Caratteri del nuovo secolo • Crescita demografica: da 118 a 193 milioni: + 66%, quindi stabilizzazione Europa ma soprattutto America: + natalità e riduzione mortalità infantile (vaccino contro il vaiolo), matrimonio tardivo, rallentamento della peste) • Cambiamento del controllo sull’universo familiare: Si mantiene una visione gerarchica e di genere Controllato a lungo dalle chiese confessionali. Pur mantenendosi tutte le forme di famiglie – nucleare, allargata, multupla – si assiste nel XVIII secolo a una crescita delle famiglie nucleari, specie verso la fine del secolo tra gli operai. Le famiglie ricche sono più complesse di quelle dei ceti popolari che sono nucleari. - Matrimonio monogamico, spesso ravvicinato nonostante il parere contrario della Chiesa. Libera scelta matrimoniale: trova favorevole la Chiesa e contrarie le famiglie. La Chiesa e le famiglie favorevoli a mantenere le donne in stato di sudditanza ma anche questo va modificandosi Caratteri del nuovo secolo • Principio di legittimità dinastica versus privilegi corpi territoriali • Nascita di primi embrioni protonazionali • I nuovi stati nati da conquiste militari tendono a eliminare i privilegi dei corpi intermedi: • Prussia-Russia • Spagna: Filippo V unificazione amministrativa Castiglia e Aragona • Inghilterra e Scozia: Unione amministrativa e giuridica (1707) Caratteri del nuovo secolo • Guerre come strumento per il mantenimento dell’equilibrio • Politica e guerra: due aspetti della stessa politica mercantilistica • Le guerre vanno inquadrate in un sistema geopolitico di : aree forti vs aree deboli (tra cui la penisola italiana) I pretesti dinastici nascondono una lotta per l’egemonia sulle aree deboli L’Impero asburgico ha difficoltà a mantenere la propria egemonia- impegnata su tre fronti: Mare del Nord-Balcani-Italia Nuove potenze aggressive : Inghilterra, Francia, Province Unite, Svezia, Russia e Prussia Politica economica aggressiva nelle colonie: i costi e i benificii non coincidono tra centro e periferia 1701-1714: Guerra di successione spagnola: Alla morte di Carlo II d’Asburgo si contendono il trono Filippo d’Angiò e Carlo d’Asburgo (figlio dell’imperatore d’Austria Leopoldo I Coalizione antifrancese Ribellione Catalogna Trattati di Utrecht (1713) e Rastadt (1714): 1. nasce la dinastia spagnola dei Borbone con Filippo V 2. I Paesi Bassi spagnoli, il regno di Napoli, lo stato di Milano, il regno di Sardegna passano all’Impero 3. Ogni ricongiungimento fra i Borbone di Spagna e i Borbone di Francia è vietato 4. Passano all’Inghilterra, Terranova e la Nuova Scozia (Canada atlantico) e l’asiento (appalto escusivo del commercio degli schiavi) 5. Il duca di Savoia ottiene il regno di Sicilia (questo gli dà il diritto di fregiarsi di un titolo regio): nel 1720 – in seguito a un tentativo di riconquista spagnola - il regno di Sicilia verrà scambiato con quello di Sardegna. L’Italia nel 1714 Le guerre del Nord • • • • • • 1655-1660: I guerra del Nord: egemonia svedese sul Mar Baltico 1702-1709: II guerra del Nord: Russia-Danimarca-Polonia contro la Svezia alleata con Gran Bretagna e Paesi Bassi La Svezia invade la Polonia e mette sul trono Stanislao Leszczynski 1709: Battaglia di Poltava: vittoria russa 1718-1721: III guerra del Nord 1721: Pace di Nystadt: la Svezia cede, Augusto II di Sassonia sul trono polacco Nuove guerre di successione • • 1. 2. 3. 4. 1733-38: Guerra di successione polacca: Francia e Spagna (“patto di famiglia” cercano di imporre Leszczynski sul trono polacco) 1738: Pace di Vienna Augusto III sul trono polacco Stanislao Leszczynski, viene ricompensato con il ducato di Lorena in cambio del trono polacco (alla sua morte la Lorena passerà alla Francia) Il duca di Lorena, Francesco, marito di Maria Teresa d’Austria, è ricompensato con il granducato di Toscana L’imperatore rinuncia ai regni di Napoli e Sicilia che ripassano ai Borbone di Spagna. In cambio riceve il ducato di Parma e Piacenza. Nuove guerre di successione 1713: Prammatica sanzione: modifica la legge di successione a favore delle donne eredi dirette 1740: muore senza eredi maschi Carlo VI Guerra di successione austriaca: Spagna, Francia e Prussia appoggiano il duca Carlo Alberto di Baviera come erede del trono (marito della figlia del precedente imperatore Giuseppe