VERBALE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA E CONCERTAZIONE Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Sanità 7 aprile 1999 RELAZIONI SINDACALI Per la parte pubblica: titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda o suo delegato; rappresentante o titolare degli uffici interessati; Per le OO.SS.: le RSU; i rappresentanti le OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo e del CCNL. nel primo mese di contrattazione integrativa e durante la concertazione o consultazione, le parti non assumono iniziative conflittuali unilaterali. in caso di controversie interpretative dei contratti, le parti si riuniscono per definirne il significato. PREMESSA Le parti convengono che il fine strategico dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 si consegue attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e della loro diffusione. Ritengono altresì che questo obietivo può essere conseguito soltanto mediante la migliore utilizzazione delle risorse e, in modo particolare, della risorsa lavoro. E' prioritariamente necessario restituire al lavoro nell'Azienda il valore della pubblica funzione e ricostruire uno stretto legame fra il concreto svolgimento di un'attività e l'utilità sociale cui essa concorre. Gli aspetti motivazionali del lavoro, infatti, risultano determinanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Le parti ritengono che a tale scopo occorre: -realizzare un modello organizzativo fondato sulla partecipazione dei dipendenti nel quale sia anche possibile la promozione di forme di auto-organizzazione del lavoro; gestire la contrattazione integrativa in modo da coniugare la qualità dei servizi con l'arricchimento professionale e la valorizzazione del lavoro; qualificare le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'Azienda e, nello stesso tempo, consolidare quelle direttamente gestionali portando ad un livello più alto il binomio costi-benefici; disporre di un modello-sistema di relazioni sindacali che, nel rispetto della distinzione dei ruoli, esalti il metodo del confronto, le capacità propositive ed il principio di responsabilità e sia un veicolo essenziale per la partecipazione dei dipendenti. Sulla base di questi presupposti le parti definiscono, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL il seguente protocollo delle relazioni sindacali. REGOLAMENTAZIONE RELAZIONI ED AGIBILITA' SINDACALI Incontri con l'amministrazione - trattative La partecipazione alle trattative o agli incontri con l'Amministrazione e/o sue articolazioni periferiche (Dipartimento di Prevenzione, Distretti, Presidi Ospedalieri), a Commissioni Paritetiche o ad altri organismi istituiti di concerto con l'Amministrazione, va considerata quale normale orario di lavoro. La gestione del monte ore di permesso sindacale è affidata alle RSU ed alle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL secondo quanto previsto dall'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU ( art.10 comma 1) e dal (contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei permessi sindacali). Al fine di garantire corrette relazioni sindacali si conviene quanto segue: Viene assicurata dalla Direzione Generale, nonché dai Dirigenti Amministrativi e Sanitari dei vari Centri dii Responsabilità l'applicazione della contrattazione integrativa sulle materie previste dallìart.4 del CCNL. L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni con un preavviso di 15 giorni fatte salvo le situazioni di urgenza, e, trasmettendo l'ordine del giorno. Ad ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti riportati e delle eventuali decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa e contestualmente sottoscritto dai componenti le delegazioni trattanti. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo. Gli accordi sottoscritti verranno posti in esecuzione secondo tempi e modalità concordate con la delegazione trattante di parte sindacale. L'Amministrazione deve consentire, ai sensi dell'art.35 del D.P.R.384/90, lo svolgimento fuori orario di lavoro di referendum tra i dipendenti. Ai fini di cui al comma precedente, la richiesta è inoltrata dalla R.S.U. e dalle OO.SS. firmatarie del presente Contratto, entro i termini utili ai fini della concessione dei locali. Il presente accordo verrà distribuito, a cura dell'Azienda, a tutti i Centri di Responsabilità e Funzioni Centrali per la divulgazione ai dipendenti. Assemblee sindacali del personale Sono regolamentate dall'art.2 del CCNQ del 7/8/98. Essendo già considerate costo contrattuale, le 10 ore annue retribuite di assemblea pro capite, nel caso di un non pieno utilizzo da parte del personale, potranno essere convertite in altre agibilità sindacali. Le ore di permesso sindacale per assemblee e per agibilità sindacali saranno quantificate annualmente. Sede sindacale interna Il locale per le attività sindacali - interne all'ASL - dei soggetti di cui all'art.10, comma 2 del CCNQ del 7/8/98 deve essere ubicato in zona accessibile, senza barriere architettoniche e dotato di arredamento adeguato, riscaldamento, telefono, fax, fotocopiatrice, onde consentire il funzionamento della rappresentanza sindacale aziendale. In ogni Centro di Responsabilità, così come previsto dalla L.300/70, dovrà essere individuato un locale utile all'esercizio degli organismi rappresentativi (R.S.U. e Terminali Associativi) delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 7/4/99 e per eventuali riunioni. Bacheche sindacali Vanno previste bacheche sindacali in tutte le unità operative e in ogni ubicazione periferica delle stesse, con garanzia dell'esclusività e in posizioni accessibili al personale. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: contrattazione collettiva integrativa ( a livello di azienda o ente ); concertazione, consultazione, informazione. Questi istituti (strumenti delle relazioni sindacali) realizzano il principio della partecipazione di cui fa parte la costituzione di commissioni paritetiche; Interpretazione autentica dei contratti: l'istituto garantisce la piena e corretta applicazione del contratto ed ha la funzione di conciliazione e mediazione dei conflitti. 