Art. 3. Esercizio del credito a supporto delle esportazioni

D.L. 24-1-2015 n. 3
Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2015, n. 19.
Art. 3. Esercizio del
dell'internazionalizzazione
(1)
depositi e prestiti Spa
credito a supporto
dell'economia italiana
delle esportazioni e
da parte della Cassa
1. Al fine di rafforzare l'attività della società Cassa depositi e prestiti Spa a
supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia
italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le
stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente
o tramite la società SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso
l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche
attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1°luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni, le parole: “quando le operazioni sono
assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto
assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato” sono soppresse.
(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33.