IL BILANCIO
DELLO STATO
ITALIANO
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IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO
ARTICOLI DELLA
COSTITUZIONE DEDICATI
AL BILANCIO
ARTICOLO 81
ARTICOLO 75
ARTICOLO 100
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NORME COSTITUZIONALI RELATIVE AL BILANCIO
Art. 81: “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi
favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri
volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità
del
debito
del
complesso
delle
pubbliche
amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi
definiti con legge costituzionale”.
NORME COSTITUZIONALI RELATIVE AL BILANCIO
Art. 75: “… Non è ammesso referendum per
le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali”.
Art. 100: “La Corte dei Conti esercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti
del Governo, e anche quello successivo sulla
gestione del bilancio dello Stato. Partecipa …
al controllo sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere
sul risultato del riscontro eseguito”.
Art. 81
La legge di revisione costituzionale n.1/2012, pubblicata
nella G.U. del 23 aprile 2012 è entrata in vigore dal 1°
gennaio 2014.
La legge, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost.,
introduce il principio dell’equilibrio tra entrate e spese del
bilancio, cd. “pareggio di bilancio”, correlandolo a un
vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche
amministrazioni. Ai sensi del secondo comma dell’articolo
81, alla regola generale dell’equilibrio di bilancio è possibile
derogare, facendo ricorso all’indebitamento, solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di
eventi eccezionali (gravi recessioni economiche, crisi
finanziarie e gravi calamità naturali).
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Art. 81
Per
rendere
straordinario
il
ricorso
all'indebitamento connesso a eventi eccezionali, il
secondo comma dell’articolo 81 prevede che esso
sia autorizzato con deliberazioni conformi delle
due Camere sulla base di una procedura
aggravata, che prevede un voto a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti.
Con apposita novella all'articolo 97 della
Costituzione, l'obbligo di assicurare l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in
coerenza l’ordinamento dell'Unione Europea,
viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni.
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Art. 81
Principio del controllo politico –
finanziario del Parlamento sul
Governo
Principio dell’annualità del
bilancio
Ogni anno il Governo deve presentare i seguenti
disegni di legge:
Il rendiconto generale, il bilancio di previsione
annuale, il bilancio di previsione pluriennale.
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Art. 81
Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
Il bilancio contiene solo
previsioni a legislazione vigente.
Effetti della legge di bilancio: rende operative le
norme che danno luogo ad entrate e a spese e
condiziona la validità degli atti della Pubblica
amministrazione.
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Art. 81
L'esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il Parlamento autorizza l’esercizio
provvisorio del bilancio con
un’apposita legge.
Il potere di spesa del Governo è limitato a
tanti dodicesimi della somma prevista quanti
sono i mesi della durata dell’esercizio
provvisorio.
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Art. 81
Principio della
copertura finanziaria
Dopo l’approvazione del bilancio,
ogni altra legge che importi nuove e
maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.
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FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio annuale di previsione è redatto sia con il
criterio di competenza, sia con il criterio di cassa.
Unico stato di previsione delle
entrate (Mef).
Distinti stati di previsione delle
spese per ciascun Ministero.
Quadro generale
riassuntivo.
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FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Il disegno di legge del bilancio annuale di
previsione è deliberato dal Consiglio dei Ministri.
Presentazione del disegno di legge
al Parlamento entro il 15 ottobre
Commissione permanente bilancio
 Assemblea
Commissione permanente bilancio
 Assemblea
Promulgazione e pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale
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GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Relazione sull’economia e la finanza pubblica –
15 aprile
Decisione di finanza pubblica – 15 settembre
Legge di stabilità – 15 ottobre
Bilancio annuale e bilancio pluriennale di
previsione – 15 ottobre
Disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica - febbraio
Legge di assestamento del bilancio – 30 giugno
Aggiornamento del Programma di stabilità da
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presentare all’Unione europea
LO SCADENZIARIO DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI
Entro il 15 settembre
Il Governo presenta alle Camere la Decisione di Finanza
Pubblica. Il documento ha lo scopo di delineare la
manovra di finanza pubblica e di definire il quadro
macroeconomico.
Entro il 15 ottobre il Il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale
Governo presenta alle e il bilancio pluriennale e il disegno di legge di stabilità.
Camere
A partire
dal 15 ottobre
Inizia la sessione di bilancio presso la Camera e il
Senato. I disegni di legge sono inviati alle Commissioni
permanenti per quanto di loro competenza e alla
Commissione bilancio per l’esame generale.
Entro
il 31 dicembre
Il Parlamento deve approvare prima la legge di stabilità
e poi la legge di bilancio. Se non si procede
all’approvazione entro la fine dell’anno, il Parlamento
autorizza il Governo all’esercizio provvisorio.
Entro il 28 Febbraio
Disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica. Con le legge di stabilità possono essere solo
modificati i tributi in vigore, con le leggi collegate
possono essere introdotti nuovi tributi.
LA LEGGE DI STABILITA’
Dal primo gennaio 2010 (legge
n. 196/2009) la Legge
Finanziaria è stata sostituita
dalla Legge di stabilità.
Il disegno di legge di stabilità
è presentato dal Governo al
Parlamento entro il 15 ottobre.
