CORSO INTENSIVO
ESAME AVVOCATO 2016
IX edizione - FOGGIA
III edizione - ROMA
Febbraio/ dicembre 2016
QUALI SONO GLI ELEMENTI STRUTTURALI DI UN PARERE?
1. INCIPIT
2.QUAESTIO IURIS
3. ANALISI NORMATIVA e DELL’ISTITUTO PRINCIPALE
4. ANALISI DEL FATTO
5. ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA
6. CONCLUSIONI
INCIPIT del parere
• E’ necessario dare una risposta breve al quesito esplicito o implicito della
traccia.
• E possibile iniziare il nostro parere così:
• «Al fine di dare soluzione al caso proposto si ritiene possibile agire in giudizio
nell’interesse del sig. ……»
• OPPURE
• «Per risolvere la questione oggetto d’esame, occorre, in primo luogo,
enucleare i rilevanti elementi di fatto»
• OPPURE
• «Per risolvere la questione oggetto d’esame, è necessario, in via preliminare,
riassumere la situazione di fatto»
La QUAESTIO IURIS
E’ il punto centrale del parere, ed è la
prima questione da risolvere
Potremmo scrivere:
«La questione giuridica sottesa alla
fattispecie in esame concerne la
qualificazione della condotta posta in
essere dal sig. ….»
L’analisi della “QUAESTIO IURIS” andrà così strutturata:
ESPLICITAZIONE DEL
QUESITO GIURIDICO
1. ANALISI
NORMATIVA
DELL’ISTITUTO
2. RATIO LEGIS
3. ESEGESI
GIURISPRUDENZIALE
LA QUESTIO IURIS DOVRA’ LEGARSI ALL’ANALISI NORMATIVA e
ALL’ANALISI DELL’ISTITUTO PRINCIPALE
L’errore è quello di riscrivere
gli articoli del codice: è
necessario illustrare la
normativa così da spiegare il
tratto disciplinare utile
dell’istituto proposto
«La soluzione della vicenda di
specie impone una disanima
accurata dei complessi
normativi regolanti gli istituti
della…» Oppure
E così potremmo scrivere:
«Per dare soluzione alla
questione proposta bisogna
analizzare l’istituto…….»
Oppure
«Preliminarmente, occorre
soffermarsi sulla disciplina
dell’istituto….» Oppure
«Al fine di dare una risposta
al quesito proposto dal sig.
….., è bene prendere in
esame la disciplina…»
Oppure
ANALISI DEL FATTO
NON DOBBIAMO DIMENTICARCI DEI
SOGGETTI DEL CASO PROPOSTO!
DOPO AVER
ANALIZZATO
L’ISTITUTO
BISOGNA
TORNARE AL
CASO IN ESAME
Potremmo
scrivere così:
«Si tratta ora di
verificare in qual
modo i principi fin
qui affermati
trovino
applicazione nel
caso in esame»
OPPURE
«Alla luce di
quanto detto si
dovrà verificare se
la condotta del
sig. … possa
essere qualificata
come……»
ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA
E’ ancora possibile utilizzare i codici commentati
In ogni caso si potrebbero illustrate le esegesi giurisprudenziali senza citare gli estremi delle sentenze
Potremmo scrivere ad esempio:
«il caso proposto è stato analizzato di recente dalle Sezioni unite della Cassazione le quali hanno ritenuto che…..»
IMPORTANTE!!!!
NON FARE IL SEMPLICE COPIA E INCOLLA MA è NECESSARIA L’ESEGESI DELLA MASSIMA O RIPORTARE TRA
VIRGOLETTE PARTE DELLA MOTIVAZIONE
La CONCLUSIONE
È il secondo punto più
importante del parere
«Alla luce delle
considerazioni formulate e
soprattutto tenuto conto
dell’orientamento
giurisprudenziale riferito, può
affermarsi che…..»
Dobbiamo raccordarla con
quanto detto in precedenza.
