UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA PER INFERMIERI ed OSTETRICHE • • • PROGRAMMA PER DEBITO FORMATIVO III° ANNO CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA CORSO INTEGRATO DI SCIENZE INFERMIERISTICHE APPLICATE AL MANAGEMENT SANITARIO Prof. Claudio Amoroso 1 LA RIFORMA SANITARIA 2 Escursus normativo in materia di sanità • Normativa antecedente l’Unità d’Italia • Legge 22.12.1888, n.5849 “Legge sulla tutela dell’Igiene e della sanità pubblica” • Art. 32 Costituzione Italiana 27.12.1947 • Legge n. 132/1968 “Riforma ospedaliera • Legge 23.12.1978, n. 833 Istituzione S.S.N. (prima riforma sanitaria) • D.D. Leg.vi n.ri 502/92 e 517/93 “Riordino sulla disciplina in materia sanitaria” (Seconda riforma sanitaria) • D. Leg.vo n.229/99 Riforma sanitaria ter 3 Normativa antecedente l’Unità d’Italia • Esigenza dello Stato di garantire la salute dei cittadini • I servizi pubblici (tra i quali è ricompreso quello sanitario) nascono (1882) prima con lo Stato pluriclasse e poi con quello sociale • In Italia l’assistenza sanitaria nasce su impulso dei privati e della Chiesa • La creazione degli “spedali” e degli “asili” che si occupavano prevalentemente di prestare assistenza pietosa e diffondere pratiche igieniche • Il 1° ordinamento sanitario (Provvidenze in Sanità) risale al 1522 e fu adottato a Venezia per contrastare le ricorrenti epidemie di peste • Qualche secolo più tardi si ebbe il Codice Sanitario Napoleonico del 1806 che istituisce i medici per gli indigenti e riordina le misure di profilassi dello Stato nella 4 lotta alle malattie infettive L’assistenza sanitaria dall'Unità d'Italia al 1978 • Sotto il governo De Petris (1885) viene predisposto un progetto di “ Codice per la pubblica igiene” • I fondamenti giuridici dell'ordinamento sanitario italiano si ritrovano: nella legge del 22 dicembre 1888 n. 5849, "Legge sulla tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica”, rappresenta primo fondamentale atto legislativo sanitario veramente organico . • Nel testo unico (n. 636) delle leggi sanitarie del 1907 che modifica la legge 5849/1888 ed in quello successivo del 1934 (n. 1265). • Coerentemente, nei tre provvedimenti si attribuiva 5 allo Stato la tutela della sanità pubblica. La "Riforma ospedaliera" (L.132/68) 1) affermazione del diritto alla tutela della salute ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e del superamento del criterio caritativo-assistenziale; 2) costituzione degli Enti ospedalieri; 3) scelta elettiva dei consigli di amministrazione; 4) istituzione del Consiglio dei sanitari,quale supporto tecnico-scientifico delle amm.ni ospedaliere; 5) le regioni competentI nell’istituire, fondere e concentrare gli Enti ospedalieri, di esercitare il controllo su di essi e di programmare l’attività; 6) Inserimento dell’attività ospedaliera nel quadro della 6 programmazione sanitaria. L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: Generalità La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN ha costituito uno degli eventi politico-sociali più rilevanti di questi ultimi anni, ha creato un nuovo sistema di sicurezza sociale che ha rappresentato il superamento del sistema mutualistico-ospedaliero il quale, nell'ottica del legislatore del '78 aveva messo in evidenza vari limiti, come: l'assenza di collegamenti tra assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera, con duplicazione di interventi e dispendio di risorse umane e materiali; la frammentazione dei sistema assistenziale in più sottosistemi per quanti erano gli enti mutualistici, con conseguente diversità qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogabili agli assistiti; Il mancato rilievo conferito al momento della prevenzione rispetto a quello della cura, 7 la carenza delle cure riabilitative. Punti cardinali della riforma sono: (1/2) 1. la definizione di livelli di assistenza uniformi sul territorio nazionale, ovvero dello standard minimo di prestazioni erogabili a tutti i cittadini nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria e in rapporto all'entità del finanziamento garantito al SSN; 2. l'attribuzione di maggiori responsabilità gestionali programmatorie, organizzative e finanziarie - alle Regioni dando l'abbrivio al processo di regionalizzazione della sanità; 3. l'aziendalizzazione delle strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari intesa nel duplice senso di riconoscimento di autonomia patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed organizzativa e di 8 recepimento delle strategie di gestione di marca privatistica; Punti cardinali della riforma sono: (2) 4. un nuovo modello di finanziamento sia a livello di spesa complessiva per cui gli obiettivi programmatici sono determinati in funzione delle risorse disponibili e non secondo il meccanismo inverso, sia a livello delle singole strutture finanziate secondo la logica di mercato della remunerazione a tariffa ovvero in base alle prestazioni effettivamente erogate; 5. la competitività, secondo le più classiche regole di mercato, tra pubblico e privato finalizzata a garantire il costante miglioramento qualitativo delle prestazioni offerte e la più ampia libertà di scelta da parte del privato circa le strutture eroganti; 6. la partecipazione del cittadino, uti singuli o in forma associativa (sindacati, organizzazioni di volontariato etc.), alla fase gestionale ed organizzativa del SSN con la segnalazione di proposte o la raccolta di informazioni 9 circa l'organizzazione dei servizi, e alla fase consuntiva di verifica degli obiettivi raggiunti. La “ Prima Riforma sanitaria”/1 (legge 23 dicembre 1978 n'833) L’articolo 1 definisce il Sistema Sanitario Nazionale come: "il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio 10 La “ Prima Riforma sanitaria”/2 (legge 23 dicembre 1978 n'833) Si tratta di un principio già enunciato dalla Costituzione (art. 32) che viene qualificato dalla precisazione "di tutta la popolazione" e cioè: senza la distinzione per settore assistenziale come in epoca mutualistica; senza distinzione di condizioni individuali e sociali, ciò che introduce il principio di equità in sanità. 11 La “ Prima Riforma sanitaria”/3 (legge 23 dicembre 1978 n'833) L’articolo 2 definisce gli obiettivi e le finalità del SSN Il SSN è articolato nei seguenti tre livelli: Nazionale (organi di indirizzo ed ausiliari) Regionale per l’esercizio delle funzioni legislative in materia di assistenza Locale (Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità montane) 12 La “ Prima Riforma sanitaria”/4 (legge 23 dicembre 1978 n'833) Innovazioni introdotte sotto: Profilo tecnico Profilo politico Profilo economico 13 La “ Prima Riforma sanitaria”/5 (legge 23 dicembre 1978 n'833) Profilo tecnico: a. l'unificazione dei numerosi enti che in epoca preriforma assicuravano o la prevenzione sui sani, o l'assistenza ai malati, o, infine, la riabilitazione degli infermi; b. la priorità accordata, almeno in linea di principio, alla prevenzione, in quanto gli enti mutualistici assicuravano soltanto l'assistenza ai soggetti già affetti da malattia e non provvedevano ad interventi di tutela della salute; c. il potenziamento dei servizi assistenziali di primo livello con la creazione del Distretto sanitario di base 14 La “ Prima Riforma sanitaria”/6 (legge 23 dicembre 1978 n'833) Profilo politico: a. il rispetto del principio di eguaglianza, che prevede l'erogazione a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione sociale, delle medesime prestazioni a parità di bisogno con una equa distribuzione delle risorse sanitarie sul territorio; b. il decentramento dei poteri decisionali dal livello centrale al livello regionale e locale, con il Sindaco che mantiene il ruolo di autorità sanitaria periferica e diviene componente dell'Assemblea generale della Unità sanitaria locale (USL); c. la gestione della USL affidata ad organi elettivi 15 La “ Prima Riforma sanitaria”/7 (legge 23 dicembre 1978 n'833) Profilo economico: a. nazionalizzare la spesa sanitaria, mediante l'introduzione della programmazione come strumento di controllo dell'impiego delle risorse; b. recuperare efficienza nei servizi con misure rivolte all'aumento della produttività complessiva dell'apparato sanitario; c. estendere una rete di controlli economicofinanziari a vari livelli del SSN 16 LA TRASFORMAZIONE DELL’USL Gli organi previsti dalla L. 833/1978 evidenziano, nelle vicende relative alla loro costituzione, il forte legame della USL con gli enti territoriali di riferimento essi sono: assemblea generale, comitato di gestione, Presidente, collegio dei revisori 17 La “Prima Riforma sanitaria 833/78”/8 Motivi che non hanno fatto decollare la riforma La complessità degli adempimenti le scadenze fissate con scarso realismo le difficoltà economiche ed organizzative i contrasti tra Stato e regioni da un lato e quelli tra forze politiche dall'altro la mancanza di una cultura di programmazione sufficientemente diffusa ai vari livelli mancata riforma del Ministero della sanità né, emanazione del Piano sanitario la gestione dei grandi ospedali ha comportato una riduzione della prevenzione. Inerzie amministrative dovute agli organi gestionali delle USL 18 LA SECONDA RIFORMA SANITARIA/1 Legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 Gli scopi: semplificazione della struttura delle USL (eliminandone l’Assemblea e commissariandole con gli Amministratori straordinari) razionale utilizzazione delle risorse, perseguimento della migliore efficienza esigenza crescente di "managerialità equità distributiva contenimento della spesa sanitaria, assicurare a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio. 19 LA SECONDA RIFORMA SANITARIA/2 (D.LGS 30.12.1992 N. 502) Le principali novità: istituzione delle Aziende sanitarie (Aziende USL e Aziende ospedaliere, dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile gestionale e tecnica) riduzione delle USL finanziamento derivato dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di tariffe introduzione del sistema dell'accreditamento adozione sistematica del metodo di verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni istituzione del dipartimento di prevenzione 20 Il riordino del SSN: “Regionalizzazione” ed “Aziendalizzazione”. Il processo di cambiamento del Ssn, che prende avvio con l’introduzione dei DLgs. 502/92 e 517/93, a cui seguono ulteriori provvedimenti attuativi, nonché la cd. “Riforma ter” del giugno 1999 (D.Lgs. 229/99), si basa su due scelte di fondo: l’aziendalizzazione delle strutture pubbliche di erogazione ed una maggiore regionalizzazione del sistema. Con il termine “regionalizzazione”, si fa riferimento all’attribuzione alle Regioni di funzioni legislative e amministrative in materia sanitaria, dalla cui attuazione discendono modelli di erogazione e sistemi sanitari regionali anche differenti tra loro. Spesso tale termine è stato utilizzato per definire il coinvolgimento nel controllo della spesa e nell’erogazione del servizio di organismi di governo intermedi più vicini alle esigenze e al consenso della collettività di quanto non sia il livello centrale e più distanti21 da politiche “campanilistiche” di quanto siano gli Enti Locali. Il riordino del SSN: “Regionalizzazione” ed “Aziendalizzazione”. Con il termine “Aziendalizzazione” si intende l’introduzione di principi, tecniche e strumenti propri delle aziende private; in sostanza, il legislatore mira ad avviare un processo di ripensamento della filosofia di gestione, in ragione del fatto che il servizio sanitario nazionale, così com’era strutturato, non era in grado di raggiungere i propri fini, trovandosi in ritardo rispetto alla naturale evoluzione del sistema sociale, economico e tecnologico, con il conseguente sistematico sforamento dei tetti di spesa. Dal punto di vista istituzionale, il primo e fondamentale cambiamento riguarda la natura giuridica dell’Usl, considerata un’azienda di servizi dotata di personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, e poi “imprenditoriale”, volta ad erogare servizi sanitari