L’ ATTIVITÀ BANCARIA
Prof.ssa M. Intonti, Corso di Economia degli intermediari finanziari, CdL in Economia
Aziendale, aa. 2015-2016
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AGENDA
Definizione di banca e caratteristiche operative
Le funzioni svolte dalle banche
Le origini del sistema bancario moderno:
excursus storico delle principali norme
La normativa attuale: il TUB, il TUF e le altre
leggi «minori» (normativa sulla trasparenza, legge
anti-trust, legge anti-usura e contro il riciclaggio)
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DEFINIZIONE DI BANCA/1
Definizione tratta dalla dottrina:
«Azienda
di
produzione
istituzionalmente
e
a
che
svolge
proprio
sistematicamente,
rischio
l’attività
di
intermediazione finanziaria consistente nell’erogazione di
risorse
finanziarie
a
titolo
di
credito,
utilizzando
prevalentemente risorse finanziarie ottenute da terzi a titolo di
debito e, in parte minore, a titolo di capitale proprio».
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DEFINIZIONE DI BANCA/2
Caratteristiche della banca:
a) Netta prevalenza di debiti rispetto ai mezzi propri;
b) Esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria
(raccolta presso soggetti in surplus e impiego presso i
settori in deficit).
c) Diffusione strumenti di pagamento utili per l’efficiente
svolgimento delle transazioni.
d) Svolgimento di ampia gamma di servizi finanziari
nell’ambito della: gestione/investimento del risparmio,
della consulenza finanziaria, dell’assistenza alle
emissioni di titoli, ecc.
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DEFINIZIONE DI BANCA/3
Caratteristiche della banca:
e) Importanza del FATTORE FIDUCIARIO:
l’attività di intermediazione finanziaria si basa
• sulla FIDUCIA dei depositanti nella possibilità di
riottenere i propri fondi alle scadenze prefissate;
• sulla FIDUCIA della banca nella possibilità di
ottenere dalla clientela il rimborso dei prestiti
concessi.
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DEFINIZIONE DI BANCA/4
IMPLICAZIONI del fattore fiduciario:
1) I depositanti conferiscono i fondi alla propria banca sulla
base di un puro mandato fiduciario;
2) Il venire meno del fattore fiduciario può compromettere la
gestione bancaria e provocare una crisi di liquidità poiché la
banca utilizza i depositi per erogare prestiti che
inevitabilmente comportano un immobilizzo di risorse.
3) Importanza di tutelare la fiducia dei risparmiatori attraverso
un insieme articolato di regole e di controlli
(regolamentazione e vigilanza).
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LE FUNZIONI DELLA BANCA
a) FUNZIONE DI MOBILIZZAZIONE RISORSE
FINANZIARIE (raccolta delle disponibilità finanziarie
presso famiglie e imprese);
b) FUNZIONE CREDITIZIA (trasferimento risorse
finanziarie a soggetti in deficit tipicamente nella forma
tecnica del prestito)
c) FUNZIONE MONETARIA (offerta di strumenti di
pagamento alternativi alla moneta legale)
d) FUNZIONE DI EROGAZIONE DI SERVIZI
ACCESSORI e diversi dall’intermediazione finanziaria.
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LE ORIGINI DEL
SISTEMA BANCARIO MODERNO
4 periodi:
a) Dall’unità d’Italia al 1926 (prima legge bancaria):
assenza di disciplina speciale per le banche; banca
sottoposta al diritto comune.
b) Dalla prima legge bancaria alla legge bancaria del 193638: anni della grande crisi, crisi delle banche miste che
avevano finanziato lo sviluppo industriale italiano.
c) Dalla legge del ‘36 alla fine degli anni ‘80 ( recepimento
I e II direttiva comunitaria in materia bancaria).
d) Dal 1989 ad oggi: rinnovamento dell’ordinamento
bancario (Legge Amato, TUB e TUF).
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I PERIODO: DALL’UNITÀ D’ ITALIAAL 1926
Prima del 1926 vi era una totale libertà di azione in ogni
attività economica.
I controlli venivano considerati un attentato alla libertà.
Forte resistenza alla regolamentazione dell’attività bancaria
per paura di un rallentamento dell’iniziativa privata. Ci si
preoccupava di regolamentare l’emissione della moneta
cartacea e del TUS.
Tuttavia, alcuni assertori dei principi del LIBERISMO
economico (tra cui A. Smith), sostenevano la necessità di
applicare controlli al comparto del risparmio e dell’attività
bancaria.
I primi controlli riguardarono la disciplina del credito
fondiario e del credito agrario, per cui furono dettate
particolari discipline per gli istituti esercenti tali attività.
Per il credito ordinario, prima del 1926, non furono istituite
particolari forme di controllo e di intervento statale ad
eccezione degli USA ove fin dal 1863 vigeva il NATIONAL
BANKING ACT.
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II PERIODO: LA LEGGE BANCARIA DEL 1936
a) ATTIVITA' BANCARIA: ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO
(tutela del depositante)
b) STABILITA' perseguita attraverso il principio di specializzazione:
- specializzazione temporale: bilanciamento delle scadenze delle
operazioni attive e passive; bipartizione degli enti tra aziende di credito
ordinarie e istituti di credito speciale;
- specializzazione istituzionale: banche pubbliche e private;
- specializzazione operativa: riserva di attività per vari settori del
credito da parte di leggi speciali.
c) VIGILANZA STRUTTURALE DI BANKITALIA
controllato, poco concorrenziale, scarsamente efficiente)
(mercato
d) SEPARATEZZA BANCA – INDUSTRIA: solo ICS potevano
partecipare nelle imprese (mai partecipazioni di controllo).
c) Forte frammentazione e scarsa apertura internazionale del
sistema bancario italiano.
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III PERIODO: D.P.R. 350/85
(attuazione I direttiva comunitaria 77/780 del 1977)
Anni 70: nuove spinte concorrenziali; sviluppo degli scambi
commerciali e delle transazioni finanziarie, delle interrelazioni tra le
diverse economie, della tecnologia informatica e dell’innovazione
finanziaria.
Necessità di procedere ad una riforma del sistema bancario.
D.PR. 350/85 che sancisce: LIBERTA' ACCESSO AL MERCATO
RICONOSCIMENTO DELLA
DELL' ATTIVITA' BANCARIA
NATURA
IMPRENDITORIALE
DIFFUSIONE DI UN NUOVO "STILE" DI VIGILANZA:
- Viene meno il concetto di vigilanza strutturale, basato sul potere di
determinazione della struttura del mercato da parte dell'autorità di
vigilanza.
- Nuovo sistema di vigilanza fondato su parametri oggettivi.
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III PERIODO:
II direttiva comunitaria 89/646/CEE
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA II DIRETTIVA:
MUTUO RICONOSCIMENTO dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria: gli enti creditizi possono esercitare negli altri
paesi membri dell’UE tutte le attività comprese nell'elenco allegato alla
direttiva, sia attraverso lo stabilimento di una succursale (libertà di
stabilimento), sia attraverso la prestazione diretta dal paese di origine
(libertà di servizio).
HOME COUNTRY CONTROL: la vigilanza sulle succursali e sulle
attività esercitate direttamente dal paese di origine è affidata all’autorità
di controllo del paese di origine.
Attuata in Italia con D. Lgs. 481/92.
III PERIODO:
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OBIETTIVI DEL D. Lgs 481/92
CONSENTIRE PIU' AMPIA OPERATIVITA' AGLI ENTI
CREDITIZI: introduzione del concetto di banca universale accanto al
concetto di gruppo polifunzionale; ampliamento della nozione di
attività bancaria ricomprendendo in essa tutte le attività ammesse al
mutuo riconoscimento.
ABOLIZIONE DELLA DISTINZIONE TRA AZIENDE E ISTITUTI
DI CREDITO: si parla di enti creditizi.
POSSIBILITA' PER TUTTI GLI ENTI CREDITIZI DI ESERCITARE
CREDITI SPECIALI E CREDITI AGEVOLATI.
INTRODUZIONE
DEL
CONCETTO
DI
VIGILANZA
PRUDENZIALE: la vigilanza persegue l’obiettivo della sana e
prudente gestione dell'impresa, non si esercita sul mercato ma solo
sull’impresa e persegue le finalità di stabilità ed efficienza.
Non più trade-off tra stabilità ed efficienza, bensì complementarità.
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IV PERIODO: Legge Amato n. 218/1990
RIFORMA DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI (istituti di credito
di diritto pubblico, casse di risparmio e banche del monte istituti di
credito e sezioni di credito speciale di natura pubblica)
Adozione da parte delle banche pubbliche della veste di S.p.A.
