10 LEZIONE Il diritto d’autore Quando si parla di diritto d’autore si fa riferimento all’istituto che tutela quelle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Essere autore significa creare, produrre; tuttavia, non tutto ciò che è prodotto dall’intelletto umano è suscettibile di protezione. In questa lezione impareremo a conoscere quali sono questi diritti, come sorgono e come l’ordinamento giuridico li disciplina. Inoltre, esamineremo la disciplina giuridica prevista per la tutela dell’autore dell’opera. Il diritto morale Il diritto alla paternità Il diritto all’integrità IL DIRITTO D’AUTORE Il contenuto patrimoniale La durata I diritti di utilizzazione economica Il diritto a ritirare l’opera dal commercio Di riproduzione La tutela e le relative azioni Di comunicazione • CONVENZIONI INTERNAZIONALI Sono fonti del diritto internazionale: si tratta di accordi tra Stati che si impegnano a rispettare determinate regole e principi. • ART. 2575 C.C. Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. • ART. 1 LEGGE D’AUTORE Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’inge- gno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì pro- tetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 30 giugno 1978, n. 399 nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscano una creazione intellettuale dell’autore. 10.1 Generalità Cenni storici Il diritto d’autore inteso quale diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno nasce all’inizio del XVII secolo in Inghilterra. Col passare degli anni il diritto d’autore si è sviluppato ed ampliato notevolmente sia in relazione all’oggetto, sia in relazione alle diverse modalità di riproduzione dell’opera. Soprattutto negli ultimi decenni, con l’avvento della rivoluzione digitale, sono state create nuove “opere” come i programmi di computer e le opere multimediali, oltre che nuove modalità di diffusione e riproduzione delle opere stesse: si pensi alla diffusione di un’opera dell’ingegno tramite Internet. Le “leggi” nazionali e internazionali Poiché un’opera dell’ingegno può essere diffusa, riprodotta e utilizzata in diversi Paesi, nel corso degli anni molti Stati hanno deciso di adottare delle leggi comuni, attraverso delle convenzioni internazionali. La più importante è la Convenzione dell’Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (cosiddetta CUB), firmata nel 1886 e a cui aderiscono 139 Stati. In base a questa Convenzione tutti gli Stati contraenti si impegnano ad accordare ai cittadini degli altri Stati contraenti la stessa protezione che essi accordano o accorderanno ai propri cittadini (cosiddetto principio di assimilazione). In Italia l’atto normativo principale che disciplina il diritto d’autore è la legge del 22 aprile 1941, n. 633 (cosiddetta legge d’autore). Questa legge è stata novellata nel corso degli anni per dare attuazione alle molteplici direttive poste in essere nel corso degli anni dall’Unione Europea. Il più recente ed importante intervento legislativo è quello attuato con legge 18 agosto 2000, n. 248. L’oggetto L’art. 2575 del codice civile e l’art. 1 della legge d’autore definiscono le opere che formano oggetto del diritto d’autore come le opere di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Nel corso degli anni l’elenco delle opere si è ampliato ricomprendendo, a titolo esemplificativo, anche le opere fotografiche, i programmi per elaborazione, le banche dati, le opere del disegno industriale, le tipografie dei prodotti a semiconduttori, i progetti di lavori dell’ingegneria ecc. In sintesi, l’oggetto del diritto d’autore sono le opere dell’ingegno avente carattere creativo. La nozione di opera dell’ingegno Le opere dell’ingegno richiamate dalle norme citate non esauriscono la categoria. Infatti, la nozione di opera dell’ingegno è ampia ed elastica così da tener conto dell’evoluzione della tecnica e delle forme espressive. Ciò non significa che tale concetto sia idoneo ad abbracciare qualsiasi tipo di creazione intellettuale. Il carattere creativo dell’opera Affinché l’opera dell’ingegno sia meritevole di tutela è necessario che presenti il carattere della