Master LUISS Lezione del 3.3.2011 Avv. Enrico Galanti Banca d’Italia - Consulenza Legale Attività bancaria e finanziaria: definizione e problematiche applicative. 1 SCHEMATIZZIAMO ATTIVITA’ E SOGGETTI PER CAPIRE (E RICORDARSI) CHI FA COSA 2 BANCA Operatore più importante e “globale” Oltre all’attività bancaria può esercitare “ogni altra attività finanziaria”(art. 10 tub) Tranne la gestione collettiva del risparmio, riservata SGR e SICAV (art. 33 tuf) Le sono altresì riservate: La raccolta di risparmio fra il pubblico anche Intermediari ex art. 106 tub (in alcuni casi marginali e mai “a vista” o con utilizzo “mezzi pagamento a spendibilità generalizzata”) Moneta elettronica e servizi di pagamento anche Istituti di moneta elettronica (IMEL) Istituti di pagamento 3 SGR E’ l’altro grande operatore cui è riservata la gestione collettiva del risparmio Fondi comuni alternativa SICAV Oltre alla quale può: Gestire portafogli Istituire e gestire Fondi Pensione Commercializzare quote di OICR anche di terzi Prestare i seguenti “Servizi accessori”: a) custodia e amministrazione; b) consulenza d’impresa, analisi e ricerca finanziaria Fare Consulenza in materia di investimenti 4 Sim – Imprese di investimento Possono svolgere tutti “i servizi e le attività di investimento” Strumenti finanziari a) b) c) d) e) f) g) Negoziazione c/ proprio Compresi contratti valute a termine Esecuzione ordini c/ terzi Sottoscrizione e collocamento con o senza assunzione a fermo o garanzia Gestione individuale di portafogli Ricezione e trasmissione ordini Consulenza in materia di investimenti Gestione Sistemi multilaterali di negoziazione Riserva di attività “condivisa” con banche ed, in minor parte, Con intermediari ex art.106 tub E’ loro preclusa: a) l’attività bancaria a) La gestione collettiva del risparmio 5 SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO Tit. V TUB – Come riformato dal d. lgs. n. 141/2010 1. Intermediari finanziari ex art. 106 tub 2. Operatori di microcredito 3. Consorzi garanzia fidi Vigilanza affidata ad Organismo associativo di diritto privato 6 1. Intermediari finanziari ex art. 106 tub Ogni forma di finanziamento nei confronti del pubblico Riserva di attività “condivisa” con banche Nonché, previa ulteriore autorizzazione: Servizi di pagamento (114-novies tub) Con Istituti di pagamento I seguenti Servizi di investimento: a) Negoziazione c/ proprio Con Banche e Sim- Imprese investimento b) Esecuzione ordini c/ terzi 7 2. Operatori di microcredito (art. 111 tub) Per microcredito si intende l’erogazione di finanziamenti : a) non superiori a € 25.000,00 (o € 10.000 se effettuati per favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati) e non assistiti da garanzie reali; b) finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro; c) accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. L’attività può essere svolta Con fini di lucro Senza fini di lucro a condizioni + favorevoli di quelle di mercato 8 Sistemi di pagamento Tit. V-bis tub Istituti di moneta elettronica (IMEL) Emissione moneta elettronica Prestazione servizi di pagamento Anche BANCHE Istituti di pagamento Solo prestazione servizi di pagamento 9 CONSULENTI FINANZIARI art. 18-bis tuf introdotto da d .lgs n. 164/2007 (recepim. MIFID) Persone fisiche indipendenti Non possono detenere denaro o strumenti finanziari Devono iscriversi in un Albo Tenuto da un Organismo in forma di associazione I cui “rappresentanti” sono nominati da Min. Economia Al quale spetta una “Vigilanza” di primo livello (poi c’è CONSOB) 10