(scorporo
dalla
Fondazione
dell’impresa
bancaria,
mantenimento del 51% del capitale della banca da parte della
Fondazione)
FASI:
Costituzione spa con atto unilaterale da parte della fondazione;
Scorporo attività bancaria e conferimento alla nuova spa con
aumento di capitale;
Ulteriore aumento di capitale riservato ai privati
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IV PERIODO: Legge Ciampi
L. Delega 461/98 attuata con D. Lgs. 153/99
Privatizzazione sostanziale (dismissione del controllo sulle
banche) entro 4 anni; detassazione plusvalenze o
imputazione minusvalenze al patrimonio netto
Fondazioni come persone giuridiche
autonomia gestionale e statutaria
private
con
Attività delle fondazioni orientata verso settori di utilità
sociale
Impiego dei redditi ottenuti per fini istituzionali
Economicità della gestione: conservazione del valore del
patrimonio, redditività e impiego dello stesso affidato a
professionisti
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IL TUB: TESTO UNICO BANCARIO
D.LGS. 385/1993
Riscritte e coordinate le numerose leggi esistenti in materia
A fronte di oltre 1350 articoli previsti da 130 provvedimenti
sono stati riscritti soltanto 162 articoli
Scopo: eliminare le ripetizioni e le incongruenze dovute alla
mancanza di un disegno unitario definito (armonizzazione
delle leggi vigenti)
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL TUB
NATURA
IMPRENDITORIALE
DELL'ATTIVITA'
BANCARIA
DESPECIALIZZAZIONE
ADOZIONE DEL MODELLO CONCORRENZIALE
VIGILANZA PRUDENZIALE
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I PRINCIPI DEL TUB/1
NATURA IMPRENDITORIALE dell’attività bancaria:
PRIMO RICONOSCIMENTO CON D.P.R. 350/85
ART. 10 T.U.B: “La raccolta di risparmio tra il pubblico e
l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa
ha carattere di impresa”.
Principio della DESPECIALIZZAZIONE:
ISTITUZIONALE (spa e scarl; non più casse risparmio,
monti di credito su pegno, istituti di credito diritto pubblico,
banche credito ordinario, CRA)
OPERATIVA (non più specializzazione sul fronte delle
forme tecniche di credito)
TEMPORALE (non più specializzazione per scadenze)
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I PRINCIPI DEL TUB/2
ADOZIONE MODELLO CONCORRENZIALE:
RAPPORTO
DI
COMPLEMENTARITA’
TRA
STABILITA’ E CONCORRENZA (NON PIU’ DI TRADEOFF)
MERCATO CONCORRENZIALE ⇒
INCREMENTO EFFICIENZA E REDDITIVITA’⇒
STABILITA’ OPERATORI E DEL SISTEMA
VIGILANZA PRUDENZIALE:
Le forme di intervento delle autorità creditizie non devono
influenzare le scelte imprenditoriali degli intermediari.
Passaggio da controlli strutturali a regime prudenziale
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IL TUB:
L’ATTIVITÀ BANCARIA - ART. 10
«La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del
credito costituiscono l'attività bancaria.
Essa ha carattere d'impresa. L'esercizio dell'attività
bancaria è riservato alle banche.
Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra
attività finanziaria, secondo la disciplina propria di
ciascuna, nonché attività connesse o strumentali».
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IL TUB:
ATTIVITÀ AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO
• attività di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
• operazioni di prestito, compreso il credito al consumo, quello con
garanzie ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro-soluto e prosolvendo, il credito commerciale;
• leasing finanziario;
• servizi di pagamento;
• emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito travelers
check, lettere di credito);
• rilascio di garanzie ed impegni di firma;
• operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di
mercato monetario;
• partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
• consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria…;
• gestione e consulenza nella gestione di patrimoni;
• custodia e amministrazione di valori mobiliari;
• servizi di informazione commerciale; locazione di cassette di sicurezza;
altre attività in conformità alle direttive comunitarie.
