10
LEZIONE
Il diritto d’autore
Quando si parla di diritto d’autore si fa riferimento all’istituto che tutela
quelle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro,
alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Essere autore significa creare, produrre; tuttavia, non tutto ciò che è prodotto dall’intelletto umano è suscettibile di protezione.
In questa lezione impareremo a conoscere quali sono questi diritti, come sorgono e come l’ordinamento giuridico li disciplina.
Inoltre, esamineremo la disciplina giuridica prevista per la tutela dell’autore
dell’opera.
Il diritto morale
Il diritto
alla
paternità
Il diritto
all’integrità
IL DIRITTO D’AUTORE
Il contenuto
patrimoniale
La
durata
I diritti di
utilizzazione
economica
Il diritto a
ritirare l’opera
dal
commercio
Di riproduzione
La tutela e le
relative azioni
Di comunicazione
• CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Sono fonti del diritto internazionale: si
tratta di accordi tra
Stati che si impegnano a rispettare
determinate regole
e principi.
• ART. 2575 C.C.
Formano oggetto
del diritto di autore
le opere dell’ingegno di carattere
creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura,
alla musica, alle arti
figurative, all’architettura, al teatro e
alla cinematografia,
qualunque ne sia il
modo o la forma di
espressione.
• ART. 1 LEGGE
D’AUTORE
Sono protette ai
sensi di questa legge
le opere dell’inge-
gno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative,
all’architettura, al
teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione.
Sono altresì pro-
tetti i programmi
per elaboratore
come opere letterarie ai sensi della
Convenzione di
Berna sulla protezione delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con legge
30 giugno 1978,
n. 399 nonché le
banche di dati che
per la scelta o la
disposizione del
materiale costituiscano una creazione intellettuale dell’autore.
10.1 Generalità
Cenni storici
Il diritto d’autore inteso quale diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno nasce all’inizio del XVII secolo in Inghilterra. Col passare
degli anni il diritto d’autore si è sviluppato ed ampliato notevolmente sia in relazione all’oggetto, sia in relazione alle diverse modalità di riproduzione dell’opera.
Soprattutto negli ultimi decenni, con l’avvento della rivoluzione digitale, sono
state create nuove “opere” come i programmi di computer e le opere multimediali, oltre che nuove modalità di diffusione e riproduzione delle opere stesse: si
pensi alla diffusione di un’opera dell’ingegno tramite Internet.
Le “leggi”
nazionali
e internazionali
Poiché un’opera dell’ingegno può essere diffusa, riprodotta e utilizzata in diversi
Paesi, nel corso degli anni molti Stati hanno deciso di adottare delle leggi comuni, attraverso delle convenzioni internazionali. La più importante è la
Convenzione dell’Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche (cosiddetta CUB), firmata nel 1886 e a cui aderiscono 139 Stati.
In base a questa Convenzione tutti gli Stati contraenti si impegnano ad accordare ai cittadini degli altri Stati contraenti la stessa protezione che essi accordano o
accorderanno ai propri cittadini (cosiddetto principio di assimilazione).
In Italia l’atto normativo principale che disciplina il diritto d’autore è la legge del
22 aprile 1941, n. 633 (cosiddetta legge d’autore). Questa legge è stata novellata
nel corso degli anni per dare attuazione alle molteplici direttive poste in essere
nel corso degli anni dall’Unione Europea. Il più recente ed importante intervento
legislativo è quello attuato con legge 18 agosto 2000, n. 248.
L’oggetto
L’art. 2575 del codice civile e l’art. 1 della legge d’autore definiscono le opere che
formano oggetto del diritto d’autore come le opere di carattere creativo che
appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione. Nel corso degli anni l’elenco delle opere si è ampliato
ricomprendendo, a titolo esemplificativo, anche le opere fotografiche, i programmi per elaborazione, le banche dati, le opere del disegno industriale, le tipografie
dei prodotti a semiconduttori, i progetti di lavori dell’ingegneria ecc. In sintesi,
l’oggetto del diritto d’autore sono le opere dell’ingegno avente carattere creativo.
