L’ ATTIVITÀ BANCARIA Prof.ssa M. Intonti, Corso di Economia degli intermediari finanziari, CdL in Economia Aziendale, aa. 2015-2016 2 AGENDA Definizione di banca e caratteristiche operative Le funzioni svolte dalle banche Le origini del sistema bancario moderno: excursus storico delle principali norme La normativa attuale: il TUB, il TUF e le altre leggi «minori» (normativa sulla trasparenza, legge anti-trust, legge anti-usura e contro il riciclaggio) 3 DEFINIZIONE DI BANCA/1 Definizione tratta dalla dottrina: «Azienda di produzione istituzionalmente e a che svolge proprio sistematicamente, rischio l’attività di intermediazione finanziaria consistente nell’erogazione di risorse finanziarie a titolo di credito, utilizzando prevalentemente risorse finanziarie ottenute da terzi a titolo di debito e, in parte minore, a titolo di capitale proprio». 4 DEFINIZIONE DI BANCA/2 Caratteristiche della banca: a) Netta prevalenza di debiti rispetto ai mezzi propri; b) Esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria (raccolta presso soggetti in surplus e impiego presso i settori in deficit). c) Diffusione strumenti di pagamento utili per l’efficiente svolgimento delle transazioni. d) Svolgimento di ampia gamma di servizi finanziari nell’ambito della: gestione/investimento del risparmio, della consulenza finanziaria, dell’assistenza alle emissioni di titoli, ecc. 5 DEFINIZIONE DI BANCA/3 Caratteristiche della banca: e) Importanza del FATTORE FIDUCIARIO: l’attività di intermediazione finanziaria si basa • sulla FIDUCIA dei depositanti nella possibilità di riottenere i propri fondi alle scadenze prefissate; • sulla FIDUCIA della banca nella possibilità di ottenere dalla clientela il rimborso dei prestiti concessi. 6 DEFINIZIONE DI BANCA/4 IMPLICAZIONI del fattore fiduciario: 1) I depositanti conferiscono i fondi alla propria banca sulla base di un puro mandato fiduciario; 2) Il venire meno del fattore fiduciario può compromettere la gestione bancaria e provocare una crisi di liquidità poiché la banca utilizza i depositi per erogare prestiti che inevitabilmente comportano un immobilizzo di risorse. 3) Importanza di tutelare la fiducia dei risparmiatori attraverso un insieme articolato di regole e di controlli (regolamentazione e vigilanza). 7 LE FUNZIONI DELLA BANCA a) FUNZIONE DI MOBILIZZAZIONE RISORSE FINANZIARIE (raccolta delle disponibilità finanziarie presso famiglie e imprese); b) FUNZIONE CREDITIZIA (trasferimento risorse finanziarie a soggetti in deficit tipicamente nella forma tecnica del prestito) c) FUNZIONE MONETARIA (offerta di strumenti di pagamento alternativi alla moneta legale) d) FUNZIONE DI EROGAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI e diversi dall’intermediazione finanziaria. 8 LE ORIGINI DEL SISTEMA BANCARIO MODERNO 4 periodi: a) Dall’unità d’Italia al 1926 (prima legge bancaria): assenza di disciplina speciale per le banche; banca sottoposta al diritto comune. b) Dalla prima legge bancaria alla legge bancaria del 193638: anni della grande crisi, crisi delle banche miste che avevano finanziato lo sviluppo industriale italiano. c) Dalla legge del ‘36 alla fine degli anni ‘80 ( recepimento I e II direttiva comunitaria in materia bancaria). d) Dal 1989 ad oggi: rinnovamento dell’ordinamento bancario (Legge Amato, TUB e TUF). 9 I PERIODO: DALL’UNITÀ D’ ITALIAAL 1926 Prima del 1926 vi era una totale libertà di azione in ogni attività economica. I controlli venivano considerati un attentato alla libertà. Forte resistenza alla regolamentazione dell’attività bancaria per paura di un rallentamento dell’iniziativa privata. Ci si preoccupava di regolamentare l’emissione della moneta cartacea e del TUS. Tuttavia, alcuni assertori dei principi del LIBERISMO economico (tra cui A. Smith), sostenevano la necessità di applicare controlli al comparto del risparmio e dell’attività bancaria. I primi controlli riguardarono la disciplina