1 La contrattazione. Materie oggetto di contrattazione integrativa (con obbligo di accordo - art. 4) • i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 38 co. 3; • i criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39: • attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, convenzioni, contributi per servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione); • economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. • Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell'anno; specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni; finanziamenti aggiuntivi o integrativi; una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all'art. 39; lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 27; le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art.7, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125; i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario; le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale: a)i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all'interno di ciascuna categoria ( fra profili di diverso livello economico - nei limiti della dotazione organica; tra profili diversi dello stesso livello), di cui all'art. 17 ; b)il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all'art. 35; Materie oggetto di contrattazione integrativa Senza obbligo di accordo (tempo: accordo entro 30 gg. più eventuali altri 30 d'intesa fra le parti) i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili; le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza; i criteri per le politiche dell'orario di lavoro di cui all'art. 26; l'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all'art. 23, comma 10; 2 La concertazione. Procedura e materie della concertazione: i soggetti sindacali, RSU e rappresentanti delle OO.SS., ricevuta l'informazione, possono attivare con richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: • l'articolazione dell'orario; • la verifica periodica della produttività delle strutture operative; • la definizione dei criteri per la determinazione di attribuzione di incarichi di lavoro; • l'andamento dei processi occupazionali. • la definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro. La concertazione è inoltre prevista per l'attuazione del sistema classificatorio in ordine alle seguenti materie: • • • • i criteri e le modalità per lo svolgimento della selezione per i passaggi tra le categorie; la valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni; il conferimento di incarichi di posizioni organizzative e la valutazione periodica degli stessi; i sistemi di valutazione permanente ( art. 35 c.2 ). Tempistica: la concertazione inizia entro 48 ore dalla richiesta, e si conclude tassativamente entro 30 giorni. L'esito della concertazione va verbalizzato. Il verbale dovrà riportare le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. 3 La consultazione. La consultazione può essere facoltativa od obbligatoria: è facoltativa la consultazione dei soggetti sindacali, prima dell'adozione di : atti interni di organizzazione (responsabilità del dirigente); è obbligatoria quando si tratta di: organizzazione e disciplina degli uffici; consistenza e variazione dotazioni organiche, modalità di designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale (art.59, c.8 del d.lgs 29/'93 ) sino all'entrata in vigore dei collegi di conciliazione e arbitrato; casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 626/94 (consultazione del rappresentante per la sicurezza). 4 Informazione. Premesso che l'informazione è strumento indispensabile per stabilire un corretto rapporto negoziale, l'Azienda si impegna a trasmettere alle OO.SS. trattanti ed alla R.S.U. tutta la documentazione inerente materie oggetto di contrattazione, di concertazione e consultazione, almeno 10 giorni prima del confronto negoziale. L'Informazione così come prevista dall'art.6 del CCNL prevede un dovere generale di informare le rappresentanze sindacali, con una formulazione ampia che non equivale semplicemente ad informazione di una decisione presa unilateralmente. Alla luce di quanto espresso dall'art.10 del D.lgs.29/93 l'informazione deve essere preventiva alla decisione, finalizzata alla decisione, non reticente, fondata su dati organizzati, dunque realmente informativi e comprensibili. Precisato che su tutti gli atti riguardanti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la gestione complessiva delle risorse umane, l'informazione deve essere scritta e preventiva, e viene garantita sia dalla Direzione Generale che dai Dirigenti Amministrativi e Sanitari dei vari Centri di Responsabilità. Sono oggetto di informazione preventiva gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti: il bilancio, gli incarichi e le consulenze che a qualsiasi titolo l'Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 si propone di attivare, la dismissione dei servizi, la esternalizzazione di servizi, nonché gli incarichi interrni ed esterni affidati al personale di ruolo. La medesima Azienda si impegna altresì a trasmettere alle suddette rappresentanze dei Lavoratori tutte le inormazioni di carattere generale relative alla stessa Azienda. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE Quando emergono controversie sull'interpretazione del contratto integrativo la parte interessata invia all'altra una richiesta scritta con lettera raccomandata o raccomandata a mano con firma per ricevuta, o attraverso fax, ai sensi dell'Art.7, comma 3 DPR 403/98. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale. Le parti che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontrano entro 30 gg. dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. Gli accordi sostituiscono le clausole controverse, nei loro effetti giuridici ed economici, sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie regolate da esso. Concordato e sottoscritto in data 02/05/2000. LA DELEGAZIONE TRATTANTE