Proprietà intellettuale • Complesso dei diritti su beni immateriali –proprietà letteraria o artistica –proprietà industriale Tutela attraverso: • Diritto morale dell’autore o dell’inventore, oggetto del quale non è il bene, ma l’idea • diritto patrimoniale sulle opere dell’ingegno, spettante in via esclusiva all’autore o inventore Normativa • Codice civile: – diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche; – diritto di brevetto per modelli industriali – diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali • Leggi speciali • brevetti per le nuove varietà vegetali • tutela del software • diritto d’autore per costitutore banche dati elettroniche Diritto morale • Diritto assoluto, oggetto del diritto d’autore, nonché diritto immateriale, e cioè l’opera dell’ingegno ‘di carattere creativo’ appartenente ‘alle scienze, alla letteratura, musica, arte figurativa, all’architettura, teatro, cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione’. • Diritto perpetuo nel tempo Modalità di acquisto del diritto morale • A titolo originario: attraverso la creazione dell’opera stessa, qualificata come ‘particolare espressione del lavoro intellettuale’ • Legittimati – autore e i suoi aventi causa che hanno per ciò il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera Diritto patrimoniale sulle opere dell’ingegno • È cedibile • durata limitata nel tempo –la vita dell’autore o inventore –70 anni dopo la morte Diritto patrimoniale: ‘L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge art. 2577 c.c. Oggetto diritto patrimoniale • Diritto di riproduzione • diritto di esclusivo di trascrizione da opera scritta a orale • ‘’ esecuzione in pubblico • ‘’ diffusione • ‘’ traduzione in lingue • ‘’ diritti intrasmissibili e inalienabile di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali, salvo l’obbligo di indennizzo a colora che hanno acquistato diritti sull’opera Atti di disposizione • Concessione dei diritti d’autore alla casa editrice sul romanzo in corrispettivo di una percentuale sul prezzo di copertina • vendita dell’oggetto unico esemplare • concessione onerosa di riproduzione dell’opera d’arte in più esemplari da parte dell’autore dell’opera stessa tutela • Protezione del diritto attraverso il registro pubblico generale delle opere protette tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (l. 633/1941 art.103) • Giudiziaria: ai fini di accertamento del diritto e inibitoria • SIAE che ha il compito di assicurare il rispetto dei contratti di edizione e esigere i diritti spettanti agli autori delle opere destinate a successive riproduzioni – equo compenso agli autori – Contratto di edizione – contratto di rappresentazione e di esecuzione Il brevetto per invenzioni industriali • Nuove idee atte ad avere applicazione industriale, quali un metodo, o un processo di lavorazione, una macchina, utensile • anche l’applicazione tecnica di un principio scientifico • Diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne anche per ciò che riguarda il commercio del prodotto cui l’invenzione si riferisce Ufficio italiano brevetti e marchi • Oggetto;: attività inventiva atte ad avere applicazione industriale • novità = originalità: non compresa nello stato della tecnica – l’invenzione non è mai stata accessibile al pubblico Industrialità Licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione art.54 r.d. 1127/1941 • Rilasciata a qualunque interessato che ne faccia richiesta e che provi di non aver potuto ottenere dal titolare una licenza contrattuale a condizioni eque, qualora trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, il titolare non abbia attuato l’invenzione brevettata. Invenzione del prestatore d’opera • Sempre riconoscimento diritto morale – se oggetto del rapporto di lavoro – se attinente e nell’adempimento delle funzioni – se diversa dalle funzioni oggetto della prestazione lavorativa • Equo premio