I contratti del diporto nautico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diporto = attività nautica in acque marittime o interne per scopi sportivi o
ricreativi e senza fine di lucro.
Diporto = diverso dalla navigazione commerciale.
Decreto legislativo n. 171/2005 = codice della nautica da diporto.
Unità da diporto per scopi di natura commerciale quando:
Sono oggetto di un contratto di locazione e di noleggio;
Sono usati per l’insegnamento della navigazione da diporto;
Sono usati come appoggio e ausilio per coloro che praticano immersioni a
scopo sportivo e ricreativo.
Locazione = contratto in base al quale un soggetto locatore si obbliga verso
corrispettivo a cedere ad un altro soggetto conduttore il godimento di una
unità da diporto per periodo di tempo stabilito. Il conduttore deve provvedere
personalmente o tramite uno skipper alla condotta dell’imbarcazione.
Forma scritta per la validità del contratto. Il contratto deve essere tenuto a
bordo dal conduttore in originale o in copia conforme
•
•
•
•
•
•
Noleggio = contratto con il quale una delle parti in corrispettivo del nolo
pattuito si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un
dato tempo per motivi ricreativi in zone marine o in acque interne di sua
scelta, da fermo o in navigazione, nel rispetto delle condizioni fissate dal
contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui
dipendenze resta anche l’equipaggio.
Forma scritta per la validità del contratto. Obbligo della tenuta a bordo del
contratto in originale o in copia conforme.
Differenza con la locazione: non vi è la consegna dal noleggiante al
noleggiatore e l’equipaggio resta alle dipendenze del noleggiante.
Skipper = può essere il noleggiante o un terzo dal noleggiante individuato.
Se lo skipper viene individuato e ingaggiato dal noleggiatore cambia il
contratto. Non si ha più noleggio bensì locazione. Il noleggiatore non ha alcun
controllo né ingerenza nell’attività nautica.
Responsabilità per i danni arrecati dall’unità noleggiata gravano sul
noleggiante.
• Contratto di ormeggio = contratto con il quale il proprietario o colui che è
titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento su una unità da
diporto in cambio di un prezzo corrispettivo ottiene la possibilità di sostare
per un breve periodo in un approdo turistico o di utilizzare un posto barca
per periodi stagionali lunghi anche pluriennali. Contratto atipico (deposito
e contratto d’opera).
• Prestazione di custodia = principio di affidamento.
• Contratto di rimessaggio = contratto con il quale un soggetto acconsente
che un altro, dietro pagamento di un prezzo corrispettivo, di occupare con
un bene mobile temporaneamente non utilizzato lo spazio allestito con
tutti i servizi che ne garantiscano la funzionalità e la sorveglianza.
Contratto atipico (disciplina del deposito art. 1776 codice civile) = custodia
del bene.