creatività, da intendersi come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva. In altri termini, l’opera deve essere diversa dalle opere già esistenti e deve essere il risultato di un’elaborazione personale del suo autore. • Il diritto d’autore II sto a titolo originario, l’acquisto del diritto di proprietà. • A TITOLO ORIGINARIO Acquisto che non ha alcun legame con un precedente titolare del diritto. Vedasi, come esempio di acqui- • DIRITTI ASSOLUTI, PERSONALISSIMI... INALIENABILI Nella classificazione dei diritti soggettivi si definisco- no assoluti i diritti che si possono far valere nei confronti di chiunque, personalissimi quelli connessi alla sfera personale e non patrimoniale dell’individuo, inalienabili i diritti che non possono essere ceduti ad altri. • NEGOZIO GIURIDICO Categoria che raggruppa sotto questa espressione particolari atti giuridici.Atti che sono costituiti da manifestazioni di volontà volti ad ottenere effetti riconosciuti e garantiti dall’ordinamento giuridico. • LEGITTIMATI Si dicono legittimati i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, per poter esercitare un certo diritto. • ART. 23 LEGGE D’AUTORE Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniu- 10.2 Il diritto morale d’autore Il diritto morale (profili generali) La realizzazione di un’opera intellettuale soddisfa, in primo luogo, un interesse spirituale del suo autore. Di conseguenza, il legislatore riconosce all’autore un “diritto morale” sull’opera stessa. Si tratta di una serie di prerogative di carattere non patrimoniale o personale, che consistono nel potere di: • rivendicare la paternità dell’opera; • opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera stessa che possa pregiudicare l’onore o la reputazione dell’autore; • ritirare l’opera dal commercio se ricorrano gravi ragioni morali. Il diritto morale, anche detto diritto di paternità, si acquista a titolo originario ed è spesso assimilato al diritto di proprietà, con la differenza che l’oggetto del diritto è un bene immateriale. Si parla, infatti, di “proprietà intellettuale”, “proprietà letteraria” oppure “proprietà artistica”, a seconda del tipo di opera creata. Poiché servono a tutelare la personalità dell’autore nei confronti di chiunque utilizzi l’opera, i diritti morali sono considerati come diritti assoluti, personalissimi e, quindi, inalienabili e destinati a durare illimitatamente nel tempo. Il diritto alla paternità Il diritto alla paternità si manifesta nel divieto per tutte le persone diverse dall’autore di attribuire a sé o ad altri la paternità dell’opera, e nel potere di pretendere che il nome dell’autore venga indicato sulle opere o nelle forme d’uso, cioè secondo le modalità usuali. Il diritto alla paternità non incontra deroghe; quindi, l’eventuale negozio giuridico con cui si stabilisce di attribuire la paternità di un’opera ad un altro è nullo. Tale diritto, inoltre, dura anche dopo la morte del suo autore: il diritto di rivendicare la paternità dell’opera può essere fatto valere, senza limiti di tempo, dal coniuge, dai figli e dagli altri legittimati indicati all’art. 23 della legge d’autore. Il diritto all’integrità dell’opera L’autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione a ad altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto di ritirare l’opera dal commercio Il terzo diritto morale previsto dal legislatore è il diritto di ritirare l’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali. Affinché tale diritto possa essere concretamente esercitato è necessario che si presentino delle circostanze che rendano la presenza dell’opera in circolazione gravemente pregiudizievole agli interessi personali e ideali dell’autore. E Se in seguito ad un cambio di regime politico, la circolazione dell’opera espone l’autore a responsabilità penale o civile, questi avrà il diritto di ritirare l’opera dal commercio. Si deve sottolineare che, diversamente dal diritto di rivendicare la paternità dell’opera, il diritto al ritiro dell’opera dal commercio può essere esercitato solo dall’autore e non anche dai suoi eredi o dai suoi congiunti. III L’impresa