CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO 2016 IX edizione - FOGGIA III edizione - ROMA Febbraio/ dicembre 2016 QUALI SONO GLI ELEMENTI STRUTTURALI DI UN PARERE? 1. INCIPIT 2.QUAESTIO IURIS 3. ANALISI NORMATIVA e DELL’ISTITUTO PRINCIPALE 4. ANALISI DEL FATTO 5. ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA 6. CONCLUSIONI INCIPIT del parere • E’ necessario dare una risposta breve al quesito esplicito o implicito della traccia. • E possibile iniziare il nostro parere così: • «Al fine di dare soluzione al caso proposto si ritiene possibile agire in giudizio nell’interesse del sig. ……» • OPPURE • «Per risolvere la questione oggetto d’esame, occorre, in primo luogo, enucleare i rilevanti elementi di fatto» • OPPURE • «Per risolvere la questione oggetto d’esame, è necessario, in via preliminare, riassumere la situazione di fatto» La QUAESTIO IURIS E’ il punto centrale del parere, ed è la prima questione da risolvere Potremmo scrivere: «La questione giuridica sottesa alla fattispecie in esame concerne la qualificazione della condotta posta in essere dal sig. ….» L’analisi della “QUAESTIO IURIS” andrà così strutturata: ESPLICITAZIONE DEL QUESITO GIURIDICO 1. ANALISI NORMATIVA DELL’ISTITUTO 2. RATIO LEGIS 3. ESEGESI GIURISPRUDENZIALE LA QUESTIO IURIS DOVRA’ LEGARSI ALL’ANALISI NORMATIVA e ALL’ANALISI DELL’ISTITUTO PRINCIPALE L’errore è quello di riscrivere gli articoli del codice: è necessario illustrare la normativa così da spiegare il tratto disciplinare utile dell’istituto proposto «La soluzione della vicenda di specie impone una disanima accurata dei complessi normativi regolanti gli istituti della…» Oppure E così potremmo scrivere: «Per dare soluzione alla questione proposta bisogna analizzare l’istituto…….» Oppure «Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla disciplina dell’istituto….» Oppure «Al fine di dare una risposta al quesito proposto dal sig. ….., è bene prendere in esame la disciplina…» Oppure ANALISI DEL FATTO NON DOBBIAMO DIMENTICARCI DEI SOGGETTI DEL CASO PROPOSTO! DOPO AVER ANALIZZATO L’ISTITUTO BISOGNA TORNARE AL CASO IN ESAME Potremmo scrivere così: «Si tratta ora di verificare in qual modo i principi fin qui affermati trovino applicazione nel caso in esame» OPPURE «Alla luce di quanto detto si dovrà verificare se la condotta del sig. … possa essere qualificata come……» ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA E’ ancora possibile utilizzare i codici commentati In ogni caso si potrebbero illustrate le esegesi giurisprudenziali senza citare gli estremi delle sentenze Potremmo scrivere ad esempio: «il caso proposto è stato analizzato di recente dalle Sezioni unite della Cassazione le quali hanno ritenuto che…..» IMPORTANTE!!!! NON FARE IL SEMPLICE COPIA E INCOLLA MA è NECESSARIA L’ESEGESI DELLA MASSIMA O RIPORTARE TRA VIRGOLETTE PARTE DELLA MOTIVAZIONE La CONCLUSIONE È il secondo punto più importante del parere «Alla luce delle considerazioni formulate e soprattutto tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale riferito, può affermarsi che…..» Dobbiamo raccordarla con quanto detto in precedenza. Potremmo scrivere: OPPURE «In ragione delle esposte argomentazioni si ritiene di poter concludere che il sig… potrà agire/resistere in giudizio al fine di dimostrare che….» QUESTIONE N. 1 Danni da infiltrazioni sul lastrico solare: qual è il regime di responsabilità? TRACCIA PARERE CIVILE 1 • Tizio risiede nel Condominio Alfa, da diversi anni. Nel suo appartamento sito all’int. 9, palazzina D si sono verificate danni da infiltrazioni piovane • Tizio ritiene che le infiltrazioni siano provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà esclusiva di Caio, avente, in parte, funzione di copertura del medesimo edificio. • Il Condominio contesta la sussistenza di ogni responsabilità a proprio carico, e chiede accertarsi l’esclusiva responsabilità di Caio. • Dopo due mesi dai fatti contestati Caio vende il proprio appartamento a Mevio. • Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga parere motivato, specificando il regime di responsabilità e la ripartizione delle spese, nonché la legittimazione processuale nel caso proposto. QUALI SONO I QUESITI GIURIDICI SOTTESI ALLA TRACCIA? 1. Cosa sono i danni da infiltrazione dal lastrico solare? 2. Qual è il regime di responsabilità? 3. Come opera la ripartizione delle spese nel caso di infiltrazioni dal lastrico solare? ANALISI NORMATIVA Art. 1126 c.c. Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno Art. 1123 c.c. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne . Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. Il lastrico solare E' il piano di copertura dell'edificio: può essere o meno transitabile. Di norma, si parla di "lastrico" quando esso abbia la sola funzione di copertura; di "terrazza a livello" quando si tratti di superficie transitabile, che costituisce di fatto estensione e integrazione dell'appartamento cui è annessa.. Che natura giuridica ha il danno da infiltrazioni derivanti dal lastrico solare? Già le Sezioni Unite n. 2672 del 1997 avevano così stabilito: "poiché il lastrico solare dell’edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo". Nell’interpretazione delle sez. un. n. 2672 del 1997 1) la responsabilità per danni prodotti all’appartamento sottostante dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare (lastrico condominiale o in proprietà o uso esclusivo), per difetto di manutenzione, si ricollega direttamente alla titolarità del diritto reale 2) Il danno de quo deve considerarsi come conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni di conservare le parti comuni, poste a carico dei condomini (art. 1223, primo comma, cod. civ.) e del titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo (art. 1126 cod. civ.). Secondo la Cass. sez un. 1997 n. 2672 tanto l’art. 1123, primo comma, cod. civ., quanto l’art. 1126 cod. civ. individuano tipi di obbligazioni propter rem, contrassegnate dalla titolarità, giacché soggetti attivi e soggetti passivi ne sono i partecipanti al condominio, e dall’oggetto, consistente nella prestazione delle spese per la conservazione dei beni esistenti nell’edificio Per le sez Un. n. 2672 del 1997 Le norme condominiali elaborate dal nostro legislatore sembrano essere riferite essenzialmente al profilo "reale" del fenomeno sicché, mediante il ricorso al diritto delle obbligazioni, deve ritenersi configurato un generale dovere di correttezza e di cooperazione attiva tra i condomini, idoneo a preservare le esigenze abitative dei vicini. Ne consegue che trovano applicazione i canoni fissati dall’art. 1218 cod. civ. per le obbligazioni contrattuali, salva l’eventualità di un fatto illecito commesso dal titolare del diritto reale, che configura una responsabilità extracontrattuale Viene, infatti, fatta salva l’eventualità che con l’individuata responsabilità per inadempimento delle obbligazioni propter rem possa concorrere la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, fondata sul disposto dell’art. 2051 cod. civ. e nascente dalla lesione di un diritto soggettivo dei condomini estraneo ai rapporti di condominio (per esempio, del diritto alla salute del proprietario del piano sottostante), ovvero dalla lesione di un diritto dei terzi che entrano in relazione con l’edificio. Cassazione, sez. Un., 10 maggio 2016, n. 9449 L'interpretazione proposta nel 1997 non ha uniformato la giurisprudenza successiva, essendosi registrate decisioni (Cass. n. 6376 del 2006; Cass. n. 642 del 2003; Cass. n. 15131 del 2001; Cass. n. 7727 del 2000) che hanno ricondotto la vicenda in esame all’ambito di applicazione dell’art. 2051 cod. civ.. Si è, infatti, sostenuto che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, essendo obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, risponde, in base al disposto dell’art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. La critica alla tesi del 1997 Il Collegio ha condiviso gli orientamenti critici della dottrina e della giurisprudenza discordante e ha ritenuto condivisibile la tesi che sostiene la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., sottolineando, in particolare, l’indebita applicazione degli artt. 1123 e 1126 cod. civ., che vengono interpretati dalla sentenza del 1997, non più come norme che disciplinano la ripartizione delle spese interne, ma come fonti da cui scaturiscono le obbligazioni propter rem. IL CAMBIO DI PROSPETTIVA La tesi precedente non convince laddove risulta attratta ad una disciplina di tipo obbligatorio una situazione in cui viene in rilievo la produzione di un danno ad un terzo, per effetto della violazione di un obbligo di custodia e comunque del dovere di manutenzione della cosa comune IL CAMBIO DI PROSPETTIVA Il proprietario dell’appartamento danneggiato dalla cosa comune, anche se in uso esclusivo, è un terzo che subisce un danno per l’inadempimento dell’obbligo di conservazione della cosa comune; il che implica la chiara natura extracontrattuale della responsabilità da porre in capo al titolare dell’uso esclusivo del lastrico e, per la natura comune del bene, dello stesso condominio. Il concorso di responsabilità del titolare dell’uso esclusivo e del condominio Il titolare dell’uso esclusivo è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 cod. civ., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione il condominio, invece, è tenuto, ex artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1135, primo comma, n. 4, cod. civ., a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio (per l’affermazione della responsabilità del condominio,. Come