La nozione
di opera
dell’ingegno
Le opere dell’ingegno richiamate dalle norme citate non esauriscono la categoria. Infatti, la nozione di opera dell’ingegno è ampia ed elastica così da tener
conto dell’evoluzione della tecnica e delle forme espressive. Ciò non significa
che tale concetto sia idoneo ad abbracciare qualsiasi tipo di creazione intellettuale.
Il carattere
creativo
dell’opera
Affinché l’opera dell’ingegno sia meritevole di tutela è necessario che presenti il
carattere della creatività, da intendersi come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva. In altri termini, l’opera deve essere diversa dalle opere
già esistenti e deve essere il risultato di un’elaborazione personale del suo autore.
• Il diritto d’autore
II
sto a titolo originario, l’acquisto
del diritto di proprietà.
• A TITOLO
ORIGINARIO
Acquisto che non
ha alcun legame
con un precedente
titolare del diritto.
Vedasi, come
esempio di acqui-
• DIRITTI
ASSOLUTI, PERSONALISSIMI...
INALIENABILI
Nella classificazione dei diritti soggettivi si definisco-
no assoluti i diritti
che si possono far
valere nei confronti di chiunque, personalissimi quelli
connessi alla sfera
personale e non
patrimoniale dell’individuo, inalienabili i diritti che
non possono essere ceduti ad altri.
• NEGOZIO
GIURIDICO
Categoria che raggruppa sotto questa espressione
particolari atti giuridici.Atti che
sono costituiti da
manifestazioni di
volontà volti ad
ottenere effetti
riconosciuti e
garantiti dall’ordinamento giuridico.
• LEGITTIMATI
Si dicono legittimati i soggetti che
si trovano nelle
condizioni previste
dalla legge, per
poter esercitare
un certo diritto.
• ART. 23 LEGGE
D’AUTORE
Dopo la morte dell’autore il diritto
previsto nell’art. 20
può essere fatto
valere, senza limite
di tempo, dal coniu-
10.2 Il diritto morale d’autore
Il diritto
morale
(profili
generali)
La realizzazione di un’opera intellettuale soddisfa, in primo luogo, un interesse
spirituale del suo autore. Di conseguenza, il legislatore riconosce all’autore un
“diritto morale” sull’opera stessa. Si tratta di una serie di prerogative di carattere
non patrimoniale o personale, che consistono nel potere di:
• rivendicare la paternità dell’opera;
• opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera stessa che possa pregiudicare l’onore o la reputazione dell’autore;
• ritirare l’opera dal commercio se ricorrano gravi ragioni morali.
Il diritto morale, anche detto diritto di paternità, si acquista a titolo originario ed
è spesso assimilato al diritto di proprietà, con la differenza che l’oggetto del diritto è un bene immateriale. Si parla, infatti, di “proprietà intellettuale”, “proprietà
letteraria” oppure “proprietà artistica”, a seconda del tipo di opera creata.
Poiché servono a tutelare la personalità dell’autore nei confronti di chiunque utilizzi l’opera, i diritti morali sono considerati come diritti assoluti, personalissimi
e, quindi, inalienabili e destinati a durare illimitatamente nel tempo.
Il diritto
alla
paternità
Il diritto alla paternità si manifesta nel divieto per tutte le persone diverse dall’autore di attribuire a sé o ad altri la paternità dell’opera, e nel potere di pretendere che il nome dell’autore venga indicato sulle opere o nelle forme d’uso, cioè
secondo le modalità usuali.
Il diritto alla paternità non incontra deroghe; quindi, l’eventuale negozio giuridico con cui si stabilisce di attribuire la paternità di un’opera ad un altro è nullo.
