AMMINISTRATORI
POTERI di
RAPPRESENTANZA?
Il potere di rappresentanza attribuito
agli amministratori dallo statuto o
dalla deliberazione di nomina È GENERALE.
limitazioni ai poteri degli amministratori
che risultano dallo statuto o
da una decisione degli organi competenti
NON SONO OPPONIBILI AI TERZI,
anche se pubblicate
salvo che si provi che questi
abbiano INTENZIONALMENTE
AGITO A DANNO della società.
AMMINISTRATORI
VALIDITÀ delle
DECISIONI ASSUNTE?
SE presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, quando lo statuto
non richiede un maggior numero di presenti
validità delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione
prese a maggioranza
assoluta dei presenti
anche mediante mezzi
di telecomunicazione se
previsti da statuto.
salvo diversa disposizione
dello statuto
Le deliberazioni che non sono prese
in conformità della legge o dello statuto
possono essere
impugnate
dal collegio sindacale e dagli
amministratori assenti o dissenzienti
entro novanta giorni
dalla data della
deliberazione
dai soci, se le deliberazioni
sono lesive dei loro diritti
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione delle deliberazioni.
INTERESSE DELL‘AMMINISTRATORE
NEI CONFRONTI DI UNA DETERMINATA
OPERAZIONE
anche per conto di terzi
DARE NOTIZIA
SE AMMINISTRATORE DELEGATO
NO operazione
la deliberazione del consiglio di
amministrazione deve adeguatamente
motivare le ragioni e la convenienza per
la società dell’operazione
DELIBERA CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
IMPUGNABILE
SE INOSSERVANZA OBBLIGHI
SE VOTO DETERMINANTE DELL‘AMM.
qualora possano
recare danno alla società
Art. 2391-bis.
Operazioni con parti correlate.
Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio adottano, secondo princìpi
generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle
operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione
sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti
indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle
caratteristiche dell'operazione.
I princìpi di cui al primo comma si applicano alle operazioni
realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e
disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza
decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di
controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del
primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.
AMMINISTRATORI
RESPONSABILITÀ?
VERSO LA
SOCIETÀ
VERSO I CREDITORI
SOCIALI
VERSO I SINGOLI
SOCI O TERZI
OBBLIGO DI
DILIGENZA
richiesta dalla natura dell’incarico
e dalle loro specifiche competenze
Responsabilità
verso la società
SOLIDALE
SALVO attribuzioni proprie del comitato esecutivo
o funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori
In ogni caso SE essendo a conoscenza
di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento o eliminarne
o attenuarne le conseguenze dannose.
NO RESP.AMM.
che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare
senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze
e delle deliberazioni del consiglio,
dandone immediata notizia per iscritto
al presidente del collegio sindacale
Azione sociale
di responsabilità
deliberazione dell’assemblea,
anche se la società è in liquidazione
importa la revoca dall’ufficio
degli amministratori contro cui è proposta,
purché sia presa col voto favorevole
di almeno un quinto del capitale sociale
può essere esercitata entro cinque anni
dalla cessazione
dell’amministratore dalla carica
Sì RINUNZIA O
TRANSAZIONE
se non vi è il voto contrario
di una minoranza „qualificata“
Azione sociale
di responsabilità
ESERCITATA
DAI SOCI
SE S.P.A.
CHIUSA
SE S.P.A.
APERTA
almeno 1/5 del cap.soc.
misura secondo statuto
max 1/3
DIRETTA a reintegrare
il patrimonio sociale
almeno 1/40 del cap.soc.
MINORE misura secondo statuto
VERSO I CREDITORI
SOCIALI
per l’inosservanza degli obblighi inerenti
alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti
SE fallimento: esercitata da curatore
VERSO I SINGOLI
SOCI O TERZI
il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo
che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi
degli amministratori.
entro cinque anni dal compimento dell’atto
che ha pregiudicato il socio o il terzo.