integrati per la 22 le prevenzione, la cura e la riabilitazione, direttamente o tramite Aziende ospedaliere e le altre strutture accreditate. NUOVO SISTEMA DI RESPONSABILITA’ Al riconoscimento delle autonomie si ricollega la definizione di un nuovo sistema di responsabilità, ruoli e competenze dei soggetti che compongono il SSN e, in particolare, l’enfatizzazione della figura del Direttore Generale della singola azienda sanitaria. L’art. 4 introduce il tema dell’equilibrio economico in questi termini: “Le aziende ospedaliere devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. (…) Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione (…) comporta il commissariamento da parte della Regione e la revoca dell’autonomia aziendale”. Al vincolo di pareggio di bilancio è collegato il mantenimento in carica del D.G.. La stessa introduzione di nuove modalità di finanziamento è seguita dalla forte responsabilizzazione sull’equilibrio di bilancio. La responsabilizzazione assume una duplice valenza come risulta dalla distribuzione di compiti e funzioni tra i diversi livelli 23 di governo. Distinzione dei poteri tra Organi politici e gestionali Compete agli organi politici la definizione delle linee generali di indirizzo strategico del sistema attraverso l’individuazione dei prioritari obiettivi da raggiungere e dei vincoli di carattere finanziario e organizzativo, agli Organi gestionali la definizione delle più adeguate scelte strategiche e gestionali effettuate entro i vincoli imposti e nel rispetto delle finalità aziendali e dei fondamentali principi in cui si traducono. In sintesi, sono stati introdotti radicali cambiamenti organizzativi ed istituzionali che non solo hanno determinato una ridefinizione dei ruoli e dei meccanismi operativi, ma hanno anche determinato la diffusione di principi economico - aziendali quali la responsabilizzazione, la competitività, l’orientamento ai risultati di efficacia ed efficienza, estranee alla cultura dominante nella 24 Pubblica amministrazione. NUOVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO 1. Il nuovo sistema di finanziamento ospedaliero, basato sul rimborso tariffario delle prestazioni erogate, risponde all’esigenza di razionalizzazione della spesa sanitaria. Esso richiede l’implementazione di un idoneo sistema informativo del controllo, che con riguardo specifico allo strumento della contabilità analitica preveda una struttura per centri di costo, con la possibilità di ricavare le informazioni necessarie alla determinazione dei costi sostenuti e, quindi al controllo dei relativi scostamenti rispetto alle basi di riferimento; in particolare, la scelta dei DRGs quale metodo di classificazione delle prestazioni ospedaliere, richiede l’introduzione di criteri di gestione e di controllo dei costi basati su tale unità di misura. Tuttavia, il legislatore nazionale impone alle regioni di prevedere l’obbligo della tenuta della CO.AN. per centri di costo, fermandosi ad un livello di aggregazione maggiore rispetto a quello della 25 singola prestazione. NUOVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO L’introduzione del meccanismo di finanziamento suddetto, si inserisce nell’ambito del nuovo modello di erogazione delle prestazioni sanitarie, caratterizzato dalla scelta del legislatore nazionale di non distinguere in modo netto gli acquirenti dagli erogatori dei servizi sanitari. In tal modo si crea una fonte di potenziale competizione tra gli operatori, anche se con riferimento alle prestazioni ospedaliere, l’applicazione di due diversi meccanismi di finanziamento (quota capitaria per l’Usl e finanziamento per prestazione per il presidio ospedaliero interno all’Usl) rischia di incentivare due logiche di gestione diverse e potenzialmente contrastanti: a livello di Usl l’obiettivo da perseguire per mantenere l’equilibrio economico è il contenimento della spesa globale entro il limite della quota capitaria, per il presidio ospedaliero, invece, l’obiettivo è 26 l’incremento delle prestazioni LIVELLO ASSISTENZIALE UNIFORME Contemporaneamente al nuovo sistema di finanziamento, si introduce l’innovativo concetto di Livello Assistenziale Uniforme (Lau). Con ciò non si è inteso sostenere che in ogni singola area geografica, sia essa delimitata dai confini amministrativi dell’azienda Usl o della Regione, deve essere garantita la presenza di strutture sanitarie in grado di soddisfare tutti i bisogni previsti dai Lau ma, più semplicemente, che la struttura di riferimento territoriale, rispetto al luogo di residenza del cittadino, è quella che deve sostenere finanziariamente i costi sostenuti, dalle proprie strutture o da quelle di altri soggetti pubblici e privati accreditati, per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Lau. Il Decreto Legislativo 502/92 introducendo il concetto dei livelli assistenziali e correlandolo con l’entità delle risorse, messe a 27 disposizione con il FSN, enfatizza in tal modo il vincolo di bilancio. LA TERZA RIFORMA SANITARIA/1 (D.L.vo 19.6.1999, N.229) L’art.3 ha confermato il processo di aziendalizzazione con : Il riconoscimento dell’autonomia imprenditoriale L’adozione di un atto aziendale da parte del Direttore Generale L’adozione privatistico di una contabilità di tipo 28 La riforma sanitaria ter (D.Lgs. 229/1999) Nella nuova formulazione dell'art. 3 l'aziendalizzazione subisce una accelerazione, in considerazione dei positivi riscontri tratti dall'esperienza finora maturata. Il comma 1 bis dell'art. 3 (modif. dal D.Lgs. 7- 6-2000, n. 168) configura le USL quali centri di imputazione di autonomia imprenditoriale. Scompare, in altri termini, l'analitica disamina delle singole forme di autonomia istituzionale contenuta nel vecchio art. 3, mentre trova affermazione la più ampia forma di autonomia giuridica: quella goduta dalle persone fisiche e giuridiche, secondo i dettami del codice civile, di perseguire i propri interessi, sfruttando gli strumenti e l'organizzazione imprenditoriale. Ciò comporta che le AUSL, pur essendo giuridicamente dei soggetti pubblici attraverso i quali le Regioni provvedono ad assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria, nel perseguire i propri fini agiscono 29 in concreto alla stregua di qualsiasi imprenditore privato. La riforma sanitaria ter (D.Lgs. 229/1999) La imprenditorialità privata delle AUSL è confermata da: la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, in tutto simile all'atto costitutivo di una qualsiasi azienda o società privata; operano, nei rapporti interni e verso l'esterno, con atti di diritto privato, eccezione per i contratti di fornitura di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria di 200.000 ECU sottratti alla disciplina privatistica; i criteri operativi cui uniformano la loro azione sono quelli propriamente aziendalistici - da tempo recepiti nell'alveo pubblicistico - dell'efficacia, dell’efficienza, dell'economicità, della diretta responsabilità dirigenziale; sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie; hanno la piena disponibilità dei patrimonio secondo il regime della proprietà privata; le norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, dettate dalla Regione, sono informate ai principi dei codice civile, come integrato sul punto dal D.Lgs. 9-4-1991, n.127. 30 IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE • • • • • • Piano Sanitario nazionale Piano sanitario regionale Livelli essenziali di assistenza Regioni – Comuni Aziende Sanitarie Autorizzazione ed accreditamento 31 IL Piano Sanitario nazionale Risale infatti al triennio 1994-97 (ben 16 anni dopo la prima riforma!) il primo Piano sanitario nazionale approvato Nell'autunno del 1998 è stato definitivamente emanato il PSN 1998-2000, contiene importanti linee guida per la politica sanitaria, nonché punti fermi di riferimento dell'attuale riforma sanitaria Il PSN ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del PSN precedente 32 IL PIANO SANITARIO NAZIONALE INDICA/1: le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; i LEA da assicurare per il triennio di validità dei Piano; la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; gli indirizzi finalizzati a orientare il SSN verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza; 33 segue IL PIANO SANITARIO NAZIONALE INDICA/2: i progetti-obiettivo, da realizzare; le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo anche il relativo programma; le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale; le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici; i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti. 34 P IA N O S A N IT A R IO N A Z IO N A L E 1 9 9 8 -2 0 0 0 P .S .N . 1 9 9 8 – 2 0 0 0 P r in c ip i: c o n f e r m a s is t e m a s a n it a r io u n i v e r s a li s t i c o , f in a n z ia t o a t t r a v e r s o la f i s c a li t à g e n e r a le O b ie t t iv i: n o n la s o la p r o d u z io n e e d e r o g a z io n e d i p r e s t a z io n i s a n it a r ie , m a la p r o m o z i o n e d e lla s a lu t e m e d ia n t e p r e s t a z io n i a p p r o p r ia t e e d e f f ic a c i M e t o lo g ia : u n p ia n o in p r o g r e s s ( lin e e g u id e a t t u a t iv e , p r o g e t t i o b ie t t iv o , p e r c o r s o d ia g n o s t ic o te r a p e u tic o ) D iv is o P R IM A P A R T E (p a tto d i s o lid a r ie tà p e r la s a lu te ) e q u ità e ffic ie n z a a p p r o p r ia te z z a 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . in tre p a rti S E C O N D A P A R T E ( o b ie ttiv i d i s a lu te ) p r o m o z io n e d i s tili d i v ita p e r la s a lu te ( a lim e n ta z io n e , fu m o , a lc o o l, a ttiv ità fis ic a ) c o n tra s to p a to lo g ie p r in c ip a li ( c a r d io v a s c o la r i, tu m o r i, in fe ttiv e , in c id e n ti) m ig lio r a m e n to a m b ie n te ra ffo rz a m e n to tu te la s o g g e tti d e b o li s a n ità ita lia n a in E u r o p a T E R Z A P A R T E ( s t r a t e g ie p e r il c a m b ia m e n t o ) 1 . 2 . s is t e m i d i g a r a n z ie e liv e lli e s s e n z ia li d i a s s is t e n z a ( c o lle t t iv a in a m b ie n t e d i v it a e d i la v o r o ; d is t r e t t u a le O s p e d a lie r a ) m o d e llo d i S S N ( d u p lic e f u n z io n e d e lle A S L , d i t u t e la e d i p r o d u z io n e ; a c c r e d it a m e n t o d e g li E n ti e ro g a to ri e lo r o r e m u n e r a z io n e ) 35 I PIANI SANITARI REGIONALI Le singole Regioni adottano il PSR che rappresenta il Piano strategico degli interventi finalizzati alla tutela della salute e al funzionamento dei servizi, diretto a soddisfare le esigenze della popolazione regionale, tenendo presenti gli obiettivi predisposti dal PSN. Temi trattati sono la promozione della salute, la soddisfazione dell'utente e l'accessibilità dei servizi, la qualità, il volontariato. Sono, inoltre, seguiti modelli diversi di programmazione rispetto al passato, in particolare privilegiando il metodo della concertazione, della definizione di patti territoriali che coinvolgono i diversi soggetti che concorrono alla promozione della salute, nonché la definizione di piani sanitari regionali di tipo strategico, che avviano un ampio percorso programmatorio che si completa con i piani attuativi locali e con gli atti pianificatori distrettuali. 