Presentazione di PowerPoint

IL CONTRATTO DELLA DIRIGENZA
DEL SSN
Quadriennio normativo 2006 – 2009
I biennio economico 2006 - 2007
Marta Branca
Dirigente Aran
Fiuggi, 22 novembre 2008
1
Conferma sistema
relazioni sindacali e
rafforzamento livello di
coordinamento regionale
Conferma del ruolo centrale
della formazione continua
anche alla luce dell’Accordo
Stato-Regioni del 1.8.2007
Individuazione di
modalità applicative e
deroghe al D.Lgs.
66/2003
Individuare con chiarezza la procedura e la sua
temporizzazione relativa all’apertura delle fasi
di contrattazione integrativa; equilibrato
sistema di incentivi e penalizzazioni finalizzati al
suo rispetto. Forme di consultazione fra aziende,
OOSS e utenti sull’efficacia dei servizi.
ATTO DI
INDIRIZZO DEL
COMITATO DI
SETTORE
27.9.2007
Semplificazione del
sistema di valutazione.
Definire in modo più
cogente gli effetti della
valutazione negativa
rispetto alla erogazione
del risultato, la revoca
dell’incarico e il
recesso.
Interventi nuovi o migliorativi nell’ambito delle forme di flessibilità ( part-time di
cui alla L. 120/2007, mobilità interna ed esterna, pronta disponibilità, ferie rischio
radiologico, integrazione tra territorio e ospedale, definizione di esperienza
professionale)
2
In presenza di violazioni
degli obblighi
contemplati dalle norme
contrattuali e dal codice
di comportamento il
CCNL deve prevedere
un’adeguata forma di
graduazione della
sanzione.
Doveri dei dirigenti nella
gestione delle attività dei
medici in formazione
specialistica
Incrementi a regime
4,85% M.S. anno 2005 di
cui minimo 0,50% alla
C.I. per il risultato
Chiarire che la vincolatività del parere
espresso dal Comitato dei garanti non
costituisce spoliazione del potere datoriale
dell’azienda.
ATTO DI
INDIRIZZO DEL
COMITATO DI
SETTORE
27.9.2007
Cessazione di qualsiasi
effetto derivante dalla
RIA del personale cessato
Definire linee di
responsabilità, contenuti
e caratteristiche delle 2
tipologie di incarichi
delineando percorsi di
carriera specifici e
disponibili per entrambi;
possibilità di graduare in
modo analogo i 2
percorsi di carriera.
Modalità di sviluppo dei
sistemi aziendali di risk
management
3
Introduzione di un’adeguata forma di graduazione della
sanzione disciplinare coerente con la specifica natura della
qualifica dirigenziale e relativamente a situazioni diversamente
non inquadrabili nell’ambito della responsabilità dirigenziale e
dei connessi sistemi di valutazione.
Incarichi: maggior
bilanciamento tra
percorsi di carriera
relativi alle due
macro tipologie
degli incarichi
gestionali e
professionali.
ATTO DI INDIRIZZO
INTEGRATIVO DEL
COMITATO DI SETTORE
1.4.2008
Valutare l’opportunità di utilizzare,
per incrementare le retribuzioni fisse,
parte delle risorse economiche
originariamente destinate alla CI per
valorizzare la produttività
Individuazione di
modalità
applicative del
D.Lgs. 66/2003
Prima definizione
di meccanismi
orientati a rendere
più effettive e
funzionali le
relazioni sindacali
nell’ambito della
contrattazione
collettiva
Confermare le norme in materia di
tempo parziale, a seguito dell’entrata
in vigore della Legge n. 120 del 2007
4
Integrazioni alle vigenti
norme in materia di recesso
Materie aggiunte
Innovazioni nell’ambito del rapporto tra
procedimento penale e procedimento
disciplinare
5
Quadriennio normativo - Biennio
economico
Opportunità di trattare tutte le materie in
un’unica sessione negoziale per realizzare
equilibri negoziali. (comma 1)
Trasmissione
CI all’Aran
(art. 46, c. 5,
d.lgs. 165/2001)
(comma 8)
Il CCIA deve
contenere clausole
su tempi, modalità
e procedure di
verifica di
attuazione anche
per l’utilizzo dei
fondi (comma 6)
Costituzione
delegazione di parte
pubblica (15 gg stipula
CCNL) e convocazione
delegazione sindacale
(15 gg. presentazione
piattaforme e
comunque entro 60 gg.
da stipula CCNL
(comma 2)
Tempi e procedure per la
contrattazione integrativa
(ART. 4)
Collaborazione fattiva, lealtà, buona
fede, rispetto tempistica, incontri
frequenti e assidui tesi alla
conclusione dell’accordo (comma 5)
Controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione integrativa con i
vincoli di bilancio da parte del Collegio
sindacale) 15 gg. (comma 7)
5 gg.