AMMINISTRATORI
„GRIGLIA“
ASSEMBLEA
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
COLLEGIO
SINDACALE
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
controllo
contabile
esterno
COLLEGIO
SINDACALE
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
controllo sulla
amministrazione
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
alcune funzioni
assembleari
CONSIGLIO DI
GESTIONE
funzioni del
consiglio di
amministrazione
alcune funzioni
del collegio sindacale
ASSEMBLEA
alcune funzioni
assembleari
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
CONSIGLIO DI
GESTIONE
alcune funzioni
del collegio sindacale
funzioni del
consiglio di
amministrazione
approvazione bilancio
nomina/revoca componenti
consiglio di gestione
statuto: anche piani strategici,
industriali e finanziari
azione sociale di responsabilità
controllo
GIUDIZIARIO
fondato sospetto che gli amministratori,
in violazione dei loro doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarità nella gestione
che possono arrecare danno alla società
o a una o più società controllate
soci che
rappresentano
1/10 cap. soc.
statuto:anche
minori
1/20 se società che fanno
ricorso al mercato del capitale
di rischio
possono denunziare i fatti al tribunale con
ricorso notificato anche alla società.
anche SINDACI
pubblico ministero (se società che
fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio)
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza
indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale
sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario,
determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha
nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre,
se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio
sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per
l'ispezione sono a carico della società.
CONSOB
Capo I
Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria
Vigilanza
Art. 5
(Finalità e destinatari della vigilanza)
l. La vigilanza sulle attività disciplinate
dalla presente parte ha per scopo la
trasparenza e la correttezza dei
comportamenti e la sana e prudente
gestione dei soggetti abilitati, avendo
riguardo alla tutela degli investitori e alla
stabilità, alla competitività e al buon
funzionamento del sistema finanziario
obbligo di
comunicazione
TRASPARENZA
se partecipazione in spa
quotata superiore al 2%
alla Consob ed alla
società partecipata
se spa quotate partecipano
direttamente o indirettamente
in spa non quotate o in srl
in misura superiore al 10% del capitale
altrimenti: voto
sospeso
se variazioni rilevanti della
partecipazione in spa quotata
delibera assunta con
voto determinante:
annullabile
impugnabile anche
dalla Consob
Art. 120 T.U. Intermediazione finanziaria
…
2-bis. La Consob può, con provvedimento
motivato da esigenze di tutela degli
investitori nonché di efficienza e
trasparenza del mercato del controllo
societario e del mercato dei capitali,
prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata
nel comma 2 per società ad elevato
valore corrente di mercato e ad
azionariato particolarmente diffuso
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE
DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
Diritto di recesso
per tutte o parte delle loro azioni
soci che non hanno concorso
alle deliberazioni riguardanti:
la modifica della clausola dell’oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo
dell’attività della società
le modificazioni dello statuto concernenti
i diritti di voto o di partecipazione
la trasformazione della società;
delibera che comporta
l‘esclusione della quotazione
trasferimento della sede sociale all’estero
la modifica dei criteri di determinazione
del valore dell’azione in caso di recesso
l’eliminazione di una o più cause di recesso
„rimovibili“ ovvero previste dallo statuto;
la revoca dello stato di liquidazione
Salvo che lo statuto
disponga diversamente
la proroga del termine;
l’introduzione o la rimozione di
vincoli alla circolazione dei titoli
azionari
.
Lo statuto delle società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio
può prevedere ulteriori cause di recesso.
determinazione del
valore azioni rimborsate
società non
quotate
determinato dagli amministratori, sentito il parere del
collegio sindacale e del soggetto incaricato della
revisione contabile, tenuto conto della consistenza
patrimoniale della società e delle sue prospettive
reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.
SE socio contesta
società
quotate
esperto nominato
dal Tribunale
esclusivo riferimento alla media
aritmetica dei prezzi di chiusura
nei sei mesi precedenti
AUMENTO DEL
CAPITALE
SOCIALE
DIRITTO DI
OPZIONE
A PAGAMENTO
QUANDO le azioni precedentemente emesse
sono interamente liberate.
esclusione
per legge
conferimenti in natura
statuto
SE soc. quotate: nei limiti del 10% preesistente,
a condizione che il prezzo di emissione corrisponda
al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato
in apposita relazione dalla società incaricata della
revisione contabile.
interesse della società (1/2 del capitale sociale)
offerte ai dipendenti
AUMENTO DEL
CAPITALE
SOCIALE
GRATUITO
imputando a capitale le riserve
e gli altri fondi iscritti in bilancio
in quanto disponibili
assegnate gratuitamente agli azionisti
in proporzione di quelle da essi già possedute.