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IL TUB:
LA RACCOLTA DEL RISPARMIO - ART. 11
ACQUISIZIONE DI FONDI CON OBBLIGO DI
RIMBORSO SIA SOTTO FORMA DI DEPOSITI SIA
SOTTO ALTRA FORMA
OBBLIGO DI RIMBORSO DI UNA QUANTITA’ DI
MEZZI PARI A QUELLA CONSEGNATA DAL
RISPARMIATORE
LA RACCOLTA DEVE ESSERE REALIZZATA TRA IL
PUBBLICO (non sono tali soci, dipendenti, società
controllate, collegate, controllanti)
LE BANCHE SONO GLI UNICI INTERMEDIARI
ABILITATI AD ESERCITARE TALE FUNZIONE
(esistono eccezioni: si pensi all’emissione di obbligazioni da
parte di spa e sapa)
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IL TUB: UNO SCHEMA DEI CONTENUTI/1
LE AUTORITA’ CREDITIZIE
- Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
- Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
- La Banca d’Italia
LE BANCHE
- Nozione di attività bancaria
- Autorizzazione all’attività bancaria
- Partecipazioni al capitale delle banche
- Requisiti di partecipanti ed esponenti bancari
- Banche popolari e banche di credito cooperativo
- Credito fondiario, agrario e alle opere pubbliche e altre operazioni di
credito
LA VIGILANZA
- La Vigilanza sulle banche
- La Vigilanza su base consolidata
- Il gruppo bancario
- Ambito ed esercizio dell’attività di Vigilanza
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IL TUB: UNO SCHEMA DEI CONTENUTI/2
LA DISCIPLINA DELLE CRISI BANCARIE (banche)
- L’amministrazione straordinaria
- La liquidazione coatta amministrativa
- La liquidazione volontaria
- I sistemi di garanzia dei depositanti
LA DISCIPLINA DELLE CRISI BANCARIE (gruppi bancari)
I SOGGETTI OPERANTI
(intermediari non bancari)
NEL
SETTORE
FINANZIARIO
LA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
- La trasparenza nelle operazioni e nei servizi bancari e finanziari
- Il credito al consumo
I REATI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ BANCARIE E
FINANZIARIE E LE SANZIONI
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IL TUF: TESTO UNICO FINANZIARIO
D. LGS. 58/1998
OBIETTIVI:
raggruppare, coordinare e riordinare le molteplici leggi succedutesi nel
corso degli anni riguardanti gli intermediari mobiliari, la vigilanza su di
essi, la trasparenza della loro operatività, le società quotate emittenti
titoli nonché la tutela delle minoranze;
sancire i principi della privatizzazione e della liberalizzazione dei
mercati e dei soggetti che li gestiscono;
innovare il diritto societario e allineare la nostra nazione ai mercati più
progrediti degli altri Paesi;
Introdotto nel 1998, il TUF è stato recentemente modificato dal D.Lgs. n.
164 del 17 settembre 2007 che ha recepito nel nostro ordinamento le
norme contenute nella direttiva comunitaria MIFID (Markets in Financial
Instruments Directive).
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IL TUF: UNO SCHEMA DEI CONTENUTI
Parte I:
Disposizioni comuni
Parte II:
Disciplina degli intermediari
(“servizi di investimento” e “gestione
collettiva del risparmio”)
Parte III:
Disciplina dei mercati e della gestione
accentrata di strumenti finanziari
Parte IV:
Disciplina degli emittenti
Parte V:
Sanzioni
Parte VI:
Disposizioni transitorie e finali
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PARTE II DEL TUF:
I SERVIZI DI INVESTIMENTO
Rientrano nei servizi di investimento le seguenti attività aventi
come oggetti strumenti finanziari (valori mobiliari, quote di
OICR, strumenti del mercato monetario, forward, futures, swaps
e opzioni):
• Negoziazione per conto proprio;
• Esecuzione degli ordini per conto dei clienti;
• Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con
assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; collocamento
senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti
dell’emittente;
• Gestione di portafogli di investimento;
• Ricezione e trasmissione per conto degli investitori di ordini;
• Consulenza in materia di investimenti;
• Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione ossia di
piattaforme di negoziazione in cui si realizzano proposte di acquisto
e di vendita.
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PARTE II DEL TUF:
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
Istituzione della figura del gestore unico, denominato
Società di Gestione del Risparmio – SGR, autorizzato a
esercitare congiuntamente sia l’attività di gestione in
monte del risparmio sia quella di gestione individuale.
Obbligo di utilizzo del benchmark per i fondi comuni di
investimento.