Potremmo scrivere:
OPPURE
«In ragione delle esposte
argomentazioni si ritiene di
poter concludere che il sig…
potrà agire/resistere in
giudizio al fine di dimostrare
che….»
QUESTIONE N. 1
Danni da infiltrazioni sul lastrico solare:
qual è il regime di responsabilità?
TRACCIA PARERE CIVILE 1
• Tizio risiede nel Condominio Alfa, da diversi anni. Nel suo appartamento
sito all’int. 9, palazzina D si sono verificate danni da infiltrazioni piovane
• Tizio ritiene che le infiltrazioni siano provenienti dal sovrastante terrazzo di
proprietà esclusiva di Caio, avente, in parte, funzione di copertura del
medesimo edificio.
• Il Condominio contesta la sussistenza di ogni responsabilità a proprio
carico, e chiede accertarsi l’esclusiva responsabilità di Caio.
• Dopo due mesi dai fatti contestati Caio vende il proprio appartamento a
Mevio.
• Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga parere motivato,
specificando il regime di responsabilità e la ripartizione delle spese, nonché
la legittimazione processuale nel caso proposto.
QUALI SONO I QUESITI GIURIDICI SOTTESI ALLA TRACCIA?
1. Cosa sono i danni da infiltrazione dal
lastrico solare?
2. Qual è il regime di responsabilità?
3. Come opera la ripartizione delle
spese nel caso di infiltrazioni dal lastrico
solare?
ANALISI NORMATIVA
Art. 1126 c.c.
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini,
quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini
dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore
del piano o della porzione di piano di ciascuno
Art. 1123 c.c.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono
ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne .
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a
servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a
carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Il lastrico solare
E' il piano di copertura dell'edificio: può essere o meno
transitabile. Di norma, si parla di "lastrico" quando esso
abbia la sola funzione di copertura; di "terrazza a livello"
quando si tratti di superficie transitabile, che costituisce di
fatto estensione e integrazione dell'appartamento cui è
annessa..
Che natura giuridica ha il danno da infiltrazioni derivanti dal lastrico
solare?
Già le Sezioni Unite n. 2672 del 1997 avevano così stabilito:
"poiché il lastrico solare dell’edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di
copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso
esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua
ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il
titolare del diritto di uso esclusivo.
Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua
provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati
inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art.
1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi,
e il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella
misura del terzo residuo".
Nell’interpretazione delle sez. un. n. 2672 del 1997
1) la responsabilità per danni
prodotti all’appartamento
sottostante dalle infiltrazioni
d’acqua provenienti dal lastrico
solare (lastrico condominiale o in
proprietà o uso esclusivo), per
difetto di manutenzione, si ricollega
direttamente alla titolarità del
diritto reale
2) Il danno de quo deve considerarsi
come conseguenza
dell’inadempimento delle
obbligazioni di conservare le parti
comuni, poste a carico dei
condomini (art. 1223, primo
comma, cod. civ.) e del titolare della
proprietà superficiaria o dell’uso
esclusivo (art. 1126 cod. civ.).
Secondo la Cass. sez un. 1997 n. 2672
tanto l’art. 1123, primo comma, cod. civ.,
quanto l’art. 1126 cod. civ. individuano tipi
di obbligazioni propter rem,
contrassegnate dalla titolarità, giacché
soggetti attivi e soggetti passivi ne sono i
partecipanti al condominio, e dall’oggetto,
consistente nella prestazione delle spese
per la conservazione dei beni esistenti
nell’edificio
Per le sez Un. n. 2672 del 1997
Le norme condominiali elaborate dal nostro legislatore sembrano essere riferite
essenzialmente al profilo "reale" del fenomeno sicché, mediante il ricorso al diritto
delle obbligazioni, deve ritenersi configurato un generale dovere di correttezza e di
cooperazione attiva tra i condomini, idoneo a preservare le esigenze abitative dei
vicini. Ne consegue che trovano applicazione i canoni fissati dall’art. 1218 cod. civ.
per le obbligazioni contrattuali, salva l’eventualità di un fatto illecito commesso dal
titolare del diritto reale, che configura una responsabilità extracontrattuale
Viene, infatti, fatta salva l’eventualità che con l’individuata responsabilità per
inadempimento delle obbligazioni propter rem possa concorrere la responsabilità
extracontrattuale per fatto illecito, fondata sul disposto dell’art. 2051 cod. civ. e
nascente dalla lesione di un diritto soggettivo dei condomini estraneo ai rapporti di
condominio (per esempio, del diritto alla salute del proprietario del piano
sottostante), ovvero dalla lesione di un diritto dei terzi che entrano in relazione con
l’edificio.
