Il Settecento

annuncio pubblicitario
Caratteri del nuovo secolo
• 
Crescita demografica: da 118 a 193 milioni: + 66%, quindi
stabilizzazione
Europa ma soprattutto America: + natalità e riduzione mortalità
infantile (vaccino contro il vaiolo), matrimonio tardivo, rallentamento
della peste)
•  Cambiamento del controllo sull’universo familiare:
Si mantiene una visione gerarchica e di genere
Controllato a lungo dalle chiese confessionali.
Pur mantenendosi tutte le forme di famiglie – nucleare,
allargata, multupla – si assiste nel XVIII secolo a una
crescita delle famiglie nucleari, specie verso la fine del
secolo tra gli operai.
Le famiglie ricche sono più complesse di quelle dei ceti
popolari che sono nucleari.
- 
- 
- 
Matrimonio monogamico, spesso ravvicinato nonostante il parere
contrario della Chiesa.
Libera scelta matrimoniale: trova favorevole la Chiesa e contrarie
le famiglie.
La Chiesa e le famiglie favorevoli a mantenere le donne in stato di
sudditanza ma anche questo va modificandosi
Caratteri del nuovo secolo
•  Principio di legittimità dinastica versus privilegi
corpi territoriali
•  Nascita di primi embrioni protonazionali
•  I nuovi stati nati da conquiste militari tendono a
eliminare i privilegi dei corpi intermedi:
•  Prussia-Russia
•  Spagna: Filippo V è unificazione amministrativa
Castiglia e Aragona
•  Inghilterra e Scozia: Unione amministrativa e
giuridica (1707)
Caratteri del nuovo secolo
•  Guerre come strumento per il mantenimento dell’equilibrio
•  Politica e guerra: due aspetti della stessa politica mercantilistica
•  Le guerre vanno inquadrate in un sistema geopolitico di :
aree forti vs aree deboli (tra cui la penisola italiana)
I pretesti dinastici nascondono una lotta per l’egemonia sulle
aree deboli
L’Impero asburgico ha difficoltà a mantenere la propria
egemonia- impegnata su tre fronti:
Mare del Nord-Balcani-Italia
Nuove potenze aggressive : Inghilterra, Francia, Province Unite,
Svezia, Russia e Prussia
Politica economica aggressiva nelle colonie: i costi e i benificii
non coincidono tra centro e periferia
1701-1714: Guerra di successione spagnola: Alla morte di Carlo II
d’Asburgo si contendono il trono Filippo d’Angiò e Carlo
d’Asburgo (figlio dell’imperatore d’Austria Leopoldo I
Coalizione antifrancese
Ribellione Catalogna
Trattati di Utrecht (1713) e Rastadt (1714):
1. 
nasce la dinastia spagnola dei Borbone con Filippo V
2. 
I Paesi Bassi spagnoli, il regno di Napoli, lo stato di Milano, il
regno di Sardegna passano all’Impero
3. 
Ogni ricongiungimento fra i Borbone di Spagna e i Borbone di
Francia è vietato
4. 
Passano all’Inghilterra, Terranova e la Nuova Scozia (Canada
atlantico) e l’asiento (appalto escusivo del commercio degli
schiavi)
5. 
Il duca di Savoia ottiene il regno di Sicilia (questo gli dà il diritto
di fregiarsi di un titolo regio): nel 1720 – in seguito a un tentativo
di riconquista spagnola - il regno di Sicilia verrà scambiato con
quello di Sardegna.
L’Italia nel 1714
Le guerre del Nord
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1655-1660: I guerra del Nord: egemonia svedese sul Mar Baltico
1702-1709: II guerra del Nord: Russia-Danimarca-Polonia contro la Svezia
alleata con Gran Bretagna e Paesi Bassi
La Svezia invade la Polonia e mette sul trono Stanislao Leszczynski
1709: Battaglia di Poltava: vittoria russa
1718-1721: III guerra del Nord
1721: Pace di Nystadt: la Svezia cede, Augusto II di Sassonia sul trono polacco
Nuove guerre di successione
• 
• 
1. 