e l’azienda • ge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal ministro per la Cultura popolare (ora Presidente del Consiglio dei ministri) sentita l’associazione sindacale competente. • ART. 13 LEGGE D’AUTORE Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. • IMPRENDITORE COMMERCIALE (M1•3.1) 10.3 Il diritto patrimoniale d’autore Il diritto patrimoniale (profili generali) La creazione dell’opera intellettuale, oltre che un interesse morale, di cui si è detto, soddisfa un interesse patrimoniale del suo autore. L’opera intellettuale è, infatti, un bene (benché immateriale) e, come tale, è suscettibile di essere utilizzato economicamente, ovvero è idoneo ad essere scambiato con altri beni. Una canzone, un romanzo, un quadro ecc. possono essere sfruttati commercialmente. Quindi il legislatore attribuisce all’autore il controllo dell’utilizzazione economica dell’opera in modo da poterne trarre un guadagno, sia direttamente che indirettamente, cedendo la titolarità o concedendone l’esercizio. Il concetto di utilizzazione economica L’utilizzazione economica è l’attività rivolta a consentire ai terzi la fruizione dell’opera: riproduzione dell’opera in esemplari e loro distribuzione, comunicazione al pubblico dell’opera mediante la rappresentazione o l’esecuzione e la diffusione ecc. Tali attività sono economiche in quanto potenzialmente idonee a procurare un’utilità agli altri e quindi a far conseguire un profitto all’autore. Esse sono solitamente svolte da imprese che agiscono come intermediari tra l’autore e il pubblico, realizzando e commercializzando gli esemplari ovvero erogando i servizi attraverso cui l’opera viene comunicata. I diritti di utilizzazione economica Come emerge da quanto detto, i diritti di utilizzazione economica possono inquadrarsi in due grandi categorie: a) della riproduzione; b) della comunicazione. Il diritto di riproduzione Il diritto di riprodurre si sostanzia (art. 13 legge d’autore) nella “materializzazione” dell’opera; ovvero nella moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. Tale diritto comporta un dovere generale gravante sui terzi di riprodurre l’opera altrui nella sua integrità e in ciascuna delle sue parti. Relativamente a quest’ultimo dovere non è sempre facile stabilire se si è in presenza di una riproduzione parziale vietata oppure di una semplice reminiscenza che, come tale, costituisce una forma di ispirazione lecita. Molte controversie hanno avuto per oggetto brani musicali. Infatti, a causa della brevità della composizione sovente non è facile stabilire se un determinato “attacco musicale” abbia o meno una sua originalità artistica, così da sostanziarsi in un’opera intellettuale non idonea ad essere usata da terzi senza l’autorizzazione del suo autore. • Il diritto d’autore IV • MONOPOLIO DELL’AUTORE Prerogativa che consente a un solo soggetto di offrire un determinato bene o servizio. • MONOPOLIO LEGALE Condizione di mercato prevista e voluta dalla legge affinché sia un solo soggetto a poter offrire sul mercato un determinato bene o un determinato servizio. • SOCIETÀ (M2•1.1) • ART. 15 LEGGE D’AUTORE Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresenta- zione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Il diritto di comunicazione Il diritto di comunicazione (art. 15 legge d’autore) consiste nel diritto esclusivo di far eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l’opera sia gratuitamente che a pagamento. Il concetto di esecuzione si riferisce soprattutto alle opere musicali che richiedono la presenza di un interprete che riproduca il suono sia direttamente al pubblico (si pensi alla Sonata a Kreutzer di Ludwig van Beethoven, eseguita magistralmente da Salvatore Accardo e Giorgia Tomassi), sia tramite uno strumento elettronico (un CD, un nastro magnetico ecc.) che verrà ascoltato da terzi. L’espressione recitazione si riferisce, invece, all’esecuzione di un’opera letteraria, mentre la rappresentazione differisce da quest’ultima in quanto accompagnata dall’azione scenica. In tutte e tre le ipotesi suddette è richiesta l’autorizzazione dell’autore affinché l’opera sia diffusa