Entro 30 gg. stipula
CCNL trasmissione
documentazione fondi
alla regione e alle
OO.SS. (procedura da
attivarsi con cadenza
annuale ) (comma 3)
La contrattazione
si deve concludere
entro 150 gg. da
stipula CCNL
salvo diverso
accordo in fase
conclusiva
(comma 4)
Ipotesi di CCIA (i soggetti che non hanno
firmato possono farlo in sede di
sottoscrizione definitiva)
6
Costituzione
delegazione
trattante
Azienda
Trasmissione
Regione e
OO.SS.
documentazione
fondi
15
30
Convocazione
tavolo
Periodo trattativa
60
90
120
Conclusione
della
contrattazione
150
giorni
Stipula
CCNL
Regione
giorni
30
Dichiarare se non
intende adottare linee
di indirizzo.
60
90
120
Adozione linee di
indirizzo regionali
7
Coordinamento Regionale (art. 5)
a. Utilizzo delle risorse (aggiuntive) regionali art. 57 CCNL 3.11.2005 (anche comparto)
b. Realizzazione della formazione
continua (anche comparto)
Materie di
coordinamento
comma 1:
c. Utilizzo quota risorse derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione
organica (anche comparto)
d. Modalità di incremento dei fondi in caso
di aumento dotazione organica o dei
servizi (anche comparto)
e. Definizione criteri di valutazione dei
dirigenti
8
…segue
Coordinamento Regionale (art. 5)
f. Verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla
domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza
g. Definizione di criteri per lo sviluppo di un sistema di standards
e procedure finalizzati all’individuazione di un quadro
omogeneo dei volumi prestazionali
Materie di
coordinamento:
h. Definizione di criteri generali per la razionalizzazione
ed ottimizzazione delle attività connesse alla
continuità assistenziale (ad es. servizi di guardia) e
all’urgenza ed emergenza
i. Applicazione della mobilità dei dirigenti in caso di
eccedenza nei processi di ristrutturazione aziendale
j. Criteri per lo svolgimento della libera professione
intramuraria correlata all’andamento delle liste
d’attesa
k. Criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art.
7
9
Possibilità di integrare le materie
espressamente previste al comma 1.
Definizione all’interno di protocolli
definiti in ciascuna Regione e
previsti dal sistema delle relazioni
sindacali regionali.
Analisi risultanze e impatto che le
procedure di revisione del
trattamento economico del CCNL
hanno prodotto sui fondi delle varie
aziende della Regione. In caso di
incapienza di qualche azienda la
Regione svolge azione di
compensazione (perequazione) tra
aziende
Il comma 6
Problematiche connesse ai processi
di riordino previsti dalla
programmazione regionale.
Invio all’ARAN dei
protocolli per
l’applicazione del
comma 6
10
…segue
Coordinamento Regionale (art. 5)
Le linee di indirizzo devono essere emanate dalla
Regione entro 90 giorni dalla sottoscrizione del
CCNL
In assenza di linee di indirizzo ripresa delle
relazioni sindacali aziendali anche nelle predette
materie
11
Conferma della pari
dignità degli incarichi
dirigenziali nonostante
la diversa tipologia
(professionali e
gestionali)
Rappresentano espressione di
sviluppi di carriera che
possono raggiungere una
analoga valorizzazione
economica nel quadro della
graduazione delle funzioni
Dual-career ladder
ART. 6
SISTEMA DEGLI INCARICHI
E SVILUPPO
PROFESSIONALE
Autonomia del dirigente e
responsabilità professionale
vanno salvaguardate
indipendentemente dal tipo di
incarico
Ovviamente nel rispetto delle
dinamiche organizzative della
struttura di appartenenza
Rinvio alla
sequenza
contrattuale
12
D.Lgs. 66/03, art. 4: durata
massima dell’orario di lavoro
2. La durata media dell’orario di lavoro
non può, in ogni caso superare, per ogni
periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le
ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma
2, la durata media dell’orario di lavoro
deve essere calcolata con riferimento ad un
periodo non superiore a 4 mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in
ogni caso elevare il limite del comma 3 fino
a 6 mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di
ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all’organizzazione del lavoro, specificate
negli stessi contratti collettivi.
d.lgs. 66/03, art. 7:
riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata
normale dell’orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a 11 ore di
riposo consecutivo ogni 24 ore. Il
riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le
attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la
giornata.
13
Art. 3, comma 85, L. 244/2007 (Finanziaria 2008): All’art. 17 del d.lgs. 66/2003 è
aggiunto, in fine, il seguente comma: “6-bis. Le disposizioni di cui all’art. 7
non si applicano al personale del ruolo sanitario del SSN, per il quale si fa
riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro,
nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori.”
NORMATIVA
SOPRAVVENUTA
Art. 24-ter, L. 31/2008 (di conversione del Decreto legge
“milleproroghe”) “Disposizioni concernenti il riposo
giornaliero del personale sanitario: Le disposizioni di
cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del d.l.gs. 66/2003,
introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge
244/2007, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009.”
Art. 41, comma 13, L. 133/2008 (di conversione del Decreto legge n. 112/2008)
“Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro: 13. Al personale delle
aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del SSN, in ragione della qualifica
posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio
della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del d.l.gs. 66/2003. La contrattazione collettiva
definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che
consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico14
fisiche.”
