Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2445

Senato della Repubblica
XVII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 2445
Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di pari dignità sociale riconosciuta a tutti i
cittadini
07/06/2017 - 06:04
Indice
1. DDL S. 2445 - XVII Leg.
1
1.1. Dati generali
2
1.2. Testi
3
1.2.1. Testo DDL 2445
4
DDL S. 2445 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1. DDL S. 2445 - XVII Leg.
1. DDL S. 2445 - XVII Leg.
Senato della Repubblica
Pag. 1
DDL S. 2445 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.1. Dati generali
1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 2445
XVII Legislatura
Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di pari dignità sociale riconosciuta a tutti i
cittadini
Iter
20 settembre 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.2445
assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Iniziativa Parlamentare
Alessandra Bencini ( Misto, Italia dei valori )
Cofirmatari
Maurizio Romani ( Misto, Italia dei valori )
Natura
Costituzionale (in prima deliberazione)
Presentazione
Presentato in data 21 giugno 2016; annunciato nella seduta pom. n. 645 del 23 giugno 2016.
Classificazione TESEO
EGUAGLIANZA , COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 20
settembre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 681 del 20 settembre 2016.
Senato della Repubblica
Pag. 2
DDL S. 2445 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2. Testi
1.2. Testi
Senato della Repubblica
Pag. 3
DDL S. 2445 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 2445
1.2.1. Testo DDL 2445
collegamento al documento su www.senato.it
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2445
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2016
Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di pari dignità sociale riconosciuta a tutti i
cittadini
Onorevoli Senatori. -- Così come recita l'Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata
dall'Istituto Giovanni Treccani, il termine razza sta ad indicare «Raggruppamento di individui che
presentano un insieme di caratteri fisici ereditari comuni. Nel caso dell'uomo, tali caratteri si
riferiscono a caratteristiche somatiche (colore della pelle, tipo di capelli, forma del viso, del naso, degli
occhi ecc.), indipendentemente da nazionalità, lingua, costumi, ma il concetto di r. umana è
considerato destituito di validità scientifica, dacché l'antropologia fisica e l'evoluzionismo hanno
dimostrato che non esistono gruppi razziali fissi o discontinui. Al contrario, i gruppi umani mutano e
interagiscono continuamente, tanto che la moderna genetica di popolazioni si focalizza su modelli di
distribuzione di geni specifici anziché su categorie razziali create artificialmente. In ambito zoologico
si parla di r. nel caso di popolazioni di animali addomesticati sui quali l'uomo ha operato la selezione
di caratteristiche genetiche peculiari. (...) La perdita di valore delle teorie basate sulle distinzioni
razziali è da attribuirsi a svariati fenomeni. Molto importante è il radicale rinnovamento dei paradigmi
conoscitivi della scienza antropologica, la cui origine va forse ricercata proprio nella critica del primo
Novecento dei concetti di r. ed evoluzione operata negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Francia, i
cui esiti portano a privilegiare la fluidità e il carattere interattivo di tutti i livelli di identità peculiari dei
gruppi umani (etnia) (...)».
Non esistono, dunque, entità chiuse e discrete e, ad ogni buon conto, l'idea stessa di una classificazione
razziale risulta oramai insostenibile. Del resto, è la stessa moderna scienza biologica ad aver mostrato
l'arbitrarietà di ogni principio generale di classificazione.
Generalmente, il termine razza è, quindi, desueto, soprattutto quando la specie è diffusa nel territorio
senza soluzione di continuità; in particolare, nella sua accezione scientifica e moderna, non è
applicabile ad una specie geneticamente omogenea come quella umana, come esplicitato nella
Dichiarazione sulla razza dell'UNESCO del 1950.
Con la Dichiarazione sulla razza suddetta viene negata ufficialmente la correlazione tra la differenza
fenotipica nelle razze umane e la differenza nelle caratteristiche psicologiche, intellettive e
comportamentali: «Una razza, dal punto di vista biologico, può essere definita come uno dei gruppi di
popolazioni che costituiscono la specie Homo sapiens. Questi gruppi sono in grado di ibridarsi l'uno
con l'altro, ma, in virtù delle barriere isolanti che in passato li tenevano più o meno separati,
manifestano alcune differenze fisiche a causa delle loro diverse storie biologiche».
In breve, il termine «razza» indica un gruppo umano caratterizzato da alcune concentrazioni, relative a
frequenza e distribuzione, di particelle ereditarie (geni) o caratteri fisici, che appaiono, oscillano, e
spesso scompaiono nel corso del tempo a causa dell'isolamento geografico. In materia di razze, le
uniche caratteristiche che gli antropologi possono efficacemente utilizzare come base per le
Senato della Repubblica
Pag. 4
DDL S. 2445 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 2445
classificazioni sono quelle fisiche e fisiologiche. In base alle conoscenze attuali non vi è alcuna prova
che i gruppi dell'umanità differiscano nelle loro caratteristiche mentali innate, riguardo all'intelligenza
o al comportamento.
Il termine razza è praticamente scomparso dalla terminologia scientifica, sia in antropologia biologica
che in genetica umana. Quelle che in passato, sulla base del pensiero scientifico del XIX secolo, erano
comunemente definite «razze» sono oggi definite «tipi umani», «popolazioni» o «etnie», a seconda
dell'ambito genetico, antropologico o sociologico nel quale esse vengono considerate. Ed invero,
nessuno di questi ultimi termini racchiude un'accezione associata a scopi discriminatori.
Basti considerare come le teorie scientifiche e l'approccio ideologico verso il concetto di razza abbiano
condotto, nel passato, a grosse implicazioni culturali, politiche e sociali. Ci si riferisce, nello specifico,
al concetto ed alla teoria della divisione dell'umanità in razze e, conseguentemente, all'origine ed allo
sviluppo del razzismo. Come noto, esso si fonda sul presupposto che esistano razze umane
biologicamente e storicamente superiori ad altre; il razzismo è anche alla base di una prassi politica
volta, con discriminazioni e persecuzioni, a garantire la «purezza» e il predominio della «razza
superiore». Al riguardo, basti rimembrare le soluzioni di igiene razziale attuate dalla Germania nazista
ovvero le leggi razziali varate anche in Italia; ed ancora, il nazismo, parte dello schiavismo e
l'apartheid, largamente basati sul porre la razza come criterio discriminante tra gli individui, correlato
a presunte superiorità e differenze fisiche o intellettuali tra gli individui delle razze stesse.
Pertanto, parlare ancora ad oggi di razza offende i valori universali su cui sono e devono essere basate
le società civili e, dunque, occidentali.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 3, primo comma, della Costituzione, le parole: «di razza» sono sostituite dalle seguenti:
«di etnia».
Senato della Repubblica
Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.