in pubblico. Ovviamente, l’esecuzione, rappresentazione o recitazione entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola ecc. purché non effettuata a scopo di lucro, non è considerata pubblica e quindi non richiede l’autorizzazione. La durata del diritto patrimoniale d’autore Abbiamo visto che il diritto morale d’autore non è soggetto ad alcun termine di durata. Diversa è la regolamentazione per i diritti di utilizzazione economica. Essi infatti, come tutti i diritti di esclusiva, hanno una durata limitata nel tempo. Trascorso un determinato periodo di tempo gli interessi della collettività alla libera utilizzazione dell’opera prevalgono sull’interesse patrimoniale di monopolio dell’autore. L’art. 25 della legge d’autore, successivamente novellato con legge 52/1996, dispone, quindi, che i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. La SIAE Spesso al singolo autore risulta difficile o impossibile esercitare il diritto di esclusiva sull’opera. Si pensi alle opere musicali, che possono essere riprodotte in molteplici luoghi pubblici (discoteche, teatri, bar ecc.). Poiché gli autori o i cessionari dei diritti patrimoniali non riescono a controllare tale utilizzo da parte dei terzi, è stata istituita una società che gestisce collettivamente alcuni diritti di esclusiva. Si tratta della Società italiana degli autori ed editori (cosiddetta SIAE), un ente pubblico associativo a cui è attribuito il monopolio legale della gestione collettiva dei diritti di utilizzazione economica indicati all’art. 180 della legge d’autore. L’autore o il cessionario può provvedere direttamente all’esercizio del suo diritto, ma se decide di affidarlo ad un altro soggetto che non utilizzi economicamente l’opera direttamente, è obbligato ad affidarlo alla SIAE. Le libere utilizzazioni Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, purché venga indicata la fonte, ovvero la rivista o il giornale da cui sono stati tratti, la data e il numero della rivista o del giornale e il nome dell’autore se l’articolo è firmato. Lo stesso principio, con le medesime limitazioni, si applica ai discorsi tenuti in pubbliche assemblee, alle opere e ai brani riprodotti nelle procedure giudiziarie. V L’impresa e l’azienda • • ART. 25 LEGGE D’AUTORE I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo* anno solare dopo la sua morte. (*) Termine elevato a 70 anni dell’art. 17, c. 1, legge 52/1996 Le fotocopie per uso personale • ART. 1153 C.C. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Nello stesso modo si acquistano i dirit- ti di usufrutto, di uso e di pegno. Uno dei problemi più rilevanti inerenti il diritto d’autore concerne la possibilità o meno da parte di terzi di fotocopiare opere o brani. Il legislatore ha stabilito il principio in base al quale i lettori possono liberamente riprodurre singole opere o brani di opere, purché tale riproduzione venga fatta ad uso personale; inoltre, tale riproduzione deve essere fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico. Sulla falsa riga di quanto detto è consentito anche fotocopiare opere nelle biblioteche purché per uso personale o per i servizi della biblioteca. È quindi vietato tassativamente lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in generale ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettante all’autore. Come è agevole comprendere, anche in tali ipotesi il legislatore cerca di contemperare gli interessi economici del singolo con la finalità di informazione culturale. 10.4 Le azioni a tutela del diritto d’autore Le azioni a difesa del diritto patrimoniale La legge prevede a tutela del diritto patrimoniale d’autore quattro diverse azioni: di accertamento, inibitoria, di rimozione, di risarcimento danni. Con l’azione di accertamento l’autore o il titolare di uno dei diritti di utilizzazione economica si limita a chiedere al giudice di accertare la violazione del proprio diritto. Con l’azione inibitoria si chiede all’autorità giudiziaria di impedire la continuazione o ripetizione di una violazione già avvenuta; di conseguenza, tale azione è rivolta al futuro e si propone di prevenire l’insorgenza