Slides LEZIONE Prof. Rutigliano del 13.01.2012

Banche, Sim, Sgr e Intermediari
finanziari ex art. 106 del Tub
Prof. Michele Rutigliano
1
Agenda
Il sistema finanziario: aspetti generali
Le banche
Le Società di Intermediazione Mobiliare
Le Società di Gestione del Risparmio
Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
I rischi nell’attività di intermediazione
finanziaria
2
Funzioni e componenti del sistema
finanziario
 Il
sistema finanziario rappresenta la
struttura attraverso la quale si svolge,
sistematicamente
e
in
modo
specializzato, la complessiva attività di
produzione e offerta di mezzi di
pagamento e di servizi e strumenti
finanziari.
3
Funzioni e componenti del sistema
finanziario
 Il sistema finanziario agevola:
il regolamento degli scambi;
- il trasferimento di risorse tra unità in
surplus e unità in deficit;
- la gestione dei rischi e la loro
copertura.
-
4
Funzioni e componenti del sistema
finanziario
 Gli
elementi costitutivi del sistema finanziario
sono:
- gli strumenti;
- i mercati;
- gli intermediari;
- l’ordinamento.
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Agenda
Il sistema finanziario: aspetti generali
Le banche
Le Società di Intermediazione Mobiliare
Le Società di Gestione del Risparmio
Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
I rischi nell’attività di intermediazione
finanziaria
6
La banca: elementi fondamentali del
contesto normativo



7
La banca è un’impresa autorizzata all’esercizio
dell’attività bancaria (art. 1, comma 1 del TUB).
Salvo le riserve di attività previste dalla legge, le banche
esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività
finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna,
nonché attività connesse e strumentali (art. 10 del
TUB).
L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei
servizi e delle attività d’investimento è riservato alle
banche e alle imprese di investimento (art. 18, comma 1
del TUF).
La banca: elementi fondamentali del
contesto normativo
 La
Banca d’Italia iscrive in un apposito
albo le banche autorizzate in Italia e le
succursali delle banche comunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica
(art. 13, comma 1 del TUB).
8
La banca: elementi fondamentali del
contesto normativo

9
La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria quando
ricorrono una serie di condizioni (forma di società
per azioni o di società cooperativa a responsabilità
limitata; sede legale e direzione generale situate nel
territorio della Repubblica; capitale versato di
ammontare non inferiore a quello indicato dalla
Banca d’Italia; …)(art. 14, comma 1 del TUB)
La banca: elementi fondamentali del
contesto normativo
 La
Banca d'Italia autorizza preventivamente
l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di
partecipazioni che comportano, tenendo conto
delle azioni o quote già possedute:
-
10
il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza
notevole sulla banca stessa; o
che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del
capitale almeno pari al 10 per cento.
La vigilanza sulle banche
L’ordinamento prevede tre tipi di vigilanza:
-
-
11
vigilanza regolamentare (art. 53 del TUB);
vigilanza informativa (art. 51 del TUB);
vigilanza ispettiva (art. 54 del TUB).
Le partecipazioni detenibili nelle
imprese non finanziarie dalle banche
Limite di
concentrazione
Limite
complessivo
Banche
ordinarie
3% del patrimonio di
vigilanza
15% del patrimonio
di vigilanza
Banche
abilitate
6% del patrimonio di
vigilanza
50% del patrimonio 15% del capitale del
partecipato
di vigilanza
Banche
specializzate
15% del patrimonio di
vigilanza
60% del patrimonio
di vigilanza
12
Limite di
separatezza
Limiti validi fino al 30 giugno 2012
Gli strumenti dell’intermediazione creditizia:
gli strumenti di raccolta delle banche
Si distingue innanzitutto tra:
-
raccolta indiretta; e
raccolta diretta.
La raccolta di risorse finanziarie a titolo di
debito da parte delle banche avviene con
diversi strumenti, riconducibili alle
macrocategorie dei depositi e delle
obbligazioni.
