accordo tra il comune di leini e la scuola universitaria interfacolta` in

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORMEA E LA………………………
……………………………………………………………. PER LA PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE
ALIMENTATO DA BIOMASSA LEGNOSA DERIVANTE DA RISORSE LOCALI,
DELLA
RETE
DI
TELERISCALDAMENTO
COLLEGAMENTO
ESISTENTE,
NONCHÉ
ALL’IMPIANTO
DI
UN
IMPIANTO
DI
DI
LAVORAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO.
L’anno ………….., addì ……….. del mese di ……………, presso la sede comunale in
ORMEA (CN),alla Via Teco n. 1;
TRA
Il Comune di ORMEA, C.F. …………………, rappresentato da …………….……………..,
nato a ………… in data ………………….., a tanto autorizzato con ………………………….
- parte venditrice E
La ……………….. (di seguito denominata “Ditta aggiudicataria”), nella persona di
…………….., nato a ………….. in data ………………, C.F. ……………………., il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della società che
rappresenta;
- parte acquirente -
Premesso che

Il Comune di ORMEA (CN) è proprietario degli immobili siti nell’area denominata “Ex
Cartiera”, in via Amedeo Piaggio n. 38, individuati al Foglio 39, particella 54, subalterno
4 – (Fabbricato A) cat. D/1 R.C. € 11.894,00 (opifici ), della superficie complessiva di
metri quadrati 3775.

La Ditta aggiudicataria ha ottenuto la messa a disposizione da parte dei soggetti
proprietari, secondo i correnti prezzi di mercato, delle seguenti aree limitrofe a quelle di
proprietà comunale oggetto della presente procedura, individuate all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Torino – Territorio – servizi catastali così come segue:
Foglio …, mappale …; Foglio …, mappale ….
Catasto Fabbricati – Comune Ormea: Foglio …, mappale …; Foglio …, mappale ….
1
 Con deliberazione C.C. n. 21 in data 09.08.2013 è stata approvata l’iniziativa relativa alla
costituzione di un sistema integrato di filiera legno, enegia e sviluppo.

Con Deliberazione C.C. n. 2 in data 09.04.2014 e deliberazione G.C. n. …. in data
………… 2014 si è disposto di procedere alla vendita della proprietà superficiaria ed alla
costituzione del diritto di superficie di durata massima quindicennale degli immobili in
oggetto mediante asta pubblica, finalizzata alla realizzazione e gestione di un impianto di
cogenerazione alimentato da biomassa legnosa, della rete di collegamento all’impianto di
teleriscaldamento esistente, nonché di un impianto di lavorazione del materiale legnoso;

A seguito dell’espletata procedura, con Determinazione del Responsabile del Servizio n.
….
del
………..
2014,
l’asta
veniva
aggiudicata
definitivamente
alla
……………………………………;

La Ditta aggiudicataria ha incondizionatamente accettato, in sede di offerta, ogni clausola
presente nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati;

Il Comune di ORMEA intende disciplinare, con la presente Convenzione, l’attività di
realizzazione e gestione degli impianti aventi le caratteristiche di cui all’offerta tecnica da
parte della Ditta aggiudicataria.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse e tutti i documenti richiamati nella presente Convenzione, pur non materialmente
allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di
accordo.
ART. 2
I beni immobili sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e che
la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di conoscere ed accettare.
Il Comune di ORMEA si impegna a cedere la proprietà superficiaria e costituire il diritto di
superficie di durata massima quindicennale degli immobili siti nell’area denominata “Ex
Cartiera”, in via Amedeo Piaggio n. 38, individuati al Foglio 39, particella 54, subalterno 4 –
(Fabbricato A) cat. D/1 R.C. € 11.894,00 (opifici ), della superficie complessiva di metri
quadrati 3775, a favore della Ditta aggiudicataria, con vincolo di realizzazione e gestione
delle opere sopra citate.
A titolo indicativo e non esaustivo si riportano le strutture che la Ditta aggiudicataria si
impegna a realizzare le opere di cui all’Offerta tecnica, da intendersi quale parte integrante
della presente, di seguito sinteticamente elencate:
2
 impianto di cogenerazione di elettricità (potenza max 1 MW) e calore alimentato da
biomassa legnosa;
 rete di collegamento all’impianto di teleriscaldamento del Comune di ORMEA
esistente, sito in Regione Borganza ;

