Amianto

annuncio pubblicitario
Scheda tematica per la
gestione dei
PAVIMENTI IN “VINILAMIANTO”
AMIANTO:
RICONOSCERLO
CONSERVARLO
BONIFICARLO
Questa scheda tematica vuole fornire
informazioni utili per l’individuazione, la
gestione e la bonifica dei pavimenti in
“VinilAmianto” (VA), facilitando il percorso
decisionale anche attraverso uno strumento
di sintesi come una flow chart.
Negli anni tra il 1960 e il 1980 il materiale in
“VinilAmianto” (VA), di basso costo e di rapida
messa in opera, è stato utilizzato anche in Italia
soprattutto per la pavimentazione di edifici
pubblici, come scuole ed ospedali, ed anche in
edilizia residenziale pubblica.
Nei pavimenti in VA, le fibre di amianto (tra il 10 e
25%) sono fortemente conglobate in resine di
PVC.
Nell’uso normale di questi pavimenti è
improbabile un rilascio di fibre d’amianto, mentre
se le mattonelle vengono tagliate, abrase o
perforate possono liberare in aria anche elevate
quantità di fibre.
Come si riconosce un pavimento in VA?
- si presenta in piastrelle, di solito di misura 30 x
30 cm o 40 x 40 cm; pertanto i pavimenti
posati in rotoli difficilmente contengono
amianto.
- Le piastrelle si presentano solitamente dure,
difficilmente scalfibili; se vengono piegate si
spezzano di netto.
- La superficie può essere sia di colore uniforme
che variamente screziata.
- Non vanno confusi con altri materiali utilizzati
per pavimentazioni, come quelli in gomma
naturale o linoleum, spesso presenti nelle
palestre.
Salvo quanto detto, non è possibile un
riconoscimento certo "a vista" della presenza di
amianto nel pavimento. Esistono piastrelle in VA
del tutto simili nell'aspetto esteriore a quelle
prive di amianto; pertanto in questi casi si
impone il campionamento del materiale prima di
intraprendere lavori di manutenzione o
rimozione.
In molti casi per fissare le mattonelle sono state
utilizzate colle contenenti amianto (tra 0,5 e 2%),
pertanto è importante rimuovere completamente
dal sottofondo anche lo strato di colla.
In questa fase di lavoro è probabile un’elevata
dispersione di fibre; l’operazione deve essere
eseguita adottando sistemi di captazione posti
direttamente sulla macchina fresatrice.
Se l’amianto rimane in situ?
La normativa (DM 6/9/1994) prevede che dal
momento che viene determinata la presenza di
amianto in un edificio è necessario che il
proprietario metta in atto un programma di
controllo e manutenzione al fine di ridurre al
minimo
l'esposizione
degli
occupanti
indipendentemente dai tempi e dai modi previsti
per un eventuale intervento di bonifica.
Un programma di controllo e manutenzione è
costituito da una serie di misure di natura
tecnica, ma soprattutto organizzativa e
procedurale, nonché di informazione, atte a
tenere sotto controllo i potenziali fattori di
deterioramento e di danneggiamento attraverso
la verifica periodica delle condizioni dei materiali
e attraverso il corretto comportamento di tutti gli
occupanti dell'edificio.
Pertanto è necessario che il proprietario
dell’immobile nomini un Responsabile che dopo
averne valutato lo stato di conservazione
predisponga un piano di controllo e
manutenzione.
Il piano dovrà contenere le indicazioni per la
conservazione dell’amianto in loco, quali:
corretta informazione degli occupanti
dell'edificio sulla presenza di amianto
nello stabile, sui rischi potenziali e sui
comportamenti da adottare;
messa in campo di efficaci misure di
sicurezza da adottare in occasione di
interventi manutentivi o di altro evento
che possano causare disturbo dei
materiali di amianto;
definizione di procedure, con ulteriori
specifiche relative alle responsabilità e
agli obblighi dei diversi soggetti, che
devono essere adottate in occasione di
lavori di manutenzione affidati in appalto.
Di tutti gli interventi eseguiti deve essere
conservata idonea documentazione.
predisposizione ed attuazione di un
sistema di autorizzazione che consenta al
Responsabile
del
programma
di
manutenzione
di
conoscere
preventivamente tutti gli interventi che
vengono effettuati e di stabilire di volta in
volta le misure da attuare.
messa a conoscenza del divieto assoluto
ad intervenire sui materiali contenenti
amianto, per tutti coloro che a diverso
scopo, possono operare in prossimità
dello stesso.
Alcune indicazioni da rispettare in condizioni
normali, per mantenere i pavimenti in buone
condizioni:
Non tagliare, forare o smuovere le
mattonelle.
Effettuare le normali pulizie con stracci
umidi.
Incerare i pavimenti periodicamente,
evitando l'utilizzo di spazzole con setole
dure.
Evitare apparecchiature o strumenti
quali lucidatrici con dischi abrasivi duri,
spatole, carte abrasive che potrebbero
alterare lo stato delle mattonelle e
liberare fibre di amianto.
