Sistema Finanziario Tedesco

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Sistema Finanziario Tedesco:
Evoluzione e Prospettive alla
Luce della Direttiva Europea
2004/39/EG
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1961→1990
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Kreditwesengesetz (KWG) 1961 + leggi speciali
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen: vigilanza
prudenziale sul sistema creditizio
Ministero delle Finanze: facoltà di riconoscere natura di
operazione bancaria ad operazioni non comprese
nell’articolo 1 del KWG
Banca Universale e centralità delle banche
Mercato mobiliare tedesco: prevalenza di titoli a reddito
fisso e scarsità di emissioni azionarie
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Anni ‘90
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Riorganizzazione del mercato mobiliare + integrazione
comunitaria + unificazione delle 2 Germanie
1993: Deutsche Borse AG + 1995 accordo borse
Francoforte, Düsseldorf, Monaco e Berlino
1992: sistema telematico BOSS-CUBE
1994: fusione Deutsche Borse e Deutsche Terminborse
1995: Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel
(Bawe) + autorità statale di vigilanza sulle borse statali +
unità di sorveglianza negli scambi di borsa
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2002 BAFIN
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2002: Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (Findag):
incorporazione di Bawe, Bundesaufsichtsamt für das
Kreditwesen, Bundesaufsichtsamt für das
Versicherungswesen (Bav) in Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
Obiettivi Bafin: assicurare adeguatezza, stabilità e
competitività del sistema, fiducia degli investitori,
solvibilità di banche ecc.., standard di condotta
professionale, prevenzione di atti illeciti
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BAFIN
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Ente di diritto pubblico, autonomia istituzionale ma
correlazione con Ministero delle Finanze (vigilanza,
diritto all’informazione e di direttiva)
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Struttura: tre direzioni (Banking Supervision, Insurance
Supervision, Securities/Asset Management Supervision)
+ dipartimenti intersettoriali
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BANKING SUPERVISION
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Regole che le banche devono rispettare quando
vengono fondate e in seguito durante lo svolgimento
della loro attività
Bafin vigila su: capitale adeguato, liquidità, meccanismi
di controllo dei rischi NON su politica di affari delle
banche
Processo di autorizzazione: condizioni es. specificazione
del management di alto livello
Supervisione operativa, possibilità per Bafin di speciali
ispezioni
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SECURITIES SUPERVISION
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Assicurare: trasparenza e integrità del mercato + protezione degli investitori
Vigilanza Bafin su:
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Insider Trading
Informazione al mercato (obbligo di rendere pubblici fatti relativi alle imprese
che possono influenzare il prezzo dell’azione)
Prospetti informativi (Bafin controlla la loro completezza ma non il merito dei
contenuti)
Regole di condotta professionale (es. quanto più rischiosa la transazione e più
inesperto l’investitore, tanto più dettagliata l’informazione da fornire)
Requisiti di organizzazione (es. controlli interni + principio della separazione
delle funzioni per evitare conflitti di interesse)
Operazione dei dirigenti (obbligo per i dirigenti di comunicare operazioni su
vendite o acquisti di azioni della propria compagnia all’emittente e a Bafin)
Manipolazioni di prezzi
Significative percentuali di diritti di voto (obbligo di notificazione a Bafin)
Supervisione delle acquisizioni di società
Analisi finanziarie (controllo di Bafin sul rispetto, da parte delle imprese che
forniscono analisi finanziarie, dei requisiti richiesti di competenza, trasparenza e
organizzazione)
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INSURANCE SUPERVISION
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Supervisione delle attività assicurative ripartita tra: Governo federale
(tramite Bafin) e Autorità di sorveglianza degli Stati federali
(Supervisione su compagnie di minore importanza)
Processo di autorizzazione: necessaria licenza da parte di Bafin +
rispetto di varie condizioni (es. obbligo per la compagnia di
impegnarsi solo nell’attività assicurativa e non in altri settori)
Supervisione operativa: Bafin raccoglie informazioni, dispone
ispezioni, emette istruzioni + poteri speciali per specifiche situazioni,
tra cui potere di revoca della licenza
Compagnie di assicurazione: obbligo di rendere relazioni per il
pubblico e per Bafin + dovere di fornire le informazioni richieste
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GRUPPO DI PREVENZIONE DEL
RICICLAGGIO
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Gruppo intersettoriale di Bafin con funzione di
supervisione su più settori per lotta a riciclaggio,
finanziamento del terrorismo e frodi
Potere del Gruppo di adottare provvedimenti contro gli