ripartire le spese? In assenza di prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o di una parte di questo, e tenuto conto che l’esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione richiede la necessaria collaborazione del primo e del condominio il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione dalla citata disposizione costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all’uso e alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune che, nella sua parte superficiale, sia in uso esclusivo ovvero sia di proprietà esclusiva, è comunque destinata a svolgere una funzione anche nell’interesse dell’intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante. Le conseguenze della nuova prospettiva Dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell’ambito della responsabilità civile discendono conseguenze di sicuro rilievo: si applicano tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilità del danno provocato dalle infiltrazioni risponde il proprietario o il titolare di diritto di uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno l’art. 2055 cc: il danneggiato può agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio Il principio di diritto "in tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio". SCHEMA BREVE DEL PARERE 1. Incipit 4.Analisi delle differenti ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale 2. Breve inquadramento normativo del tema principale (danni dal lastrico solare) 3.Analisi normativa della questione giuridica centrale 5 Analisi della giurisprudenza (diverse tesi e sez un.) 6. Conclusione: tizio per i danni derivanti da infiltrazioni potrà agire sia nei confronti di Caio quale proprietario esclusivo del lastrico solare in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.( x 1/3), sia verso il condominio (x 2/3) QUESTIONE N. 2 Luci e vedute: quali sono le differenze? TRACCIA PARERE • Tizio è proprietario di un immobile, confinante con quello di proprietà di Caio. • Quest’ultimo ha costruito dei locali in muratura in aderenza al muro di proprietà di Tizio. • Tizio afferma che tale costruzione gli ha "accecato" una luce ed una veduta. • Caio ha innalzato anche una tettoia sempre appoggiandola al medesimo muro, così "accecando" altra veduta e non essere stata rispettata la distanza di tre metri dal muro dei vicini. • Tale tettoia ha un’altezza, m. 0,90 dal pavimento, una larghezza, m. 0,50 e l’altezza dell’apertura, m. 0,73, munita di infisso in legno con vetro scuro apribile verso l’interno, con inferriata in ferro a protezione: a giudizio di Caio non può consentire una comoda prospectio nel fondo confinante. • Il candidato assunta la difesa di Tizio rediga parere motivato. QUALI SONO I QUESITI GIURIDICI SOTTESI ALLA TRACCIA? 1. Quali sono le differenze tra luci e vedute? 2. Qual è la disciplina delle distanze legali? QUALI SONO I REQUISITI DELLE VEDUTE? 1 INSPECTIO • Deve consentire di vedere e guardare frontalmente 2 PROSPECTIO • Deve permettere di affacciarsi, vale a dire di guardare di fronte obliquamente e lateralmente SUL CONCETTO DI «AFFACCIO»: Avuto riguardo al luogo, alle modalità di accesso e alle caratteristiche dell’apertura la veduta deve essere possibile senza usare particolari accorgimenti o mettere a repentaglio l’incolumità di chi si affaccia Deve ritenersi recepito dal legislatore nella definizione delle vedute (art. 900 c.c.), l’espressione "affacciarsi" denota la posizione che l’osservatore assume per potere, comodamente, senza pericolo e senza l’ausilio di alcun mezzo artificiale, vedere obliquamente e lateralmente sul fondo altrui, tenendo il petto, protetto dall’opera, a livello superiore a quello massimo dell’opera stessa. CASSAZIONE, SEZ. II, 19 aprile 2016, n. 7705 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, affinché sussista una veduta, a norma dell’art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale Può Tizio agire con un’azione nei confronti di Caio? Si, ma sarà necessario differenziare il concetto di luce dal concetto di veduta Potrà agire soltanto per far abbattere la costruzione sul muro di confine e per far abbattere la tettoia SCHEMA BREVE DEL PARERE 1. Incipit 2. Breve inquadramento normativo del tema principale (luci e vedute) 4 Analisi della giurisprudenza secondo le varie prospettazioni 5. Conclusioni riportandosi al caso proposto 3.Analisi della questione giuridica centrale: differenza tra luci e vedute PAUSA QUESTIONE N. 3 Come si contesta un testamento olografo? TRACCIA ATTO GIUDIZIARIO IN CIVILE • Alla morte di Tizio la vedova Caia ne fece pubblicare il testamento olografo con il quale le veniva attribuito l'intero patrimonio. • Gli altri eredi, Sempronio e Mevio, figli di Tizio e Caia, inviavano a Caia, un’istanza di mediazione, nella quale, premesso che il defunto, era