36 I livelli essenziali I livelli essenziali di assistenza (comma 6) comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta già individuate dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e cioè: l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; assistenza distrettuale - l'assistenza ospedaliera. I livelli essenziali di assistenza sono stati approvati con DPCM del 29.11.2001 il ruolo propositivo delle regioni nella stesura e modifica del PSN. 37 LIVELLO ASSISTENZIALE UNIFORME I livelli assistenziali rappresentano quell’insieme di attività che il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare in modo uniforme sul territorio, attraverso le proprie strutture, e costituiscono lo standard minimo di prestazioni assicurate di diritto ai cittadini. Si introduce, a tal proposito, il concetto di essenzialità della prestazione e se ne specifica meglio il contenuto con l’art. 1, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 229/99. Da una sua interpretazione, sembrerebbe che l’attributo dell’essenzialità faccia riferimento alla capacità terapeutica piuttosto che alla necessità e ai costi elevati dell’erogazione. A parità di efficacia terapeutica dell’assistenza erogata, il principio che definisce un servizio “essenziale” è l’economicità nei processi di erogazione attuati, cioè tra le varie opzioni percorribili la scelta degli iter diagnostici e terapeutici deve privilegiare l’efficienza 38 nell’impiego delle risorse. LIVELLO ASSISTENZIALE UNIFORME Risultano, dunque, esclusi dai servizi a carico del Servizio Sanitario Nazionale quelli che, in presenza di forme alternative di assistenza in grado di soddisfare le esigenze della popolazione ai medesimi livelli qualitativi, non rispettano i principi dell’efficienza nelle modalità di impiego delle risorse. Non costituiscono servizi e prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale quelli che: 1) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN stesso; 2) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza; 3) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza. 39 Art. 1, comma 6 bis, D.Lgs. 229/99. L IV E L L I E S S E N Z IA L I E D U N IF O R M I D I A S S IS T E N Z A (L .E .U .A .S .) S A N IT A R IA IL G O V E R N O ( s u p r o p o s t a d e l M in is t r o d e lla S a n it à , s e n t it e le c o m m is s io n i p a r la m e n t a r i c o m p e t e n t i e i s in d a c a t i m a g g io r m e n t e r a p p r e s e n t a t iv i) d ’ in t e s a c o n la C O N F E R E N Z A U N IF IC A T A A d o tta L E R E G IO N I ( s in g o la r m e n t e o a u t o c o o r d in a t e ) e la b o r a n o p r o p o s t e p e r la p r e d is p o s iz io n e L E R E G IO N I a d o tta n o I p ia n i S a n it a r i R e g io n a li E a s s ic u r a n o i L . E . U . A . S . P IA N O S A N IT A R IO N A Z IO N A L E D e f in is c e i L . E . U . A . S . ( a r t . 1 d . lg s . 5 0 2 / 9 2 , n e l t e s t o in t r o d o t t o d a l d . le g s . 2 2 9 / 9 9 C o m p r e n d o n o le t ip a s s is t e n z a , i s e r v iz i e le r e la t iv i a lle a r e e d i in d iv id u a le d a l P o lo g ie d i p r e s t a z io n i o ffe r ta .S .N . A C A R IC O D E L S .S .N . N O N A C A R IC O D E L S .S .N . L e p r e s t a z io n i s a n it a r ie c o m p re se so n o G R A T U IT E C O N P A R T E C IP A Z IO N E S P E S A A L L A 40 Le Regioni il ruolo propositivo delle regioni nella stesura e modifica del PSN. istituzione della Conferenza permanente programmazione sanitaria e socio-sanitaria per la l’articolo 9 rafforza la centralità del ruolo della regione nella programmazione sanitaria, nella definizione degli ambiti territoriali delle Aziende USL e nella loro articolazione distrettuale, nella definizione dei criteri di finanziamento, nonché nella individuazione dei principi e dei criteri in base ai quali i direttori generali assumono l'atto di organizzazione e di funzionamento. 41 I Comuni L’organismo fondamentale è rappresentato dalla Conferenza dei Sindaci tra i cui compiti più importanti vi è: la partecipazione alla programmazione l’espressione di pareri sui più significativi atti dell’Azienda Sanitaria, tra i quali i bilanci e l’atto aziendale. 42 A Z IE N D A L IZ Z A Z IO N E E O R G A N IZ Z A Z IO N E A Z IE N D A L E (tr a tto d a il S o le 2 4 o r e ) P e r s o n a lità g iu r id ic a p u b b lic a e a u to n o m ia im p r e n d ito r ia le NATURA O r g a n iz z a z io n e e f u n z io n a m e n to d is c ip lin a ti a tto a z ie n d a le A ttiv ità im p r o n ta ta a e f f ic a c ia , e f f ic ie n z a , e c o n o m ic ità : o b b lig o d i r is p e tta r e il v in c o lo d i b ila n c io A .U S .L . (a r t.3 s s ., d .le g .v o 5 0 2 /9 2 ) ORGANI D ir e tto r e g e n e r a le , c o a d iu v a to d a : D ir e tto r e S a n ita r io e A m m .v o S i a v v a le d e l C o lle g io d i D ir e z io n e c h ie d e p a r e r i a l C o n s ig lio S a n ita r i G li O s p e d a li p ossono essere c o s T itu iti in A Z IE N D E AUTONOM E G li I .r .c .c .s . e le a z ie n d e d i c u i a l d .le g .v o 5 1 7 /9 3 (r a p p o r ti s a n ità /u n iv e r s ità ) p ossono essre c o s titu iti in A Z IE N D E A g is c e c o n a tti d i d ir itto p r iv a to C o lle g io S in d a c a le O R G A N IZ Z A Z IO N E D is tr e tti S a n ita r i d i b a s e D ip a r tim e n to d i P r e v e n z io n e G li o s p e d a li n o n c o s titu iti in A .O . c o n s e r v a n o la n a tu r a d i P r e s id i d e ll’A U S L P r e s id i O s p e d a lie r i (n o n c o s titu iti in A .O .) L a c o s titu z io n e in A z ie n d a v ie n e r e v o c a ta q u a lo r a l’a z ie n d a p e r d a i r e q u is iti o q u a lo r a s i tr a tti d i a z ie n d a g ià c o s titu ita c h e p e r s is ta n e lla c a r e n z a d i r e q u is iti 43 GLI ORGANI DELL’AZIENDA USL L’art. 3 del comma 4, del D.Lgs. 502/1992 nella sua originaria formulazione individuava i seguenti organi dell'azienda USL: - il Direttore generale coadiuvato da un Direttore amministrativo, da un Direttore sanitario e dal Consiglio dei sanitari, nonché dal Coordinatore dei servizi sociali; - il Collegio dei revisori; La nuova formulazione dell'art. 3, introdotta dal D.Lgs. 229/1999, ristruttura l'assetto degli organi della AUSL prevedendo: il Direttore generale coadiuvato dal Direttore amministrativo e il Direttore sanitario ed il Consiglio dei sanitari, il Collegio sindacale. 44 Il Direttore generale/1 Al Direttore generale competono tutti i poteri di gestione, ovvero di rappresentanza legale dell'azienda USL, nonché poteri di verifica, anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di controllo interno, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e dell'imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. A questi, più incisivi e penetranti poteri se ne aggiungono altri, considerato che il comma 1 quater, introdotto dal D.Lgs. 229/1999, imputa al Direttore generale la responsabilità della gestione complessiva dalla quale discendono competenze operative e direzionali di ampio raggio come ad esempio l'adozione dell'atto aziendale di diritto privato che segna la costituzione dell'azienda sanitaria in struttura dotata di autonomia imprenditoriale, nonché la nomina dei responsabili delle strutture operative dell'azienda. 45 Il Direttore generale/2 Al Direttore generale la Regione assegna, al momento della nomina, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi da raggiungere, verificandoli poi decorsi 18 mesi, in caso di verifica negativa la Regione sentito il parere dei Sindaco o della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 3, cornrna 14, può non confermare l'incarico. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione. In tali casi la Regione provvede previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione dei contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. li Sindaco o la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 3, co. 14, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione dei Piano attuativo locale, possono chiedere alla Regione di revocare il D.G. generale, o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. 46 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Nominato dal Direttore generale, è un laureato in discipline giuridiche od economiche all'atto della nomina deve avere meno di 65 anni e aver maturato una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnicoamministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. La Regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di Direttore amministrativo sia subordinato alla frequenza del corso di formazione manageriale. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'AUSL e partecipa, unicamente al Direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale. 47 IL DIRETTORE SANITARIO/1 • Nominato dal Direttore generale, è un laureato in MEDICINA E CHIRUGIA all'atto della nomina deve avere meno di 65 anni e aver maturato una esperienza almeno quinquennale di direzione sanitaria in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il Direttore Sanitario: – dirige i servizi sanitari dell’Azienda a fini organizzativi ed igienico-sanitari, in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale nonché il miglior impiego delle competenze gestionali e tecnico-professionali attribuite ai vari livelli dirigenziali; – è responsabile dei percorsi assistenziali di livello aziendale; – fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; – collabora allo svolgimento dell’insieme delle attività aziendali; 48 IL DIRETTORE SANITARIO/2 – – – – – – concorre con il D. Amministrativo all’elaborazione della pianificazione attuativa locale in aderenza agli indirizzi espressi dal Direttore Generale; coordina l’attività dei Dipartimenti e delle Strutture operative di livello aziendale; formula proposte al Direttore Generale, per le parti di competenza, anche ai fini della elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei piani di attività, nonché per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative professionali e funzionali di rilevanza sanitaria; presiede il Consiglio dei Sanitari; predispone con il concorso del Direttore Amministrativo, delle Unità di staff della Direzione Aziendale, la relazione sanitaria annuale; svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal 49 presente atto, dai regolamenti aziendali attuativi ovvero delegatagli dal Direttore Generale IL DIRETTORE SANITARIO/3 – Il Direttore Sanitario, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore Generale, può, in qualsiasi fase della pratica, avocare a sé la trattazione diretta di affari che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle competenze dell’area sanitaria, adottando correlativamente tutti gli atti all’uopo necessari. – In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario, le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un Direttore di Distretto, Presidio Ospedaliero o di Dipartimento o da altro Dirigente nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario stesso o, in caso di sua impossibilità, sentito il Collegio di Direzione. L’esercizio di tali funzioni di supplenza riveste 50 carattere aggiuntivo e non esclusivo. – IL CONSIGLIO DEI SANITARI L’organismo elettivo dell‘AUSL con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è composto dal Direttore sanitario che lo presiede, da una maggioranza di medici e altri operatori sanitari laureati e una rappresentanza di infermieri e tecnici. La Regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento dei Consiglio. Fornisce parere obbligatorio ma non vincolante al Direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto iI profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Si esprime altresì sulle attività assistenziali e tale parere è inteso come favorevole ove non forrnulato entro il termine fissato dalla legge regionale (silenzio-assenso). 51 IL COLLEGIO SINDACALE L'art. 3ter del D.Lgs. 502/1992 introdotto dal D.Lgs. 229/1999: verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico, vigila sull'osservanza della legge; accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati dei riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità, trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'AUSL alla Conferenza dei Sindaci o al Sindaco deL Comune capoluogo della Provincia dove è situata l'azienda stessa. l componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, uno dal Ministro della Salute e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio 52 sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle finanze: IL COLLEGIO di DIREZIONE Il Direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, nonché per la elaborazione dei programma di attività dell'azienda, la organizzazione dei servizi, anche in attuazione dei modello dipartimentale e dell'utilizzo delle risorse umane e lo sviluppo dei servizi. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzativi per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. La Regione disciplina l'attività e la composizione dei Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del Direttore sanitario ed amministrativo, dei direttori di distretto, di dipartimento e di presidio. L’art. 5 D.Lgs. 254/2000, nell'introdurre nell'art. 17 D.Lgs. 502/1992 il comma 2 bis, precisa che fino all'entrata in vigore della disciplina regionale il Collegio di direzione opera nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, salva la presenza imprescindibile di membri di diritto. 53 Accreditamento Premessa Il tema dell’accreditamento è da sempre oggetto di attenzione per la valutazione ed il miglioramento della qualità; In Italia ciò è avvenuto in occasione dell’entrata in vigore del D.D. L.vi 502/517 (att. 8, comma 4 e 10 comma 2) dove per la prima volta viene posto l’obiettivo della definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; Con DPR del 14/1/97 vengono definiti i requisiti minimi per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture Le indicazioni riportate nei decreti legislativi 502/517 sono stati puntualmente ripresi nella bozza di piano sanitario nazionale 1994-97 e nel PSN 1998-2000. 54 Autorizzazione ed accreditamento La regolamentazione dell'ingresso delle strutture pubbliche e private nel sistema di produzione di servizi e di prestazioni per conto e a carico del SSN è articolata su tre livelli: le autorizzazioni alla realizzazione e al funzionamento delle strutture sanitarie; l'accreditamento istituzionale; gli accordi contrattuali. 55 Autorizzazione l’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie è rilasciata dai comuni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia, essa viene rilasciata alle strutture in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per garantire la sicurezza e l'efficacia dell'assistenza prestata 56 Accreditamento istituzionale E’ concesso da parte della regione in base alla verifica di due ulteriori elementi, oltre a quelli necessari per la autorizzazione: 1) il possesso di requisiti ulteriori di qualificazione della struttura, che consentano di garantire elevati livelli di qualità dell'assistenza prestata, valutabili sia attraverso le caratteristiche organizzative e le dotazioni tecnologiche e di personale, sia attraverso l'attività effettivamente svolta ed i risultati raggiunti; 2) la funzionalità della struttura rispetto alla programmazione regionale, in termini di fabbisogno complessivo e di integrabilità nella rete dei servizi regionali. 57 Accordi contrattuali Stabiliti tra regione, Azienda USL e strutture accreditate rappresentano il momento conclusivo del processo di individuazione dei soggetti erogatori dei servizi garantiti per conto e a carico del SSN, hanno la funzione di: funzione di selezionare i produttori accreditati, di definire volumi e tipologia delle prestazioni necessarie, di determinare in modo prospettico la loro remunerazione complessiva nonché di specificare le caratteristiche dei servizi resi ed i controlli cui la struttura accetta di sottoporsi rispetto alla appropriatezza e alla qualità delle prestazioni 58 ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AUSL Il modello organizzativo-tipo dell'azienda USL, ovvero le strutture operative attraverso le quali essa provvede all'erogazione dell'assistenza sanitaria sono: - distretti sanitari di base; - dipartimenti di prevenzione; - presidi ospedalieri non costituiti in aziende ospedaliere. Spetta alla Regione la determinazione dei principi organizzativi e strutturali dell'AUSL in relazione: all'articolazione del territorio regionale in aziende USL; all'articolazione delle aziende USL in distretti; all'istituzione e all'organizzazione nell'ambito delle aziende USL dei dipartimenti di prevenzione; alla costituzione dei presidi ospedalieri in aziende quando ricorrano i presupposti descritti dall'art. 4 del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999. 59 IL DISTRETTO Il ruolo del distretto, viene notevolmente potenziato dalla riforma sanitaria ter che gli riconosce autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno dei bilancio dell'AUSL. L’ambito di operatività del distretto è modificato rispetto alla precedente soglia (40.000/80.000 abitanti) in quanto l'art. 3 quater dei D.Lgs. 502/1992, introdotto dal D.Lgs. 229/1999 si riferisce ad una popolazione minima di almeno 60.000 abitanti, salvo che la Regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche dei territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga diversamente. Il distretto garantisce: a) assistenza specialistica ambulatoriale; b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze; c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia; d) attività o servizi rivolti a disabili ed anziani; e) attività o servizi di assistenza domiciliam integrata; f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie 60 in fase terminale. IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell'azienda USL, istituita e organizzata da ciascuna Regione allo scopo di: - garantire la tutela della salute collettiva; perseguire obiettivi di promozione della salute; agire per la prevenzione delle malattie e delle disabilità; operare per il miglioramento della qualità della vita. 61 I PRESIDI OSPEDALIERI I Presidi ospedalieri sono, ex art. 4, comma 9, D.Lgs. –502/1992 gli ospedali non costituiti in azienda ospedaliera. In qualità di strutture dell'azienda USL essi godono di una autonomia molto minore rispetto a quella delle aziende ospedaliere: autonomia a livello direttivo garantita dalla presenza di un dirigente medico, in qualità di responsabile delle funzioni igienicoorganizzative e di un dirigente amministrativo responsabile della gestione amministrativa. La separatezza della gestione direttiva del presidio ospedaliero rispetto a quella dell'azienda USL di cui esso è parte è strettamente funzionale ad una eventuale trasformazione in azienda ospedaliera; autonomia economico-finanziaria con la tenuta di una contabilità separata seppure interna al bilancio della azienda USL 62 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 63 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Definizione Nella sua accezione generale l'organizzazione è un raggruppamento sociale dotato di una struttura interna differenziata orientata al perseguimento di scopi specifici ed allo svolgimento di compiti ben definiti (MAYNTZ). L'organizzazione aziendale è l'insieme delle componenti e dei meccanismi di funzionamento di una struttura economica. Ogni impresa ha la sua organizzazione, che è funzione degli obiettivi, delle strategie e delle risorse di cui l'azienda si è dotata. Un'azienda nasce con il sorgere di legami ordinati fra tali elementi e l'ambiente esterno e cioè con il sorgere di un'organizzazione in vista di un qualche scopo. Una definizione ricorrente in materia di organizzazione aziendale è quella secondo cui l'azienda è un insieme di risorse umane, tecniche e finanziarie, coordinate ed interagenti tra loro per cogliere le opportunità offerte dal mercato. 64 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE caratteristiche essenziali Le caratteristiche essenziali presenti in ogni forma di organizzazione sono: - la suddivisione del lavoro, del potere e delle responsabilità finalizzata al perseguimento degli scopi prefissati; - la presenza di uno o più centri di potere con funzione di controllo e direzione del lavoro per soddisfare esigenze di efficienza; - la sostituibilità del personale qualora questo si mostri inadeguato od inefficiente. • L'organizzazione nasce dall'esigenza di razionalizzare e coordinare i singoli sforzi al fine di raggiungere più facilmente l'obiettivo posto. • Dal punto di vista dinamico si intende per organizzazione aziendale l'insieme delle scelte effettuate nell'ambito delle possibili variabili organizzative, con riferimento ad una specifica azienda. • L'attività di organizzazione è allora l'insieme dei criteri di divisione e di specializzazione del lavoro tra le persone che ne fanno parte, nonché le modalità di coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi. 65 I VARI TIPI DI ORGANIZZAZIONE • tre sono le strutture < tradizionali> tutte basate sul principio gerarchico: • La struttura funzionale è quella che evidenzia nel modo più chiaro l'applicazione del principio gerarchico; • anche la struttura divisionale utilizza in pieno tale principio in quanto, all'interno dei sottobiettivi divisionali, la divisione del lavoro è ispirata ancora al criterio gerarchico-funzionale. • La struttura a matrice è l'unica delle tre che cerca, attraverso il principio del doppio comando, di porre dei limiti alle rigidità imposte dalla gerarchia a favore di una maggiore flessibilità nell'operatività e negli obiettivi realizzata attraverso i gruppi di progetto, organi entro certi limiti «sottratti» alla dipendenza di tipo gerarchico 66 L’ORGANIZZAZIONE GERARCHICA: Caratteristiche • La gerarchia è la successione di livelli che vanno dall'autorità più elevata agli ultimi esecutori (Favol). • L'organizzazione gerarchica è rappresentata dalla caratteristica forma a piramide, con al vertice l'autorità gerarchicamente più elevata e con una graduazione successiva di doveri e poteri in relazione alla graduazione dell'autorità e della responsabilità. • Ogni unità organizzativa, sia a livelli alti che a quelli più bassi, svolge lo stesso tipo di attività, seppure per ambiti e quantità sempre più ristretti. • Ad ogni livello è preposto un responsabile con funzioni di comando, guida e coordinamento. 67 L’ORGANIZZAZIONE GERARCHICA: Caratteristiche •. L'organizzazione di tipo gerarchico è caratterizzala dalla presenza di una struttura lineare nella quale i responsabili accentrano tutto il potere decisionale, limitano la delega, esercitano una supervisione diretta su tutte le operazioni aziendali: • ne consegue una limitata specializzazione delle funzioni che penalizza l'efficienza e sovraccarica il lavoro dei pochi responsabili con il rischio di affievolire il controllo gerarchico e di lasciarli impreparati a brusche sollecitazioni del mercato. • Un'organizzazione basata sul modello gerarchico risulta più rigida, il che le permette di ridurre i costi di contrattazione attraverso un maggiore coordinamento, ma allo stesso tempo comporta meno flessibilità ai cambiamenti dell'ambiente esterno. •l'organizzazione gerarchica è la prima forma di organizzazione elementare di cui le altre sono un'evoluzione. 68 L'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE Lo scientific management: TAYLOR • La teoria sull'organizzazione del lavoro elaborata nel 1911 da Taylor nella sua opera fondamentale intitolata «The Principles of Scientific Management» e ripresa con notevoli arricchimenti da altri studiosi, va sotto il nome di gestione scientifica o scientific management. TAYLOR teorizzò (e FORD applicò) l'organizzazione scientifica del lavoro e cioè un'applicazione molto spinta dei concetti di parcelizzazione, specializzazione e standardizzazione, al fine di poter realizzare in modo ottimale (the best way) le attività elementari in cui i processi dovevano essere suddivisi. Egli teorizzò l'esigenza di avere una struttura organizzativa di controllo funzionale pura, specializzata sulle attività da svolgere, l'autorità non deve essere delegata in relazione al livello gerarchico, bensì delegata su attività specifiche 69 L'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE Lo scientific management: TAYLOR • Nella sua analisi TAYLOR partiva dall'esigenza di adeguare la struttura organizzativa per il raggiungimento del massimo profitto. A tale scopo era necessaria un'estrema razionalità organizzativa cui dovevano adeguarsi tutte le componenti del lavoro, compresa la risorsa umana; furono elaborate regole per i lavoratori da seguire con il massimo rigore, eliminando così tempi morti e spingendo il dipendente al massimo rendimento. • Si partiva, in altre parole, dal principio secondo il quale il risultato produttivo astrattamente previsto poteva e doveva essere necessariamente raggiunto attraverso una adeguata istruzione (addestramento professionale) del subordinato. La struttura organizzativa dello scientific management assume la caratteristica forma a piramide, con al vertice l'autorità gerarchicamente più elevata e con una graduazione successiva di doveri, autorità e responsabilità. 