Diritto pubblico dell’economia Soggetti e strumenti Pubblici poteri • Sono gli enti territoriali esponenziali delle comunità di riferimento; • Di queste comunità curano gli interessi, anche di quelli giustificano interventi in ambito economico; • È il carattere rappresentativo di questi enti a giustificarne le azioni di cura e promozione degli interessi della collettività di riferimento. Lo Stato-amministratore • Ad esso e al suo vertice politico – Governo e ministri – spettano: 1) le decisioni che concretano le previsioni di legge in materia; 2) la responsabilità dei risultati dell’azione statale in economia (art. 95 Cost.). • Alla responsabilità del vertice politico si affianca tuttavia la necessaria imparzialità che l’amministrazione deve mantenere nella trattazione degli interessi (art. 97 Cost.). Responsabilità e imparzialità: come conciliarle? • Cercando di sottrarre la decisione che spetta alla organizzazione in materia economica dalle indebite ingerenze del vertice politico: separando, cioè, politica e amministrazione. • È strumento a tutela dell’esercizio dei poteri discrezionali: la legge individua le finalità da raggiungere, ma rimette a chi decide le modalità per esercitare in modo appropriato efficace ed efficiente dette finalità. Nel rispetto della legge, possono darsi più modalità di intervento (es: preferendo un interesse concreto a un altro, scegliendo una modalità di organizzazione della erogazione di un servizio a un’altra); la politica potrebbe tentare di incidere sulla decisione, favorendo una soluzione/soggetto a un altro. Perché la separazione tra politica e amministrazione è rilevante? • Perché trattiene al vertice politico la decisione di atti generali di indirizzo, e mette al riparo l’attività dei funzionari che curano con provvedimenti singoli affari concreti. • Perché impedisce che l’interesse di parte entri nell’amministrazione mediante un uso improprio del potere ministeriale; • Perché consente di separare la decisione politicoallocativa da quella gestionale: serve per evitare che l’interferenza e l’interesse di parte entrino in conflitto con l’autonomia gestionale e l’efficienza economica. Le decisioni di natura “tecnica” e le autorità amministrative indipendenti • Il modello del potere discrezionale non è adeguato in alcune ipotesi: si tratta dei casi in cui è necessario assumere delle decisioni sulla base di specifiche discipline, non sempre empiricamente verificabili (discrezionalità tecnica). • Queste decisioni sono affidate a specifiche autorità, separate e dalla organizzazione amministrativa e dal vertice politico della stessa: abbiamo così le autorità amministrative indipendenti. Le autorità amministrative indipendenti • Sono escluse dal circuito politico e non subiscono le interferenze “di parte” del vertice politico della amministrazione (Governo). Hanno, quindi, indipendenza istituzionale. • Ma hanno pure indipendenza organizzativa (sono di solito organi collegiali, nominati per un periodo limitato, la carica non è rinnovabile, hanno autonomia contabile) e funzionale (non possono ricevere direttive dal governo) Gli strumenti: l’impresa pubblica • Non si designa tanto l’attività di produzione di beni o servizi (art. 2082 c.c.), quanto la qualità del soggetto che la esercita: è pubblica l’impresa sottoposta all’influenza dominante di un soggetto pubblico. • L’attività, invece, riguarda beni, servizi, può essere svolta in regime di concorrenza o in forza di diritti esclusivi. • Per il diritto dell’Unione europea, non rileva poi il carattere pubblico o privato del soggetto. Rileva solo che: 1) non sia alterata la posizione di parità delle imprese che operano in uno stesso mercato; 2) il carattere pubblico non procuri vantaggi (di natura fiscale, di accesso al credito, di garanzie, ecc.) che sottraggano l’impresa alle regole sulla trasparenza e concorrenza. Con una sola eccezione: i diritti esclusivi delle imprese (pubbliche e private) che erogano servizi pubblici per il conseguimento di specifici scopi di interesse pubblico. Le eccezioni • Ai fini del mercato concorrenziale, non rileva la differenza giuridica tra impresa pubblica o privata. • Tale differenza è però importante in taluni casi, che pongono regole derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria: 1) SpA a partecipazione pubblica non quotate(nomina e revoca rappresentanti in organi sociali); 2) Società a capitale pubblico per la gestione dei servizi locali (per evitare che eludano i vincoli per il governo della finanza pubblica). 