I) anziché Maria Teresa La Prussia invade la Slesia, la Francia la Boemia: 1742: Maria Teresa divide la coalizione e concede la Slesia alla Prussia Alleanza austriaca con Inghilterra, Sardegna, Province Unite Insurrezione di Genova (Balilla) 1748: Pace di Aquisgrana - La Prussia mantiene la Slesia - La Spagna guadagna il Ducato di Parma e Piacenza - Maria Teresa vede riconosciuto il suo diritto al trono imperiale L’Europa nel 1714 L’Europa nel 1748 L’Italia nel 1748 L’economia nel Settecento • Europa a due velocità: • in alcune zone come il sud Italia, la Spagna, la Russia prevale agricoltura estensiva (latifondo, maggese) • in altre come l’Italia del nord ma soprattutto Province Unite la rotazione delle colture (grano, avena, riposo), l’introduzione di nuove tecniche, l’integrazione dell’agricoltura con l’allevamento. Nuove colture: mais (maggiore resa del grano), patata, fagiolo, peperone, tabacco, caffè, the, cacao. La “Rivoluzione agricola” in Inghilterra • Sistema di Norfolk: divisione in quattro parti dei terreni: rotazione quadriennale delle colture • Integrazione allevamento e agricoltura • Le enclosures : - recinzione dei campi aperti per usi comuni; - si rafforza la gentry (proprietari terrieri); - innovazioni tecnologiche; - l’Inghilterra diventa esportatore di cereali; - impoverimento delle campagne: vagabondaggio. Agli albori della Rivoluzione industriale • Industria domestica (autoconsumo) • Industria manifatturiera (urbana) • Industria a domicilio: ciclo produttivo in 5 fasi: • - preparazione materia prima (mercanteimprenditore) • - filatura (donne a domicilio) • - tessitura ( a domicilio) • - tintura (botteghe artigiane) • - vendita (mercante-imprenditore) Presente in Inghilterra e nelle Fiandre. • Manifattura accentrata (di stato, grandi cantieri) Caratteri del Settecento • Dibattiti sull’organizzazione e l’efficienza statale: nascono le scienze camerali • Nascono le gazzette • Nasce l’opinione pubblica • Nuovo ruolo degli intellettuali come consiglieri del principe • L’esaltazione della ragione e l’Illuminismo Precedenti: Baruch Spinoza • Dal Tractatus theologico-politicus (1665): • Se fosse altrettanto facile comandare alla coscienza quanto alla lingua, ognuno regnerebbe in piena sicurezza e nessun governo degenererebbe nella violenza, perché ognuno vivrebbe secondo le intenzioni dei governanti e soltanto in conformità alle loro prescrizioni giudicherebbe del vero e del falso, del bene e del male, dell’equo e dell’iniquo. Ma questo [...] non può avvenire [...] Nessuno, infatti può, né può essere costretto a trasferire ad altri il proprio naturale diritto, e cioè la propria facoltà di ragionare liberamente e di esprimere il proprio giudizio intorno a qualunque cosa. Ne viene di conseguenza che si giudica violento quel potere che si esercita sopra le coscienze, e che la suprema maestà fa violenza ai sudditi e sembra usurpare il loro diritto quando pretenda di prescrivere a ciascuno che cosa debba accettare come vero e che cosa respingere come falso, e da quali opinioni l’animo di ciascuno debba essere mosso nell’esercizio dei suoi doveri verso Dio. Precedenti: Pierre Bayle • Dal Dictionnaire historique et critique (1697-98) • Sulla definizione di Dio del poeta Simonide: [Simonide] prese tempo per esaminare il problema; lo rigirò da tutte le parti e poiché per un particolare tratto del suo spirito, di ogni risposta che trovava, vedeva immediatamente la confutazione che se ne poteva dare, non riuscì a trovarne nessuna che gli sembrasse valida: scopriva ovunque un lato forte e uno debole; vedeva da ogni parte aprirsi baratri impenetrabili; temeva perciò di smarrirsi , qualsiasi principio avanzasse, per stabilire la definizione di Dio; disperò di trovare la verità e abbandonò la partita. Uno spirito meschino non sarebbe andato così per il sottile; si sarebbe lasciato sedurre dalla prima ipotesi che gli fosse balenata alla mente, non ne avrebbe visto le difficoltà e l’avrebbe magistralmente presentata come il fondamento stesso della verità, che sarebbe stato assurdo e folle non accettare. Voltaire • Tolleranza (dal Dictionnaire philosophique portatile, 1764): • Che cos’è la tolleranza? E’ la prerogativa dell’umanità. Siamo tutti impastati di debolezze e di errori: perdoniamoci reciprocamente i nostri torti, è