Art. 7 CCNL 17.10.2008: Disposizioni particolari in materia di
riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine
di preservare la continuità assistenziale le aziende definiscono, in sede di
contrattazione integrativa (art. 4, comma 4, CCNL 3.11.2005), modalità di
riposo nelle 24 ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno
recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio
clinico
2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno
di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la
contrattazione dovrà prevedere, in particolare dopo
l’effettuazione del servizio di guardia notturna o
della turnazione notturna, la fruizione immediata, in
ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo
obbligatorio e continuativo, in misura tale da
garantire l’effettiva interruzione tra la fine della
prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva
4. La contrattazione
tiene conto delle
eventuali linee di
indirizzo regionali in
materia
15
…segue
Art. 7 CCNL 17.10.2008: Disposizioni particolari in materia di riposo
giornaliero
3. Le misure previste dai commi
precedenti garantiscono ai dirigenti
una protezione appropriata evitando
che, a causa della stanchezza, della
fatica o di altri fattori, sia ridotta
l’efficienza della prestazione
professionale, aumentando il rischio
di causare lesioni agli utenti o a loro
stessi, ad altri lavoratori o di
danneggiare la loro salute, a breve o
a lungo termine.
Modalità
5. Resta fermo quanto
previsto per la
programmazione e per
l’articolazione degli orari e
dei turni di guardia,
dall’art. 14, commi 7 e 8,
del CCNL 3.11.2005,
tenendo conto di quanto
stabilito in materia di
riposi giornalieri dal
presente articolo.
6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purchè
non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti
commi, da verificarsi a livello aziendale entro 90 gg. dalla
16
stipula del presente CCNL.
ART. 8 OBIETTIVI
Dare ulteriore impulso a:
-fissazione obiettivi
-misurazione risultati
-verifica qualità servizi
sanitari
al fine di valorizzare
maggiormente la funzione
dirigenziale
migliorando/implementando/
rendendo efficaci sistemi e
processi di valutazione 17
Valutazione dei dirigenti (artt. 9-10)
1
2
3
Conferma del sistema di valutazione del CCNL 3.11.2005.
La valutazione quale strumento strategicamente diretto a
riconoscere e valorizzare qualità e impegno.
Procedure di valutazione improntate a criteri di
imparzialità, celerità e puntualità nell’erogazione. La
verifica di fine incarico deve essere effettuata entro la
scadenza dello stesso. Definizione certa della tempistica di
verifica degli obiettivi annuali da parte del NdV.
Il sistema di valutazione previsto dal CCNL deve essere
attuato entro 2 mesi dalla stipula del CCNL e inviato alla
Regione. Mancata osservanza dei termini causa di
responsabilità dei dirigenti preposti , ove ad essi
18
addebitabile.
Il dirigente conforma la sua condotta a
principi di diligenza e fedeltà (2104 e
2105 CC) e contribuisce alla gestione
della cosa pubblica con impegno e
responsabilità
ART. 11
COMPORTAMENTO
IN SERVIZIO
Individuazione di un sistema
sperimentale in materia disciplinare e
comportamentale comprese procedure
apposite e sanzioni
Il comportamento del dirigente è
improntato al perseguimento
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi
istituzionali nella primaria
considerazione delle esigenze dei cittadini
utenti, operando costantemente nel pieno
rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, allegato al CCNL del
3.11.2005, di cui si impegna a osservare
tutte le disposizioni nonché dei codici di
comportamento adottati dalle Aziende ai
sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs.
165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte
dei Servizi.
Rinvio alla sequenza
contrattuale (art. 12)
19
INTEGRAZIONE DELL’ART. 36 CCNL 5.12.1996
(RECESSO DELL’AZIENDA) (art. 13)
ART. 36: ……………………………………
3.bis – In ogni caso l’azienda è tenuta ad attivare le
procedure di cui all’art. 36 del CCNL 5.12.1996 nell’ipotesi
in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza
a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e
l’arresto sia convalidato dal GIP
20
Sospensione: durata massima 5 anni o
per tutta la durata della detenzione, se
superiore.
art 14
Effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro:
Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto
e il dirigente riammesso in servizio salvo che, per i reati di
particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il
recesso, l’azienda non ritenga che la permanenza in servizio del
dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a
causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da
parte dei cittadini e/o comunque per ragioni di opportunità e
operatività dell’azienda stessa. In tal caso può essere disposta, per
i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a
revisione con cadenza biennale.
21
(art. 19, c. 12, CCNL 3.11.2005)
A) Incarico di
direzione di struttura
complessa (tra cui
Dipartimenti,
Distretto, Presidio
ospedaliero)
CCNL 8.6.2000,
art. 27
Tipologie di incarico
B) Incarico di
direzione di struttura
semplice
D) Incarico di natura
professionale
conferibili ai dirigenti
con meno di cinque
anni di attività.
C) Incarico di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettivi, di verifica e di controllo.
Dopo 5 anni di attività e valutazione positiva
Art. 15: Disposizioni particolari
Nel computo dei 5 anni ai fini del conferimento
degli incarichi delle lett. b) e c) dell’art. 27 CCNL
8.6.2000 rientrano i periodi svolti con incarico
dirigenziale a tempo determinato senza soluzione di
continuità (SOLO A QUESTI FINI, quindi non per
equiparazione).
22
Copertura assicurativa e tutela legale (art. 16)
Impegno di comunicazione periodica e di costante aggiornamento dei
dirigenti sulle garanzie assicurative in atto relativamente a condizioni
e modalità delle polizze assicurative e della tutela legale
Impegno dell’azienda ad attivare modalità e sistemi di assistenza
legale e medico-legale in caso di sinistro per supportare la posizione
del dirigente. Impegno del dirigente a fornire la massima
collaborazione nella valutazione delle cause del sinistro.
Istituzione presso l’ARAN di apposita Commissione
paritetica al fine di approfondire la materia assicurativa
nel settore sanitario e fornire alle parti elementi utili per
un eventuale modifica o integrazione delle norme
contrattuali, specialmente sulle questioni della tutela
legale e consulenze tecniche in ambito civile e penale.
Entro la stipula
della sequenza
contrattuale
integrativa
23
Per dirigenti a rapporto esclusivo
e non esclusivo ed orario unico:
dall’1.2.2007 lo stipendio
tabellare annuo lordo,
comprensivo 13^ è rideterminato
in € 41.968,00.
Per dirigenti con rapporto di lavoro ad
esaurimento non esclusivo: dall’1.2.2007 lo
stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo
13^ è rideterminato in € 24.196,75 (medici) e €
30.894,94 (veterinari)
Trattamento economico
(artt. 17, 18, 19)
Per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a
rapporto non esclusivo il trattamento economico
omnicomprensivo è rideterminato dall’1.2.2007 in
€ 6.974,78.
Gli incrementi ricomprendono
l’indennità di vacanza
contrattuale
24
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con
rapporto di lavoro esclusivo (art. 20)
25
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con
rapporto di lavoro esclusivo (art. 21)
26
Fondo per il trattamento
accessorio legato alle
condizioni di lavoro (art. 25)
Fondo per la retribuzione di
risultato e per la qualità della
prestazione individuale (art. 26)
Previsti incrementi al
fine di incentivare la
qualità dei servizi
erogati
Confermati dal 1.1.2006
come consolidati al
31.12.2005
Previsti incrementi al fine di correlare la
retribuzione di risultato al raggiungimento
degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture e al
miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei
servizi
Fondo per l’indennità di specificità
medica, retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico
trattamento e indennità di
direzione di struttura complessa
(art. 24)
Incrementato automaticamente in
relazione al nuovo valore delle
posizioni di incarico
27
Principali conferme ed
integrazioni dell’art. 27
Le Aziende nell’attribuzione degli
incarichi previsti dall’art. 15 septies
del D.Lgs. 502/92 si devono attenere
alle modalità e ai requisiti previsti
dall’art. 62, c. 5 del CCNL 8.6.2000
(individuazione formale preventiva
di modalità di conferimento e
requisiti sentite le OOSS)
I 3 giorni all’anno di assenza retribuita
per particolari motivi personali o
familiari , compresa la nascita di figli
(previsti dall’art. 23, comma 1, ultimo
alinea del CCNL 5.12.1996) saranno
fruiti in misura corrispondente a 18 ore
complessive nell’anno.
28
Relazioni sindacali
nell’ottica di valorizzare
la contrattazione di II
livello
Verifica del sistema di
valutazione al fine di
una maggiore
funzionalità dello
stesso
Idonea disciplina in
materia di copertura
assicurativa e tutela
legale
Riordino del sistema
degli incarichi
gestionali e
professionali
Disciplina della
formazione
Rinvio alla sequenza
contrattuale
integrativa (art. 28)
Individuazione di un
sistema sperimentale
di procedure e
sanzioni a carattere
disciplinare e
comportamentale
Disciplina delle
flessibilità del
rapporto di
lavoro alla luce
delle disposizioni
contenute nella
L. 120/2007 e nel
DL 112/2008
(convertito)
Problematiche
relative al risk
management e alla
sicurezza sul lavoro
29
Il sistema delle relazioni sindacali
nella contrattazione collettiva
nazionale di lavoro per il personale
del SSN.
30
L. 23.10.1992 n. 421
Delega al Governo per la
razionalizzazione e la
revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di
finanza territoriale.
Prima
privatizzazione del
pubblico impiego
L. 15.3.1997 n. 59
Delega al Governo per il
conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed
enti locali, per la
riforma della Pubblica
Amministrazione e per
la semplificazione
amministrativa.
Seconda privatizzazione
del pubblico impiego
D.Lgs. 3.2.1993 n. 29
Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
Ora d.lgs. 165/2001 T.U.
pubblico impiego
D.Lgs. 18.11.1993 n. 470
Disposizioni correttive del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, recante
razionalizzazione
dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego
D.Lgs. 23.12.1993 n. 546
Ulteriori modifiche
al D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, sul
pubblico impiego
* D.Lgs. 4.11.1997 n. 396
Modificazioni al D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, in
materia di contrattazione
collettiva e di
rappresentatività sindacale
nel settore del pubblico
impiego, a norma
dell'articolo 11, commi 4 e 6,
della L. 15 marzo 1997, n.
59.
D.Lgs. 29.10.1998 n. 387
Ulteriori
disposizioni
integrative e
correttive del
D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e
successive
modificazioni, e del
D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80.
*D.Lgs. 31.3.1998 n. 80
Nuove disposizioni in materia
di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della
31
L. 15 marzo 1997, n. 59.
-accrescere efficienza delle amm.ni in relazione a
quella dell’UE
- razionalizzare costo lavoro pubblico
- migliore utilizzo RU nella PA (formazione e
sviluppo professionale, pari opportunità uomini e
donne, condizioni uniformi al lavoro privato)
Riforma del pubblico
impiego del 1993
Affidamento all’ARAN
della contrattazione
collettiva nazionale per
tutti i settori pubblici
Applicazione delle stesse politiche
salariali del settore privato nel
rinnovo dei CCNL secondo le
regole dell’Accordo sulla politica
dei redditi stipulato nel 1993 fra
Governo e Sindacati
Privatizzazione del rapporto di
lavoro dei dipendenti e dirigenti
pubblici ed allineamento delle
fonti con il settore privato
Modello del dialogo sociale (Relazioni
sindacali). Rappresentatività delle
OO.SS.
32
Garanzia del potere di acquisto dei salari
attraverso la concertazione nazionale
Assegnazione al livello decentrato (aziendale o
territoriale) della contrattazione sul salario
variabile. Deve essere correlato a risultati di
produttività riscontrabili nella migliorata
efficienza e redditività aziendale
Protocollo 23 luglio 1993 sulla
politica
dei
redditi
e
dell’occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo.
Politica dei redditi e
dell’occupazione
Assetti contrattuali (Doppio
livello di negoziazione, nazionale e
integrativo come il più idoneo a
contemperare l’esigenza del controllo
centrale con le istanze di
decentramento e flessibilità)
Politiche del lavoro (gestione crisi
occupazionali, occupazione giovanile e
formazione, riattivazione mercato del
lavoro
Sostegno al sistema produttivo
(Ricerca e innovazione tecnologica,
istruzione e formazione professionale,
finanza per le imprese e
internazionalizzazione, riequilibrio
territoriale, infrastrutture e domanda
pubblica, politica delle tariffe)33
Livelli di contrattazione
Livello NAZIONALE
(I livello)
Livello LOCALE
(INTEGRATIVO)
(II livello)
Si svolge in
ARAN Dà
luogo a
Si svolge in ogni
pubblica
Amministrazione.
Dà luogo a
CCNQ
CCNL
C.I.
I livelli sono stabiliti dall’Accordo sulla politica dei redditi del
23.7.1993 Governo-OO.SS.e confermati dalla legge di riforma
del pubblico impiego
34
STRUTTURA DELL’ARAN
35
Comitato direttivo: 5 componenti (3 di nomina governativa,
tra cui il Presidente, 1 designato dalla conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-Città, 1 designato da ANCI e UPI)
Rappresenta legalmente le PP.AA. agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale.
Art. 46 d.lgs. 165/2001:
Agenzia per la
rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni
Esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi
ricevuti, ogni attività relativa:
- alle relazioni sindacali
- alla negoziazione dei contratti collettivi
- alla assistenza alle PP.AA. Ai fini dell’uniforme
applicazione dei CCNL
Cura le attività di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all’esercizio della
contrattazione collettiva.
36
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
MINISTERI
SCUOLA
AZIENDE AUTONOME
A
S.S.N.
UNIVERSITA’
AGENZIE FISCALI
R
comitati di
settore
A
ENTI DI RICERCA
N
P.C.M.
REGIONI – AUTONOMIE LOCALI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
ACCADEMIE – CONSERVATORI
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AREE DELLA DIRIGENZA
Area I
Ministeri
Aziende autonome
Area II
Regioni-Autonomie locali
Area III
Sanità Ruoli SPTA
Area IV
Area V
Medico-veterinaria
Dirigenza scolastica
EE.PP.
Area VI
Area VII
Agenzie fiscali
Enti di ricerca
Università
Area VIII
P.C.M.
