenere il risarcimento
del danno (stessa disciplina che per la
fusione e la scissione)
11
(Segue)

Ratio dichiarata della disciplina
dell’invalidità (stabilizzazione degli effetti)

In caso di trasformazione eterogenea, si
ritiene che tale “stabilizzazione” sia
differita al termine entro cui i creditori
possono fare opposizione
12
La trasformazione della cooperativa

Norme di riferimento: art. 2545 decies e
undecies c.c.

Può essere decisa solo da una cooperativa
non agevolata, con il voto favorevole di
almeno la metà dei soci (anche quelli che
hanno il voto plurimo?)
13
(Segue)
Il valore effettivo del patrimonio netto
esistente al momento della trasformazione
viene devoluto ai fondi mutualistici,
dedotto il capitale versato e rivalutato e i
dividendi non distribuiti
 Si deve allegare alla delibera di
trasformazione una perizia giurata di stima
di un esperto nominato dal Tribunale

14
(Segue)
Ciò non vuol dire che una coop. a
mutualità prevalente non possa
trasformarsi: sarà sufficiente che essa, in
precedenza, dismetta il regime agevolato
 A tal fine (art. 2545 octies, 2° comma
c.c.): gli amministratori, sentito il revisore,
debbono redigere il bilancio, che va poi
verificato da società di revisione – al fine
di “immobilizzare” le riserve indivisibili

15
(Segue)

È discusso se, in quest’ultima ipotesi, si
possa fare tutto in unico contesto
(approvazione del bilancio, verifica della
società di revisione, relazione dell’esperto
nominato dal Tribunale, trasformazione)
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