IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO 1 IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE DEDICATI AL BILANCIO ARTICOLO 81 ARTICOLO 75 ARTICOLO 100 2 NORME COSTITUZIONALI RELATIVE AL BILANCIO Art. 81: “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale”. NORME COSTITUZIONALI RELATIVE AL BILANCIO Art. 75: “… Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Art. 100: “La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa … al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”. Art. 81 La legge di revisione costituzionale n.1/2012, pubblicata nella G.U. del 23 aprile 2012 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014. La legge, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introduce il principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. “pareggio di bilancio”, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 81, alla regola generale dell’equilibrio di bilancio è possibile derogare, facendo ricorso all’indebitamento, solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali (gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali). 5 Art. 81 Per rendere straordinario il ricorso all'indebitamento connesso a eventi eccezionali, il secondo comma dell’articolo 81 prevede che esso sia autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere sulla base di una procedura aggravata, che prevede un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Con apposita novella all'articolo 97 della Costituzione, l'obbligo di assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza l’ordinamento dell'Unione Europea, viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni. 6 Art. 81 Principio del controllo politico – finanziario del Parlamento sul Governo Principio dell’annualità del bilancio Ogni anno il Governo deve presentare i seguenti disegni di legge: Il rendiconto generale, il bilancio di previsione annuale, il bilancio di previsione pluriennale. 7 Art. 81 Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Il bilancio contiene solo previsioni a legislazione vigente. Effetti della legge di bilancio: rende operative le norme che danno luogo ad entrate e a spese e condiziona la validità degli atti della Pubblica amministrazione. 8 Art. 81 L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il Parlamento autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio con un’apposita legge. Il potere di spesa del Governo è limitato a tanti dodicesimi della somma prevista quanti sono i mesi della durata dell’esercizio provvisorio. 9 Art. 81 Principio della copertura finanziaria Dopo l’approvazione del bilancio, ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 10 FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO Il bilancio annuale di previsione è redatto sia con il criterio di competenza, sia con il criterio di cassa. Unico stato di previsione delle entrate (Mef). Distinti stati di previsione delle spese per ciascun Ministero. Quadro generale riassuntivo. 11 FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è deliberato dal Consiglio dei Ministri. Presentazione del disegno di legge al Parlamento entro il 15 ottobre Commissione permanente bilancio Assemblea Commissione permanente bilancio Assemblea Promulgazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 12 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE Relazione sull’economia e la finanza pubblica – 15 aprile Decisione di finanza pubblica – 15 settembre Legge di stabilità – 15 ottobre Bilancio annuale e bilancio pluriennale di previsione – 15 ottobre Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica - febbraio Legge di assestamento del bilancio – 30 giugno Aggiornamento del Programma di stabilità da 13 presentare all’Unione europea LO SCADENZIARIO DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI Entro il 15 settembre Il Governo presenta alle Camere la Decisione di Finanza Pubblica. Il documento ha lo scopo di delineare la manovra di finanza pubblica e di definire il quadro macroeconomico. Entro il 15 ottobre il Il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale Governo presenta alle e il bilancio pluriennale e il disegno di legge di stabilità. Camere A partire dal 15 ottobre Inizia la sessione di bilancio presso la Camera e il Senato. I disegni di legge sono inviati alle Commissioni permanenti per quanto di loro competenza e alla Commissione bilancio per l’esame generale. Entro il 31 dicembre Il Parlamento deve approvare prima la legge di stabilità e poi la legge di bilancio. Se non si procede all’approvazione entro la fine dell’anno, il Parlamento autorizza il Governo all’esercizio provvisorio. Entro il 28 Febbraio Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Con le legge di stabilità possono essere solo modificati i tributi in vigore, con le leggi collegate possono essere introdotti nuovi tributi. LA LEGGE DI STABILITA’ Dal primo gennaio 2010 (legge n. 196/2009) la Legge Finanziaria è stata sostituita dalla Legge di stabilità. Il disegno di legge di stabilità è presentato dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre. 15 LA LEGGE DI STABILITA’ - CONTENUTI a) b) c) d) e) f) g) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e il saldo netto da finanziare in termini di competenza; le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni dei tributi; gli importi dei fondi speciali da iscrivere in bilancio; le quote da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanente e per le leggi che dispongono spese pluriennali in conto capitale; l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego; le norme che comportano aumenti di spesa o di riduzione di spesa; le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di Stabilità interno. 