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Durata dei contratti
4 anni per la parte normativa
2 anni per la parte economica
Contratti del
prossimo biennio:
Nel SSN:
II biennio economico 2008-2009
Sono stipulati sei CCNL: due per ogni separata
area di contrattazione
39
RISORSE
Le regole stabilite dall’Accordo sulla politica dei redditi
del 1993, valido per tutti i settori pubblici, prevedono
Primo biennio
Secondo biennio
Tetto di inflazione programmata per quel
periodo calcolata sulla massa salariale di ogni
settore dell’anno precedente il rinnovo
Inflazione programmata nel secondo periodo
la possibile differenza tra il tetto di inflazione
programmata del I biennio e l’ inflazione reale
nello stesso periodo
Le risorse possono
essere integrate
 Dalla legge finanziaria nazionale per garantire
l’avvio delle riforme.
 dalle Regioni, Autonomie locali ed altre P.A, per il
tramite dei comitati di settore per la
40
contrattazione di II livello
Soggetti perSoggetti
stipulazione CCNL
ARAN
SINDACATI
(Rappresentanza Pubbliche
Amministrazioni)
rappresentativi
SINDACATI DI CATEGORIA
(che raggiungono il 5% al livello nazionale
quale media tra il dato associativo ed
elettorale)
CONFEDERAZIONI sindacali
cui gli stessi aderiscono
41
Regole accertamento rappresentatività a livello
nazionale
Accertamento biennale, effettuato dall’ARAN
COMPARTI: sindacati
che raggiungono
5%
MEDIA
tra
Aree dirigenza:
misurazione solo sul
dato associativo in
mancanza RSU
dati elettorali
(ottenuti nelle elezioni per
RSU in ogni Azienda)
dati associativi
(dipendono dai contributi
lavoratori ai sindacati. Il
pagamento è attestato da
ciascuna P.A.)
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La rappresentatività a regime
biennalità
dell’accertamento
stabilità biennale della
delegazione
i movimenti associativi
avvenuti dopo l’accertamento
producono i propri effetti
dal biennio successivo
ART. 19 CCNQ
DEL 7 AGOSTO
1998
autonomia dei singoli contratti
43
Comitato di settore comparto Sanità
Composizione:
-Assessore Finanze Lombardia
(Presidente)
- Assessore sanità Emilia Romagna
- Assessore sanità Friuli VG
- Assessore sanità Toscana
- Assessore sanità Veneto
- Assessore sanità Puglia
- Assessore sanità Provincia aut.
Trento
- 1 rappresentante Ministero Salute
(Governo)
Elabora linee di indirizzo per i
CCNL del comparto e aree
dirigenziali.
44
FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE: art. 47
D.lgs. 165/2001 (modificato D.L. 112/2008)
Definizione mediante appositi contratti quadro (tra Aran e confederazioni sindacali
rappresentative) dei comparti e delle aree dirigenziali della contrattazione collettiva nazionale
riguardanti settori omogenei o affini (atto di indirizzo deliberati dall’organismo di
coordinamento dei comitati di settore e trattative condotte dalle confederazioni
rappresentative
Definizione rappresentatività
Definizione degli intendimenti negoziali (Trasmissione all’Aran dell’atto di indirizzo da
parte del Comitato di settore)
45
Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
Invio all’Aran dell’atto di indirizzo e conseguente avvio delle trattative tra le parti sindacali
e l’Aran (ciascun comitato di settore viene costantemente informato sullo svolgimento
delle trattative).
Raggiungimento ipotesi di accordo tra Aran e
parti sindacali ed invio dell’accordo, al
comitato di settore, per il parere.
Invio al Comitato di settore e alla Presidenza
del Consiglio (entro 7 gg.) che devono
esprimere entro 15 giorni il parere favorevole
del sul testo contrattuale e sui conseguenti
oneri diretti e indiretti a carico delle
amministrazioni interessate. (E’ possibile una
sospensione per max 15 gg. per esigenze
istruttorie del Comitato o Presidenza
Consiglio)
Subprocedimento presso il
Dipartimento Funzione Pubblica
con invio dell’ipotesi di CCNL al
Ministero dell’Economia.
In caso di parere negativo del Comitato
di settore si riapre la trattativa
In caso di divergenza fra
valutazione del Comitato di
settore e Consiglio dei
Ministri, viene escluso ogni
concorso al finanziamento
del contratto da parte dello
Stato.
46
Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
Invio all’Aran della deliberazione del Consiglio dei Ministri di autorizzazione del Ministro
FP ad esprimere il parere favorevole al fine della sottoscrizione definitiva.
Trasmissione il giorno successivo, da parte dell’Aran, del CCNL e della quantificazione dei
costi contrattuali alla Corte dei Conti, con la relazione tecnico-illustrativa allegata, ai fini
della certificazione circa la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio
(la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni).
Eventuale acquisizione da parte
della CdC di valutazione di 3 esperti
designati da FP di concerto con
Economia
CERTIFICAZIONE POSITIVA
dell’attendibilità dei costi
quantificati o mancata certificazione
nel termine di 15 gg. con
formazione del silenzio-assenso.
CERTIFICAZIONE NON POSITIVA
47
Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
POSITIVA
Comunicazione da parte
della CdC alla FP, al
Comitato di settore ed
all’Aran dell’esito
positivo della
certificazione.
NON POSITIVA
Assunzione delle iniziative
necessarie da parte dell’Aran,
sentito il comitato di settore,
per adeguare la quantificazione
dei costi contrattuali ai fini
della certificazione.
