La sicurezza a scuola

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SICUREZZA A SCUOLA
LA SCUOLA COME AMBIENTE DI LAVORO
di Alessandra PAPA
“
L’articolo presenta le linee generali della normativa sulla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) intesa a promuovere e
sviluppare la cultura della prevenzione riguardo ai rischi infortunistici nell’ambiente scolastico e lavorativo.
”
Il tema della sicurezza a scuola coinvolge molteplici aspetti: quello della
sicurezza delle strutture edilizie, delle norme tecniche per la costruzione degli
edifici, dell’utilizzo di impianti, attrezzature, aule e laboratori, dell’eliminazione
delle barriere architettoniche e anche quello che riguarda i percorsi didattici che
sensibilizzino gli alunni riguardo la necessità di osservare le disposizioni previste
dalla legge a tutela della propria e altrui sicurezza. L’obiettivo di una corretta
informazione sulla sicurezza è quello di saper riconoscere in situazioni reali i
rischi relativi all’utilizzo delle attrezzature professionali a scuola e nell’ambiente
lavorativo e promuovere un’attenzione alla “cultura della sicurezza”, che deve
essere garantita sia nelle situazioni ordinarie sia in quelle impreviste e imprevedibili
come incendi, scosse sismiche e alluvioni.
EDILIZIA SCOLASTICA
Circa la metà degli edifici scolastici italiani non risulta a norma
e il loro stato è caratterizzato da carenze strutturali e scarsa
manutenzione. Sulla base dei dati aggiornati dell’anagrafe
ministeriale degli edifici scolastici – prevista dalla legge 23/1996
– si stima che le strutture scolastiche situate nelle aree di rischio
sismico siano 24.073, mentre 6.251 si trovino in aree a elevata
criticità idrogeologica. Ma è rispetto alla manutenzione delle
strutture che la situazione appare emergenziale.
Come riportano i dati resi noti dal Miur nel settembre 2013
(Audizione VII Commissione Camera dei deputati), il 44% degli
edifici scolastici è stato costruito tra gli anni 1960 e 1980 mentre il
4% è stato edificato prima del 1900 e a oggi non risultano a norma.
Circa il 15% delle scuole italiane nasce con una destinazione d’uso
non pertinente ma risulta adattata ad accogliere gli studenti per
sopperire alla cronica mancanza di aule, soprattutto nel Mezzogiorno
d’Italia. L’11% delle scuole non è in possesso di un certificato di prevenzione incendi
e tra queste il 33,5% non ha un impianto idrico antincendio, il 38,5% non possiede
la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, l’1,7% non ha gli estintori
portatili, il 4,9% non è dotato di un sistema di segnalazione di sicurezza.
Anche per fare fronte a questa situazione emergenziale, l’anno scolastico 20122013 è stato caratterizzato da un’attenzione particolare del Miur ai temi dell’edilizia
scolastica, che si è concretizzata attraverso lo stanziamento di 38 milioni di euro
da destinare agli enti locali per la costruzione di nuove scuole che siano funzionali
alle mutate esigenze didattiche e organizzative (Direttiva Miur 26 marzo 2013,
n. 217). Con il d.l. 69/2013, cosiddetto “ Decreto del fare”, è stato introdotto un
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finanziamento straordinario di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
al 2016 destinato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Tuttavia, a oggi, la situazione di insicurezza e le condizioni di invivibilità interna di
quasi la metà delle scuole italiane rappresentano una priorità di intervento rispetto
alla quale governo ed enti locali non riescono a dare risposte soddisfacenti.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA A SCUOLA
Nel nostro Paese è ancora troppo rilevante il verificarsi di infortuni sul lavoro e di
malattie professionali, con gravi costi umani e sociali.
Risulta urgente promuovere, anche in linea con le più recenti normative in materia,
un’efficace azione di prevenzione per favorire il radicarsi, nelle giovani generazioni,
di una cultura della sicurezza che investa tutti gli aspetti del contesto sociale.
La strategia dell’Unione europea per la sicurezza e la salute sul lavoro pone
l’istruzione e la cultura della prevenzione tra i fattori chiave, tali da migliorare
la qualità stessa del lavoro. Nel contempo promuove esempi di buone pratiche di
formazione scolastica e professionale caratterizzati dall’integrazione del tema della
sicurezza nei percorsi didattici.
La cultura della sicurezza prevede l’acquisizione di conoscenze (formali e informali),
competenze e abilità, che investono tutte le discipline e che si innestano nella
costruzione di un curricolo inteso come sintesi tra saperi disciplinari e competenze
essenziali verso le quali tutti gli studenti devono tendere.