RIDUZIONE DEL
CAPITALE
SOCIALE
REALE
mediante liberazione dei soci dall’obbligo
dei versamenti ancora dovuti,
mediante rimborso del
capitale ai soci
No sotto il
limite legale
CREDITORI
possono fare opposizione
si procede se società
presta idonea garanzia,
RIDUZIONE DEL
CAPITALE
SOCIALE
NOMINALE (per perdite)
perdita
superiore
a 1/3
MA minimo legale
non intaccato
convocazione senza indugio
dell‘assemblea
opportuni
provvedimenti
se entro l‘esercizio successivo
perdita non ridotta a meno di 1/3
assemblea che
approva il bilancio
DEVE ridurre il capitale
in proporzione delle
perdite accertate
perdita
superiore
a 1/3
e minimo legale
intaccato
convocare l’assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento
del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo,
o la trasformazione
della società.
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
SOCIETÀ DI
PERSONE
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società per azioni europea
SOCIETÀ DI
CAPITALI
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
SOCIETÀ DI
PERSONE
società per azioni
società in accomandita per azioni
SOCIETÀ DI
CAPITALI
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società per azioni europea
http://www.tecnofinimmobiliare.it/pdf/Statuto%20T%20imm..pdf
RIFORMA SOSTANZIALE
DELLE REGOLE: Ragioni?
incentivo piccola/media impresa
semplificazione delle regole (non più
„piccola spa“
maggiore flessibilità
minori costi?
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
capitale
minimo
10.000 euro
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
ANCHE srl unipersonale
versamento 100%
pubblicità
sanzione:
responsabilità illimitata per
Le obbligazioni...
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
capitale
minimo
10.000 euro
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
ANCHE srl unipersonale
versamento 100%
pubblicità
sanzione:
responsabilità illimitata per
Le obbligazioni...
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
Possono essere conferiti tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione
economica.
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
25% versato
fideiussione bancaria
SCIOGLIMENTO
alternativa
polizza di
assicurazione
SI
prestazione d’opera o di
servizi a favore della società
fideiussione bancaria
valore garantito da
se atto cost. lo consente:
denaro a titolo di cauzione
polizza di
assicurazione
finanziamento
dei soci
POI
socio
creditori
PRIMA
10.000 Euro
Società
se avvenuto nell’anno precedente
la dichiarazione di fallimento della società,.
Rimborso
deve essere
restituito
in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata
dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società
nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
FRAZIONE DI
CAPITALE
SOTTOSCRITTA
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
i diritti sociali spettano ai soci
in misura proporzionale
alla partecipazione da
ciascuno posseduta.
PERÒ
l’atto costitutivo PUÒ prevedere
l’attribuzione a singoli soci
di particolari diritti riguardanti
modificabile
l’amministrazione
della società
la distribuzione
degli utili
con il consenso di
tutti i soci
salvo statuto
DIRITTO
DI RECESSO
secondo atto costitutivo
società a tempo indeterminato
inderogabili
ai soci che non
hanno consentito
al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società,
alla sua fusione o scissione,
alla revoca dello stato di liquidazione
al trasferimento della sede all’estero
alla eliminazione di una o più cause di recesso
previste dall’atto costitutivo
al compimento di operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto della società
determinato nell’atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci
all‘aumento del capitale sociale con
esclusione del diritto d‘opzione
ESCLUSIONE
L’atto costitutivo può prevedere specifiche
ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.
TRASFERIMENTO DELLA
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
CONSENSO
con effetto di fronte alla società
dal momento dell’iscrizione
nel libro dei soci
L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata,
deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del
notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo,
su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione
del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito.
intrasferibilità delle
partecipazioni
STATUTO
clausola di
gradimento
ponga condizioni o limiti che nel caso concreto
impediscono il trasferimento a causa di morte
il socio o i suoi eredi possono
esercitare il diritto di recesso
casi l’atto costitutivo può stabilire un termine,
non superiore a due anni dalla costituzione
della società o dalla sottoscrizione della partecipazione,
prima del quale il recesso
non può essere esercitato.