2. 
3. 
4. 
1733-38: Guerra di successione polacca:
Francia e Spagna (“patto di famiglia” cercano di
imporre Leszczynski sul trono polacco)
1738: Pace di Vienna
Augusto III sul trono polacco
Stanislao Leszczynski, viene ricompensato con il ducato di
Lorena in cambio del trono polacco (alla sua morte la Lorena
passerà alla Francia)
Il duca di Lorena, Francesco, marito di Maria Teresa
d’Austria, è ricompensato con il granducato di Toscana
L’imperatore rinuncia ai regni di Napoli e Sicilia che
ripassano ai Borbone di Spagna. In cambio riceve il ducato
di Parma e Piacenza.
Nuove guerre di successione
1713: Prammatica sanzione: modifica la legge di successione a favore
delle donne eredi dirette
1740: muore senza eredi maschi Carlo VI
Guerra di successione austriaca:
Spagna, Francia e Prussia appoggiano il duca Carlo Alberto di Baviera
come erede del trono (marito della figlia del precedente imperatore
Giuseppe I) anziché Maria Teresa
La Prussia invade la Slesia, la Francia la Boemia:
1742: Maria Teresa divide la coalizione e concede la Slesia alla Prussia
Alleanza austriaca con Inghilterra, Sardegna, Province Unite
Insurrezione di Genova (Balilla)
1748: Pace di Aquisgrana
-  La Prussia mantiene la Slesia
-  La Spagna guadagna il Ducato di Parma e Piacenza
-  Maria Teresa vede riconosciuto il suo diritto al trono imperiale
L’Europa nel 1714
L’Europa nel 1748
L’Italia nel 1748
L’economia nel Settecento
•  Europa a due velocità:
•  in alcune zone come il sud Italia, la Spagna, la
Russia prevale agricoltura estensiva (latifondo,
maggese)
•  in altre come l’Italia del nord ma soprattutto Province
Unite la rotazione delle colture (grano, avena, riposo),
l’introduzione di nuove tecniche, l’integrazione
dell’agricoltura con l’allevamento.
Nuove colture: mais (maggiore resa del grano), patata,
fagiolo, peperone, tabacco, caffè, the, cacao.
La “Rivoluzione agricola” in Inghilterra
•  Sistema di Norfolk: divisione in quattro parti dei
terreni: rotazione quadriennale delle colture
•  Integrazione allevamento e agricoltura
•  Le enclosures :
- recinzione dei campi aperti per usi comuni;
- si rafforza la gentry (proprietari terrieri);
- innovazioni tecnologiche;
- l’Inghilterra diventa esportatore di cereali;
- impoverimento delle campagne: vagabondaggio.
Agli albori della Rivoluzione industriale
•  Industria domestica (autoconsumo)
•  Industria manifatturiera (urbana)
•  Industria a domicilio: ciclo produttivo in 5
fasi:
•  - preparazione materia prima (mercanteimprenditore)
•  - filatura (donne a domicilio)
•  - tessitura ( a domicilio)
•  - tintura (botteghe artigiane)
•  - vendita (mercante-imprenditore)
Presente in Inghilterra e nelle Fiandre.