Questo presuppone una progettazione integrata dove l’individuazione di saperi
“forti” e l’interdisciplinarità in continuità verticale, unitamente all’atteggiamento
culturale dei docenti e alla capacità di condividere la progettualità, diventano
elementi centrali di un’offerta formativa di qualità.
Il legislatore ha conferito al d.lgs. 81/2008 un’applicazione generalizzata nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha promosso l’inserimento “in ogni
attività scolastica […] e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di
specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti
a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza” (art. 11,
comma 1, lett. c).
Ogni tipologia di intervento educativo non potrà essere focalizzata su un solo ambito
disciplinare ma dovrà essere affrontata in un’ottica di interdisciplinarità e toccare
temi e situazioni più familiari ai ragazzi, come quelli della
sicurezza negli ambienti domestici, nella strada, nello sport
così da favorire una riflessione su un più ampio ventaglio
di esperienze e permettere di rafforzare l’acquisizione di
competenze e comportamenti volti alla tutela della propria
e altrui salute e sicurezza.
Negli Istituti a indirizzo tecnico e professionale, dove gli
studenti sono equiparati ai lavoratori nell’uso di laboratori e
attrezzature, occorre che anche gli studenti vengano coinvolti
nella gestione della sicurezza. È proprio in questi Istituti, che
preparano i futuri lavoratori, ma anche preposti, dirigenti,
datori di lavoro, figure che devono avere competenze
gestionali, organizzative e relazionali, che diventa importante
creare un contesto formativo dove gli alunni possano
sperimentare la realtà di un ambiente di lavoro organizzato,
con logiche aziendali, con proprie gerarchie e ruoli.
Quindi “scuola” come ambiente di lavoro vero, laboratorio
dove imparare sul campo, in situazioni di rischio controllato
e dove si possano sviluppare la capacità di analisi, diagnosi,
valutazione ed elaborazione di soluzioni.
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DIDATTICA DELLA SICUREZZA
I temi della cittadinanza e dell’educazione alla legalità, oltre che le otto competenze
chiave europee (8 CK), costituiscono i nuclei fondativi sui quali affrontare un
percorso curricolare, che introduca i giovani a un efficace approccio alla cultura
della sicurezza a scuola e nei luoghi di lavoro.
Così pure una metodologia didattica basata sull’insegnamento per competenze,
svincolata dalla lezione frontale e legata ai compiti di realtà, va considerata come
uno strumento efficace e pertinente per rispondere alle indicazioni del d.lgs. 81/2008
per sviluppare la cultura della sicurezza e applicarla in ambito scolastico.
Per gli Istituti professionali nel Regolamento di riordino (d.p.r. 88 del 15 marzo 2000)
il profilo dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”
prevede che l’alunno acquisti specifiche competenze tecniche, economiche e
normative nella filiera di riferimento e in particolare riguardo all’applicazione delle
norme attinenti alla conduzione dell’esercizio, alla certificazione di qualità, alla
sicurezza dei luoghi di lavoro.
L’Unità di Competenze (Scheda A) e le esercitazioni strutturate, che si propongono
per gli studenti del secondo anno del primo biennio, mirano alla flessibilità e
multidisciplinarità e prevedono l’utilizzo di materiali e metodologie didattiche
che non sollecitano solo la lettura, la memorizzazione, l’esercitazione ma anche
modalità operative: i cosiddetti compiti di realtà.
L’organizzazione del percorso fondato sulla didattica per competenze risulta
maggiormente funzionale agli obiettivi dell’intervento formativo proposto:
contribuire alla formazione di un cittadino-lavoratore consapevole del valore
della salute e della sicurezza sul lavoro;
promuovere e sviluppare la cultura della prevenzione riguardo ai rischi
infortunistici nell’ambiente scolastico e lavorativo;
favorire la partecipazione attiva e consapevole in merito alla prevenzione degli
infortuni di tipo professionale;
consentire la costruzione di un atteggiamento responsabile, propositivo e
rispettoso dell’ambiente scolastico ed extrascolastico;
stimolare lo spirito di osservazione e di attenzione critica riguardo ai temi della
sicurezza e della salute propria e altrui.
I docenti potranno collaborare alla realizzazione di un lavoro integrato che prevede
l’utilizzo di supporti cartacei e non, strumenti e attività che sostengono lo sviluppo di
tale prospettiva, in modo da stimolare la creatività e il superamento dei tradizionali
steccati che ancora esistono tra le discipline, tra saperi teorici e saperi pratici.
Il tema della sicurezza potrà essere quindi affrontato con una scelta rigorosa
e coerente dei contenuti riguardo alla legislazione di settore (diritti e doveri dei
lavoratori, figure della sicurezza, normativa antinfortunistica) ma anche nell’aspetto
pratico-operativo attraverso la programmazione di lezioni co-partecipate con
i docenti tecnico-pratici dei laboratori di servizi enogastronomici e di servizi di
ospitalità.
