IDENTITA’ DELLA
COOPERAZIONE SOCIALE
INECOOP POLICORO
Emilio Emmolo
Palermo, 14 maggio 2011
•La Confederazione Cooperative Italiane - di cui
Confcooperative è la denominazione abbreviata - è
la principale organizzazione, giuridicamente
riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo e delle imprese sociali.
•Si ispira ai principi cooperativi, fissati e
periodicamente aggiornati dall’ ACI (Alleanza
Cooperativa Internazionale) e, in ragione della
funzione sociale costituzionalmente riconosciuta (art.
45) alla cooperazione, ne promuove lo sviluppo, la
crescita e la diffusione attraverso le azioni di volta in
volta più adeguate.
•L’articolo 1 dello Statuto riconosce altresì che
l’azione di Confcooperative si ricollega ai principi ed
alla tradizione della dottrina sociale della Chiesa.
Confcooperative ha una presenza capillare su tutto
il territorio nazionale, con un’organizzazione che si
articola orizzontalmente in:
• 22 Unioni regionali
• 81 Unioni provinciali
• 7 Unioni interprovinciali.
• Confcooperative si struttura settorialmente in 9
Federazioni nazionali.
Federsolidarietà è l’organizzazione di rappresentanza
politico-sindacale delle cooperative sociali e imprese
sociali aderenti a Confcooperative.
Federsolidarietà rappresenta le proprie associate sul
piano istituzionale e le assiste sul piano sindacale,
giuridico e legislativo, tecnico ed economico.
Cura, inoltre, la promozione e il potenziamento degli
enti aderenti anche attraverso un articolato e diffuso
sistema consortile.
Federsolidarietà organizza il servizio civile volontario
per offrire ai giovani un'esperienza formativa
finalizzata alla condivisione degli ideali di
uguaglianza e cittadinanza attiva
Numero associati: al 2010, 5.650 aderenti,
di cui 256 consorzi.
Le cooperative sociali aderenti contano:
• 220.000 soci, di cui 22.000 volontari,
•200.000 lavoratori di cui 14.600 soggetti
svantaggiati
• Il fatturato aggregato supera i 5,1 miliardi
di euro.
Il terzo settore
Organismi e imprese sociali non profit
- 21.000 organizzazioni di volontariato (Istat, 2003)
- 235.000 organismi non profit (Istat, 2001) di cui:
7.363 cooperative sociali (Istat, 2005)
3.776 fondazioni operative e miste (Istat, 2005)
gli altri organismi sono associazioni riconosciute o
non riconosciute
Apporto del Terzo Settore allo sviluppo
• Persone impegnate nel volontariato sociale 5.381.000 (anno
2006, elaborazione Retecamere su dati Iref)
• Persone impegnate nel volontariato sociale e
nell’associazionismo sociale 12 milioni circa (anno 2006 dato
depurato dalle duplicazioni, stima Retecamere su dati Iref)
• Occupati negli organismi e nelle imprese sociali non profit
800.000 (stima al 2005 Retecamere su dati Istat)
Il Terzo Settore esprime:
• 3,5% dell’occupazione (tendenza in crescita)
• 36% sono organismi e imprese a prevalente orientamento di
mercato (Istat)
• Valore aggiunto delle attività non profit 1,8% (Fonte:
Tagliacarne, anno 2004)
Forme giuridiche del terzo settore
• associazioni riconosciute (art.14 e segg.
Codice civile);
• fondazioni (art.14 e segg. c.c.);
• associazioni non riconosciute (art.36 e
segg. c.c.);
• comitati (art.39 e segg. c.c.);
• cooperative sociali (legge 8.11.1991,
n.381);
Leggi Speciali
•organizzazioni di volontariato (Legge 11.08..1991,
n.266);
•organizzazioni non governative (Ong) (Art. 28, Legge
26.02.1987, n. 49);
•associazioni di promozione sociale (Legge n.383/00);
•Ipab (Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza)
privatizzate (Legge 17.07.1890, n.381 e sentenza
Corte Cost. n. 396 del 7.4.1998; legge 328 del 2000);
•enti ecclesiastici cattolici (Legge 20.05.1985, n.222);
•Fondazioni bancarie
•enti lirici (D.lgs. 29.06.1996, n.367);
•centri di formazione professionale;
•istituti di patronato (legge 804/97, 112/1980, Dpr
1017/86).