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
ASSEMBLEA
particolarità
SRL
AMMINISTRATORI
COLLEGIO
SINDACALE
DECISIONI
DEI SOCI
NO amministratori
COMPETENZA
INDEROGABILE
l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utilI
la nomina dei sindaci, del presidente del collegio
sindacale e del revisore
la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori
le modificazioni dell’atto costitutivo
la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato
nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
+
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale
sociale sottopongano alla loro approvazione.
DECISIONI
DEI SOCI
ASSEMBLEA
mediante consultazione
scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto
le modificazioni dell’atto costitutivo
la decisione di compiere operazioni che
comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto sociale determinato
nell’atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci.
richiesta da uno o più amministratori o tanti soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale
sociale.
voto favorevole di una maggioranza
che rappresenti almeno la metà
del capitale sociale
dai documenti sottoscritti dai soci devono
risultare con chiarezza l’argomento
oggetto della decisione ed il consenso
alla stessa.
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
STATUTO
comunque assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare
in mancanza
mediante lettera raccomandata spedita ai soci
almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio
risultante dal libro dei soci
MAGGIORANZE
PIÙ ELEVATE
rispetto a spa
STATUTO
II convocazione
INVALIDITÀ
DELLE DECISIONI
impugnabili
che non sono prese in conformità della
legge o dell’atto costitutivo
dai soci che non vi
hanno consentito,
da ciascun amministratore
entro 90 giorni
dal collegio sindacale
che possono recare danno alla società
assunte con voto determinante del
socio in conflitto di interessi
aventi oggetto illecito o impossibile e
quelle prese in assenza assoluta di informazione
da chiunque vi
abbia interesse
di modifica dell’oggetto sociale
prevedendo attività impossibili o illecite.
entro tre anni
sempre
AMMINISTRATORI
salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,
l’amministrazione della società è affidata a
uno o più soci nominati con decisione dei soci
in carica a tempo
indeterminato
metodo
collegiale
derogabile
mediante consultazione scritta o sulla base
del consenso espresso per iscritto.
amministrazione
anche disgiuntiva
progetto di bilancio
se prevista da statuto
salvo
(metodo collegiale)
progetto di fusione e scissione
aumento del capitale
sociale per delega
AMMINISTRATORI:
RESPONSABILITÀ
NO menzione nei confronti dei
creditori della società
azione sociale di responsabilità
promossa anche
da singolo socio
chiedere anche, in caso di gravi irregolarità nella
gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli
amministratori
solidalmente responsabili
con gli amministratori
i soci che hanno intenzionalmente deciso
o autorizzato il compimento di atti dannosi per
la società, i soci o i terzi.
TRASFORMAZIONE
OMOGENEA
ETEROGENEA
l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi
e prosegue in tutti i rapporti anche processuali
dell’ente che ha effettuato la trasformazione.
OMOGENEA
società di persone
società di capitali
consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte
attribuita a ciascuno negli utili
in ogni caso al socio che non ha concorso
alla decisione spetta il diritto di recesso.
i soci a responsabilità illimitata non sono
liberati dalla responsabilità
per le obbligazioni sociali
precedentemente sorte
se non risulta che i
creditori sociali hanno dato
il loro
consenso alla
trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri
mezzi che garantiscano la prova
dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
società di capitali
società di persone
adottata con le maggioranze previste
per le modifiche dello statuto.
È comunque richiesto il consenso
dei soci che con la trasformazione
assumono responsabilità illimitata.