Le scelte metodologiche che meglio rispondono agli obiettivi formativi proposti
sono la didattica laboratoriale del problem solving, che permette agli allievi di
risolvere situazioni problematiche attraverso il corretto impiego delle conoscenze
che possiedono e l’apprendimento cooperativo, che prevede la costituzione di
gruppi che procedono alla risoluzione di compiti/problemi comuni attraverso la
partecipazione tra pari. Le due metodologie mirano alla scoperta di relazioni e di
interconnessioni, valorizzano il protagonismo degli studenti e potenziano la loro
capacità di rielaborazione personale.
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SCHEDA A
Unità di Competenze
Sicurezza a scuola e sul lavoro
Classe di riferimento
Classe II – Primo biennio
Disciplina
Diritto ed economia
Contenuti
Preparazione di una presentazione in PowerPoint che illustra i rischi infortunistici del
comparto ristorativo del Settore cucina e sala
Prerequisiti
Conoscere le fonti del diritto
Conoscere i concetti di diritto e di
dovere
Laboratorio di Servizi enogastronomici
Settore cucina, Settore sala e vendita
Conoscere l’utilizzo delle attrezzature
Conoscere la normativa igienicosanitaria
Durata
Attività /fasi del lavoro
8 ore
– Analisi della normativa di settore: 2 ore
– Individuazione dei parametri di sicurezza dei luoghi di lavoro: 2 ore
– Sopralluogo nei laboratori cucina e sala: 1 ora
– Riflessione sulla sistemazione dei dati raccolti: 2 ore
– Realizzazione della presentazione in PowerPoint: 1 ora
Metodologia adottata
Lezione frontale
Cooperative learning
Problem solving
Valutazione degli obiettivi
di apprendimento
Questionario
Valutazione
delle competenze
Compiti di realtà
Presentazione del lavoro in PowerPoint
Competenze da promuovere
Competenze di base
a conclusione dell’obbligo
scolastico
Assi culturali
2 - Asse storico-sociale
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
Competenze Asse storico-sociale n. 2
Indicatori
Abilità
Conoscenze
Riconoscere l’esistenza di un
insieme di regole nel contesto
sociale e il loro significato
rispetto a sé e agli altri
Individuare le caratteristiche essenziali
della norma giuridica e comprenderle
a partire dalle proprie esperienze e dal
contesto scolastico
Legislazione sulla sicurezza
Figure della sicurezza
Diritti-doveri dei lavoratori
Tipologia e utilizzo dei Dpi
Competenze chiave
di cittadinanza
Competenze di cittadinanza
Imparare a imparare
Progettare
Comunicare
Competenze di cittadinanza
Imparare a imparare
Risolvere problemi
Imparare a imparare
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione
Progettare
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi
Comunicare
Risolvere problemi
Competenze disciplinari
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Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti
(cartacei, informatici, multimediali)
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate
– Conoscere le norme di prevenzione e
sicurezza sul lavoro
– Conoscere le figure della sicurezza
– Conoscere la funzione e l’utilizzo dei Dpi
– Conoscere i diritti dei lavoratori
– Conoscere le norme antinfortunistiche
– Provvedere alle corrette operazioni di
utilizzo ordinario delle attrezzature
– Conoscere tipologia e funzioni di
utilizzo dei Dpi
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SICUREZZA E PREVENZIONE
INFORTUNISTICA
1. LA SICUREZZA NEL SETTORE RISTORATIVO
L’attività ristorativa non è classificata come un’attività lavorativa ad alto rischio
infortunistico, ma pone comunque serie problematiche. Le misure di salvaguardia e
di tutela devono essere indirizzate non solo ai lavoratori ma anche agli utenti delle
strutture ristorative e ai clienti dei servizi alberghieri, che devono essere informati
in materia di sicurezza.
Negli esercizi ristorativi e turistici la maggior parte degli incidenti avviene nei locali
di servizio.
Le cadute, soprattutto nei locali delle cucine, rappresentano la causa più frequente di
infortunio nel settore alberghiero e ristorativo e sono spesso provocate da superfici
rese scivolose dall’acqua, dai residui di cibo o dall’olio.
Gli incidenti di questo tipo possono essere prevenuti con una seria valutazione
del rischio, una corretta pulizia degli ambienti di lavoro, l’utilizzo di calzature
antiscivolo e di una idonea illuminazione dei
locali.