stato colpito da ictus ed era caduto in stato di totale incoscienza sino al decesso, impugnavano il testamento, a loro dire falso per difetto di autenticità, e rivendicavano il proprio diritto al riconoscimento della qualità di eredi, oltre alla attribuzione dei beni del de cuius e alla declaratoria di indegnità della vedova, con conseguente condanna alla restituzione dei frutti percepiti. • Caia, in sede di mediazione, eccepiva la validità del testamento e comunque che il disconoscimento dagli stessi effettuato fosse tanquan non esset: il testamento olografo, secondo Caia, è impugnabile soltanto con querela di falso. • Assunte le vesti del legale di Sempronio e Mevio rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più idoneo illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame. QUALI SONO GLI ELEMENTI STRUTTURALI DI UN ATTO GIUDIZIARIO? 1. CAPELLO INTRODUTTIVO 5. MANDATO ALLE LITI 4. CONCLUSIONI 2. IL FATTO 3. I MOTIVI DI DIRITTO CHE ATTO DOBBIAMO FARE? Atto di citazione Art. 163 cpc (Contenuto della citazione) Art. 163-bis cpc (Termini per comparire) Art. 164 cpc Art. 165 cpc (Nullità della citazione) (Costituzione dell’attore) 1. Il cappello introduttivo • • Tribunale di _________ • Atto di citazione • PER Sempronio nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e residente in ____________, e Mevio nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e residente in ____________, elettivamente domiciliati in ____________ presso lo studio dell'Avv. ____________ CF: ____________ che li rappresenta e difende in forza di mandato in calce (FAX _________ PEC______) • • - Attori • CONTRO Caia nato a ____________, il ____________, CF: ____________ residente in ___________________ • -Convenuta 2: Il fatto Il fatto deve essere ripreso – in sintesi - dalla traccia. Attenzione a non ricopiare la traccia Nel nostro caso (siamo attori) per cui partiamo dalle richieste della traccia Esempio: «in data …… decedeva il sig. Tizio. Questi era coniugato con la sig.ra Caia con rito cattolico sin dal…. Dalla loro unione sono nati i figlio Mevio e Sempronio, odierni attori». 3. I MOTIVI IN DIRITTO Dobbiamo fare un parere in piccolo evidenziando tutte le questioni giuridiche sottese alla traccia Nel nostro caso dobbiamo capire la strategia processuale emersa in fase di mediazione Dobbiamo smontare la tesi avversaria: dobbiamo porre attenzione a ciò che è emerso in mediazione in ordine alla modalità di contestazione del testamento olografo E’ il punto centrale dell’atto •Quando il caso è tratto dalle Sezioni unite dobbiamo stare attenti a non arrivare subito alla soluzione Nel caso proposto dobbiamo articolare la parte in diritto in questione processuale ed in una questione sostanziale • Sarà necessario analizzare le varie tesi • E partire dall’analisi normativa LA PARTE IN DIRITTO LA DIVIDIAMO IN: 1. QUAESTIO IURIS (SOSTANZIALE E PROCESSUALE) 2. ANALISI NORMATIVA e DELL’ISTITUTO PRINCIPALE 3. ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA QUALI SONO I QUESITI GIURIDICI SOTTESI ALLA TRACCIA? 1. Come si contesta un testamento olografo? 2. Dall’impugnazione del testamento quali sono le conseguenze in capo agli eredi? 3. In caso di accertamento della falsità del testamento quali sono le conseguenze? 4. È possibile richiedere la restituzione dei beni ereditari e dei frutti percepiti? Analisi della quaestio iuris COME SI CONTESTA giudizialmente - LA GENUINITÀ DEL TESTAMENTO OLOGRAFO? La soluzione è fondamentale per la strategia difensiva in ordine alla prova da articolare TESI N. 1: DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA Inquadramento normativo ART. 214 cpc: Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione . Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore. Gli argomenti della tesi n. 1 1.IL TESTAMENTO OLOGRAFO RIENTRA NELLA CATEGORIA DELLE SCRITTURE PRIVATE 2.EFFICACIA SOSTANZIALE: è necessario e sufficiente che colui contro il quale sia prodotto il testamento non lo riconosca 4. Nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e colui il quale vanti diritti in forza di esso, l’onere di proporre istanza di verificazione del documento ex art. 216 c.p.c. incombe su quest’ultimo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede. 5. Nessun onere, dunque, oltre a quello del disconoscimento, grava sull’erede legittimo 3.ONERE PROBATORIO: incombe sulla parte, che, abbia interesse all’efficacia della scheda testamentaria, dimostrare la sua provenienza TESI N. 2: QUERELA DI FALSO Fondamento normativo: ART. 221 cpc La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza Gli argomenti della tesi n.2 1. testamento olografo, pur non rientrando espressamente nella categoria degli atti pubblici, è caratterizzato da una tale rilevanza sostanziale e processuale da richiedere per la