SCHEMA DECISIONALE PER GESTIRE IL MATERIALE E INDIVIDUARE L’AZIENDA
CHE PUO’ ESEGUIRE I LAVORI DI BONIFICA
Previsto intervento su pavimento con possibile presenza di amianto
In caso di sospetto è necessario campionare pavimento e colla e inviare campioni a
laboratorio accreditato per ricerca presenza di fibre di amianto
Mattonella
contiene
amianto?
La colla
contiene
amianto?
NO
NO
I lavori possono essere
effettuati senza adottare
misure particolari
SI
SI
Le mattonelle
danneggiate sono in
superficie <10 mq?
SI
NO
I lavori devono essere eseguiti da impresa iscritta
alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali.
Di seguito si riportano le principali fasi di lavoro:
• Locali devono essere svuotati da qualsiasi
ingombro
• Devono essere sigillate tutte le aperture sia
verso l’esterno che verso i locali adiacenti
• Garantendo un sufficiente ricambio d’aria
• Con uso di utensili manuali
• Senza rompere le mattonelle
• Nel caso di colla con amianto è necessario
utilizzare fresatrice dotata di aspirazione
con filtri HEPA.
• Al termine dei lavori verificare la riuscita della
bonifica con campionamento delle fibre in
aria.
I lavori possono essere eseguiti in regime di E.S.E.D.I. da impresa non iscritta
all’Albo Gestori Ambientali solo nel caso in cui l’attività interessi materiale
con amianto non friabile e in buono stato di conservazione tale da rilasciare
poche fibre di amianto, mantenendo l’esposizione del lavoratore al di sotto
di 1 fibra/litro (debole intensità) e che si verifichi la sporadicità dell’attività
svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti (esposizione
sporadica), secondo quanto previsto dalla circolare del 25/1/2011.
La Circolare individua alcune attività in ESEDI relativamente alla
pavimentazione in VA:
•
Interventi di manutenzione di una superficie ridotta (max 10 mq) di
mattonelle in VA mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti
• Rimozione di una superficie limitata (max 10 mq) di mattonelle in VA
poste internamente ad un edificio qualora questi manufatti possano
essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi.
Cosa vuol dire attività E.S.E.D.I. (Esposizione
Sporadica E di Debole Intensità)?
L’articolo 249 (valutazione del rischio) del D.Lgs.
81/08 prevede che il Datore di lavoro valuti i
rischi, dovuti alla polvere proveniente
dall’amianto e dai materiali contenenti amianto,
al fine di stabilire la natura e il grado
dell’esposizione e le misure preventive e
protettive da attuare.
Nei casi di Esposizioni Sporadiche E di Debole
Intensità (ESEDI) e a condizione che risulti
chiaramente dalla valutazione dei rischi che il
valore limite di esposizione all’amianto non è
superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si
applicano gli articoli 250 (Notifica), 251 c.1
(Misure di Prevenzione e Protezione), 259
(Sorveglianza Sanitaria) e 260 c.1 (Registro
Esposti) nelle seguenti attività:
a)brevi attività non continuative di manutenzione
durante le quali il lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali
non degradati in cui le fibre di amianto sono
fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali
contenenti amianto che si trovano in buono
stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei
campioni ai fini dell’individuazione della presenza
di amianto in un determinato materiale.
Come si identificano tali attività?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su
parere della Commissione Consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro ha emanato
25/1/2011 una Circolare con la quale individua gli
orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensità
(ESEDI) all’amianto.
Si riporta una sintesi di quanto previsto dalla
Circolare del 25/1/2011 :
Le attività “E.S.E.D.I.” di cui all’art. 249 comma 2
del D.Lgs.81/08, vengono identificate nelle
attività che vengono effettuate per un massimo
di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo
intervento e per non più di due interventi al
mese. La durata dell’intervento si intende
comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la
messa in sicurezza dei rifiuti e la
decontaminazione dell’operatore.
All’intervento non devono essere adibiti in modo
diretto più di 3 addetti contemporaneamente.
In ogni caso, durante l’effettuazione delle attività
E.S.E.D.I., dovrà essere assicurato il rispetto delle
misure igieniche dell’art.252 del D.Lgs.81/08, con
particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione
Individuale delle vie respiratorie, che dovranno
avere un fattore di protezione operativo non
inferiore a 30.
Anche per le attività lavorative E.S.E.D.I. vi è
l’obbligo per il datore di lavoro di indicare
chiaramente nella documentazione relativa alla
valutazione del rischio di cui agli artt. 28-29 dl
D.Lgs.81/08, che lavoratori ben identificati
possano essere adibiti ad attività lavorative
conformi alle definizioni E.S.E.D.I.
Principali riferimenti normativi:
LEGGE 27 MARZO 1992 N.257
Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto.
D.M. SANITA’ 6/9/1994
Normative
e
metodologie
tecniche
di
applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12,
comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D.M.SANITA’ 20/8/1999
Ampliamento
delle
normative
e
delle
metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f),
della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
D.Lgs. 81/08
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro".
CIRCOLARE del 25/1/2011 del MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Orientamenti pratici per la determinazione delle
Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità
(ESEDI).
Scarica