impianto di lavorazione industriale del materiale legnoso;
 infrastrutture collegate al funzionamento degli impianti, quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, le strade, i cavidotti, i sistemi di comunicazione, le piazzole, le
cabine, le apparecchiature di trasformazione e tutte le attrezzature per la distribuzione
ed il trasferimento dell’energia, collettamento, allacciamento, scavi, reinterramento e
ripristino delle sedi stradali.
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre ad eseguire, per il periodo di tempo di durata del
diritto di superficie quindicennale, il Piano di approvvigionamento fornito dal Comune di
Ormea, secondo le modalità riportate nella “Convenzione per l’uso delle risorse forestali”, cui
integralmente si rinvia ed allegati alla presente a formarne parte integrale e sostanziale e
comunque nel rispetto della normativa vigente nel periodo di durata del diritto di superficie.
Per l’individuazione della tipologia di impianti, ovvero delle condizioni, modalità e termini di
esecuzione delle opere oggetto della presente Convenzione si rimanda a quanto specificato
nell’offerta tecnica che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
La Ditta aggiudicataria è obbligata a svolgere le prestazioni oggetto della presente
Convenzione nel pieno rispetto di quanto proposto e dichiarato in sede di offerta.
ART. 3
La Ditta aggiudicataria ha l’onere di procedere alla realizzazione delle predette opere con
destinazione d’uso e secondo le modalità indicate nell’offerta tecnica, entro 24 mesi dalla
stipulazione dell’atto di vendita degli immobili.
Qualora la Ditta aggiudicataria non abbia completato la realizzazione del citato complesso
entro il termine specificato, si estinguerà il relativo diritto di superficie ed il Comune di
ORMEA tornerà nel pieno possesso di detti terreni e di tutti gli impianti e/o opere comunque
realizzati.
ART. 4
La Ditta aggiudicataria ha l’onere di gestire i predetti impianti nel rispetto delle vigenti
normative, per l’integrale durata del diritto di superficie, realizzando le riparazioni e gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari al fine di
mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità e l’efficienza
degli impianti, nonché la continuità, la sostenibilità e la qualità delle attività offerte. Tutti gli
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interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono di responsabilità e a carico della
Ditta aggiudicataria.
Per l’individuazione delle specifiche condizioni e modalità di gestione dei costruendi impianti
si rimanda a quanto precisato nell’offerta tecnica in allegato.
Le condizioni gestionali potranno essere modificate, di concerto tra il Comune di ORMEA e
la Ditta aggiudicataria, durante il periodo di durata del diritto di superficie.
ART. 5
La Ditta aggiudicataria si impegna a praticare uno sconto, pari ad almeno il 10%, per la
cessione dell’energia termica all’impianto di teleriscaldamento del Comune di ORMEA.
Le parti potranno rinegoziare le agevolazioni offerte in relazione alle modifiche degli
incentivi statali riconosciuti sulla produzione di energia.
La Ditta contraente si impegna, altresì, ad utilizzare l’energia termica prodotta dalla centrale
elettrica, prioritariamente per il teleriscaldamento del Comune di ORMEA e, in subordine per
la vendita ad altre imprese, per attuare dei processi produttivi nella industria di lavorazione
del legno prevista dalla iniziativa, per attuare altre attività produttive, previste nell’ambito
della iniziativa e dichiarate nella documentazione presentata all’atto della partecipazione alla
gara prevista dall’Avviso.
L’energia termica prodotta e non utilizzata per il teleriscaldamento del Comune di ORMEA,
dovrà essere dissipata nella minor quantità possibile e, in ogni caso, la percentuale di energia
termica eventualmente dissipata, non dovrà superare il 10% della quantità effettivamente
disponibile in uscita dalla centrale elettrica già al netto delle perdite tecniche.
ART. 6
Nell’espletamento delle prestazioni in oggetto, la Ditta aggiudicataria è obbligata
all’osservanza delle vigenti normative, per l’integrale durata del diritto di superficie, e dovrà
tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite al
riguardo dal Comune di ORMEA.
La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire mensilmente al Rappresentante dei Comuni
convenzionati la documentazione per verificare la tracciabilità del materiale legnoso utilizzato
per il funzionamento degli impianti di cogenerazione e di lavorazione industriale.
Per l’approvvigionamento dell’impianto di cogenerazione dovrà essere utilizzato unicamente
il materiale legnoso proveniente dai soprasuoli dei Comuni convenzionati, ovvero da boschi
di soggetti privati siti nei territori dei Comuni medesimi, del cui utilizzo la Ditta
aggiudicataria abbia dato comunicazione nelle modalità infra indicate.
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Per l’approvvigionamento dell’impianto di lavorazione industriale la Ditta aggiudicataria ha
la facoltà di rifornirsi anche al di fuori del territorio dei Comuni convenzionati, qualora la
dimensione dei processi produttivi attuati esaurisca le risorse rese disponibili dai soprasuoli o
richieda risorse non reperibili in loco.
Nel processo di combustione, oltre al materiale legnoso proveniente dai soprasuoli, è possibile
impiegare lo scarto di legno grezzo prodotto dall’impianto di lavorazione, anche nel caso in
cui quest’ultima si approvvigioni in parte di materiale legnoso proveniente dall’esterno dei
territori comunali convenzionati.
La Ditta aggiudicataria si impegna a non fare uso nei processi di combustione, in nessun caso,
di materiale legnoso già cippato, di segatura ed in generale di scarti provenienti da processi di
lavorazione esterni agli impianti di cogenerazione e di lavorazione industriale che verranno
realizzati nel Comune di ORMEA, neppure se provenienti da impianti gestiti da Ditte
collegate o appartenenti al medesimo gruppo industriale. Tale prescrizione potrà subire una
deroga in caso di forza maggiore non dipendente dalla Ditta aggiudicataria, esclusivamente
qualora si renda necessario per evitare l’arresto dell’impianto di cogenerazione e
dell’erogazione di energia termica alla rete di teleriscaldamento del Comune di ORMEA, e
comunque per un limitato periodo di tempo, previa autorizzazione del Rappresentante dei
Comuni convenzionati.
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare i limiti determinati dalla prassi autorizzativa
della Provincia di Cuneo in termini di emissioni.
La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire via web al Comune di Ormea i dati istantanei
sulle emissioni e a segnalare immediatamente al Comune oltre che agli enti di controllo, le
eventuali anomalie nei dati di monitoraggio.
Il dimensionamento del piazzale di stoccaggio del materiale legnoso terrà conto di un
adeguato deposito di sicurezza atto a garantire il continuo funzionamento degli impianti, in
particolare in modo da assicurare il servizio di teleriscaldamento del Comune di ORMEA, la
cui continuità non dovrà subire interruzioni.
L’Amministrazione Comunale – nonché i Comuni aderenti all’iniziativa limitatamente allo
sfruttamento delle superfici boschive – potrà esercitare, con qualsiasi mezzo che riterrà
opportuno, funzioni di controllo e di sorveglianza sull’esecuzione dei lavori e sul regolare
adempimento da parte della Ditta aggiudicataria a tutte le obbligazioni nascenti dalla presente
procedura selettiva e dalle specifiche normative vigenti.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri
o riunioni inerenti le attività di cui alla presente Convenzione presso la sede del Comune di
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ORMEA o in qualsiasi altra sede e a fornire i dati di cui il Comune di Ormea facesse richiesta,
ritenendoli necessaria svolgere monitoraggi ambientali o di natura tecnico-economica.
ART. 7
Il Comune di ORMEA si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti della Ditta aggiudicataria
della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del Cod. civ., anche per una sola delle
seguenti cause:
a) fallimento della Ditta aggiudicataria;
b) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta
esecuzione della prestazione dovuta e, in particolare, violazioni gravi e ripetute nella fornitura
di calore alla rete di teleriscaldamento e nelle normative sulle emissioni