3) Enti pubblici economici privatizzati Quali sono le imprese pubbliche? • Impresa-organo: l’ente pubblico territoriale esercita un’attività economica attraverso propri organi. L’ente pubblico non diventa imprenditore, perché l’attività economica non è prevalente, bensì sussidiaria: Impresa-organo diretto dall'ente pubblico (Cassa depositi e presiti dipendente da Ministero del tesoro). Organo dotato di autonomia: azienda o amministrazione autonoma (Azienda autonoma delle FF.SS.). • Impresa-ente pubblico (ordinato in forma di ente). Impresa-ente pubblico operativo: produce direttamente per il mercato (ENEL). Holding: è un ente-pubblico di gestione e detiene partecipazioni in altri enti-società(ENI). Hanno soggettività giuridica e veste di imprenditore (attività economica è prevalente); solo pochi atti sono assoggettati a diritto pubblico: bilancio; operano mediante strumenti di diritto privato. • Impresa-società con partecipazione pubblica: ordinata in forma privata ma “pubblica” perché tale è il soggetto controllante mediante partecipazione azionaria. Molti tipi: 1) Banche di interesse nazionale; 2) Società con tratti derogatori rispetto a diritto comune (es.: la legge le crea e ne pone delle caratteristiche) 3) Società a partecipazione statale necessaria. Le azioni non possono circolare. 4) Società che svolgono attività che sarebbero generalmente svolte da organi statali (Arcus e Invitalia controllate da Ministero delle finanze) Gruppo pubblico: Ente di gestione che controlla società a partecipazione statale (ocietà partecipate). Privatizzazioni • Sostituzione del regime di diritto pubblico con un regime di diritto privato. Due tipi: Privatizzazione formale: trasformazione della “forma” ma non della sostanza. Si passa da un ente pubblico a SpA sottoposta controllo pubblico. È il caso degli pubblici economici e aziende autonome che agivano con strumenti di diritto privato. La pubblicità designava solo lo speciale rapporto con l’ente territoriale che aveva la responsabilità politica della loro attività. Dagli anni Novanta in poi: vengono trasformate in SpA, nel quale lo Stato è azionista e conserva il controllo sulle medesime. Sono Spa Legali e rimangono delle imprese pubbliche. Privatizzazione sostanziale: oltre alla forma muta la sostanza. L’ente territoriale azionista di riferimento cede il controllo dell’ente trasformato ai privati (dismissione). Le privatizzazioni • Negli anni Ottanta, il settore pubblico economico era vasto (dal 25% al 35% del totale dell’intera economia) e composto per lo più da società con partecipazione pubblica. Il meccanismo del settore pubblico (risalente già agli anni Trenta) consentiva agili “smobilizzazioni” di partecipazioni pubbliche: le imprese/aziende pubbliche erano per lo più rette da una legge. La dismissione delle partecipazioni, quindi, richiedeva la abrogazione della legge istitutiva per rendere l’ente trasferibile in mano privata. • E, tuttavia, il meccanismo della smobilizzazione non ha favorito lo Stato: esso consisteva nella vendita dei pacchetti azionari da parte delle holding (o società capogruppo) secondo modalità da queste decise. I corrispettivi di cessione non andavano al tesoro, ma direttamente alle holding => non si fa cassa per appianare il debito pubblico. • Negli anni Novanta, invece, ci prefigge di ridurre il debito pubblico: 1) Mediante soppressione di imprese pubbliche e conferimento delle relative attività a delle SpA (es: soppressione dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici e attribuzione a IRITEL-Telecom Italia delle relative attività) con successiva privatizzazione. 2) Mediante trasformazione di imprese pubbliche in SpA (è il caso delle banche pubbliche, di BNL, di IRI, di ENEL, di INA – con partecipazione pubblica necessaria e in taluni casi addirittura interamente partecipate dal Tesoro). 3) Mediante duplice trasformazione: da impresa-organo a impresa-ente a Spa. Come si è privatizzato (1) • D.l. 333/1992 convertito in l. 359/1992: 1) IRI ENI INA ENEL diventano SpA; si individua il capitale sociale e poi gli azionisti (Ministeri dell’economia e dello sviluppo economico). 2) Venuto meno l’ente, viene meno anche l’attività a questo riservata. Le attività societarie (ENI, ENEL) sono trattate come concessioni. 3) Ciò, però, non consente la concorrenza. Come si è privatizzato (2) • L. n. 359/1992: 1) trasformazione in SpA di altri enti pubblici economici con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). 2) La delibera produce gli stessi effetti della legge (opera la trasformazione, individua il capitale sociale, gli azionisti, ecc.). 