Cassazione, sez. Un., 10 maggio 2016, n. 9449
L'interpretazione proposta nel 1997 non ha uniformato la giurisprudenza
successiva, essendosi registrate decisioni (Cass. n. 6376 del 2006; Cass. n.
642 del 2003; Cass. n. 15131 del 2001; Cass. n. 7727 del 2000) che hanno
ricondotto la vicenda in esame all’ambito di applicazione dell’art. 2051 cod.
civ.. Si è, infatti, sostenuto che il condominio di un edificio, quale custode
dei beni e dei servizi comuni, essendo obbligato ad adottare tutte la misure
necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno,
risponde, in base al disposto dell’art. 2051 cod. civ., dei danni da queste
cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
La critica alla tesi del 1997
Il Collegio ha condiviso gli
orientamenti critici della dottrina e
della giurisprudenza discordante e
ha ritenuto condivisibile la tesi che
sostiene la responsabilità ex art.
2051 cod. civ.,
sottolineando, in particolare, l’indebita
applicazione degli artt. 1123 e 1126 cod.
civ., che vengono interpretati dalla
sentenza del 1997, non più come norme
che disciplinano la ripartizione delle
spese interne, ma come fonti da cui
scaturiscono le obbligazioni propter rem.
IL CAMBIO DI PROSPETTIVA
La tesi precedente non convince
laddove risulta attratta ad una
disciplina di tipo obbligatorio una
situazione in cui viene in rilievo la
produzione di un danno ad un
terzo, per effetto della violazione
di un obbligo di custodia e
comunque del dovere di
manutenzione della cosa comune
IL CAMBIO DI PROSPETTIVA
Il proprietario dell’appartamento
danneggiato dalla cosa comune, anche
se in uso esclusivo, è un terzo che
subisce un danno per l’inadempimento
dell’obbligo di conservazione della cosa
comune; il che implica la chiara natura
extracontrattuale della responsabilità
da porre in capo al titolare dell’uso
esclusivo del lastrico e, per la natura
comune del bene, dello stesso
condominio.
Il concorso di responsabilità del titolare dell’uso esclusivo e del
condominio
Il titolare dell’uso esclusivo è
tenuto agli obblighi di custodia, ex
art. 2051 cod. civ., in quanto si
trova in rapporto diretto con il
bene potenzialmente dannoso,
ove non sia sottoposto alla
necessaria manutenzione
il condominio, invece, è tenuto, ex artt.
1130, primo comma, n. 4, e 1135, primo
comma, n. 4, cod. civ., a compiere gli atti
conservativi e le opere di manutenzione
straordinaria relativi alle parti comuni
dell’edificio (per l’affermazione della
responsabilità del condominio,.
Come ripartire le spese?
In assenza di prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del
diritto di uso esclusivo del lastrico solare o di una parte di questo, e tenuto conto che
l’esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione richiede la necessaria
collaborazione del primo e del condominio
il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione
dalla citata disposizione costituisce un parametro legale rappresentativo
di una situazione di fatto, correlata all’uso e alla custodia della cosa nei
termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno
cagionato dalla cosa comune che, nella sua parte superficiale, sia in uso
esclusivo ovvero sia di proprietà esclusiva, è comunque destinata a
svolgere una funzione anche nell’interesse dell’intero edificio o della
parte di questo ad essa sottostante.