•  Manifattura accentrata (di stato, grandi
cantieri)
Caratteri del Settecento
•  Dibattiti sull’organizzazione e l’efficienza
statale: nascono le scienze camerali
•  Nascono le gazzette
•  Nasce l’opinione pubblica
•  Nuovo ruolo degli intellettuali come
consiglieri del principe
•  L’esaltazione della ragione e
l’Illuminismo
Precedenti: Baruch Spinoza
•  Dal Tractatus theologico-politicus (1665):
• 
Se fosse altrettanto facile comandare alla coscienza quanto alla lingua,
ognuno regnerebbe in piena sicurezza e nessun governo
degenererebbe nella violenza, perché ognuno vivrebbe secondo le
intenzioni dei governanti e soltanto in conformità alle loro prescrizioni
giudicherebbe del vero e del falso, del bene e del male, dell’equo e
dell’iniquo. Ma questo [...] non può avvenire [...] Nessuno, infatti può, né
può essere costretto a trasferire ad altri il proprio naturale diritto, e cioè
la propria facoltà di ragionare liberamente e di esprimere il proprio
giudizio intorno a qualunque cosa. Ne viene di conseguenza che si
giudica violento quel potere che si esercita sopra le coscienze, e che la
suprema maestà fa violenza ai sudditi e sembra usurpare il loro diritto
quando pretenda di prescrivere a ciascuno che cosa debba accettare
come vero e che cosa respingere come falso, e da quali opinioni
l’animo di ciascuno debba essere mosso nell’esercizio dei suoi doveri
verso Dio.
Precedenti: Pierre Bayle
•  Dal Dictionnaire historique et critique (1697-98)
•  Sulla definizione di Dio del poeta Simonide:
[Simonide] prese tempo per esaminare il problema; lo rigirò da tutte le parti
e poiché per un particolare tratto del suo spirito, di ogni risposta che
trovava, vedeva immediatamente la confutazione che se ne poteva dare,
non riuscì a trovarne nessuna che gli sembrasse valida: scopriva
ovunque un lato forte e uno debole; vedeva da ogni parte aprirsi baratri
impenetrabili; temeva perciò di smarrirsi , qualsiasi principio avanzasse,
per stabilire la definizione di Dio; disperò di trovare la verità e abbandonò
la partita. Uno spirito meschino non sarebbe andato così per il sottile; si
sarebbe lasciato sedurre dalla prima ipotesi che gli fosse balenata alla
mente, non ne avrebbe visto le difficoltà e l’avrebbe magistralmente
presentata come il fondamento stesso della verità, che sarebbe stato
assurdo e folle non accettare.
Voltaire
•  Tolleranza (dal Dictionnaire philosophique portatile,
1764):
• 
Che cos’è la tolleranza? E’ la prerogativa dell’umanità. Siamo tutti
impastati di debolezze e di errori: perdoniamoci reciprocamente i nostri
torti, è la prima legge di natura.
•  Alla Borsa di Amsterdam, di Londra, di Surat, o di Bassora, il ghebro, il
baniano, l’ebreo, il musulmano, il deicola cinese, il bramino, il cristiano
greco, il cristiano romano, il cristiano protestante, il cristiano quacchero
trafficano insieme; nessuno di loro leverà il pugnale contro un altro per
guadagnare anime alla propria religione. Perché, allora, ci siamo
scannati a vicenda quasi senza interruzione, dal primo concilio di Nicea
in poi [325 d.C]?
[...] Insensati che non avete mai saputo adorare con purezza di cuore il Dio
che vi creò! [...] Se nella vostra patria ci sono due religioni, gli uomini si
scanneranno a vicenda; se ce ne sono trenta, vivranno in pace.
Montesquieu
•  La divisione dei poteri da L’esprit des lois (1748):
• 
• 
• 
• 
• 
Esistono nello Stato tre sorte di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle
cose che dipendono dal diritto delle genti, e il potere esecutivo di quelle che
dipendono dal diritto civile.
In base al primo di questi poteri il principe e il magistrato fa delle leggi per sempre
o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti. In base al secondo fa la
pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene
le invasioni. In base al terzo, punisce le liti o giudica le liti dei privati. Quest’ultimo
potere sarà chiamato il potere giudiziario, e l’altro semplicemente potere esecutivo
dello Stato.
Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere
legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, perché si può temere che lo
stesso monarca o lo stesso senato facciano leggi tiranniche per attuarle
tirannicamente.
Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo o da
quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla
libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso
legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza
di un oppressore.
Tutto sarebbe perduto se la stessa persona, o lo stesso corpo di grandi o di nobili,
o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire
le pubbliche risoluzioni, e quello di giudicare i delitti o le liti dei privati.
Montesquieu
•  La concezione classista della società, da L’esprit des lois (1748):
• 
• 
• 
Esistono sempre in uno Stato, delle persone illustri per nascita, ricchezze
od onori; se venissero confuse tra il popolo, e non avessero che una voce
come quella degli altri, la libertà comune sarebbe la loro schiavitù, e non
avrebbero alcun interesse a difenderla, perché la maggior parte delle
risoluzioni sarebbe contro di loro. La parte che essi hanno nella
legislazione deve dunque essere proporzionata agli altri vantaggi che essi
godono nello Stato: ciò accadrà se formeranno un corpo che abbia il
diritto di arrestare le iniziative del popolo, come il popolo ha diritto di
arrestare le loro.
Pertanto il potere legislativo sarà affidato al corpo dei nobili, e al corpo
che verrà scelto per rappresentare il popolo, ed entrambi avranno
ciascuno le sue riunioni e le sue deliberazioni a parte, e punti di vista e
interessi separati [...]
Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca, perché questa
parte del governo, che ha quasi sempre bisogno di un’azione subitanea,
è meglio amministrata da uno che da molti, mentre ciò che dipende dal
potere legislativo è spesso meglio ordinato da molti che da uno solo.
Rousseau
•  Il Contratto sociale (1762)
“Trovare una forma di associazione che difenda e protegga, con tutta la
forza comune, la persona e i beni di ogni associato e attraverso la quale
ciascuno unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e resti
libero come prima”. Questo è il problema fondamentale di cui il contratto
sociale offre la soluzione.
Le clausole di questo contratto sono talmente determinate dalla natura
dell’atto, che la minima modificazione le renderebbe vane e di nessun
effetto; di guisa che, benché esse forse non siano state mai formalmente
enunciate, sono ovunque le stesse, ovunque tacitamente ammesse e
riconosciute fino a che, posto che il patto sociale sia violato, ciascuno
rientra nei suoi primitivi diritti, e riprende la sua libertà naturale, perdendo
la libertà convenzionale per la quale egli aveva rinunziato alla prima. [...]
Se dunque si toglie via dal patto sociale ciò che non appartiene alla sua
essenza, si troverà che esso si riduce ai termini seguenti: ciascuno di noi
mette in comune la sua persona e tutto il suo potere, sotto la suprema
direzione della volontà generale,e noi riceviamo in corpo ogni membro
come parte indivisibile del tutto.
Beccaria
•  Dei delitti e delle pene (1764)
• 
• 
• 
§ XXVIII: Della pena di morte.
Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli
uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta
in un governo bene organizzato. Quale può essere il diritto che si
attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da
cui isulta la socranità e le leggi [...].
Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale
essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché
giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò
non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa
dell’umanità.
Beccaria
•  Dei delitti e delle pene (1764)
• 
• 
§ XII: Fine delle pene.
Il fine delle pene non è di tormentare ed affligere un essere sensibile, né di
disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che ben
lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni
paticolari, può egli albergare questa inutile crudeltà strumento del furore e
del fanatismo o dei deboli tiranni? [...] Il fine dunque non è altro che
d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri
dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo dìinfliggerle deve
essere prescelto che serbata la proporzione [tra reato e pena], farà
un’impressione più durevole sugli animi degli uomini, e la meno
tormentosa sul corpo del reo.
