CAPACITA’ PROCESSUALE La valutazione della capacità processuale dell'imputato rientra nella tematica relativa alla tutela dei diritti dello stesso: costituendo il diritto alla difesa un requisito imprescindibile del processo, se l'imputato non è in grado di esercitare lo stesso viene infatti meno la stessa sussistenza del processo, come confronto paritario – almeno in teoria – fra accusa e difesa. Nel codice del 1913 era prevista una disposizione che riguardava la sospensione del processo in caso di impedimento dell'imputato a comparire all'udienza dibattimentale, senza fare distinzione rispetto all'evenienza che l'impedimento fosse già presente al momento del reato o fosse a esso sopravvenuto (Chiavaro 1967). 1 CAPACITA’ PROCESSUALE Diversa appare la disposizione contenuta nel codice Rocco (1930), ove il tema della capacità processuale trova una sua autonoma trattazione all'art. 88 del c.p.p., relativamente all'ipotesi di infermità sopravvenuta. Nel succitato articolo, infatti, l'incapacità processuale, valutata secondo gli stessi criteri che il c.p. all'art. 88 adottava nell'ambito della capacità di intendere e di volere per l'imputabilità, era presa in considerazione come eventuale conseguenza di un'infermità totale di mente insorta successivamente al momento del reato. In caso di accertamento positivo, in fase di istruttoria o dibattimentale, dell'incapacità processuale, il giudice sospendeva il processo per un periodo indeterminato, durante il quale l'imputato soggiornava in soggiornava in luoghi di cura, di preferenza giudiziari. 2 CAPACITA’ PROCESSUALE Salvo quanto stabilito negli artt. 216 e 259, «se l'imputato venga a trovarsi in tale stato di infermità di mente tale da escludere la capacità di intendere e di volere, il Giudice, in qualsiasi stato e grado del procedimento di merito, dispone con ordinanza la sospensione dell'azione penale e ha facoltà di disporre ricovero in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario. Per gli accertamenti occorrenti il Giudice può disporre anche perizia. [...] Qualora l'imputato riacquisti in tutto o in parte la detta capacità, il Giudice ordina che il procedimento riprenda il suo corso [...]». 3 CAPACITA’ PROCESSUALE Un ulteriore, sostanziale cambiamento del concetto di capacità processuale si verifica, con l'entrata in vigore del nuovo c.p.p. nel 1988-'89, ove la capacità processuale e regolamentata dagli articoli 70-73. Un primo punto da sottolineare è quello che riguarda, sul piano formate, l'abolizione della limitazione del concetto di capacità processuale a un'incapacità unicamente prodotta da un'infermità mentale sopravvenuta al fatto. Infatti nel 1992 questa restrizione fu considerata incostituzionale rispetto al diritto di autodifesa (art. 24 co.II Cost.) e si procedette pertanto alla modifica della specifica disposizione rimuovendo dal dettato dell'art. 70 l'espressione «sopravvenuta al fatto». 4 CAPACITA’ PROCESSUALE Come afferma Conso, la corte ravvisò infatti un'effettiva lesione del diritto all'autodifesa dell'imputato nella circostanza che la limitazione della sospensione ai soli casi di infermità mentale sopravvenuta impediva di fatto la sospensione del processo anche nell'ipotesi di infermità mentale già sussistente al momento del reato e successivamente protrattasi, allorché la stessa non comportava l'esclusione della capacità di intendere e di volere dell'imputato. Secondo la corte (sent. 92/340) la lesione del diritto all'autodifesa veniva integrata, più precisamente, dal conseguente regime secondo cui l'imputato, benché non sia in condizioni, a causa dell'infermità mentale, di partecipare coscientemente al processo, non può fruire della sospensione nonostante il processo medesimo si possa concludere con sentenza di condanna. 