Tale diritto, inoltre, dura anche dopo la morte del suo autore: il diritto di rivendicare la paternità dell’opera può essere fatto valere, senza limiti di tempo, dal
coniuge, dai figli e dagli altri legittimati indicati all’art. 23 della legge d’autore.
Il diritto
all’integrità
dell’opera
L’autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione a ad
altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Il diritto
di ritirare
l’opera
dal commercio
Il terzo diritto morale previsto dal legislatore è il diritto di ritirare l’opera dal
commercio qualora concorrano gravi ragioni morali.
Affinché tale diritto possa essere concretamente esercitato è necessario che si
presentino delle circostanze che rendano la presenza dell’opera in circolazione
gravemente pregiudizievole agli interessi personali e ideali dell’autore.
E Se in seguito ad un cambio di regime politico, la circolazione dell’opera espone l’autore a
responsabilità penale o civile, questi avrà il diritto di ritirare l’opera dal commercio.
Si deve sottolineare che, diversamente dal diritto di rivendicare la paternità dell’opera, il diritto al ritiro dell’opera dal commercio può essere esercitato solo dall’autore e non anche dai suoi eredi o dai suoi congiunti.
III
L’impresa e l’azienda •
ge e dai figli, e, in
loro mancanza, dai
genitori e dagli altri
ascendenti e dai
discendenti diretti;
mancando gli
ascendenti ed i
discendenti, dai fratelli e dalle sorelle
e dai loro discendenti.
L’azione, qualora
finalità pubbliche lo
esigano, può altresì
essere esercitata
dal ministro per la
Cultura popolare
(ora Presidente del
Consiglio dei ministri) sentita l’associazione sindacale
competente.
• ART. 13 LEGGE
D’AUTORE
Il diritto esclusivo
di riprodurre ha
per oggetto la moltiplicazione in
copie dell’opera
con qualsiasi
mezzo, come la
copiatura a mano,
la stampa, la litografia, la incisione,
la fotografia, la
fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento
di riproduzione.
• IMPRENDITORE
COMMERCIALE
(M1•3.1)
10.3 Il diritto patrimoniale d’autore
Il diritto
patrimoniale
(profili
generali)
La creazione dell’opera intellettuale, oltre che un interesse morale, di cui si è
detto, soddisfa un interesse patrimoniale del suo autore.
L’opera intellettuale è, infatti, un bene (benché immateriale) e, come tale, è
suscettibile di essere utilizzato economicamente, ovvero è idoneo ad essere
scambiato con altri beni.
Una canzone, un romanzo, un quadro ecc. possono essere sfruttati commercialmente.
Quindi il legislatore attribuisce all’autore il controllo dell’utilizzazione economica
dell’opera in modo da poterne trarre un guadagno, sia direttamente che indirettamente, cedendo la titolarità o concedendone l’esercizio.
Il concetto
di utilizzazione
economica
L’utilizzazione economica è l’attività rivolta a consentire ai terzi la fruizione
dell’opera: riproduzione dell’opera in esemplari e loro distribuzione, comunicazione al pubblico dell’opera mediante la rappresentazione o l’esecuzione e la
diffusione ecc.
Tali attività sono economiche in quanto potenzialmente idonee a procurare un’utilità agli altri e quindi a far conseguire un profitto all’autore. Esse sono solitamente svolte da imprese che agiscono come intermediari tra l’autore e il pubblico, realizzando e commercializzando gli esemplari ovvero erogando i servizi
attraverso cui l’opera viene comunicata.
I diritti
di utilizzazione
economica
Come emerge da quanto detto, i diritti di utilizzazione economica possono inquadrarsi in due grandi categorie:
a) della riproduzione;
b) della comunicazione.
