Art. 6 - Anticipazione ordinaria di tesoreria

COMUNE DI POZZO D'ADDA
Provincia di Milano
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
PERIODO 01.01.2006 – 31.12.2006
L’anno
addì
del mese di
in Pozzo
d’Adda e nella residenza municipale
Avanti a me
, Segretario del Comune di Pozzo d’Adda sono comparsi i signori:
1. Sig.……………………. nato a ………….. il ………….., il quale, nella sua qualità di
Responsabile dei Servizi Finanziari, interviene in rappresentanza del COMUNE DI POZZO
D’ADDA, di seguito chiamato per brevità “Comune” ovvero “Ente”, codice fiscale
83503590156;
2. Sig…………………….. nato a ……. il ……………., rappresentante dell’Istituto
………………., di seguito chiamato per brevità “Tesoriere”, domiciliato agli effetti della stipula
del presente atto presso la sede dell’Istituto
, codice fiscale
;
detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono
personalmente certo, che, ai sensi di legge, rinunciano con il mio consenso, all’assistenza dei
testimoni
PREMESSO
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Che l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica mista di cui all’art. 7 del D.lgs.
279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n° 50 del 18 giugno 1998;
Che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità
speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di
tesoreria provinciale dello stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima fluiscono le entrate
costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o
indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto di
tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;
Che ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.lgs 279/97, le entrate affluite sul conto
di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti
dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo
di somme a specifica destinazione;
Che con determinazione n° _____ del ________ veniva stabilito di affidare lo stesso all’Istituto
__________________, nell’ossequio dell’art. 210 del Dlgs 267 per il periodo 01.01.2006 –
31.12.2006;
Che l’esito di gara, ai sensi e per gli effetti di legge risulta essere stato pubblicato all’albo
pretorio comunale in data ____________ ;
Art. 1 – Affidamento del servizio
1. Il servizio di tesoreria verrà svolto nel territorio del comune di Pozzo d’Adda. Da parte di
istituto bancario non ancora presente sul territorio, accertata l’impossibilità di provvedere entro
il 31.12.2005 all’apertura di nuovo sportello bancario, dovrà essere garantito il funzionamento
di servizio di tesoreria in idonei locali, in un giorno settimanale da definire per il nucleo storico
di Pozzo d’ Adda (una mattinata tra il lunedì e il venerdi) e per la località di Bettola (una
mattinata tra il lunedì e il venerdi). Ai fini della necessaria individuazione del soggetto
responsabile di tesoreria, viene indicato il Direttore Pro-tempore della Filiale dell’istituto o, in
caso di assenza o di impedimento il suo legittimo sostituto.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 22, viene svolto in conformità
alla legge, agli statuti ed ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente
convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto
delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.lgs. 267/2000, alle modalità di espletamento del
servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti
necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura per introdurre,
appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed
altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea.
Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.
Art. 2 – Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle
operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e i, in particolare, la riscossione delle entrate
ed il pagamento delle spese facenti capo dell’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con
l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto altresì
l’amministrazione dei titoli e valori di cui all’art. 14.
2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali assimilate”
nonché dei contributi di spettanza dell’Ente, affidata sulla base di apposita convenzione; è
esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.lgs
446 del 15 dicembre 1997.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti
alternativi gestiti dal tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio
l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel
regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti
bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali, che potrà
estinguersi per mezzo di prelevamenti, bonifici bancari ed assegni circolari disposti
dall’Economo Pro – Tempore.
4. Il Tesoriere esegue le operazioni di cui al comma uno nel rispetto del D.Lgs. n.267/92000. Ogni
deposito, comunque costituito è intestato all’Ente e viene gestito dal Tesoriere.
Art. 3 - Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre
dell’anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno
precedente.
Art. 4 - Obblighi del Comune
Il Comune si impegna a trasmettere al Tesoriere:
La partecipazione di nomina e lo specimen di firma dei dipendenti Comunali abilitati a
sottoscrivere gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa. Tali comunicazioni dovranno essere
complete di firme autografe per esteso ed abbreviata con le generalità e qualifica dei soggetti
autorizzati.
2. Il bilancio di previsione, e più precisamente all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
1.
a) nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, l’elenco provvisorio dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre dell’anno precedente opportunamente sottoscritti;
b) copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme contabili in vigore,
corredata dalla copia autentica del provvedimento in approvazione.
