LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visto il parere, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del Dirigente del Servizio interessato, come da scheda allegata; Premesso che con Delibera n. 1101 del 03.11.2005 veniva approvato il Capitolato Speciale di Appalto, recante norme e condizioni per la concessione in uso di spazi all'interno dello Stadio Adriatico in relazione al servizio di pubblicità cartellonistica e sonora, esclusivamente in riferimento alle partite di calcio ( Campionato, Coppa Italia,Tornei) cui partecipa la squadra cittadina di calcio, qualunque sia il campionato al quale è iscritta; Rilevato che nella medesima Delibera veniva stabilito di indire apposita gara di appalto, da esperire ai sensi del R.D. N 827 del 23.05.1924, con offerta solo in aumento rispetto all'importo annuo posto a base d'asta, pari a € 100.000,00, oltre IVA come per legge, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato capitolato; Dato atto che , come risulta dalla nota prot. N 974 del 24. 03.2006 del Settore Gare e Appalti, non essendo pervenuta alcuna domanda di partecipazione entro il termine di scadenza, la suddetta gara andava deserta; Ritenuto, pertanto, di dover indire una nuova gara, con un importo ridotto a € 70.000,00, oltre IVA come per legge, in considerazione che la mancata partecipazione sia riconducibile ad un importo a base d’asta, allo stato attuale, non remunerativo per i possibili concorrenti; Preso atto che nel Capitolato approvato con la delibera n. 1101/2005 sono state rilevate alcune inesattezze ed imprecisioni, per cui si è provveduto a redigere un nuovo Capitolato Speciale di appalto, eliminando le medesime pur senza modificare la sostanza del citato C.S.A.; Visto il D. L.vo 157 / 95; Visto l'art. 48 del D.L.vo 267 / 2000; Con voto unanime espresso nelle forme di legge; DELIBERA sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti 1) Di riapprovare l’allegato Capitolato Speciale d'Appalto, recante norme e condizioni per la concessione in uso di spazi all'interno dello Stadio Adriatico, da utilizzarsi per la pubblicità cartellonistica e sonora, durante le partite di calcio (Campionato, Coppa Italia, Tornei) a cui partecipa la squadra cittadina, qualunque sia il campionato alla quale è iscritta; 2) Di stabilire che per l’affidamento della concessione in oggetto, verrà ripetuta apposita gara di appalto, esperita mediante procedura aperta con offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta fissato in € 70.000,00 oltre IVA 20%, con la precisazione che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 3) Di dare atto che la concessione "de qua" avrà durata triennale, a decorrere presumibilmente dalla prima gara interna del campionato 2006-2007 o di Coppa Italia; 4) Di precisare che all'accertamento dell'entrata si provvederà con successivo atto di aggiudicazione, introitandola agli stanziamenti iscritti e da iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione al cap.110300 " proventi centri sportivi": canoni di concessione di pubblicità nello stadio adriatico"- it. 3, ctg.1, funz.350. Indi, La Giunta Comunale, con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la presente immediatamente eseguibile. RELAZIONE OGGETTO: Servizio Pubblicità cartellonistica e fonica all'interno dello Stadio Adriatico . Con Delibera di G.C. N 1101 del 03.11.2005 è stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto che reca norme e condizioni per la concessione in uso di spazi all' interno dello Stadio Adriatico, da utilizzarsi per la pubblicità cartellonistica e sonora, durante le partite di calcio ( Campionato, Coppa Italia, Tornei) a cui partecipa la squadra cittadina, qualunque sia il campionato alla quale è iscritta. Nella medesima Delibera si era stabilito che doveva essere indetta una apposita gara di appalto, da esperire ai sensi del R.D. N 827 del 23.05.1924 con offerta solo in aumento rispetto all' importo annuo posto a base d' asta, pari ad € 100.000,00, oltre IVA come per legge. Come risulta dalla nota prot. N 974 del 24. 03.2006 del Settore Gare e Appalti, non essendo pervenuta alcuna domanda di partecipazione entro il termine di scadenza, la suddetta gara andava deserta. Pertanto è necessario procedere all’indizione di una nuova gara, provvedendo a ridurre l' importo posto a base d' asta da € 100.000,00 ad € 70.000,00, in considerazione che la mancata partecipazione sia riconducibile ad un importo a base d’asta, allo stato attuale, non remunerativo, per i soggetti concorrenti. Inoltre, nel Capitolato approvato con la delibera n. 1101/2005 sono state rilevate alcune inesattezze ed imprecisioni, pertanto, si è provveduto ad eliminare le stesse redigendo un nuovo Capitolato Speciale di appalto senza alterare gli aspetti sostanziali del precedente. Per quanto sopra esposto, con il presente atto si sottopone alla riapprovazione della Giunta l’allegato C.S.A., in base al quale verrà esperita apposita gara di appalto mediante procedura aperta con offerte in aumento, rispetto all’importo a base d’asta fissato in € 70.000,00 oltre IVA 20 %, con la precisazione che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT Geom. Domenico Ballone IL DIRIGENTE Dr. Cosimo Macchiarola CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DELLO " STADIO ADRIATICO". PREMESSA L' Amministrazione Comunale di Pescara è proprietaria dell' Impianto sportivo denominato " Stadio Adriatico " sito in Via Pepe. Detto Impianto viene concesso in uso alla S.p.A. Pescara calcio per lo svolgimento del campionato a cui partecipa. Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto la concessione in uso di spazi all' interno dello Stadio Adriatico, da utilizzare per la pubblicità , esclusivamente in occasione delle partite di calcio cui partecipa la predetta Società Pescara Calcio , in riferimento al Campionato al quale è iscritta . La forma di pubblicità ammessa è del tipo cartellonistico e sonoro. Art. 2 - PUBBLICITA’ AMMESSA A) Pubblicità cartellonistica Gli spazi destinati a tale tipo di pubblicità sono esclusivamente quelli ricadenti all' interno della recinzione di separazione tra pubblico e Campo di giuoco, cosi che non potranno essere assolutamente usate " zone " aperte al pubblico. Sarà consentita la pubblicità al di fuori di dette aree solo nei locali specificatamente destinati alle interviste di fine gara . Dovranno essere utilizzati cartelloni, striscioni e tabelle di materiale incombustibile e resistenti agli agenti atmosferici, avere forme regolari prive di sporgenze pericolose per l'incolumità delle persone. Sarà consentita la collocazione di cartellonistica ad elementi rotanti per pubblicità multipla a condizione che l' alimentazione sia del tipo autonomo. L ' installazione della cartellonistica sia all' interno dello stadio che all' esterno, dovrà essere autorizzata dal Servizio Sport del Comune. Le tabelle, collocate a ridosso del terreno di giuoco, dovranno essere del tipo approvato dalla F.I.G.C. ( ribaltabili in caso di semplice urto ). Tabelle , striscioni e cartelloni potranno essere mono o bifacciali. Essi saranno posizionati: 1) nello spazio intercorrente tra le linee laterali del Campo di giuoco e la pista di atletica leggera per uno sviluppo totale di ml. 150 con cartelli dell' altezza massima di cm. 80, da spostare in altre zone alla fine di ogni manifestazione nei luoghi che saranno indicati dal personale comunale;. 2) lungo la recinzione interna del campo di giuoco per uno sviluppo di ml. 500, con cartelli fissi su telaio che dovranno avere l' altezza massima di cm 80; la collocazione dei tabelloni deve essere fissata, eliminando ogni pericolo a persone e cose, mentre l'eventuale ancoraggio alle strutture della recinzione interna deve essere fatto in modo da non apportare sollecitazioni e sforzi alle strutture stesse; 3) nelle zone retrostanti la porte di giuoco, con cartelli mobili su due o più ordini di linee, distanti almeno ml. 1,50; 4) per ciascuna lunetta lo sviluppo complessivo delle linee di tabelle sarà di ml 200; 5) sulla parte orizzontale delle coperture delle panchine giocatori per tutta la lunghezza o per una lunghezza da concordare con l'Amministrazione( presuntivamente cm 80) con striscioni di materiale trasparente. Prima di ogni manifestazione e durante gli intervalli è consentito esporre impianti mobili con altezza massima di ml 2,50, al centro del campo e su ciascuno dei due specchi delle porte da gioco purchè al collocamento ed alla rimozione provvedano gli incaricati della Ditta. Si fa assoluto divieto di installare qualsiasi pubblicità, o quant' altro, sulle strutture delle torri portafari, sui porta bandiera, sulle balaustre di scale e gradinate, sui parapetti degli spalti, sulla recinzione interna del campo, senza specifica autorizzazione del Servizio Sport. Tutti i danni che si dovessero verificare alle strutture dello Stadio Adriatico, per effetto ed a causa della Pubblicità, saranno addebitati alla Ditta che si impegna a provvedere, con la massima urgenza, al relativo ripristino e/o al risanamento del danno. La Ditta esonera il Comune di Pescara da ogni responsabilità per il deposito di materiale pubblicitario all'interno dello stadio. La manutenzione e lo stato di decoro degli impianti pubblicitari devono essere curati dalla Ditta appaltatrice, adottando gli accorgimenti concordati con l’Amministrazione Comunale. B) Pubblicità sonora La pubblicità sonora verrà effettuata per mezzo dell' impianto di diffusione sonora dello Stadio Adriatico. La pubblicità verrà trasmessa prima della partita, per un'ora - sempreché non siano in corso altre manifestazioni di carattere minore e di intrattenimento - e durante l' intervallo di giuoco. La Ditta si impegna a far diffondere