Dal punto di vista fiscale
•Ente non commerciale;
•Onlus (organizzazione non lucrativa di
utilità sociale);
•Ente commerciale.
Associazioni
Fondazioni
Assenza scopo
di lucro
Società
Scopo di
lucro
Cooperative
mutualistico
Libro I
Associazioni e fondazioni
Assenza scopo di lucro
Libro V
Imprese: scopo di lucro
Cooperative: finalità mutualistiche
La cooperativa
sociale
La definizione di "cooperativa sociale" è
contenuta nella legge 381/91
Le cooperative sociali vengono definite come
imprese che hanno lo scopo di "perseguire
l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini"
Questo scopo è perseguito attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
Si considerano persone svantaggiate (30% dei lavoratori
ed essere soci):
• gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
• gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in
trattamento psichiatrico,
• i tossicodipendenti,
• gli alcolisti,
• i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare,
• i detenuti e i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione.
Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono
ridotte a zero.
I soci: una governance
multistakeholder
•Soci lavoratori
•Soci fruitori
•Soci finanziatori
•Soci soggetti svantaggiati (art. 4 l. 381/91)
•Soci volontari (art. 2 l. 381/91)
•Soci persone giuridiche (art. 11 l. 381/91)
CODICE DEI COMPORTAMENTI
IMPRENDITORIALI,
DELLA QUALITÀ COOPERATIVA E
DELLA VITA ASSOCIATIVA
Principi per l’identità delle
cooperative sociali
•Gestione democratica e
partecipata
•Parità di condizioni tra i soci
•Trasparenza gestionale
Indirizzi di strategia imprenditoriale
•Dimensione
•Territorialità
•Specializzazione
•Valorizzazione generalizzata delle diverse
risorse umane che fanno capo alle
cooperative
•Porta aperta e integrazione societaria di
lavoratori retribuiti, volontari, fruitori
•Collaborazione e integrazione tra cooperative
•Promozione, vigilanza, sanzioni
La cooperativa
La “mutualità” è l’elemento caratterizzante di una società
cooperativa con precise previsioni statutarie (art.2514 c.c.).
“ Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei
propri statuti:
• il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di
due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
• il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
• il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
• l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione”.
I SOCI NELLA COOPERATIVA
2522. Numero dei soci.
[1] Per costituire una società cooperativa é necessario che i soci
siano almeno nove
[2] Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre
soci quando i medesimi sono persone fisiche* e la società adotta
le norme della società a responsabilità limitata.
[3] Se successivamente alla costituzione il numero dei soci
diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso
deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso
il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
[4] La legge determina il numero minimo di soci necessario per la
costituzione di particolari categorie di cooperative.
* No alle società semplici
Ammissione e recesso dei soci
La nuova normativa apre la strada a molte innovazioni anche in tema di
organi sociali; non crea un incondizionato diritto soggettivo degli
"estranei" a essere ammessi nella compagine sociale della
cooperativa, ma stabilisce comunque:
1.
il diritto soggettivo dell'estraneo a vedersi motivare il rigetto da parte
dell'organo amministrativo;
2.
il diritto soggettivo dell'estraneo a pretendere un riesame della
decisione di rigetto adottata dall'organo amministrativo
3.
il dovere degli amministratori di adottare le decisioni di ammissione
secondo criteri «non discriminatori», coerenti con lo scopo
mutualistico e l'attività economica svolta dalla società;
4.
il dovere degli amministratori di riferire nella relazione al bilancio dei
criteri usati nel decidere l'ammissione di nuovi soci.
Il terzo comma dell’articolo 2527 prevede dei “soci transitori” per un
periodo di cinque anni, dopodiché devono venire uniformati ai soci
ordinari.
2528. Procedura di ammissione e carattere aperto
della società.
[1] L'ammissione di un nuovo socio é fatta con deliberazione
degli
amministratori
su
domanda
dell'interessato.
La
deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei
soci.
