Istituti di pagamento - Regolazione dell`attività e dei mercati finanziari

annuncio pubblicitario
Master LUISS Lezione del 3.3.2011
Avv. Enrico Galanti
Banca d’Italia - Consulenza Legale
Attività bancaria e finanziaria:
definizione e problematiche applicative.
1
SCHEMATIZZIAMO ATTIVITA’ E SOGGETTI
PER CAPIRE (E RICORDARSI) CHI FA COSA
2
BANCA
Operatore più importante e “globale”
Oltre all’attività bancaria può esercitare
“ogni altra attività finanziaria”(art. 10 tub)
Tranne la gestione collettiva del risparmio,
riservata SGR e SICAV (art. 33 tuf)
Le sono altresì riservate:
La raccolta di risparmio fra il pubblico
anche
Intermediari ex art. 106 tub (in alcuni casi marginali e mai “a vista”
o con utilizzo “mezzi pagamento a spendibilità generalizzata”)
Moneta elettronica e servizi di pagamento
anche
Istituti di moneta elettronica (IMEL)
Istituti di pagamento
3
SGR
E’ l’altro grande operatore cui è riservata
la gestione collettiva del risparmio
Fondi comuni
alternativa
SICAV
Oltre alla quale può:
 Gestire portafogli
 Istituire e gestire Fondi Pensione
 Commercializzare quote di OICR anche di terzi
 Prestare i seguenti “Servizi accessori”:
a) custodia e amministrazione;
b) consulenza d’impresa, analisi e ricerca finanziaria
 Fare Consulenza in materia di investimenti
4
Sim – Imprese di investimento
Possono svolgere tutti “i servizi e le attività di investimento”
Strumenti finanziari
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Negoziazione c/ proprio
Compresi contratti valute a termine
Esecuzione ordini c/ terzi
Sottoscrizione e collocamento con o senza assunzione a fermo o garanzia
Gestione individuale di portafogli
Ricezione e trasmissione ordini
Consulenza in materia di investimenti
Gestione Sistemi multilaterali di negoziazione
Riserva di attività “condivisa” con banche ed, in minor parte,
Con intermediari ex art.106 tub
E’ loro preclusa:
a) l’attività bancaria
a) La gestione collettiva del risparmio
5
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Tit. V TUB – Come riformato dal d. lgs. n. 141/2010
1. Intermediari finanziari ex art. 106 tub
2. Operatori di microcredito
3. Consorzi garanzia fidi
Vigilanza affidata ad
Organismo associativo
di diritto privato
6
1. Intermediari finanziari ex art. 106 tub
Ogni forma di finanziamento nei confronti del pubblico
Riserva di attività “condivisa” con banche
Nonché, previa ulteriore autorizzazione:
Servizi di pagamento (114-novies tub)
Con Istituti di pagamento
I seguenti Servizi di investimento:
a) Negoziazione c/ proprio
Con Banche e
Sim- Imprese investimento
b) Esecuzione ordini c/ terzi
7
2. Operatori di microcredito
(art. 111 tub)
Per microcredito si intende l’erogazione di finanziamenti :
a) non superiori a € 25.000,00 (o € 10.000 se effettuati per favorire
l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati) e non assistiti da
garanzie reali;
b) finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali
o all’inserimento nel mercato del lavoro;
c) accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e
monitoraggio dei soggetti finanziati.
L’attività può essere svolta
Con fini di lucro
Senza fini di lucro a
condizioni + favorevoli
di quelle di mercato
8
Sistemi di pagamento Tit. V-bis tub
Istituti di moneta elettronica (IMEL)
Emissione moneta elettronica
Prestazione servizi di pagamento
Anche BANCHE
Istituti di pagamento
Solo prestazione servizi di pagamento
9
CONSULENTI FINANZIARI
art. 18-bis tuf introdotto da d .lgs n. 164/2007
(recepim. MIFID)
 Persone fisiche indipendenti
 Non possono detenere denaro o strumenti finanziari
 Devono iscriversi in un Albo
 Tenuto da un Organismo in forma di associazione
 I cui “rappresentanti” sono nominati da Min. Economia
 Al quale spetta una “Vigilanza” di primo livello (poi c’è CONSOB)
10
Scarica