Le conseguenze della nuova prospettiva
Dalla attrazione del danno da infiltrazioni
nell’ambito della responsabilità civile discendono
conseguenze di sicuro rilievo: si applicano
tutte le disposizioni che
disciplinano la
responsabilità
extracontrattuale
prime fra tutte quelle
relative alla prescrizione
e alla imputazione della
responsabilità
del danno provocato
dalle infiltrazioni
risponde il proprietario o
il titolare di diritto di uso
esclusivo su detti beni al
momento del verificarsi
del danno
l’art. 2055 cc: il
danneggiato può agire
nei confronti del singolo
condomino, sia pure nei
limiti della quota
imputabile al
condominio
Il principio di diritto
"in tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i
condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il
proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode
del bene ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura
dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché
di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli
necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e
all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135,
primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria
della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione
previsto dall’art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo
a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due
terzi a carico del condominio".
SCHEMA BREVE DEL PARERE
1. Incipit
4.Analisi delle differenti ipotesi di
responsabilità contrattuale o
extracontrattuale
2. Breve inquadramento normativo
del tema principale (danni dal
lastrico solare)
3.Analisi normativa della questione
giuridica centrale
5 Analisi della giurisprudenza
(diverse tesi e sez un.)
6. Conclusione: tizio per i danni
derivanti da infiltrazioni potrà agire
sia nei confronti di Caio quale
proprietario esclusivo del lastrico
solare in quanto custode del bene ai
sensi dell’art. 2051 cod. civ.( x 1/3),
sia verso il condominio (x 2/3)
QUESTIONE N. 2
Luci e vedute: quali sono le differenze?
TRACCIA PARERE
• Tizio è proprietario di un immobile, confinante con quello di proprietà di Caio.
• Quest’ultimo ha costruito dei locali in muratura in aderenza al muro di
proprietà di Tizio.
• Tizio afferma che tale costruzione gli ha "accecato" una luce ed una veduta.
• Caio ha innalzato anche una tettoia sempre appoggiandola al medesimo
muro, così "accecando" altra veduta e non essere stata rispettata la distanza
di tre metri dal muro dei vicini.
• Tale tettoia ha un’altezza, m. 0,90 dal pavimento, una larghezza, m. 0,50 e
l’altezza dell’apertura, m. 0,73, munita di infisso in legno con vetro scuro
apribile verso l’interno, con inferriata in ferro a protezione: a giudizio di Caio
non può consentire una comoda prospectio nel fondo confinante.
• Il candidato assunta la difesa di Tizio rediga parere motivato.
QUALI SONO I QUESITI GIURIDICI SOTTESI ALLA TRACCIA?
1. Quali sono le differenze tra luci
e vedute?
2. Qual è la disciplina delle
distanze legali?
QUALI SONO I REQUISITI DELLE VEDUTE?
1 INSPECTIO
• Deve consentire
di vedere e
guardare
frontalmente
2 PROSPECTIO
• Deve permettere
di affacciarsi, vale
a dire di guardare
di fronte
obliquamente e
lateralmente
SUL CONCETTO DI «AFFACCIO»:
Avuto riguardo al luogo, alle modalità di accesso e alle
caratteristiche dell’apertura la veduta deve essere
possibile senza usare particolari accorgimenti o
mettere a repentaglio l’incolumità di chi si affaccia
Deve ritenersi recepito dal legislatore nella definizione
delle vedute (art. 900 c.c.), l’espressione "affacciarsi"
denota la posizione che l’osservatore assume per
potere, comodamente, senza pericolo e senza l’ausilio
di alcun mezzo artificiale, vedere obliquamente e
lateralmente sul fondo altrui, tenendo il petto,
protetto dall’opera, a livello superiore a quello
massimo dell’opera stessa.
CASSAZIONE, SEZ. II, 19 aprile 2016, n. 7705
Secondo il costante orientamento della
giurisprudenza, affinché sussista una veduta, a norma
dell’art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della
inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del
vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di
vedere e guardare frontalmente, ma anche di
affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte,
ma anche obliquamente e lateralmente, così
assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e
globale
Può Tizio agire con un’azione nei confronti di Caio?
