Il procedimento di liquidazione - "PARTHENOPE"

LO SCIOGLIMENTO DELLA
SOCIETA’ PER AZIONI
Lo scioglimento delle s.p.a
è disciplinato dagli artt. 2484-2496 c.c.
CAUSE DI SCIOGLIMENTO
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decorso del termine di durata;
conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
impossibilità di funzionamento o la continuata inattività
dell’assemblea;
la riduzione del capitale (per perdite) al di sotto del minimo legale;
la delibera dell’assemblea straordinaria di scioglimento anticipato;
le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Dopo la riforma del 2003 non è più causa di scioglimento la
dichiarazione di fallimento della società.
ADEMPIMENTI
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Verificatasi una causa di scioglimento gli
amministratori devono procedere senza indugio al suo
accertamento ed all’iscrizione nel registro delle
imprese della relativa dichiarazione o della
deliberazione assembleare che dispone lo
scioglimento; in caso di omissione da parte degli
amministratori, il Tribunale, su istanza dei singoli soci
o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il
verificarsi della causa di scioglimento con decreto
soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese.
Alla denominazione della società deve essere
aggiunta l’indicazione che si tratta di società in
liquidazione.
EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
Per esigenze di certezze, in via di principio,
decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese
dell’iscrizione della dichiarazione di accertamento
dell’organo amministrativo o della delibera
assembleare che dispone lo scioglimento.
Da tale momento si producono, almeno nei
confronti dei terzi, tutti gli effetti che l’ordinamento
ricollega al verificarsi di una causa di scioglimento.
La società in stato di
liquidazione
Il verificarsi di una causa di scioglimento non
determina l’immediata estinzione della
società: si deve prima provvedere,
attraverso il procedimento di liquidazione,
al pagamento dei creditori sociali ed alla
ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo
attivo.
La società che entra in stato di
liquidazione produce effetti che
coinvolge i vari organi sociali
EFFETTI SUGLI
AMMINISTRATORI
• Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei
liquidatori, ma, contestualmente all’accertamento della
causa di scioglimento, devono convocare l’assemblea
per le deliberazioni relative alla liquidazione.
• Sono inoltre responsabili della conservazione dei beni
sociali fin quando non li abbiano consegnati ai liquidatori.
• Infine e soprattutto, vedono limitati i loro poteri. Infatti,
per il semplice verificarsi della causa di scioglimento gli
amministratori conservano il potere di gestire la società
ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore
del patrimonio sociale in attesa di farne consegna ai
liquidatori.
EFFETTI SUL COLLEGIO
SINDACALE
Il collegio sindacale che continuerà a
svolgere la consueta attività di controllo
anche nei confronti dei liquidatori che
subentrano agli amministratori.
EFFETTI SULL’ATTIVITA’
DELIBERATIVA
DELL’ASSEMBLEA
• È controverso se siano compatibili con lo stato di liquidazione
talune delibere modificative dello statuto quali l’aumento del
capitale sociale a pagamento, la riduzione facoltativa,
trasferimento della sede sociale all’estero, la trasformazione.
•È comunque certamente consentita la fusione con altre società
fin quando non sia iniziata la distribuzione dell’attivo.
La revoca dello stato di liquidazione
• La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione e
tornare ad una fase di normale esercizio con delibera
dell’assemblea straordinaria, ma nelle società che non fanno
appello al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza
rafforzata di un terzo del capitale sociale anche in seconda
convocazione. Inoltre ai soci che non hanno concorso alla
deliberazione è riconosciuto il diritto di recesso.
• La revoca ha infatti effetto solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel
registro delle imprese, termine entro il quale i creditori sociali
anteriori all’iscrizione possono proporre opposizione secondo le
modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della riduzione
facoltative del capitale sociale.
Il procedimento di
liquidazione
Il procedimento di liquidazione si apre con la
nomina di uno o più liquidatori che, salvo
diversa disposizione dello statuto, sono
nominati dall’assemblea straordinaria (art.
2487 c.c.).
I LIQUIDATORI
• I liquidatori restano in carica per tutta la durata
del procedimento di liquidazione, salvo che non
sia espressamente fissato un termine.
• Valgono per essi le cause di ineleggibilità e di
decadenze previste per gli amministratori.
• I liquidatori possono essere revocati
dall’assemblea con le maggioranze prescritte
per l’assemblea straordinaria.
• I provvedimenti di nomina e revoca dei
liquidatori sono soggetti ad iscrizione nel registro
delle imprese.
ATTIVITA’ DEI LIQUIUDATORI
1. L’attività dei liquidatori deve essere innanzitutto diretta al pagamento dei creditori
sociali.
2. Essi non possono perciò ripartire fra i soci i beni della società fin quando non siano
pagati tutti i creditori noti e non siano state accantonate le somme necessarie per
pagarli.
3. L’attuale disciplina consente tuttavia la distribuzione ai soci di acconti durante la
liquidazione, sia pure con le opportune cautele volte ad evitare che siano
pregiudicati i creditori sociali.
4. I liquidatori sono solidalmente e personalmente responsabili per i danni che
derivano a questi ultimi.
5. I liquidatori devono redigere ogni anno il bilancio e sottoporlo all’approvazione
dell’assemblea.
6. Completata la liquidazione del patrimonio sociale con la conversione in denaro
dell’attivo, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, indicando la
parte spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo.
L’estinzione della società
1. Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle
imprese.
2. I libri della società sono depositati presso l’ufficio del registro
delle imprese. Inoltre l’attuale disciplina prevede la
cancellazione di ufficio quando per oltre 3 anni consecutivi
non viene depositato il bilancio annuale di liquidazione.
TRASFORMAZIONE
La trasformazione omogenea è il
cambiamento del tipo di società.
