Banche, Sim, Sgr e Intermediari finanziari ex art. 106 del Tub Prof. Michele Rutigliano 1 Agenda Il sistema finanziario: aspetti generali Le banche Le Società di Intermediazione Mobiliare Le Società di Gestione del Risparmio Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB I rischi nell’attività di intermediazione finanziaria 2 Funzioni e componenti del sistema finanziario Il sistema finanziario rappresenta la struttura attraverso la quale si svolge, sistematicamente e in modo specializzato, la complessiva attività di produzione e offerta di mezzi di pagamento e di servizi e strumenti finanziari. 3 Funzioni e componenti del sistema finanziario Il sistema finanziario agevola: il regolamento degli scambi; - il trasferimento di risorse tra unità in surplus e unità in deficit; - la gestione dei rischi e la loro copertura. - 4 Funzioni e componenti del sistema finanziario Gli elementi costitutivi del sistema finanziario sono: - gli strumenti; - i mercati; - gli intermediari; - l’ordinamento. 5 Agenda Il sistema finanziario: aspetti generali Le banche Le Società di Intermediazione Mobiliare Le Società di Gestione del Risparmio Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB I rischi nell’attività di intermediazione finanziaria 6 La banca: elementi fondamentali del contesto normativo 7 La banca è un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria (art. 1, comma 1 del TUB). Salvo le riserve di attività previste dalla legge, le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali (art. 10 del TUB). L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento è riservato alle banche e alle imprese di investimento (art. 18, comma 1 del TUF). La banca: elementi fondamentali del contesto normativo La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica (art. 13, comma 1 del TUB). 8 La banca: elementi fondamentali del contesto normativo 9 La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria quando ricorrono una serie di condizioni (forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata; sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica; capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato dalla Banca d’Italia; …)(art. 14, comma 1 del TUB) La banca: elementi fondamentali del contesto normativo La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano, tenendo conto delle azioni o quote già possedute: - 10 il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa; o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. La vigilanza sulle banche L’ordinamento prevede tre tipi di vigilanza: - - 11 vigilanza regolamentare (art. 53 del TUB); vigilanza informativa (art. 51 del TUB); vigilanza ispettiva (art. 54 del TUB). Le partecipazioni detenibili nelle imprese non finanziarie dalle banche Limite di concentrazione Limite complessivo Banche ordinarie 3% del patrimonio di vigilanza 15% del patrimonio di vigilanza Banche abilitate 6% del patrimonio di vigilanza 50% del patrimonio 15% del capitale del partecipato di vigilanza Banche specializzate 15% del patrimonio di vigilanza 60% del patrimonio di vigilanza 12 Limite di separatezza Limiti validi fino al 30 giugno 2012 Gli strumenti dell’intermediazione creditizia: gli strumenti di raccolta delle banche Si distingue innanzitutto tra: - raccolta indiretta; e raccolta diretta. La raccolta di risorse finanziarie a titolo di debito da parte delle banche avviene con diversi strumenti, riconducibili alle macrocategorie dei depositi e delle obbligazioni. 13 Gli strumenti di intermediazione creditizia: gli strumenti di impiego delle banche Si distinguono: - prestiti monetari o per cassa; - prestiti non monetari o di firma. 14 Gli strumenti creditizi di finanziamento a breve termine Gli strumenti creditizi di finanziamento a breve termine sono i seguenti: - l’apertura di credito in conto corrente; - le operazioni di smobilizzo crediti commerciali; - le anticipazioni garantite; - il factoring. 15 Gli strumenti creditizi di finanziamento a medio lungo termine Gli strumenti creditizi di finanziamento a medio lungo termine sono i seguenti: - - 16 il mutuo; e il leasing finanziario. Il credito al consumo Il credito al consumo è la concessione di credito sotto forma di dilazioni di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 17 L’attività di investment banking L’attività di investment banking comprende principalmente due aree: a) il merchant banking; b) il corporate finance che a sua volta può essere ripartita in due sotto aree: - 18 merger and acquisition; corporate restructuring. Agenda Il sistema finanziario: aspetti generali Le banche Le Società di Intermediazione Mobiliare Le Società di Gestione del Risparmio Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB I rischi nell’attività di intermediazione finanziaria 19 Le Società di Intermediazione Mobiliare La Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) è un’impresa autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia (art. 1, comma 1 del TUF). 20 Le SIM: l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando ricorrono una serie di condizioni (art. 19, comma 1 del TUF): - sia adottata la forma di società per azioni; - la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”; - la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; - il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; - […] 21 I servizi e le attività di investimento Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti quando hanno per oggetto strumenti finanziari (art. 1, comma 5 del TUF): a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di “sistemi multilaterali di negoziazione”. 22 I servizi accessori Per “servizi accessori” si intendono (art. 1, comma 6 del TUF): a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale, di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese; e) […] 23 Profili reddituali di una SIM Le attività di dealing e underwriting richiedono la gestione di un portafoglio titoli di proprietà con assunzione dei correlati rischi di mercato. Le attività di brokerage, selling, ricezione e/o trasmissione ordini e gestione di patrimoni di terzi non comportano per la SIM l’assunzione di posizioni in proprio. 