Si, ma sarà necessario
differenziare il concetto di luce
dal concetto di veduta
Potrà agire soltanto per far
abbattere la costruzione
sul muro di confine e per
far abbattere la tettoia
SCHEMA BREVE DEL PARERE
1. Incipit
2. Breve inquadramento
normativo del tema
principale (luci e vedute)
4 Analisi della
giurisprudenza secondo
le varie prospettazioni
5. Conclusioni
riportandosi al caso
proposto
3.Analisi della questione
giuridica centrale:
differenza tra luci e
vedute
PAUSA
QUESTIONE N. 3
Come si contesta un testamento
olografo?
TRACCIA ATTO GIUDIZIARIO IN CIVILE
• Alla morte di Tizio la vedova Caia ne fece pubblicare il testamento olografo con il quale le
veniva attribuito l'intero patrimonio.
• Gli altri eredi, Sempronio e Mevio, figli di Tizio e Caia, inviavano a Caia, un’istanza di
mediazione, nella quale, premesso che il defunto, era stato colpito da ictus ed era caduto in
stato di totale incoscienza sino al decesso, impugnavano il testamento, a loro dire falso per
difetto di autenticità, e rivendicavano il proprio diritto al riconoscimento della qualità di
eredi, oltre alla attribuzione dei beni del de cuius e alla declaratoria di indegnità della
vedova, con conseguente condanna alla restituzione dei frutti percepiti.
• Caia, in sede di mediazione, eccepiva la validità del testamento e comunque che il
disconoscimento dagli stessi effettuato fosse tanquan non esset: il testamento olografo,
secondo Caia, è impugnabile soltanto con querela di falso.
• Assunte le vesti del legale di Sempronio e Mevio rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto
più idoneo illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
QUALI SONO GLI ELEMENTI STRUTTURALI DI UN ATTO GIUDIZIARIO?
1. CAPELLO
INTRODUTTIVO
5. MANDATO
ALLE LITI
4.
CONCLUSIONI
2. IL FATTO
3. I MOTIVI DI
DIRITTO
CHE ATTO DOBBIAMO FARE? Atto di citazione
Art. 163 cpc
(Contenuto della
citazione)
Art. 163-bis cpc
(Termini per comparire)
Art. 164 cpc
Art. 165 cpc
(Nullità della citazione)
(Costituzione dell’attore)
1. Il cappello introduttivo
•
•
Tribunale di _________
• Atto di citazione
• PER
Sempronio nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e residente in
____________, e Mevio nato a ____________, il ____________, CF: ____________ e residente
in ____________, elettivamente domiciliati in ____________ presso lo studio dell'Avv.
____________ CF: ____________ che li rappresenta e difende in forza di mandato in calce (FAX
_________ PEC______)
•
•
- Attori
• CONTRO
Caia nato a ____________, il ____________, CF: ____________ residente in
___________________
•
-Convenuta
2: Il fatto
Il fatto deve essere ripreso – in sintesi - dalla traccia. Attenzione a
non ricopiare la traccia
Nel nostro caso (siamo attori) per cui partiamo dalle richieste
della traccia
Esempio: «in data …… decedeva il sig. Tizio. Questi era coniugato
con la sig.ra Caia con rito cattolico sin dal…. Dalla loro unione
sono nati i figlio Mevio e Sempronio, odierni attori».
3. I MOTIVI IN DIRITTO
Dobbiamo fare un parere in piccolo evidenziando tutte le
questioni giuridiche sottese alla traccia
Nel nostro caso dobbiamo capire la strategia processuale
emersa in fase di mediazione
Dobbiamo smontare la tesi avversaria: dobbiamo porre
attenzione a ciò che è emerso in mediazione in ordine
alla modalità di contestazione del testamento olografo
E’ il punto centrale dell’atto
•Quando il caso è tratto dalle Sezioni
unite dobbiamo stare attenti a non
arrivare subito alla soluzione
Nel caso proposto dobbiamo
articolare la parte in diritto in
questione processuale ed in
una questione sostanziale
• Sarà necessario analizzare le varie tesi
• E partire dall’analisi normativa
LA PARTE IN DIRITTO LA DIVIDIAMO IN:
1. QUAESTIO IURIS (SOSTANZIALE E PROCESSUALE)
2. ANALISI NORMATIVA e DELL’ISTITUTO PRINCIPALE
3. ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA
QUALI SONO I QUESITI GIURIDICI SOTTESI ALLA TRACCIA?