3) è una privatizzazione finalizzata a ridurre il debito pubblico. Come si è privatizzato (3) • D.l. n. 332/1994 convertito in l. n. 474/1994: 1) Le SpA, delle quali debbono essere messe in circolazione le azioni, non sono più assoggettate alla disciplina in materia di contabilità pubblica; 2) Alienazione delle azioni in modo trasparente e non discriminatorio, favorendo sia privati, sia investitori istituzionali; 3) Costruzione del nucleo stabile di azionisti di riferimento (accordo per conservare le azioni, divieto di cessione dell’azienda, ecc.) 4) Nel caso dei servizi pubblici, la cessione delle azioni è condizionata alla creazione delle società di regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi. Detto altrimenti: senza costituzione della Autorità amministrativa indipendente, non si dismettono le partecipazioni azionarie (Autorità per l’energia elettrica e il gas, per le garanzie nelle comunicazioni, ecc.). Limiti alla autonomia privata 1) poteri speciali a ministero delle finanze (golden share) stabiliti negli statuti prima della perdita del controllo: opposizione ad assunzione di partecipazioni superiori a 1/20 capitale sociale, ad accordi che coinvolgano almeno 1/20 cap. soc.; veto alle delibere di scioglimento, trasferimento, fusione, scissione; nomina di un amministratore senza diritto di voto (c.d. amministrazione senza società). Censurata da Corte di Giustizia dell’UE nel 2009 (causa C-326/07) perché crea incertezza negli investitori, viola libertà di investimento e di circolazione dei capitali ed è sproporzionata rispetto ai fini; modificata nel 2012 per sola salvaguardia della sicurezza delle reti e degli impianti (energia trasposrti, comunicazioni) 2) Poison bill: consente emissione di strumenti finanziarie e di azioni per conservare posizione di maggioranza e impedire scalate ostili. 3) Limite massimo al possesso azionario (5%). Una valutazione … • Rimangono sotto il controllo dello Stato: ENEL, Poste Italiane, ENI, FFSS, Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato, ENAV, Rai Holding, Finmeccanica, Fintecna … • ENEL: dal 1999 dismissione a tre Genco (Eurogen, Elettrogen, Interpower) cedute mediante trattativa diretta, con esclusione di soggetti partecipati dallo Stato per almeno il 30%. • Alitalia: procedura specifica con d.l. 80/2088 conv. In l. 111/2008. Individuazione di soggetti qualificati, trattativa privata, deroga alla normativa sulle concentrazioni, monopolio di concentrazione per almeno 3 anni, creazione di due società (bad company e good company). • Rotte marittime: Tirrenia. Caremar, Saremar, Toremar. Cessione a titolo gratuito alle regioni di azioni di Tirrenia in Caremar, Saremar, Toremar. • Attribuzione a un unico organismo delle responsabilità (Dip. Tesoro) Che dire del d.l. 386/1991 convertito in l. 35/1992? • La legge (in parte abrogata dal d.l. 333/1992 convertito in l. 392/1992), è rimasta per lo più inattuata. • Riguardava le aziende autonome statali: solo l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stata interessata dalla privatizzazione ivi disciplinata. • Le altre trasformazioni e privatizzazioni sono avvenute sulla base di appositi provvedimenti (FFSS, Poste e tlc, ASST, ENAV, ANAS, Cassa depositi e prestiti). Concessionario di pubblico servizio • Presuppone che il concedente (pubblico potere) affidi l’attività economica a un soggetto terzo (concessionario). • Il concessionario assume l’obbligo di gestire l’attività, e viene remunerato attraverso le tariffe pagate dagli utenti. Il concedente ha poteri di indirizzo e di vigilanza rispetto al concessionario. • Il rapporto si basa su due atti: un provvedimento amministrativo che dispone la concessione del servizio e la attribuzione di poteri pubblicistici; un contratto che regola i rapporti tra i due soggetti e la sostanza economica. La mancata corrispondenza della attività del concessionario alle finalità di interesse pubblico può portare alla revoca della concessione con caducazione del contratto; ma al concessionario è dovuto un indennizzo. Individuazione del concessionario • Per legge; • Sulla base di una valutazione individuale; • Non è prevista la messa in concorrenza dei potenziali aspiranti. Ciò nonostante, il diritto dell’UE prevede sia richiesto un minimo di competizione: non discriminazione, parità di trattamento, adeguate forme di pubblicità, garanzia dell’imparzialità delle procedure Affidamento • Richiesto per servizi pubblici locali di rilevanza economica; • Due atti: 1) provvedimento di affidamento; 2) contratto di servizio. • Soggetti: imprese pubbliche (aziende e società a totale partecipazione pubblica: in house providing), società private e società miste (alleviano l’onere dell’ente; apportano capacità tecniche; evitano il rapporto di agenzia) .