24 Struttura del conto economico di una SIM Conto economico riclassificato SIM DEALER-UNDERWRITER SIM DI SERVIZIO Componenti positivi di reddito + interessi attivi + commissioni attive + dividendi + interessi attivi da liquidità + plusvalenze da operazioni finanziarie Componenti negativi di reddito - interessi passivi - costi operativi - minusvalenze da operazioni finanziarie - costi operativi Risultato economico d’esercizio 25 Risultato economico d’esercizio Agenda Il sistema finanziario: aspetti generali Le banche Le Società di Intermediazione Mobiliare Le Società di Gestione del Risparmio Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB I rischi nell’attività di intermediazione finanziaria 26 La gestione collettiva del risparmio La “gestione collettiva del risparmio” è il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili (art. 1, comma 1 del TUF). 27 La gestione collettiva del risparmio La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata: - 28 alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) e alle Sicav; alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di gestione del patrimonio di Oicr (art. 33 comma 1 del TUF). La gestione collettiva del risparmio • Il "fondo comune di investimento” è il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell' interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi (art. 1 comma 1 del TUF). 29 Le società di gestione del risparmio La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono una serie di condizioni (art. 34, comma 1 del TUF). - sia adottata la forma di società per azioni; - la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; - il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; - […] 30 Gestione collettiva: l’istituzione di fondi comuni di investimento • • • La SGR che intende istituire un fondo ne decreta il regolamento. Il prezzo di offerta è deciso dalla SGR solo in occasione del collocamento iniziale, necessario a istituire il fondo. In caso di emissioni successive il prezzo di emissione è pari al valore della quota. Per aderire all’offerta l’investitore dichiara il numero di quote che intende sottoscrivere. Sottoscritte le quote, ne versa il corrispettivo. 31 La gestione del fondo Il patrimonio del fondo è gestito dalla SGR che lo ha istituito o da altra SGR a cui tale incarico è stato affidato. Il gestore investe nei beni indicati dal regolamento le somme versate e dispone acquisti e vendite ritenuti opportuni per la valorizzazione del fondo. I partecipanti non hanno alcuna possibilità di impartire istruzioni alla SGR. 32 Tipi di fondi • • "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo; "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate (art. 1, comma 1 del TUF). 33 Gli Oicr In funzione dei diversi beni oggetto d’investimento è possibile distinguere gli Oicr in: - 34 “armonizzati” o “comunitari”, definiti in sede comunitaria come Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) o Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS); “non armonizzati”. Il ruolo della banca depositaria La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni: - accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo; - accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo; - esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza (art. 38, comma 1 del TUF). 35 Altre attività che possono svolgere le SGR Le SGR possono: - istituire e gestire fondi pensione; - prestare il servizio di gestione di portafogli su base individuale per conto terzi; - svolgere attività connesse e strumentali. 36 Profili reddituali di una SGR Dal punto di vista reddituale, la SGR è un intermediario orientato alla formazione di un margine da commissioni, ovvero tende a massimizzare la differenza positiva tra i ricavi per commissioni su servizi e i costi operativi. 37 Struttura del conto economico di una SGR Conto economico riclassificato (+) Commissioni attive (-) Commissioni passive (=) Margine lordo (-) Costi operativi (=) (1) Margine operativo (+) Interessi attivi (+/-) Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (-) Interessi passivi (=) (2) Margine della gestione finanziaria (=) (1+2) Risultato lordo di gestione 38 Agenda Il sistema finanziario: aspetti generali Le banche Le Società di Intermediazione Mobiliare Le Società di Gestione del Risparmio Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB I rischi nell’attività di intermediazione finanziaria 39 Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. Oltre alle attività di cui sopra gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento nonché prestare taluni servizi di investimento (art. 106, comma 1 e 2 del TUB). 40 Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere di una serie di condizioni (art. 107, comma 1 e 2 del TUB): - sia adottata la forma di società di capitali; - il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività; - venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; - […] 41 Gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB Rientrano tra gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB: - le società di leasing; - le società di factoring; - le società di credito al consumo. 42 Le società di leasing Le società di leasing costituiscono un intermediario orientato alla formazione di un margine di interesse: + canoni per beni concessi in leasing al netto delle quote di ammortamento +/- plusvalenze/minusvalenze da riscatto dei beni - interessi passivi sui finanziamenti 43 Le società di factoring Le società di factoring costituiscono un intermediario orientato alla formazione di un margine di intermediazione: + interessi attivi - interessi passivi su finanziamenti + commissioni per servizi informativi, legali, amministrativi, di gestione e di incasso dei crediti commerciali - costi operativi relativi alla gestione dei crediti 44 Le società di credito al consumo Le società di credito al consumo sono intermediari orientati alla formazione di un margine di interesse: + interessi attivi sui crediti erogati - interessi passivi sui finanziamenti 45 Il microcredito (art. 111 del TUB) In deroga all’articolo 106, comma 1, del TUB i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: - 46 siano di ammontare non superiore a euro 25.000 e non siano assistiti da garanzie reali; siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro; siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Il microcredito (art. 111 del TUB) I soggetti iscritti nell’elenco possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. 