del danno o di ulteriori danni, precludendo la continuazione o la ripetizione di una certa violazione. La finalità dell’azione di rimozione consiste nella distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione. La distruzione o rimozione ha, quindi, per oggetto gli esemplari illegittimamente riprodotti o diffusi. Nel caso in cui tali copie abbiano un particolare pregio artistico, il giudice può ordinare che vengano depositate in un pubblico museo; tuttavia, sono fatte salve le copie acquistate da terzi in buona fede che, come noto, divengono proprietari delle stesse in base al noto principio “possesso vale titolo” celebrato dall’art. 1153 c.c. Infine, l’azione di risarcimento danni mira al ristoro dei danni subiti a causa dell’altrui comportamento illecito. Le azioni a difesa del diritto non patrimoniale Le azioni previste per la tutela delle violazioni del diritto patrimoniale d’autore sono utilizzabili anche nel caso di mera violazione del diritto morale d’autore. Tuttavia, in caso di esercizio del diritto di paternità, l’azione di rimozione o distruzione può essere esercitata solo qualora alla violazione non si possa mettere riparo altrimenti (ad esempio, aggiungendo il nome dell’autore sull’opera o mediante altri mezzi di pubblicità). Il risarcimento del danno comprende oltre al danno patrimoniale anche il danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale, anche detto morale, viene risarcito solo nei casi previsti dalla legge o se la violazione costituisca reato. • Il diritto d’autore VI verifiche di lezione approfondimenti verifiche di lezione approfondimenti ▼ ▼ SCHEDA DI APPROFONDIMENTO Le invenzioni ed i brevetti ’ innovazione è uno dei momenti centrali dell’attività d’impresa. Infatti l’imprenditore che riesce a realizzare un’idea nuova e ad introdurla nella sua attività realizza un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del settore, che può risultare decisivo ai fini della sua fortuna. Per l’imprenditore non è impor tante solo realizzare un’innovazione, o essere il primo a realizzarla, ma è altrettanto importante essere l’unico. Infatti l’imprenditore che innova consegue un vantaggio concorrenziale, ma lo perde non appena i concorrenti abbiano a loro volta adottato la stessa innovazione. L’innovazione di uno apre poi la strada all’inseguimento degli altri che possono puntare a copiare l’innovazione altrui, o a realizzare in proprio un’innovazione ancora più avanzata. È quindi essenziale, per l’imprenditore che innova, cercare di conservare in esclusiva l’innovazione. L’imprenditore può cercare di tenere nascosta ai concorrenti la struttura della sua innovazione, in modo da impedire che altri possano copiarla. Questo è lo strumento del segreto aziendale. Il segreto però non è in grado di coprire qualunque innovazione, e non sempre raggiunge l’effetto voluto. Il brevetto per invenzione industriale, disciplinato dal regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modifiche (di seguito l.inv.) è l’istituto giuridico attraverso cui l’ordinamento assicura all’investitore il diritto di utilizzare in esclusiva l’invenzione per un certo periodo di tempo. I requisiti di validità dell’invenzione sono tradizionalmente quattro: industrialità, novità, originalità e liceità. Secondo la normativa vigente, “un invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola” (art. 17 l.inv.). Un’invenzione è nuova, secondo gli artt. 14 e 15 l.inv., “se non è compresa nello stato della tecnica”. Lo stato della tecnica comprende “tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’e- L VII L’impresa e l’azienda • stero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”. Il requisito dell’originalità ha la funzione di selezionare, tra tutto ciò che è nuovo, ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica, esso segna quindi una linea di confine tra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore, e quindi non merita il brevetto, e ciò che è frutto di un’idea che superi le normali prospettive di evoluzione del settore, che non è alla portata dei tanti che in esso operano, e quindi merita l’attribuzione del diritto