Il diritto
di riproduzione
Il diritto di riprodurre si sostanzia (art. 13 legge d’autore) nella “materializzazione” dell’opera; ovvero nella moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi
mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Tale diritto comporta un dovere generale gravante sui terzi di riprodurre l’opera
altrui nella sua integrità e in ciascuna delle sue parti. Relativamente a quest’ultimo dovere non è sempre facile stabilire se si è in presenza di una riproduzione
parziale vietata oppure di una semplice reminiscenza che, come tale, costituisce
una forma di ispirazione lecita.
Molte controversie hanno avuto per oggetto brani musicali. Infatti, a causa della
brevità della composizione sovente non è facile stabilire se un determinato
“attacco musicale” abbia o meno una sua originalità artistica, così da sostanziarsi
in un’opera intellettuale non idonea ad essere usata da terzi senza l’autorizzazione del suo autore.
• Il diritto d’autore
IV
• MONOPOLIO
DELL’AUTORE
Prerogativa che
consente a un solo
soggetto di offrire
un determinato
bene o servizio.
• MONOPOLIO
LEGALE
Condizione di mercato prevista e
voluta dalla legge
affinché sia un solo
soggetto a poter
offrire sul mercato
un determinato
bene o un determinato servizio.
• SOCIETÀ
(M2•1.1)
• ART. 15 LEGGE
D’AUTORE
Il diritto esclusivo
di eseguire, rappresentare o recitare
in pubblico ha per
oggetto la esecuzione, la rappresenta-
zione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera
musicale, dell’opera
drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra
opera di pubblico
spettacolo e dell’opera orale.
Non è considerata
pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell’opera entro la
cerchia ordinaria
della famiglia, del
convitto, della scuola o dell’istituto di
ricovero, purché
non effettuata a
scopo di lucro.
Il diritto di
comunicazione
Il diritto di comunicazione (art. 15 legge d’autore) consiste nel diritto esclusivo
di far eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l’opera sia gratuitamente
che a pagamento. Il concetto di esecuzione si riferisce soprattutto alle opere
musicali che richiedono la presenza di un interprete che riproduca il suono sia
direttamente al pubblico (si pensi alla Sonata a Kreutzer di Ludwig van
Beethoven, eseguita magistralmente da Salvatore Accardo e Giorgia Tomassi),
sia tramite uno strumento elettronico (un CD, un nastro magnetico ecc.) che
verrà ascoltato da terzi. L’espressione recitazione si riferisce, invece, all’esecuzione di un’opera letteraria, mentre la rappresentazione differisce da quest’ultima in quanto accompagnata dall’azione scenica. In tutte e tre le ipotesi suddette è richiesta l’autorizzazione dell’autore affinché l’opera sia diffusa in pubblico.
Ovviamente, l’esecuzione, rappresentazione o recitazione entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola ecc. purché non effettuata a scopo
di lucro, non è considerata pubblica e quindi non richiede l’autorizzazione.
La durata
del diritto
patrimoniale
d’autore
Abbiamo visto che il diritto morale d’autore non è soggetto ad alcun termine di
durata. Diversa è la regolamentazione per i diritti di utilizzazione economica.
Essi infatti, come tutti i diritti di esclusiva, hanno una durata limitata nel tempo.
Trascorso un determinato periodo di tempo gli interessi della collettività alla
libera utilizzazione dell’opera prevalgono sull’interesse patrimoniale di monopolio dell’autore. L’art. 25 della legge d’autore, successivamente novellato con legge
52/1996, dispone, quindi, che i diritti di utilizzazione economica dell’opera
durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno
solare dopo la sua morte.
La SIAE
Spesso al singolo autore risulta difficile o impossibile esercitare il diritto di esclusiva sull’opera. Si pensi alle opere musicali, che possono essere riprodotte in molteplici luoghi pubblici (discoteche, teatri, bar ecc.). Poiché gli autori o i cessionari
dei diritti patrimoniali non riescono a controllare tale utilizzo da parte dei terzi, è
stata istituita una società che gestisce collettivamente alcuni diritti di esclusiva. Si
tratta della Società italiana degli autori ed editori (cosiddetta SIAE), un ente
pubblico associativo a cui è attribuito il monopolio legale della gestione collettiva
dei diritti di utilizzazione economica indicati all’art. 180 della legge d’autore.