la prima legge di natura. • Alla Borsa di Amsterdam, di Londra, di Surat, o di Bassora, il ghebro, il baniano, l’ebreo, il musulmano, il deicola cinese, il bramino, il cristiano greco, il cristiano romano, il cristiano protestante, il cristiano quacchero trafficano insieme; nessuno di loro leverà il pugnale contro un altro per guadagnare anime alla propria religione. Perché, allora, ci siamo scannati a vicenda quasi senza interruzione, dal primo concilio di Nicea in poi [325 d.C]? [...] Insensati che non avete mai saputo adorare con purezza di cuore il Dio che vi creò! [...] Se nella vostra patria ci sono due religioni, gli uomini si scanneranno a vicenda; se ce ne sono trenta, vivranno in pace. Montesquieu • La divisione dei poteri da L’esprit des lois (1748): • • • • • Esistono nello Stato tre sorte di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti, e il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile. In base al primo di questi poteri il principe e il magistrato fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti. In base al secondo fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In base al terzo, punisce le liti o giudica le liti dei privati. Quest’ultimo potere sarà chiamato il potere giudiziario, e l’altro semplicemente potere esecutivo dello Stato. Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, perché si può temere che lo stesso monarca o lo stesso senato facciano leggi tiranniche per attuarle tirannicamente. Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo o da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Tutto sarebbe perduto se la stessa persona, o lo stesso corpo di grandi o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le pubbliche risoluzioni, e quello di giudicare i delitti o le liti dei privati. Montesquieu • La concezione classista della società, da L’esprit des lois (1748): • • • Esistono sempre in uno Stato, delle persone illustri per nascita, ricchezze od onori; se venissero confuse tra il popolo, e non avessero che una voce come quella degli altri, la libertà comune sarebbe la loro schiavitù, e non avrebbero alcun interesse a difenderla, perché la maggior parte delle risoluzioni sarebbe contro di loro. La parte che essi hanno nella legislazione deve dunque essere proporzionata agli altri vantaggi che essi godono nello Stato: ciò accadrà se formeranno un corpo che abbia il diritto di arrestare le iniziative del popolo, come il popolo ha diritto di arrestare le loro. Pertanto il potere legislativo sarà affidato al corpo dei nobili, e al corpo che verrà scelto per rappresentare il popolo, ed entrambi avranno ciascuno le sue riunioni e le sue deliberazioni a parte, e punti di vista e interessi separati [...] Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca, perché questa parte del governo, che ha quasi sempre bisogno di un’azione subitanea, è meglio amministrata da uno che da molti, mentre ciò che dipende dal potere legislativo è spesso meglio ordinato da molti che da uno solo. Rousseau • Il Contratto sociale (1762) “Trovare una forma di associazione che difenda e protegga, con tutta la forza comune, la persona e i beni di ogni associato e attraverso la quale ciascuno unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e resti libero come prima”. Questo è il problema fondamentale di cui il contratto sociale offre la soluzione. Le clausole di questo contratto sono talmente determinate dalla natura dell’atto, che la minima modificazione le renderebbe vane e di nessun effetto; di guisa che, benché esse forse non siano state mai formalmente enunciate, sono ovunque le stesse, ovunque tacitamente ammesse e riconosciute fino a che, posto che il patto sociale sia violato, ciascuno rientra nei suoi primitivi diritti, e riprende la sua libertà naturale, perdendo la libertà convenzionale per la quale egli aveva rinunziato alla prima. [...] Se dunque si toglie via dal patto sociale ciò che non appartiene alla sua essenza, si troverà che esso si riduce ai termini seguenti: ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere, sotto la suprema direzione della volontà generale,e noi riceviamo in corpo ogni membro come parte indivisibile del tutto. Beccaria • Dei delitti e delle pene (1764) • • • § XXVIII: Della pena di morte. Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Quale può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui isulta la socranità e le leggi [...]. Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità. Beccaria • Dei delitti e delle pene (1764) • • § XII: Fine delle pene. Il fine delle pene non è di tormentare ed affligere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni paticolari, può egli albergare questa inutile crudeltà strumento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? [...] Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo dìinfliggerle deve essere prescelto che serbata la proporzione [tra reato e pena], farà un’impressione più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo. Settecento riformatore La volontà di riforma si esplicita anche nel settore economico: dal mercantilismo alla fisiocrazia : la terra è la prima ricchezza, si deve promuovere la libera circolazione dei grani e la tassazione di tutte le proprietà anche nobiliari al liberismo: “Laissez faire, laissez passer” Adam Smith, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni (1776): fede in leggi di natura che autoregolano il mercato, meccanismo della domanda e dell’offerta, il valore dipende dal lavoro umano. La divisione sociale del lavoro è indice del progresso umano, al contrario per Rousseau è un arretramento rispetto alla felicità dello stato di natura Settecento riformatore • La riflessione politica settecentesca riguarda il potere, la sua legittimazione, i suoi fini • Si pubblicano trattati per l’educazione del principe: – Muratori scrive per il principe ereditario della casa d’Este a Ferrara, conia il concetto di “pubblica felicità” – Condillac scrive per l’infante di Parma, Ferdinando di Borbone Federico II di Prussia scrive l’Antimachiavel (1739): il sovrano è il “primo servitore dello stato” Costituzionalismo aristocratico versus dispostismo illuminato • L’individuo prevale sul ceto Il dispotismo illuminato • Federico II: re di Prussia dal 1740 al 1786: • Riforma dell’esercito (piccola nobiltà: junker) • Rafforzamento apparato statale: promozione delle scienze camerali • Il sovrano primo servitore dello stato: autopromozione • Identità protonazionale prussiana • 1772: I spartizione della Polonia (con l’Austria e la Russia) • 1793: II spartizione della Polonia • 1795: III spartizione della Polonia Il dispotismo illuminato Caterina II: zarina di Russia dal 1762 al 1796: •Diminuisce le proprietà terriere della Chiesa ortodossa •I contadini rimangono legati alla terra •1773-75: rivolta di Pugacëv nella piana del Volga •Rafforza il ruolo della nobiltà: Carta della nobiltà (1775) •Progetto greco: Azov e penisola di Crimea Il dispotismo illuminato • Maria Teresa d’Austria e Giuseppe II: • Uniformità giuridica del domini • Giurisdizionalismo – 1774: Sottratta alla Chiesa l’istruzione e resa obbligatoria – 1781: eliminati molti ordini religiosi, – le proprietà ecclesiastiche incamerate dallo Stato; – concessi i diritti civili agli ebrei – 1787: il nuovo codice penale abolisce la tortura Il dispotismo illuminato in Italia • Pietro Leopoldo di Lorena, granduca di Toscana (poi imperatore d’Austria con il nome di Leopoldo II): – 1760: Istituisce il primo catasto (in funzione antiecclesiastica) – 1786: Abolisce la pena di morte e la tortura; – Sinodi di Pistoia: filogiansenista con il vescovo Scipione de’ Ricci • 1773: Abolizione della Compagnia di Gesù – Preceduta dall’espulsione dalle monarchie di: Portogallo (1759), Francia (1764), Spagna, Napoli, Sicilia e Parma (1767) – il papa Clemente XIV spera in tal modo di “salvare” la Chiesa di Roma. La riforma della legislazione criminale in toscana (1786) • Il granduca Pietro Leopoldo giustifica l’abolizione della tortura e della pena di morte: • Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione [conclusione] dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, in vece d accrescere il numero dei delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale, con la quale, [abbiamo] abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria propostosi dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l’uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti come tendente per la massima parte al danno delle loro famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà.