NORMATIVA I dipendenti inventori per caso Mediazione e arbitraggio: come premiare senza litigare con i dipendenti inventori per caso. Pierfrancesco C. Fasano U n caso non raro di controversia in materia di proprietà industriale, con profili rilevanti di diritto del lavoro, nel quale anche la legge indica nella risoluzione delle controversie alternativa al tribunale un metodo (mediazione e arbitraggio/arbitrato) da preferire, è l’invenzione del dipendente. Con l’espressione “invenzione del dipendente” s’intende il brevetto, il modello di utilità, il software, la banca dati, il design industriale, la fotografia e ogni altra forma di diritto d’autore creata o scoperta da un lavoratore, privato o pubblico, subordinato o parasubordinato (agente, rappresentante, consigliere d’amministrazione, sindaco, revisore dei conti), durante o in occasione dello 50 Organi di trasmissione - dicembre 2012 svolgimento della propria attività in azienda o in favore del datore di lavoro. La legge e gli studiosi distinguono tre tipi di invenzioni del dipendente: invenzioni di servizio, invenzioni di azienda e invenzioni occasionali o libere. Le invenzioni di servizio Sono quelle scoperte avvenute nell’esecuzione o adempimento di un contratto di lavoro, nel quale l’attività inventiva o di ricerca rientra nelle mansioni o incarico, e per questo è retribuita con un specifico importo: tipico è il caso dei dipendenti addetti alle unità di ricerca e sviluppo (R&S o R&D) di un’impresa. In tal caso i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione spettano al datore di lavoro e il lavoratore ha il diritto di essere riconosciuto come autore. Le invenzioni d’azienda Capita che un lavoratore, non addetto ad attività di ricerca o invenzione, e non remunerato per questo, nello svolgimento delle proprie mansioni inventi qualcosa. In tal caso, se il datore di lavoro ottiene il brevetto o altra protezione giuridica, i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione spettano al datore d lavoro e al lavoratore spetta sia il diritto ad essere riconosciuto come autore, sia un cosidetto “equo premio”, calcolato sulla base dei seguenti criteri previsti dalla legge: • importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto; • mansioni svolte dal lavoratore; • retribuzione percepita dal dipendente; • contributo che il lavoratore-inventore ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. L’equo premio è un’ indennità (e non una retribuzione) e il dipendente può chiedere al datore di lavoro l’equo premio entro 10 anni (prescrizione) dalla data di concessione della protezione giuridica. Esistono due metodi di calcolo dell’equo premio: una formula tedesca e una italiana. Le invenzioni occasionali Se l’attività inventiva non rientra tra le mansioni, non è retribuita con uno specifico importo, e non è avvenuta nello svolgimento delle mansioni, ma l’invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo, a propria scelta, potrà ottenere una licenza o l’acquisto del brevetto o del diritto di brevettare (cosidetto diritto d’opzione) entro 3 mesi (decadenza) dalla data di deposito di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. Il contratto di licenza concluso tra il datore di lavoro (che ha esercitato il diritto d’opzione) e il dipendente prevederà un compenso o canone, pari al valore di mercato o di stima, dedotto il valore di eventuali aiuti che il dipendente ha ricevuto dal datore di lavoro. Se il datore di lavoro (licenziatario) non paga al dipendenteinventore (licenziante) tutto il compenso concordato, il contratto si risolve. Un’ invenzione si presume di un dipendente, e quindi si applicano le norme sulle invenzioni di servizio, di azienda e occasionali sopradescritte, se il brevetto è stato depositato entro 1 anno da quando il lavoratoreinventore ha lasciato l’azienda. Le invenzioni dei dipendenti delle Università e della Pubblica Amministrazione Queste scoperte hanno una disciplina differente. I ricercatori (anche i professori) universitari dipendenti o parasubordinati (titolari di assegni o contratti di ricerca o borse di studio) di università statali o pubbliche amministrazioni (P.A.) con scopo istituzionali di ricerca sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui sono autori. In caso di più autori, sono titolari in parti eguali, salvo patto contrario. Le università e le P.A. possono, con regolamento, stabilire Mediazione e Arbitraggio-Arbitrato Gli studiosi sono concordi nel ritenere che le norme che regolano le invenzioni dei dipendenti possono essere derogate per volontà di entrambi le parti, solo se in senso più favorevole al lavoratore. Nel caso di una controversia tra datore di lavoro e un dipendente avente ad oggetto una invenzione la legge prevede la competenza esclusiva del Giudice (Tribunale delle Imprese) che deciderà se è sorto un diritto sull’invenzione; mentre sempre la legge lascia le parti libere di raggiungere l’accordo sull’ammontare dell’equo premio (invenzione di servizio) o canone (invenzione occasionale). In tal caso le parti in lite possono scegliere la mediazione ed essere aiutate da un mediatore, professionale e esperto della materia, e da un organismo di mediazione specializzato in controversie in materia di proprietà industriale. Se la mediazione fallisce, la legge prevede che le parti possono (anche pendente la causa di accertamento dell’esistenza del diritto all’equo premio o canone) rivolgersi ad un Collegio di Arbitratori, che decideranno secondo i tempi e le regole dell’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile. Ciascuna parte potrà nominare un arbitratore e se le parti non trovano l’accordo sul nome del Presidente del Collegio di Arbitratori, potranno rivolgersi ad un ente (pubblico o privato poco importa, purché specializzato, serio, esperto affidabile ed efficiente) per tale designazione tra i nominativi selezionati e iscritti in un apposito elenco, solo se le parti in lite avranno inserito tale previsione nella lettera di assunzione o nel regolamento che disciplina l’attività di ricerca e sviluppo o nell’accordo successivo al sorgere della controversia. l’importo massimo del canone, relativo alle licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettanti alla stessa università o alla P.A. ovvero ai privati finanziatori della rircerca. In tal caso al ricercatore-inventore spetta non meno del 50 % dei proventi o canoni di sfruttamento dell’invenzione e se le università o le p.a. non provvedono con regolamento ad esse spetta il 30 % dei proventi o canoni. Trascorsi 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, se il ricercatore-inventore o gli aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento salvo cause indipendente dalla propria volontà, la p.a.-datore di lavoro acquisisce il diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e il ricercatore-inventore ha diritto ad essere riconosciuto come autore. Un modello di clausola contrattuale Per facilitare la risoluzione delle controversie in materia di invenzioni dei dipendenti, si raccomanda un modello di clausola contrattuale per: • Controversie future: [Qualsiasi controversia, contestazione o domanda derivante da, o relativa all’ammontare dell’equo premio o compenso o canone di un invenzione avvenuta durante o in oc- casione del rapporto di lavoro, così come le domande extra contrattuali, sarà sottoposta a mediazione amministrata da un organismo iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, in conformità con il Regolamento di Mediazione da essa adottato e approvato dal Ministero della Giustizia. Qualora la mediazione fallisse e le parti attivino la costituzione di un Collegio di Arbitratori e siano in disaccordo sulla nomina del Presidente, quest’ultimo verrà nominato dall’organismo e l’arbitraggio verrà amministrato da tale organismo secondo gli artt. 806 e seguenti c.p.c. e applicando le tariffe previste per la mediazione. La mediazione e l’arbitraggio avranno sede dove il lavoratore presta abitualmente le sue mansioni o se le parti concorderanno presso una delle sedi dell’organismo più vicina alle parti o all’oggetto della controversia. La lingua da utilizzare nella mediazione sarà l’italiano o altra diversa lingua, previo accordo scritto delle parti.] • Controversie esistenti: Per le controversie esistenti, si consiglia consultare e usare i moduli dell’istanza (anche on line) di mediazione di organismi specializzati in materia di proprietà industriale iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA dicembre 2012 - Organi di trasmissione 51