Le differenze tra il noleggio e il trasporto di persone

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La voce del diportista
Le differenze tra il noleggio
e il trasporto di persone
di Aniello Raiola
N
el campo della
nautica da diporto
è consentito utilizzare le unità con
contratti di locazione e di noleggio, mentre non è previsto
(né consentito) il contratto
di trasporto passeggeri. La ragione di ciò risiede nell’evitare
la concorrenza delle unità da
diporto rispetto alle navi da
passeggeri o da piccolo traffico
passeggeri, che sono dedicate
a tale scopo e che sono iscritte
in registri diversi da quelli
del diporto, cioè nei registri
delle navi minori.
Non è però semplice distinguere l’attività di noleggio da
diporto e l’attività di trasporto
passeggeri. Motivo per il quale
spesso gli operatori del ramo
passeggeri denunciano attività
di trasporto passeggeri effettuata con unità da diporto
sotto le mentite spoglie di attività di noleggio, e lamentano
una concorrenza sleale perché
per condurre le navi da trasporto passeggeri occorrono
specifici titoli professionali
marittimi e le stesse sono sottoposte a norme di sicurezza
diverse e più severe.
Il noleggio è il contratto con
cui una delle parti, in cambio
del corrispettivo (detto nolo)
pattuito, si obbliga a mettere
a disposizione dell’altra (noleggiatore) l’unità da diporto
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luglio-agosto 2016
con un equipaggio per un determinato periodo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone
marine o acque interne di
sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto stesso.
Il trasporto di persone, invece,
è quel contratto con cui il
vettore (colui che effettua il
trasporto) si obbliga a trasferire
la persona (passeggero) da un
luogo all’altro.
Il confine tra i due contratti,
soprattutto nella pratica, è
molto labile.
Il Ministero nell’estate scorsa
è intervenuto con una circolare
diretta agli uffici marittimi,
tesa a contrastare il fenomeno
delle attività irregolari in materia di noleggio da diporto.
Infatti, ha evidenziato che la
finalità del noleggio in ambito
diportistico deve rimanere
quella propria del diporto ovvero lo spostamento via mare
di persone deve servire a realizzare solo finalità sportive
o ricreative, senza scopo di
collegamento tra due o più
località e senza orari prefissati
di partenza e rientro. Il trasporto passeggeri, invece, consiste nel trasferimento di persone tra due o più luoghi ben
definiti nell’ambito di un’attività che si svolge con continuità e sistematicità.
Mentre l’oggetto del contratto
di trasporto passeggeri è il
viaggio, per il quale l’itinerario
e gli orari di partenza e arrivo
sono prefissati e prestabiliti
dal vettore, senza facoltà per
il passeggero di interferire;
nel noleggio da diporto, oggetto del contratto è l’unità
stessa, che viene posta a disposizione del noleggiatore
insieme all’equipaggio ed è il
noleggiatore che decide itinerario, orari e soste.
Altri elementi che costituiscono, come dice il Ministero,
chiaro indizio di un’attività
di trasporto passeggeri sono
le modalità di pagamento e
la forma del contratto. Qualora, infatti, il pagamento del
servizio avvenga in modo frazionato o con rilascio di singole ricevute a ciascuna persona trasportata, è lecito ipotizzare la sussistenza di un’attività di trasporto passeggeri.
Come anche la presenza di
contratti di noleggio pluripersonali (cioè firmati da più
persone e dall’impresa di noleggio) o collettivi (cioè firmati
da un procuratore in nome e
per conto di più persone) fa
presupporre l’esistenza di un
trasporto passeggeri, soprattutto quando non sono indicati nei contratti stessi l’oggetto specifico (attività ricreativa diportistica) e le singole
persone imbarcate.
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