c) sopravvenienza di una delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione previste dalle norme vigenti;
d) mancata ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto nel termine di due anni dalla
sottoscrizione dell’atto di vendita.
e) utilizzo dell’area e delle costruzioni per usi diversi o contrastanti con quelli per i quali
viene ceduto il diritto di superficie del terreno in oggetto.
Nei casi sopra citati la risoluzione del contratto comporta:
- l’incameramento dell’intero corrispettivo versato;
- l’estinzione del diritto di superficie;
- la riconsegna delle aree e di quanto sulle stesse realizzato senza che la Ditta aggiudicataria
possa avanzare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Al verificarsi di uno degli eventi di cui alle lett. b), d) ed e), il Comune di ORMEA formulerà
la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a dieci
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
In caso di valutazione negativa, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia
risposto, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto.
Il contratto si intenderà risolto a seguito di comunicazione effettuata dall’Amministrazione
Comunale alla parte inadempiente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del
Comune di ORMEA al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la Ditta
aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a
norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
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ART. 8
La Ditta aggiudicataria manleva il Comune di ORMEA – nonché i Comuni aderenti
all’iniziativa limitatamente allo sfruttamento delle superfici boschive – da ogni responsabilità
o azione per incidenti o danni di qualsiasi genere, a persone o cose, comunque derivanti
dall’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ART. 9
Al termine del periodo massimo quindicennale del diritto di superficie, il Comune di ORMEA
tornerà in piena proprietà e possesso dell’area e degli impianti realizzati, e la Ditta
aggiudicataria ha l’onere e l’obbligo di provvedere al completo smantellamento, allo
smaltimento e conferimento in discarica, secondo la normativa vigente al momento, degli
impianti che non verranno acquisiti o che si riveleranno non più utilizzabili.
ART. 10
La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e
in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle ’attività oggetto della procedura.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto di acquisto degli
immobili e costituzione del diritto di superficie, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la
copertura assicurativa di responsabilità civile, con massimale assicurato di euro 5.000.000 per
danni causati per qualsiasi motivo dagli impianti o dalle attività ad esso collegate a cose e/o
persone dei Comuni interessati dall’iniziativa e/o privati ivi compresi i boschi oggetto della “
Convenzione per l’uso delle risorse forestali” dei Comuni.
ART. 11
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, viene fatto riferimento al
Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 12
Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all’applicazione della presente
Convenzione è competente il Foro di Cuneo.
ART. 13
Le spese inerenti alla stipulazione della presente Convenzione, nessuna eccettuata ed esclusa,
sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria.
In particolare, restano a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese per la progettazione, la
direzione dei lavori e di cantiere, la misura e la contabilità, i coordinatori per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, il Responsabile unico del procedimento, i collaudatori
tecnico-amministrativi e statici, la pubblicità della procedura, nonché le eventuali competenze
spettanti alla Commissione giudicatrice. Le spese appena elencate nonché eventuali altre
7
spese anticipate e documentate dal Comune di ORMEA dovranno essere rimborsate prima
della stipula dell’atto di compravendita.
Letto, approvato e sottoscritto,
Ormea, lì _________________
(Per la …………………...…...)
(Per il Comune di ORMEA)
IL …………….
IL ………………
(…………………….)
(……………………)
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