13
Gli strumenti di intermediazione creditizia: gli
strumenti di impiego delle banche
Si distinguono:
- prestiti monetari o per cassa;
- prestiti non monetari o di firma.
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Gli strumenti creditizi di finanziamento
a breve termine
Gli strumenti creditizi di finanziamento a breve
termine sono i seguenti:
- l’apertura di credito in conto corrente;
- le
operazioni di smobilizzo crediti
commerciali;
- le anticipazioni garantite;
- il factoring.
15
Gli strumenti creditizi di finanziamento
a medio lungo termine
Gli strumenti creditizi di finanziamento
a medio lungo termine sono i
seguenti:
-
-
16
il mutuo; e
il leasing finanziario.
Il credito al consumo
Il credito al consumo è la concessione di
credito sotto forma di dilazioni di
pagamento, di prestito o di altra analoga
facilitazione finanziaria a favore di una
persona fisica che agisce per scopi
estranei
all’attività
imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta.
17
L’attività di investment banking
L’attività di investment banking comprende
principalmente due aree:
a) il merchant banking;
b) il corporate finance che a sua volta può
essere ripartita in due sotto aree:
-
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merger and acquisition;
corporate restructuring.
Agenda
Il sistema finanziario: aspetti generali
Le banche
Le Società di Intermediazione Mobiliare
Le Società di Gestione del Risparmio
Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
I rischi nell’attività di intermediazione
finanziaria
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Le Società di Intermediazione Mobiliare
 La
Società di Intermediazione Mobiliare
(SIM) è un’impresa autorizzata a svolgere
servizi o attività di investimento, avente
sede legale e direzione generale in Italia
(art. 1, comma 1 del TUF).
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Le SIM: l’autorizzazione alla prestazione dei
servizi di investimento
La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi
e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando
ricorrono una serie di condizioni (art. 19, comma 1 del TUF):
- sia adottata la forma di società per azioni;
- la denominazione sociale comprenda le parole “società di
intermediazione mobiliare”;
- la sede legale e la direzione generale della società siano situate
nel territorio della Repubblica;
- il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- […]
21
I servizi e le attività di investimento
Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti quando
hanno per oggetto strumenti finanziari (art. 1, comma 5 del TUF):
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero
con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di
garanzia nei confronti dell’emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di “sistemi multilaterali di negoziazione”.
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I servizi accessori
Per “servizi accessori” si intendono (art. 1, comma 6 del
TUF):
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari
e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un’operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale, di questioni
connesse, nonché la consulenza e i servizi
concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;
e) […]
23
Profili reddituali di una SIM
 Le
attività di dealing e underwriting
richiedono la gestione di un portafoglio
titoli di proprietà con assunzione dei
correlati rischi di mercato.
 Le attività di brokerage, selling, ricezione
e/o trasmissione ordini e gestione di
patrimoni di terzi non comportano per la
SIM l’assunzione di posizioni in proprio.
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Struttura del conto economico di una
SIM
Conto economico riclassificato
SIM DEALER-UNDERWRITER
SIM DI SERVIZIO
Componenti positivi di reddito
+ interessi attivi
+ commissioni attive
+ dividendi
+ interessi attivi da liquidità
+ plusvalenze da operazioni finanziarie
Componenti negativi di reddito
- interessi passivi
- costi operativi
- minusvalenze da operazioni finanziarie
- costi operativi
Risultato economico d’esercizio
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Risultato economico d’esercizio
Agenda
Il sistema finanziario: aspetti generali
Le banche
Le Società di Intermediazione Mobiliare
Le Società di Gestione del Risparmio
Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
I rischi nell’attività di intermediazione
finanziaria
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La gestione collettiva del risparmio
La “gestione collettiva del risparmio” è il servizio che
si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
comuni d’investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui
istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili (art. 1, comma 1 del TUF).
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La gestione collettiva del risparmio
La prestazione del servizio di gestione collettiva
del risparmio è riservata:
-
28
alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) e
alle Sicav;
alle società di gestione armonizzate limitatamente
all'attività di gestione del patrimonio di Oicr (art. 33
comma 1 del TUF).