5 CAPACITA’ PROCESSUALE Sul piano sostanziale il nuovo c.p.p., che si caratterizza rispetto al precedente per il suo carattere accusatorio, enfatizza il ruolo del giudice nella tutela di una partecipazione attiva e responsabile dell'imputato: il giudice è tenuto a garantire che l'imputato sia nella possibilità di «partecipare coscientemente al processo» (art. 70 c.p.p.). Il concetto di infermità che comporta l'esclusione della capacità di intendere o di volere è abbandonato in favore di un'infermità tale da impedire la partecipazione cosciente al processo. Secondo Cordero (1991) partecipa coscientemente chi intende il senso elementare dell'avvenimento: lo stanno giudicando su quel fatto e, se risultasse colpevole, sarebbe condannato. In effetti, sul significato della formula legislativa della partecipazione cosciente al processo, esiste un confronto che induce alcuni autori a definirla sottile e sfuggente» (Conso et al. 1990) rispetto alla normativa del 1930. 6 CAPACITA’ PROCESSUALE In teoria una piena capacità processuale dovrebbe essere in grado di valutare e tenere conto di tutti i seguenti possibili comportamenti (Lore e Moscarini 1999): a) la piena comprensione dell'addebito di cui si fa carico; b) tenere quei comportamenti che costituiscono il contenuto negativo dell'autodifesa quali il silenzio durante l'interrogatorio (art. 64 comma 3), la rinuncia a comparire in dibattimento (art. 488 comma 1), il rifiuto dell'esame (art. 208); c) esercitare in positivo l'autodifesa rispondendo con contezza alle domande rivoltegli in sede di interrogatorio (art. 65 comma 2) o di esame (art. 503 comma 2); 7 CAPACITA’ PROCESSUALE d) gestire attraverso una scelta cosciente e volontaria le varie possibilità di giustizia negoziata offertagli dalla previsione dei diversi riti alternativi (per es. artt. 438 comma 1 e 444 comma I); e) acquisire una piena coscienza del contenuto e del significato della sentenza ai fini di un libero e consapevole esercizio del diritto di impugnazione (art. 571 comma 1). 8 CAPACITA’ PROCESSUALE Svolgimento e problemi della perizia d'ufficio La disposizione di questo tipo di perizia avviene in tutti i casi in cui, per diretta constatazione del giudice o su istanza della difesa, vi sia il fondato dubbio che il soggetto non sia in grado di partecipare coscientemente al processo. Si tratta di una fattispecie invocata di rado, sia perché la sospensione del processo per mesi o anni, se non per sempre di fronte a infermità mentali di carattere cronico, non è apprezzata dai giudici, sia perché, nei casi in cui sussisteva già al momento dei fatti la stessa infermità (come quasi sempre), e motto più logico e agevole valutare direttamente la non imputabilità ex artt. 88-89 c.p. 9 CAPACITA’ PROCESSUALE II quesito peritale è in genere molto sintetico, del tipo: “Accerti il perito, esperita ogni opportuna e necessaria indagine, acquisita la documentazione del caso, e sentito il personale curante, le attuali condizioni di salute mentale dell'imputato [...] con particolare riferimento alla capacità di stare in giudizio”. Quasi sempre, comunque, tale quesito viene inserito nell'ambito delle fattispecie da valutare nel contesto della perizia psichiatrica, costituendosi quale terzo quesito della stessa, dopo quelli su imputabilità e pericolosità sociale. 10 CAPACITA’ PROCESSUALE Dal punto di vista applicativo si pongono al perito psichiatra una serie di rilevanti problemi operativi, perche la fattispecie in esame e tutt'altro che chiara. Già nel 1989, quando era ancora in vigore il codice Rocco e la capacita processuale coincideva con la capacità di intendere e di volere (art. 88 c.p.p. 1930), Fornari suggeriva che essa: "..... potesse essere intesa almeno sotto tre profili: 1) come presenza fisica dell'imputato durante gli interrogatori, i confronti e il dibattimento; 2) idoneità a comprendere l'oggetto e il contenuto delle imputazioni e la posizione di imputato rispetto alle