DEFINIZIONE DI MARCHIO (Art. 4 Reg.40/94) tutti i SEGNI che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento a condizione che tali segni siano ADATTI A DISTINGUERE i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese „capacità distintiva“ MARCHIO COMUNITARIO (Art. 1 Reg.40/94) produce gli stessi effetti in tutta la Comunità Esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. però:eccezioni DURATA 10 ANNI rinnovabile all’infinito MODO DI ACQUISIZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO REGISTRAZIONE NO marchio comunitario di fatto DOMANDA DI REGISTRAZIONE SI marchio di fatto nazionale Condizioni che la domanda deve soddisfare La domanda di marchio comunitario deve contenere: a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario; b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; c) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione; d) la riproduzione del marchio. Convenzione di Nizza IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE ASSOLUTI RELATIVI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE (Art.7 Reg.40/94) (anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità) a) segni che non possono essere riprodotti graficamente b) i marchi privi di carattere distintivo c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio e) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio g) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; (ed altre ipotesi) impedimento viene meno se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. f) i segni costituiti esclusivamente dalla forma • imposta dalla natura stessa del prodotto, •del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, •che dà un valore sostanziale al prodotto IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE (Art.8 Reg.40/94) esclusione dalla registrazione in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore se marchio identico al marchio anteriore E prodotti o servizi identici se a causa dell’identità o della somiglianza fra marchi E prodotti o servizi , sussiste UN RISCHIO DI CONFUSIONE per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE con il marchio anteriore. di marchio identico o simile al marchio anteriore per prodotti o servizi NON simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore SE •il marchio gode di notorietà •E l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto oppure possa trarre indebitamente possa recare vantaggio dal carattere pregiudizio distintivo o dalla notorietà agli stessi. del marchio anteriore IMPEDIMENTI RELATIVI MARCHIO : IDENTICO P/S : IDENTICI MARCHIO: SOMIGLIANTE P/S : SOMIGLIANTI MARCHIO : IDENTICO O SIMILE P/S : NON SOMIGLIANTI SI SE RISCHIO DI CONFUSIONE (RICOMPRENDENTE IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE FRA SEGNI) SE MARCHIO ANTECEDENTE È NOTORIO E DALL’USO SI TRAE INDEBITO VANTAGGIO DAL CARATTERE DISTINTIVO O DALLA NOTORIETÀ O SI ARRECA LORO PREGIUDIZIO marchio anteriore •marchi comunitari •marchi registrati nello Stato membro •marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro marchi notoriamente conosciuti ex art.6 bis Convenz. Parigi marchi non registrati di portata non puramente locale SE il contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo DIRITTO ESCLUSIVO DEL TITOLARE DEL MARCHIO divieto di utilizzare M identico per P/S identici M identico o simile per P/S dissimili se marchio notorio E indebito vantaggio o pregiudizio divieto di utilizzare M simile o identico per P/S simili o identici se richio di confusione (rischio di associazione) LIMITAZIONI: non può essere vietato ai terzi l’uso in commercio del loro nome o indirizzo del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale DECADENZA DAL DIRITTO DI MARCHIO REGISTRATO (Art.50 Reg.40/94) per NON USO se per l’uso che ne è stato fatto il marchio è tale da POTER INDURRE IN ERRORE IL PUBBLICO, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali P/S se il marchio è divenuto DENOMINAZIONE ABITUALE se vengono meno le CONDIZIONI PER ESSERE TITOLARE di un marchio comunitario PRECLUSIONE PER TOLLERANZA tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso NO domandare la nullità del marchio NO opposizione al suo uso SALVO deposito in mala fede LIFE THOMPSON LIFE „La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. La percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi“ Nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti Tuttavia, al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio nella sua globalità, e nonostante che uno o più componenti di un marchio complesso possano risultare dominanti nell’impressione complessiva, non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell’ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell’impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l’elemento dominante In una simile ipotesi, l’impressione complessiva prodotta dal segno composto può indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano, quantomeno, da imprese economicamente collegate, nel qual caso deve ammettersi l’esistenza di un rischio di confusione. L’accertamento dell’esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla condizione che, nell’impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore. Se si applicasse una simile condizione, il titolare del marchio anteriore sarebbe privato del diritto esclusivo conferito dall’art. 5, n. 1, della direttiva anche nel caso in cui tale marchio conservasse, nell’ambito del segno composto, una posizione distintiva autonoma, ma non dominante.