La voce del diportista Le differenze tra il noleggio e il trasporto di persone di Aniello Raiola N el campo della nautica da diporto è consentito utilizzare le unità con contratti di locazione e di noleggio, mentre non è previsto (né consentito) il contratto di trasporto passeggeri. La ragione di ciò risiede nell’evitare la concorrenza delle unità da diporto rispetto alle navi da passeggeri o da piccolo traffico passeggeri, che sono dedicate a tale scopo e che sono iscritte in registri diversi da quelli del diporto, cioè nei registri delle navi minori. Non è però semplice distinguere l’attività di noleggio da diporto e l’attività di trasporto passeggeri. Motivo per il quale spesso gli operatori del ramo passeggeri denunciano attività di trasporto passeggeri effettuata con unità da diporto sotto le mentite spoglie di attività di noleggio, e lamentano una concorrenza sleale perché per condurre le navi da trasporto passeggeri occorrono specifici titoli professionali marittimi e le stesse sono sottoposte a norme di sicurezza diverse e più severe. Il noleggio è il contratto con cui una delle parti, in cambio del corrispettivo (detto nolo) pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra (noleggiatore) l’unità da diporto 46 luglio-agosto 2016 con un equipaggio per un determinato periodo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto stesso. Il trasporto di persone, invece, è quel contratto con cui il vettore (colui che effettua il trasporto) si obbliga a trasferire la persona (passeggero) da un luogo all’altro. Il confine tra i due contratti, soprattutto nella pratica, è molto labile. Il Ministero nell’estate scorsa è intervenuto con una circolare diretta agli uffici marittimi, tesa a contrastare il fenomeno delle attività irregolari in materia di noleggio da diporto. Infatti, ha evidenziato che la finalità del noleggio in ambito diportistico deve rimanere quella propria del diporto ovvero lo spostamento via mare di persone deve servire a realizzare solo finalità sportive o ricreative, senza scopo di collegamento tra due o più località e senza orari prefissati di partenza e rientro. Il trasporto passeggeri, invece, consiste nel trasferimento di persone tra due o più luoghi ben definiti nell’ambito di un’attività che si svolge con continuità e sistematicità. Mentre l’oggetto del contratto di trasporto passeggeri è il viaggio, per il quale l’itinerario e gli orari di partenza e arrivo sono prefissati e prestabiliti dal vettore, senza facoltà per il passeggero di interferire; nel noleggio da diporto, oggetto del contratto è l’unità stessa, che viene posta a disposizione del noleggiatore insieme all’equipaggio ed è il noleggiatore che decide itinerario, orari e soste. Altri elementi che costituiscono, come dice il Ministero, chiaro indizio di un’attività di trasporto passeggeri sono le modalità di pagamento e la forma del contratto. Qualora, infatti, il pagamento del servizio avvenga in modo frazionato o con rilascio di singole ricevute a ciascuna persona trasportata, è lecito ipotizzare la sussistenza di un’attività di trasporto passeggeri. Come anche la presenza di contratti di noleggio pluripersonali (cioè firmati da più persone e dall’impresa di noleggio) o collettivi (cioè firmati da un procuratore in nome e per conto di più persone) fa presupporre l’esistenza di un trasporto passeggeri, soprattutto quando non sono indicati nei contratti stessi l’oggetto specifico (attività ricreativa diportistica) e le singole persone imbarcate.