contestazione della sua autenticità la proposizione di un’eccezione di falso ex art. 221 c.p.c 4. Alla luce di tale interpretazione, gli eredi legittimi che contestano l’autenticità della scheda devono ritenersi estranei alla scrittura, non legittimati ad agire neanche ai sensi del secondo comma dell’art. 214 c.p.c.. 2.ONERE PROBATORIO: è a carico di chi contesti la genuinità della scheda testamentaria 3. Th risalente a Cass. n. 2793/1968: la contestazione da parte dell’erede legittimo del testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso posto che il disconoscimento può provenire soltanto dall’autore dello scritto o da un suo erede TESI N. 3: L’ACCERTAMENTO NEGATIVO È la tesi sposata da Cassazione sez. Un., 15/6/2015, n. 12307 «la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l’onere della relativa prova grava sulla parte stessa» Le argomentazioni di Cass., sez. Un., 15/6/2015, n. 12307 È legittima un’azione di accertamento negativo in ordine alla provenienza delle scritture private e del testamento olografo Onere della prova: spetta all’attore che chieda di accertare la non provenienza del documento da chi apparentemente ne risulta l’autore, Ne consegue che la contestazione della genuinità del testamento olografo consiste in una domanda di accertamento negativo della validità del documento stesso. I vantaggi della tesi n. 3 il testamento olografo rimane circoscritto nell’ambito delle scritture private e si evita che il semplice disconoscimento di tale scheda renda troppo gravosa la posizione processuale dell’attore che si dichiara erede, si evita l’instaurazione di un procedimento incidentale quale quello per querela di falso consentendo di pervenire più rapidamente ad una soluzione interna al processo. Punto n. 2. Dopo la questione procedurale dobbiamo passare alla parte in diritto Dall’impugnazione del testamento quali sono le conseguenze in capo agli eredi? In caso di accertamento della falsità del testamento quali sono le conseguenze? È possibile richiedere la restituzione dei beni ereditari e dei frutti percepiti? Mevio e Sempronio sono eredi? • Dovremo argomentare sulla natura del diritto successorio di Mevio e Sempronio quali eredi legittimi • In secondo luogo qualora si dimostri la falsità del testamento potremmo chiedere una pronuncia di indegnità (ex art 463 e ss cc) della vedova che ha utilizzato con dolo un testamento falso Ne conseguirà la restituzione di tutti i beni ereditari e dei frutti 4: LE CONCLUSIONI Particolare attenzione alle conclusioni che devono essere Chiare e precise In sintonia con quanto affermato nella parte in diritto ESEMPIO DI CONCLUSIONI Per quanto sopra gli attori chiedono accogliersi le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: 1) Accogliere la domanda di parte attrice in quanto totalmente fondata in fatto ed in diritto 2) Accertare che il testamento olografo del dante causa è falso 3) E per l’effetto dichiara indegna ex art 463 cc la sig.ra Caia con decadenza dai suoi diritti successori e condanna alla restituzione di tutti i beni ereditario in suo possesso e dei frutti percepiti II tutto con vittoria dispese, competenze e onorari di causa. 5. La procura alle liti Art 83 cpc Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore L'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 ha introdotto l'obbligo per il difensore di specificare, negli atti introduttivi del processo (atto di citazione, ricorso, comparsa di risposta, controricorso) e il precetto, anche il proprio codice fiscale. Similmente, l'atto di citazione deve specificare il codice fiscale di ciascuna parte (nonché della persona che eventualmente rappresenta o assiste la parte stessa), mentre la comparsa di risposta deve indicare in dettaglio le generalità e il codice fiscale del convenuto. MODELLO DI PROCURA ALLE LITI • • • • • • • • • PROCURA ALLE LITI Noi sottoscritti, sig. Mevio e Sempronio, • informati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali, e della necessità di ricorrere alla negoziazione assistita • conferiamo il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l’eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all’avv.________, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, querela di falso, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciare quietanze. Autorizziamo l’avv. _______________, ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l’obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all’incarico conferito. Ratifichiamo sin d’ora il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti. Eleggiamo domicilio presso il Suo studio in___ , via_______ n.___. _____,__________ ___________ ______________________________ (firme) La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza Avv. (firma) FINE Ci vediamo Sabato prossimo Ore 9.15