Una fonte di incidenti è rappresentata dal
frequente utilizzo di coltelli e utensili taglienti
come affettatrici, tritacarne, frullatori. Anche
in questo caso la prevenzione è possibile
mantenendo gli utensili e le attrezzature in buone
condizioni di funzionamento, lavandoli a parte
e conservandoli in luoghi idonei e utilizzando
la coltelleria con un tagliere saldamente fissato
al piano di lavoro e antiscivolo. Nelle cucine
si assiste spesso a incidenti che hanno come
conseguenza ustioni e bruciature: a questa
particolare tipologia di rischi devono prestare
attenzione soprattutto gli addetti alle friggitrici.
SETTORE
ALBERGHIERO
E RISTORATIVO
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Infortuni
Prevenzione
• Cadute
• Ferite dovute
a un utilizzo
inappropriato
di coltelli, affettatrici,
frullatori ecc.
• Ustioni
• Pulizia degli
ambienti, utilizzo
di calzature
antiscivolo, idonea
illuminazione
dei locali
• Adeguato
funzionamento
delle attrezzature
e loro conservazione
in luoghi idonei,
uso di taglieri fissati
al piano di lavoro
Conoscenza
delle norme
e delle procedure
di sicurezza
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L’esposizione ai rischi del personale di cucina e di sala dipende anche da
problematiche psico-sociali, che riguardano la stagionalità del lavoro, gli orari
irregolari, i turni di lavoro serali e notturni, l’elevato livello di stress e di tensione
che si accumulano nel lungo periodo o dalla ripetizione di attività che richiedono
carichi di lavoro pesanti e l’assunzione di posture scorrette.
La mancanza di esperienza, la scarsa conoscenza delle norme di sicurezza e la
sottovalutazione dei pericoli aggravano e moltiplicano i rischi di infortuni in
particolar modo tra i giovani lavoratori.
Cause di esposizione ai rischi di infortunio nel settore alberghiero
Fattori psico-sociali
Stagionalità del lavoro
Orari irregolari
Turni di lavoro serali e notturni
Elevato livello di stress
Ripetizione di attività faticose
Assunzione di posture scorrette
Fattori attinenti
l’organizzazione
del lavoro
Mancanza di esperienza
Sottovalutazione dei rischi
Inadeguata conoscenza delle norme di sicurezza
Scarso senso di responsabilità nello svolgimento del lavoro
Fretta nella esecuzione delle mansioni
2. LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
Il d.lgs. 81/2008 costituisce la normativa di maggiore importanza in tema di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La sfera di applicazione di questa legge
riguarda tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio
(art. 3, d.lgs. 81/2008).
Il decreto introduce nel sistema legislativo vigente il principio della “prevenzione
totale”: la prevenzione intesa come un sistema tecnico e organizzativo che coinvolge,
nel ruolo di soggetti attivi, tutte le figure presenti nei luoghi di lavoro.
L’ampia e articolata normativa prevede la creazione, all’interno dell’azienda, di un
sistema integrato di gestione del rischio lavorativo attraverso l’individuazione e la
riduzione dei fattori di rischio per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori presenti
nel luogo di lavoro, prevedendo la programmazione delle attività di prevenzione,
l’organizzazione del servizio di prevenzione, l’attività di formazione e informazione
dei lavoratori e la partecipazione degli stessi all’individuazione dei rischi.
Inoltre la norma prescrive l’obbligatorietà di organizzare all’interno del luogo di
lavoro un servizio di prevenzione e protezione dei rischi, costituito da una pluralità
di persone interne o esterne all’azienda, finalizzato all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2008)
e il coinvolgimento di tutti gli addetti alle attività lavorative che, tramite il proprio
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), partecipano alla valutazione dei
rischi e all’individuazione delle misure da applicare.
Le figure della sicurezza
Sono molteplici le figure individuate dalla legge come soggetti che, a vario titolo,
sono direttamente coinvolti nell’attività di tutela e protezione dai rischi nel luogo
di lavoro e a ognuna di esse vengono attribuite dettagliate competenze e specifiche
responsabilità.
I lavoratori sono tenuti a contribuire e a collaborare alla salvaguardia della propria
integrità fisica e di quella delle persone che sono presenti sul luogo di lavoro.
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Il d.lgs. 81/2008 definisce il lavoratore come “la
persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge una attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore
di lavoro pubblico o privato, anche solo ai
fini di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione” (art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2008).
Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli
istituti di istruzione e i soggetti che partecipano
ai corsi di formazione professionale nei quali
si fa uso di laboratori, macchine, apparecchi,
attrezzature di lavoro e agenti chimici, fisici e
biologici.