del credito fondiario e del credito agrario, per cui furono dettate particolari discipline per gli istituti esercenti tali attività. Per il credito ordinario, prima del 1926, non furono istituite particolari forme di controllo e di intervento statale ad eccezione degli USA ove fin dal 1863 vigeva il NATIONAL BANKING ACT. 10 II PERIODO: LA LEGGE BANCARIA DEL 1936 a) ATTIVITA' BANCARIA: ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO (tutela del depositante) b) STABILITA' perseguita attraverso il principio di specializzazione: - specializzazione temporale: bilanciamento delle scadenze delle operazioni attive e passive; bipartizione degli enti tra aziende di credito ordinarie e istituti di credito speciale; - specializzazione istituzionale: banche pubbliche e private; - specializzazione operativa: riserva di attività per vari settori del credito da parte di leggi speciali. c) VIGILANZA STRUTTURALE DI BANKITALIA controllato, poco concorrenziale, scarsamente efficiente) (mercato d) SEPARATEZZA BANCA – INDUSTRIA: solo ICS potevano partecipare nelle imprese (mai partecipazioni di controllo). c) Forte frammentazione e scarsa apertura internazionale del sistema bancario italiano. 11 III PERIODO: D.P.R. 350/85 (attuazione I direttiva comunitaria 77/780 del 1977) Anni 70: nuove spinte concorrenziali; sviluppo degli scambi commerciali e delle transazioni finanziarie, delle interrelazioni tra le diverse economie, della tecnologia informatica e dell’innovazione finanziaria. Necessità di procedere ad una riforma del sistema bancario. D.PR. 350/85 che sancisce: LIBERTA' ACCESSO AL MERCATO RICONOSCIMENTO DELLA DELL' ATTIVITA' BANCARIA NATURA IMPRENDITORIALE DIFFUSIONE DI UN NUOVO "STILE" DI VIGILANZA: - Viene meno il concetto di vigilanza strutturale, basato sul potere di determinazione della struttura del mercato da parte dell'autorità di vigilanza. - Nuovo sistema di vigilanza fondato su parametri oggettivi. 12 III PERIODO: II direttiva comunitaria 89/646/CEE PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA II DIRETTIVA: MUTUO RICONOSCIMENTO dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria: gli enti creditizi possono esercitare negli altri paesi membri dell’UE tutte le attività comprese nell'elenco allegato alla direttiva, sia attraverso lo stabilimento di una succursale (libertà di stabilimento), sia attraverso la prestazione diretta dal paese di origine (libertà di servizio). HOME COUNTRY CONTROL: la vigilanza sulle succursali e sulle attività esercitate direttamente dal paese di origine è affidata all’autorità di controllo del paese di origine. Attuata in Italia con D. Lgs. 481/92. III PERIODO: 13 OBIETTIVI DEL D. Lgs 481/92 CONSENTIRE PIU' AMPIA OPERATIVITA' AGLI ENTI CREDITIZI: introduzione del concetto di banca universale accanto al concetto di gruppo polifunzionale; ampliamento della nozione di attività bancaria ricomprendendo in essa tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento. ABOLIZIONE DELLA DISTINZIONE TRA AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO: si parla di enti creditizi. POSSIBILITA' PER TUTTI GLI ENTI CREDITIZI DI ESERCITARE CREDITI SPECIALI E CREDITI AGEVOLATI. INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI VIGILANZA PRUDENZIALE: la vigilanza persegue l’obiettivo della sana e prudente gestione dell'impresa, non si esercita sul mercato ma solo sull’impresa e persegue le finalità di stabilità ed efficienza. Non più trade-off tra stabilità ed efficienza, bensì complementarità. 