Settecento riformatore
La volontà di riforma si esplicita anche nel settore
economico:
dal mercantilismo
alla fisiocrazia :
la terra è la prima ricchezza, si deve promuovere la
libera circolazione dei grani e la tassazione di tutte le
proprietà anche nobiliari
al liberismo:
“Laissez faire, laissez passer”
Adam Smith, Indagine sulla natura e le cause della
ricchezza delle nazioni (1776): fede in leggi di natura
che autoregolano il mercato, meccanismo della
domanda e dell’offerta, il valore dipende dal lavoro
umano.
La divisione sociale del lavoro è indice del progresso
umano, al contrario per Rousseau è un arretramento
rispetto alla felicità dello stato di natura
Settecento riformatore
•  La riflessione politica settecentesca riguarda il potere, la sua
legittimazione, i suoi fini
•  Si pubblicano trattati per l’educazione del principe:
–  Muratori scrive per il principe ereditario della casa d’Este a
Ferrara, conia il concetto di “pubblica felicità”
–  Condillac scrive per l’infante di Parma, Ferdinando di
Borbone
Federico II di Prussia scrive l’Antimachiavel (1739): il sovrano
è il “primo servitore dello stato”
Costituzionalismo aristocratico versus dispostismo
illuminato
•  L’individuo prevale sul ceto
Il dispotismo illuminato
•  Federico II: re di Prussia dal 1740 al 1786:
•  Riforma dell’esercito (piccola nobiltà: junker)
•  Rafforzamento apparato statale: promozione
delle scienze camerali
•  Il sovrano primo servitore dello stato:
autopromozione
•  Identità protonazionale prussiana
•  1772: I spartizione della Polonia (con l’Austria e la Russia)
•  1793: II spartizione della Polonia
•  1795: III spartizione della Polonia
Il dispotismo illuminato
Caterina II: zarina di Russia dal 1762 al 1796:
•  Diminuisce le proprietà terriere della Chiesa
ortodossa
•  I contadini rimangono legati alla terra
•  1773-75: rivolta di Pugacëv nella piana del
Volga
•  Rafforza il ruolo della nobiltà: Carta della
nobiltà (1775)
•  Progetto greco: Azov e penisola di Crimea
Il dispotismo illuminato
•  Maria Teresa d’Austria e Giuseppe II:
•  Uniformità giuridica del domini
•  Giurisdizionalismo
–  1774: Sottratta alla Chiesa l’istruzione e resa
obbligatoria
–  1781: eliminati molti ordini religiosi,
–  le proprietà ecclesiastiche incamerate dallo
Stato;
–  concessi i diritti civili agli ebrei
–  1787: il nuovo codice penale abolisce la tortura
Il dispotismo illuminato in Italia
•  Pietro Leopoldo di Lorena, granduca di Toscana (poi
imperatore d’Austria con il nome di Leopoldo II):
–  1760: Istituisce il primo catasto (in funzione
antiecclesiastica)
–  1786: Abolisce la pena di morte e la tortura;
– 
Sinodi di Pistoia: filogiansenista con il vescovo
Scipione de’ Ricci
•  1773: Abolizione della Compagnia di Gesù
–  Preceduta dall’espulsione dalle monarchie di: Portogallo
(1759), Francia (1764), Spagna, Napoli, Sicilia e Parma
(1767)
–  il papa Clemente XIV spera in tal modo di “salvare” la
Chiesa di Roma.
La riforma della legislazione criminale in
toscana (1786)
•  Il granduca Pietro Leopoldo giustifica l’abolizione
della tortura e della pena di morte:
• 
Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo
finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene, congiunta con la
più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere
spedizione [conclusione] dei processi, e la prontezza e sicurezza della
pena dei veri delinquenti, in vece d accrescere il numero dei delitti ha
considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci,
quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire
la riforma della legislazione criminale, con la quale, [abbiamo] abolita
per massima costante la pena di morte, come non necessaria
propostosi dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l’uso
della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti come tendente
per la massima parte al danno delle loro famiglie che non hanno
complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplicazione dei
delitti impropriamente detti di lesa maestà.
Scarica