ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
Via P. Maroncelli, 19 – 47121 Forlì
tel. 0543-33725 – fax 0543-1908003
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Prot. n. 775
Circ. n. 5
Forlì, 27 settembre 2012
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO INDIRIZZI
Art. 15, comma 11 bis, D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA L. 135/2012
CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DI FARMACI
Dal Ministero della Salute
alcuni chiarimenti in merito all’esatto ambito di applicazione delle nuove
disposizioni sulla prescrizione dei farmaci.
L’art. 15, comma 11 bis, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, in correlazione
all’art. 11, comma 12, del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, stabilisce che il medico
che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali
equivalenti, e' tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola
denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare
altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo;
tale indicazione e' vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata
obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a
quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.
Per quanto di interesse, si segnala che il Ministero ha precisato che l’ultimo periodo della
sopra richiamata disposizione specifica che, anche nelle ipotesi disciplinate da tale norma
(e cioè quelle di primo trattamento di malattia cronica o di nuovo episodio di malattia non
cronica per il quale sono disponibili più medicinali equivalenti) il farmacista deve attenersi
a quanto indicato nell’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012.
In particolare, dunque, il Dicastero ha fornito le seguenti indicazioni:
a) se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo (oltre, ovviamente, a forma
farmaceutica e dosaggio), il farmacista, dopo aver informato il cliente, dovrà
consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso (come già imposto
dall’articolo 7 del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 405/2001); nel caso che più medicinali abbiano un prezzo
corrispondente al prezzo più basso, il farmacista terrà conto dell’eventuale
preferenza del paziente; qualora quest’ultimo, invece, richieda espressamente
un medicinale a prezzo più alto, il farmacista dovrà richiedere al paziente di
corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto
e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario
nazionale;
b) se nella prescrizione è indicato, oltre al principio attivo, la denominazione (“di
marca” o generica) di uno specifico medicinale, qualora nella ricetta non risulti
apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, il farmacista è tenuto a
fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo
più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo
rispetto a quello del medicinale prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il
medicinale avente il prezzo più basso (o uno dei medicinali aventi il prezzo più
basso), fatta salva l’eventuale espressa richiesta del paziente di ricevere
comunque il farmaco prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di
prezzo;
c) se nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta
apposta l’indicazione della non sostituibilità del medicinale (sia nella forma
“semplice” utilizzabile per la prosecuzione di trattamenti in corso, sia nella forma
corredata di sintetica motivazione, da utilizzare per i casi disciplinati dal comma
11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge n. 95/2012), il farmacista dovrà chiedere
al paziente, informandolo delle ragioni della richiesta, di corrispondere la somma
pari alla differenza fra l’eventuale prezzo più alto del medicinale prescritto e
quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario
nazionale.
CHIARIMENTI SUI CREDITI ECM 2011-2013
Crediti ECM 2011- 2013
pubblicate sul sito dell’Agenas alcune domande e risposte con chiarimenti
Sul sito dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) – sezione “Ecm”,
cliccando su “Accreditamento Provider” e, quindi, “Faq” – sono state pubblicate alcune
domande e risposte con chiarimenti sui crediti Ecm 2011-2013.
In particolare, in risposta alla domanda sui crediti formativi richiesti per il triennio 20112013, viene confermato l’obbligo formativo in 150 crediti complessivi (50 annui – min. 25,
max 75) con la possibilità di riportare in tale computo fino a 45 crediti (accordo StatoRegioni sottoscritto in data 19 aprile 2012) a condizione che il professionista sia in regola
con l’acquisizione dei crediti Ecm nel triennio 2008-2010.
Pertanto, potranno riportare 45 crediti solo i professionisti che abbiano acquisito nel
periodo 2008-2010 i 150 crediti previsti, oppure, abbiano conseguito 90 crediti nello stesso
triennio con l’aggiunta di ulteriori 60 crediti validamente acquisiti nel periodo 2005-2007.
CORSI ECM CEDIFAR
Cedifar Spa, Provider nazionale ECM n. 633, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti
di Bologna, ha organizzato una serie di corsi di formazione ECM per periodo ottobredicembre 2012 visionabili sul sito www.cedifar.com/novita/Calendario_ECM_Ott_Dic_2012.pdf.
Le iscrizioni possono avvenire tramite l’invio del modulo di iscrizione via fax al n.
051.576471 o direttamente on-line sul sito dell’Ordine dei Farmacisti di Bologna,
all’indirizzo www.ordfarmbo.it.
ENPAF
ASSISTENZA STRAORDINARIA IN PARTICOLARI SITUAZIONI
L’Enpaf nella delibera n. 38 del 27.10.2011 ha previsto particolari forme di assistenza
straordinaria per l’anno 2012 per farmacisti che rientrino nelle condizioni sotto elencate.
Prestazioni assistenziali straordinarie
La prestazione di assistenza straordinaria viene erogata una sola volta l'anno in favore dei
farmacisti che siano privi dei requisiti per le prestazioni di assistenza continuativa, ma che abbiano
almeno otto anni di iscrizione e contribuzione effettive. Per quanto riguarda i superstiti si fa
riferimento ai requisiti di iscrizione e contribuzione del dante causa.
Le prestazioni di assistenza straordinaria si suddividono in due tipologie.
1. Assistenza straordinaria per evento
La prestazione viene erogata in presenza di un evento che abbia comportato delle spese,
fiscalmente documentate, le quali abbiano determinato una situazione contingente e
temporanea di disagio economico. A condizione che l’evento non sia coperto da polizza
assicurativa.
Dovrà trattarsi di:




spese mediche, sanitarie e infermieristiche;
spese funerarie in caso di decesso del farmacista;
spese funerarie sostenute dal farmacista per un familiare tra quelli indicati in precedenza:
danni subiti per calamità naturali o per incendio all'immobile di residenza o di esercizio
dell'attività professionale, purché l'evento non era coperto da polizza assicurativa

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spese di ospitalità presso case di riposo
spese di frequenza di asili e di scuole materne
2. Assistenza straordinaria indennitaria

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
malattia o infortunio se l'evento, non coperto da polizza assicurativa, incide sulla capacità
lavorativa e quindi sul reddito del farmacista per un periodo continuativo non inferiore a tre
mesi e non superiore a un anno;
disoccupazione involontaria intervenuta dopo i 45 anni per un periodo continuativo di
almeno sei mesi. Verrà corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria pari a euro
5.000,00 per ciascun familiare fiscalmente a carico. Detto trattamento può essere erogato
solo per due anni consecutivi, ove permanga lo stato di disoccupazione involontaria potrà
esser corrisposto un sussidio straordinario pari all'ammontare del contributo ENPAF,
dell'anno precedente la domanda, ridotto dell'85% oppure un sussidio straordinario di euro
1.000,00 per coloro che, nell’anno precedente, hanno versato un contributo ridotto del 50%.
Se presenti documentate spese per eventi di cui al punto 1., si potrà procedere ad una
ulteriore erogazione straordinaria anche nel medesimo anno solare;
in caso di sopravvenute difficoltà economiche del Farmacista, individuate sulla base dei
parametri reddituali indicati nella tabella relativa al sussidio straordinario, è previsto un
intervento a sostegno del reddito con l’erogazione di un importo di euro 5.000,00.
Destinatari sono i farmacisti iscritti con almeno 50 anni di età e 15 anni di iscrizione e
contribuzione effettivi all’Enpaf. Detto trattamento non è ripetibile negli anni successivi.
PARAMETRI REDDITUALI PER SUSSIDIO STRAORDINARIO
NUCLEO FAMILIARE
REDDITO COMPLESSIVO
1 COMPONENTE
26.000,00 euro
2 COMPONENTI
36.000,00 euro
3 COMPONENTI
42.000,00 euro
4 COMPONENTI
47.000,00 euro
5 COMPONENTI
51.000,00 euro
6 O PIU’ COMPONENTI
54.000,00 euro
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
Dr. Floriano Sternini
IL PRESIDENTE
Dr. Ivano Alessandrini