L’autore o il cessionario può provvedere direttamente all’esercizio del suo diritto,
ma se decide di affidarlo ad un altro soggetto che non utilizzi economicamente
l’opera direttamente, è obbligato ad affidarlo alla SIAE.
Le libere
utilizzazioni
Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle
riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente
riservata, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche
radiofonici, purché venga indicata la fonte, ovvero la rivista o il giornale da cui
sono stati tratti, la data e il numero della rivista o del giornale e il nome dell’autore se l’articolo è firmato.
Lo stesso principio, con le medesime limitazioni, si applica ai discorsi tenuti in
pubbliche assemblee, alle opere e ai brani riprodotti nelle procedure giudiziarie.
V
L’impresa e l’azienda •
• ART. 25 LEGGE
D’AUTORE
I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la
vita dell’autore e sino al termine del
cinquantesimo*
anno solare dopo la
sua morte.
(*) Termine elevato a 70 anni
dell’art. 17, c. 1, legge 52/1996
Le fotocopie
per uso
personale
• ART. 1153 C.C.
Colui al quale
sono alienati beni
mobili da parte di
chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà
mediante il possesso, purché sia in
buona fede al
momento della
consegna e sussista
un titolo idoneo al
trasferimento della
proprietà.
La proprietà si
acquista libera da
diritti altrui sulla
cosa, se questi non
risultano dal titolo
e vi è la buona fede
dell’acquirente.
Nello stesso modo
si acquistano i dirit-
ti di usufrutto, di
uso e di pegno.
Uno dei problemi più rilevanti inerenti il diritto d’autore concerne la possibilità o
meno da parte di terzi di fotocopiare opere o brani.
Il legislatore ha stabilito il principio in base al quale i lettori possono liberamente
riprodurre singole opere o brani di opere, purché tale riproduzione venga fatta
ad uso personale; inoltre, tale riproduzione deve essere fatta a mano o con mezzi
di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.
Sulla falsa riga di quanto detto è consentito anche fotocopiare opere nelle biblioteche purché per uso personale o per i servizi della biblioteca. È quindi vietato
tassativamente lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in generale ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettante all’autore.
Come è agevole comprendere, anche in tali ipotesi il legislatore cerca di contemperare gli interessi economici del singolo con la finalità di informazione culturale.
10.4 Le azioni a tutela del diritto d’autore
Le azioni
a difesa
del diritto
patrimoniale
La legge prevede a tutela del diritto patrimoniale d’autore quattro diverse azioni:
di accertamento, inibitoria, di rimozione, di risarcimento danni.
Con l’azione di accertamento l’autore o il titolare di uno dei diritti di utilizzazione economica si limita a chiedere al giudice di accertare la violazione del proprio diritto. Con l’azione inibitoria si chiede all’autorità giudiziaria di impedire
la continuazione o ripetizione di una violazione già avvenuta; di conseguenza,
tale azione è rivolta al futuro e si propone di prevenire l’insorgenza del danno o
di ulteriori danni, precludendo la continuazione o la ripetizione di una certa violazione. La finalità dell’azione di rimozione consiste nella distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione. La distruzione o rimozione
ha, quindi, per oggetto gli esemplari illegittimamente riprodotti o diffusi. Nel
caso in cui tali copie abbiano un particolare pregio artistico, il giudice può ordinare che vengano depositate in un pubblico museo; tuttavia, sono fatte salve le
copie acquistate da terzi in buona fede che, come noto, divengono proprietari
delle stesse in base al noto principio “possesso vale titolo” celebrato dall’art.
1153 c.c. Infine, l’azione di risarcimento danni mira al ristoro dei danni subiti
a causa dell’altrui comportamento illecito.
Le azioni
a difesa del
diritto non
patrimoniale
Le azioni previste per la tutela delle violazioni del diritto patrimoniale d’autore
sono utilizzabili anche nel caso di mera violazione del diritto morale d’autore.
Tuttavia, in caso di esercizio del diritto di paternità, l’azione di rimozione o
distruzione può essere esercitata solo qualora alla violazione non si possa mettere riparo altrimenti (ad esempio, aggiungendo il nome dell’autore sull’opera o
mediante altri mezzi di pubblicità).
Il risarcimento del danno comprende oltre al danno patrimoniale anche il danno
non patrimoniale. Il danno non patrimoniale, anche detto morale, viene risarcito
solo nei casi previsti dalla legge o se la violazione costituisca reato.
• Il diritto d’autore
VI
verifiche
di lezione
approfondimenti
verifiche
di
lezione
approfondimenti
▼
▼
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Le invenzioni ed i brevetti
’ innovazione è uno dei momenti centrali dell’attività d’impresa. Infatti l’imprenditore che riesce a
realizzare un’idea nuova e ad introdurla nella sua attività realizza un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del settore, che può risultare decisivo ai fini della
sua fortuna.
Per l’imprenditore non è impor tante solo realizzare
un’innovazione, o essere il primo a realizzarla, ma è
altrettanto importante essere l’unico. Infatti l’imprenditore che innova consegue un vantaggio concorrenziale,
ma lo perde non appena i concorrenti abbiano a loro
volta adottato la stessa innovazione. L’innovazione di
uno apre poi la strada all’inseguimento degli altri che
possono puntare a copiare l’innovazione altrui, o a realizzare in proprio un’innovazione ancora più avanzata. È
quindi essenziale, per l’imprenditore che innova, cercare
di conservare in esclusiva l’innovazione.
L’imprenditore può cercare di tenere nascosta ai concorrenti la struttura della sua innovazione, in modo da
impedire che altri possano copiarla. Questo è lo strumento del segreto aziendale.
Il segreto però non è in grado di coprire qualunque
innovazione, e non sempre raggiunge l’effetto voluto.
Il brevetto per invenzione industriale, disciplinato dal
regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127 e successive
modifiche (di seguito l.inv.) è l’istituto giuridico attraverso cui l’ordinamento assicura all’investitore il diritto di
utilizzare in esclusiva l’invenzione per un certo periodo
di tempo.
I requisiti di validità dell’invenzione sono tradizionalmente quattro: industrialità, novità, originalità e liceità.
Secondo la normativa vigente, “un invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il
suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola” (art.
17 l.inv.).
Un’invenzione è nuova, secondo gli artt. 14 e 15 l.inv.,
“se non è compresa nello stato della tecnica”. Lo stato
della tecnica comprende “tutto ciò che è stato reso
accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’e-
L
VII
L’impresa e l’azienda •
stero prima della data di deposito della domanda di
brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una
utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”.
Il requisito dell’originalità ha la funzione di selezionare,
tra tutto ciò che è nuovo, ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica, esso segna quindi
una linea di confine tra ciò che appartiene al divenire
normale di ciascun settore, e quindi non merita il brevetto, e ciò che è frutto di un’idea che superi le normali
prospettive di evoluzione del settore, che non è alla
portata dei tanti che in esso operano, e quindi merita
l’attribuzione del diritto esclusivo. Ai sensi dell’art. 16 l.
inv. un’invenzione è originale “se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”.
Quanto all’ultimo requisito, la liceità, l’art. 13 l.inv. preclude la brevettabilità “delle invenzioni la cui attuazione
sarebbe contraria all’ordine pubblico e al buon costume”, nonché “delle razze animali e dei procedimenti
essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse”.
Il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione sorge con il
rilascio del brevetto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi.