altre parti; 11 CAPACITA’ PROCESSUALE 3) idoneità ad argomentare con efficacia, precisione rievocativa e coerenza logica circa le accuse che al soggetto vengono mosse, a sostenere confronti, a reggere le contestazioni, a misurarsi in maniera adeguata, sia intellettivamente che emotivamente, con gli altri protagonisti del processo (giudici, testimoni, accusatori, vittime, ecc.). Ne consegue quindi che molteplici sono le situazioni psicopatologiche che — incidendo variamente sulla capacita di intendere o di volere dell'imputato — possono anche essere al di fuori della patologia psichiatrica maggiore. 12 CAPACITA’ PROCESSUALE In effetti l'autore è favorevole a un'interpretazione restrittiva della legge e indica come possibili condizioni di incapacità processuale gli stati di malattia mentale che alterano «[...] quella funzione integrativa e organizzativa che è appunto la coscienza (deliri, depersonalizzazione, derealizzazione, autismo, disturbi psicotici acuti) [...]» (Fornari 2008). Anche Introna (1990) affermò, a proposito della capacita di stare in giudizio, che: «Al perito e lasciata la libertà tecnica di commisurare il grado di compromissione della capacita di intendere e volere alla complessità dei compiti che l'imputato deve svolgere in seno al dibattimento. II perito dovrebbe quindi affermare che le due capacita non sono escluse (intendere e volere, N.d.R.), ma che tuttavia l'imputato non è in condizioni psichiche da poter esercitare utilmente il suo diritto alla difesa». 13 CAPACITA’ PROCESSUALE Un paziente con schizofrenia in fase di scompenso acuto non è processabile, come non è processabile un paziente con disturbo bipolare in fase d'eccitamento o di grave depressione, o un soggetto con una demenza medio- grave. Le prime due sono comunque condizioni la cui fase critica non presenta generalmente una durata lunga, se trattata in modo adeguato. Sotto il profilo umanitario è invece legittimo chiedersi se e etico processare un soggetto affetto da demenza iniziale, che magari ha ancora sufficienti capacità cognitive per comprendere quanto avviene, ma che sicuramente non sarà in grado di giungere capace all'ultimo grado di giudizio, terminando cosi la sua esistenza cognitiva nel modo pin angoscioso possibile. 14 CAPACITA’ PROCESSUALE Alla luce delle considerazioni esposte va rilevato che, per esempio soggetti che per una grave forma depressiva siano disinteressati all'andamento del processo, disattenti su fatti personali che invece li dovrebbero interessare moltissimo, con un'ideazione polarizzata su tematiche di morte e affettivamente coartati in modo severo, sono persone che difficilmente possano essere valutare come processabili. Condizioni cliniche come quelle descritte impediscono infatti che un soggetto possa programmare una strategia difensiva diversa da un generico assenso a quanto proposto dall'avvocato, come anche possa fornire elementi pertinenti al processo in corso, dei rapporti sussistenti e delle azioni realizzate al momento dei fatti reato per i quali è processato. 15 CAPACITA’ PROCESSUALE Tali persone, inoltre, non possono effettuare un confronto con altri testi, assumersi responsabilità, anche ammettendole a fini esclusivamente processuali, ed è assodato che un depresso grave e disposto ad assumersi qualsiasi responsabilità, pur di porre fine a un'esperienza intollerabile come quella del processo. La natura del reato contestato è un'altra variabile che può dare luogo a valutazioni distinte: un soggetto con un quoziente intellettivo di 65, che ruba una valigia a un passeggero alla stazione, è infatti in una posizione diversa da chi sia invece imputato di avere un ruolo attivo in un commercio internazionale di stupefacenti, prospettando anche un grado di complessità del processo, e pertanto delle esigenze difensive, del tutto differenziato. 