Qualora non si ritenga
possibile adeguare la
quantificazione dei
costi, l’Aran convoca le
OO.SS. Per la
riapertura delle
trattative.
Le iniziative assunte dall’Aran in seguito alla valutazione
espressa dalla CdC sono comunicate al Governo e alla CdC la
quale, in caso di diversa quantificazione delibera nuovamente
Sottoscrizione definitiva del CCNL in
sede Aran previa verifica che
all’accordo aderiscano il 51% delle
OO.SS. quale media tra dato
associativo ed elettorale.
Deliberazione
positiva
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Continua: FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
POSITIVA
NON POSITIVA
Sottoscrizione
definitiva
Pubblicazione in G.U.
Il CCNL è efficace dal
giorno successivo alla
sottoscrizione
(indipendentemente dalla
pubblicazione in G.U.)
Riapertura delle trattative
Ovvero
Sottoscrizione definitiva
ferma restando
l’inefficacia delle clausole
non positivamente
certificate.
In ogni caso i contratti per i quali non si sia
conclusa la procedura di certificazione divengono
efficaci trascorso il 55 giorno (lavorativo) dalla
sottoscrizione dell’ipotesi.
49
LE RELAZIONI SINDACALI NEI CCNL 7.4.1999 E 8.6.2000:
: Obiettivi eOBIETTIVI
strumenti E STRUMENTI
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni
delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e
dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l’obiettivo di
contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con
l’esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere
elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla
collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità
di uno stabile sistema di relazioni sindacali,
che si articola nei seguenti modelli
relazionali:
50
continua: RELAZIONI SINDACALI: obiettivi e strumenti
Contrattazione collettiva a livello nazionale
Contrattazione collettiva integrativa, che si
svolge a livello di azienda o ente, sulle materie
e con le modalità indicate dal CCNL
Concertazione
Consultazione
Informazione
Costituzione di commissioni paritetiche
PARTECIPAZIONE
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
51
Materie e risorse della contrattazione integrativa
Sono fissate dal contratto nazionale
Materie
L’accordo è necessario solo per le materie economiche
L’accordo non è necessario nelle altre materie. Se esso non
è raggiunto nel periodo di 60 gg. fissato dal CCNL,
l’azienda può prendere decisioni unilaterali, le OO.SS.
riassumono le proprie prerogative.
Risorse
Il tetto delle risorse del II livello è stabilito nel contratto
nazionale d’accordo con i comitati di settore.
52
LIVELLI DI RELAZIONI SINDACALI NELLA SEDE AZIENDALE
Contrattazione integrativa
Concertazione
Materie tassative fissate dal CCNL
Materie tassative fissate dal CCNL
Consultazione
Materie fissate da leggi, CCNL o
altre decise dall’azienda
Informazione
Materie fissate dal C.I.
Partecipazione
Commissioni pari opportunità,
mobbing, osservatori
53
Contrattazione, concertazione , consultazione informazione
Contrattazione
=
Attività negoziale che può essere anche a termine.
CONTRATTARE È UN OBBLIGO;
STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTE
Concertazione
=
Attività non negoziale a termine. Si conclude con
un verbale in cui si registrano posizioni parti
Consultazione
=
Attività informale prevista da leggi, CCNL e
azienda
Informazione
=
Atti relativi al rapporto di lavoro individuati
dall’azienda in C.I. Può essere preventiva o
successiva
Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal
54
CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda
Concetto di rappresentatività a livello locale
Per le RSU
deriva dal
risultato
elettorale
La rappresentatività
dei componenti delle
OOSS firmatarie dei
CCNL è nazionale
ed è misurata
dall’ARAN. Le
federazioni di più
sindacati sono
soggetto unitario
NON SONO AMMISSIBILI
ALLA C.I:
sindacati non ammessi al
CCNL anche se a livello
locale hanno la media del
5% tra dato associativo
ed elettorale
i sindacati ammessi
alle trattative
nazionali non
firmatari del
CCNL
Singoli componenti di federazioni sindacali
55
Delegazione Sindacale trattante nel II livello
COMPONENTI OO.SS.
FIRMATARIE DEL CCNL
Designati dalle relative
OO.SS
Nessun potere di individuazione dei soggetti sindacali è
demandato alla azienda discendendo la rappresentanza
dall’art. 42 del dlgs 165 del 2001 e, per gli aspetti ad esso
demandati, dal CCNQ sui diritti e prerogative sindacali
56
1. Materie riferite al rapporto tra
la parte pubblica e quella sindacale
(art. 4, comma 2, lett. a)
2. Materie relative all’utilizzo
delle risorse, definite nel CCNL e
per le quali il medesimo rinvia
l’individuazione dei criteri
generali alla sede aziendale (art.
