ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA Via P. Maroncelli, 19 – 47121 Forlì tel. 0543-33725 – fax 0543-1908003 e-mail: [email protected] ___________ Prot. n. 775 Circ. n. 5 Forlì, 27 settembre 2012 A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO LORO INDIRIZZI Art. 15, comma 11 bis, D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA L. 135/2012 CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DI FARMACI Dal Ministero della Salute alcuni chiarimenti in merito all’esatto ambito di applicazione delle nuove disposizioni sulla prescrizione dei farmaci. L’art. 15, comma 11 bis, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, in correlazione all’art. 11, comma 12, del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, stabilisce che il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, e' tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e' vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12. Per quanto di interesse, si segnala che il Ministero ha precisato che l’ultimo periodo della sopra richiamata disposizione specifica che, anche nelle ipotesi disciplinate da tale norma (e cioè quelle di primo trattamento di malattia cronica o di nuovo episodio di malattia non cronica per il quale sono disponibili più medicinali equivalenti) il farmacista deve attenersi a quanto indicato nell’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012. In particolare, dunque, il Dicastero ha fornito le seguenti indicazioni: a) se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo (oltre, ovviamente, a forma farmaceutica e dosaggio), il farmacista, dopo aver informato il cliente, dovrà consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso (come già imposto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001); nel caso che più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, il farmacista terrà conto dell’eventuale preferenza del paziente; qualora quest’ultimo, invece, richieda espressamente un medicinale a prezzo più alto, il farmacista dovrà richiedere al paziente di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale; b) se nella prescrizione è indicato, oltre al principio attivo, la denominazione (“di marca” o generica) di uno specifico medicinale, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso (o uno dei medicinali aventi il prezzo più basso), fatta salva l’eventuale espressa richiesta del paziente di ricevere comunque il farmaco prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di prezzo; c) se nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta l’indicazione della non sostituibilità del medicinale (sia nella forma “semplice” utilizzabile per la prosecuzione di trattamenti in corso, sia nella forma corredata di sintetica motivazione, da utilizzare per i casi disciplinati dal comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto-legge n. 95/2012), il farmacista dovrà chiedere al paziente, informandolo delle ragioni della richiesta, di corrispondere la somma pari alla differenza fra l’eventuale prezzo più alto del medicinale prescritto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale. CHIARIMENTI SUI CREDITI ECM 2011-2013 Crediti ECM 2011- 2013 pubblicate sul sito dell’Agenas alcune domande e risposte con chiarimenti Sul sito dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) – sezione “Ecm”, cliccando su “Accreditamento Provider” e, quindi, “Faq” – sono state pubblicate alcune domande e risposte con chiarimenti sui crediti Ecm 2011-2013. In particolare, in risposta alla domanda sui crediti formativi richiesti per il triennio 20112013, viene confermato l’obbligo formativo in 150 crediti complessivi (50 annui – min. 25, max 75) con la possibilità di riportare in tale computo fino a 45 crediti (accordo StatoRegioni sottoscritto in data 19 aprile 2012) a condizione che il professionista sia in regola con l’acquisizione dei crediti Ecm nel triennio 2008-2010. Pertanto, potranno riportare 45 crediti solo i professionisti che abbiano acquisito nel periodo 2008-2010 i 150 crediti previsti, oppure, abbiano conseguito 90 crediti nello stesso triennio con l’aggiunta di ulteriori 60 crediti validamente acquisiti nel periodo 2005-2007. CORSI ECM CEDIFAR Cedifar Spa, Provider nazionale ECM n. 633, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti di Bologna, ha organizzato una serie di corsi di formazione ECM per periodo ottobredicembre 2012 visionabili sul sito www.cedifar.com/novita/Calendario_ECM_Ott_Dic_2012.pdf. Le iscrizioni possono avvenire tramite l’invio del modulo di iscrizione via fax al n. 051.576471 o direttamente on-line sul sito dell’Ordine dei Farmacisti di Bologna, all’indirizzo www.ordfarmbo.it. ENPAF ASSISTENZA STRAORDINARIA IN PARTICOLARI SITUAZIONI L’Enpaf nella delibera n. 38 del 27.10.2011 ha previsto particolari forme di assistenza straordinaria per l’anno 2012 per farmacisti che rientrino nelle condizioni sotto elencate. Prestazioni assistenziali straordinarie La prestazione di assistenza straordinaria viene erogata una sola volta l'anno in favore dei farmacisti che siano privi dei requisiti per le prestazioni di assistenza continuativa, ma che abbiano almeno otto anni di iscrizione e contribuzione effettive. Per quanto riguarda i superstiti si fa riferimento ai requisiti di iscrizione e contribuzione del dante causa. Le prestazioni di assistenza straordinaria si suddividono in due tipologie. 1. Assistenza straordinaria per evento La prestazione viene erogata in presenza di un evento che abbia comportato delle spese, fiscalmente documentate, le quali abbiano determinato una situazione contingente e temporanea di disagio economico. A condizione che l’evento non sia coperto da polizza assicurativa. Dovrà trattarsi di: spese mediche, sanitarie e infermieristiche; spese funerarie in caso di decesso del farmacista; spese funerarie sostenute dal farmacista per un familiare tra quelli indicati in precedenza: danni subiti per calamità naturali o per incendio all'immobile di residenza o di esercizio dell'attività professionale, purché l'evento non era coperto da polizza assicurativa spese di ospitalità presso case di riposo spese di frequenza di asili e di scuole materne 2. Assistenza straordinaria indennitaria malattia o infortunio se l'evento, non coperto da polizza assicurativa, incide sulla capacità lavorativa e quindi sul reddito del farmacista per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno; disoccupazione involontaria intervenuta dopo i 45 anni per un periodo continuativo di almeno sei mesi. Verrà corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria pari a euro 5.000,00 per ciascun familiare fiscalmente a carico. Detto trattamento può essere erogato solo per due anni consecutivi, ove permanga lo stato di disoccupazione involontaria potrà esser corrisposto un sussidio straordinario pari all'ammontare del contributo ENPAF, dell'anno precedente la domanda, ridotto dell'85% oppure un sussidio straordinario di euro 1.000,00 per coloro che, nell’anno precedente, hanno versato un contributo ridotto del 50%. Se presenti documentate spese per eventi di cui al punto 1., si potrà procedere ad una ulteriore erogazione straordinaria anche nel medesimo anno solare; in caso di sopravvenute difficoltà economiche del Farmacista, individuate sulla base dei parametri reddituali indicati nella tabella relativa al sussidio straordinario, è previsto un intervento a sostegno del reddito con l’erogazione di un importo di euro 5.000,00. Destinatari sono i farmacisti iscritti con almeno 50 anni di età e 15 anni di iscrizione e contribuzione effettivi all’Enpaf. Detto trattamento non è ripetibile negli anni successivi. PARAMETRI REDDITUALI PER SUSSIDIO STRAORDINARIO NUCLEO FAMILIARE REDDITO COMPLESSIVO 1 COMPONENTE 26.000,00 euro 2 COMPONENTI 36.000,00 euro 3 COMPONENTI 42.000,00 euro 4 COMPONENTI 47.000,00 euro 5 COMPONENTI 51.000,00 euro 6 O PIU’ COMPONENTI 54.000,00 euro Cordiali saluti IL SEGRETARIO Dr. Floriano Sternini IL PRESIDENTE Dr. Ivano Alessandrini