DIRITTO CIVILE APPROFONDIMENTO FATTO GIURIDICO – ATTO GIURIDICO – NEGOZIO GIURIDICO 1. FATTO GIURIDICO insieme di eventi che al loro verificarsi producono una modificazione della situazione giuridica . In esso distinguiamo: - FATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO : quando gli eventi non dipendono dalla volontà umana - ATTO GIURIDICO è un comportamento umano volontario a cui l’ordinamento associa effetti giuridici . Il comportamento dev’essere tenuto da un soggetto capace di intendere e di volere ( altrimenti non produrrebbe alcun effetto ). 2. NEGOZIO GIURIDICO è una manifestazione di volontà che ha come obiettivo quello di produrre effetti giuridici. L’ordinamento tiene conto sia della volontà di porre in essere quell’atto, sia del fine che il soggetto vuole perseguire con esso.