1. Come si contesta un
testamento olografo?
2. Dall’impugnazione del
testamento quali sono le
conseguenze in capo agli
eredi?
3. In caso di
accertamento della
falsità del testamento
quali sono le
conseguenze?
4. È possibile richiedere
la restituzione dei beni
ereditari e dei frutti
percepiti?
Analisi della quaestio iuris
COME SI CONTESTA giudizialmente - LA
GENUINITÀ DEL
TESTAMENTO
OLOGRAFO?
La soluzione è
fondamentale per la
strategia difensiva in
ordine alla prova da
articolare
TESI N. 1: DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA
PRIVATA
Inquadramento normativo
ART. 214 cpc: Colui contro il
quale è prodotta una scrittura
privata, se
intende disconoscerla, è tenuto a
negare formalmente la propria
scrittura o la propria
sottoscrizione .
Gli eredi o aventi causa possono
limitarsi a dichiarare di non
conoscere la scrittura o la
sottoscrizione del loro autore.
Gli argomenti della tesi n. 1
1.IL TESTAMENTO OLOGRAFO
RIENTRA NELLA CATEGORIA DELLE
SCRITTURE PRIVATE
2.EFFICACIA SOSTANZIALE: è
necessario e sufficiente che colui
contro il quale sia prodotto il
testamento non lo riconosca
4. Nell’ipotesi di conflitto tra l’erede
legittimo che disconosca l’autenticità
del testamento e colui il quale vanti
diritti in forza di esso, l’onere di
proporre istanza di verificazione del
documento ex art. 216 c.p.c. incombe
su quest’ultimo, cui spetta la
dimostrazione della qualità di erede.
5. Nessun onere, dunque, oltre a
quello del disconoscimento, grava
sull’erede legittimo
3.ONERE PROBATORIO: incombe sulla
parte, che, abbia interesse all’efficacia
della scheda testamentaria,
dimostrare la sua provenienza
TESI N. 2: QUERELA DI FALSO
Fondamento normativo: ART. 221 cpc
La querela di falso può proporsi tanto in via principale
quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di
giudizio, finché la verità del documento non sia stata
accertata con sentenza passata in giudicato
La querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e
deve essere proposta personalmente dalla parte
oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di
citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale
d'udienza
Gli argomenti della tesi n.2
1. testamento olografo, pur non
rientrando espressamente nella
categoria degli atti pubblici, è
caratterizzato da una tale rilevanza
sostanziale e processuale da
richiedere per la contestazione della
sua autenticità la proposizione di
un’eccezione di falso ex art. 221 c.p.c
4. Alla luce di tale interpretazione, gli
eredi legittimi che contestano
l’autenticità della scheda devono
ritenersi estranei alla scrittura, non
legittimati ad agire neanche ai sensi
del secondo comma dell’art. 214
c.p.c..
2.ONERE PROBATORIO: è a carico di
chi contesti la genuinità della scheda
testamentaria
3. Th risalente a Cass. n. 2793/1968: la
contestazione da parte dell’erede
legittimo del testamento olografo si
risolve in un’eccezione di falso posto
che il disconoscimento può provenire
soltanto dall’autore dello scritto o da
un suo erede
TESI N. 3: L’ACCERTAMENTO NEGATIVO
È la tesi sposata da Cassazione
sez. Un., 15/6/2015, n. 12307
«la parte che contesti
l’autenticità del testamento
olografo deve proporre domanda
di accertamento negativo della
provenienza della scrittura e
l’onere della relativa prova grava
sulla parte stessa»
Le argomentazioni di Cass., sez. Un., 15/6/2015, n. 12307
È legittima un’azione di accertamento negativo in ordine alla
provenienza delle scritture private e del testamento olografo
Onere della prova: spetta all’attore che chieda di accertare
la non provenienza del documento da chi apparentemente
ne risulta l’autore,
Ne consegue che la contestazione della genuinità del
testamento olografo consiste in una domanda di
accertamento negativo della validità del documento stesso.