[2] Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle
azioni,
il
sovrapprezzo
eventualmente
determinato
dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta
dagli amministratori.
[3] Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati
[4] Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni
dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si
pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocata, in occasione
della sua prossima successiva convocazione.
[5] Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
ragioni
delle
determinazioni
assunte
con
riguardo
all'ammissione dei nuovi soci.
IL RISTORNO QUALE COMPONENTE ESSENZIALE
Il principale elemento che differenzia le cooperative dalle
società commerciali è lo scopo mutualistico, che deve
emergere alla costituzione. Il numero 8 del nuovo articolo 2521
richiede, nell’atto costitutivo, l’indicazione delle regole per la
distribuzione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni.
Debuttano nella disciplina civilistica i ristorni, essenza del
rapporto cooperativistico, ovvero le somme che la cooperativa
attribuisce ai soci a titolo di maggior remunerazione delle
prestazioni o degli apporti. Occorrerà quindi indicare nell’atto
costitutivo i criteri di imputazione dei ristorni ai soci.
La norma non pone limiti quantitativi ai ristorni; la remunerazione
dei conferimenti potrà quindi essere di qualsiasi importo*. Il
ristorno rappresenta una modalità di ripartizione dell’utile ed è
riferito alle transazioni economiche intercorse con i soci, mentre
il dividendo è rapportato soltanto al capitale conferito ed è
soggetto a limitazioni per le cooperativa a mutualità prevalente.
*Salvo limite del 30% salari e stipendi Coop produzione D.Lgs 142\01
Impresa Sociale
2002 – inizio iter parlamentare
2005 – Legge 13 giugno 2005, n.188 – “Delega
al Governo concernente la disciplina
dell’impresa sociale”
2006 – D.Lgs 24 marzo 2006, n. 155 – “
Disciplina dell’impresa sociale a norma della
legge 13 giugno 2005, n .118”.
...ulteriori disposizioni attuative dei Decreti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
del Ministero delle Attività produttive:
•Criteri (quantitativi e temporali) per il computo
della percentuale (70%) dei ricavi realizzati nella
produzione o scambio di beni e servizi di utilità
sociale,
con
finalità
di
interesse
generale...rispetto al totale dei ricavi
•Atti che devono essere depositati e le procedure
di costituzione
•Linee-guida redazione Bilancio Sociale (sentita
l’agenzia per le ONLUS)
•Atti per trasformazione, fusione, scissione e
cessione d’azienda
Impresa sociale
“organizzazione privata senza
scopo di lucro che esercita in via
stabile e principale un’attività
economica di produzione e di
scambio di beni e di servizi di
utilità sociale, diretta a realizzare
finalità di interesse generale”
Cos’è l’Impresa Sociale (D. Lgs 155/06) ?
L’impresa sociale non è una nuova forma giuridica,
riconducendosi a quelle già esistenti, ma una
qualifica che può essere acquisita:
 dagli enti del libro I del Codice Civile (associazioni
riconosciute e non riconosciute, fondazioni)
 da quelli del libro V (società lucrative e cooperative)
Condizioni
• la previsione di ampi settori d’intervento (servizi
sociali, sanitari, educativi e culturali, tutela
dell’ambiente, formazione, turismo sociale e
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati)
• l’assenza dello scopo di lucro
• l’introduzione dell’obbligo di redazione del
bilancio sociale
• un modello di governance multistakeholder con il
coinvolgimento degli utenti ed i lavoratori
• i vincoli alla struttura proprietaria, escludendo la
possibilità che soggetti pubblici o imprese aventi
scopo di lucro possano detenere il controllo di
imprese sociali
• la possibilità di avere volontari.
Assenza dello scopo di lucro - Articolo 3
E’ prevista l’assenza dello scopo di lucro soggettivo,
da prevedersi statutariamente, attraverso l’obbligo di
destinazione di utili e avanzi di gestione allo
svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento
del patrimonio.
