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DISEGNI E MODELLI
Art. 31 c.p.ind.
(Oggetto della registrazione)
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli
l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della
forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso
ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano
carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale,
compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per
formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli
grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più
componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e
un nuovo montaggio del prodotto.
Art. 33 c.p.ind. (Carattere individuale)
1. Un disegno o modello ha carattere individuale
se l'impressione generale che suscita
nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione
generale suscitata in tale utilizzatore da
qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato
prima della data di presentazione della
domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la
priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al
comma 1, si prende in considerazione
il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel
realizzare il disegno o modello.
Art. 36 (Funzione tecnica)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o
modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto
stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o
modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono
essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e
dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o
modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o
connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo
che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia
possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che
possiedono i requisiti della novità e del carattere
individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la
connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema
modulare.
Art.37 (Durata della protezione)
1. La registrazione del disegno o modello dura
cinque anni a decorrere dalla data di
presentazione della domanda. Il titolare può
ottenere la proroga della durata per uno o più
periodi di cinque anni fino ad un massimo di
venticinque anni dalla data di presentazione
della domanda di registrazione.
la tutela di diritto d‘autore dell‘industrial design
• anche se la il valore artistico non
è scindibile dal carattere industriale
• purché con valore artistico
PRESUPPOSTI
• non soluzioni tecniche
(caratteristiche formali che assolvono una
funzione utilitaria solo se la stessa può essere
realizzata con efficacia equivalente da un
numero potenzialmente illimitato di forme
alternative)
CONCORRENZA SLEALE
Art. 2598 Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi
e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni
distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un
concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione
con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei
a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un
concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
concorrenza sleale
i
i
i
agenzie di
pubblicità
CONSUMATORI
MESSAGGIO
PUBBLICITARIO
DA DECODIFICARE
POSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTO
TARGET di
consumatori
MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE
identificazione con i
protagonisti del messaggio
associazione con stato
d‘animo e/o immagine
„prestazione“
del prodotto
PUBBLICITÀ COMMERCIALE
PUBBLICITÀ SOCIALE
Istituto della
Autodisciplina
Pubblicitaria
www.iap.it
Codice di
Autodisciplina
Pubblicitaria
GIURÌ
vincola gli
associati
consumatori
COMITATO DI
CONTROLLO
associazioni di
consumatori
IMPRESE
art.6
"Chiunque si vale della pubblicità deve essere
in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o
del Comitato di controllo, la veridicità dei dati,
delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la
consistenza delle testimonianze usate".
SANZIONE
ordine di cessare
la diffusione
mancata utilizzazione campagna pubblicitaria
danno inferto all‘attività commerciale
immagine aziendale pregiudicata
pubblicazione estratto
della decisione (casi più gravi)
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206
Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Il presente decreto ha lo scopo di tutelare
dalla pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali i soggetti che esercitano
un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, i consumatori
e, in genere, gli interessi del pubblico
nella fruizione di messaggi
pubblicitari, nonché di stabilire le
condizioni di liceità della pubblicità
comparativa.
PALESE
PUBBLICITÀ
deve essere
VERITIERA
CORRETTA
pubblicità ingannevole
qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa
la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le
persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che
essa raggiunge e che, a causa del suo carattere
ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento
economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea
ledere un concorrente
PUBBLICITÀ
COMPARATIVA
qualsiasi pubblicità che identifica in modo
esplicito o implicito un concorrente o beni
o servizi offerti da un concorrente
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono
gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti,
verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e
servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra operatore pubblicitario ed un
concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi,
i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a
prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di
beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale
depositati.
TRASPARENZA DELLA
PUBBLICITÀ
riconoscibile in
quanto tale
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