I soci che con la trasformazione assumono responsabilità
illimitata, rispondono illimitatamente anche per le
obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione
ETEROGENEA
Es.
società di capitali
voto favorevole di 2/3
degli aventi diritto
comunque con il consenso dei soci
che assumono responsabilità illimitata
consorzi, società consortili,
società cooperative,
comunioni di azienda, associazioni
non riconosciute e fondazioni.
consorzi, le società consortili,
le comunioni d’azienda, le associazioni
riconosciute e le fondazioni
disciplina più dettagliata
società di capitali
FUSIONE
=
FASI del
procedimento
di fusione
Progetto
di fusione
approvazione
del progetto da
parte delle assemblee/
dei soci
deliberazioni/decisioni
depositate per
l‘iscrizione nel R.I.
impugnazione
della delibera di
approvazione
della fusione ?
opposizione
dei creditori?
deposito dell‘atto
di fusione
Progetto
di fusione
2501-ter (Progetto di fusione)
1. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto
di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
2) l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella
incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio
in danaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta
dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla
fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai
possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui
compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
..
Progetto
di fusione
+
situazione
patrimoniale
2501-quater (Situazione patrimoniale)
1. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere,
con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale
delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al
giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.
2. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo
esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del
deposito indicato nel primo comma.
Progetto
di fusione
+
situazione
patrimoniale
+
Relazione dell’organo
amministrativo
2501-quinquies (Relazione dell’organo amministrativo)
1. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve
predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed
economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle
azioni o delle quote.
2. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto
di cambio.
3. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di
valutazione.
Progetto
di fusione
+
situazione
patrimoniale
+
Relazione
dell’organo
amministrativo
+
Relazione
degli esperti
2501-sexies (Relazione degli esperti)
1. Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla
congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio
proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o
dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e
sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
….
approvazione
del progetto da
parte delle assemblee/
dei soci
nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili,
salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito
alla fusione
nelle società di capitali,
secondo le norme previste per la modificazione
dell’atto costitutivo o statuto
opposizione
dei creditori?
(Opposizione dei creditori)
La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle
iscrizioni delle delibere nel R.I., salvo che consti il consenso dei creditori delle
società che vi partecipano anteriori all’iscrizione prevista nel terzo
comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti
presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies
sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di
revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto
comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria
delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a
tutela dei suddetti creditori.
deposito dell‘atto
di fusione
La fusione deve risultare da atto pubblico
L’atto di fusione deve essere depositato
per l’iscrizione, a cura del notaio
o dei soggetti cui compete l’amministrazione
della società risultante dalla
fusione o di quella incorporante
dopo l’iscrizione, l'invalidità dell'atto di fusione
non può essere pronunciata.
resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci o ai terzi
danneggiati dalla fusione
LEVERAGED BUY OUT
TERZO
prestito
(Banca)
BB
ACQUIRENTE
ACQUIRENTE
rimborso !
acquisizione
del controllo
A
X
BERSAGLIO
A
BERSAGLIO
garantisce con il proprio
patrimonio l‘acquisto della
azioni di se stessa
danno ai creditori?
501bis. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. (*) —
Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per
acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio
di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti
debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all’articolo 2501ter deve indicare le risorse finanziarie
previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante
dalla fusione.
La relazione di cui all’articolo 2501quinquies deve indicare le ragioni che giustificano
l’operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte
delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501sexies, attesta la ragionevolezza delle
indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del
precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione
legale die conti della società obiettivo o della società acquirente.
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società per azioni europea
SOCIETÀ DI
PERSONE
SOCIETÀ DI
CAPITALI
Riunione Adriatica
di Securtà
ALLIANZ AG
OPA
73,24% del capitale
Riunione Adriatica
di Securtà
ALLIANZ AG
fusione
trasformazione
ALLIANZ SE
- n. 3 azioni ordinarie Allianz SE ogni n. 19 azioni ordinarie Ras Holding;
- n. 3 azioni ordinarie Allianz SE ogni n. 19 azioni di risparmio Ras Holding.
VANTAGGI?
es. Allianz SE
- SE reflects Allianz’s identity
- Adjustment to the economic reality of the company
- Less bureaucracy
- Reduction in the number of supervisory board members
- Simplification of the legal structure
- Reduction of complexity
- Cost reduction
- Increase of flexibility
- Improvement of competitive position
Reg. 2157/2001
SOCIETÀ
EUROPEA
norme nazionali per le
SE con sede nel
territorio dello Stato
norme generali spa
statuto
se espressamente
previsto da Reg. o
legge nazionale
Dir. 86/2001
coinvolgimento
dei lavoratori
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
capitale minimo
120.000 euro
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
1
CONTROLLO
SE-holding
BILANCIO
2
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
SE
S
stato
S
S
S
stato
SEDE stabilita in uno
Stato membro
SE
iscritta in un registro
stesso Stato: amministrazione
centrale
SE
Italia: R.I.