E’, pertanto, vietata sia la distribuzione diretta di utili
e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve in favore
di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o
collaboratori, sia quella indiretta, che viene riferita
dal decreto a tre situazioni da non intendersi tuttavia
tassative ed esaustive, ovvero:
la corresponsione agli amministratori di compensi
superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei
medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire
specifiche competenze, ed in ogni caso con un
incremento massimo del 20%;
la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di
retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai
contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche,
salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di
acquisire specifiche professionalità;
la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle
azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti
percentuali al tasso ufficiale di riferimento.
Cooperative sociali e loro consorzi
Per le cooperative sociali ed i loro consorzi, sono
previste specifiche norme di coordinamento
all’art. 17 del decreto, e potranno acquisire la
qualifica attraverso le modifiche statutarie,
prevedendo:
 la redazione del bilancio sociale
 e le modalità di coinvolgimento di lavoratori ed
utenti.
Inoltre, ad esse le disposizioni di cui al presente
decreto si applicheranno, comunque, nel rispetto
della normativa specifica delle cooperative
UTILITA’ SOCIALE – art. 2
Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli
prodotti o scambiati nei settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre
2000, n. 328, recante “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle
prestazione di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e
successive modificazioni;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,
recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie”;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale”;
e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante “Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione”con esclusione delle attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10,
della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma
della legislazione nazionale del turismo";
h)formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica ed al
successo scolastico e formativo;
m)servizi alle imprese sociali, resi da enti associativi
composti in misura superiore al settanta per cento
da organizzazioni che esercitano un’impresa
sociale..
Indipendentemente dall’esercizio della attività di
impresa nei settori di cui al comma 1, possono
acquisire la qualifica di impresa sociale le
organizzazioni che esercitano attività di impresa al
fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:
Un’organizzazione di cui almeno il 30% della forza lavoro
impiegata deve essere composto da:
• qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia
completato la formazione a tempo pieno da non più di due
anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego
retribuito regolarmente;
• qualsiasi persona alcolista o tossicodipendente
riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da
una dipendenza attraverso idonea documentazione
proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
• qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego
retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una
pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
• qualsiasi persona in età lavorativa riconosciuta affetta da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di
handicap intellettivo, che comportino una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45%, come stabilito
dall’art. 1 della legge n. 68 del 1999.
Aspetti Fiscali
Attualmente, né la legge né il decreto delegato
prevedono disposizioni agevolative e fiscali in
materia (escluse nell’iter parlamentare del disegno
di legge) e, pertanto, alle imprese sociali sarà
comunque applicato il regime già previsto per le
varie organizzazioni e, a seconda dei casi:
gli enti commerciali
per gli enti non commerciali
e le Onlus
In particolare, l’art. 17 del decreto specifica le
Onlus che acquisiscono anche la qualifica di
impresa sociale, continuano ad applicare le
disposizioni tributarie previste dal D. Lgs. 460/97.
Gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere
sociale dell’impresa e, in particolare, indicare:
•l’oggetto sociale (inteso come il complesso di
attività di produzione di beni o di prestazione di
servizi di utilità sociale);
•l’assenza di scopo di lucro;
•le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei
destinatari delle attività;
•i requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza per coloro che assumono cariche
sociali;
•la facoltà dell’interessato di investire l’assemblea dei
soci dei provvedimenti di diniego di ammissione o di
esclusione dei soci;
•la previsione della nomina di sindaci cui affidare
compiti di vigilanza e controllo nel caso di
superamento di determinate soglie economicofinanziarie o di organico (vedi art. 11).
Cariche sociali
•Si stabilisce che negli enti associativi, salvo
quanto specificamente previsto da norme
specifiche e compatibilmente con la natura di tali
figure giuridiche, la nomina della maggioranza
dei componenti delle cariche sociali spetta ai
soci.
•Inoltre, non possono categoricamente rivestire
cariche sociali i soggetti nominati dai soci che
siano imprese private con finalità lucrative ed enti
pubblici.
•Lo statuto deve contenere la previsione di
specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza per chi ricopra cariche sociali.
SCHEMA DI BILANCIO SOCIALE
Introduzione: metodologia adottata per la redazione
del bilancio sociale.
Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli
amministratori.
Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione
dell'ente.
Sezione C: Obiettivi e attività.
Sezione D: Esame situazione finanziaria.
Sezione E: Altre informazioni opzionali.