La gestione collettiva del risparmio
•
Il "fondo comune di investimento” è il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o più
emissione di quote, tra una pluralità di investitori
con la finalità di investire lo stesso sulla base di
una predeterminata politica di investimento;
suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di
partecipanti; gestito in monte, nell' interesse dei
partecipanti e in autonomia dai medesimi (art. 1
comma 1 del TUF).
29
Le società di gestione del risparmio
La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del
servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di
gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di
investimenti da parte delle società di gestione del risparmio
quando ricorrono una serie di condizioni (art. 34, comma 1 del
TUF).
- sia adottata la forma di società per azioni;
- la sede legale e la direzione generale della società siano situate
nel territorio della Repubblica;
- il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- […]
30
Gestione collettiva: l’istituzione di fondi
comuni di investimento
•
•
•
La SGR che intende istituire un fondo ne decreta il
regolamento.
Il prezzo di offerta è deciso dalla SGR solo in
occasione del collocamento iniziale, necessario a
istituire il fondo. In caso di emissioni successive il
prezzo di emissione è pari al valore della quota.
Per aderire all’offerta l’investitore dichiara il numero
di quote che intende sottoscrivere. Sottoscritte le
quote, ne versa il corrispettivo.
31
La gestione del fondo
 Il
patrimonio del fondo è gestito dalla SGR che
lo ha istituito o da altra SGR a cui tale incarico
è stato affidato.
 Il gestore investe nei beni indicati dal
regolamento le somme versate e dispone
acquisti e vendite ritenuti opportuni per la
valorizzazione del fondo. I partecipanti non
hanno alcuna possibilità di impartire istruzioni
alla SGR.
32
Tipi di fondi
•
•
"fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui
partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
"fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene
riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze
predeterminate (art. 1, comma 1 del TUF).
33
Gli Oicr
 In
funzione dei diversi beni oggetto
d’investimento è possibile distinguere gli Oicr
in:
-
34
“armonizzati” o “comunitari”, definiti in sede
comunitaria come Organismi d’Investimento
Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) o
Undertakings for Collective Investments in
Transferable Securities (UCITS);
“non armonizzati”.
Il ruolo della banca depositaria
La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
- accerta la legittimità delle operazioni di emissione e
rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei
redditi del fondo;
- accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del
fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale
calcolo;
- esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio
se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle
prescrizioni degli organi di vigilanza (art. 38, comma 1 del
TUF).
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Altre attività che possono svolgere le
SGR
Le SGR possono:
- istituire e gestire fondi pensione;
- prestare il servizio di gestione di portafogli su
base individuale per conto terzi;
- svolgere attività connesse e strumentali.
36
Profili reddituali di una SGR
 Dal
punto di vista reddituale, la SGR è un
intermediario orientato alla formazione di un
margine da commissioni, ovvero tende a
massimizzare la differenza positiva tra i ricavi
per commissioni su servizi e i costi operativi.
37
Struttura del conto economico di una
SGR
Conto economico riclassificato
(+) Commissioni attive
(-) Commissioni passive
(=) Margine lordo
(-) Costi operativi
(=) (1) Margine operativo
(+) Interessi attivi
(+/-) Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
(-) Interessi passivi
(=) (2) Margine della gestione finanziaria
(=) (1+2) Risultato lordo di gestione
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Agenda
Il sistema finanziario: aspetti generali
Le banche
Le Società di Intermediazione Mobiliare
Le Società di Gestione del Risparmio
Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
I rischi nell’attività di intermediazione
finanziaria
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Gli intermediari finanziari ex art. 106
TUB
L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma è riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto
dalla Banca d’Italia.
Oltre alle attività di cui sopra gli intermediari
finanziari possono prestare servizi di
pagamento nonché prestare taluni servizi di
investimento (art. 106, comma 1 e 2 del TUB).
