SOGGETTO GIURIDICO PERSONA FISICA Capacità giuridica Capacità d’agire Incapacità assoluta legale:minore/interdizio ne legale/interdizione giudiziale Rappresentanza legale Incapacità naturale Incapacità relativa: minore emancipato (art.390-397) /inabilitato AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO(l.6/04) (artt.404-413) PERSONA GIURIDICA Sono ENTI che hanno soggettività e personalità giuridica acquisita attraverso il riconoscimento ASSOCIAZIONI FONDAZIONI COMITATI LIMITI alla capacità di agire INCAPACITA’ LEGALE ad agire solo in casi previsti dalla legge: Può essere ASSOLUTA: 1) MINORE d’ età 2) INTERDIZIONE GIUDIZIALE (art. 427) RELATIVA: 1) INABILITAZIONE (art. 415) INCAPACITA’ NATURALE O DI FATTO E’ L’INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE AL MOMENTO DEL COMPIMENTO DELL’ATTO (ART. 428 C.C.) INTERDIZIONE LEGALE è pena accessoria Impedisce atti di natura patrimoniale, non interviene sul piano dei rapporti personali o familiari Trib. La Spezia 25 gennaio 2010 La figura dell'amministratore di sostegno riveste la qualità di pubblico ufficiale. L'art. 357 c.p. ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la p.a., ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata. Le potestà che l'ordinamento attribuisce all'amministratore di sostegno consistono proprio in un complesso di poteri-doveri ricondotti alla funzione che egli è tenuto a esercitare nell'interesse della persona assistita. I poteri certificativi dell'amministratore di sostegno , propri di ogni pubblico ufficiale, si rinvengono poi negli atti che la legge gli impone di redigere per dar conto della corretta amministrazione dei beni al giudice tutelare. Trib. Varese 25 agosto 2010 L'art. 408 c.c. consente che la designazione dell'amministratore possa essere effettuata dal beneficiario in previsione della futura eventuale incapacità. L' amministrazione di sostegno , però, potrà essere aperta solo nel momento in cui il suddetto stato di infermità si sarà verificato non potendo il procedimento giurisdizionale che essere attuale e contestuale alle esigenze per le quali si chiede la misura di protezione, ciò anche per garantire all'adulto incapace la massima tutela, garantita dalla presenza del giudice tutelare cui demandato il compito di svolgere tutti gli accertamenti del caso PERSONA FISICA Scomparsa: su istanza nomina curatore (art.48 c.c.) per conservazione del patrimonio Assenza: 2 anni istanza: immissione nel possesso temporaneo dei beni/ esercizio temporaneo dei diritti/ liberazione temporanea dalle obbligazioni con cauzione previo inventario dei beni; ne consegue : amministrazione dei beni – rappresentanza in giudizio – godimento delle rendite. Ritorno: cessano effetti dichiarazione assenza; restituzione Morte presunta: 10 anni chi era stato immesso nel possesso ne acquista la DISPONIBILITA’, esercizio definitivo o liberazione definitiva – cessano cauzioni e cautele – possibili nuove nozze – Ritorno: recupero beni residui; crediti e beni frutto dell’investimento –legittima pretesa di adempimento – matrimonio nullo ma salvi gli effetti civili. Art.48 c.c. Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza , su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pm, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Se vi è un legale rappresentante non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare. Cassazione civile sez. lav. 21 gennaio 2005 n. 1253 L'obbligo dell'Inail di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa , ai sensi degli art. 48 ss. c.c., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all'uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza , nè liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, nè assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi. DIRITTI DELLA PERSONALITA’ Norme di riferimento: artt. 5-10 c.c. + Costituzione + codice penale + Convenzione dei diritti dell’uomo. Diritti fondamentali della persona Assoluti Indisponibili Imprescrittibili ART. 5 c.c. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO Integrità fisica: vietata diminuzione permanente (si a donazione sanguemidollo) Leggi collegate: l.194/78 aborto L. 91/99 sui trapianti d’organo/donazioni organi L. 40/04 PMA (procreazione medicalmente assistita) Cass. 37077/2008 Secondo la Corte va riconosciuto il diritto del paziente che è in possesso delle capacità intellettive e volitive di rifiutare le cure secondo una totale autonomia di scelte che può comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve sempre essere rispettata dal sanitario segue Il consenso informato del paziente ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere fra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte la fasi della vita, anche in quella terminale. PROCREAZIONE ARTIFICIALE PUNTI CARDINE: Divieto fecondazione eterologa Divieto di maternità surrogata Divieto di fecondazione post mortem Divieto di sperimentazione sugli embrioni Divieto di crioconservazione e soppressione degli embrioni Divieto analisi prenatale embrioni). 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnicoscientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Corte costituzionale 151/09 La legge sulla procreazione assistita è in parte costituzionalmente illegittima, laddove prevede la produzione di non più di tre embrioni per volta, da impiantare contemporaneamente (perché viola l'articolo 3 della Costituzione sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili) e laddove non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Sentenza 151/2009 Decisione del 01/04/2009 È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". La norma, stabilendo che le tecniche di produzione degli embrioni non debbono crearne un numero superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre, comporta la necessità di moltiplicare i cicli di fecondazione, poiché non sempre i tre embrioni sono in grado di dar luogo a una gravidanza. Ciò determina sia l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie collegate alla iperstimolazione ovarica, sia, nei casi in cui siano maggiori le possibilità di attecchimento, un pregiudizio diverso per la salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime: questo perché la norma non riconosce al medico la possibilità di valutare il singolo caso, individuando, di volta in volta, il limite numerico di embrioni idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita. La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna, si pone, così, in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo sia della ragionevolezza che dell'eguaglianza, poiché il legislatore riserva lo stesso trattamento a situazioni dissimili, e con l'art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso. - Sul principio di autonomia e responsabilità del medico v. citate, sentenze n. 338/2003 e n. 282/2002. e… È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna. La caducazione dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre", pur mantenendo fermo il principio per cui non devono essere creati embrioni in numero superiore a quello necessario, secondo accertamenti demandati al medico, nella fattispecie concreta, esclude, però, l'obbligo di un unico e contemporaneo impianto e il numero massimo di embrioni da impiantare: ciò introduce una deroga al principio generale del divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dello stesso art. 14, con conseguente necessità di ricorso alla tecnica di congelamento degli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica, e comporta la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 3. ART. 6 c.c. IDENTITA’ PERSONALE Diritto al nome e/o allo pseudonimo(art.9) Tutela attraverso azione inibitoria + risarcimento del danno Legittimazione attiva anche x chi abbia un “interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette” (art.8) INTEGRITA’ MORALE Integrita’ morale: a tutela dell’onore (c.p. 594-595 ingiuria e diffamazione art.2 Cost.), reputazione e riservatezza Cass. 22-09-2008 n.23934 In seguito all’approvazione del trattato di Lisbona anche l’Italia ha il dovere di uniformarsi ai principi fondamentali della Carta UE tra i quali il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso. Con l’ordinanza la Cass. si è pronunciata a favore dell’attribuzione del cognome materno ai figli legittimi in caso di comune richiesta di entrambe i genitori. ART. 10 DIRITTO ALL’IMMAGINE Si riferisce allo sfruttamento abusivo dell’immagine di un soggetto Persona famosa: diritto alla privacy e diritto di cronaca Pregiudizio al decoro e alla reputazione Immagine propria, dei figli, dei genitori Utilizzo o pubblicazione Azione inibitoria e risarcimento del danno TUTELA DELLA PRIVACY: d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 codice in materia di dati personali - DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - CONSENSO ESPRESSO e INFORMATO - deroghe principali: art.24 per legge, per esecuzione di un contratto, dati provenienti da pubblici registri