47 Agenda Il sistema finanziario: aspetti generali Le banche Le Società di Intermediazione Mobiliare Le Società di Gestione del Risparmio Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB I rischi nell’attività di intermediazione finanziaria 48 Il rischio di credito Con l’espressione “rischio di credito” si intende la possibilità che una variazione inattesa del merito di credito di una controparte nei confronti della quale esiste un’esposizione generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato della posizione creditoria. 49 Il rischio di credito TASSO DI PERDITA ATTESA TASSO DI PERDITA INATTESA 50 Il tasso di perdita attesa Per la determinazione del tasso di perdita attesa è necessario stimare le tre seguenti grandezze: - - Probability of Default (PD); Loss Given Default (LGD); Exposure at Default (EAD). Il tasso di perdita inattesa rappresenta la maggior perdita che può verificarsi a posteriori rispetto al tasso di perdita atteso. 51 Il rischio di mercato Il rischio di mercato viene definito come quel rischio associato alle oscillazioni dei prezzi di mercato di strumenti finanziari. In altri termini, esso indica la possibilità di ottenere delle perdite di valore su strumenti finanziari a seguito di variazioni inattese di variabili di mercato come i tassi d’interesse, i tassi di cambio e il prezzo delle azioni. 52 Rischio di interesse Il rischio di interesse è riconducibile alle conseguenze sul valore degli asset interestsensitive detenuti dagli intermediari finanziari di una variazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse. Tale rischio influenza sia il valore del portafoglio di attività negoziabili detenuto dagli intermediari sia il margine di interesse generato dall’attività di intermediazione creditizia. 53 Il rischio di interesse Per misurare l’esposizione al rischio di interesse in un determinato orizzonte temporale occorre preventivamente identificare le attività e le passività sensibili a eventuali variazioni dei tassi di mercato in un dato periodo. La differenza tra attività e passività sensibili determina una grandezza denominata gap, che può essere positiva, negativa o nulla. 54 Il rischio di cambio Il rischio di cambio è riconducibile alle conseguenze di variazioni del livello dei tassi di cambio sul valore delle posizioni in valuta detenute dagli intermediari finanziari. Anche in tal caso può essere calcolato un gap, che può assumere valori positivi, negativi o nulli. 55 Il rischio di prezzo azionario Il rischio di prezzo azionario riguarda gli intermediari finanziari che detengono portafogli di titoli azionari quotati. Esso è riconducibile alla prerogativa dei prezzi dei titoli azionari, e conseguentemente dei loro rendimenti, di mostrare nel tempo un grado più o meno marcato di dispersione intorno a un valore medio. 56 Il rischio operativo Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, malfunzionamento e indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. 57 Il rischio di liquidità Il rischio di liquidità si manifesta sotto forma di inadempimento rispetto agli impegni di pagamento o di incapacità di finanziare l’attivo di bilancio con la necessaria tempestività e secondo criteri di economicità. Tali circostanze negative possono realizzarsi a causa di: - impossibilità di reperire fondi o di ottenerli a costi ragionevoli (funding liquidity risk); - impossibilità di vendere o ridurre una propria posizione in strumenti finanziari senza sopportare rilevanti sacrifici in termini di prezzo, a causa della scarsa efficienza del mercato o di un suo maltifunzionamento (market liquidity risk). 58 Altri rischi Altri rischi nell’attività di intermediazione finanziaria sono i seguenti: - 59 rischio strategico; rischio reputazionale; rischio di business; rischio immobiliare. L’Accordo di Basilea 2 L’Accordo sul capitale di Basilea 2 è fondato su 3 pilastri: 1) 2) 3) 60 First pillar: minimum capital requirement Second pillar: supervisory review process Third pillar: market discipline Il patrimonio di vigilanza Il patrimonio di vigilanza rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi che contraddistinguono l’attività bancaria ed è il risultato della somma algebrica di elementi positivi e negativi individuati dall’autorità di vigilanza. Il patrimonio di vigilanza differisce dal patrimonio netto contabile, il quale è la risultante della differenza tra attività e passività di bilancio. 61 Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito Ai fini di calcolare il requisito patrimoniale correlato al rischio di credito le banche possono utilizzare due metodi: a) Metodo standardizzato b) Metodo basato sull’utilizzo di rating interni (Internal Rating Based – IRB), a sua volta distinto in: - 62 Approccio di base (IRB foundation) Approccio avanzato (IRB advanced) Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato può essere determinato secondo: - una metodologia di calcolo standardizzata - una metodologia basata sui modelli interni 63 Il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo Per calcolare il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo sono previsti tre metodi di calcolo: - 64 Metodo base (Basic Indicator Approach) Metodo standardizzato (Traditional Standardised Approach) Metodi avanzati (Advanced Measurement Approaches) Basilea 3: cenni L’Accordo di Basilea 3, che entrerà in vigore in maniera graduale a partire dal 2013, prevede: - livelli di capitale più elevati e di migliore qualità; - l’introduzione di un leverage ratio; - strumenti per contenere e gestire il rischio di liquidità. 65