40
Gli intermediari finanziari ex art. 106
TUB
La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad
esercitare la propria attività al ricorrere di una serie di
condizioni (art. 107, comma 1 e 2 del TUB):
- sia adottata la forma di società di capitali;
- il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo
di operatività;
- venga presentato un programma concernente l'attività
iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto;
- […]
41
Gli intermediari finanziari ex art. 106
del TUB
Rientrano tra gli intermediari finanziari ex
art. 106 del TUB:
- le società di leasing;
- le società di factoring;
- le società di credito al consumo.
42
Le società di leasing
Le società di leasing costituiscono un
intermediario orientato alla formazione di un
margine di interesse:
+ canoni per beni concessi in leasing al netto
delle quote di ammortamento
+/- plusvalenze/minusvalenze da riscatto dei
beni
- interessi passivi sui finanziamenti
43
Le società di factoring
Le società di factoring costituiscono un intermediario
orientato alla formazione di un margine di
intermediazione:
+ interessi attivi
- interessi passivi su finanziamenti
+ commissioni per servizi informativi, legali,
amministrativi, di gestione e di incasso dei crediti
commerciali
- costi operativi relativi alla gestione dei crediti
44
Le società di credito al consumo
Le società di credito al consumo sono
intermediari orientati alla formazione di un
margine di interesse:
+ interessi attivi sui crediti erogati
- interessi passivi sui finanziamenti
45
Il microcredito (art. 111 del TUB)
In deroga all’articolo 106, comma 1, del TUB i soggetti iscritti in un
apposito elenco possono concedere finanziamenti a persone
fisiche o società di persone o società cooperative, per l’avvio o
l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a
condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
caratteristiche:
-
46
siano di ammontare non superiore a euro 25.000 e non siano
assistiti da garanzie reali;
siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali
o all’inserimento nel mercato del lavoro;
siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
Il microcredito (art. 111 del TUB)
I soggetti iscritti nell’elenco possono erogare in via non
prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità
economica o sociale, purché i finanziamenti concessi
siano di importo massimo di euro 10.000, non siano
assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla
prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare,
abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e
finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni
più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
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Agenda
Il sistema finanziario: aspetti generali
Le banche
Le Società di Intermediazione Mobiliare
Le Società di Gestione del Risparmio
Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
I rischi nell’attività di intermediazione
finanziaria
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Il rischio di credito
 Con
l’espressione “rischio di credito” si
intende la possibilità che una variazione
inattesa del merito di credito di una
controparte nei confronti della quale
esiste un’esposizione generi una
corrispondente variazione inattesa del
valore di mercato della posizione
creditoria.
49
Il rischio di credito
TASSO DI PERDITA
ATTESA
TASSO DI PERDITA
INATTESA
50
Il tasso di perdita attesa
Per la determinazione del tasso di perdita attesa
è necessario stimare le tre seguenti
grandezze:
-
-
Probability of Default (PD);
Loss Given Default (LGD);
Exposure at Default (EAD).
Il tasso di perdita inattesa rappresenta la
maggior perdita che può verificarsi a posteriori
rispetto al tasso di perdita atteso.
51
Il rischio di mercato
 Il
rischio di mercato viene definito come quel
rischio associato alle oscillazioni dei prezzi di
mercato di strumenti finanziari. In altri termini,
esso indica la possibilità di ottenere delle
perdite di valore su strumenti finanziari a
seguito di variazioni inattese di variabili di
mercato come i tassi d’interesse, i tassi di
cambio e il prezzo delle azioni.
52
Rischio di interesse
Il rischio di interesse è riconducibile alle
conseguenze sul valore degli asset interestsensitive detenuti dagli intermediari finanziari di una
variazione della struttura per scadenza dei tassi di
interesse.
 Tale rischio influenza sia il valore del portafoglio di
attività negoziabili detenuto dagli intermediari sia il
margine di interesse generato dall’attività di
intermediazione creditizia.

53
Il rischio di interesse
 Per
misurare l’esposizione al rischio di
interesse in un determinato orizzonte
temporale
occorre
preventivamente
identificare le attività e le passività sensibili a
eventuali variazioni dei tassi di mercato in un
dato periodo.
 La differenza tra attività e passività sensibili
determina una grandezza denominata gap,
che può essere positiva, negativa o nulla.