70 L'ORGANIZZAZIONE PER LINE E STAFF • Il concetto di organizzazione gerarchica è espresso anche con il termine di line, la linea operativa destinata a costituire lo scheletro della struttura organizzativa. • Questo concetto ne presuppone un altro altrettanto basilare: quello dell'unità di comando in virtù del quale «nessun membro di un'organizzazione dovrebbe ricevere ordini da più di un superiore». • Accanto al concetto di line, Mooney ha elaborato quello di staff, che esprime l'organizzazione funzionale utilizzata nell'azienda per fornire consigli e servizi alle unità della line. In altre parole lo staff costituisce l'organo tecnico-specialistico dell'organizzazione. 71 L'ORGANIZZAZIONE PER LINE E STAFF • Fanno parte delle line coloro che rappresentano il nucleo operativo di una azienda ovvero coloro che, con la loro attività operativa, realizzano i prodotti ed i servizi dell'impresa. • Si tratta cioè degli addetti al sistema operativo che costituisce il cuore dell'impresa. • Si possono annoverare tra questi le figure professionali dei responsabili della produzione, del marketing, dello stabilimento, gli addetti alle macchine, al montaggio, alla manutenzione, alle spedizioni etc. Il termine staff, invece, deriva dall'organizzazione militare e nel linguaggio aziendalistico individua un'unità organizzativa composta da specialisti in vari settori e funzioni aziendali il cui compito è quello di coordinare l'unità di comando di un'organizzazione mediante attività di supporto o consultive. 72 L'ORGANIZZAZIONE PER LINE E STAFF • Tipiche funzioni aziendali che compongono lo staff sono quelle di pubbliche relazioni e di programmazione strategica. • Lo staff è collegato alle altre funzioni aziendali da relazioni funzionali e non gerarchiche. • Fanno parte delle unità di staff o della tecnostruttura, secondo la definizione di Henry Mintzberg, quegli analisti i quali, pur non partecipando direttamente al flusso di lavoro, hanno su esso una profonda influenza, poiché contribuiscono a determinare le condizioni e le modalità con le quali sono svolte le attività aziendali. Tra gli appartenenti a questa categoria si ricordano: gli addetti alla pianificazione, alla programmazione e controllo di gestione, i responsabili del controllo qualità, informatori, i reclutatori etc. 73 L'ORGANIZZAZIONE DIVISIONALE Aspetti generali • L'organizzazione divisionale è articolata in un complesso di attività autonome, corrispondenti generalmente alle singole aree d'affari (divisioni), all'interno delle quali si ripropone il modello dell'organizzazione plurifunzionale; • è caratterizzata quindi dalla suddivisione delle funzioni in rapporto al prodotto, oppure per grandi aree geografiche. • La divisione si articola a sua volta in funzioni, processi e mansioni. • È un'organizzazione tipica delle imprese a struttura diversificata. La teoria dell'impresa M-form di Williamson (M-form= multidivisionale), mette in luce i vantaggi derivanti dell'efficienza dell'impresa divisionalizzata. 74 LE ORGANIZZAZIONI EVOLUTIVE per comitati e direzioni multipli o per matrici • E un'organizzazione che si avvale di comitati consultivi (od unità di staff) dediti allo studio ed all'approfondimento di problemi di gestione e di direzioni multiple, presenti al vertice degli organi esecutivi, che si compongono di personale specializzato, responsabile collegialmente delle attività dei settori aziendali. • Questa organizzazione è caratterizzata dall'adozione di due criteri di divisione del lavoro simultaneamente applicati, in modo da migliorare la flessibilità e l'efficacia: • In linea verticale vi è la gerarchia funzionale, • in linea orizzontale vi sono i responsabili del coordinamento del processo sull'obiettivo (project manager o team leader) che coordinano i team di progetto. 75 LE ORGANIZZAZIONI EVOLUTIVE l’organizzazione per progetti • si realizza nell'ambito della struttura generale per lo svolgimento di un determinato compito o per portare a termine un progetto importante. • A tale organizzazione è preposto un unico responsabile con una serie di collaboratori con compiti di assistenza tecnica. • Può avere durata temporanea o permanente. • Il project managing (propriamente gestione per progetto) consiste nel predisporre una struttura organizzativa in cui la divisione dei compiti avviene sulla base delle specifiche e personalizzate esigenze dei singoli clienti o di particolari e ben definiti obiettivi di riferimento. •Ogni prodotto/servizio dell'azienda è considerato come un progetto cui partecipano quelle risorse, tecniche e umane, richieste in base alle aree di competenza professionale. 76 LE ORGANIZZAZIONI EVOLUTIVE l’organizzazione per progetti • Viene in questo modo a delinearsi una organizzazione aziendale poco formalizzata e gerarchica, simile a quella matriciale, particolarmente efficace in settori come il terziario avanzato, nei quali i fattori ambientali condizionanti l'attività aziendale sono turbolenti, mutevoli e complessi. L'organizzazione orientata ai processi ha fatto emergere l'importanza di lavorare per progetti, di far valere la leadership più che il potere gerarchico-funzionale e di cercare la soddisfazione del cliente, anche quando si tratta di un cliente interno all'impresa. 77 STRUTTURE ED ORGANIGRAMMI • L'organigramma è lo schema formale di rappresentazione grafica della struttura organizzativa aziendale dal quale è possibile desumere, a differenti livelli di analiticità, gli organi funzionali e sociali, la loro reciproca connessione, le linee di responsabilità e di autorità, i meccanismi di coordinamento. Attraverso l'organigramma è possibile ricostruire: l'ordinamento gerarchico dell'azienda e i suoi rapporti con gli organi consultivi di staff, individuare i flussi comunicativi fra essi esistenti in modo da comprenderne il tipo di interdipendenza, evincere il grado di accentramento/decentramento del potere decisionale e quello di specializzazione delle funzioni, stabilire, il livello di formalizzazione e burocrazia, e così via per le altre variabili organizzative. 78 STRUTTURE ED ORGANIGRAMMI • E’ una specie di fotografia dei quadri fatta in un dato istante. • Due organigrammi redatti a distanza di tempo mettono in rilievo le modifiche avvenute nel frattempo nella struttura gerarchica (Fayol). • Spesso, poi, allo scopo di definire gli ambiti di attività e di autorità conferiti a ciascun organo, all'organigramma aziendale si affianca il manuale delle strutture organizzative. Nell'organigramma aziendale è dato individuare le suddivisioni per reparti, uffici e settori. Le possibilità grafiche di rappresentazione della struttura sono indefinite, le forme di organigramma più usate sono: - l'organigramma verticale; - l'organigramma orizzontale; - l'organigramma ripiegato; - il livellogramma; - l'organigramma circolare. 79 Le metodologie di studio e di ricerca in economia aziendale 80 Le metodologie di studio e di ricerca in economia aziendale Nella scienza economica i processi conoscitivi più noti sono: La DEDUZIONE costituisce un processo mediante il quale, dalla osservazione di fatti generali, si desumono fatti e conoscenze particolari. L’INDUZIONE, invece, procede dalla conoscenza e dall’esperienza di fatti particolari verso argomentazioni di carattere generale. La scienza economica e l’economia aziendale si servono ampiamente dei due metodi 81 Metodo deduttivo E’ basato sul ragionamento logico: se sono noti fatti e fenomeni di carattere generale posso pervenire attraverso deduzione logica alla conoscenza di fatti e fenomeni particolari, si osservano due indirizzi: l’indirizzo precettivo o normativo: si ricercano e si definiscono aprioristicamente le leggi ed i comportamenti che devono contraddistinguere la vita di determinate unità fenomeniche, ad esempio, le aziende. l’indirizzo sperimentale: leggi e comportamenti vanno ricercati attraverso l’osservazione concreta del modo di essere e di comportarsi delle predette unità fenomeniche, ovvero delle aziende. 82 Metodo deduttivo Non possiamo ormai più pensare di seguire il cammino fortemente deduttivo della scuola classica di economia consistente nel fissare alcuni principi accettabili a priori come postulati e da questi procedere a suddividere la realtà umana e sociale in tanti sottosettori ognuno dei quali risulterebbe dotato di particolarità sue proprie e di autonomia rispetto al resto. Il metodo deduttivo consiste nel passare dal principio generale ed astratto al fatto particolare interpretando quest'ultimo sulla scorta del primo, cioè di una legge, uniformità, criterio generalizzante ed è sicuramente un metodo di ricerca validissimo e molto utile. Esso crea, però, problemi molto grossi di rapporto tra le teorie e la realtà quando, nelle applicazioni, si tende ad assegnargli una posizione dominante. Tuttavia, l’astrazione di aree, settori o campi dello scibile è necessaria per scopi scientifici e didattici, cioè per lo studio ordinato e approfondito dei molti problemi o aspetti 83 dell'operare umano. Metodo (deduttivo)delle approssimazioni successive Nelle indagini di economia aziendale molto spesso si procede per ipotesi, essa costituisce lo strumento per fondare argomentazioni e ragionamenti in approssimazione al vero. La realtà aziendale appare sempre più complessa ed articolata, si caratterizza variamente per condizioni interne e situazioni esterne L’ipotesi, costituita da premesse o da principi definiti, consente di ragionare deduttivamente (ossia partendo dall’osservazione di fatti generali) Tuttavia con l’ipotesi non si può contemplare e comprendere tutta la realtà che, come detto, è assai articolata e complessa. L’ipotesi tende a schematizzare e semplificare la realtà in modo da procedere, sia pure con gradualità, all’accertamento e alla conoscenza di fatti e fenomeni. Metodo delle approssimazioni successive 84 Metodo induttivo Procede dalla conoscenza, dall’esperienza e dall’osservazione dei fatti particolari per giungere ad argomentazioni di carattere generale. Presupposto o fondamento è che esiste un ordine nelle cose osservate in quanto nulla accade caoticamente ma tutta la realtà è soggetta ad un ordine. Ciò, ovviamente, vale in termini relativi, poiché, per quanto si possa osservare il più possibile, l’osservazione del TUTTO è impossibile, per cui sovviene Metodo INDUTTTIVO-STATISTICO 85 Metodo INDUTTTIVO-STATISTICO in base al quale una serie limitata di fatti o di fenomeni (campione) viene osservata, studiata, indagata per rappresentare il tutto (universo). E’ uno strumento prezioso nelle ricerche tendenti a percepire e a costruire immagini della realtà. Il suo impiego esige particolare perizia ed esperienza nel campo delle ricerche scientifiche. La ricerca, per questa via, riesce particolarmente difficile quando si tratta di studiare il manifestarsi di dati fenomeni , in funzione di determinate condizioni. Non si può dire, qui, quale sia il migliore e se l’uno superi l’altro e viceversa. Fondamentale e importante, però, è che non si dimentichi che i metodi sono e rimangono pur sempre degli “strumenti di 86 lavoro”. Conclusione L’'attività economica non può essere identificata come un campo di studio a se stante e scientificamente valido semplicemente applicando alle scelte ed azioni umane, in via deduttiva, il principio del tornaconto o principio del minimo mezzo in base al quale l'uomo orienterebbe le proprie decisioni ed azioni scegliendo tra mezzi disponibili e fini alternativi. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che i comportamenti umani non sono mai riconducibili ad uno scopo e ad uno soltanto: quello economico, così come non accade che l'uomo segua nelle sue decisioni e azioni un solo principio o criterio (G. 87 Zappa 1957). Contabilità e bilancio delle aziende pubbliche sanitarie 88 Contabilità e bilancio nel sistema informativo delle aziende pubbliche sanitarie • Il sistema informativo aziendale è inteso quale insieme delle informazioni e delle conoscenze generate ed elaborate a mezzo di metodologie, tecniche e strumenti adeguatamente ed appositamente predisposti • Una sorta di “linfa” che circola “nell’azienda” per alimentare l’incessante evoluzione dei processi decisionali posti a base dell’attività aziendale e tra “l’azienda e l’ambiente • Con la riforma sanitaria degli anni 92/93 e 99 il legislatore ha voluto soggetti effettivamente autonomi sia dal punto di visto istituzionale che gestionale, inoltre la rivisitazione e reimpostazione del sistema informativo del sistema sanitario e soprattutto delle aziende sanitarie 89 Le caratteristiche di un sistema informativo Concepito in funzione delle decisioni ed esigenze dei differenti livelli aziendali; Finalizzato a produrre informazioni utili e, dunque funzionali ed adeguate alle scelte aziendali; Integrato, in quanto capace di rendere le informazioni efficientemente disponibili a ciascun livello decisionale; Flessibile rispetto a nuove e diverse esigenze conoscitive che possono manifestarsi nell’azienda; Tale da produrre informazioni tempestive ed affidabili, nonché adeguatamente sintetiche, ma comprensibili. Il sistema informativo aziendale in definitiva deve tendere al conseguimento delle finalità aziendali 90 Gli strumenti tecnico-contabili che tradizionalmente si collocano al centro del sistema informativo delle aziende sono: • La contabilità • Il bilancio Rappresentano sia nelle imprese che nelle aziende pubbliche “il cuore” del sistema informativo 91 IL MODELLO FINANZIARIO • E’ orientato a realizzare un controllo finanziario preventivo della gestione • La motivazione deve essere ricercata nell’esigenza di conservare agli organi politici dell’azienda un effettivo potere di indirizzo rispetto agli atti gestionali realizzati dall’organo esecutivo. • Il sistema contabile tendeva a fornire informazioni non tanto con riferimento ai processi economici o all’uso efficiente delle risorse disponibili o all’efficacia delle azioni quanto piuttosto a verificare il rispetto rigoroso e minuzioso delle norme e dei regolamenti e delle responsabilità derivanti ai diversi organi aziendali dagli atti formali compiuti 92 LE CONSEGUENZE DEL MODELLO FINANZIARIO • una funzione prevalentemente orientata al controllo giuridico-formale della gestione realizzata • principale obiettivo far emergere eventuali responsabilità conseguenti a spese effettuate oltre i limiti posti dal bilancio di previsione • mero controllo formale • manca la possibilità di verificare l’uso efficiente delle risorse utilizzate e l’efficacia delle azioni poste in essere rispetto agli obiettivi assegnati all’attività aziendale. • gravi carenze conoscitive • scarsa attenzione ai dati consuntivi, cioè ai dati che avrebbero consentito la conoscenza delle attività effettivamente realizzate nel periodo in esame. • rinuncia a conoscere moventi e cause del fenomeno. 93 LA TRASFORMAZIONE:OPPORTUNITA’ • L’aziendalizzazione delle ASL ha comportato il passaggio dal sistema della contabilità finanziaria (tipicamente adottato dalle aziende della P.A.) al sistema della contabilità economico-patrimoniale (tipicamente adottato dalle imprese). • La principale motivazione è data dalla maggiore attenzione alla rilevazione degli aspetti economici che caratterizzano la gestione di tali aziende. 94 La contabilità generale/1 Obiettivo: calcolo del reddito di esercizio e del capitale di fine periodo Il conto: è lo strumento fondamentale utilizzato dalla contabilità per la rilevazione dei fatti aziendali. Metodo e sistema della partita doppia: regole fondamentali 95 La contabilità generale/2 regole fondamentali della partita doppia : è necessario effettuare sempre una doppia rilevazione di ogni singolo fatto gestionale ovvero deve essere rilevato simultaneamente due volte. la rilevazione doppia deve essere fatta in due conti diversi. le sezioni dei due conti devono accogliere i valori in modo antitetico (ossia in sezioni opposte). i valori non assumono segno algebrico bensì segno contabile (Dare o Avere). 96 La contabilità generale/3 Nella diapositiva precedente abbiamo parlato di doppia rilevazione contabile, noto come principio “dualistico” in base al quale ciascun oggetto di rilevazione deve poter essere osservato sotto due aspetti di cui uno: Aspetto finanziario (originario) : è rappresentato dalle entrate e uscite, poiché quando si compie un’operazione economica l’elemento materiale è rappresentato da entrate e uscite Aspetto economico (derivato) : reddituale : rileva i costi ed i ricavi patrimoniale: esamina le variazioni intervenute nel conto patrimonio netto costituito dal patrimonio iniziale e dal risultato di gestione. 97 La contabilità generale/4 Le scritturazioni di contabilità generali vengono ordinate secondo un duplice criterio, avvalendosi di: Libro giornale (ordinamento cronologico) che è previsto dall’art. 2214 del CC che ne sancisce l’obbligatorietà: le operazioni vengono rilevate in base al succedersi temporale del loro svolgimento ed i movimenti dare ed avere sono correlati al libro mastro Libro mastro (ordinamento sistematico): rileva le variazioni dei singoli oggetti finanziari od economici nei corrispondenti conti ad essi intestati Il piano dei conti: è un elenco di tutti gli oggetti che consentono di comporre le scritture in partita doppia. Può essere considerato per vari aspetti il fondamento98e la guida del sistema di contabilità economico-patrimoniale Il nuovo modello economico patrimoniale L’art. 5 del D. Leg.vo 502/92 prevede che le aziende sanitarie devono informare la gestione economicofinanziaria e patrimoniale ai principi di cui al CC, così come integrato dal D. Leg.vo 9.4.1991, n.127. Il nuovo modello si avvale dei seguenti strumenti: • Il piano strategico aziendale • Il bilancio economico preventivo pluriennale • Il bilancio economico annuale • Il sistema di budgeting • La contabilità generale ed il bilancio di esercizio • La contabilità analitica o per centri di costo • Altri sistemi di valutazione e verifica dei 99 risultati Il piano strategico aziendale Definisce per il triennio l’indirizzo generale dell’attività aziendale, gli obiettivi aziendali, prima, e la verifica del conseguimento di tali obiettivi. Il piano strategico prevede: • le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale; • il programma di investimenti collegati ad eventuali nuovi servizi da attivare e/o al potenziamento di quelli già operanti; • eventuali interventi di ristrutturazione e riorganizzazione dei servizi attivati • eventuali prestazioni aggiuntive legate a più elevati livelli uniformi di assistenza sanitaria; • un quadro di indicatori per evidenziare i risultati conseguiti. 100 Il nuovo modello economico patrimoniale: Il bilancio economico preventivo pluriennale e annuale Le scelte aziendali del piano strategico devono essere tradotte, in termini quantitativi, nei bilanci economici preventivi. I bilanci preventivi: pluriennali ed annuali: • devono evidenziare gli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione • diventano gli strumenti di responsabilizzazione e di controllo preventivo dell’azienda sanitaria da parte della Regione • consentono la successiva verifica dei risultati. 101 LA RELAZIONE AL BILANCIO A completamento dei bilanci preventivi è prevista la relazione al bilancio che prevede informazioni relative, tra l’altro, ai seguenti aspetti: • gli investimenti; • le prestazioni che si intendono erogare rispetto a quelle del triennio precedente; • i valori più significati dell’ultimo bilancio di esercizio (consuntivo) adottato; • il personale disponibile con le dinamiche per l’anno; • i flussi di cassa. 102 Il nuovo modello economico patrimoniale: Il sistema di budgeting Un processo formale con cui periodicamente i diversi organi d’impresa: • raggiungono un accordo sull’impiego sull’allocazione delle risorse disponibili, e • definiscono gli obiettivi che ciascuno di essi deve perseguire e analizzano le differenze tra obiettivi e risultati , al fine sia di valutare le prestazioni di ogni organo, sia di migliorare il processo decisionale. 103 Il nuovo modello economico patrimoniale: La contabilità analitica o per centri di costo • consentire di analizzare la dimensione economica fino a poco tempo fa sconosciuta nel settore sanitario • verificare la efficienza dei processi erogati in rapporto alle risorse acquisite. L’attivazione di tale sistema comporta lo studio del piano dei centri di costo. 104 Il bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio fotografa lo stato dell’azienda in un determinato momento. Il bilancio è un sistema di valori che definisce la situazione economica e patrimoniale di un’impresa, viene redatto dall’impresa al termine di ogni esercizio, infatti la vita dell’azienda è divisa in esercizi della durata di un anno che in genere coincide con l’anno solare ( ossia dal 1.1 al 31.12). 105 Il bilancio di esercizio • • • La redazione del bilancio di esercizio è regolamentato dall’art. 2424 del Codice Civile è composto da: Lo stato patrimoniale Il conto economico La nota integrativa Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico delle aziende sanitarie, predisposti secondo i criteri stabiliti dal C.C., sono stati pubblicati con decreto dell’11.2.2002 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 106 Lo stato patrimoniale ATTIVO Immobilizzazioni •Immateriali •Materiali •Finanziarie Attivo circolante •Immateriali •Crediti •Finanziarie Ratei e risconti Conti d’ordine PASSIVO Patrimonio netto Fondi per rischi ed oneri Trattamento fine rapporto Debiti Ratei e risconti Conti d’ordine 107 Lo stato patrimoniale • Lo stato patrimoniale raggruppa tutti i conti di natura numeraria, i conti rettificativi ed i conti di capitale che costituiscono il capitale netto o patrimonio di funzionamento di cui ne evidenzia la consistenza alla fine di ciascun esercizio. • L’art. 2424 del C.C. ne stabilisce lo schema obbligatorio regolandone la forma, la struttura ed il contenuto. • Come rilevabile dal prospetto lo stato patrimoniale si compone di due parti contrapposte: l’attivo ed il passivo. • A sua volta l’attivo si divide in Immobilizzazioni , attivo circolante e ratei e risconti, mentre il passivo comprende il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto, i debiti ed i ratei e i risconti. • I conti d’ordine sono presenti sia nell’attivo che nel passivo riguardano particolari accadimenti di gestione che non rappresentano attività e passività in senso stretto e non influiscono sulla determinazione dell’utile di esercizio. • I criteri di valutazione: sono ispirati al costo di acquisto o di produzione, sistematicamente ammortizzato per le immobilizzazioni materiali ed immateriali. Per i crediti si adotta il valore di realizzo. 108 Il conto economico A. Valore della produzione (ricavi) B. Costi della produzione C. Proventi e oneri finanziari D. Rettifiche di valore di attività finanziarie E. Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A-B ± C ± D ± E) Imposte Utile/perdite d’esercizio 109 Il conto economico Trattasi di un documento a struttura rigida ed a forma scalare che evidenzia i costi ed i ricavi di competenza di un dato periodo amministrativo che consente di individuare il reddito conseguito dall’impresa nel medesimo periodo. Esso offre una visione dinamica dell’impresa in quanto mostra come è stata svolta le gestione aziendale e quali risultati sono stati raggiunti. Esaminiamo sommariamente le prime due componenti. 