3. Il Comune è tenuto, altresì, a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie esecutive delle
deliberazioni assunte relativamente a storni di fondi, prelevamenti dal fondo di riserva e
variazioni di bilancio in genere.
4. Gli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati).
5. I contenuti degli ordinativi, le modalità di gestione degli stessi, nonché la loro trasmissione al
Tesoriere sono regolati dalle norme previste dal Regolamento Comunale di Contabilità che deve
essere preso in carico dal Tesoriere stesso, unitamente alle sue modificazioni ed integrazioni.
Art. 5 - Obblighi del Tesoriere
1. Il Tesoriere deve:
a) tenere aggiornato:
- la raccolta delle ricevute rilasciate per ogni riscossione tenendo distinte quelle per le riscossioni
ordinarie da quelle riguardanti i depositi di terzi;
- le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti ai rispettivi capitoli;
- i verbali di verifica e le rilevazioni di cassa;
- gli altri registri e documenti previsti dalla legge;
b) mettere a disposizione del Comune copia del giornale di cassa ed invia con periodicità
trimestrale, l’estratto conto. Inoltre rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
c) segnalare mensilmente al Comune la situazione delle riscossioni e dei pagamenti.
Il Comune può proporre le eventuali sue osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento di detta
segnalazione. In difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si
ritengono approvate le risultanze contabili accertate dal Tesoriere.
2. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e
trasmissione alle competenti autorità dei dati periodici della gestione di cassa; provvede altresì
alla consegna all’Ente di tali dati.
3.
Il Comune ha diritto di procedere a verifiche ordinarie e straordinarie di cassa e dei valori dati
in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 D.lgs. 267/00 ed ogni qualvolta lo ritenga
necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i
bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.
Gli incaricati della funzione di revisione economica e finanziaria di cui all’art. 234 del D.Lgs.
267/00 hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; di
conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti,
questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di
tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio
finanziario o da altro funzionario del Comune il cui incarico è eventualmente previsto dal
Regolamento di Contabilità.
4.
Il Tesoriere deve presentare al Comune, nei termini di legge, quindi entro i due mesi successivi
alla chiusura dell’esercizio, il “conto del tesoriere”, redatto su modello approvato col
regolamento di cui all'art. 160 del D.L.vo 267/00, corredato dalla documentazione di cui all'art.
226 D.L.vo 267/00.Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di
approvazione del conto consuntivo.
5. In seguito alla dichiarazione di dissesto il Tesoriere, su richiesta del Comune, solo ove ricorra la
condizione prevista dal 4° comma dell’art. 246 del D. Lgs.vo n. 267/00, cioè quando si presenti
concretamente il rischio di una inclusione dell’esposizione in questione nella massa passiva di
competenza dell’organo straordinario di liquidazione, può sospendere, fino al 31 dicembre
successivo alla data della dichiarazione stessa, l’utilizzo della residua linea di credito per
anticipazioni di tesoreria.
6. Il Tesoriere, a seguito della notifica delle delegazioni nel caso di pagamento delle rate di mutui,
ha l’obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari anche tramite apposizione di vincolo
sull’anticipazione di tesoreria.
7. Il Tesoriere dovrà gestire il Servizio di Tesoreria con metodologie e criteri informatici. Il
collegamento telematico, se l’organizzazione dell’Ente e del Tesoriere lo consentono, dovrà
consentire l’interscambio diretto dei dati fra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere,
nonché l’interrogazione in tempo reale dalla sede comunale della situazione dei movimenti di
tesoreria.
Art. 6 - Anticipazione ordinaria di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo è tenuto a
concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate
afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’ente accertate nel consuntivo del penultimo
anno precedente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle
somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più
specificatamente l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti:
assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza
degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al successivo art.12.
2. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso
dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso
contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni non appena si
verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente,
su indicazioni del tesoriere e nei termini di cui al precedente art.5, comma 4, provvede
all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se
necessario alla preliminare variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente estingue immediatamente
l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal
tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché
facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati
nell’interesse dell’Ente.
5. Il tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell’Ente, ove ricorra la
fattispecie di cui al comma 4 dell’art.246 del D.Lgs.n.267/2000, può sospendere, fino al 31
dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per
anticipazione di tesoreria.
Art. 7 – Riscossione
1. La riscossione delle entrate da parte del Tesoriere si intende assunta a “semplice scosso”, cioè
senza l’obbligo per il Tesoriere di esecuzione contro i debitori morosi.
2. Il Tesoriere, pertanto, non è tenuto ad intimare atti legali o richieste e ad impegnare, comunque,
la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica
legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
3. Restano escluse dalla cura delle riscossioni le “entrate patrimoniali” e quelle incassabili con le
leggi per la riscossione dei tributi di cui al DPR 28 gennaio 1988 n. 43.
4. Per talune entrate concernenti tariffe o contribuzioni di servizi gestiti direttamente dal Comune,
il Tesoriere provvederà invece, oltre al rilascio delle ricevute, alla distribuzione contemporanea
di appositi titoli di fruizione dei servizi (buoni mensa, abbonamenti, tessere, ecc.), secondo
modalità operative da concordarsi di volta in volta.
5. Il Servizio aggiuntivo di cui sopra sarà reso gratuitamente dal Tesoriere, mentre rimarrà a carico
del Comune l’incombenza della fornitura al Tesoriere dei titoli per la fruizione dei servizi.
6. Il Tesoriere non potrà ricusare l’esazione di somme che vengono pagate in favore del Comune, a
qualunque titolo e causa, senza la preventiva emissione delle reversali di incasso. In tal caso, il
Tesoriere deve fare espressa riserva sulla ricevuta con l’indicazione “salvi i diritti dell’Ente” e
dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto incasso al Comune, che deve emettere entro
trenta giorni il relativo ordine di entrata, apponendovi la dicitura “a copertura del sospeso n°
.............”, rilevato dai dati comunicati all’Ente dal Tesoriere.
7. Il Tesoriere dovrà tempestivamente trasmettere al Comune le copie delle ricevute dei sospesi.
8. Per le entrate riscosse senza reversale, le somme verranno attribuite alla contabilità speciale
fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che le entrate stesse
rientrano fra quelle di cui all’art. 1. terzo comma, del decreto del Ministro del Tesoro 26 luglio
1985.
9. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere appena in
possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla competente sezione di tesoreria dello Stato
provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l’Ente emette, nei termini di cui al
precedente comma 6 i corrispondenti ordinativi a copertura.
10. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i
quali il tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto
esclusivamente dall’ente mediante emissione di ordinativo cui è allegato giustificativo di
incasso pervenuto dalla Poste. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di
assegno postale ed accredita all’Ente l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di
prelevamento, per il rimborso delle quali si rimanda all’art.14.
11. Le somme dei soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese
contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate, in base a specifiche disposizioni
emesse dall’Ente, dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di
tesoreria e trattenuta su conto transitorio.
12. I depositi di asta dovranno essere restituiti dal Tesoriere ai rispettivi titolari che non risultassero
assegnatari, dietro semplice ordine firmato dal Segretario e, ove esiste, dal Ragioniere, a tergo
della bolletta di deposito.
13. La restituzione delle cauzioni provvisorie avverrà dietro semplice nulla osta a firma del
funzionario comunale autorizzato dal regolamento di contabilità, sul retro delle ricevute a suo
tempo rilasciate ai depositanti.
14. Il tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti, a mezzo assegni di conto corrente bancario e
postale nonché assegni circolari non intestati al Tesoriere.
Art. 8 - Ordinativi di incasso
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente su
moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del
Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di Contabilità dell’Ente
ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i
criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche
delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello
di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
a) la denominazione dell’Ente;
b) l’indicazione del debitore
c) la somma da riscuotere in cifre e lettere
d) la causale del versamento
e) l’imputazione in bilancio (titolo, categoria, risorsa o capitolo per le entrate derivanti da servizi
per conto terzi, distintamente per residui o competenza)
f) la codifica del bilancio e la voce economica
g) il numero progressivo dell’ordinativo per l’esercizio finanziario, senza separazione tra conto
competenza e conto residui
h) l’esercizio finanziario e la data di emissione
i) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza
j) l’eventuale indicazione : entrata vincolata. In caso di mancata indicazione le somme introitate
sono considerate libere da vincolo.