54
Il rischio di cambio
 Il
rischio di cambio è riconducibile alle
conseguenze di variazioni del livello dei
tassi di cambio sul valore delle posizioni
in valuta detenute dagli intermediari
finanziari.
 Anche in tal caso può essere calcolato un
gap, che può assumere valori positivi,
negativi o nulli.
55
Il rischio di prezzo azionario
 Il
rischio di prezzo azionario riguarda gli
intermediari finanziari che detengono
portafogli di titoli azionari quotati.
 Esso è riconducibile alla prerogativa dei prezzi
dei titoli azionari, e conseguentemente dei loro
rendimenti, di mostrare nel tempo un grado più
o meno marcato di dispersione intorno a un
valore medio.
56
Il rischio operativo
 Il
rischio operativo è definito come il rischio di
subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o
dalla disfunzione di procedure, risorse umane
e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.
Rientrano in tale tipologia le perdite derivanti
da frodi, errori umani, interruzioni
dell’operatività,
malfunzionamento
e
indisponibilità dei sistemi, inadempienze
contrattuali, catastrofi naturali.
57
Il rischio di liquidità

Il rischio di liquidità si manifesta sotto forma di inadempimento
rispetto agli impegni di pagamento o di incapacità di finanziare
l’attivo di bilancio con la necessaria tempestività e secondo
criteri di economicità. Tali circostanze negative possono
realizzarsi a causa di:
- impossibilità di reperire fondi o di ottenerli a costi
ragionevoli (funding liquidity risk);
- impossibilità di vendere o ridurre una propria posizione in
strumenti finanziari senza sopportare rilevanti sacrifici in
termini di prezzo, a causa della scarsa efficienza del
mercato o di un suo maltifunzionamento (market liquidity
risk).
58
Altri rischi
 Altri
rischi nell’attività di intermediazione
finanziaria sono i seguenti:
-
59
rischio strategico;
rischio reputazionale;
rischio di business;
rischio immobiliare.
L’Accordo di Basilea 2
L’Accordo sul capitale di Basilea 2 è
fondato su 3 pilastri:
1)
2)
3)
60
First pillar: minimum capital requirement
Second pillar: supervisory review process
Third pillar: market discipline
Il patrimonio di vigilanza
Il patrimonio di vigilanza rappresenta il primo
presidio
a
fronte
dei
rischi
che
contraddistinguono l’attività bancaria ed è il
risultato della somma algebrica di elementi
positivi e negativi individuati dall’autorità di
vigilanza.
 Il patrimonio di vigilanza differisce dal patrimonio
netto contabile, il quale è la risultante della
differenza tra attività e passività di bilancio.

61
Il requisito patrimoniale a fronte del
rischio di credito
Ai fini di calcolare il requisito patrimoniale correlato al
rischio di credito le banche possono utilizzare due
metodi:
a) Metodo standardizzato
b) Metodo basato sull’utilizzo di rating interni (Internal
Rating Based – IRB), a sua volta distinto in:
-
62
Approccio di base (IRB foundation)
Approccio avanzato (IRB advanced)
Il requisito patrimoniale a fronte del
rischio di mercato
Il requisito patrimoniale a fronte del rischio
di mercato può essere determinato
secondo:
- una
metodologia
di
calcolo
standardizzata
- una metodologia basata sui modelli
interni
63
Il requisito patrimoniale a fronte del
rischio operativo
Per calcolare il requisito patrimoniale a fronte
del rischio operativo sono previsti tre metodi di
calcolo:
-
64
Metodo base (Basic Indicator Approach)
Metodo standardizzato (Traditional Standardised
Approach)
Metodi avanzati (Advanced Measurement
Approaches)
Basilea 3: cenni
 L’Accordo
di Basilea 3, che entrerà in vigore in
maniera graduale a partire dal 2013, prevede:
- livelli di capitale più elevati e di migliore
qualità;
- l’introduzione di un leverage ratio;
- strumenti per contenere e gestire il rischio di
liquidità.
65