I vantaggi della tesi n. 3
il testamento olografo rimane circoscritto nell’ambito
delle scritture private e si evita che il semplice
disconoscimento di tale scheda renda troppo gravosa la
posizione processuale dell’attore che si dichiara erede,
si evita l’instaurazione di un procedimento
incidentale quale quello per querela di falso
consentendo di pervenire più rapidamente ad
una soluzione interna al processo.
Punto n. 2. Dopo la questione procedurale
dobbiamo passare alla parte in diritto
Dall’impugnazione
del testamento
quali sono le
conseguenze in
capo agli eredi?
In caso di
accertamento della
falsità del
testamento quali
sono le
conseguenze?
È possibile
richiedere la
restituzione dei
beni ereditari e dei
frutti percepiti?
Mevio e Sempronio sono eredi?
• Dovremo argomentare sulla natura del diritto successorio di
Mevio e Sempronio quali eredi legittimi
• In secondo luogo qualora si dimostri la falsità del testamento
potremmo chiedere una pronuncia di indegnità (ex art 463 e ss
cc) della vedova che ha utilizzato con dolo un testamento falso
Ne conseguirà la restituzione di tutti i beni ereditari
e dei frutti
4: LE CONCLUSIONI
Particolare
attenzione alle
conclusioni che
devono essere
Chiare e precise
In sintonia con
quanto
affermato nella
parte in diritto
ESEMPIO DI CONCLUSIONI
Per quanto sopra gli attori
chiedono accogliersi le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale adito,
disattesa ogni contraria richiesta,
provvedere come segue:
1) Accogliere la domanda di
parte attrice in quanto
totalmente fondata in fatto ed in
diritto
2) Accertare che il testamento
olografo del dante causa è falso
3) E per l’effetto dichiara indegna
ex art 463 cc la sig.ra Caia con
decadenza dai suoi diritti
successori e condanna alla
restituzione di tutti i beni
ereditario in suo possesso e dei
frutti percepiti
II tutto con vittoria dispese,
competenze e onorari di causa.
5. La procura alle liti
Art 83 cpc Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve
essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve
essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale
può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso,
del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della
domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo
difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali
casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore
L'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 ha introdotto l'obbligo per il
difensore di specificare, negli atti introduttivi del processo (atto di
citazione, ricorso, comparsa di risposta, controricorso) e il precetto, anche
il proprio codice fiscale. Similmente, l'atto di citazione deve specificare il
codice fiscale di ciascuna parte (nonché della persona che eventualmente
rappresenta o assiste la parte stessa), mentre la comparsa di risposta deve
indicare in dettaglio le generalità e il codice fiscale del convenuto.
MODELLO DI PROCURA ALLE LITI
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PROCURA ALLE LITI
Noi sottoscritti, sig. Mevio e Sempronio,
• informati
ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi
benefici fiscali, e della necessità di ricorrere alla negoziazione assistita
• conferiamo
il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa
l’eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all’avv.________, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali,
querela di falso, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il
giudizio e rilasciare quietanze. Autorizziamo l’avv. _______________, ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/03, ad utilizzare i dati personali per la
difesa dei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l’obbligo di rispettare
il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all’incarico conferito. Ratifichiamo sin d’ora il
Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti.
Eleggiamo domicilio presso il Suo studio in___ , via_______ n.___.
_____,__________
___________ ______________________________ (firme)
La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza
Avv. (firma)
FINE
Ci vediamo
Sabato
prossimo
Ore 9.15