16 IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE Il bilancio pluriennale di previsione comprende un periodo di tre anni. E’ redatto in due versioni: BILANCIO PLURIENNALE A LEGISLAZIONE VIGENTE BILANCIO PLURIENNALE PROGRAMMATICO Non comporta autorizzazioni a riscuotere entrate e ad eseguire spese. Non ha valore vincolante sul piano giuridico, ma è un atto politico che impegna il Governo di fronte al Parlamento. 17 IL CONTROLLO ESTERNO DELLA CORTE DEI CONTI Il controllo interno alla pubblica amministrazione è esercitato dalla Ragioneria Generale dello Stato (che dipende dal Ministero dell’economia). La Ragioneria, durante la gestione del bilancio, esercita il controllo sugli atti di entrata e di spesa. Il controllo esterno viene esercitato dal Parlamento (controllo di carattere politico) e dalla Corte dei Conti (controllo giurisdizionale). La Corte dei Conti esercita un controllo di legittimità, cioè riguardante la conformità dell'attività di spesa e di entrata alla legge di bilancio. 18 IL CONTROLLO ESTERNO DELLA CORTE DEI CONTI La Corte dei Conti esercita due tipi di controllo, il controllo preventivo e il controllo successivo: il controllo preventivo si esercita sugli atti amministrativi che importano un impegno finanziario della Pubblica amministrazione, e riguarda i decreti con i quali i singoli ministri provvedono all'esecuzione del bilancio. Gli atti amministrativi della Pubblica amministrazione (decreti) devono essere inviati alla sezione di controllo della Corte dei Conti, e qui vengono distribuiti ai singoli Consiglieri. Il Consigliere controlla l'atto sotto il profilo della legittimità, accerta cioè la sua conformità alle leggi (legge di bilancio). Se l'atto è riconosciuto legittimo, il Consigliere vi appone il visto e ne ordina la registrazione. Con la registrazione, l'atto diviene esecutivo. Se invece il Consigliere riscontra una difformità, il visto viene rifiutato e il decreto restituito al Ministro con nota motivata. 19 Il Ministro può allora: 1) accettare il rilievo ed annullare o modificare l'atto; 2) insistere per la registrazione e rimandare l'atto alla Corte dei Conti. In questo caso, l'atto viene sottoposto all'esame dell'intera Sezione di controllo della Corte, che può ribadire il rifiuto di registrazione, oppure accordare il visto (se la Corte non si pronuncia entro 60 gg vi è il silenzio-assenso). In caso di nuovo rifiuto, se il Ministro persiste nella sua decisione, la questione viene sottoposta al Consiglio dei Ministri. Se quest'ultimo ritiene di dover appoggiare la richiesta del Ministro, la Corte dei Conti delibera a sezioni unite, e qualora ritenga ancora l'atto illegittimo, procede alla sua registrazione con riserva, sotto la responsabilità del Governo. Si tratta di una responsabilità politica, che verrà valutata dal Parlamento. Ogni quindici giorni, la Corte dei Conti trasmette al Parlamento l'elenco dei decreti registrati con riserva, in modo da consentire l'espressione di un giudizio politico (revoca della fiducia). 20 In alcuni casi la registrazione con riserva non è ammessa. Si tratta di un controllo repressivo o proibitivo (es. atti che violano la legge di bilancio, come ordini di pagamento; atti di nomina o promozione di impiegati statali oltre gli organici fissati dalla legge; decreti che dispongono a favore di funzionari delegati al pagamento, somme eccedenti i limiti fissati dalla legge); il controllo successivo consiste in un controllo di legittimità esercitato sul Rendiconto generale dello Stato. La Corte dei Conti, a sezioni unite, verifica la rispondenza fra il Rendiconto ed il bilancio preventivo annuale (parificazione del rendiconto). Il Rendiconto generale, insieme ad una relazione in cui sono esposte le osservazioni della Corte, viene inviato al Ministro dell’economia, che lo presenterà al Parlamento entro il 30 giugno. Il Rendiconto generale viene quindi approvato dal Parlamento. 21 Il controllo parlamentare consiste nel diritto delle Camere di approvare il Rendiconto generale dello Stato. Un'altra forma di controllo parlamentare è costituita dall'attività di richiesta di chiarimenti (interrogazioni). La Corte esercita un controllo successivo anche sulla gestione del bilancio e del patrimonio di tutte le Amministrazioni pubbliche. Si tratta di un controllo successivo che ha lo scopo di valutare non solo la legittimità, ma anche l’efficienza. 22