14 IV PERIODO: Legge Amato n. 218/1990 RIFORMA DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI (istituti di credito di diritto pubblico, casse di risparmio e banche del monte istituti di credito e sezioni di credito speciale di natura pubblica) Adozione da parte delle banche pubbliche della veste di S.p.A. (scorporo dalla Fondazione dell’impresa bancaria, mantenimento del 51% del capitale della banca da parte della Fondazione) FASI: Costituzione spa con atto unilaterale da parte della fondazione; Scorporo attività bancaria e conferimento alla nuova spa con aumento di capitale; Ulteriore aumento di capitale riservato ai privati 15 IV PERIODO: Legge Ciampi L. Delega 461/98 attuata con D. Lgs. 153/99 Privatizzazione sostanziale (dismissione del controllo sulle banche) entro 4 anni; detassazione plusvalenze o imputazione minusvalenze al patrimonio netto Fondazioni come persone giuridiche autonomia gestionale e statutaria private con Attività delle fondazioni orientata verso settori di utilità sociale Impiego dei redditi ottenuti per fini istituzionali Economicità della gestione: conservazione del valore del patrimonio, redditività e impiego dello stesso affidato a professionisti 16 IL TUB: TESTO UNICO BANCARIO D.LGS. 385/1993 Riscritte e coordinate le numerose leggi esistenti in materia A fronte di oltre 1350 articoli previsti da 130 provvedimenti sono stati riscritti soltanto 162 articoli Scopo: eliminare le ripetizioni e le incongruenze dovute alla mancanza di un disegno unitario definito (armonizzazione delle leggi vigenti) PRINCIPI FONDAMENTALI DEL TUB NATURA IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITA' BANCARIA DESPECIALIZZAZIONE ADOZIONE DEL MODELLO CONCORRENZIALE VIGILANZA PRUDENZIALE 17 I PRINCIPI DEL TUB/1 NATURA IMPRENDITORIALE dell’attività bancaria: PRIMO RICONOSCIMENTO CON D.P.R. 350/85 ART. 10 T.U.B: “La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere di impresa”. Principio della DESPECIALIZZAZIONE: ISTITUZIONALE (spa e scarl; non più casse risparmio, monti di credito su pegno, istituti di credito diritto pubblico, banche credito ordinario, CRA) OPERATIVA (non più specializzazione sul fronte delle forme tecniche di credito) TEMPORALE (non più specializzazione per scadenze) 18 I PRINCIPI DEL TUB/2 ADOZIONE MODELLO CONCORRENZIALE: RAPPORTO DI COMPLEMENTARITA’ TRA STABILITA’ E CONCORRENZA (NON PIU’ DI TRADEOFF) MERCATO CONCORRENZIALE ⇒ INCREMENTO EFFICIENZA E REDDITIVITA’⇒ STABILITA’ OPERATORI E DEL SISTEMA VIGILANZA PRUDENZIALE: Le forme di intervento delle autorità creditizie non devono influenzare le scelte imprenditoriali degli intermediari. Passaggio da controlli strutturali a regime prudenziale 19 IL TUB: L’ATTIVITÀ BANCARIA - ART. 10 «La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali». 20 IL TUB: ATTIVITÀ AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO • attività di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; • operazioni di prestito, compreso il credito al consumo, quello con garanzie ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro-soluto e prosolvendo, il credito commerciale; • leasing finanziario; • servizi di pagamento; • emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito travelers check, lettere di credito); • rilascio di garanzie ed impegni di firma; • operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario; • partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; • consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria…; • gestione e consulenza nella gestione di patrimoni; • custodia e amministrazione di valori mobiliari; • servizi di informazione commerciale; locazione di cassette di sicurezza; altre attività in conformità alle direttive comunitarie. 21 IL TUB: LA RACCOLTA DEL RISPARMIO - ART. 11 ACQUISIZIONE DI FONDI CON OBBLIGO DI RIMBORSO SIA SOTTO FORMA DI DEPOSITI SIA SOTTO ALTRA FORMA OBBLIGO DI RIMBORSO DI UNA QUANTITA’ DI MEZZI PARI A QUELLA CONSEGNATA DAL RISPARMIATORE LA RACCOLTA DEVE ESSERE REALIZZATA TRA IL PUBBLICO (non sono tali soci, dipendenti, società controllate, collegate, controllanti) LE BANCHE SONO GLI UNICI INTERMEDIARI ABILITATI AD ESERCITARE TALE FUNZIONE (esistono eccezioni: si pensi all’emissione di obbligazioni da parte di spa e sapa) 22 IL TUB: UNO SCHEMA DEI CONTENUTI/1 LE AUTORITA’ CREDITIZIE - Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - Il Ministro dell’Economia e delle Finanze - La Banca d’Italia LE BANCHE - Nozione di attività bancaria - Autorizzazione all’attività bancaria - Partecipazioni al capitale delle banche - Requisiti di partecipanti ed esponenti bancari - Banche popolari e banche di credito cooperativo - Credito fondiario, agrario e alle opere pubbliche e altre operazioni di credito LA VIGILANZA - La Vigilanza sulle banche - La Vigilanza su base consolidata - Il gruppo bancario - Ambito ed esercizio dell’attività di Vigilanza 23 IL TUB: UNO SCHEMA DEI CONTENUTI/2 LA DISCIPLINA DELLE CRISI BANCARIE (banche) - L’amministrazione straordinaria - La liquidazione coatta amministrativa - La liquidazione volontaria - I sistemi di garanzia dei depositanti LA DISCIPLINA DELLE CRISI BANCARIE (gruppi bancari) I SOGGETTI OPERANTI (intermediari non bancari) NEL SETTORE FINANZIARIO LA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI - La trasparenza nelle operazioni e nei servizi bancari e finanziari - Il credito al consumo I REATI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ BANCARIE E FINANZIARIE E LE SANZIONI 24 IL TUF: TESTO UNICO FINANZIARIO D. LGS. 58/1998 OBIETTIVI: raggruppare, coordinare e riordinare le molteplici leggi succedutesi nel corso degli anni riguardanti gli intermediari mobiliari, la vigilanza su di essi, la trasparenza della loro operatività, le società quotate emittenti titoli nonché la tutela delle minoranze; sancire i principi della privatizzazione e della liberalizzazione dei mercati e dei soggetti che li gestiscono; innovare il diritto societario e allineare la nostra nazione ai mercati più progrediti degli altri Paesi; Introdotto nel 1998, il TUF è stato recentemente modificato dal D.Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007 che ha recepito nel nostro ordinamento le norme contenute nella direttiva comunitaria MIFID (Markets in Financial Instruments Directive). 25 IL TUF: UNO SCHEMA DEI CONTENUTI Parte I: Disposizioni comuni Parte II: Disciplina degli intermediari (“servizi di investimento” e “gestione collettiva del risparmio”) Parte III: Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari Parte IV: Disciplina degli emittenti Parte V: Sanzioni Parte VI: Disposizioni transitorie e finali 26 PARTE II DEL TUF: I SERVIZI DI INVESTIMENTO Rientrano nei servizi di investimento le seguenti attività aventi come oggetti strumenti finanziari (valori mobiliari, quote di OICR, strumenti del mercato monetario, forward, futures, swaps e opzioni): • Negoziazione per conto proprio; • Esecuzione degli ordini per conto dei clienti; • Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; • Gestione di portafogli di investimento; • Ricezione e trasmissione per conto degli investitori di ordini; • Consulenza in materia di investimenti; • Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione ossia di piattaforme di negoziazione in cui si realizzano proposte di acquisto e di vendita. 27 PARTE II DEL TUF: GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Istituzione della figura del gestore unico, denominato Società di Gestione del Risparmio – SGR, autorizzato a esercitare congiuntamente sia l’attività di gestione in monte del risparmio sia quella di gestione individuale. Obbligo di utilizzo del benchmark per i fondi comuni di investimento. Maggiore apertura verso forme di promozione e di collocamento a distanza di strumenti finanziari 28 PARTE III DEL TUF: DISCIPLINA DEI MERCATI Passaggio da mercati amministrati da istituzioni pubbliche a mercati gestiti da società a capitale privato aventi ampia autonomia decisionale e gestionale (processo di privatizzazione delle Borse Valori). Moltiplicazione dei canali di negoziazione (trading venues). Con il recepimento della Mifid, accanto ai mercati regolamentati, sono stati introdotti: - i sistemi multilaterali di negoziazione (piattaforme negoziali istituite da grandi banche e intermediari specializzati); - gli internalizzatori sistematici (intermediari che in modo frequente e sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori dei mercati regolamentati). 