ASSEMBLEA
CONVOCAZIONE
legge nazionale Stato in cui
SE ha sede
+
quorum
azionisti che soli o congiuntamente
rappresentino almeno il 10%
maggioranza semplice
dei voti, salvo legge Stato
in cui ha sede la società
ASSEMBLEA
ORGANO DI
VIGILANZA
ORGANO DI
DIREZIONE
parte nominata dai dipendenti
della società, se lo prevedono
gli accordi per il coinvolgimento
dei lavoratori nella gestione
legge dello Stato in cui la
SE ha sede può consentire
che la nomina sia competenza
dell‘assemblea
d. lgl. 188/2005
Dir. 86/2001
coinvolgimento
dei lavoratori
SocietàE:
necessario
accordo fra organi SE e
rappresentanti dei lavoratori
disposizioni nei casi in cui non
si raggiunga un accordo
se società che partecipano
alla costituzione di una SE
prevedevano partecipazione
dei lavoratori alla gestione
della società
stesse forme in SE
Art. 2484.
Cause di scioglimento.
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si
sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di
conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto
dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi
le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2),
3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle
imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e,
nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione
della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi
devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
Art. 2485.
Obblighi degli amministratori.
Gli amministratori devono senza indugio accertare il
verificarsi di una causa di scioglimento e procedere
agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo
2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni
subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai
terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di
cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di
singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci,
accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con
decreto che deve essere iscritto a norma del terzo
comma dell'articolo 2484.
Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione.
Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non
abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non
dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa
di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le
maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di
liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della
società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con
particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di
singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore
dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione
del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale
vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel
caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni
ivi previste.
….I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta
causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Art. 2487-bis.
Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti.
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro
poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni,
devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle
imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta
l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli
amministratori cessano dalla carica e consegnano ai
liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data
di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro
gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio
approvato. Di tale consegna viene redatto apposito
verbale.
Art. 2489.
Poteri, obblighi e responsabilità dei
liquidatori.
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero
adottata in sede di nomina, i liquidatori
hanno il potere di compiere tutti gli atti utili
per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri
con la professionalità e diligenza richieste
dalla natura dell'incarico e la loro
responsabilità per i danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata
secondo le norme in tema di responsabilità
degli amministratori.
Art. 2491.
Poteri e doveri particolari dei liquidatori.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il
pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono
chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti
ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti
sul risultato della liquidazione, salvo che dai
bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla
disponibilità di somme idonee alla integrale e
tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i
liquidatori possono condizionare la ripartizione
alla prestazione da parte del socio di idonee
garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente
responsabili per i danni cagionati ai creditori
sociali con la violazione delle disposizioni del
comma precedente.
art. 2492.
Bilancio finale di liquidazione.
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere
il bilancio finale , indicando la parte spettante a
ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato
dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato
della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio
del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione
dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre
reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei
liquidatori.
Art. 2493.
Approvazione tacita del bilancio.
Decorso il termine di novanta giorni senza
che siano stati proposti reclami, il bilancio
finale di liquidazione s'intende approvato,
e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi
alla distribuzione dell'attivo risultante dal
bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del
termine, la quietanza, rilasciata senza
riserve all'atto del pagamento dell'ultima
quota di riparto, importa approvazione del
bilancio.
Art. 2495.
Cancellazione della società.
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i
liquidatori devono chiedere la cancellazione
della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società,
dopo la cancellazione i creditori sociali non
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei
confronti dei soci, fino alla concorrenza delle
somme da questi riscosse in base al bilancio
finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso
da colpa di questi. La domanda, se proposta
entro un anno dalla cancellazione, può essere
notificata presso l'ultima sede della società.