In particolare i lavoratori sono tenuti a (art. 20,
comma 1, d.lgs. 81/2008):
contribuire, insieme al datore di lavoro e ai dirigenti, all’adempimento di tutti
gli obblighi imposti dalla normativa a tutela della sicurezza durante l’attività
lavorativa;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai
dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale;
utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze
pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi
di protezione individuale;
segnalare immediatamente al datore di lavoro le condizioni di pericolo riscontrate;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro
competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o altrui;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore
di lavoro.
Ciascun datore di lavoro ha la responsabilità di provvedere affinché tutti i lavoratori
ricevano un’adeguata informazione circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all’attività dell’impresa, le procedere che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, i nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure prescritte e quelli dei responsabili e degli addetti alla
sicurezza, i rischi specifici a cui sono esposti e le misure di sicurezza da adottare.
La formazione, che deve essere effettuata senza oneri a carico dei lavoratori e
nell’orario di lavoro, dovrà essere periodicamente ripetuta in relazione ai rischi
e all’evoluzione dei rischi o qualora vengano introdotte nuove tecnologie che
modificano il processo di lavoro.
Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o colui
che, secondo l’assetto dell’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità
dell’organizzazione del lavoro in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
(art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 81/2008). Nelle istituzioni scolastiche il datore di
lavoro è il Dirigente scolastico.
Il d.lgs. 81/2008 individua nel datore di lavoro la figura più importante per
l’attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Questo
riveste, infatti, un ruolo strategico nelle politiche volte a diffondere la cultura della
sicurezza nell’azienda.
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Il complesso dei poteri del datore di lavoro consiste nell’esercizio del potere
strettamente direttivo, di vigilanza, di controllo sui lavoratori e nel potere disciplinare
di irrogare sanzioni.
Egli ha l’obbligo di:
effettuare la valutazione dei rischi presenti nell’azienda; tale valutazione deve
essere aggiornata in caso di cambiamenti nell’ambiente di lavoro;
individuare le misure di prevenzione per ridurre i rischi presenti;
organizzare il Servizio di prevenzione e protezione aziendale, designandone il
Responsabile (Rspp) e gli Addetti;
definire il programma di attuazione delle misure individuate;
fornire ai lavoratori idonei Dispositivi di protezione individuale (Dpi);
organizzare il primo soccorso, l’informazione e la formazione dei lavoratori sui
rischi presenti e sulle misure di prevenzione;
designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico
competente (Mc) nei casi in cui la legge preveda la sorveglianza sanitaria
obbligatoria per i lavoratori a rischio;
redigere il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
Il Servizio di prevenzione e protezione (Spp) è organizzato dal datore di lavoro
in relazione alla dimensione e alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Il Spp è formato da più persone, interne o esterne all’azienda, che possiedono
capacità e requisiti professionali per svolgere i compiti di individuazione dei fattori
di rischio, di valutazione dei rischi, di elaborazione di sistemi e misure di protezione
e prevenzione funzionali alla situazione dell’azienda, di informazione ai lavoratori
sui rischi specifici ai quali vengono esposti e sul modo di affrontare le situazioni di
emergenza.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) svolge funzioni e
compiti di supporto funzionale e organizzativo per il datore di lavoro dal quale viene
designato. Ha il compito di coordinare il Servizio di prevenzione e protezione (Spp)
dei rischi aziendali. Deve essere in possesso di capacità e requisiti professionali
specifici e risponde della propria attività direttamente al datore di lavoro (art. 2,
comma 1, lett. f, d.lgs. 81/2008).
Il Medico competente (Mc) è incaricato di sovrintendere alla sorveglianza sanitaria
all’interno del luogo di lavoro, al fine di salvaguardare lo stato psico-fisico del
lavoratore con visite preventive e periodiche. La sua presenza è obbligatoria per le
attività lavorative ritenute a rischio.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) viene nominato dai
lavoratori per rappresentarli per ciò che concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro (art. 2, comma 1, lett. i, d.lgs. 81/2008). Le sue attribuzioni
prevedono la libertà di accesso ai luoghi di lavoro dove viene svolta l’attività di
produzione, al fine di verificare la validità delle misure di prevenzione messe in atto,
la possibilità di ricevere informazioni e tutta la documentazione sulla valutazione dei
rischi, la possibilità di promuovere iniziative atte a tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori e di fare osservazioni e segnalazioni, in caso di violazione delle norme
antinfortunistiche, alle autorità competenti.
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I soggetti responsabili della protezione dai rischi
Datore di lavoro
È il principale responsabile della sicurezza
Valuta i rischi presenti in azienda
Individua le misure di prevenzione e protezione
Organizza il Servizio di prevenzione e protezione (Spp) e assegna l’incarico
al Responsabile (Rspp) e agli Addetti
Fornisce ai lavoratori i Dispositivi di protezione individuale (Dpi)
Organizza la formazione del personale in materia di sicurezza
Redige il Documento di valutazione dei rischi (Dvr)
Servizio di prevenzione
e protezione (Spp)
Individua i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro
Predispone sistemi di protezione e prevenzione
Informa i lavoratori sui rischi ai quali sono esposti
Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione
(Rspp)
Collabora con il datore di lavoro nell’attività di prevenzione
Coordina il Spp
Medico competente
È il responsabile della sorveglianza sanitaria nel luogo di lavoro
Esegue visite periodiche ai lavoratori
Rappresentante
dei lavoratori per la
sicurezza (Rls)
Viene nominato dai lavoratori e li rappresenta per tutto ciò che riguarda la sicurezza
Verifica l’adeguatezza delle misure di prevenzione presenti in azienda
Può consultare la documentazione relativa alla valutazione dei rischi
Predispone forme di tutela della salute
Segnala alle autorità competenti eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche
Lavoratori
Sono tenuti a:
– osservare gli obblighi previsti dalla normativa per la tutela della sicurezza
– applicare le disposizioni stabilite dal datore di lavoro e dai responsabili in materia
di tutela e protezione della salute
– utilizzare in modo corretto le apparecchiature e i macchinari
– segnalare eventuali situazioni di pericolo
– non rimuovere i dispositivi di sicurezza
– partecipare ai programmi di formazione del personale
3. I FATTORI DI RISCHIO
Una corretta valutazione dei rischi presuppone la preliminare definizione di alcuni
concetti di base e l’analisi e l’individuazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro.
Nel settore della sicurezza il rischio viene definito come “la probabilità che si
verifichi un evento sfavorevole e la gravità delle conseguenze sulla persona esposta”.
Altra cosa è il pericolo che viene definito come una proprietà o una qualità di una
materia, di un metodo di lavoro, di un materiale che può provocare danno alla
persona o alle cose.
Rischio
Probabilità che, durante l’impiego o l’esposizione a un determinato
fattore, si verifichi un evento che provochi un danno
Pericolo
Proprietà o qualità di un determinato fattore che ha la capacita di
causare danni
I rischi per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori sono quelli responsabili del
potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, che determinano danni o menomazioni
fisiche più o meno importanti alle persone addette alle attività lavorative.
Le cause dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro dipendono da molteplici fattori:
una inidonea organizzazione del lavoro, una scorretta utilizzazione delle macchine
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e delle apparecchiature, una scarsa o inefficace manutenzione delle stesse, una
mancata attività di formazione degli addetti.
Esempi di rischi per la sicurezza sono riportati nella tabella seguente.
Tipi di rischi presenti nell’ambiente di lavoro
Rischi
per la sicurezza
Rischi
infortunistici
Macchinari
Strutture
Impianti elettrici
Incendio/esplosioni
Sostanze tossiche/pericolose
Rischi
per la salute
Rischi
igienico-ambientali
Agenti chimici
Agenti biologici
Agenti fisici
Rischi
per la sicurezza
e la salute
Rischi
psico-sociali
Organizzazione del lavoro
Fattori ergonomici
Fattori psicologici
Fattori di stress
4. L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE
E L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro ha la responsabilità di provvedere a che ciascun lavoratore riceva
un’adeguata informazione riguardo (art. 36, d.lgs. 81/2008):
i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa;
le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione
dei lavoratori;
i nominativi dei lavoratori incaricati di realizzare le misure prescritte;
i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
e del medico competente;
i rischi specifici a cui è esposto ognuno in relazione all’attività svolta;
i pericoli connessi all’uso di preparati o sostanze pericolosi;
le misure e le attività di protezione e di prevenzione adottate.
La formazione deve essere adeguata ai rischi presenti nel luogo di lavoro e alle specifiche mansioni svolte dal lavoratore.
L’adempimento di tale obbligo è previsto al momento dell’assunzione e in caso di
trasferimento del lavoratore o di cambio di mansioni o qualora vengano introdotte
nuove tecnologie che modificano il processo lavorativo (art. 37, comma 4, d.lgs.
81/2008).
L’addestramento del personale deve essere effettuato da una persona esperta e sul
luogo di lavoro: la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti dovrà essere
periodicamente ripetuta e aggiornata in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi.
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5. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Per Dispositivi di protezione individuale (Dpi) si intendono tutte le attrezzature
destinate a essere indossate o tenute dal lavoratore con lo scopo di proteggerlo dai
rischi per la sua salute o la sicurezza durante il lavoro (art. 74, d.lgs. 81/2008). Tali
dispositivi devono essere adeguati ai rischi da prevenire e non devono comportare,
con il loro uso, un rischio maggiore per l’utilizzatore.
È il datore di lavoro che deve individuare la tipologia e le modalità di impiego dei
Dpi mentre i lavoratori devono usarli seguendo le modalità indicate nei programmi
di formazione e di addestramento a loro rivolti.
Gli addetti alla cucina e alla sala sono tenuti a indossare alcuni dispositivi di
protezione individuale per proteggersi dai rischi ambientali e dagli infortuni.
Dispositivi di protezione individuale – Dpi
Operatore
Dpi
Utilizzo
Personale di cucina
Grembiule e guanto a maglia metallica
Guanti in lattice
Mascherina antipolvere
Calzature antiscivolo
Tagli di grosse pezzature di carne o pesce
Manipolazione di cibi
Manipolazione delle farine
Servizio in cucina
Personale di sala
Guanti in lattice
Calzature antiscivolo
Allestimento tavoli
Servizio in sala
Personale addetto
alle pulizie
Guanti in gomma
Mascherina antipolvere
Utilizzo di detergenti chimici
Movimentazione polveri
6. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature da lavoro adeguate
a svolgere le mansioni alle quali sono preposti i suoi dipendenti. Le attrezzature
devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed
europee (art. 70, comma 3, d.lgs. 81/2008).
Dal momento in cui il datore di lavoro sceglie le attrezzature da utilizzare nel
processo lavorativo è tenuto a prendere le necessarie misure affinché esse:
siano adeguate alle condizioni e alle caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
non presentino rischi per l’ambiente di lavoro;
siano istallate in conformità alle istruzioni d’uso;
siano utilizzate correttamente dai lavoratori e oggetto di idonea manutenzione.
Inoltre i lavoratori devono essere adeguatamente informati sul loro utilizzo.
Il datore di lavoro è tenuto a prendere le necessarie misure affinché il posto di lavoro
e la postazione di lavoro presentino tutti i requisiti di sicurezza e rispondano ai
principi di ergonomia.
I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata e specifica riguardo l’utilizzo
delle attrezzature di lavoro. Inoltre essi:
devono utilizzare con cura le attrezzature messe loro a disposizione;
non devono apportarvi alcun tipo di modifica;
sono tenuti a segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente qualsiasi
inconveniente o difetto rilevato durante l’utilizzo.
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SCHEDA DI VERIFICA
Cognome e nome .................................................................................................................................................Classe ........................................................................................
Data .................................................................................................................................................................................Valutazione ............................................................................
A. Rispondi alle seguenti domande
1. Che cosa significa lavorare in sicurezza?
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2. Quali sono le principali novità introdotte dal d.lgs. 81/2008?
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3. Quali sono gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?
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4. Quali possono essere le cause di un incidente sul luogo di lavoro?
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5. Perché il datore di lavoro svolge un ruolo centrale nella tutela della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti?
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6. Quali sono le figure professionali previste dal d.lgs. 81/2008 a tutela della sicurezza sul lavoro?
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7. Quali sono i fattori di rischio nel comparto ristorativo?
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8. Quali sono le misure di prevenzione che devono essere adottate nei luoghi di lavoro?
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9. Quali dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati nel settore ristorativo?
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10. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in merito all’utilizzo delle attrezzature da lavoro?
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B. Completa lo schema
Inserisci nel seguente schema i soggetti della sicurezza e individuane i compiti.
Lavoratori
Dirigente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Servizio di prevenzione e protezione
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Datore di lavoro
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Medico competente
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SOLUZIONI
A. Rispondi alle seguenti domande
1. Che cosa significa lavorare in sicurezza?
Lavorare in sicurezza significa operare in condizioni di rischio residuo, cioè lavorare adottando misure di prevenzione
e protezione tali da ridurre la probabilità di accadimento dell’incidente o l’entità delle conseguenze del pericolo.
2. Quali sono le principali novità introdotte dal d.lgs. 81/2008?
Le misure innovative introdotte dall’applicazione del d.lgs. 81/2008 riguardano l’ampliamento del campo di
applicazione della normativa sulla sicurezza a tutti i settori di attività sia pubblici sia privati e a tutte le tipologie di
rischio, il rafforzamento delle prerogative del rappresentante dei lavoratori, l’inserimento nei programmi scolastici
e universitari delle tematiche della salute e della sicurezza.
3. Quali sono gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?
I lavoratori sono tenuti a contribuire, insieme al datore di lavoro e ai dirigenti, all’adempimento di tutti gli obblighi
imposti dalla normativa a tutela della sicurezza durante l’attività lavorativa; a osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti; a utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli utensili, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione
individuale; a segnalare immediatamente al datore di lavoro le condizioni di pericolo riscontrate; a non rimuovere o
modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; a non compiere di propria
iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza; a partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro.