esclusivo. Ai sensi dell’art. 16 l. inv. un’invenzione è originale “se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Quanto all’ultimo requisito, la liceità, l’art. 13 l.inv. preclude la brevettabilità “delle invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico e al buon costume”, nonché “delle razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse”. Il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione sorge con il rilascio del brevetto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La data di deposito della domanda di brevetto serve da criterio di soluzione del conflitto tra più inventori e segna il momento di decorrenza del termine ventennale di efficacia del brevetto (art. 4 l.inv.). Il brevetto, peraltro, non può essere rinnovato e la durata dello stesso non può essere prorogata. Quanto al contenuto del diritto di esclusiva, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti: 1) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo il suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; 2) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo il suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. approfondimenti verifiche di lezione verifiche di lezione approfondimenti ▼ ▼ SCHEDA DI VERIFICA Vero o falso 1. Il diritto d’autore si riferisce solo ad opere letterarie. V F 2. Perché un’opera d’ingegno sia tutelata deve avere il carattere della creatività. V F 3. Il diritto d’autore è un diritto esclusivamente patrimoniale. V F 4. Il diritto di paternità dell’opera si acquista a titolo originario. V F 5. L’autore può ritirare l’opera dal commercio solo dopo che essa è stata pubblicata. V F 6. Il diritto di rivendicare la paternità dell’opera non può essere esercitato dagli eredi dell’autore. V F 7. Il diritto di riprodurre un’opera è un aspetto dell’utilizzazione economica della stessa. V F 8. Il diritto d’autore non è mai soggetto ad alcun termine di durata. V F 9. La SIAE è un’associazione privata cui si affidano gli autori. V F 10. La riproduzione di brani fatta ad uso personale è consentita dalla legge. V F 11. L’azione di risarcimento dei danni comprende anche il danno non patrimoniale. V F 12. L’azione inibitoria è volta ad accertare la violazione del diritto d’autore. V F 13. L’elenco delle opere che formano oggetto del diritto d’autore è rimasto sempre lo stesso. V F 14. L’autore può ritirare l’opera dal commercio se ricorrano gravi ragioni morali. V F 15. Il diritto all’integrità dell’opera consiste nel diritto di opporsi ad ogni mutilazione della stessa che rechi all’autore un danno economico. V F Scelta multipla 1. a) b) c) d) Sono oggetto del diritto d’autore: tutte le opere elencate tassativamente dalla legge; in genere le opere d’ingegno avente carattere creativo; tutte le opere frutto di creazione intellettale; tutte le opere d’ingegno richiamate dalle convenzioni internazionali. 2. a) b) c) Il diritto d’autore: ha carattere prevalentemente morale; ha carattere prevalentemente patrimoniale; soddisfa sia un interesse morale sia un interesse patrimoniale; d) soddisfa un interesse morale valutabile economicamente. 3. Il diritto alla paternità consiste (indica in questo caso la risposta errata): a) nel divieto a chiunque, tranne l’autore, di attribuirsi la paternità dell’opera; b) nel pretendere che il nome dell’autore compaia sull’opera; c) nel disconoscere pubblicamente l’opera associandola ad un altro nome; d) nella possibilità di opporsi a qualsiasi deformazione dell’opera. 4. L’utilizzazione economica dell’opera consiste (indica in questo caso la risposta errata): a) nel diritto di far eseguire in pubblico l’opera, gratuitamente o meno; b) nel diritto di riprodurla con qualsiasi mezzo; c) nel diritto di ritirarla dal commercio quando esistano gravi ragioni morali; d) nel diffondere l’opera in pubblico. 5. a) b) c) Un’opera dell’ingegno: può essere riprodotta solo in Italia; è soggetta esclusivamente alle leggi nazionali; è soggetta alla legislazione nazionale e alle convenzioni internazionali; d) è protetta solo dall’ordinamento giuridico del Paese in cui è stata prodotta. • Il diritto d’autore VIII