Certificato per l'interruzione volontaria della gravidanza nei primi 90 giorni Riferimento legislativo: Legge 22.05.78 (Successiva al referendum sull'aborto) Ne consegue che: l'interruzione volontaria della gravidanza (IVG) non è uno strumento per il controllo delle nascite vengono abolite le conseguenze penali per coloro che istigano o che procurano l'aborto l'IVG può avvenire entro i primi 90 giorni la donna che desideri interrompere la gravidanza deve rivologersi al proprio Medico di fiducia o al Consultorio pubblico. Le motivazioni per la richiesta sono: le condizioni di salute le condizioni economiche eventuali sospetti di anomalie per il feto il concepimento in circostanze particolari. La richiesta d'IVG può avere carattere d'urgenza ed in questo caso viene rilasciato un certificato urgente (la paziente si presenta immediatamente nella struttura per l'IVG); oppure di non urgenza (se ricorrono i motivi di cui sopra e non sono stati superati i 90 giorni va rilasciato il certificato). Nella certificazione deve essere attestato lo stato di gravidanza e la richiesta di interruzione da parte dell'interessata che deve firmare il certificato; nel contempo la stessa deve essere invitata a rimandare l'intervento per almeno sette giorni, periodo necessario per una ulteriore riflessione trascorso il quale può presentarsi nella struttura per procedere all'IVG. Il medico che avesse fatto l'obiezione di coscienza non è tenuto a rilasciare il certificato per l'IVG, ma non è esonerato dall'assistere la paziente prima e dopo l'IVG. Il non rispetto di tutte le norme suddette è punito dal Codice Penale.