La data di deposito della domanda di brevetto serve da
criterio di soluzione del conflitto tra più inventori e
segna il momento di decorrenza del termine ventennale
di efficacia del brevetto (art. 4 l.inv.). Il brevetto, peraltro,
non può essere rinnovato e la durata dello stesso non
può essere prorogata.
Quanto al contenuto del diritto di esclusiva, il brevetto
conferisce al titolare i seguenti diritti:
1) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di
vietare ai terzi, salvo il suo consenso, di produrre,
usare, mettere in commercio, vendere o importare a
tali fini il prodotto in questione;
2) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo il suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento
in questione.
approfondimenti
verifiche
di lezione
verifiche
di lezione
approfondimenti
▼
▼
SCHEDA DI VERIFICA
Vero o falso
1. Il diritto d’autore si riferisce solo ad opere letterarie.
V
F
2. Perché un’opera d’ingegno sia tutelata deve avere il carattere della creatività.
V
F
3. Il diritto d’autore è un diritto esclusivamente patrimoniale.
V
F
4. Il diritto di paternità dell’opera si acquista a titolo originario.
V
F
5. L’autore può ritirare l’opera dal commercio solo dopo che essa è stata pubblicata.
V
F
6. Il diritto di rivendicare la paternità dell’opera non può essere esercitato dagli eredi dell’autore.
V
F
7. Il diritto di riprodurre un’opera è un aspetto dell’utilizzazione economica della stessa.
V
F
8. Il diritto d’autore non è mai soggetto ad alcun termine di durata.
V
F
9. La SIAE è un’associazione privata cui si affidano gli autori.
V
F
10. La riproduzione di brani fatta ad uso personale è consentita dalla legge.
V
F
11. L’azione di risarcimento dei danni comprende anche il danno non patrimoniale.
V
F
12. L’azione inibitoria è volta ad accertare la violazione del diritto d’autore.
V
F
13. L’elenco delle opere che formano oggetto del diritto d’autore è rimasto sempre lo stesso.
V
F
14. L’autore può ritirare l’opera dal commercio se ricorrano gravi ragioni morali.
V
F
15. Il diritto all’integrità dell’opera consiste nel diritto di opporsi ad ogni mutilazione della stessa
che rechi all’autore un danno economico.
V
F
Scelta multipla
1.
a)
b)
c)
d)
Sono oggetto del diritto d’autore:
tutte le opere elencate tassativamente dalla legge;
in genere le opere d’ingegno avente carattere creativo;
tutte le opere frutto di creazione intellettale;
tutte le opere d’ingegno richiamate dalle convenzioni
internazionali.
2.
a)
b)
c)
Il diritto d’autore:
ha carattere prevalentemente morale;
ha carattere prevalentemente patrimoniale;
soddisfa sia un interesse morale sia un interesse patrimoniale;
d) soddisfa un interesse morale valutabile economicamente.
3. Il diritto alla paternità consiste (indica in questo
caso la risposta errata):
a) nel divieto a chiunque, tranne l’autore, di attribuirsi la
paternità dell’opera;
b) nel pretendere che il nome dell’autore compaia sull’opera;
c) nel disconoscere pubblicamente l’opera associandola
ad un altro nome;
d) nella possibilità di opporsi a qualsiasi deformazione dell’opera.
4. L’utilizzazione economica dell’opera consiste
(indica in questo caso la risposta errata):
a) nel diritto di far eseguire in pubblico l’opera, gratuitamente o meno;
b) nel diritto di riprodurla con qualsiasi mezzo;
c) nel diritto di ritirarla dal commercio quando esistano
gravi ragioni morali;
d) nel diffondere l’opera in pubblico.
5.
a)
b)
c)
Un’opera dell’ingegno:
può essere riprodotta solo in Italia;
è soggetta esclusivamente alle leggi nazionali;
è soggetta alla legislazione nazionale e alle convenzioni
internazionali;
d) è protetta solo dall’ordinamento giuridico del Paese in
cui è stata prodotta.
• Il diritto d’autore
VIII