È il passaggio da un tipo ad altro tipo
di società.
TRASFORMAZIONE
La trasformazione era nel sistema del
codice del 1942 un istituto tipicamente
societario anche se utilizzato spesso dalla
legislazione speciale fuori dal settore
societario per i vantaggi che l’istituto offre.
Questa linea di tendenza è stata recepita
dall’attuale disciplina con la
trasformazione omogenea e
trasformazione eterogenea.
TRASFORMAZIONE
Non si ha estinzione della società
preesistente e nascita di una nuova
società in quanto è la stessa società che
continua a vivere in una rinnovata veste
giuridica e che conserva i diritti e gli
obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche
processuali dell’ente che ha effettuato la
trasformazione.
1. La trasformazione costituisce perciò un
duttile strumento per adattare l’assetto
organizzativo della società alle nuove
esigenze sopravvenute durante la vita
della stessa.
2. Consente infatti di realizzare tale
obiettivo senza che i soci siano costretti
a liquidare la precedente società ed a
costituirne una nuova con notevoli
vantaggi anche di carattere fiscale.
La trasformazione omogenea
È il passaggio da un tipo
ad altro tipo di
società.
COMPETENZA
– La trasformazione omogenea deve essere deliberata
dall’assemblea straordinaria secondo le modalità
previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e con
l’osservanza delle relative maggioranze.
– Al fine di favorire la trasformazione delle società di
persone in società di capitali, l’attuale disciplina non
richiede più, come per il passato il consenso di tutti i
soci in quanto se l’atto costitutivo non dispone
diversamente è sufficiente al riguardo il consenso
della maggioranza dei soci determinata secondo la
partecipazione attribuita a ciascuno negli utili.
– Al socio che non ha consentito alla decisione è però
riconosciuto il diritto di recesso.
PROCEDIMENTO
• Nel caso di trasformazione di società di capitali, l’attuale
disciplina prescrive che gli amministratori devono
predisporre una relazione per illustrare motivazione ed
effetti della trasformazione.
• Nel caso di trasformazione di società di persone in
società di capitali, la relativa delibera deve risultare da
atto pubblico e deve contenere le indicazioni prescritte
dalla legge per l’atto costitutivo del tipo di società
prescelto.
• Alla delibera di trasformazione deve inoltre essere
allegata una relazione giurata di stima del patrimonio
sociale redatta secondo le norme stabilite per i
conferimenti in natura nelle spa o nelle srl.
ATTO DI TRASFORMAZIONE CONSEGUENZE
• La delibera di trasformazione in società di capitali al pari
del’atto costitutivo è soggetta a controllo di legittimità da
parte del notaio che ha redatto il verbale ed a iscrizione
nel registro delle imprese.
• Con tale iscrizione il procedimento di trasformazione si
completa e la trasformazione produce i suoi effetti.
• Ogni socio ha diritto all’assegnazione di un numero di
azioni o quote proporzionale alla sua partecipazione,
mentre regole specifiche sono dettate per
l’assegnazione al socio d’opera (art. 25500- quater c.c.).
INVALIDITA’
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Completati gli adempimenti pubblicitari
prescritti l’invalidità della trasformazione
non può essere più pronunciata.
Resta tuttavia salvo il diritto al
risarcimento dei danni da parte dei soci o
dei terzi danneggiati dalla
trasformazione.
La responsabilità dei soci
• Se in seguito alla trasformazione i soci
assumono responsabilità illimitata per le
obbligazioni sociali l’attuale disciplina
dispone che è comunque richiesto il
consenso dei soci che assumono
responsabilità illimitata.
• Tale responsabilità opera anche per le
obbligazioni anteriori alla trasformazione.
La trasformazione opera solo per il futuro e non può
pregiudicare la posizione dei creditori sociali anteriori contro la
loro volontà.
Per favorire la trasformazione è però introdotta una disciplina
ch agevola la liberazione dei soci in quanto:
il consenso dei creditori alla trasformazione vale come
consenso alla liberazione di tutti i soci a responsabilità
illimitata;il consenso alla trasformazione si presume se ai
singoli creditori è stata comunicata per raccomandata la
delibera di trasformazione ed essi non hanno negato
espressamente la loro adesione nel termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione. Il silenzio vale quindi
consenso.
La trasformazione eterogenea
Una società di capitali può trasformarsi in
<<consorzi, società consortili, società
cooperative, comunioni di azienda,
associazioni non riconosciute e fondazioni>>.
Non invece in associazioni riconosciuta.
Più articolata è la disciplina della
trasformazione eterogenea in società di capitali
prevista per <<i consorzi, le società consortili,
li comunioni di azienda, le associazioni
riconosciute e le fondazioni>>.
LA FUSIONE
La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola.
Essa può essere realizzata in due diversi modi:
1. con la costituzione di una nuova società che prende il posto
di tutte le società che si fondono (fusione in senso stretto);
2. mediante assorbimento in una società preesistente di una o
più altre società (fusione per incorporazione).
PROCEDIMENTO
Il procedimento di fusione si articola in 3 fasi
essenziali:
1. il progetto di fusione
2. la delibera di fusione
3. l’atto di fusioone.
La scissione
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1.
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La scissione può essere totale o parziale.
Beneficiaria della scissione possono essere:
società di nuova costituzione che nascono per
gemmazione dalla società che si scinde (scissione in
senso stretto) ed i soci della società scissa sono
inizialmente i soci della società risultante dalla
scissione;
una o più società preesistenti (scissione per
incorporazione), che vedono nel contempo
incrementati il loro patrimonio e la compagine sociale
per l’ingresso dei soci della società scissa.
PROCEDIMENTO
Il procedimento di scissione ricalca sia
pure con i necessari adattamenti quello
dettato per la fusione.