4, comma 2, lett. b)
CCNL 3.11.2005, Art. 4:
Contrattazione collettiva
integrativa
3. Materie attinenti temi prettamente collegati alle
condizioni di lavoro nelle singole aziende e per le quali la
contrattazione nazionale non sarebbe nelle condizioni di
dare una risposta efficace (art. 4, comma 2, lett. c, d, e, f, g)
57
MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
A contenuto economico diretto: obbligatorio contratto integrativo
ART. 4, comma 2, lett. A: Individuazione delle posizioni dirigenziali cui titolari devono
essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della L. 146/90, secondo quanto previsto
dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all’area
dirigenziali. (accordi: 26.9.2001 medici-veterinari, 25.9.2001 SPTA)
ART. 4, comma 2, lett. B – Criteri generali per:
1. Definizione della percentuale di risorse del fondo di risultato da destinare alla
realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne
individuate dal d.lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti
aziendali, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta
retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e
viene quindi corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti, ovvero
per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno
trimestrale, secondo le modalità dell’art. 65 CCNL 5.12.1996. Nella determinazione
della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di
valutazione dell’attività dei dirigenti;
Vd. Art. 12 CCNL 5.7.2006, II biennio58
MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
A contenuto economico diretto: obbligatorio contratto integrativo
ART. 4, comma 2, lett. B:
2. Attuazione art. 43 L. 449/97 (contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione
con soggetti privati al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa
e realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi sanitari);
3. Distribuzione delle risorse contrattuali tra i 3 fondi previsti e delle risorse regionali
eventualmente assegnate;
4. Modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti
dall’art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL 8.6.2000 della retribuzione collegata ai
risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5. Lo spostamento di risorse tra i tre fondi ed al loro interno, in apposita sessione di
bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in
conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione
previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4.
Ove non si raggiunga l’accordo si applicano
le regole originarie.
59
MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ART. 4, c. 2, lett. C: Linee generali di indirizzo e
programmi annuali e pluriennali dell’attività di
formazione manageriale e formazione continua
comprendente l’aggiornamento e la formazione dei
dirigenti , anche in relazione all’applicazione
dell’art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502/92 e smi. Linee
guida regionali
ART. 4, c. 2, lett. D: Pari opportunità, con le
procedure indicate dall’art. 8 del CCNL
8.6.2000 anche per le finalità di cui alla L.
125/91.
ART. 4, c. 2, lett. E: Criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla
tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento
al d.lgs. 626/94 e smi e nei limiti stabiliti dal CCNQ 10.7.1996 (relativo all’attuazione del D.lgs.
626).
ART. 4, c. 2, lett. F: Implicazioni derivanti dagli
effetti delle innovazioni organizzative e
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione,
disattivazione o riqualificazione e riconversione
dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti.
Su tali materie – non direttamente implicanti
erogazione di trattamento economico – decorsi
30 gg. senza raggiungere l’accordo, le parti
riacquisiscono la propria libertà d’azione (c. 4)
ART. 4, c. 2, lett. G: Criteri generali per la
definizione del regolamento ALPI per la
disciplina e l’organizzazione dell’attività
libero-professionale intramuraria nonché
per l’attribuzione dei relativi proventi agli
interessati. Linee guida regionali
E’ obbligatorio avviare il confronto ma non raggiungere
l’accordo. Principio del diverso rapporto tra dirigente e O.S.
60
GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
INFORMAZIONE
L’azienda o ente, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il rapporto
tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti organizzativi di valenza
generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e
la costituzione dei fondi (solo CCNL dirigenza).
Nelle materie per cui è prevista contrattazione integrativa, concertazione o
consultazione l’informazione è preventiva. (Il CI individua altre materie su
cui l’informazione dovrà essere preventiva o successiva. Solo CCNL
dirigenza)
Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano
con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per
l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione,
61
esternalizzazione, trasformazione.
Continua: GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
CONCERTAZIONE
I soggetti sindacali, ricevuta l’informazione, possono attivare, mediante
richiesta scritta, la concertazione sui CRITERI GENERALI inerenti alle
seguenti materie:
- Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- Articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione:
- criteri generali di valutazione dell’attività dei dirigenti;
- articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
Si avvia entro 48 ore dalla
richiesta e si conclude entro 30 gg.
Dell’esito è redatto verbale da cui
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risultino le rispettive posizioni.
Continua: GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
CONSULTAZIONE
E’ facoltativa e si estende anche ai casi in cui gli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro siano emanati a livello sovra aziendale (per es.
aree vaste, ecc.). E’ obbligatoria su:
-organizzazione e disciplina di strutture, servizi e uffici, ivi compresa quella
dipartimentale e distrettuale, nonché consistenza e variazione delle dotazioni
organiche;
- casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e smi (Attribuzioni del rappresentante per
la sicurezza)
COMMISSIONI PARITETICHE
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività
dell’azienda o ente è prevista la possibilità di costituire, in relazione alle dimensioni
dell’azienda e senza oneri aggiuntivi, commissioni bilaterali ovvero osservatori per
l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l’organizzazione del lavoro in relazione a processi di riorganizzazione dell’azienda
ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l’ambiente,
l’igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione.
63
[email protected]
www.aranagenzia.it
64