con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi di particolare urgenza ed interesse (ordine pubblico, ricerca persone, ecc.) nonchè i comunicati sportivi relativi alla gara ( formazione squadra, terna arbitrale, sostituzione giocatori, ecc.). Sono a carico della Ditta aggiudicataria, la manutenzione e la gestionedell' impianto di diffusione sonora con proprio personale specializzato; la ditta dovrà garantire, a sue cure e spese, il corretto funzionamento dell’impianto di amplificazione necessario per la pubblicità sonora. In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio, addebitando le spese alla ditta appaltatrice. Nessun danno o indennizzo potrà essere richiesto all' Amministrazione Comunale per il mancato o cattivo funzionamento dell' impianto di diffusione sonora, restando a carico della stessa la sola fornitura dell' energia elettrica . La Ditta può procedere ad interventi migliorativi sull' impianto previa autorizzazione del Servizio Sport e le spese di miglioramento sono a totale carico della medesima, senza possibilità di rivalsa verso l'Amministrazione Comunale alla scadenza della concessione. La Ditta provvederà al funzionamento dell' Impianto tramite proprio personale, al quale dovrà garantire il "passi " di concerto con la S.p.A. Pescara Calcio. L' Amministrazione Comunale si riserva l’uso dell' Impianto direttamente o indirettamente, in occasione di manifestazioni diverse da quelle previste nel presente capitolato. Art. 3 - PUBBLICITA’ ESCLUSA Dal presente appalto resta esclusa la pubblicità in video mediante uso del tabellone elettronico. E' esclusa dalla stessa concessione ogni forma di pubblicità sulle sedute di tutti i settori dello Stadio. L'Amministrazione si riserva di affidare detta pubblicità ad altre Ditte, nei modi o nelle forme che riterrà più opportuni. La Ditta non potrà rifarsi sull' Amministrazione Comunale in nessun caso per mancato introito conseguente a gara non disputata. Art. 4 - AGGIUDICAZIONE - AMMONTARE DELL'APPALTO - MODALITA DI PAGAMENTO La gara verrà esperita mediante procedura aperta con offerte in aumento, rispetto all’importo a base d’asta fissato in € 70.000,00 oltre IVA 20%. La concessione in uso sarà aggiudicata alla Ditta, che avrà presentato l’offerta più alta, la quale non potrà, comunque, essere inferiore all’importo a base d’asta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Il canone di concessione annuo, che risulterà dall' aggiudicazione del presente appalto, è da intendersi riferito alla serie B; lo stesso sarà aumentato del 30% in caso di promozione e partecipazione del sodalizio calcistico al Campionato di serie A e diminuito del 30% in caso di retrocessione in campionati inferiori a quelli di serie B. L' Importo contrattuale annuo sarà versato all' Amministrazione in n 3 rate di cui: - la prima pari al 20%, contestualmente alla firma dell' atto, per il primo anno, e per le successive annualità entro e non oltre il 30 Settembre; - la seconda, pari al 60% entro e non oltre il 31 Dicembre dell' anno; - la terza, pari del 20%, entro e non oltre il 31 Marzo dell' anno successivo; - in caso di ritardo del versamento delle rate di cui sopra, superiore a 15 gg, verrà applicata una penale pari al 10% della rata da pagare il cui importo sarà immediatamente prelevato dalla cauzione di cui al successivo art. 6, con l' obbligo di reintegro della stessa entro 30 giorni. Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO L’appalto avrà durata triennale. L’Amministrazione potrà richiedere, sotto riserva di legge, all’aggiudicatario di prendere possesso degli spazi per l’inizio dell’attività, anche prima della stipula del contratto, fatta salva, comunque, la preventiva aggiudicazione definitiva, la costitustione della cauzione e la stipula della polizza assicurativa RC; trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta la ditta incorrerà in una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo. Decorsi inutilmente venti giorni, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e conseguentemente all’incameramento della cauzione definitiva, oltre all’azione per il riconoscimento del maggior danno. Quanto sopra detto è valido anche in caso di ritardo dell’affidataria nella stipula del contratto. Art. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI Contestualmente all’inizio della concessione, la ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale in ragione del 5% dell’importo contrattuale tramite fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione; la cauzione sarà svincolata solo dopo il pagamento di tutte le somme dovute dalla Ditta. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria , senza diritto di rivalsa alcuna. La Ditta, inoltre, dovrà stipulare, prima dell’inizio della concessione, una polizza assicurativa R.C. verso terzi ( intendendosi terzo anche il Comune di Pescara) con un massimale di € 1.000.000,00 a copertura integrale di qualsiasi danno derivante a cose e a persone, ivi compreso il Comune di Pescara, connesse all’espletamento del servizio. Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE La ditta dovrà munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni di natura tecnica e commerciale ed essere in regola con tutti i versamenti dovuti a titolo di “canone” e di imposta per pubblicità. La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia di assicurazioni di personale dipendente, di infortunistica sul lavoro, di oneri assistenziali e previdenziali. La medesima Dittà è tenuta, altresì, al rispetto di quanto specificatamente previsto in materia di sicurezza dalle norme di cui ai DD L.vi n. 626/94; n. 494/96 e n. 528/99. Il Comune di Pescara non sarà in alcun modo responsabile per eventuali perdite, lesioni o danni subiti da persone o cose in conseguenza di inadempienze da parte della Ditta, nè per la manutenzione e/o la conservazione del materiale pubblicitario. E’ fatto divieto all’aggiudicataria di accedere sulle piste e pedane dello Stadio con qualsiasi mezzo meccanico e, conseguentemente, il carico e lo scarico della tabellonistica pubblicitaria e/o altro materiale dovranno essere eseguiti esclusivamente a mano. La ditta, in occasione di manifestazioni diverse da quelle disciplinate dal presente capitolato, previa richiesta del Responsabile del Servizio Sport, dovrà rimuovere tutto il materiale pubblicitario, ed accantonarlo all'interno di uno spazio, appositamente individuato e messo a disposizione dall'Amministrazione. Lo spostamento ed il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà avvenire con cura, evitando, in particolare, il trascinamento dei medesimi sopra il manto delle piste di atletica. Alla scadenza del campionato di calcio, la Ditta concessionaria ha l'obbligo di rimuovere tutto quanto installato all'interno dello stadio (tabelloni, tabelle, ecc.). In caso di mancata rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio, addebitando le spese alla Società concessionaria. Per tutta la durata della concessione in uso, l'Amministrazione pone a disposizione della Ditta uno spazio all'interno dello Stadio per lo stoccaggio dei tabelloni non utilizzati ovvero rimossi per consentire la pubblicità ad altre Ditte, in occasione di altre manifestazioni. Art. 8 - RISOLUZIONE L’ Ente procederà alla risoluzione contrattuale, nei casi di inadempimento della Ditta aggiudicataria, ripetuto nel tempo o di gravità tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. A titolo di penalità ed indennizzo l’Ente, contestualmente alla risoluzione, incamererà la cauzione di cui all’art. 6, fatte salve eventuali azioni di riconoscimento per il maggior danno. L’Amministrazione potrà recedere dal presente contratto , senza che la Ditta possa chiedere il risarcimento dei danni subiti, per fatti e circostanze ad essa non imputabili quali: sospensione del campionato; ritiro o fallimento della squadra; inagibilità dello stadio, decretato da organi controllo o per motivi di pubblica sicurezza, ecc. Art. 9 - PERSONALE DIPENDENTE La Ditta si obbliga: a) adottare, procedure lavorative atte a garantire l'incolumità degli addetti al servizio, degli atleti e dei terzi, e tali da evitare danni al pubblico, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) a corrispondere al personale dipendente la retribuzione prevista dai contratti, nonché a tutti gli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali i quali si intendono a totale carico della Ditta aggiudicataria anche in deroga a norme che disponessero l’obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell’ Amministrazione e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Pescara; c) a fornire ai propri dipendenti specifici abiti di lavoro riconoscibili , a dotarli di tesserino di riconoscimento atto all'immediata identificazione dell’operatore. L'equipaggiamento dovrà essere idoneo per poter operare in qualsiasi condizione meteorologica (neve, pioggia, ecc.). L'Amministrazione comunale rimane comunque intercorrenti tra la Ditta ed i dipendente della stessa. estranea ai rapporti Art.10 - SUBAPPALTO - DIVIETO E' assolutamente vietato il subappalto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa della ditta e di risarcimento a favore del Comune di Pescara di ogni danno o spesa. Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese relative alla stipula del contratto di che trattasi, nessuna esclusa, sono a totale carico della Ditta assuntrice dell'appalto medesimo. Art. 12 - FORO COMPETENTE Per ogni qualsiasi controversia, inerente al presente contratto, è competente esclusivamente il foro di Pescara. Art. 13 - RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, oltre che ai Regolamenti, con particolare riferimento alle norme previste nel Regolamento dei contratti del Comune di Pescara.