istituti che intraprendono operazioni sospette senza la
dovuta autorizzazione
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DIRETTIVA 2004/39/CE
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Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari
denominata MiFID
Obiettivi:
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costituire un passo importante verso la costituzione di un
mercato azionario europeo integrato
Stabilire un quadro regolamentare completo che regola
l’esecuzione delle transazioni degli investitori da parte dei
mercati regolamentati, dei sistemi di negoziazione alternativi e
degli intermediari
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NOVITÀ INTRODOTTE DALLA
DIRETTIVA 2004/39/CE
PRIMA NOVITÀ
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Ambito di applicabilità della direttiva: espande l’elenco dei servizi
finanziari soggetti e quello degli strumenti finanziari oggetto della
prestazione di servizi di investimento + si introduce la distinzione tra
mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e
intermediari autorizzati, eventualmente operanti in qualità di
“internalizzatori sistematici”
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NOVITÀ INTRODOTTE DALLA
DIRETTIVA 2004/39/CE
SECONDA NOVITÀ
Disciplina dell’offerta di servizi di negoziazione
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Articolo 21 prescrive che gli ordini della clientela siano eseguiti alle
condizioni più favorevoli per il cliente, a meno che il cliente non fornisca
istruzioni specifiche che saranno in ogni modo seguite dall’impresa di
investimento
Necessità di definire una strategia di esecuzione degli ordini, fornendo
informazioni adeguate al cliente che dovrà in ogni caso dare il proprio
consenso preliminare alla strategia
Consenso preliminare del cliente indispensabile anche per operare al di
fuori dei mercati regolamentati
Le imprese di investimento devono comunque poter dimostrare in ogni
momento la conformità della strategia agli ordini del cliente
Nella gestione degli ordini le imprese dovranno applicare procedure e
dispositivi che assicurino un’esecuzione rapida, equa ed efficiente rispetto
ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa impresa,
rispettando la priorità temporale della loro ricezione
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NOVITÀ INTRODOTTE DALLA
DIRETTIVA 2004/39/CE
TERZA NOVITÀ
Regime di trasparenza delle condizioni di mercato
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Artt. 27 e 28: “obblighi di trasparenza degli
internalizzatori sistematici”
Artt. 29 e 30: “obblighi di trasparenza ex ante ed ex post
dei Sistemi multilaterali alternativi”
Artt. 44 e 45: “obblighi di trasparenza ex ante ed ex post
dei mercati regolamentati”
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EFFETTI SULLA CONCORRENZA
DEI MERCATI
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L’abolizione dell’obbligo di concentrazione previsto dalla
direttiva 2004/39/CE introduce elementi di maggiore
concorrenza nell’offerta di servizi di negoziazione
Necessità di saper rispondere rapidamente agli eventuali
differenziali di prezzo e costo proposti dai nuovi ingressi
nella struttura di produzione e offerta
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PRESTATORI SERVIZI
FINANZIARI CON “PASSPAORTO
EUROPEO”
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La direttiva 93/22/EG riguardante i servizi legati a titoli, si estendeva
solo agli strumenti finanziari “tradizionali” che hanno come base
titoli, interessi oppure valute
La direttiva 2004/39/EG prevede invece, espressamente, nell’elenco
degli strumenti finanziari, derivati di merci che sono concepiti e
trattati come strumenti finanziari tradizionali
Introduzione del cd. “Passaporto Europeo”: chi è autorizzato nel
proprio paese d’origine ad essere fornitore di servizi finanziari può
ora fornire prestazioni, soggette a sorveglianza, in tutti gli altri stati
membri dell’Unione Europea
Le norme della direttiva si estendono anche ai servizi di consulenza
riguardante la conclusione di affari relativi a derivati
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INFLUENZA DIRETTIVA
2004/39/CE IN GERMANIA
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Per 472.000 piccoli e medi prestatori di servizi finanziari si apre la possibilità
di proseguire la loro attività nel campo della consulenza e
dell’intermediazione di fondi di investimento.
Finora in Germania non esiste un’adeguata norma di legge, ora con l’art.3
“Eccezioni facoltative” le prospettive cambiano, si apre la strada per una
regolamentazione dell’attività dei prestatori di servizi finanziari
Il presidente dell’AfW asserisce che “La collaborazione di piccole e medie
associazioni presenti in Germania è stata determinante per questo primo
successo esistenziale, determinante ed internazionale” che è la direttiva e
in particolare l’articolo 3
L’AfW vuole altresì iscrivere al sindacato i prestatori di servizi finanziari per
smuovere il governo federale a far togliere dalla direttiva gli intermediari di
fondi di investimento
Al gruppo di lavoro AfW partecipano anche i deputati del parlamento
federale e di tutti i partiti
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