110 Il conto economico Iniziamo con il valore della produzione, ossia con i ricavi, essi comprendono i contributi in conto esercizio da parte del S.S.R., proventi e ricavi diversi, recuperi, compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie e costi capitalizzati. Passiamo ai costi della produzione che comprendono l’acquisto di beni e servizi, la manutenzione e le riparazioni, il godimento di beni di terzi, il personale e gli ammortamenti. Dalla differenza delle varie voci previste si perviene al risultato finale che sarà rappresentato da un utile o una perdita di esercizio 111 La nota integrativa n Nozione: Deve contenere l’illustrazione dei criteri di valutazione adottati e le indicazioni, motivazioni, segnalazioni, annotazioni e commenti a chiarimento e completamento degli altri due documenti, esplicita i criteri seguiti nella valutazione delle voci stimate Funzioni Î Illustrazione dei criteri di valutazione delle voci di bilancio Î Movimenti nelle immobilizzazioni Î Variazioni del patrimonio netto Î Variazioni delle poste dell’attivo e del passivo Î Composizione dei fondi rischi, dei ratei e dei risconti Î Classificazione dei crediti e debiti per scadenza Î Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari 112 Il bilancio di esercizio: L’equilibrio economico:definizioni L’economicità nelle aziende sanitarie è: Î Rappresentato dall’equilibrio dinamico nel tempo tra quantità di risorse impiegate ed attività, servizi, funzioni; Î condizione di funzionamento raggiungere le proprie finalità; dell’azienda per Î criterio di valutazione rispetto alle finalità perseguite. l’equilibrio economico:da solo è insufficiente ad evidenziare l’economicità esso remunera in modo soddisfacente i vari fattori produttivi impiegati, quindi permette non solo di remunerare i fattori produttivi, ma anche di costituire 113 un adeguato patrimonio Il bilancio di esercizio: L’equilibrio economico:vincoli al raggiungimento Î limitazioni territoriali del bacino di utenza Î funzioni di coordinamento, istituzionali che riducono lo spazio d’azione Î processi di garanzia istituzionale Nella valutazione dell’economicità prevale un orientamento: Nella misurazione dell’equilibrio tra entrate ed uscite Nelle valutazioni fortemente soggettive 114 Il bilancio di esercizio: L’equilibrio economico:correttivi Î Ridefinizione dei processi economici Î Riorganizzazione delle strutture Î Ripensamento strategico Î Introduzione di sistemi di controlli interni. 115 Il bilancio di esercizio: L’equilibrio economico:conclusioni Î L’equilibrio dimostra che le disponibilità economiche sono in grado di coprire i costi e, quindi, non intaccare il patrimonio. Î Il divario di segno negativo comporta una riduzione del patrimonio, un consumo di ricchezze superiore alle disponibilità economiche che potranno generare difficoltà di erogare prestazioni nel futuro oppure la riduzione dei consumi Î Il divario di segno positivo significa che i fattori produttivi onerosamente acquisiti ed impiegati hanno richiesto una disponibilità economica inferiore e quindi ha reso possibile un incremento 116 del patrimonio Programmazione e Controllo di Gestione nelle Aziende Sanitarie Il Servizio Sanitario Nazionale nasce con la finalità di tutelare la salute dei cittadini attraverso azioni di prevenzione, cura e riabilitazione per cui è organizzato in istituti sanitari che hanno lo scopo di erogare i servizi e le prestazioni più appropriate. In questo contesto il controllo di gestione diventa uno degli strumenti fondamentali di innovazione del sistema, infatti esso è inteso come un insieme di attività interne all’organizzazione con le quali la Direzione Aziendale si accerta ai vari livelli che la conduzione delle attività si stia svolgendo secondo gli obiettivi, le strategie, le politiche e i piani prestabiliti, in modo efficace ed efficiente117. Programmazione e Controllo di Gestione nelle Aziende Sanitarie Normativa di riferimento: art.1 DD.lgs. 502/92 e 517/93: individua funzioni e ruoli che lo Stato e la Regione devono svolgere nel processo di programmazione sanitaria art. 2 stessi DD.lgs.: le Regioni dettano principi in tema di controllo di gestione e di valutazione della qualità delle prestazioni art. 5 stessi DD.lgs.: • Redazione di un piano su scelte e obiettivi che si intendono perseguire • Tenuta di una contabilità per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei 118 rendimenti, dei risultati. I sistemi di programmazione e controllo (secondo Antony e Young 1992) Programmazione formulazione del budget svolgimento e misurazione dell’attività reporting e valutazione 119 Informazioni Esterne RAPPRESENTAZIONE DELLE QUATTRO FASI Strategie Programmazione Esterne Revi si one prog ramm i ni o i Az e ttiv e rr Co Svolgimento dell’attività e misurazione Informazioni budget l e d e n Revisio Formulazione del budget Informazioni Esterne Reporting e valutazione 120 Spiegazione del grafico Le fasi dei sistemi di programmazione controllo sono rappresentate nella figura. Come rilevabile si tratta di un sistema circolatorio influenzato da informazioni esterne che nella fase di reporting e valutazione, sulla base degli scostamenti rilevati può indurre all’applicazione di azioni correttive, che qualora si dimostrano insufficienti rende necessario la revisione dei programmi, la modificazione delle strategie e di conseguenza la revisione del budget. 121 La programmazione è finalizzata alla formulazione dei piani e dei programmi aziendali generali e alla definizione di obiettivi in termini di piani e progetti che coinvolgono l’intera azienda o parti della stessa per grandi settori. Di norma, tale attività è collocata nell’ambito di una progettualità pluriennale. 122 Processo di pianificazione strategica PIANIFICAZIONE STRATEGICA E’ l’insieme di processi utilizzati in un’organizzazione per analizzare la propria situazione e sviluppare linee-guida per le decisioni (strategia) dell’organizzazione 123 Processo di pianificazione strategica STRATEGIA E’ un disegno che emerge in un flusso di decisioni che posizionano l’organizzazione rispetto all’ambiente e dalle quali consegue il comportamento effettivo dell’organizzazione. Inoltre una strategia è un piano orientato al futuro che fornisce indicazioni per le decisioni dei manager 124 Processo di pianificazione strategica missione e obiettivi analisi dei fattori esterni analisi dei fattori interni formulazione della strategia allocazione delle risorse programma di esercizio 125 Processo di pianificazione strategica missione e obiettivi La prima parte del processo riguarda l’area delle finalità dell’azienda: queste riflettono in parte quanto istituzionalmente e giuridicamente definito e in parte la soggettività dell’alta direzione dell’azienda nel valutare e contemperare i diversi interessi istituzionali, individuare la ragion d’essere dell’azienda (quali interessi sono più rilevanti, quali valori devono permeare le scelte aziendali). 126 Processo di pianificazione strategica analisi dei fattori esterni L’analisi dell’ambiente è una fase particolarmente delicata per la formulazione della strategia, in quanto è l’ambiente esterno che può creare le condizioni favorevoli al raggiungimento delle finalità (opportunità) o addirittura minacciare l’esistenza stessa dell’azienda (minacce). Lo scopo di questa fase è quello di analizzare le tendenze presenti che potranno avere riflessi sull’azienda, individuare i segnali deboli emergenti e ipotizzare tendenze future significative. Non si tratta evidentemente di predire il futuro ma di incorporare nelle strategie i futuri probabili o possibili affinchè le risposte ai problemi di domani127 non minacciano seriamente la sopravvivenza dell’azienda Processo di pianificazione strategica analisi dei fattori interni Il passo successivo è rappresentato dall’analisi dei punti di forza e di debolezza che caratterizzano il contesto interno. Si tratta sostanzialmente di esaminare le risorse a disposizione e di valutare il funzionamento dei più rilevanti sottosistemi aziendali al fine di identificare le potenzialità della “macchina aziendale”. 128 Processo di pianificazione strategica formulazione di una strategia Dalla considerazione congiunta delle finalità, delle minacce e delle opportunità offerte dall’ambiente, dai punti di forza e di debolezza interni dovrebbero emergere i temi strategici e le strategie atte a fronteggiarli. Laddove si prevede un venir meno delle necessarie coerenze tra finalità da perseguire, condizioni di ambiente e competenze e risorse a disposizione si tratta di identificare le possibili strategie in grado di ripristinare le coerenze. 129 Processo di pianificazione strategica allocazione di risorse In ogni caso operare scelte strategiche significa definire politiche generali, intraprendere azioni e programmi, allocare risorse 130 La formulazione del budget Presuppone la traduzione dei piani e dei programmi aziendali in termini quantitativi e di norma in termini monetari. L’arco temporale di riferimento è predefinito, solitamente un anno, e la formulazione degli obiettivi avviene rispetto all’articolazione delle responsabilità interne aziendali chiamate Centri di responsabilità. Il budget segmenta piani e progetti aziendali, rispetto ai centri di responsabilità, in funzione delle specifiche responsabilità per il loro perseguimento. Con lo svolgimento dell’attività, conseguente al funzionamento aziendale, si procede alla rilevazione dei risultati effettivamente ottenuti. 131 Il sistema di budget Il budget traduce i programmi in obiettivi di breve periodo assegnati a specifici Centri di Responsabilità il budget è un piano espresso in termini quantitativi (solitamente monetari), riferito ad un periodo di tempo determinato (generalmente un anno, ma in alcune organizzazioni anche meno) e articolato per centri di responsabilità 132 Differenza tra programmazione e budget la programmazione articola le attività da svolgere in termini di programmi, il budget le articola secondo la struttura delle responsabilità 133 Il sistema di budget Gli elementi fondamentali Le finalità del budget L’organizzazione del sistema budget I Centri di costo 134 Gli elementi fondamentali nel sistema di budget 1. E’ un programma globale, infatti abbraccia tutta l’azienda 2. Finalità: definire gli obiettivi espressi in termini di risultati da conseguire e di risorse correlate 3. Periodo di riferimento: tempo breve e specificato, tipicamente annuale. E’ poi opportuno che il budget venga articolato in periodi infrannuali per permettere un confronto più frequente e significativo tra dati di budget e dati effettivi ed intervenire,in caso disfunzioni, senza attendere il termine del periodo di budget, quando ormai l’efficacia delle azioni correttive è gradatamente ridotta 4. Gli obiettivi sono riferiti ai centri di responsabilità, dove un CDR è “costituito da un gruppo di persone che opera per raggiungere un obiettivo dell’azienda, ed è guidato da un dirigente che135si assume la responsabilità delle azioni intraprese. I documenti contabili che compongono il sistema di budget I budget elementari: sono i singoli documenti in cui trovano quantificazione analitica i programmi di attività e gli obiettivi di breve periodo relativi a specifiche parti dell’azienda: per es. prodotti, aree funzionali, CDR, fattori produttivi. I budget parziali: I diversi budget elementari si aggregano in sottosistemi di varia ampiezza, cui corrispondono budget progressivamente più aggregati (BUDGET PARZIALI) : per es. il budget dell’area commerciale, il budget dell’area produzione, il budget dei servizi centrali. 136 Le finalità del sistema di budget 1. Programmazione: Il budget è lo strumento formale con cui si 2. 3. 4. 5. quantificano i programmi d’azione, se ne verifica la fattibilità reddituale, tecnica e finanziaria, si allocano le risorse coerentemente agli obiettivi da perseguire. Guida e motivazione: Il budget è uno strumento di guida perché fornisce ai dirigenti una MAPPA che indichi quali obiettivi raggiungere e con quali mezzi, svolge, inoltre, una funzione di motivazione. Controllo e valutazione: Il budget permette di valutare il comportamento dei singoli responsabili. Coordinamento ed integrazione: Il budget deve assicurare che gli obiettivi e le decisioni dei singoli CDR non siano in contrasto tra loro e siano coerenti con gli obiettivi generali d’azienda. Apprendimento e formazione: Deve stimolare un processo di apprendimento attivo che evita la ripetizione dei medesimi errori. 137 L’organizzazione del sistema di budget La definizione di un piano dei Centri di responsabilità (CdR) La definizione del contenuto di responsabilità di ciascun CdR, ossia degli elementi sui quali il responsabile di CDR può esercitare un ragionevole grado di controllo e rispetto ai quali può quindi essere responsabilizzato. La definizione dell’organizzazione a supporto del sistema budgetario, questa comprende due organi fondamentali: - Il Comitato budget - L’Ufficio budget 138 Il Comitato budget E’ il massimo organo preposto all’impostazione e alla supervisione dell’elaborazione del budget. Spetta al comitato budget dare le direttive fondamentali, coordinare e integrare i budget parziali preliminari, approvare eventuali modifiche nel corso dell’esercizio di riferimento. 139 L’ufficio budget fornisce un supporto tecnico-operativo all’intero processo di elaborazione e di utilizzazione del budget. Durante la fase di formazione del budget, inoltre, dà informazioni ai CDR, collabora al coordinamento dei programmi, contribuisce per gli aspetti tecnici al consolidamento dei budget parziali in un budget aziendale. Durante la fase di verifica dei risultati, infine, redige rapporti periodici nei quali segnala gli scostamenti tra consuntivi e budget, li presenta ai CDR interessati, e collabora alla loro interpretazione. 140 I centri di costo nel sistema di budget Definizione: Differenze con i Centri di Responsabilità: Spesso i Cdc coincidono con i CdR, si ricorre a tale suddivisione quando le unità organizzative sono caratterizzate da una complessità funzionale tale da costituire, dal punto di vista contabile, un’unità troppo ampia per assicurare una corretta rilevazione ed attribuzione dei costi. In tal caso, all’interno di tali CdR, è necessario individuare più CdC. Classificazione dei Centri di costo: - Centri di costo comuni: sono riferibili ad attività di supporto svolte per altri centri di costo, ma non direttamente riferibili ad essi (costi generali per l’amministrazione) - Centri di costo per prestazioni intermedie riferite a prestazioni specifiche che non possono essere considerate autonomamente poichè sono componenti di prestazioni più complesse (le prestazioni diagnostico-strumentali che rappresentano prestazioni intermedie rispetto all’intero processo assistenziale in regime di ricovero). - Centri di prestazioni finali ossia quelle dirette all’utente. - Centri di costo fittizi o di transito utilizzati per il funzionamento della contabilità analitica (es. magazzino che carica e scarica i beni per i 141 singoli centri). La progettazione del budget la direzione/1 Modelli di riferimento Top-down: con il quale la definizione degli obiettivi è sostanzialmente riservata alla direzione strategica aziendale che, successivamente e per vie gerarchiche, la impone a livelli di direzione sottostanti Bottom-up:il quale prevede una consistente partecipazione di tutto la classe dirigente aziendale nella definizione dei programmi di budget. 142 La progettazione del budget la direzione/2 Motivi di scelta del modello bottom-up nelle aziende pubbliche: Complessità aziendale: essi si caratterizzano, in gran parte per il contenuto professionale e per essere fortemente personalizzati. Natura dei processi produttivi: essi si caratterizzano, in gran parte per il contenuto professionale e per essere fortemente personalizzati. 143 La progettazione del budget la direzione/3 Motivi di non scelta del modello top-dowun nelle aziende pubbliche: • Gli aspetti di complessità rendono estremamente improbabile l’efficacia di processi di programmazione impositivi, come nel caso dei modelli TOP-DOWN, poiché, un unico soggetto decisionale difficilmente è in grado di disporre della conoscenza necessaria per stabilire gli obiettivi di organismi complessi e caratterizzati da forte eterogeneità. • Inoltre, la forte autonomia decisionale dei dirigenti, derivante dall’autonomia clinica, rende poco efficace i meccanismi impositivi di tipo gerarchico. 144 La progettazione del budget il processo : lo sviluppo per fasi/1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Acquisizione delle informazioni Scomposizione degli indirizzi generali in particolari Coinvolgimento di tutti i Centri di Responsabilità Analisi e valutazione Effettuazione incontri di budget con i CdR Analisi dei budget sintetici Formalizzazione e presentazione del budget 145 La progettazione del budget il processo : lo sviluppo per fasi/2 1. 2. 3. Acquisizione delle informazioni relative ai vincoli di sistema, soprattutto economico-finanziari, e ai macrobiettivi nazionali e regionali e formulazione di un primo documento di base nel quale sono inquadrate le linee di indirizzo aziendali espresse in termini di vincoli, opportunità. Tale documento è predisposto dalla direzione strategica e costituisce il momento di avvio del processo di budget. Scomposizione degli indirizzi generali in indirizzi di distretto e presidio ospedaliero e orientamento in merito alla allocazione delle risorse. Ciò avviene mediante un incontro tra direzione strategica e componenti del comitato budget. Al termine della fase deve essere redatto un documento di indirizzo per ciascun distretto e Presidio Ospedaliero Coinvolgimento di tutti i Centri di Responsabilità mediante la diffusione degli indirizzi aziendali e di settore, al fine di formulare la proposta di obiettivi mediante la compilazione della scheda di proposta di budget. 146 La progettazione del budget il processo : lo sviluppo per fasi/2 4. 5. 6. 7. Analisi e valutazione da parte del comitato budget, di tutte le schede di budget relativamente a: gli indirizzi livello di assorbimento risorse richieste Effettuazione incontri di budget con i CdR e predisposizione di un primo consolidato provvisorio di distretto o presidio ospedaliero. Analisi dei budget sintetici di distretto e presidio ospedaliero, effettuata congiuntamente tra direzione strategica e comitato budget mediante la verifica del rispetto delle linee aziendali Formalizzazione e presentazione del budget 147 all’azienda e alla Regione La progettazione del budget la scheda/1 E’ lo strumento operativo di supporto nella quale sono esplicitati gli obiettivi che si intendono perseguire. Attraverso il suo utilizzo dovrebbe essere possibile evidenziare, per singolo CDR, i seguenti elementi: Livelli assistenziali e/o prestazioni attese Modalità organizzative Tipologia e quantità di risorse necessarie 148 La progettazione del budget la scheda/2 Deve essere in grado di esplicitare: Gli aspetti gestionali critici Il budget operativo ossia la formulazione di obiettivi rispetto a risorse disponibili e/o certe Il budget delle innovazioni Analisi e valutazione della gestione passata Analisi e valutazione dell’impatto dell’evoluzione di fenomeni prospettici a breve periodo 149 La misurazione dei risultati La misurazione dei risultati avviene almeno con riferimento agli stessi parametri individuati per la formulazione degli obiettivi. Essi possono essere rappresentati dai costi e dai ricavi ma, soprattutto nelle organizzazioni che non operano in contesti di mercato, anche da parametri rappresentativi dell’attività svolta, espressa in termini fisico-tecnici (per esempio numero di prestazioni), o del grado di soddisfacimento della domanda o dei bisogni. Di norma, soprattutto al fine di consentire di comprendere le cause che hanno determinato una differenza tra risultati attesi (obiettivi) ed effettivi, il sistema di misurazione si preoccupa di rilevare parametri maggiormente dettagliati rispetto a quelli utilizzati per la formulazione degli obiettivi. I dati elementari rilevati durante lo svolgimento dell’attività sono successivamente oggetto di elaborazione al fine di produrre delle sintesi informative finalizzate ad esplicitare l’esistenza di differenze o scostamenti tra obiettivi e risultati effettivi150e di identificarne le cause. Misurazione delle performance: Definizione • Per accertare/garantire che le attività vengano effettuate in modo efficace ed efficiente, in conformità con gli obiettivi, le strategie, le politiche e i piani prestabiliti dal vertice aziendale, è necessaria una costante e sistematica misurazione del livello di intensità e del modo in cui l’organizzazione svolge le funzioni che le sono caratteristiche e conduce i suoi processi tipici, realizzando un determinato prodotto: in una parola, si richiede la misurazione della sua performance. • LA MISURAZIONE DEI RISULTATI AVVIENE CON RIFERIMENTO ai: costi e ricavi per chi opera in un contesto di mercato anche con parametri espressi in termini fisico-tecnici dell’attività svolta per aziende, come quelle sanitarie, 151 che non operano in tale contesto Il sistema di reporting/1 Definizione Destinatari dell’informazione Contenuto dell’informazione Frequenza dell’informazione Forma dell’informazione 152 Il sistema di reporting/1Definizione Con il termine reporting si intende un documento destinato a fornire informazioni di sintesi sull’andamento della gestione a un soggetto responsabile dell’attribuzione o dell’impiego di determinate risorse. Il reporting realizza la congiunzione fra la contabilità analitica o per centri di costo ed il sistema di controllo di gestione. 153 Il sistema di reporting/2 I destinatari dell’informazione I destinatari dell’informazione Un buon sistema di reporting deve raggiungere tutti i Responsabili dei Centri di Costo e deve essere sufficientemente personalizzato, in modo tale da raccogliere tutte le esigenze specifiche dei vari operatori. A tal fine risulta importante: L’individuazione delle figure che hanno la responsabilità di gestione dell’unità operativa sede del CDR A ciascun destinatario va inviato un report personalizzato, che contenga solo le informazioni per quella figura di Responsabile, aggregate o disaggregate 154 Il sistema di reporting/3 Contenuto dell’informazione: deve identificare le variabili rilevanti per il processo decisionale del destinatario con il minor dispendio di tempo possibile. Nella progettazione del processo di reporting si individuano tre classi di report: Report di routine: si tratta di prospetti informativi inviati periodicamente e stabilmente ai destinatari secondo un piano prestabilito di diffusione delle informazioni. Report di approfondimento o report a richiesta: si tratta di prospetti informativi caratterizzati per un’elevata analiticità dell’informazione, prodotti e distribuiti solo dietro esplicita richiesta. Report non strutturati: si tratta di prospetti informativi prodotti in relazione a specifiche e 155 particolari esigenze conoscitive di carattere saltuario. Il sistema di reporting/4 Contenuto dell’informazione: Il contenuto dei report risulterà tanto più efficace quanto più i dati e le informazioni individuati risponderanno ai seguenti requisiti: Rilevanza: le informazioni devono essere tali da fornire con continuità al destinatario le informazioni utili per un efficace monitoraggio delle variabili gestionali critiche rispetto alle caratteristiche di funzionamento dell’articolazione organizzativa di cui il destinatario è il responsabile. Sinteticità: poche informazioni al fine di consentire una rapida consultazione da parte del destinatario. L’obiettivo, infatti, è quello di evidenziare i risultati di gestione, non di esplicitarne le determinanti. Controllabilità: le informazioni ricevute devono orientare l’attenzione del destinatario sulle variabili che egli può manovrare. Confrontabilità: il sistema di controllo di gestione si156 basa sulla tecnica del confronto delle informazioni rilevate. Il sistema di reporting/5 Frequenza dell’informazione: si riferisce alla periodicità di distribuzione dei report. Nei report di routine la frequenza consigliata è trimestrale Forma dell’informazione: ci si riferisce alle modalità inerenti alla stesura e predisposizione dei report ed ossia in forma discorsiva, tabellare e grafica. 157