Scuola Giuridica Traccia di diritto penale Profili della cooperazione nel delitto colposo e criteri di imputazione della responsabilità anche nelle ipotesi di condotta frazionata La traccia della prova di diritto penale si manifesta di contenuto più istituzionale rispetto alle precedenti. Il quesito posto dal tema inerisce alla corretta distinzione tra la disciplina della qualificazione della condotta, contenuta nell'art. 42, primo comma, c.p. e quella dell'elemento colpevolezza, contenuta nell'art. 43 c.p.. La prima norma, contenuta in un articolo di contenuto più ampio riferito ai titoli di responsabilità nella consumazione del reato, disciplina i caratteri della condotta, commissiva od omissiva che sia, prescrivendone il requisito della coscienza e volontà. Quest'ultimi elementi, dunque, per quanto di natura psicologica, non costituiscono elementi della colpevolezza o dell'elemento soggettivo che dir si voglia, ma già elementi costitutivi del fatto tipico ed in particolare di quella frazione dell'elemento oggettivo che si definisce condotta. Ne consegue l'esclusione della rilevanza penale di quelle condotte non riconducibili al controllo dell'agente, quali le ipotesi di caso fortuito, forza maggiore e costringimento fisico, peraltro specificamente disciplinate dagli artt. 45 e 46 c.p.. È con riferimento alla disciplina della coscienza e volontà della condotta, di cui all'art. 42 c.p., e non alla struttura complessiva dei criteri di imputazione soggettiva di cui all'articolo successivo, che si è sviluppata, con riferimento al reato colposo, la teoria della cd. coscienza volontà normativa, contrapposta a quella psicologica di cui al reato doloso. L'art. 43 c.p., al contrario, disciplina i criteri di imputabilità soggettiva del reato nel suo complesso e disciplina la colpa come non volontà dell'evento (in questa norma da intendersi come evento giuridico, ovvero come consumazione del reato nel suo insieme e non come evento naturalistico), compatibile anche ma non necessariamente con la previsione e l'imputazione dello stesso a negligenza, imprudenza, imperizia (cd. colpa generica) ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica). Il corretto rapporto tra l'ambito di applicazione delle due norme (qualificazione della condotta già sul piano oggettivo per la prima, qualificazione della colpevolezza riferita alla consumazione nel suo complesso per la seconda) consente di affrontare senza esitazioni la questione della cooperazione nel reato colposo. La disciplina della consumazione plurisoggettiva del reato, sia esso doloso o colposo, contenuta negli artt. 110 e 113 c.p. manifesta due caratteristiche: - il riferimento della tipicità non alle singole condotte dei singoli concorrenti o cooperanti; - l'equivalenza degli apporti sotto il profilo della tipicità, salvo poi riservare al regime circostanziale la diversificazione dei titoli di responsabilità dei singoli concorrenti o cooperanti a seconda del ruolo concretamente assunto nella consumazione del reato. Con riferimento al primo aspetto si può ritenere come ipotesi ordinaria consumazione del reato www.scuolagiuridica.it [email protected] mediante condotte frazionate penalmente irrilevanti nella loro specifica individualità. Svolte queste due premesse di inquadramento sui corretti rapporti tra tipicità e colpevolezza in merito alla coscienza e volontarietà dell'azione e sulla struttura del reato plurisoggettivo, si può procedere alla soluzione del quesito posto nella traccia nei seguenti termini: ai fini della rilevanza penale le singole condotte dei singoli cooperanti devono essere normativamente coscienti e volontarie nei limiti della rispettiva individualità, ovvero ciascuna frazione di condotta deve manifestarsi in sé contraria alle norme precauzionali di condotta, mentre l'elemento soggettivo nel suo complesso (ovvero la colpa così come descritta dall'art. 43 c.p.) deve riferirsi necessariamente alla consumazione dell'intera fattispecie. Un ultimo richiamo si sarebbe potuto rivolgere anche alla convergenza nella stessa fattispecie di due titoli di responsabilità diversi, doloso e colposo: sulla base delle considerazioni svolte si può rilevare come la diversità di elemento soggettivo comporta necessariamente diversità di titolo di reato, che determinerebbe la necessità della verifica dell'autonoma tipicità degli specifici apporti posti in essere dai singoli concorrenti-cooperanti. A riguardo va ricordato, peraltro, al fine di evitare soluzioni lassiste suscettibili di ingiustificate difese strumentali, che l'art. 48 c.p. comunque prevede una responsabilità del soggetto che conserva dolosamente il controllo sull'inconsapevole condotta altrui, sia quest'ultima colposa o meno. Per cui la questione dell'autonoma rilevanza dello specifico apporto individuale si pone in concreto per la condotta colposa, rimanendo imputabile all'autore della frazione di condotta dolosa la responsabilità per l'intera consumazione, a prescindere dall'autonoma punibilità del cooperante che versa in stato di colpa. www.scuolagiuridica.it [email protected]