caricato da anto89dima

SCHEMA - FATTO ATTO E NEGOZIO GIURIDICO diritto civile

DIRITTO CIVILE
APPROFONDIMENTO
FATTO GIURIDICO – ATTO GIURIDICO – NEGOZIO GIURIDICO
1. FATTO GIURIDICO insieme di eventi che al loro verificarsi producono
una modificazione della situazione giuridica .
In esso distinguiamo:
- FATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO : quando gli eventi
non dipendono dalla volontà umana
- ATTO GIURIDICO  è un comportamento umano volontario
a cui l’ordinamento associa effetti giuridici .
Il comportamento dev’essere tenuto
da un soggetto capace di intendere e di volere
( altrimenti non produrrebbe alcun effetto ).
2. NEGOZIO GIURIDICO  è una manifestazione di volontà
che ha come obiettivo quello di
produrre effetti giuridici.
L’ordinamento tiene conto sia della volontà
di porre in essere quell’atto,
sia del fine che il soggetto vuole perseguire con esso.