29 PARTE IV DEL TUF: DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI Obiettivi di maggiore apertura degli assetti proprietari, di autonomia degli amministratori, di rafforzamento dell’organo di controllo e di tutela dei soci di minoranza e dei creditori. Norme sulla sollecitazione all’investimento: si estende l’obbligo di redazione del Prospetto informativo ai prodotti finanziari destinati anche ad investitori non istituzionali. Norme sulla disciplina delle deleghe: si consente a coloro che hanno una partecipazione qualificata nella società di rappresentare in sede di assemblea gli interessi dei soci di minoranza 30 La normativa sulla trasparenza/1 (L.154/1992 confluita nel TUB (art. 166-120); Disposizioni di vigilanza della BI del 10/2/2011) Tutela della controparte debole del rapporto creditizio (clientela non professionale) e dunque salvaguarda e promozione della concorrenza. Riduzione dei rischi legali e reputazionali. Insieme di norme di dettaglio incidenti sulla: forma e contenuto dei contratti, modulistica utilizzata, informazioni sui costi e rischi dei servizi bancari, modalità di trasmissione delle informazioni. Contratti bancari per iscritto e contenuto minimo relativamente al tasso di interesse ed ogni altra condizioni di prezzo. 31 La normativa sulla trasparenza/2 (L.154/1992 confluita nel TUB (art. 166-120); Disposizioni di vigilanza della BI del 10/2/2011) Disciplina dello IUS VARIANDI (variazione sfavorevoli per il cliente delle condizioni contrattuali devono essere previste con apposita clausola e comunicate a pena di nullità). Contratti di durata: comunicazioni periodiche chiare e complete (come nel caso del c/c: estratto conto e staffa). Esposizione nei locali di avvisi sintetici e fogli analitici sulle condizioni contrattuali. 32 La disciplina in materia di antiriciclaggio Corpus ponderoso di leggi e decreti volti a limitare la possibilità di realizzare operazioni di riciclaggio di capitali provenienti da attività illecite. Disposizioni in tema di: operazioni non consentite, limite all’utilizzo del contante e degli assegni, identificazione controparti contrattuali delle banche, obblighi di segnalazione alle autorità a carico delle banche. Disposizioni integrate a livello europeo nel quadro della lotta al terrorismo internazionale 33 Le norme sull’usura: Legge 108/1996 Il reato di usura si concretizza: - Indipendentemente dallo stato di bisogno della vittima; - Quando il tasso applicato supera un tasso soglia dato dal TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio, ossia valore medio dei tassi applicati dal sistema bancario a categorie omogenee di prestito) aumentato della metà; - I tassi TEGM sono pubblicati ogni tre mesi sulla GU e devono essere comunicati dalle banche nei locali aperti al pubblico. Istituzione di due fondi: Fondo per la prevenzione dell’usura e Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura. Obbligo di iscrizione in un apposito albo dei soggetti che esercitano attività di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamento 34 La disciplina anti-trust: Legge 287/1990 Disciplina in tema di tutela della concorrenza e della competitività dei mercati. Dal 1990 fino a gennaio 2006 la tutela della concorrenza nel settore del credito era svolta dalla Banca d’Italia. Dal 2006, con l’emanazione della Legge sul risparmio (262/2006) tale competenza è stata attribuita all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale Autorità è chiamata ad esprimersi in merito: alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle operazioni di concentrazione tra banche suscettibili di incidere negativamente sui livelli di concorrenza e competitività dei mercati.