Art. 9 - Quietanza di riscossione
1. A fronte dell’incasso il tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate
in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedura informatiche e moduli
meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall’ente e composto da bollette
numerate progressivamente. Tali quietanze devono indicare:
 la denominazione del Comune per conto del quale viene fatto il versamento;
 l’esercizio di riferimento dell’entrata;
 il numero progressivo per ogni esercizio;
 il nominativo di chi paga, con espressa indicazione del debitore, se diverso;
 la somma riscossa in cifre e lettere;
 la causale del versamento
 la sottoscrizione del Tesoriere.
2. Le quietanze non devono presentare abrasioni od alterazioni di sorta. In caso di errore, si
provvede alla correzione mediante annotazione del Tesoriere; quando non sia possibile eseguire
le correzioni, il Tesoriere effettua l’annullamento della quietanza/
Art. 10 - Mandati di pagamento
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi
dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio
finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato
dal Regolamento di Contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona
abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche
delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma il 3 (terzo) giorno lavorativo bancabile
successivo a quello della consegna al tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso
indicato a norma di legge, per i quali si renda necessaria la raccolta di un visto preventivo, l’Ente
medesimo deve consegnare i mandati e entro e non oltre il 15 (quindicesimo) giorno lavorativo
bancabile precedente alla scadenza.
4. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della Legge e secondo le indicazioni fornite
dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in
ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
5. I mandati di pagamento devono contenere:
 la denominazione dell’Ente;
 l’indicazione del/i creditore/i o chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con
relativo indirizzo, codice fiscale o partita Iva;
 l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
 la causale del pagamento;
 l’imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo, per le spese inerenti
i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello
stanziamento sia in termini di competenze che di residui;
 gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
 la codifica;
 il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
 l’esercizio finanziario e la data di emissione;
 l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con
i relativi estremi;
 le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
 l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento
da disporre con i fondi a specifica destinazione per ..... (causale) ......” o frase equipollente. In
caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in
ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo.
 la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro
la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il
Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.
 l’annotazione “esercizio provvisorio” oppure “pagamento indilazionabile, gestione
provvisoria” ove ricorra l’eventualità.
Art. 11 – Pagamenti
1. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere in conformità a quanto previsto dal Regolamento
Comunale di Contabilità.
2. Il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità derivante da errate indicazioni riportate dal
Comune sui titoli di spesa.
3. I pagamenti, ai quali il Tesoriere dovrà dare inizio entro il terzo giorno lavorativo successivo a
quello di presentazione dei mandati, saranno effettuati entro i limiti stabiliti dal Regolamento
Comunale di Contabilità.
4. Il Tesoriere, anche in assenza di preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti
derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da
ordinanze di assegnazione ed eventuali oneri conseguenti emesse a seguito delle procedure di
esecuzione forzata di cui all’art.159 D.Lgs. 267/2000 nonché a quelli relativi a spese ricorrenti,
come canoni di utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono
essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono
altresì riportare l’annotazione “a copertura del sospeso n°.......”, rilevato dai dati comunicati dal
Tesoriere.
5. L’Ente può chiedere l’anticipazione di un pagamento senza il relativo mandato, da regolarizzare
come specificato immediatamente sopra, di pagamento per spese urgenti purchè vengano
comunicati oltre alle cifre ed alla data, almeno seguenti dati:
 l’indicazione del debitore;
 causale del versamento;
 l’esercizio di riferimento;
 l’imputazione di bilancio.
6. Il Tesoriere è tenuto a provvedere all’estinzione di mandati di pagamento nei limiti dei fondi
disponibili ed, eventualmente, delle anticipazioni di cui all’art. 4 della presente convenzione,
libere da eventuali vincoli di somme a specifica destinazione.
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio e ai residui non
devono essere ammessi al pagamento
8. Eventuali commissioni spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente
sono poste a carico dei beneficiari.
9. Pertanto il tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in
questione ed alla mancata corrispondenza fra somme pagate e quella dei mandati medesimi
sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti
equipollenti – degli importi dei suddetti oneri.
10. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché
la relativa prova documentale.
11. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’ente si impegna, nel rispetto
dell’art. 22 della L. 440 del 29.10.1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento
delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi
suddetti, corredandoli dalla prevista distinta, debitamente compilata in quattro copie. Il
tesoriere, al ricevimento dei mandati procede al pagamento degli stipendi ed accantona le
somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge
ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.
12. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito
nel presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.
Art. 12 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
1. Le modalità di estinzione dei mandati di pagamento sono quelle indicate nel Regolamento di
Contabilità.
2. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei
relativi mandati al tesoriere.
3. Il tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una
indicazione specifica il tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o
mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. Il tesoriere è
esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di indicazione,
ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore o incompletezza dei dati
forniti dall’Ente.
4. Salvo quanto indicato al precedente ultimo comma dell’art.8, il Tesoriere esegue i pagamenti,
per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio
approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti
delle somme risultanti da apposito elenco fornito e sottoscritto dall’Ente.
5. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio e ai residui non
devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per
il tesoriere che procede alla loro restituzione all’Ente.
6. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità
indicate all’art.6 l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge
e libera da vincoli.
7. Il tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi
di uno qualsiasi degli elementi elencati all’art.10, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta ,
ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del
creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il
pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
8. A comprova dei pagamenti effettuati il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza
del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni
effettuate apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti il tesoriere
provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica
da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati in allegato al proprio rendiconto.
9. Poiché le spese e le tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti sono a carico dei beneficiari, il
Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese
stesse e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato
medesimo, sopperirà formalmente l’indicazione sulla dichiarazione sia dell’importo delle spese
che del netto pagato.
10. Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell’art. 44 della Legge 7 agosto 1982 n. 526, il Comune
dovrà apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie alla esecuzione dei girofondi tra le
contabilità speciali.
11. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra
stabilito, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.
12. In assenza di specifiche indicazioni circa le modalità di pagamento, i mandati sono pagabili, di
norma, presso tutti gli sportelli dell’Istituto Tesoriere. Per i pagamenti a favore di beneficiari
residenti fuori provincia, il Tesoriere è autorizzato ad estinguere i mandati mediante la
produzione di disposizioni, anche circolari.
Art. 13 - Trasmissione di atti e documenti
1 Gli ordinativi di incasso o i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine
cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia - numerata progressivamente e
debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati di
cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere
l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale
di quelli precedentemente consegnati.
2 All’inizio di ciascun esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:
 Il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività
 l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario ed
aggregato per risorsa e intervento.
3 Nel corso dell’esercizio finanziario, l’Ente trasmette al Tesoriere:
 le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni
variazione di bilancio
 le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento
(consuntivo).
Art. 14 - Custodia titoli e valori in deposito e loro amministrazione
1. Il Tesoriere, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 221 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, assume, a
titolo gratuito, in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Comune e delle
Istituzioni dallo stesso amministrate, dietro semplice verbale di consegna.
2. Alle stesse condizioni saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da
terzi per cauzione a favore del Comune, con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere alla
restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini comunicati per iscritto e sottoscritti nelle forme
prescritte dal regolamento comunale di contabilità.
3. I titoli ed i valori sono contabilizzati per il loro valore nominale; le azioni e le altre carte valori
rispettivamente per il numero e per il valore nominale.
Art. 15 - Conto corrente per Servizio Economato
1. Se ritenuto necessario dal Comune il Tesoriere sarà tenuto all’apertura di un conto corrente
bancario, a titolo gratuito, intestato all’Economo Comunale per la gestione dei fondi allo stesso
assegnati con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento di Contabilità o di Economato.
2. Il conto potrà “consumarsi” per mezzo di prelevamenti in contanti, bonifici bancari o assegni
circolari.
Art. 16 - Corrispettivo e spese di gestione
1. Il servizio di cui alla presente convenzione è svolto a titolo gratuito.
2. Al fine di diminuire il costo del servizio l’Ente ed il tesoriere si impegnano.
 a favorire efficaci iniziative reciproche, nel campo dell’informatica, tendenti ad un razionale
utilizzo degli strumenti di elaborazione dati in loro possesso e ad instaurare procedure ed
accorgimenti per semplificare le registrazioni contabili e a facilitare la gestione di altri servizi
comunali (collegamenti in rete e via modem);
 a favorire per quanto possibile l’estinzione dei mandati mediante accreditamento in conti
correnti segnalati da ciascun beneficiario aperti presso aziende di credito e ciò in particolare
per gli emolumenti spettanti al personale dipendente, al segretario comunale ed agli
amministratori.