Maggiore apertura verso forme di promozione e di
collocamento a distanza di strumenti finanziari
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PARTE III DEL TUF:
DISCIPLINA DEI MERCATI
Passaggio da mercati amministrati da istituzioni
pubbliche a mercati gestiti da società a capitale privato
aventi ampia autonomia decisionale e gestionale (processo
di privatizzazione delle Borse Valori).
Moltiplicazione dei canali di negoziazione (trading
venues). Con il recepimento della Mifid, accanto ai
mercati regolamentati, sono stati introdotti:
- i sistemi multilaterali di negoziazione (piattaforme
negoziali istituite da grandi banche e intermediari
specializzati);
- gli internalizzatori sistematici (intermediari che in
modo frequente e sistematico negoziano per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori dei
mercati regolamentati).
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PARTE IV DEL TUF:
DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI
Obiettivi di maggiore apertura degli assetti proprietari, di
autonomia degli amministratori, di rafforzamento
dell’organo di controllo e di tutela dei soci di minoranza e
dei creditori.
Norme sulla sollecitazione all’investimento: si estende
l’obbligo di redazione del Prospetto informativo ai
prodotti finanziari destinati anche ad investitori non
istituzionali.
Norme sulla disciplina delle deleghe: si consente a
coloro che hanno una partecipazione qualificata nella
società di rappresentare in sede di assemblea gli interessi
dei soci di minoranza
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La normativa sulla trasparenza/1
(L.154/1992 confluita nel TUB (art. 166-120); Disposizioni di
vigilanza della BI del 10/2/2011)
Tutela della controparte debole del rapporto creditizio
(clientela non professionale) e dunque salvaguarda e
promozione della concorrenza. Riduzione dei rischi legali
e reputazionali.
Insieme di norme di dettaglio incidenti sulla: forma e
contenuto
dei
contratti,
modulistica
utilizzata,
informazioni sui costi e rischi dei servizi bancari, modalità
di trasmissione delle informazioni.
Contratti bancari per iscritto e contenuto minimo
relativamente al tasso di interesse ed ogni altra condizioni
di prezzo.
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La normativa sulla trasparenza/2
(L.154/1992 confluita nel TUB (art. 166-120); Disposizioni di
vigilanza della BI del 10/2/2011)
Disciplina dello IUS VARIANDI (variazione sfavorevoli
per il cliente delle condizioni contrattuali devono essere
previste con apposita clausola e comunicate a pena di
nullità).
Contratti di durata: comunicazioni periodiche chiare e
complete (come nel caso del c/c: estratto conto e staffa).
Esposizione nei locali di avvisi sintetici e fogli analitici
sulle condizioni contrattuali.
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La disciplina in materia di antiriciclaggio
Corpus ponderoso di leggi e decreti volti a limitare la
possibilità di realizzare operazioni di riciclaggio di
capitali provenienti da attività illecite.
Disposizioni in tema di: operazioni non consentite,
limite all’utilizzo del contante e degli assegni,
identificazione controparti contrattuali delle banche,
obblighi di segnalazione alle autorità a carico delle
banche.
Disposizioni integrate a livello europeo nel quadro
della lotta al terrorismo internazionale
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Le norme sull’usura: Legge 108/1996
Il reato di usura si concretizza:
-
Indipendentemente dallo stato di bisogno della vittima;
-
Quando il tasso applicato supera un tasso soglia dato dal
TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio, ossia valore medio dei
tassi applicati dal sistema bancario a categorie omogenee di
prestito) aumentato della metà;
-
I tassi TEGM sono pubblicati ogni tre mesi sulla GU e devono
essere comunicati dalle banche nei locali aperti al pubblico.
Istituzione di due fondi: Fondo per la prevenzione
dell’usura e Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura.
Obbligo di iscrizione in un apposito albo dei soggetti che
esercitano attività di mediazione e consulenza nella
concessione di finanziamento
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La disciplina anti-trust: Legge 287/1990
Disciplina in tema di tutela della concorrenza e della
competitività dei mercati.
Dal 1990 fino a gennaio 2006 la tutela della concorrenza
nel settore del credito era svolta dalla Banca d’Italia.
Dal 2006, con l’emanazione della Legge sul risparmio
(262/2006) tale competenza è stata attribuita all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Tale Autorità è chiamata ad esprimersi in merito: alle
intese, agli abusi di posizione dominante e alle
operazioni di concentrazione tra banche suscettibili di
incidere negativamente sui livelli di concorrenza e
competitività dei mercati.