4. Quali possono essere le cause di un incidente sul luogo di lavoro?
Le circostanze possono essere molteplici: le condizioni di pericolo che si riscontrano sul posto di lavoro e/o gli atti
pericolosi compiuti dal lavoratore. Alla prima ipotesi concorrono l’esistenza di carenze nella progettazione, nella
manutenzione, nella fase di acquisto e immagazzinaggio delle merci o dei prodotti. Alla seconda ipotesi si possono
ricondurre l’inidoneità del lavoratore, il suo scarso addestramento, l’inadeguata o inesistente formazione riguardo
ai rischi dell’attività lavorativa.
5. Perché il datore di lavoro svolge un ruolo centrale nella tutela della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti?
Il datore di lavoro ha un ruolo strategico nelle politiche volte a diffondere la cultura della sicurezza nell’azienda,
poiché a lui spettano poteri di nomina delle figure della sicurezza, di controllo e di coordinamento del sistema di
sicurezza della propria azienda.
6. Quali sono le figure professionali previste dal d.lgs. 81/2008 a tutela della sicurezza sul lavoro?
I soggetti che collaborano all’interno dell’azienda, pubblica o privata, alla gestione della sicurezza sono: il datore
di lavoro, il Servizio di prevenzione e protezione (Spp), il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(Rspp), il Medico competente (Mc), ove previsto, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).
7. Quali sono i fattori di rischio nel comparto ristorativo?
L’esposizione ai rischi del personale di cucina e di sala può dipendere da vari fattori: l’inadeguatezza delle strutture,
l’utilizzo dei macchinari e dell’attrezzatura, l’organizzazione e la tempistica del lavoro. Tuttavia hanno un ruolo
importante anche le problematiche psico-sociali che riguardano la stagionalità del lavoro, i turni di lavoro serali e
notturni, l’elevato livello di stress e di tensione, l’assunzione di posture scorrette. La mancanza di esperienza, la
scarsa conoscenza delle norme di sicurezza e la sottovalutazione dei pericoli aggravano e moltiplicano i rischi di
infortuni in particolar modo tra i lavoratori più giovani.
8. Quali sono le misure di prevenzione che devono essere adottate nei luoghi di lavoro?
Prevenire significa intervenire per ridurre la probabilità dell’accadimento di un incidente.
L’intervento di prevenzione può interessare un macchinario, un impianto, una procedura di lavoro o una norma di
comportamento. Misure di prevenzione possono essere: segnalare un pericolo; eliminare un pericolo o sostituirlo
con uno minore; adottare appropriate misure di lavoro e di manutenzione delle attrezzature e dei macchinari;
indossare i dispositivi individuali di protezione; informare e formare gli addetti esposti al rischio.
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••• APPROFONDIMENTI •••••
9. Quali dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati nel settore ristorativo?
I dispositivi di protezione individuale sono tutte le attrezzature destinate a essere indossate o tenute dal lavoratore
con lo scopo di proteggerlo dai rischi per la sua salute e sicurezza durante il lavoro (art. 74, d.lgs. 81/2008).
Tali dispositivi devono essere adeguati ai rischi da prevenire e non devono comportare con il loro uso un rischio
maggiore per l’utilizzatore. I Dpi prescritti nel settore ristorativo sono: calzature antiscivolo, grembiule a maglia
metallica, mascherina antipolveri, guanti in lattice o in maglia metallica. Non sono Dpi le divise da lavoro.
10. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in merito all’utilizzo delle attrezzature da lavoro?
Il d.lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro garantisca la sicurezza degli ambienti di lavoro. Egli è tenuto
ad attivare all’interno dell’azienda tutte le figure preposte alla tutela della salute e della sicurezza, e a mettere a
disposizione attrezzature da lavoro adatte alle mansioni alle quali sono preposti i suoi dipendenti. Le attrezzature
devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed europee (art. 70, comma 3, d.lgs.
81/2008) e devono essere adeguate alle condizioni e alle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, non
devono creare rischi per l’ambiente di lavoro, vanno installate in conformità alle istruzioni d’uso, vanno utilizzate
correttamente dai lavoratori e devono essere sottoposte a una corretta manutenzione. Inoltre i lavoratori devono
essere informati sul loro utilizzo attraverso una formazione specifica.
B. Completa lo schema
Datore di lavoro
Rappresentante
dei lavoratori per
la sicurezza
Servizio di prevenzione
e protezione
Medico competente
Dirigente
Lavoratori
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