3. L’Ente è tenuto a rimborsare al tesoriere l’importo delle spese vive sostenute per suo conto non
ripetibili a terzi. Resta inteso, peraltro, che tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti
dalla presente convenzione e/o non espressamente previsti dalla convenzione stessa, l’Ente è
tenuto a corrispondere al tesoriere tutti i diritti e le commissioni previste dagli accordi
interbancari in vigore, seguendo le eventuali variazioni ancorché intervengano durante il corso
della convenzione.
4. Il rimborso delle spese postali, delle commissioni per emissione di assegni postali, delle spese
per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta di conto nonché di quelle inerenti le
movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità semestrale; il tesoriere
procede, di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese
trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l’Ente emesse i relativi mandati.
Art. 17 - Chiusura dell’esercizio
1. Al fine di consentirne l’estinzione entro il 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio
finanziario, il Comune si impegna a non presentare al tesoriere mandati oltre la data del 15
dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a
tale data.
2. I mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre
verranno pagati al Tesoriere in conformità alle norme di cui all’art. 219 del D. Lgs.vo 267/00.
3. Le reversali d’incasso non estinte entro il 31 dicembre dell’esercizio di emissione sono
annullate e restituite dal Tesoriere al Comune entro il 5 gennaio successivo, ritirandone regolare
ricevuta a discarico. Le reversali collettive, parzialmente estinte, saranno ridotte, a cura del
Comune, alla somma riscossa.
Art. 18 – Tasso Debitore e creditore, valute, mutui
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 10, viene applicato un tasso di
interesse passivo annuo nella misura di ____________ rispetto a Euribor 3 mesi (365);
2. Il tesoriere procede pertanto d’iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli
interessi a debito per l’Ente, trasmettendo allo stesso riassunto scalare. L’Ente emette i relativi
mandati di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 11
comma 4.
3. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche
leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno
regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
4. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse attivo annuo nella misura di
____________ rispetto a Euribor 3 mesi (365), con accredito di iniziativa del tesoriere sul conto
di tesoreria, trasmettendo all’Ente apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi
di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 7 comma 6.
5. Valute per gli incassi e pagamenti: stesso giorno dell’operazione.
6. Il tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell’Ente finanziamenti a medio e lungo termine
richiesti per le finalità consentite. La concessione sarà effettuata nel rispetto delle previsioni
statutarie dell’Istituto o della sezione mutante delle norme di Legge in materia e
compatibilmente con le possibilità di effettuare conveniente provvista alle migliori condizioni
praticabili al momento del mutuante medesimo.
Art. 19 – Contributo annuale
1. L’aggiudicatario si impegna altresì a concedere annualmente al Comune un contributo di
euro……………….da versare entro il 30 giugno di ogni anno per lo svolgimento di iniziative in
campo sociale,culturale,scolastico od ambientale di pubblico interesse.
Art. 20 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di
competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente quantifica preventivamente gli
importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera
semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella
delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è
prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia
una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto della
gestione – titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e
ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 21 Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e registrazione della convenzione ed ogni altra conseguente sono a
carico del tesoriere.
2. La convenzione sarà soggetta ad imposta di registro in misura fissa a mente dell’ art. 40 del
D.P.R. 26.4.1986, n. 131..
Art. 22– Imposta di bollo
1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa
operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto sia gli ordinativi di
incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai
precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di
pagamento.
Art. 23 – Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà durata dal 1.1.2006 al 31.12.2006 e potrà essere rinnovata,
d’intesa fra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dell’art.210 del
D.Lgs. n.267 del 2000 e dell’art. 6 della L.n.537 del 24.12.1993, come modificato dell’art.44
della Legge n.724 del dicembre 194, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tali normative
e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti.
Art. 24 – Cauzione
1. Per l’espletamento del servizio e per eventuali danni causati al Comune o a terzi il tesoriere, ai
sensi dell’art.211 del D.Lgs. n. 267 / 2000 risponde con tutte le proprie attività e con il proprio
patrimonio.
Clausola di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano il Decreto Legislativo n.
267/00, la Legge n. 720/1984 e successive modifiche, la Legge bancaria e tutte le altre
disposizioni vigenti in materia.