16 CAPACITA’ PROCESSUALE Tuttavia, visto che i parametri di valutazione sono basati anche su fattori di carattere circostanziale, è dubbio che le persone più idonee a valutare questo tipo di capacita, cosi analiticamente formulata, siano gli psichiatri o i medici legali. Forse, volendo entrare in un tipo di disamina cosi analitico, la persona che è più in grado di rendersi conto delle effettive capacita di difesa dell'imputato il suo avvocato difensore, ovverosia colui che ha una comunicazione continua e dettagliata con l'imputato, ma che e anche in grado di rendersi conto del grado di comprensione che il suo assistito ha della situazione. 17 CAPACITA’ PROCESSUALE Non e tuttavia possibile affidarsi all'avvocato difensore dell'imputato per questa valutazione per ovvie considerazioni d'opportunità, oltre che per il fatto che l'avvocato diverrebbe testimone sul suo assistito. Ne è possibile affermare che un uso estensivo del concetto sia di fatto applicabile in ambito processuale penale, dove personalità abnormi, fortemente motivate da fattori processuali, possono esasperare tratti e comportamenti, fino a compromettere ogni utile rapporto con le proprie difese. I soggetti con psicosindromi organiche sono quelli che pongono con maggiore problematicità la difficoltà di valutazione della capacita processuale, anche perche la diagnosi del livello di compromissione funzionale è resa difficoltosa dalla maggiore o minore disponibilità del soggetto a cooperare con l'indagine. 18 CAPACITA’ PROCESSUALE Se si applicano criteri sottili di capacità processuale, soprattutto in relazione a fatti complessi, basta poco perche un imputato con una lieve psicosindrome organica non sia più capace processualmente. Se invece si sceglie una linea di valutazione per la quale è necessaria un'incapacità processuale assoluta, allora la valutazione è evidente. D'altra parte e implicita nel c.p.p. art. 70 che la capacita di assistere coscientemente al processo miri alla tutela dell'imputato sotto il profilo dell'esercizio del suo diritto di autodifesa. Il livello di valutazione deve quindi essere basato su un attento e preciso esame clinico, cercando di ottenere il massimo di certezza diagnostica. 19 CAPACITA’ PROCESSUALE Non è però necessario entrare in una valutazione psicologica approfondita: i motivi profondi che possono sottostare a un determinato comportamento non sono sempre di rilievo per quello che concerne la capacita processuale, la quale è un giudizio sul presente, e non sul passato, come l'imputabilità, o sul futuro, come la pericolosità sociale. Che il presente sia l'unico tempo di rilievo in questo tipo di giudizio è ricavabile da un'ipotetica valutazione di un soggetto che è amnesico del proprio reato, e che non stia simulando l'amnesia. Se l'unico sintomo fosse l'amnesia del fatto, e ciò si può avere quasi solo per una forma di amnesia psicogena, il soggetto rimarrebbe processabile in quanto il disturbo rientrerebbe nell'ambito dei disturbi dissociativi, e perciò di una forma psicopatologica che non altera l'analisi della realtà, e lascia inalterate le attuali capacita di giudizio e critica. 20 CAPACITA’ PROCESSUALE Potrebbe anche verificarsi che il soggetto abbia avuto un trauma cranico subito dopo il fatto reato, ma in tal caso è difficile che si possa avere un quadro amnesico senza altri sintomi cognitivi, con una quasi certa corrispondenza anatomo- lesionale. Non è peraltro necessario neanche ottenere una valutazione approfondita quanto quella che deve essere stabilita per un trattamento clinico, in quanto il giudizio si pone in termini di tutto o nulla e le possibili sfumature cliniche sono irrilevanti, una volta stabilita la diagnosi e il livello di compromissione cognitiva. 