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LA LEGGE DI STABILITA’ - CONTENUTI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e il
saldo netto da finanziare in termini di competenza;
le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
scaglioni dei tributi;
gli importi dei fondi speciali da iscrivere in bilancio;
le quote da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa
permanente e per le leggi che dispongono spese
pluriennali in conto capitale;
l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego;
le norme che comportano aumenti di spesa o di
riduzione di spesa;
le norme eventualmente necessarie a garantire
l’attuazione del Patto di Stabilità interno.
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IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
Il bilancio pluriennale di previsione comprende un
periodo di tre anni. E’ redatto in due versioni:
BILANCIO PLURIENNALE A
LEGISLAZIONE VIGENTE
BILANCIO PLURIENNALE
PROGRAMMATICO
Non comporta autorizzazioni a riscuotere entrate e ad
eseguire spese. Non ha valore vincolante sul piano
giuridico, ma è un atto politico che impegna il Governo di
fronte al Parlamento.
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IL CONTROLLO ESTERNO DELLA CORTE DEI CONTI
Il controllo interno alla pubblica amministrazione è
esercitato dalla Ragioneria Generale dello Stato (che
dipende dal Ministero dell’economia). La Ragioneria,
durante la gestione del bilancio, esercita il controllo
sugli atti di entrata e di spesa.
Il controllo esterno viene esercitato dal Parlamento
(controllo di carattere politico) e dalla Corte dei
Conti (controllo giurisdizionale).
La Corte dei Conti esercita un controllo di
legittimità,
cioè
riguardante
la
conformità
dell'attività di spesa e di entrata alla legge di
bilancio.
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IL CONTROLLO ESTERNO DELLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti esercita due tipi di controllo, il controllo
preventivo e il controllo successivo:
il controllo preventivo si esercita sugli atti amministrativi
che importano un impegno finanziario della Pubblica
amministrazione, e riguarda i decreti con i quali i singoli ministri
provvedono all'esecuzione del bilancio. Gli atti amministrativi
della Pubblica amministrazione (decreti) devono essere inviati
alla sezione di controllo della Corte dei Conti, e qui vengono
distribuiti ai singoli Consiglieri. Il Consigliere controlla l'atto
sotto il profilo della legittimità, accerta cioè la sua conformità
alle leggi (legge di bilancio). Se l'atto è riconosciuto legittimo, il
Consigliere vi appone il visto e ne ordina la registrazione. Con la
registrazione, l'atto diviene esecutivo. Se invece il Consigliere
riscontra una difformità, il visto viene rifiutato e il decreto
restituito al Ministro con nota motivata.
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Il Ministro può allora:
1)
accettare il rilievo ed annullare o modificare l'atto;
2)
insistere per la registrazione e rimandare l'atto alla Corte
dei Conti. In questo caso, l'atto viene sottoposto all'esame
dell'intera Sezione di controllo della Corte, che può ribadire il
rifiuto di registrazione, oppure accordare il visto (se la Corte
non si pronuncia entro 60 gg vi è il silenzio-assenso). In caso di
nuovo rifiuto, se il Ministro persiste nella sua decisione, la
questione viene sottoposta al Consiglio dei Ministri. Se
quest'ultimo ritiene di dover appoggiare la richiesta del Ministro,
la Corte dei Conti delibera a sezioni unite, e qualora ritenga
ancora l'atto illegittimo, procede alla sua registrazione con
riserva, sotto la responsabilità del Governo. Si tratta di una
responsabilità politica, che verrà valutata dal Parlamento. Ogni
quindici giorni, la Corte dei Conti trasmette al Parlamento
l'elenco dei decreti registrati con riserva, in modo da consentire
l'espressione di un giudizio politico (revoca della fiducia).
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In alcuni casi la registrazione con riserva non è ammessa. Si
tratta di un controllo repressivo o proibitivo (es. atti che
violano la legge di bilancio, come ordini di pagamento; atti di
nomina o promozione di impiegati statali oltre gli organici
fissati dalla legge; decreti che dispongono a favore di
funzionari delegati al pagamento, somme eccedenti i limiti
fissati dalla legge);
il controllo successivo consiste in un controllo di
legittimità esercitato sul Rendiconto generale dello Stato. La
Corte dei Conti, a sezioni unite, verifica la rispondenza fra il
Rendiconto ed il bilancio preventivo annuale (parificazione
del rendiconto). Il Rendiconto generale, insieme ad una
relazione in cui sono esposte le osservazioni della Corte,
viene inviato al Ministro dell’economia, che lo presenterà al
Parlamento entro il 30 giugno. Il Rendiconto generale viene
quindi approvato dal Parlamento.
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Il controllo parlamentare consiste nel diritto
delle Camere di approvare il Rendiconto
generale dello Stato. Un'altra forma di
controllo parlamentare è costituita dall'attività
di richiesta di chiarimenti (interrogazioni).
La Corte esercita un controllo successivo
anche sulla gestione del bilancio e del
patrimonio di tutte le Amministrazioni
pubbliche. Si tratta di un controllo successivo
che ha lo scopo di valutare non solo la
legittimità, ma anche l’efficienza.
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