Proprietà intellettuale
• Complesso dei diritti su beni
immateriali
–proprietà letteraria o artistica
–proprietà industriale
Tutela attraverso:
• Diritto morale dell’autore o
dell’inventore, oggetto del quale non è
il bene, ma l’idea
• diritto patrimoniale sulle opere
dell’ingegno, spettante in via esclusiva
all’autore o inventore
Normativa
• Codice civile:
– diritto d’autore sulle opere dell’ingegno
letterarie e artistiche;
– diritto di brevetto per modelli industriali
– diritto di brevetto per modelli di utilità e per
modelli e disegni ornamentali
• Leggi speciali
• brevetti per le nuove varietà vegetali
• tutela del software
• diritto d’autore per costitutore banche dati
elettroniche
Diritto morale
• Diritto assoluto, oggetto del diritto
d’autore, nonché diritto immateriale, e
cioè l’opera dell’ingegno ‘di carattere
creativo’ appartenente ‘alle scienze, alla
letteratura, musica, arte figurativa,
all’architettura, teatro, cinematografia,
qualunque sia il modo o la forma di
espressione’.
• Diritto perpetuo nel tempo
Modalità di acquisto del diritto
morale
• A titolo originario: attraverso la
creazione dell’opera stessa,
qualificata come ‘particolare
espressione del lavoro intellettuale’
• Legittimati
– autore e i suoi aventi causa che hanno
per ciò il diritto esclusivo di
utilizzazione economica dell’opera
Diritto patrimoniale sulle opere
dell’ingegno
• È cedibile
• durata limitata nel tempo
–la vita dell’autore o inventore
–70 anni dopo la morte
Diritto patrimoniale: ‘L’autore ha
il diritto esclusivo di pubblicare
l’opera e di utilizzarla
economicamente in ogni forma e
modo, nei limiti e per gli effetti
fissati dalla legge art. 2577 c.c.
Oggetto diritto patrimoniale
• Diritto di riproduzione
• diritto di esclusivo di trascrizione da opera
scritta a orale
• ‘’ esecuzione in pubblico
• ‘’ diffusione
• ‘’ traduzione in lingue
• ‘’ diritti intrasmissibili e inalienabile di ritiro
dell’opera dal commercio per gravi ragioni
morali, salvo l’obbligo di indennizzo a colora
che hanno acquistato diritti sull’opera
Atti di disposizione
• Concessione dei diritti d’autore alla casa
editrice sul romanzo in corrispettivo di una
percentuale sul prezzo di copertina
• vendita dell’oggetto unico esemplare
• concessione onerosa di riproduzione
dell’opera d’arte in più esemplari da parte
dell’autore dell’opera stessa
tutela
• Protezione del diritto attraverso il registro pubblico
generale delle opere protette tenuto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (l. 633/1941
art.103)
• Giudiziaria: ai fini di accertamento del diritto e
inibitoria
• SIAE che ha il compito di assicurare il rispetto dei
contratti di edizione e esigere i diritti spettanti agli
autori delle opere destinate a successive riproduzioni
– equo compenso agli autori
– Contratto di edizione
– contratto di rappresentazione e di esecuzione
Il brevetto per invenzioni
industriali
• Nuove idee atte ad avere applicazione
industriale, quali un metodo, o un processo
di lavorazione, una macchina, utensile
• anche l’applicazione tecnica di un principio
scientifico
• Diritto esclusivo di attuare l’invenzione e
di disporne anche per ciò che riguarda il
commercio del prodotto cui l’invenzione si
riferisce
Ufficio italiano brevetti e marchi
• Oggetto;: attività inventiva atte ad avere
applicazione industriale
• novità = originalità: non compresa nello
stato della tecnica
– l’invenzione non è mai stata accessibile al
pubblico
Industrialità
Licenza obbligatoria per l’uso
non esclusivo dell’invenzione
art.54 r.d. 1127/1941
• Rilasciata a qualunque interessato che ne
faccia richiesta e che provi di non aver
potuto ottenere dal titolare una licenza
contrattuale a condizioni eque, qualora
trascorsi tre anni dalla data di rilascio del
brevetto, il titolare non abbia attuato
l’invenzione brevettata.
Invenzione del prestatore d’opera
• Sempre riconoscimento diritto morale
– se oggetto del rapporto di lavoro
– se attinente e nell’adempimento delle funzioni
– se diversa dalle funzioni oggetto della
prestazione lavorativa
• Equo premio