Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2445 Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di pari dignità sociale riconosciuta a tutti i cittadini 07/06/2017 - 06:04 Indice 1. DDL S. 2445 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2445 4 DDL S. 2445 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2445 - XVII Leg. 1. DDL S. 2445 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1 DDL S. 2445 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2445 XVII Legislatura Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di pari dignità sociale riconosciuta a tutti i cittadini Iter 20 settembre 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2445 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Alessandra Bencini ( Misto, Italia dei valori ) Cofirmatari Maurizio Romani ( Misto, Italia dei valori ) Natura Costituzionale (in prima deliberazione) Presentazione Presentato in data 21 giugno 2016; annunciato nella seduta pom. n. 645 del 23 giugno 2016. Classificazione TESEO EGUAGLIANZA , COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 20 settembre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 681 del 20 settembre 2016. Senato della Repubblica Pag. 2 DDL S. 2445 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3 DDL S. 2445 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2445 1.2.1. Testo DDL 2445 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2445 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2016 Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di pari dignità sociale riconosciuta a tutti i cittadini Onorevoli Senatori. -- Così come recita l'Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, il termine razza sta ad indicare «Raggruppamento di individui che presentano un insieme di caratteri fisici ereditari comuni. Nel caso dell'uomo, tali caratteri si riferiscono a caratteristiche somatiche (colore della pelle, tipo di capelli, forma del viso, del naso, degli occhi ecc.), indipendentemente da nazionalità, lingua, costumi, ma il concetto di r. umana è considerato destituito di validità scientifica, dacché l'antropologia fisica e l'evoluzionismo hanno dimostrato che non esistono gruppi razziali fissi o discontinui. Al contrario, i gruppi umani mutano e interagiscono continuamente, tanto che la moderna genetica di popolazioni si focalizza su modelli di distribuzione di geni specifici anziché su categorie razziali create artificialmente. In ambito zoologico si parla di r. nel caso di popolazioni di animali addomesticati sui quali l'uomo ha operato la selezione di caratteristiche genetiche peculiari. (...) La perdita di valore delle teorie basate sulle distinzioni razziali è da attribuirsi a svariati fenomeni. Molto importante è il radicale rinnovamento dei paradigmi conoscitivi della scienza antropologica, la cui origine va forse ricercata proprio nella critica del primo Novecento dei concetti di r. ed evoluzione operata negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Francia, i cui esiti portano a privilegiare la fluidità e il carattere interattivo di tutti i livelli di identità peculiari dei gruppi umani (etnia) (...)». Non esistono, dunque, entità chiuse e discrete e, ad ogni buon conto, l'idea stessa di una classificazione razziale risulta oramai insostenibile. Del resto, è la stessa moderna scienza biologica ad aver mostrato l'arbitrarietà di ogni principio generale di classificazione. Generalmente, il termine razza è, quindi, desueto, soprattutto quando la specie è diffusa nel territorio senza soluzione di continuità; in particolare, nella sua accezione scientifica e moderna, non è applicabile ad una specie geneticamente omogenea come quella umana, come esplicitato nella Dichiarazione sulla razza dell'UNESCO del 1950. Con la Dichiarazione sulla razza suddetta viene negata ufficialmente la correlazione tra la differenza fenotipica nelle razze umane e la differenza nelle caratteristiche psicologiche, intellettive e comportamentali: «Una razza, dal punto di vista biologico, può essere definita come uno dei gruppi di popolazioni che costituiscono la specie Homo sapiens. Questi gruppi sono in grado di ibridarsi l'uno con l'altro, ma, in virtù delle barriere isolanti che in passato li tenevano più o meno separati, manifestano alcune differenze fisiche a causa delle loro diverse storie biologiche». In breve, il termine «razza» indica un gruppo umano caratterizzato da alcune concentrazioni, relative a frequenza e distribuzione, di particelle ereditarie (geni) o caratteri fisici, che appaiono, oscillano, e spesso scompaiono nel corso del tempo a causa dell'isolamento geografico. In materia di razze, le uniche caratteristiche che gli antropologi possono efficacemente utilizzare come base per le Senato della Repubblica Pag. 4 DDL S. 2445 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2445 classificazioni sono quelle fisiche e fisiologiche. In base alle conoscenze attuali non vi è alcuna prova che i gruppi dell'umanità differiscano nelle loro caratteristiche mentali innate, riguardo all'intelligenza o al comportamento. Il termine razza è praticamente scomparso dalla terminologia scientifica, sia in antropologia biologica che in genetica umana. Quelle che in passato, sulla base del pensiero scientifico del XIX secolo, erano comunemente definite «razze» sono oggi definite «tipi umani», «popolazioni» o «etnie», a seconda dell'ambito genetico, antropologico o sociologico nel quale esse vengono considerate. Ed invero, nessuno di questi ultimi termini racchiude un'accezione associata a scopi discriminatori. Basti considerare come le teorie scientifiche e l'approccio ideologico verso il concetto di razza abbiano condotto, nel passato, a grosse implicazioni culturali, politiche e sociali. Ci si riferisce, nello specifico, al concetto ed alla teoria della divisione dell'umanità in razze e, conseguentemente, all'origine ed allo sviluppo del razzismo. Come noto, esso si fonda sul presupposto che esistano razze umane biologicamente e storicamente superiori ad altre; il razzismo è anche alla base di una prassi politica volta, con discriminazioni e persecuzioni, a garantire la «purezza» e il predominio della «razza superiore». Al riguardo, basti rimembrare le soluzioni di igiene razziale attuate dalla Germania nazista ovvero le leggi razziali varate anche in Italia; ed ancora, il nazismo, parte dello schiavismo e l'apartheid, largamente basati sul porre la razza come criterio discriminante tra gli individui, correlato a presunte superiorità e differenze fisiche o intellettuali tra gli individui delle razze stesse. Pertanto, parlare ancora ad oggi di razza offende i valori universali su cui sono e devono essere basate le società civili e, dunque, occidentali. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. All'articolo 3, primo comma, della Costituzione, le parole: «di razza» sono sostituite dalle seguenti: «di etnia». Senato della Repubblica Pag. 5 Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.