21 CAPACITA’ PROCESSUALE Una volta ottenuta una diagnosi di relativa certezza, il giudizio dovrebbe articolarsi su una chiara definizione del tipo di criterio valutativo utilizzato, sottolineando con precisione i passaggi associativi, in modo da mettere le parti nelle condizioni di seguire il tipo di iter logico-deduttivo che l'esperto decide di utilizzare. Molte alternative sono possibili, e l'aderenza a determinati modelli concettuali rispetto ad altri può condurre a diverse formulazioni di giudizio. Fermo restando che questo e un tipo di libertà di giudizio deliberatamente voluto dal codice del nostro Paese, diviene importante tematizzare il tipo di ragionamento con cui si stabilisce il nesso di causalità tra la patologia riscontrata e il giudizio del caso. 22 CAPACITA’ PROCESSUALE Questo, infatti, è probabilmente l'unico modo per consentire lo svolgimento di un dibattito dignitoso e approfondito, con la consapevolezza che un uso restrittivo del concetto è di certo più prudente e opportuno nella maggior parte dei casi. Nella valutazione del caso si deve altresì tenere conto del fatto che, talvolta, la ricerca di un'improvvisa infermità rilevante ai fini dell'incapacità processuale rappresenta solo un disperato tentativo di simulare una condizione patologica per evitare una condanna ritenuta ormai pressoché certa o, nel caso, per ottenere il trasferimento in OPG e quindi la possibile apertura di un percorso psichiatrico grazie al quale avvicinarsi a misure alternative alla detenzione. 23 CAPACITA’ PROCESSUALE Tale via, peraltro, è cercata dagli autori di reati anche gravissimi, afferenti alla criminalità organizzata. Tutto ciò introduce la necessità di effettuare in ogni caso un approfondito esame diagnostico, da esperirsi non solo attraverso reiterati colloqui psichiatrici, ma anche attraverso la somministrazione di una completa batteria di test psicodiagnostici, il cui incrocio dei risultati può consentire anche un'attenta lettura delle possibili quote di simulazione del sintomo psicopatologico, fermo restando che l'esperienza psicotica realmente vissuta comporta aspetti di perplessità e di alienità che nessun detenuto, per quanto attento e nel caso istruito, potrà mai recitare in modo convincente. 24 CAPACITA’ PROCESSUALE Svolgimento e problemi della consulenza di parte Ancora una volta, si deve innanzitutto ricordare il valore di verità clinicodiagnostica che, pur nell'interpretazione pro bono dell'assistito, deve essere assunto dalle valutazioni del CTP, anche in considerazione del fatto che spesso le stesse attengono a soggetti autori di reati molto gravi. Allo stesso modo, è da proscrivere anche ogni altra attività diretta a rendere il cliente edotto delle caratteristiche degli esami o, ancor peggio, delle possibili manifestazioni della condizione psicopatologica allegata dal professionista. Peraltro, come già detto, si tratta di attività del tutto inutili e controproducenti, oltre che tali da esporre lo stesso consulente a probabili guai ordinistici se non anche giudiziari. 25 CAPACITA’ PROCESSUALE Dal punto di vista metodologico, essendo frequente che il periziando sia incontrato per primo dal consulente di parte, al fine della redazione della relazione preliminare, si ricorda che è opportuno evitare la somministrazione di reattivi mentali non più ripetibili per lungo tempo (come il test di Rorschach), perché in tal modo si priva il perito d'ufficio, e quindi il proprio assistito, di un importante sussidio diagnostico, essendo improbabile che la perizia d'ufficio possa acriticamente acquisire un importante dato diagnostico elaborato in autonomia dalla parte interessata. Importante, inoltre, è che lo stesso CTP acquisisca in modo il più possibile completo ogni elemento utile a documentare la storia patologica del periziando, anche sentendo i congiunti, in modo da rendere più completa la propria valutazione e da agevolare il lavoro del perito, acquisendo con ciò ulteriore credibilità nel dibattito diagnostico e valutativo. 26